Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.243
Entscheidungsdatum
27.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.243

TB

Lugano 27 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2011 di

  1. RI 1
  2. RI 2

contro

la decisione del 28 luglio 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

Aa. RI 2, 1962, coniugato con RI 1, nata nel 1963, genitore di quattro figli nati tra il 1981 ed il 1988, dal 2000 beneficia di una rendita semplice d'invalidità, di una rendita semplice per i figli e di una rendita completiva per la moglie (doc. 19).

Ab. Considerato che dal 1° aprile 2005 anche RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità, l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso il 25 aprile 2005 (doc. 26) una decisione valida da inizio mese fissante il nuovo diritto mensile del marito (Fr. 1'631.-) e dei tre figli (Fr. 653.- ciascuno).

Ac. Con due distinte decisioni del 24 maggio 2005 l'Ufficio assicurazione invalidità ha quindi rivisto e rifissato il diritto alla rendita di RI 2 (Fr. 1'408.-) e di tre figli (Fr. 563.-) dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004 (doc. 28) rispettivamente dal 1° novembre 2004 al 31 marzo 2005 (doc. 27: Fr. 1'631.- e Fr. 653.-), compensando il conguaglio dovuto con le rendite già versate.

Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.

Ad. Con decisione del 14 novembre 2006 (doc. 29), avente validità dal 1° dicembre 2006, l'UAI ha stabilito il diritto alla rendita AI di RI 2 (Fr. 1'435.-) e di due figli (Fr. 574.- ciascuno).

Ae. Il 12 gennaio 2007 l'Ufficio AI ha emesso tre distinte decisioni con cui, tenuto conto del grado di invalidità dell'80%, ha nuovamente rivisto il diritto alla rendita AI di RI 2 e dei figli. Dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2004 (doc. 31), la rendita AI del marito è di Fr.1'408.- al mese e quella per i tre figli di Fr. 563.-; dal 1° novembre 2004 al 31 marzo 2005 (doc. 30) il marito ha diritto a Fr. 1'631.- mensili, mentre i tre figli a Fr. 653.- a testa; infine, dal 1° aprile 2005 al 30 novembre 2006 (doc. 32), tale diritto è di Fr. 1'435.- rispettivamente di Fr. 574.- per i due figli.

Anche in tali evenienze, gli importi arretrati di diritto non sono stati versati, ma conguagliati con rendite già versate.

Parimenti, queste tre decisioni non sono state contestate.

Ba. Tuttavia, il 29 gennaio 2007 (doc. IV/1) l'avv. __________ ha chiesto spiegazioni all'Ufficio AI in merito alla riduzione dell'importo della rendita di RI 2 dal 1° aprile 2004, chi e per quale somma è beneficiario delle compensazioni eseguite sul diritto alla rendita di RI 1 e per quale motivo una figlia non ha più diritto alla rendita completiva dal 1° aprile 2005.

Immediatamente la Cassa cantonale di compensazione, Servizio rendite e indennità, ha evaso questi quesiti (doc. IV/2).

Bb. Il 30 marzo 2007 (doc. IV/3) gli assicurati, patrocinati dall'avv. __________, hanno nuovamente interpellato la Cassa di compensazione in merito alle decisioni del 12 gennaio 2007.

L'amministrazione ha risposto il 4 aprile 2007 (doc. IV/4) spiegando, dal profilo cronologico, il diritto di ognuno dei coniugi alla rendita AI dal 2004 al 2006 e di avere proceduto a dei conguagli a favore delle prestazioni complementari con gli arretrati delle rendite AI. La Cassa ha quindi allestito un conteggio dettagliato delle rendite di diritto e quelle già versate in funzione delle tre decisioni del 12 gennaio 2007.

Bc. Con scritto del 12 giugno 2007 (doc. IV/5) gli assicurati hanno preteso di avere un credito di Fr. 7'928.- verso l'Ufficio AI.

Il 21 giugno 2007 (doc. IV/6) il Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale di compensazione ha eseguito una verifica degli importi versati rispettivamente delle compensazioni effettuate a titolo di rendite già versate ai coniugi RI 2 dal 2004 al 2006, giungendo alla conclusione che i calcoli eseguiti erano giusti, eccetto per una differenza di Fr. 6.- corrisposta loro in eccesso.

