Raccomandata
Incarto n. 32.2011.210
cr/sc
Lugano 8 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1976, in precedenza attiva in qualità di operaia, in data 4 luglio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti segnalando di avere subito un “incidente in auto il 20 aprile 1997; rotto diverse vertebre della schiena” (doc. 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con decisione del 15 aprile 2004, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%), a far tempo dal 1° luglio 2002 (doc. 26, 28-29).
1.2. Nell’ambito della procedura di revisione della rendita avviata in data 1° dicembre 2004 (doc. 32-1) l’Ufficio AI, dopo avere disposto l’esecuzione di una perizia ortopedica a cura del dr. __________ (doc. 46), con comunicazione del 22 giugno 2006 (doc. 51-1), ha confermato all’assicurata l’erogazione della mezza rendita d’invalidità (grado AI del 50%).
1.3. In esito ad una nuova procedura di revisione, avviata d’ufficio nel giugno 2009, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 66) e un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 72), con progetto di decisione del 9 maggio 2011 (doc. 78/1-3), poi confermato con decisione del 15 giugno 2011, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità all’assicurata, non presentando la stessa alcun grado d’invalidità (doc. A).
1.4. Contro questa decisione l’__________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo calcolo del grado di invalidità in applicazione del metodo ordinario di calcolo, tramite raffronto dei redditi (doc. I).
L’assicurata ha innanzitutto contestato la soppressione della rendita, sottolineando come il suo stato di salute sia rimasto invariato nel tempo, come espressamente riconosciuto nella valutazione medica peritale dei medici del SAM.
L’interessata ha poi criticato il metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato dall’amministrazione - basato sulla sua dichiarazione relativa ad un’ipotetica riduzione ad un tempo parziale dell’attività lavorativa precedentemente svolta, a seguito della nascita delle sue figlie - rilevando che “nessuno possa pensare al proprio passato, sostenendo che in assenza del danno alla salute avrebbe certamente ridotto l’attività lavorativa a tempo parziale. Oggigiorno infatti vi sono molte strutture o anche mamme di giorno in grado di accogliere bambini in età prescolare. Essendoci inoltre il timore di perdere il posto di lavoro – in un momento come questo ove la disoccupazione è all’ordine del giorno – neanche la signora RI 1 può ragionevolmente pensare a quello che avrebbe fatto senza il danno alla salute. A maggior ragione se si pensa all’enorme disagio che ella sta vivendo e che le impedisce persino di tenere in braccio le figlie o di far loro il bagnetto” (doc. I).
1.5. L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, dato che l’assicurata stessa ha “per ben tre volte indicato che senza il danno alla salute svolgerebbe attualmente un’attività di salariata in misura parziale”, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. In data 24 ottobre 2011, la rappresentante dell’assicurata ha nuovamente contestato il metodo misto di calcolo dell’invalidità utilizzato dall’amministrazione, facendo presente che l’interessata, “in caso fosse stata sana, avrebbe peraltro potuto avvalersi del sostegno della suocera, che abita proprio sotto di lei e continuare la propria attività lavorativa”.
La patrocinatrice ha quindi concluso che “la presunta necessità di diminuire la percentuale lavorativa in ragione della nascita delle bimbe non trova alcun avallo giuridico né tantomeno alcuna giustificazione logica” (doc. VIII + C).
1.7. Con osservazioni del 27 ottobre 2011, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, sottolineando come sia stata l’assicurata stessa, a più riprese, ad affermare che, senza il danno alla salute, dopo la nascita delle sue bambine, avrebbe dovuto ridurre la propria attività lavorativa al 50%, non potendo contare sull’aiuto costante di nessuno per curarle in sua assenza, dato che entrambi i suoi genitori lavorano a tempo pieno e altri parenti o sono troppo anziani, o sono malati (doc. X).
1.8. Con scritto del 4 novembre 2011, la patrocinatrice ha contestato quanto asserito dall’amministrazione, rilevando che la suocera dell’assicurata “abitando al di sotto della ricorrente, ha già concretizzato il suo aiuto mantenendo le bimbe, dal momento che la ricorrente ha reperito un’attività parziale ad ore per cui deve assentarsi nelle prime ore del mattino. Ciò comprova che, in caso fosse stata sana, avrebbe senz’altro potuto avvalersi del sostegno della suocera che abita proprio sotto di lei, e continuare la propria attività lavorativa a tempo pieno” (doc. XII).
