Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.239
Entscheidungsdatum
21.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.239

cs

Lugano 21 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 agosto 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. Con decisione del 20 gennaio 2009 a RI 1, nata nel 1967, da ultimo cassiera presso la __________, è stata assegnata una rendita d’invalidità intera con effetto dal 1° ottobre 2008 (doc. AI 25-3) per una patologia alla colonna lombare per la quale è stata operata nel mese di settembre 2008.

B. Il 15 giugno 2009 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio della rendita (doc. AI 27-1). Dopo aver ricevuto nuova documentazione medica ed aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) ad opera del SAM (doc. AI 39-1), tenuto conto del miglioramento dello stato di salute, dopo aver proceduto all’abituale raffronto dei redditi, con decisione del 3 agosto 2011 (doc. AI 51-1), preavvisata dal progetto del 30 dicembre 2010 (doc. AI 45-1), ha soppresso la rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione.

C. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita sulla base di un grado d’invalidità del 55% (doc. I). L’insorgente contesta la valutazione del perito dr. med. __________, FMH reumatologia, che l’ha ritenuta incapace al lavoro nella precedente attività al 40% e totalmente abile in attività confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nel referto, allegando nuovi certificati medici del dr. med. __________, primario di neurochirurgia alla colonna vertebrale e al midollo spinale della __________. L’interessata chiede inoltre che nel raffronto dei redditi venga presa in considerazione una ulteriore riduzione del 10% per tener conto delle limitazioni e dell’impossibilità di eseguire lavori pesanti oltre che del 50% per l’incapacità lavorativa medico-teorica, per un grado d’invalidità complessivo del 55%.

D. Con risposta del 2 novembre 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al dr. med. __________, per il tramite del SAM, ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VIII).

E. Le parti si sono ancora ulteriormente espresse in merito, ribadendo le loro argomentazioni (doc. X-XII).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 3 agosto 2011, data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, sentenza del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, sentenza del 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).

  1. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

5.In concreto, dagli atti emerge che l’interessata, nel corso dei mesi di ottobre/novembre 2007 ha presentato un improvviso aggravamento di una lombalgia con sintomi ingravescenti e invalidanti di insufficienza/instabilità segmentaria lombare, associati ad una sciatalgia ds (doc. AI 16-7). Il Prof. Dr. med. __________, primario di neurochirurgia, il 29 settembre 2008 ha evidenziato che “l’approfondimento diagnostico ha messo in evidenza una degenerazione completa dei dischi intersomatici L4/L5 ed L5/S1 con segni di instabilità focale e una compressione radicolare ds. Il trattamento conservativo semi-invasivo (infiltrazioni in un altro Centro) si è rivelato fallimentare e i disturbi rimangono invalidanti, in una paziente che è attualmente in cura con oppiacei (Oxycontin) e ha difficoltà anche nell’esecuzione di faccende domestiche semplici. Nel corso dell’ultima consultazione (07.07.2008) è stata discussa l’unica opzione possibile e cioè un trattamento chirurgico di decompressione/stabilizzazione. La paziente si è dichiarata d’accordo con la nostra proposta terapeutica e l’intervento è previsto per il 18.09.2008. Dopo questa cura bisogna come al solito contare una lunga convalescenza poiché il consolidamento di una fusione a 2 livelli richiede biologicamente 8-9 mesi. La questione sul reinserimento nel processo lavorativo può quindi essere posta soltanto nel giugno 2009” (doc. AI 16-7).

Sulla base della documentazione medica raccolta e delle considerazioni del dr. med. __________, il medico SMR, dr. med. __________, l’8 ottobre 2008 ha accertato che l’interessata è incapace al lavoro al 100% dal mese di ottobre 2007 e che una revisione della decisione sarebbe dovuta intervenire sei mesi dopo l’intervento chirurgico di decompressione/stabilizzazione effettuato il 18 settembre 2008 (doc. AI 18-2).

Nell’ambito della procedura di revisione della rendita avviata nel corso del mese di giugno 2009, l’UAI ha deciso di sottoporre l’interessata ad una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM.

L’insorgente è stata visitata dai periti il 3, 8, 21 e 27 settembre 2010 per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali (doc. AI 39-1).

Gli specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome toracolombospondilogena cronica con probabile componente radicolare irritativa L5 a ds. in esiti da esplorazione trans muscolare bilaterale con artrectomia mediana L4-L5, L5-S1 con decompressione e neurolisi di L4 e L5 a ds., discectomia L4-L5 e L5-S1, fusione intersomatica tramite gabbie, strumentazione posto laterale con viti e barre da L4 a S1, in data 23.9.2008, disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale, scoliosi sinistro-convessa toracolombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, sovrappeso con BMI 27kg/m2, assenza di deficit neurologici oggettivi rilevanti dal punto di vista funzionale, sindrome somatoforme da dolore persistente, e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di tabagismo cronico (doc. AI 39).