Bd. Il 23 gennaio 2008 (doc. IV/7) gli assicurati, rappresentati da __________ di __________, si sono (di nuovo) lamentati di un errato conteggio delle prestazioni d'invalidità, vantando un credito di Fr. 8'730.- quale differenza fra il loro diritto e quanto invece ricevuto.

Anche in tale evenienza, il 20 febbraio 2008 (doc. IV/8) la Cassa di compensazione ha spiegato accuratamente l'iter adottato, soprattutto il fatto che con la nascita del diritto alla rendita AI della moglie dall'aprile 2005, il diritto alla rendita AI di RI 2 è stato ricalcolato in virtù della ripartizione dei redditi. L'amministrazione ha quindi indicato tutti i pagamenti avvenuti a seguito delle decisioni emesse tra il 24 aprile 2005 e il 12 gennaio 2007.

Be. Pure la __________ si è rivolta il 5 giugno 2008 (doc. IV/9) all'amministrazione cantonale lamentando una divergenza di Fr. 7'928.- e chiedendone una verifica.

La Cassa, rinviando agli scritti ai precedenti rappresentanti degli assicurati, ha confermato l'esattezza dei versamenti (doc. IV/10).

Bf. Non convinti, gli assicurati si sono rivolti all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di __________, che ha chiesto una verifica (doc. IV/11).

Dopo l'ennesimo esame della situazione, con scritto del 3 marzo 2009 (doc. IV/12) la Cassa non ha modificato la sua posizione.

Bg. Nella richiesta di verifica del 17 agosto 2009 (doc. IV/13) dell'avv. __________, la differenza fra quanto ricevuto e quanto di diritto degli assicurati è di Fr. 20'048.-, come risulta dai calcoli.

Il 29 settembre 2009 (doc. IV/14) la Cassa di compensazione ha risposto di avere già più volte spiegato agli assicurati la correttezza degli importi versati, perciò quanto ora preteso è errato.

C. Il 31 marzo 2010 (doc. IV/15) l'avv. __________ ha formulato all'Ufficio AI un'istanza di revisione e riconsiderazione delle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007.

Secondo gli assicurati, come risulta dai calcoli allegati vi sarebbe un importante errore, che ha comportato il mancato versamento di Fr. 20'048.- e che deve essergli ora riconosciuto.

D. Dopo avere avuto un incontro con il legale degli assicurati, il 22 giugno 2011 (doc. IV/17) l'UAI ha emesso un progetto di decisione, confermato con la decisione su domanda di revisione e riconsiderazione del 28 luglio 2011 (doc. A1), con cui l'Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda del 31 marzo 2010.

Infatti, dopo avere esposto nel dettaglio tutte le rendite di diritto di RI 2 e di RI 1, l'UAI ha spiegato che con le decisioni del 12 gennaio 2007 ha rivisto il diritto di entrambi i coniugi e gli importi percepiti a torto dal marito sono stati compensati sugli arretrati delle rendite riconosciute alla moglie.

L'amministrazione ha evidenziato che gli istanti non hanno apportato fatti o prove nuovi rilevanti che permettono di individuare errori rispetto ai numerosi chiarimenti già forniti, ma si sono limitati a riproporre dei calcoli, che però non considerano le compensazioni eseguite a favore del Servizio prestazioni complementari. Anche senza tenere conto del mancato rispetto del termine di 90 giorni per presentarla, non si può entrare nel merito della domanda di revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA).

Evidenziato che non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (art. 53 cpv. 2 LPGA), l'Ufficio AI ha poi osservato che anche in tale evenienza non sono dati i presupposti (decisione manifestamente errata e la sua rettifica ha una notevole importanza), dato che dalle numerose verifiche contabili effettuate, comprese quelle attinenti al Servizio prestazioni complementari, non risultano degli errori di somma, conguagli o compensazioni né un pregiudizio per gli assicurati.