Queste considerazioni della ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XIII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la mezza rendita d’invalidità di cui era al beneficio __________.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte nella sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto e si è in particolare così espressa:
" (…)
5.5.3 Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, la rente de l'assurance-invalidité vise à la compensation d'un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI); cela présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l'invalidité de 40 % au moins. Compte tenu de la dualité méthodologique imposée par le législateur à l'art. 28a al. 3 LAI, la détermination de l'ampleur du dommage global subi dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne peut se faire qu'en évaluant de manière séparée le degré d'invalidité relatif à chaque domaine d'activité (sous réserve de la prise en compte des effets réciproques prévue à l' ATF 134 V 9). S'agissant de la part que la personne assurée consacre à l'exercice d'une activité lucrative, il convient, au moment de l'évaluation du degré d'invalidité, de ne pas perdre de vue l'objectif principal de l'assurance-invalidité, tel qu'il ressort du message du Conseil fédéral (cf. supra consid. 5.2), soit l'atténuation des conséquences économiques de l'invalidité. En choisissant de ne travailler qu'à temps partiel, la personne assurée renonce délibérément à une partie du salaire qu'elle pourrait réaliser en travaillant à plein temps pour se contenter du seul revenu de son activité à temps partiel; la diminution de revenu consécutive à ce choix ne résulte pas de facteurs médicaux et ne saurait être compensée, pour quelque raison que ce soit, par l'assurance-invalidité. Par définition, il n'appartient pas à l'assurance-invalidité d'indemniser une perte de revenu - hypothétique - relative à une activité que la personne assurée n'aurait jamais exercée en l'absence d'atteinte à la santé (cf. arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2010 p. 134). C'est pour ces motifs qu'il se justifie de prendre en compte, pour calculer le revenu sans invalidité, le salaire effectif réalisé par la personne assurée avant la survenance de l'invalidité (voir également ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53).
5.5.4 Pour sa part, la méthode généralement préconisée par la doctrine - et que la recourante suggère d'appliquer à son cas - demande à ce que le revenu sans invalidité soit calculé sur la base d'un temps plein (DUC, op. cit., p. 1425; SCHLAURI, op. cit., p. 334 s.; BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit., p. 87 s.; LEUZINGER-NAEF, op. cit., p. 131; RUMO- JUNGO, op. cit., p. 210). Elle implique cependant la prise en compte et l'indemnisation d'un dommage virtuel et fictif, ce qui, on l'a vu, est contraire au but et à l'esprit de l'assurance-invalidité et à la notion d'assurance. L'application de cette méthode corrigée peut même dans certains cas conduire à placer la personne assurée dans une situation économique plus favorable que celle qu'elle connaissait avant la survenance de l'atteinte à la santé, comme l'illustre l'exemple suivant. Dans le cas d'une personne assurée, qui travaillait à mi-temps avant la survenance de l'atteinte à la santé, dispose d'une capacité de travail de 50 % dans son activité lucrative et connaît un empêchement de 35 % dans ses activités habituelles, l'évaluation de l'invalidité, selon la solution proposée par la doctrine, aboutit à un degré d'invalidité de 42,5 % ([0,5 x 50] + [0,5 x 35]), soit à l'ouverture d'un droit à un quart de rente, alors même que la personne assurée est en mesure de réaliser un gain identique à celui qu'elle touchait avant la survenance de l'atteinte à la santé et qu'elle n'aurait pas droit à une rente si la méthode spécifique était appliquée isolément.
5.5.5 Sur le vu des explications qui précèdent, il convient de rejeter l'argumentation selon laquelle l'application de cette méthode aurait pour conséquence de procéder à une double pondération du degré d'invalidité relatif à la part consacrée à l'activité lucrative. Il s'agit dans une première étape de calculer le degré d'invalidité - effectif - de la personne assurée, dans le respect du but et de l'esprit de l'assurance-invalidité, puis seulement dans une seconde étape de pondérer les champs d'activité.
BGE 137 V 334 S. 347
6.1
6.1.1 L'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est similaire à celle de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de mener sa vie selon son propre choix, de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui, respectivement d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l'identité, le respect de la sphère intime et secrète, l'honneur et la réputation d'une personne, ainsi que ses relations avec les autres, que ce soient ses relations de couple - marié ou non, de sexe différent ou de même sexe - ou ses relations avec son entourage. Le droit au respect de la vie familiale protège cette dernière contre les atteintes que pourrait lui porter l'Etat et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants (PASCAL MAHON, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, nos 5 et 7 s. ad art. 13 Cst.). En d'autres mots, le droit au respect de la vie privée et familiale garantit à l'individu un espace de liberté dans lequel il peut se développer et se réaliser, en disposant librement de sa personne et de son mode de vie (ATF 133 I 58 consid. 6.1 p. 66).