Gli specialisti, sulla base del consulto reumatologico, neurologico e psichiatrico, hanno stabilito che l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurata nell’attività da ultimo esercitata di cassiera è considerato nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa (doc. AI 39-13) ed hanno affermato:

" Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologia reumatologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista neurologico non vi sono deficit oggettivi rilevanti dal punto di vista funzionale determinanti una riduzione dell’abilità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti, dall’anamnesi richiesta e dall’esame clinico, il nostro consulente pone le diagnosi di sindrome toracolombospondilogena cronica con probabile componente radicolare irritativa L5 a ds. in esiti da esplorazione trans muscolare bilaterale con artrectomia mediana L4-L5, L5-S1 con decompressione e neurolisi di L4 e L5 a ds., discectomia L4-L5 e L5-S1, fusione intersomatica tramite gabbia, strumentazione posterolaterale con viti e barre da L4 a S1, in data 23.9.2008, disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale, scoliosi sinistro-convessa toracolombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, sovrappeso. Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi sino all’altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l’altezza del petto, il maneggiare attrezzi (soprattutto pesanti), l’effettuare lavori al disopra della testa, la rotazione del tronco, l’assunzione di certe posizioni e la deambulazione. Secondo il nostro consulente è giustificata un’incapacità lavorativa totale in qualunque attività dal 1.10.2007 (giorno dell’insorgenza del blocco iperalgico lombare) sino al 30.9.2009, a distanza di oltre un anno dall’intervento neuro-ortopedico del 23.9.2008. A decorrere dall’1.10.2009 il nostro consulente giudica l’A., nella sua ultima attività principale come cassiera, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopra descritti, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente diagnostica una sindrome somatoforme da dolore persistente, valutando un’incapacità lavorativa nella misura del 10% dal punto di vista psichiatrico in qualunque attività. Ciò è giustificato dal fatto che la sintomatologia algica provoca nell’A. una diminuzione della tenuta, della caricabilità e della continuità lavorativa. Ipoteticamente l’A. ha presentato una reazione depressiva ansiosa insieme all’insorgenza del processo somatoforme da dolore persistente, che ha avuto un’influenza sulla sua capacità lavorativa nella misura del 10% già a partire da sei mesi prima dell’intervento neurochirurgico di settembre 2008 al quale è stata sottoposta. Da allora, sebbene sia rientrata la componente depressiva, il quadro somatoforme da dolore persistente da solo ha continuato a comportare nell’A. un’incapacità lavorativa nella misura del 10% come tuttora.

Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non debbano essere sommate in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di capacità lavorativa globale, nell’attività da ultimo esercitata come cassiera, nella misura del 60% a decorrere dall’1.10.2009. E’ giustificata un’incapacità lavorativa totale in qualunque attività dall’1.10.2007 al 30.9.2009 come descritto sopra.” (doc. AI 39-14)

Circa la capacità lavorativa in attività leggere e consone allo stato di salute della ricorrente, i periti, dopo aver descritto la capacità funzionale e di carico residua, hanno affermato:

" (…)

In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente giudica l’A., dal punto di vista reumatologico abile al lavoro nella misura del 100%, a decorrere dal 1.10.2009, ossia a distanza di oltre un anno dall’intervento neuro-ortopedico effettuato al rachide lombare il 23.9.2008. Tenendo in considerazione che dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta un’incapacità lavorativa nella misura del 10% in qualunque attività, giungiamo alla conclusione che in un’attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 90%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa, a decorrere dall’1.10.2009. (…)”

Per quanto concerne i consulti psichiatrico, neurologico e reumatologico, va evidenziato in particolare quanto accertato nell’ambito di quest’ultima patologia:

" L’A. in passato ha avvertito dolori lombari sporadici; l’1.10.2007, mentre sollevava un tappeto ha avvertito un blocco iperalgico lombare; i neurochirurgi consultati all’inizio del 2008 diagnosticavano un’insufficienza-instabilità segmentaria lombare associata a sciatalgia a ds. in presenza di una degenerazione completa dei dischi intersomatici L4-L5 ed L5-S1; dato che l’A. non migliorava alle cure conservative, veniva sottoposta, il 23.9.2008, ad esplorazione trans muscolare bilaterale con artrectomia mediana L4-L5 ed L5-S1 con decompressione e neurolisi di L4 e L5 a ds., discectomia mediana L4-L5 ed L5-S1, fusione intersomatica tramite gabbie, strumentazione posterolaterale con viti e barre da L4 a S1; il decorso postoperatorio risultava svantaggioso, in quanto l’A. continuava a lamentare dolori invalidanti che partivano dalla regione gluteale a ds. con diramazione lungo la regione posterolaterale della coscia ds., lungo la tibia anteriore fino ad arrivare al collo del piede ds.; una seconda opinione presso il reparto di neurochirurgia della Clinica __________ il 6.8.2009, rivelava che, stando ad una TAC della colonna lombare realizzata il 6.4.2009, le parti operate non erano fusionate; una revisione del sito operato veniva declinato dall’A. Ella ora non lamenta dolori limitati alla regione lombare caudale, ma toracolombalgie diffuse omogenee, irradianti circolari dalle due parti, di carattere stingente, a tratti come fitte o come bruciori, poco modulabili, manifeste di giorno e di notte, con irradiazioni intermittenti nell’inguine ds., nella coscia anteriore e nella tibia fino a raggiungere talvolta le dita I-III del piede ds., irradiazione del dolore che in parte, ricorda una traiettoria dermatometrica L5 a ds.; a sin. sono assenti sciatalgie, ma viene lamentata un’insensibilità con a tratti cedimenti della gamba sin.; le lombalgie rimangono uguali stando ferma rispettivamente al movimento, anche se in discesa tendono a peggiorare; la colonna lombare, presentante una scoliosi sinistro-convessa che si protrae fino nella colonna dorsale, appare bloccata all’estensione come pure alle lateroflessioni passive bilaterali con dolori che aumentano a fine corsa, l’A. praticamente non flette attivamente la colonna lombare, quest’ultima risulta così altamente limitata con dolori a cintura larga che si propagano dal rachide dorsale fino nella regione sacrale, presenti durante l’intero movimento, in aumento raddrizzandosi da anteflessione del tronco, indizio clinico per un’instabilità segmentale; risulta inspiegabile il fatto che in flessione della colonna lombare praticamente bloccata, la manovra di Lasègue in A. seduta, risulti assolutamente negativa e indolore, dato clinico che rappresenta una chiara inconsistenza; altrettanto non si spiega il motivo per il quale l’A. blocca la manovra Lasègue da sdraiata già a partire da 45° dalle due parti, mentre, come menzionato, la stessa manovra da seduta risulta negativa ed indolore; come ulteriore inconsistenza bisogna osservare che l’A. durante le prove della forza rozza dei gruppi muscolari agli arti inferiori, asserisce di non poterli innervare, muscoli che attiva pienamente rimanendo in piedi; in questo contesto sarà sicuramente utile la valutazione neurologica specialistica ancora prevista. La radiografia della colonna lombare in due proiezioni del 3.9.2010, mostra oltre alla scoliosi nota, una spondilodesi da L4 a S1 con materiale di osteosintesi in situ senza segni di listesi, con gabbie intersomatiche L4-L5 ed L5-S1 in osteocondrosi L4-L5. L’esame funzionale delle articolazioni coxofemorali appare difficoltosa, in quanto l’A. contrasta le flessioni passive delle anche già a partire da 45°, lamentando dolori lombari, i movimenti coxofemorali rotatori, per quanto valutabili, risultano liberi; anche la valutazione delle flessioni passive alle ginocchia dalle due parti, appare difficoltosa, in quanto l’A. contrasta i movimenti oltre i 100°, si trova un’iperestendibilità bilaterale. L’A. non lamenta dolori cervicobrachiali; in accentuazione della cifosi dorsale con scoliosi sinistro-convessa, la mobilità della colonna cervicale appare minimamente limitata alla flessione passiva, altrimenti libera ai movimenti passivi nelle altre direzioni; sono assenti deficit cervicoradicolari; la mobilità delle spalle, dei gomiti e dei polsi appare normale.

Sulla base di queste constatazioni il nostro consulente valuta l’attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura del 60% nell’attività da ultimo esercitata e nell’attività di casalinga e nella misura del 100% in un’altra attività come descritta al capitolo 9.”

Sulla base della citata perizia, il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato un’incapacità lavorativa del 40% (riduzione del rendimento) nella precedente attività dal 1° ottobre 2009 ed un’incapacità lavorativa del 10% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute dalla medesima data.

In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica della __________ (doc. B, C e D).

Il 17 marzo 2011 il dr. med. , “”, ha affermato:

" Die Patientin zeigt bei Status nach Fixation L4/L5 und L5/S1 eine persistierende Schmerzsymptomatik, die letzte Röntgenkontrolle vom 03.09.2010 zeigt eine korrekte Position der transpedikulären Schrauben sowie der intersomatischen Cages. Leider zeigt sich jedoch keine knöcherne intersomatischen Fusion, in der CT-Untersuchung vom Jahr 2009 zeigen sich die Gelenksfazetten L4/5 sowie L5/S1 unauffällig.

Aus diesem Grunde gehe ich davon aus, dass eine dorsale Fusion nicht erfolgt ist. Lockerungszeichen habe ich den bisherigen Röntgenbildern nicht eindeutig identifizieren können, ich schlage daher vor, dass zum Ausschluss einer Pseudoarthrose im operierten Segment ein erneutes CT stattfinden sollte. Ich möchte Sie bitten, ein CT sowie Röntgenaufnahmen einschliesslich Funktionsbilder der LWS wohnortsnah anzumelden und mir die Bilder als CD zuzusenden. Gerne möchte ich mir diese im Anschluss ansehen und Ihnen über meine Vorschläge berichten. Frau __________ gibt an, dass aktuell eine Reevaluation der IV/AI erfolgt ist. Ich habe erklärt dass ich zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussagen über die Arbeitsfähigkeit treffen kann, dies war nicht Gegenstand der heutigen Untersuchung und Besprechung. Wie weit ich diesbezüglich Aussagen treffen kann hängt von den notwendigen Untersuchungen und den entsprechenden Ergebnissen ab.“ (doc. B)