E. Con ricorso del 13 settembre 2011 (doc. I) RI 2 e RI 1 hanno postulato in via principale l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ufficio AI a versare loro l'ammontare di Fr. 20'048.- quali rendite AI in arretrato. In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con rinvio degli atti all'UAI per l'emissione di una nuova decisione che si pronunci nel merito dell'istanza di revisione e di riconsiderazione.

I ricorrenti hanno rilevato che gli errori di calcolo commessi dall'amministrazione colpiscono duramente la famiglia sia a livello finanziario sia morale. Inoltre, questi errori non potevano essere rilevati immediatamente dai diretti interessati sia per la complessità dei calcoli, sia per la diversa formazione degli assicurati, sia ancora per il loro precario stato psicofisico. La richiesta di revisione deve quindi essere considerata tempestiva. Infine, le considerazioni fattuali e di calcolo esposte nella tabella non erano tutte note all'Ufficio AI, ciò che costituisce un nuovo fatto. Secondo gli assicurati, quindi, la decisione di non entrata in materia non è corretta ed è arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. fed.

Nel merito, i ricorrenti ritengono che la tabella allestita da un contabile di fiducia dimostri degli errori di calcolo da parte dell'amministrazione e dunque l'esattezza di quanto da essi sostenuto, ossia un saldo a loro favore di Fr. 20'048.- (Fr. 99'761.- [rendita AI dovuta al marito] - Fr. 128'266.- [rendita AI versata al marito comprese le prestazioni complementari] + Fr. 94'558.- [rendita AI dovuta alla moglie] - Fr. 46'005.- [rendita AI versata alla moglie]).

F. Nella risposta del 4 ottobre 2011 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha sottolineato che malgrado non vi fossero gli elementi né per procedere alla revisione né alla riconsiderazione ex art. 53 LPGA delle decisioni rese negli anni 2005 e 2007, cresciute in giudicato, ha comunque più volte spiegato ai ricorrenti le modalità di calcolo e i versamenti effettuati. Ritenendo quindi corretto quanto già spiegato, l'UAI ha proposto di respingere il ricorso.

I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

  1. Oggetto del contendere è unicamente la verifica della correttezza della decisione di non entrata in materia da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità sulla domanda di revisione formulata il 31 marzo 2010 dai ricorrenti nei confronti delle decisioni dell'amministrazione del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007.

  2. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso (cpv. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

  1. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).”.

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

  1. Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che "Gli errori evidenziati nell'istanza di revisione/riconsiderazione sono errori per i quali non era possibile pretendere da i signori RI 2 un immediato riscontro, e ciò sia per la complessità dei calcoli di cui alle decisioni in questione, sia per la diversa formazione dei ricorrenti, sia per il precario stato psicofisico in cui essi versavano e continuano a versare. Solo grazie ad un controllo generale della loro situazione personale (che comprendeva pure le questioni delle loro entrate finanziarie e quindi i calcoli effettuati dall'Ufficio AI) ha potuto emergere quanto esposto nella citata istanza. (…)".

Inoltre, "le considerazioni fattuali e di calcolo esposte nella tabella riassuntiva (parte integrante dell'istanza) non erano tutte note all'amministrazione cantonale AI, da qui in ogni caso una circostanza nuova." (doc. I pag. 3).

Secondo questo Tribunale, gli assicurati sbagliano manifestamente nel pretendere di avere così apportato dei nuovi fatti e/o mezzi di prova atti a permettere la revisione delle decisioni amministrative cresciute in giudicato.

In effetti, è evidente che non è affatto vero che le condizioni di fatto e di calcolo da essi esposte nell'istanza del 31 marzo 2010 non fossero note all'Ufficio AI.

Non va infatti dimenticato che è dal lontano 6 febbraio 2007 che la Cassa di compensazione, Servizio rendite e indennità - competente per decidere sulla determinazione (quantificazione) del diritto alla rendita d'invalidità degli assicurati ai quali l'Ufficio AI concede il diritto alla rendita AI - va dicendo ripetutamente che non v'è alcun errore di calcolo e che quindi le decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007 sono corrette. In questo senso, tutti gli elementi di calcolo necessari per determinare la decorrenza del diritto e gli importi (arretrati) da versare a RI 2 e alla moglie RI 1 erano già noti a tutti e presenti a suo tempo. Nulla più è mutato da allora.