6.1.2 L'ordre juridique suisse ne pose aucun obstacle à l'exercice d'une activité à temps partiel. Un tel choix d'orientation, comme tout choix de cette nature, entraîne des conséquences positives et négatives, que cela soit à un niveau personnel, matériel ou social. Les prestations fournies par le régime social d'assurance n'est qu'un facteur parmi d'autres entrant en ligne de compte dans la pondération des intérêts conduisant au choix de la personne assurée. Certes, un Etat social moderne se doit de couvrir les risques sociaux principaux, afin de permettre aux individus de se libérer du souci permanent de leur avenir. Ce devoir n'est toutefois pas sans limite. Il n'existe pas de principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge collective de tous les malheurs pouvant survenir dans la vie d'un individu. De fait, le régime social d'assurance n'est matériellement pas à même de répondre à tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l'intervention de l'Etat sont définis par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci s'est fixés. Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait à cet égard fonder un droit direct à des prestations positives de l'Etat susceptibles notamment de favoriser l'exercice de la vie familiale (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 109; ATF 120 V 1 consid. 2a p. 4; voir également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Petrovic contre Autriche du 27 mars 1998, Recueil Cour-EDH 1998-II p. 579 § 26 ss). Certes convient-il de tenir compte des droits fondamentaux et principes constitutionnels lors de l'interprétation des normes ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des assurances sociales, ainsi que lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation, dans une mesure compatible avec l'art. 190 Cst. qui prévoit que les lois fédérales et le droit international s'imposent au Tribunal fédéral et aux autres autorités appliquant la loi (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 110). Cela étant, on ne voit pas que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité porterait atteinte au droit de toute personne de mener la vie et de choisir le modèle familial de son choix, dès lors que cette méthode d'évaluation en particulier et le régime social de l'assurance-invalidité en général n'ont pas pour but d'intervenir dans la relation familiale en tant que telle, même s'il peut indirectement en résulter des désagréments pour la personne travaillant à temps partiel pour des raisons familiales et devenant invalide (voir arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.2, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne viole par conséquent pas les art. 13 al. 1 Cst. ou 8 par. 1 CEDH.
6.2
6.2.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Au principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Aux termes de cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon
l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différentiation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53 et les références).
6.2.2 Parmi les personnes qui exercent une activité lucrative, 58,5 % des femmes exercent une activité à temps partiel contre 13,8 % des hommes (Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la population active [ESPA], Personnes actives occupées à plein temps et à temps partiel selon le sexe, la nationalité, les groupes d'âges, letype de famille, T 03.02.01.16 [2010, 4e trimestre]). Le travail à tempspartiel est ainsi une caractéristique de la vie professionnelle des femmes. Cette prépondérance des femmes parmi les travailleurs à temps partiel résulte avant tout de causes sociétales liées à la transformation des comportements individuels et des structures économiques. Au cours de ces dernières décennies, le statut de la femme dans la société a considérablement évolué. Les revendications quant à la place des femmes dans le monde du travail et quant au partage des tâches au sein de la cellule familiale sont devenues toujours plus importantes et écoutées. A cet égard, le développement du travail à temps partiel reflète le souhait exprimé par celles-ci de pouvoir concilier, au mieux des intérêts de la cellule familiale, vies familiale et professionnelle. Le déséquilibre entre hommes et femmes dans la proportion de travailleurs à temps partiel a toutefois d'autres explications: les inégalités de qualifications et de salaires qui font que, dans un couple, c'est le moins bien rémunéré des deux qui travaillera à temps partiel ou encore le fait que le travail à temps partiel est particulièrement répandu dans le secteur des services, notamment de la vente, où les femmes sont, relativement, plus nombreuses que dans les autres activités (Office fédéral de la statistique, Rapport social statistique suisse 2011, p. 17 ss; Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Vers l'égalité entre femmes et hommes, Situation et évolution, 2008, p. 10 ss; voir également PATRICK BOLLÉ, Le travail à temps partiel: liberté ou piège-, Revue internationale du Travail 1997 p. 609 ss).
6.2.3 S'il est ainsi notoire que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité s'applique majoritairement aux femmes, ce seul fait ne constitue pas encore une raison suffisante pour conclure au caractère inégal et discriminatoire de cette méthode. La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité a pour objectif d'appréhender de manière adéquate une situation qui diffère de celles concernant les assurés exerçant une activité à plein temps ou sans activité lucrative. Elle vise un état de fait précis et se fonde sur des critères objectifs liés à la notion de risque assuré, à la base de l'assurance-invalidité. Ainsi, le choix d'appliquer cette méthode d'évaluation de l'invalidité ne se détermine aucunement d'après des critères liés spécifiquement au sexe de l'assuré ou qui seraient incompatibles avec l'interdiction constitutionnelle de la discrimination, mais d'après le statut du bénéficiaire éventuel de la rente (arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.2, in SVR 2006 IV n° 42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne viole par conséquent pas l'art. 8 Cst.”.
