Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.20
Entscheidungsdatum
03.08.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.20

BS/sc

Lugano 3 agosto 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 dicembre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l’invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 14 febbraio 2008 questo TCA ha accolto il ricorso di RI 1, classe 1946, riconoscendogli il dritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2005.

A fondamento del giudizio la scrivente Corte si era fondata sulla perizia psichiatra 7 gennaio 2008 del dr. __________ prodotta pendente causa dall’assicurato, evidenziando fra l’altro:

" - sulla base della dettagliata e concludente perizia 7 gennaio 2008 del dr. __________, il miglioramento indicato nell’ambito della perizia 5 gennaio 2007 del SAM (valutazione multidisciplinare del novembre 2006) è risultato essere solo passeggero, così come del resto evidenziato dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) nella nota 4 febbraio 2008 (Xbis);

di conseguenza, appare giustificato riconoscere un’incapacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività dall’agosto 2004, rispettivamente un’invalidità di pari grado con diritto alla rendita intera dal 1° agosto 2005, trascorso l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (STCA citata pp. 3 e 4).”

1.2. L’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI l’assunzione dei costi della perizia privata del dr. __________, essendo stata decisiva per l’esito favorevole del ricorso.

Con decisione 9 dicembre 2010, preavvisata il 28 maggio 2010, l’amministrazione ha respinto tale richiesta, segnatamente per i seguenti motivi:

" (…)

Come già ribadito oggetto del contenzioso è il rimborso di fr. 1'800.-- equivalenti alle prestazioni fornite dal Dr. __________, chiamato a svolgere un accertamento di parte dal signor RI 1 in fase di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA). Tale rapporto medico, ritenuto dettagliato e concludente dal TCA, ha in seguito permesso all'autorità giudiziaria di accogliere il ricorso con sentenza del 14.02.2008.

In merito alle spese, il TCA ha disposto unicamente il versamento da parte dell'Ufficio AI all'insorgente di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili senza esprimersi sul rimborso delle spese dell'accertamento medico sostenuto dall'assicurato, richiesta neppure sollevata dall'assicurato in fase ricorsuale.

Con richiesta (tramite e-mail) del 26.10.2009, tardiva in quanto presentata oltre l'anno dall'emissione della sentenza del TCA, l'assicurato, rappresentato RA 1, ha richiesto all'amministrazione il rimborso di fr. 1'800.-- per le prestazioni generate dalla valutazione medica richiesta.

Come già indicato nel progetto di decisione, rispettivamente nelle motivazioni della presente decisione, l'Alta Corte federale (TF) ha già avuto modo di precisare che l'eventuale rimborso, sempre da parte dell'amministrazione, dei costi relativi ad una perizia di parte presentata in sede ricorsuale, debba essere ratificato nell'ambito dell'assegnazione delle spese ripetibili (DTF 115 V 62), nella misura in cui la perizia abbia permesso al Tribunale di accertare in maniera convincente e decisiva ai fini del giudizio l'effettiva situazione medica evitando quindi di dover ricorrere ad una perizia giudiziaria (vedi anche STCA 17.09.2007 nella causa C.A.).

Considerato che la sentenza del TCA datata 14.02.2008 non è stata contestata in merito alle spese ripetibili, ed è quindi cresciuta in giudicato, si conferma che non sussistono in questa fase le premesse legali per poter riconoscere le spese peritali sopportate dall'assicurato." (Doc. AI 63-2)

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha postulato il riconoscimento da parte dell’Ufficio AI del rimborso di fr. 1'800.-- della nota d’onorario del dr. __________.

Ribadito che la citata perizia è stata decisiva per l’erogazione della rendita intera e che quindi l’amministrazione deve assumersi i relativi costi, il ricorrente, citando giurisprudenza cantonale, sostiene che il rimborso non poteva essere integrato nel giudizio della STCA 14 febbraio 2008 in merito alla commisurazione delle ripetibili. Osserva di aver inoltrato la prima richiesta di rimborso il 2 dicembre 2008 e che su tale aspetto nessuna autorità giudiziaria si è ancora espressa.

1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo le motivazioni esposte nella decisione impugnata.

1.5. Il 2 marzo 2011 l’insorgente ha comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova da produrre.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI debba assumersi le spese della perizia privata del dr. __________.

2.3. L’art. 45 cpv. 1 LPGA stabilisce che l’assicuratore sociale assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.

L’art. 78 cpv. 3 OAI precisa inoltre che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.

Va al riguardo anche rilevato che, secondo la giurisprudenza, l’assicurato ha diritto alla rifusione dei costi della perizia privata anche nel caso in cui la stessa sia stata determinante per il rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti. La perizia privata ha infatti influito in misura determinante sulla conclusione della procedura (STF 8C_388/20107 del 7 dicembre 2010 consid. 10, 8C_673/2009 consid. 8.3 tutte con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 14 aprile 2007 consid. 3).

Nel caso in esame non è contestato che il succitato rapporto specialistico sia stato determinante per il riconoscimento del diritto alla rendita spettante all’assicurato. Ciò è stato del resto esplicitamente ammesso nella decisione impugnata.

2.4. Occorre ricordare che secondo la giurisprudenza del TF il rimborso da parte dell’amministrazione dei costi relativi ad una perizia di parte presentata in sede ricorsuale viene concesso, nella misura in cui essa abbia permesso di accertare in maniera convincente e decisiva ai fini del giudizio l’effettiva situazione medica, evitando quindi di dover ricorrere ad una perizia giudiziaria, nell’ambito dell’assegnazione delle spese ripetibili ex art. 61 lett. g LPGA (DTF 115 V 62; confermato ad esempio nella STF 8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 cosid. 10.2, 8C_673/2009 del 22 marzo 2010 consid. 8.3.1, 8C_585/2009 consid. 3.5; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad art. 61 n. 113, p. 791; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pp. 176ss; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 131).

Nel caso concreto con la sentenza 14 febbraio 2008 questo TCA aveva assegnato all’assicurato, sempre patrocinato dal RA 1, fr. 1'000.-- di ripetibili senza esprimersi sul rimborso delle spese di accertamento medico sostenute dall’in-sorgente, mancando una richiesta in tal senso.

Essendo ormai la sentenza cresciuta in giudicato, l’assicurato non può ora chiedere il rimborso della nota d’onorario in parola (la prima richiesta pare essere stata inoltrata all’Ufficio AI il 2 dicembre 2008, doc. A8, lettera che in sede di risposta l’amministrazione sostiene di non aver ricevuto come pure le altre richieste datate 19 febbraio 2008, 16 marzo 2009, 20 e 27 aprile 2009, doc. A4-7). Per questo motivo la tesi ricorsuale, secondo cui trattasi di un altro e diverso oggetto da quello della STCA di febbraio 2008, non può essere accolta.

Né i riferimenti alle STCA citate ai punti no. 5.1 e 5.2 del ricorso sono pertinenti al caso in esame. Oggetto di quelle sentenze erano piuttosto i presupposti per ammettere o meno l’accollamento all’amministrazione di spese relative ad accertamenti medici privati.

Ne consegue che rettamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di rimborso in parola. Il ricorso va pertanto respinto.

2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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