Il 18 aprile 2011 lo specialista ha affermato:

" Bei Status nach Fusion L4/L5 und L5/S1 zeigt die Patientin eine persistierende Schmerzen weswegen ich die Patientin bereits im August 2009 beurteilt hatte. In der vorliegenden CT-Untersuchung vom 29.03.2011 zeigen sich unverändert eine dorsale/transpendikuläre Stabilisation L4/5 und L5/S1 sowie intersomatisch eingebrachte Käfige (Peek-TLIF). Eine eindeutige Verknöcherung im Bereich der ventralen Käfige sehe ich nicht, auf der anderen Seite zeigt sich jedoch keinerlei Lockerung der Implantate – sei es der Schrauben oder der Käfige. Somit ergeben sich stabile Verhältnisse ohne Nachweis einer Lockerung. Eine operative Revision muss daher nicht empfohlen werden. Auch epifusional zeigen sich keine neuen Befunde, eine mässige Arthrose der Fazettengelenke ist bereits vorbestehend. Operative Massnahmen kann ich in dieser Situation leider nicht empfehlen, alternative/rheumatologische Behandlungen sollten erwogen werden. Gegebenfalls könnten auch Infiltrationen im Bereich über der operierten Stelle oder auch im Operationsgebiet versucht werden.“ (doc. C)

Con certificato del 18 agosto 2011, il dr. med. __________, ha affermato:

" Diagnose:

Lumbo-vertebrales Schmerzsyndrom mit beidseitiger, rechtsbetonter Ausstrahlung und primär sensorischen Defiziten bei

Status nach dorsaler, transpedikulärer Stabilisation und TLIF-Einlage L4/5 und L5/S1

Radiologisch keine knöcherne Fusion nachweisbar

Neu: Sensibilitätsstörung der linken Hand ohne nachweisbare radikuläre Reizung

Wie gewünscht melde ich mich betreffen der Arbeistfähigkeit bei oben genannter Patientin. Die Beurteilung fällt mir offen gestanden schwer, letztendlich wäre eine arbeitsmedizinische Abklärung resp. eine Reintegrationsversuch die optimale Lösung. Ansonsten besteht bei St. n. Spondylodese L4/5 und L5/S1 aus dem Jahr 2009 ein persistierendes Schmerzsyndrom, durch weiter operative Massnahmen ist nicht von einer Verbesserung mit relevantem Nutzen für die Patientin im Bereich von 50% notwendig wird. Die Arbeitstätigkeit sollte – nach Möglichkeit auf leichte bis mittelschwere Tätigkeiten reduziert werden, das Heben von schweren Lasten oder das Arbeiten in gebückter Position bzw. entsprechend exponierten Arbeitsstätten sollte vermieden werden. Eine Physiotherapieverordnung ist bei Schmerzexazerbation jeweils zu evaluieren.“ (doc. D)

Il 28 settembre 2011 il dr. med. __________ ha risposto ad alcune domande poste dall’insorgente, affermando:

" 1. Der Grad der Arbeitsunfähigkeit ist sinnvollerweise durch eine arbeitsmedizinische Untersuchung abzuklären, aufgrund der angegebenen Beschwerden habe ich in meinem Schreiben vom 18.08.2011 eine 50%ige Arbeitstätigkeit (angepasst) empfohlen.

  1. Schwer rückenbelastenden Tätigkeiten sollten vermieden werden, eine wechselhafte Tätigkeit in sitzender und stehender Position sind zu bevorzugen.

  2. Eine Suche nach einer angepassten Tätigkeit – sofern die Tätigkeit als Kassiererin nicht mehr möglich ist – empfehle ich dringend das Hinzuziehen einer arbeitsmedizinischer Beurteilung, ansonsten verweise ich auf mein Schreiben von 18.08.2011.“ (doc. E)

Il 28 ottobre 2011 i periti del SAM hanno preso posizione sulla documentazione del dr. med. __________, eccetto l’ultimo scritto, facendo propria la posizione del dr. med. __________ che così si è espresso:

" La signora RI 1, in data 21.9.2010, accusava dolori infrascapolari che raggiungevano la regione sacrale irradiando poi dalle due parti, manifesti di giorno e di notte, con irradiazione intermittente nell’inguine destro, anteriori nella coscia e nella tibia fino a talvolta raggiungere le dita I – III del piede destro, non presenti a sinistra dove tuttavia avvertiva un’insensibilità con cedimenti della gamba; all’esame clinico della colonna lombare notavo una paziente che praticamente non si chinava attivamente mostrando così una limitazione di 2/3 con Schober a 0/12 cm, per una distanza dita-suolo anteriore a 60 cm, lamentando dolori a cintura larga che si propagavano dal rachide dorsale fino nella regione sacrale presenti durante l’intero movimento, in aumento raddrizzandosi da ante flessione del tronco, l’estensione passiva lombare appariva pure bloccata con dolori in aumento a fine corsa, altrettanto dicasi per le lateroflessioni passive bilaterali; all’esame neurologico documentavo un riflesso achilleo a destra mancante, a sinistra medio vivace; inconsistente era la manovra Lasègue possibile in assicurata seduta dalle due parti fino a oltre 90°, senza movimenti di scarico antalgico, senza indicazioni algiche di manovra di Lasègue da sdraiata attivamente bloccata dall’assicurata a partire da 45° dalle due parti con richiesta imperativa di smettere la prova; la forza rozza ai gruppi muscolari degli arti inferiori non era valutabile, in quanto l’assicurata a quel momento non riusciva a collaborare; sul piano radiologico convenzionale avevo a disposizione una radiografia della colonna lombare ap e laterale realizzata il 3.9.2010 mostrante una scoliosi sinistro convessa, la spondilodesi L4-S1 con materiale di osteosintesi in situ con spazi intersomatici con restringimento di L4/L5 con sclerosi sottocondrale delle limitanti vertebrali, gabbia intersomatica L4/L5 ed L5/S1; l’esame neuroradiologico più recente a suo tempo a mia disposizione, era una TAC della colonna lombare realizzata il 6.4.2009, quindi eseguita quasi 1 1/2 prima della perizia, alla quale i medici della clinica __________ notavano che non vi era una fusione delle parti operate, nessun allentamento delle viti, a un leggero spostamento della colonna lombare verso destra, dovuto alla posizione un po’ laterale della gabbia L4/L5; a quel momento l’assicurata comunicava ai medici curanti di non desiderare ulteriori interventi chirurgici.

Nello scritto del Dr. __________ del 17.3.2011, leggiamo nell’anamnesi: “Frau RI 1 berichtet über chronische Rückenschmerzen seit mehreren Jahren. Nach umfangreicher Abklärung war eine Fusion L4/L5 und L5/S1 erfolgt. Im postoperativen Intervall ergab sich eine leichte Verbesserung, mittelfristig beklagt die Patientin jedoch dieselben Schmerzen im Sinne von stark lumbalen nach kranial wie auch in die Beine ausstrahlende Schmerzen. Die Beschwerden sind belastungs- und Gehstrecken-abhängig zunehmend, die Patientin gibt an, zu keinem Zeitpunkt schmerzfrei zu sein. Die Ausstrahlung ist rechtsbetont etwas verstärkt“; nel referto clinico il Dr. __________ indica: „In der klinischen Untersuchung zeigt sich eine am ehesten schmerzbedingte reduzierte Kraft im Bezug auf die Fuss- und Grosszehen beidseitig bei erhaltener Fusssenkung. Keine Defizite des Qaudriceps wie Psoas nachweisbar. Das Lasèguezeichen ist beidseits ab circa 40° positiv.,,; nella valutazione riconfermava che dopo gli esiti da spondiloledisi L4/L5 ed L5/S1 i dolori continuavano a persistere; faceva riferimento il 16.3.2011 ad una radiografia della colonna lombare del 3.9.2010 alla quale anche il Dr. __________ notava una posizione corretta delle viti transpeducolari come pure delle gabbie, asserendo che purtroppo non vi era stata una fusione ossea intersomatica al controllo mediante TAC del 2009; per questo motivo proponeva di ripetere la TAC della colonna lombare per escludere una pseudoartrosi; l’incarico di effettuare l’esame TAC come pure le radiografie convenzionali della colonna lombare con prove funzionali, veniva delegato al medico curante Dr. __________ di __________; il Dr. __________ prevedeva poi di rivedere le lastre in un secondo tempo per poi potersi esprimere per quanto riguardava le opzioni terapeutiche; in un suo successivo scritto del 18.4.2011 il Dr. __________ prendeva atto della TAC alla colonna lombare che era nel frattempo stata organizzata, scrivendo: “In der vorliegenden CT-Untersuchung vom 29.03.2011 zeigen sich unverändert eine dorsale/transpendikuläre Stabilisation L4/5 und L5/S1 sowie intersomatisch eingebrachte Käfige (Peek-TLIF). Eine eindeutige Verknöcherung im Bereich der ventralen Käfige sehe ich nicht, auf der anderen Seite zeigt sich jedoch keinerlei Lockerung der Implantate – sei es der Schrauben oder der Käfige. Somit ergeben sich stabile Verhältnisse ohne Nachweis einer Lockerung. Eine operative Revision muss daher nicht empfohlen werden. Auch epifusional zeigen sich keine neuen Befunde, eine mässige Arthrose der Fazettengelenke ist bereits vorbestehend. Operative Massnahmen kann ich in dieser Situation leider nicht empfehlen, alternative/rheumatologische Behandlungen sollten erwogen werden. Gegebenfalls könnten auch Infiltrationen im Bereich über der operierten Stelle oder auch im Operationsgebiet versucht werden.“ In sintesi dunque il referto dell’ultima TAC della colonna lombare del 29.3.2011 era rimasto invariato rispetto a quanto era stato evidenziato alla TAC del 2009.

In data 18.8.2011, il Dr. __________ riscriveva al medico curante Dr. __________ di __________, segnalandogli di aver rivisto la sua paziente il 18.8.2011, ponendo le diagnosi di “lumbovertebrales Schmerzsyndrom mit beidseitiger, rechtsbetonter Ausstrahlung und primär sensorischen Defiziten bei Status nach dorsaler, transpedikulärer Stabilisation und TLIF-Einlage L4/L5 und L5/S1, radiologisch keine knöcherne Fusion nachweisbar, neu: Sensibilitätsstörung der linken Hand ohne nachweisbare radikuläre Reizung; il Dr. __________ scriveva inoltre: “ Wie gewünscht melde ich mich betreffen der Arbeitsfähigkeit bei oben genannter Patientin. Die Beurteilung fällt mir offen gestanden schwer, letztendlich wäre eine arbeitsmedizinische Abklärung resp. ein Reintegrationsversuch die optimale Lösung. Ansonsten besteht bei St. n. Spondylodese L4/5 und L5/S1 aus dem Jahr 2009 ein persistierendes Schmerzsyndrom, durch weiter operative Massnahmen ist nicht von einer Verbesserung mit relevantem Nutzen für die Patientin im Bereich von 50% notwendig wird. Die Arbeitstätigkeit sollte – nach Möglichkeit auf leichte bis mittelschwere Tätigkeiten reduziert werden, das Heben von schweren Lasten oder das Arbeiten in gebückter Position bzw. entsprechend exponierten Arbeitsstätten sollte vermieden werden. Eine Physiotherapieverordnung ist bei Schmerzexazerbation jeweils zu evaluieren. Ich hoffe, dass ich mit diesen Angaben weiterhelfen kann und verbleibe.“. Va dunque osservato che il Dr. __________ sulla base delle stesse alterazioni strutturali documentate al rachide dell’assicurata si esprime a favore di un’attività ergonomicamente adatta alla patologia del rachide, da leggera a medioleggera.

Prendendo atto della perizia da me stilata il 21.9.2010, dei documenti ora pervenutimi redatti dalla clinica __________ dal Dr. __________, capo clinica di chirurgia ortopedica del rachide presso lo stesso centro, posso affermare che i sintomi lamentati dall’assicurata, non vengono accompagnati da elementi oggettivi indicanti un cambiamento dello stato di salute rispetto alla visita peritale reumatologica in questione; di conseguenza sono applicabili gli stessi limiti funzionali e di carico allora evidenziati a pagina 6 e 7 della perizia, perciò la valutazione della capacità lavorativa in attività adatta come pure nell’ultima professione espletata, rimane invariata” (doc. VIII/1)

  1. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

  1. Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 29 novembre 2010, che ha concluso per un’incapacità lavorativa del 40% (riduzione del rendimento) nella precedente attività di cassiera e un’incapacità lavorativa del 10% in attività leggere e confacenti allo stato di salute della ricorrente con le limitazioni ivi descritte (doc. AI 39).

Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Gli specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome toracolombospondilogena cronica con probabile componente radicolare irritativa L5 a ds. in esiti da esplorazione transmuscolare bilaterale con artrectomia mediana L4-L5, L5-S1 con decompressione e neurolisi di L4 e L5 a ds., discectomia L4-L5 e L5-S1, fusione intersomatica tramite gabbie, strumentazione posto laterale con viti e barre da L4 a S1, in data 23.9.2008, disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale, scoliosi sinistro-convessa toracolombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, sovrappeso con BMI 27kg/m2, assenza di deficit neurologici oggettivi rilevanti dal punto di vista funzionale, sindrome somatoforme da dolore persistente, e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di tabagismo cronico (doc. AI 39).

I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.

L’insorgente peraltro, circa le patologie psichiatrica e neurologica, non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni della perizia SAM, e neppure ne ha contestato le valutazioni.

Con il ricorso l’interessata, sulla base delle considerazioni del dr. med. __________ capo clinica di neurochirurgia alla colonna vertebrale e al midollo spinale presso la __________, pur non mettendo in dubbio, di per sé, il miglioramento avvenuto a livello reumatologico rispetto alla situazione al momento dell’emissione della precedente decisione, non condivide invece la valutazione dell’incapacità lavorativa effettuata dal dr. med. __________, medico perito certificato SIM, specialista FMH reumatologia.

A torto.

Il perito, nel proprio referto, al quale deve essere riconosciuta piena forza probatoria, dopo aver riportato l’anamnesi reumatologica da terzi e i dati soggettivi, ha descritto gli accurati esami svolti nell’ambito della visita del 21 settembre 2010 al sistema locomotore dell’assicurata (colonna vertebrale e articolazioni periferiche) ed ha motivato approfonditamente la sua valutazione. Lo specialista ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondato su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si è lamentata l’insorgente, ha redatto il referto in piena conoscenza dell’anamnesi dell’interessata ed è stato chiaro nell’esposizione delle correlazioni mediche e nell’apprezzamento della situazione medica.