2.6. Nel caso di specie, l’assicurata ha contestato l’applicabilità in concreto del metodo misto, in base al quale l’amministrazione ha stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 10%, che non dà più diritto all’erogazione di una rendita.
L’insorgente ha rilevato che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo il metodo ordinario, ciò che le consentirebbe di continuare a beneficiare di una rendita.
A sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di avere sempre svolto, prima dell’insorgenza del danno alla salute, una attività lavorativa al 100% (doc. I).
Inoltre, ella ha evidenziato che la sua affermazione relativa al fatto che, in assenza del danno alla salute, avrebbe lavorato, dopo la nascita delle sue figlie, soltanto a tempo parziale, non avendo alcun aiuto costante sul quale fare affidamento per la loro cura, non può essere posta a fondamento della decisione di soppressione della rendita, trattandosi di “un’asserzione non concretamente accertabile, in quanto trattasi di una presunzione a posteriori” (doc. I).
In corso di causa, poi, l’assicurata ha sostenuto che, in assenza del danno alla salute, ella non avrebbe dovuto ridurre il tempo di lavoro, dato che le bambine avrebbero potuto essere accudite da sua suocera, la quale “abita proprio al di sotto della sua abitazione al mappale 413” (doc. VIII + C).
L’Ufficio AI, per contro, constatato che l’assicurata stessa ha a più riprese dichiarato che, senza il danno alla salute, avrebbe dovuto ridurre la percentuale di occupazione lavorativa dopo la nascita delle sue figlie, non avendo nessuno a cui poterle affidare in sua assenza, ha proceduto ad un nuovo calcolo del grado di invalidità dell’interessata, applicando il metodo misto. Partendo dal presupposto che lo stato di salute è rimasto medicalmente invariato, accertata una percentuale di impedimenti del 19.5% nello svolgimento delle mansioni rientranti nell’ambito dell’economia domestica e ritenendo che nell’esercizio, al 50%, delle precedenti attività e di altre attività adeguate, l’interessata non presenta alcun tipo di inabilità lavorativa, l’UAI, poste le quote parti del 50% come salariata e del 50% quale casalinga, ha soppresso il diritto ad una rendita, visto il grado di invalidità globale del 10%.
2.7. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (ora TF) ha stabilito che:
" 2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).”
2.7.1. Nella presente fattispecie, dagli atti emerge quanto segue.
L'assicurata ha inizialmente beneficiato, a partire dal 1° luglio 2002, di una mezza rendita d'invalidità, per un’inabilità al lavoro del 50% nella sua professione e in altre attività adatte, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (doc. 24).
L’Ufficio AI aveva infatti indicato che ella, dopo il danno alla salute, lavorando quale operaia di fabbrica al 50% presso la ditta __________, percepiva fr. 1'500 al mese, mentre lavorando al 100% ne avrebbe guadagnati fr. 3'000, per cui il grado di invalidità era del 50%, percentuale che dava diritto ad una mezza rendita di invalidità (doc. 24-2).
2.7.2. Avviata nel giugno 2009 una procedura di revisione, l’Ufficio AI, ritenuta la stazionarietà dello stato di salute, dopo avere effettuato un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione del 15 giugno 2011, ha soppresso il diritto ad una mezza rendita di invalidità dell’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo dell’invalidità, considerando l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50%.
Tale suddivisione può essere confermata dal TCA.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Al riguardo, va sottolineato che l’assicurata, durante la procedura amministrativa, ha sempre sostenuto che, senza il danno alla salute, ella avrebbe diminuito la propria percentuale di occupazione lavorativa ad un tempo parziale dopo la nascita delle sue due figlie, nate rispettivamente nel luglio 2006 e nel maggio 2009.
Rispondendo ad una esplicita richiesta di informazioni dell’UAI (doc. 59), con scritto del 26 novembre 2009, l’assicurata ha infatti osservato:
" Se non fosse successo l’incidente avrei sicuramente continuato a lavorare nella fabbrica di elettronica in cui all’epoca stavo lavorando, anche perché mi piaceva molto il lavoro, ma siccome quella ditta qualche anno dopo è fallita avrei comunque cercato un nuovo lavoro nel mio ramo, parrucchiera.