Per contro, gli insorgenti, con l'esposizione dei loro calcoli nell'istanza di revisione e riconsiderazione, non hanno assolutamente apportato nulla di nuovo dal profilo fattuale e probatorio per potere pretendere di calcolare le rendite d'invalidità ad essi spettanti.

Il loro calcolo è simile a quello eseguito dalla Cassa, solo che alla base vi sono delle cifre in parte diverse da quelle utilizzate dall'amministrazione (gli importi di diritto alla rendita sono identici, cambiano invece gli importi ricevuti).

Oltretutto, i fatti così come presentati dai ricorrenti erano già noti a questi ultimi da tempo, dato che è dal 2007 che continuano a ripresentare le medesime cifre a sostegno della propria pretesa creditoria, soltanto che, a dipendenza di come vengono sommate o sottratte, inizialmente essa ammontava a Fr. 7'928.-, poi a Fr. 8'730.-, nuovamente a Fr. 7'928.- ed ora a Fr. 20'048.-.

Peraltro, d'avviso del Tribunale, questi presunti fatti e nuovi mezzi di prova dei ricorrenti non sono neppure rilevanti, decisivi e nemmeno concludenti ai sensi della giurisprudenza indicata.

Di conseguenza, non si può parlare di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova tali da imporre alla Cassa di compensazione la revisione delle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007, cresciute incontestate in giudicato.

Stanti così le cose, le condizioni dell'art. 53 cpv. 1 LPGA non sono adempiute. Giustamente, quindi, la Cassa non è entrata nel merito dell'istanza di revisione del 31 marzo 2010.

  1. L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti).".

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere arbitraria (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 22 all'art. 53).

L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid. 4.1).

Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

  1. In concreto, ne consegue che il gravame presentato contro la decisione in lite, nella misura in cui postula il riesame dei provvedimenti del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007 dell'Ufficio assicurazione invalidità che hanno riconosciuto il diritto alla rendita d'invalidità a RI 2 e a RI 1 dal 1° aprile 2004 al 30 novembre 2006 per determinati importi, ma che i ricorrenti ritengono errate tanto da chiederne l'annullamento (doc. I punto 1 del petitum) con conseguente versamento a loro favore della somma di Fr. 20'048.- da essi pretesa a titolo di arretrati, deve essere dichiarato irricevibile.

  2. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 400.-sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

  1. Contestualmente al ricorso, gli assicurati hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I) e hanno protestato tasse e spese.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

  • all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

  • all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

  • all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Nella fattispecie, malgrado innumerevoli volte la Cassa di compensazione abbia spiegato ai ricorrenti i motivi per cui essi non hanno diritto ad alcuna pretesa creditoria derivante dalle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2012, gli assicurati hanno comunque formulato il presente ricorso.

Ciò che colpisce, è che le dettagliate e minuziose spiegazioni ricevute durante cinque anni sia per iscritto sia a mezzo di incontri personali con i preposti funzionari della Cassa, non hanno impedito agli assicurati di interpellare questo Tribunale, tuttavia senza nemmeno apportare novità particolari atte a contrastare la presa di posizione dell'amministrazione - già solo dal profilo formale, visto che l'oggetto del ricorso è la non entrata in materia sull'istanza di revisione e di riconsiderazione.

Il comportamento di RI 2 e RI 1 è stato quindi alquanto azzardato, dato che con queste basi essi non avevano sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione dell'amministrazione di non entrata in materia sulla domanda di revisione e di riconsiderazione.

Alla luce di ciò, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta. I ricorrenti non hanno dunque diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali fissate al considerando 8.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

§ Le spese per complessivi Fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

12

ATSG

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

LAG

  • art. 2 LAG
  • art. 3 LAG

LAI

LPamm

  • art. 30 LPamm

LPGA

LPTCA

  • art. 28 LPTCA

OG

  • art. 137 OG

Gerichtsentscheide

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