I certificati del dr. med. __________, che peraltro non si confronta nel dettaglio con la perizia del dr. med. __________, non apportano elementi di particolare novità a livello reumatologico e non oggettivano una modifica dello stato di salute della ricorrente rispetto a quanto accertato dal perito in ambito reumatologico. Come emerge pure dalla presa di posizione del 28 ottobre 2011 del SAM che riprende quanto affermato dal dr. med. __________ (doc. VIII), il referto dell’ultima TAC della colonna lombare del 29 marzo 2011 effettuata dal dr. med. __________, FMH medicina interna è rimasto invariato rispetto a quanto evidenziato con la TAC del 2009 presa in considerazione nell’ambito della valutazione peritale (doc. C: “In der vorliegenden CT-Untersuchung vom 29.03.2011 zeigen sich unverändert eine dorsale/transpendikuläre Stabilisation L4/5 und L5/S1 sowie intersomatisch eingebrachte Käfige (Peek-TLIF)” e „Somit ergeben sich stabile Verhältnisse ohne Nachweis einer Lockerung. Eine operative Revision muss daher nicht empfohlen werden. Auch epifusional zeigen sich keine neuen Befunde, eine mässige Arthrose der Fazettengelenke ist bereits vorbestehend“, sottolineature del redattore). Il dr. med. __________, nella sua presa di posizione riportata nello scritto del SAM del 28 ottobre 2011, ha esaminato la diagnosi posta il 18 agosto 2011 (e il 17 marzo 2011) dal dr. med. __________ (“lumbovertebrales Schmerzsyndrom mit beidseitiger, rechtsbetonter Ausstrahlung und primär sensorischen Defiziten bei Status nach dorsaler, transpedikulärer Stabilisation und TLIF-Einlage L4/L5 und L5/S1, radiologisch keine knöcherne Fusion nachweisbar, neu: Sensibilitätsstörung der linken Hand ohne nachweisbare radikuläre Reizung“) ed ha confermato la sua valutazione circa la capacità lavorativa della ricorrente in assenza di elementi oggettivi indicanti un cambiamento dello stato di salute rispetto alla visita peritale reumatologica.

A questo proposito va evidenziato che il dr. med. __________ il 17 marzo 2011 (doc. B), sulla base della citata diagnosi, ha affermato che l’interessata si lamentava per i dolori “im Sinne von starken lumbalen nach kranial wie auch in die Beine ausstrahlenden Beschwerden” e che “die Beschwerden sind belastungs –und gehsteckenabhängig zunehmend, die Patientin gibt an zu keine Zeitpunkt schmerzfrei zu sein. Die Ausstrahlung ist rechtsbetont etwas verstärkt“. Questa descrizione non è tuttavia molto diversa da quella del medico curante, dr. med. __________, allegata al rapporto del 5 agosto 2009 (doc. AI 30-1 e doc. AI 30-7), presa in considerazione dagli specialisti del SAM nell’ambito della loro valutazione peritale: „Come descrive il medico curante nel suo rapporto del 5.8.2009, il decorso post operatorio è stato marcato dalla persistenza di dolori invalidanti che partono dalla regione gluteale ds. con irradiazione persistente nella regione della colonna toracale (ca. fino all’altezza delle scapole) e irradiazioni recidivanti sottoforma di fitte (sensazione di scossa elettrica di corta durata, con episodi quasi ogni giorno), nell’intero arto inferiore a ds. più frequentemente che a sin., con alle volte anche degli improvvisi cedimenti di corta durata a livello dell’arto inferiore sin.” (doc. AI 39-6, punto 3.5).

Del resto lo stesso dr. med. __________ si esprime a favore di un’attività leggera o medio leggera, ergonomicamente adatta alla patologia del rachide (doc. D: “Die Arbeitstätigkeit sollte – nach Möglichkeit auf leichte bis mittelschwere Tätigkeiten reduziert werden, das Heben von schweren Lasten oder das Arbeiten in gebückter Position bzw. entsprechend exponierten Arbeitsstätten sollte vermieden werden“).

Certo, sulla base delle stesse alterazioni strutturali (cfr. doc. VIII), lo specialista __________, a differenza del perito, ritiene l’interessata incapace al lavoro al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. D). Sennonché, in concreto, non vi sono elementi medici oggettivi, non presi in considerazione dal dr. med. __________ nell’ambito della perizia SAM e nel successivo complemento del 28 ottobre 2011 (cfr. doc. VIII/1 laddove lo specialista riprende i passaggi più importanti dei certificati medici del dr. med. __________, compresa la diagnosi, e li commenta) o altri elementi che possano mettere in dubbio il contenuto del suo referto al quale, come visto, va riconosciuta la piena forza probatoria. Del resto lo stesso specialista __________ rileva come abbia comunque difficoltà nello stabilire la capacità lavorativa della ricorrente (doc. D: “Wie gewünscht melde ich mich betreffend der Arbeitsfähigkeit bei oben genannter Patientin. Die Beurteilung fällt mir offen gestanden schwer […]“) e propone un accertamento più approfondito o un tentativo di reintegrazione (doc. D: „letztendlich wäre eine arbeitsmedizinische Abklärung resp. eine Reintegrationsversuch die optimale Lösung”, cfr. anche doc. E). Nello scritto del 28 settembre 2011, pur confermando la sua valutazione e la richiesta di maggiori approfondimenti, non esclude inoltre il reintegro dell’interessata nella sua precedente attività (doc. E: “Eine Suche nach einer angepassten Tätigkeit – sofern die Tätigkeit als Kassiererin nicht mehr möglich ist – empfehle ich dringend das Hinzuziehen einer arbeitsmedizinischen Beurteilung, ansonsten verweise ich auf mein Schreiben vom 18.08.2011”, sottolineatura del redattore).

Ora, proprio nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM del 29 novembre 2010, gli specialisti hanno esaminato in maniera approfondita le patologie della ricorrente ed hanno indicato quali limiti funzionali vanno presi in considerazione per un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, ritenuta esigibile nella misura del 90% (doc. AI da 39-13 a 39-16).

Ne segue che in assenza di elementi che possano mettere in dubbio il referto peritale, non vi sono motivi per non fondare il giudizio sulla perizia pluridisciplinare del SAM del 29 novembre 2010 (doc. AI 39-1) e per far allestire una nuova perizia.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va inoltre rilevato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Non va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata, oltre che dai periti SAM, anche dai medici SMR, dr. med. __________ (doc. AI 41) e dr. med. __________ (cfr. nota del 28 ottobre 2011, doc. VIII/3: “in assenza d’una oggettivabile modifica dello stato di salute dell’assicurata si conferma la validità della nota del 6.12.2010 basata su perizia SAM”; cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4 il TF ha affermato che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione […]”).

A questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Visto quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa della ricorrente nella misura del 10% in attività semplici e ripetitive.

  1. Per quanto concerne il raffronto dei redditi, il ricorrente non contesta l’importo del reddito da valido (fr. 46'800) e da invalido (fr. 52'451) presi in considerazione dall’UAI, ma chiede una riduzione complessiva del 60% del reddito da invalido, ossia il 50% per incapacità lavorativa medico-teorica e il 10% per mansioni leggere. Ritenuto tuttavia che l’interessata, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute è capace al lavoro al 90% (cfr. supra), questo Tribunale può semmai prendere in considerazione una riduzione del 10% per l’incapacità lavorativa.

Per quanto concerne invece la riduzione del 10% per le limitazioni funzionali e l’impossibilità a svolgere lavori pesanti, come si vedrà meglio in seguito, non modificherebbe comunque il diritto alla rendita.

  1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

Per calcolare il reddito da valida l’UAI ha correttamente interpellato l’ex datore di lavoro che ha evidenziato come nel 2009 l’interessata avrebbe guadagnato fr. 3'600 per 13 mensilità (doc. AI 43-1), ossia fr. 46'800 all’anno, che, aggiornato al 2011 raggiunge fr. 47'788 (+ 0,8% nel 2010 e + 1.3% nel 2011 [dato aggiornato al terzo trimestre 2011], cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

  1. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, l’insorgente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 51’368 (4'116 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a fr. 52’447 (+ 2,1%) nel 2009, a fr. 52'866 nel 2010 (+ 0.8%) e fr. 53'553 nel 2011 (+ 1,3%).

L’assicurata, quale cassiera avrebbe guadagnato fr. 47’788 nel 2011.

Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1, punto 52 commercio al dettaglio e riparazioni: fr. 50’428 nel 2008 (4'031 : 40 X 41.7 X 12), fr. 51’487 nel 2009 [+ 2,1%], fr. 51’899 nel 2010 [+ 0,8%] e fr. 52’574 nel 2011 [+ 1,3%]).

Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata del 4,1% (9,1% - 5%) a fr 51’357.

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza l’UAI non ha applicato alcuna riduzione, mentre la ricorrente chiede un deduzione del 10%, che tuttavia, a mente del TCA, nel caso di specie, appare generosa.

Ora, anche volendo seguire la richiesta della ricorrente di ridurre ulteriormente del 10% il reddito da invalido, l’interessata non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita.

Infatti, raffrontando il reddito da valido di fr. 47'788 con quello da invalido di fr. 51'357, dapprima ridotto del 10% (incapacità lavorativa) a fr. 46'221, poi del 10% (riduzione per le limitazioni dovute alla nuova attività) a fr. 41'599, si ottiene un grado d’invalidità del 13% che non dà diritto ad alcuna rendita.

  1. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

16

BGG

  • Art. 89 BGG

BV

  • Art. 5 BV

Cost

  • art. 29 Cost

IVG

  • Art. 59 IVG
  • Art. 64a IVG

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 44 LPGA

OAI

  • art. 49 OAI
  • art. 77 OAI
  • art. 88bis OAI

Gerichtsentscheide

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