Oggi la mia situazione è comunque diversa al di là del danno avuto, oggi ho due bambine, una di 3 anni e una di 6 mesi, perciò lavorare in misura totale sarebbe impossibile perché non ho un aiuto costante da parte di nessuno, i miei genitori lavorano tutti e due al 100%, altri parenti o sono troppo anziani o hanno problemi di salute e affidare 2 bambine così piccole diventa difficile, sicuramente quando anche la piccola andrà all’asilo mi piacerebbe trovare un lavoro che possa conciliare con l’orario dei miei figli, anche se non so cosa potrei fare.” (Doc. 60-1)
L’assicurata ha poi ribadito la sua volontà di lavorare, in assenza del danno alla salute, a tempo parziale, dopo la nascita delle sue figlie, nel corso dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica effettuata il 21 dicembre 2010.
Nel rapporto del 26 dicembre 2010, l’assistente sociale ha infatti indicato quanto segue:
" (...)
b. se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?
La signora conferma a voce, nel corso dell’inchiesta, quanto indicato nella lettera, ovvero che in assenza del danno avrebbe lavorato al 50%.
La madre dell’assicurata lavora a tempo pieno, precisa la signora, pertanto non avrebbe potuto occuparsi delle bimbe tutto il giorno; le avrebbe potuto comunque venire incontro, se glielo avesse chiesto, per un lavoro a tempo parziale.
■ Eventuale situazione economica.
Non rileva problemi particolari, anzi un remunerativo cambio di professione da parte del marito che ora potrà lavorare con un salario maggiore." (Doc. 72-2)
È solo in sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’UAI del 9 maggio 2011 di soppressione della rendita, prima e, in sede ricorsuale, poi, che la patrocinatrice dell’interessata ha contestato quanto dichiarato dall’assicurata stessa a proposito di una riduzione del tempo di lavoro dopo la nascita delle figlie, adducendo che “trattasi di un’asserzione non concretamente accertabile, ritenuto che trattasi di una presunzione a posteriori” (doc. 84 e doc. I).
Il TCA non può fare proprie le critiche espresse dalla patrocinatrice dell’interessata.
Innanzitutto, va rilevato che le affermazioni fornite dall’assicurata nel corso della procedura amministrativa di revisione e riportate nel rapporto dell’assistente sociale, devono essere debitamente considerate al fine di stabilire l’ipotetica volontà dell’interessata circa il grado di occupazione che ella avrebbe scelto, in assenza del danno alla salute, dopo la nascita delle figlie.
A tale proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.
In una sentenza 9C_428/2007 del 20 novembre 2007, il Tribunale federale, proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
" 4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005) qu'elle aurait exercé une activité à 75% sans la survenance de son atteinte à la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant qu'elle aurait travaillé à 100%. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75% ne lui auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.
En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique - la préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid.
2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.
4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75% sans atteinte à la santé.
En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau jugement.”
Inoltre, il TCA rileva che, in una sentenza 9C_254/2011 del 15 novembre 2011, il Tribunale federale ha confermato la correttezza del metodo misto di calcolo del grado di invalidità utilizzato dall’amministrazione, sulla base della volontà ipotetica espressa dalla persona assicurata stessa.
L’Alta Corte ha infatti osservato:
" 5.2 Se fondant sur les indications de la recourante à l'assureur-accidents, sur ses déclarations au cours de l'enquête sur le ménage initiée par l'intimé (cf. rapport sur l'enquête du 13 novembre 2007), et sur l'expertise du docteur J., la juridiction cantonale a considéré que l'assurée aurait exercé une activité lucrative à temps partiel (de 50 à 80 %) dans un emploi correspondant à sa formation dès le moment où l'âge de ses enfants n'y faisait plus obstacle, soit au plus tard à l'époque de la décision litigieuse, puisque ses enfants étaient alors âgés de vingt-trois ans et seize ans. La recourante avait ainsi indiqué à l'assureur-accidents qu'"en temps normal, à l'heure actuelle, [elle] reprendrai[t] une activité professionnelle entre 50 et 80 %", son fils étant en fin d'apprentissage et sa fille au début de sa scolarité secondaire (courrier du 15 août 2005 à Elvia Assurances). Deux ans plus tard, le 9 juillet 2007, elle avait réitéré ses propos en indiquant que: "D'autre part, je voudrais vous préciser qu'actuellement mes enfants ont atteint un âge qui me permettrait de reprendre une activité à 100 %. De plus, j'aimerai souligner que dès le départ j'ai joué la carte de l'honnêteté en déclarant que je ne désirais pas travailler lorsque mes enfants étaient en bas âge" (courrier du 9 juillet 2007 à Allianz Suisse). De même, lors de l'enquête économique sur le ménage du 13 novembre 2007, l'assurée avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si, sans handicap, une activité lucrative serait exercée en précisant que depuis environ trois ans, elle aurait sans atteinte à la santé repris une activité professionnelle à 80 %. Par ailleurs, dans son expertise du 18 octobre 2007, le docteur J. avait mentionné que "comme c'était planifié de reprendre une activité professionnelle à 50 % avec un genou non touché, elle pourrait gagner la moitié d'un salaire mensuel d'une secrétaire que nous évaluons à 5'000 francs, donc 2'500 francs".
5.3 La recourante conteste les constatations de la juridiction cantonale en faisant valoir une violation du degré de preuve et une appréciation arbitraire des preuves, les premiers juges n'ayant pas tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles elle avait déclaré à l'assureur-accidents (les 15 août 2005 et 9 juillet 2007) qu'elle aurait repris une activité lucrative si elle n'avait pas subi d'atteinte à la santé.
5.4 Les allégations de la recourante ne permettent pas de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale. La volonté hypothétique de la recourante, selon laquelle elle aurait exercé une activité à temps partiel si elle avait été en bonne santé, résulte clairement des déclarations exprimées à réitérées reprises à partir de l'été 2005. Alors qu'à l'occasion d'une enquête économique sur le ménage effectuée le 14 mai 1998, M.________ avait ainsi répondu à la question de savoir si "sans handicap, une activité lucrative serait[...] exercée à ce jour" en indiquant qu'il ne lui était pas possible de répondre de manière catégorique, elle y a apporté une réponse affirmative six ans plus tard, le 13 novembre 2006. Cette dernière déclaration apparaît d'autant plus crédible qu'elle correspond à l'évolution de la situation familiale de la recourante qui, en 2006, n'avait plus à s'occuper de jeunes enfants, mais d'une adolescente et d'un jeune adulte.
Son argumentation, selon laquelle ses déclarations auraient relevé d'une "contrainte" ou d'un "innocent stratagème" en vue uniquement d'obtenir une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, n'est pas convaincante. On ne voit pas en effet ce qui aurait obligé la recourante, dix ans après la date de la décision de l'assurance-accidents invoquée (28 juillet 1995) et précisément au moment où son second enfant ne nécessitait plus (autant) l'assistance de sa mère, à manifester son intention hypothétique de travailler si cela ne correspondait pas à sa volonté (hypothétique) effective. Le fait qu'elle a cru - à tort ou à raison (question sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer, puisqu'elle n'est pas objet du litige) - qu'une telle manifestation de volonté lui ouvrirait le droit à une rente de l'assurance-accidents n'implique pas que ses déclarations n'aient pas été conformes à la réalité.
C'est en vain que la recourante soutient ensuite que les constatations de la juridiction cantonale ne tiendraient pas compte de la situation économique effective, puisqu'est seul déterminant en l'espèce le point de savoir si elle aurait travaillé sans atteinte à la santé, et non pas si elle pourrait effectivement trouver du travail compte tenu de son atteinte à la santé, étant précisé, au demeurant, que l'invalidité d'assurés actifs est évaluée en fonction d'un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA). Les déclarations qu'a faites la recourante au docteur J.________, selon lesquelles elle n'envisageait pas de travailler en raison de son état de santé, ne sont pas non plus décisives, car seule importe dans ce contexte la volonté hypothétique de l'assurée dans l'hypothèse de l'absence de toute atteinte à la santé. En affirmant simplement, par ailleurs, que l'exercice d'une activité lucrative sans l'accident relèverait d'une simple possibilité mais non pas de la vraisemblance prépondérante, la recourante ne fait que substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans établir en quoi ils auraient méconnu le degré de preuve requis dans le domaine des assurances sociales.”
Tutto ben considerato, dunque, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211), che l’assicurata, senza il danno alla salute, dopo la nascita delle sue figlie, grazie anche all’aumento di stipendio del marito, avrebbe ripreso la sua attività lavorativa in misura del 50%, per lo meno fino a “quando anche la piccola andrà all’asilo”, come indicato dall’assicurata stessa nello scritto del 26 novembre 2009 (doc. 60-1) e come ribadito all’assistente sociale in occasione dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 21 dicembre 2010 (doc. 72-2).
2.8. Dal profilo medico, le condizioni di salute della ricorrente sono rimaste invariate, come accertato dai medici del SAM nel rapporto peritale dell’8 luglio 2010 (doc. 66) e come confermato dal SMR nel rapporto del 5 agosto 2010 (doc. 68).
Essendo la stazionarietà del quadro clinico dell’assicurata incontestata, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
Dal punto di vista medico, dunque, l’assicurata è da ritenere abile al 50% sia nelle sue precedenti attività di cameriera e operaia, sia in altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
2.9. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 26 dicembre 2010 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 19.5% (cfr. doc. 72/1-6).
2.10. Come è già stato anticipato ai consid. 2.4.; 2.5., l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Spese e acquisti diversi 10
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
Pulizia dell'appartamento 10
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.11. Come detto, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel rapporto del 26 dicembre 2010 (cfr. doc. 72-1 e segg.) del seguente tenore:
" (...)
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5 %
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0 %
Organizza e programma l’attività domestica senza alcuna difficoltà.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
10 %
percentuale di invalidità
3.5%
Si occupa normalmente della preparazione dei pasti, mentre quando si tratta di eseguire mansioni impegnative, come il rigoverno dei pensili, chiede di essere aiutata; il compagno o la madre si prestano a questo scopo.
Cucinare comunque le piace, ammette la signora, anche se non le capita di cimentarsi in piatti elaborati; accade nondimeno che il padre le prepari il sugo e glielo porti affinché possa congelarlo.
La signora non lamenta difficoltà particolari se non nelle attività che richiedono l’utilizzo della scaletta (ovvero nei lavori ripetitivi sopra l’orizzontale). D’altra parte le attività qui considerate sono leggere e ancora esigibili, alla luce dei limiti funzionali indicati nella perizia. La percentuale riconosciuta, dunque, non può che essere modesta.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
40 %
percentuale di invalidità
6%
È il compagno che si fa carico di quelle attività che la signora reputa troppo onerose, come la pulizia dei vetri, togliere e rimettere in sede i tendaggi (per quanto siano semplici e a pannello) e altri lavori che non vengono eseguiti settimanalmente.
Per quel che concerne l’uso dell’aspirapolvere, la signora spiega come le sia ancora possibile servirsene ma non per rigovernare tutta la casa: in genere pulisce due camere alla volta e riprende il giorno seguente. Quando poi si trova a pulire la vasca o le parti basse della casa, si mette in ginocchio.
La signora ha spiegato puntualmente le difficoltà, che vengono peraltro riprese dalla descrizione peritale dei limiti funzionali. Il fatto tuttavia di potere distribuire il lavoro eseguendolo a più riprese rende possibile, come evidenziano le parole dell’assicurata, una discreta autonomia.
La percentuale proposta tiene dunque conto sia del minor rendimento, che della necessità di delega di attività specifiche ma circoscritte nella misura e nella frequenza.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
10 %
percentuale di invalidità
1%
È lei che si fa carico degli acquisti alimentari, ma quando il carico è eccessivo (nel caso acquisti bottiglieria, per esempio) “lo lascia in auto, delegando il compagno al trasporto della merce dal bagagliaio all’abitazione”. Nell’estrarre le borse distribuisce il peso, così può evitare di sottoporsi a sforzi eccessivi; se poi gli acquisti sono di prima necessità, non lamenta impedimenti di sorta.
Dei pagamenti si occupa lei stessa e, anche in questo caso, del tutto autonomamente.
Per quanto il trasporto dei pesi costituisca un problema, l’assicurata è stata in grado di affrontarlo con una buona organizzazione e la delega al compagno di alcuni trasporti; va comunque sottolineato come una collaborazione minima, da parte di quest’ultimo, si riveli esigibile, soprattutto in situazioni come queste dove la signora riesce ad attendere da sola alle spese settimanali più voluminose.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
3%
Potendo lavare ed asciugare nella propria abitazione, dispone della libertà di diluire il lavoro e il carico, né comunque l’assicurata lamenta in questo contesto impedimenti particolari. Quando deve stendere le lenzuola, tuttavia, delega il compito al compagno, che le porta la bacinella in lavanderia e le si sostituisce.
Attende inoltre allo stiro, seppur in tal caso cerchi di non terminare il lavoro in una sola volta ma lo distribuisca sull’arco della settimana; molti indumenti, soprattutto quelli delle bambine, vengono semplicemente piegati e ciò le permette di ridurre l’attività allo stretto necessario.
Si dedicava – e lo fa tuttora – ai lavori all’uncinetto, ma si tratta di attività che non esegue per lungo tempo per non stancarsi eccessivamente.
Disporre di elettrodomestici propri, a domicilio, consente all’assicurata di organizzare il lavoro con la più ampia libertà, distribuendolo sull’arco della settimana, mentre la collaborazione del compagno nel trasporto della cesta può essere considerata una normale collaborazione tra coniugi.
Ciò che invece risulta faticoso all’assicurata è lo stiro, alla luce nondimeno dei limiti funzionali indicati all’incarto; un problema che la “diluizione” sull’arco della settimana agevola, ma non senza un calo del rendimento.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
6 %
Evita, quando può, di prenderle in braccio anche se non sempre le risulta possibile: soprattutto la piccola, spiega la signora, “glielo chiede spesso, quando si trova in cucina in modo particolare, e non se la sente di dirle di no”.
Del bagnetto se ne occupa il compagno, che le consente così di non assumere posture inergonomiche o mettersi in ginocchio; al cambio del pannolino invece, attende lei stessa, né incontra in ciò difficoltà particolari grazie al comodo fasciatoio posto sulla vasca.
Quando infine le porta al parco, non si mette a giocare con loro, “per quanto abbiano un papà che se ne occupa al posto suo”, precisa l’assicurata.
Le bambine, data la tenera età, si rivelano impegnative, come evidenziano le parole della signora. Considerati i limiti funzionali e tenuto conto di come sia esigibile, da parte del compagno dell’assicurata, una certa collaborazione nella cura delle bimbe, si può comunque riconoscere una minima percentuale di impedimento.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
Non viene riferita alcuna attività particolare.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
19.5%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.
Il compagno, la madre.
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Trattasi di revisione di rendita.”
(Doc. 72/4-6)
2.12. Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 19.5%.
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Nella presente fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del compagno dell’interessata, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.
2.13. Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Nella decisione impugnata, l’Ufficio AI, procedendo al raffronto dei redditi tra quanto avrebbe potuto percepire l’assicurata, senza il danno alla salute, lavorando al 50% in qualità di parrucchiera (pari a fr. 22'583, determinato partendo da un ammontare di fr. 45'165 a tempo pieno in applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella TA1 2010, categoria 93 “servizi personali”, livello di qualifica 4, ridotto al 50%) e quanto potrebbe percepire, da invalida, lavorando al 50% in attività semplici e ripetitive (pari a fr. 24'064, secondo i dati statistici di cui alla Tabella TA1 2010, attività semplici e ripetitive, effettuando una riduzione del 4% per attività leggere, del 5% per altri fattori sociali e del 50% per tenere conto dell’esigibilità lavorativa dal profilo medico), ha ritenuto che, per la parte salariata, l’interessata non presenta alcun grado di invalidità (cfr. doc. A).
Il TCA concorda con il risultato al quale è giunta l’amministrazione.
Al riguardo, questo Tribunale sottolinea, infatti, che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, ha ribadito che:
" 8.
8.1 Per costante giurisprudenza un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa residua per l'esercizio di un'attività lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente messo a frutto senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una incapacità al guadagno (cfr. tra le tante la sentenza citata nella pronuncia impugnata 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 4.3).
In concreto, in virtù degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, nella decisione riesaminata l'assicurata era stata ritenuta abile al lavoro al 50% in un'attività rispettosa delle limitazioni indicate dal dottor P.. Ad un'attività lavorativa solo parzialmente rispettosa di detti limiti (svolgeva anche lavori di pulizia), svolta presso la ditta del marito, V. aveva dedicato, fino al 2006/7, il 20% del tempo. In seguito non aveva più esercitato alcuna attività lucrativa. Tenuto conto unicamente di questi fatti, l'UAI non ha applicato il metodo misto in conformità al diritto federale e alla relativa giurisprudenza. Esso ha chiaramente favorito l'interessata. Agendo correttamente avrebbe dovuto considerare una capacità lavorativa totale, e non del 50%, per un'attività lavorativa svolta al 20%, ritenuto che la capacità lavorativa residua era superiore al grado di occupazione (del 20%) e che non poteva per il resto esservi interazione tra le mansioni svolte (cfr. DTF 134 V 9). In effetti l'attività lavorativa non veniva esercitata concretamente e quindi non poteva influire negativamente sull'attività svolta quale casalinga.”
Pertanto, alla luce della giurisprudenza federale citata, occorre concludere che, nel caso di specie, l’assicurata - la quale senza il danno alla salute avrebbe lavorato, come visto, dopo la nascita delle sue figlie, nella misura del 50% come operaia o, visto il fallimento della ditta in cui lavorava, in qualità di parrucchiera, come da lei stessa indicato nello scritto del 26 novembre 2009 (cfr. doc. 60-1) - non subisce, per la parte salariata, alcuna incapacità al guadagno, essendo la stessa, come emerge dalla perizia dei medici del SAM, ancora abile al lavoro al 50% nelle sue precedenti attività di cameriera e operaia e in qualsiasi altra attività adatta, fra le quali vi è anche quella di parrucchiera, come confermato dalla dr.ssa ____________________ del SMR nelle annotazioni del 6 aprile 2011 (cfr. doc. 75-1).
2.14. Viste le quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 10% (50 X 0% + 50 X 20%), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, il diritto alla rendita.
2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti