Raccomandata
Incarto n. 32.2011.198
TB
Lugano 24 gennaio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 giugno 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. RI 1, 1966, di professione panettiere-pasticciere-confettiere, il 1° ottobre 2002 (doc. 2) ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità per un fungo alle mani, che gli creava gonfiore ed arrossamento delle dita.
B. Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 23 gennaio 2007 (doc. 78) l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda dell'assicurato negandogli il diritto ad una rendita d'invalidità, essendo il grado d'invalidità (32%) inferiore al minimo legale del 40%.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
C. Il 21 agosto 2007 (doc. 83) l'assicurato ha chiesto il riesame della decisione negativa e l'UAI ha quindi proceduto ad accertare la sua situazione presso il medico curante (docc. 84, 92 e 98).
Sentito poi il medico SMR (docc. 85, 86, 96 e 99) e preso atto delle osservazioni dell'assicurato (doc. 93) al progetto di decisione del 14 dicembre 2007 (doc. 90), il 17 marzo 2008 (doc. 101) l'amministrazione ha emanato una decisione con cui non è entrata nel merito della richiesta di riesame della precedente decisione del 23 gennaio 2007, a motivo che la documentazione medica prodotta non ha messo in luce elementi clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute, giacché il medico curante stesso ha confermato la totale capacità lavorativa dell'assicurato in attività adeguate allo stato di salute.
D. Con sentenza del 20 febbraio 2009 (doc. 118) questo Tribunale ha respinto il ricorso del 28 aprile 2008 (doc. 104) formulato dall'interessato (32.2008.77), non avendo quest'ultimo reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si era modificata in maniera rilevante e durevolmente per il diritto alle prestazioni.
E. L'assicurato ha inviato all'amministrazione il 5 maggio 2009 (doc. 120) il certificato del 29 aprile 2009 del dottor __________, che però non è stato ritenuto sufficiente dall'SMR (doc. 121) per comprovare un peggioramento del suo stato di salute. Pertanto, con decisione del 6 luglio 2009 (doc. 123) l'UAI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.
F. Il 30 ottobre 2009 l'interessato ha formulato una nuova domanda di prestazioni, a cui ha fatto seguito l'invio ad inizio novembre 2009 di due nuovi certificati (docc. 125 e 126) del medico curante attestanti un'inabilità lavorativa del 100% quale panettiere-pasticciere. Interpellato dapprima un medico del Servizio Medico Regionale (doc. 128) poi, a seguito dei nuovi certificati attestanti il proseguimento dell'incapacità lavorativa totale dell'assicurato anche dovuta alla forte manifestazione di una psoriasi ipercheratosica ragadiforme ai piedi (docc. 129, 130 e 132), un altro medico SMR che ha ritenuto giustificata, il 3 maggio 2010 (doc. 133), una rivalutazione medica del caso, l'amministrazione ha esperito ulteriori accertamenti medici ed economici (docc. 135 e 145).
Un terzo medico SMR, posta la diagnosi di paronichia cronica complicata da psoriasi volgare, il 16 novembre 2010 (doc. 151) ha ritenuto indicata una perizia dermatologica per definire i limiti funzionali dell'assicurato e la sua capacità lavorativa in attività adatte dall'ottobre 2009. Disposta il 24 novembre 2010 (doc. 153), la perizia è stata eseguita l'11 gennaio 2011 (doc. 158).
Chiesto (doc. 160) ed ottenuto l'8 marzo 2011 (doc. 164) dal dottor __________ un complemento peritale, il dr. med. __________ dell'SMR il 14 marzo 2011 (doc. 165) ha concluso ad una situazione invariata negli anni come dalla precedente decisione del 2007.
G. Sulla scorta di ciò, il 6 giugno 2011 (doc. 175) l'Ufficio AI ha quindi emesso una decisione con cui ha respinto la nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato, avendo il perito oggettivato una situazione invariata negli anni.
H. Con ricorso dell'8 luglio 2011 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata e l'attribuzione di una rendita d'invalidità intera (grado AI: 80-100%), mentre in via subordinata ha postulato che l'incarto fosse trasmesso all'UAI per completare l'istruttoria e riesaminare il suo diritto alla rendita d'invalidità.
Secondo il ricorrente, la sua malattia, iniziata nel 2002, continua a renderlo inabile al lavoro non solo come panettiere-pasticciere (in misura del 100%), ma anche in altre attività, avendo infatti provato alcuni mesi a cavallo fra il 2009 ed il 2010 a lavorare a tempo parziale come gerente di una gelateria senza svolgere attività manuali, ma con comunque un peggioramento delle condizioni delle sue mani. Nel maggio 2011 il suo medico curante l'ha poi dichiarato inabile al lavoro in ogni attività con coinvolgimento manuale nella misura dell'80-100% (doc. G).
RI 1 ha poi lamentato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti, dato che lo stesso perito ha proposto ulteriori approfondimenti della situazione istologica, immunitaria e allergologica del paziente, non potendo infatti esprimersi sulle conseguenze sulle sue capacità di lavoro e di integrazione. Infine, neppure i complementi del dottor __________ chiarirebbero i dubbi che egli stesso aveva evidenziato nella propria perizia.
I. Il 19 luglio 2011 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che il rapporto complementare del perito indica che la presenza di ipercheratosi ragadiforme talare è poco significativa dal punto di vista clinico e che, tutto sommato, alla luce dei dati anamnestici non v'è stato un peggioramento consistente, ma una persistenza dei disturbi. Ciò ha portato il dottor __________, medico SMR, ha ritenere la situazione invariata come dalla precedente decisione del 2007 (doc. IVbis). Nemmeno il più recente certificato del dr. med. __________ attesterebbe poi un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Il ricorrente ha innanzitutto fatto valere una violazione del suo diritto d'essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.), nella misura in cui l'amministrazione avrebbe reso una motivazione carente (art. 49 cpv. 3 LPGA). A suo dire, nella decisione impugnata il rifiuto dell'Ufficio AI di attribuirgli una rendita è stato legittimato (solo) dal fatto che "la documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia affidata al Dr. __________, oggettiva una situazione invariata negli anni." (doc. I punto 5).
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF 135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88 e rinvii).
In concreto, sebbene l'amministrazione non abbia effettivamente fornito una lunga ed articolata motivazione, tuttavia i motivi che hanno inciso sulla reiezione della domanda di prestazioni sono molto chiari. Infatti l'Ufficio AI, rinviando al parere del perito che ha appositamente interpellato per fare luce sulla situazione valetudinaria dell'assicurato, ha spiegato, seppure succintamente, che la perizia ed il suo complemento - di cui quest'ultimo era comunque in possesso - non hanno evidenziato un oggettivo peggioramento delle sue condizioni di salute.
In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LPGA né dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
Va del resto evidenziato come l'assicurato abbia ancora potuto fare valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente.
Per cui, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l'insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e prodotto ulteriore documentazione (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato - come nella fattispecie - di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC 1991 pag. 269, consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata è valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006) alla fine del 2011.
Per potere esaminare una nuova richiesta, l'art. 87 cpv. 4 vOAI rinvia espressamente all'art. 87 cpv. 3 vOAI, indicando che ciò può avvenire soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3 e quindi l'assicurato deve dimostrare che il grado di invalidità è modificato in misura rilevante.
Ora, il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 vOAI è attenuato, in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (cfr. citata STF 8C_716/2011 consid. 2.2; STF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 2.2).
Nella recente citata sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, al considerando 2.3 il Tribunale federale ha ricordato che la condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 vOAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b; 117 V 198 consid. 4b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 2.). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (STFA I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2).
A sostegno della fondatezza delle sue affermazioni, con il ricorso l'interessato ha trasmesso al TCA diversi certificati allestiti negli anni scorsi dal suo medico curante, il dottor __________, così pure il più recente certificato del 3 maggio 2011 (doc. G), che ha stabilito che l'assicurato è inabile al 100% in qualsiasi lavoro che richieda l'utilizzo più o meno attivo delle mani.
Con la presentazione di una nuova richiesta di prestazioni il 30 ottobre 2009 (doc. 125), l'interessato ha specificato di dovere interrompere immediatamente, su consiglio del dermatologo curante, la sua attività di panettiere-pasticciere a causa del peggioramento dello stato di salute delle dita delle mani, ciò che lo rendeva inabile al lavoro al 100%.
L'Ufficio AI, esperita una perizia dermatologica nel gennaio 2011 (doc. F), con decisione del 6 giugno 2011 (doc. A) ha respinto la nuova richiesta di prestazioni per una situazione oggettivamente invariata negli anni, confermando quindi implicitamente il precedente grado AI del 32%.
Occorre pertanto partire dai precedenti dati medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla (prima) decisione di rifiuto di concessione di una rendita AI, ossia successivi al 23 gennaio 2007, ma antecedenti all'emanazione della (seconda) decisione di rifiuto di prestazioni, dunque il 6 giugno 2011.
Con certificato del 6 novembre 2009 (doc. C) il dottor __________ ha riferito all'amministrazione che, a causa di un peggioramento delle condizioni cutanee dell'assicurato, ha attestato un'inabilità lavorativa totale per l'attività di panettiere-pasticciere.
Il successivo 23 dicembre 2009 (doc. D) lo stesso medico curante ha sollecitato l'UAI ribadendo lo stato di incapacità del 100% dell'interessato e ha aggiunto che quest'ultimo ha sviluppato una forte manifestazione di psoriasi ipercheratosica-ragadiforme ai piedi, che lo discriminava ancora di più nella sua attività.
Malgrado il cambio di attività dal 1° ottobre 2009, il 20 agosto 2010 (doc. E) il dr. med. __________ ha certificato che il paziente aveva subìto un peggioramento dello stato cutaneo delle sue mani a seguito dell'attività di gerente di una gelateria, dove l'attività manuale era quasi inesistente. Nonostante ciò, le condizioni cutanee dell'assicurato erano peggiorate: le dita avevano ripreso ad infiammarsi ed a produrre pus nel vallo perionicchiale. L'esperto ha quindi ribadito il grado di inabilità lavorativa del 100% per attività che abbiano un'importante componente manuale, ma ha comunque consigliato l'interruzione dell'attività di gerente.
Visto che l'assicurato ha reso verosimile un peggioramento del suo stato di salute, sia alle mani sia ai piedi con la comparsa della psoriasi ipercheratosica-ragadiforme, l'Ufficio AI ha disposto una perizia dermatologica, che il dr. med. __________, specialista FMH dermatologia e venerologia, ha personalmente eseguito l'11 gennaio 2011.
Nel suo referto del 17 gennaio 2011 (doc. F), il perito ha posto le diagnosi di paronichia cronica e di ipercheratosi plantare ragadiforme, e ha anche esposto l'anamnesi, lo status dermatologico, la valutazione ed il procedere.
Nel presentare l'anamnesi, il perito ha osservato che da quando è apparsa la paronichia cronica, nel 2002, l'assicurato è stato indagato più volte tanto dal suo medico curante quanto dalla Clinica dermatologica dell'Ospedale __________ di __________, con esami in cui sono stati eseguiti dei test allergologici che hanno evidenziato l'assenza di reazioni di tipo tardo (test epicutanei) in concomitanza alla presenza di reazioni di tipo immediato. L'esperto, che non disponeva della copia di tali esami, ha ipotizzato che non sia mai stata eseguita una biopsia delle lesioni di cui soffriva l'assicurato.
Quanto allo status dermatologico, lo specialista ha osservato un ispessimento con rigonfiamento ed eritema in sede pre-ungueale delle dita IV e III della mano destra e delle dita II e III di quella sinistra. Qui era presente anche una distrofia dell'unghia, un'alterazione della placca superficiale dell'unghia stessa e la mancanza della cuticola. Non c'erano segni psoriatici al resto dell'integumento, né segni per una malattia bullosa. In sede plantare, soprattutto ai talloni con disegno a ferro di cavallo, presenza di un'ipercheratosi ragadiforme, piuttosto secondaria.
Nella valutazione della situazione, il dermatologo ha rilevato che l'assicurato presentava da nove anni una paronichia cronica con andamento ondulante, che però non era mai sparita completamente nonostante diversi tentativi terapeutici in particolare con steroidi topici, disinfettanti topici, antimicotici topici e sistemici, e in una prima fase anche con retinoidi sistemici. Il perito ha evidenziato che la patologia aveva assunto un andamento indipendente dall'attività professionale. Per tanto tempo l'interessato in questo periodo era stato dichiarato inabile al lavoro temporaneamente, senza mai godere di un vero miglioramento. Anche nel 2009, durante l'ultima attività professionale svolta quale gerente al 50% di una gelateria, pur non avendo avuto alcun contatto con i generi alimentari, v'era stato un peggioramento anamnestico della situazione clinica, che ha portato poi all'interruzione anche di questa attività professionale.
L'esperto ha osservato che tra le possibili cause di una paronichia cronica v'è proprio la lavorazione di generi alimentari, attività esercitata dall'assicurato per 30 anni. Per l'attività di gerente, però, non v'era più una dipendenza dai contatti esterni.
Per paronichia cronica si intende un processo infiammatorio della zona pre- o peri-ungueale, con coinvolgimento della matrice e quindi secondariamente della placca ungueale, che diventa ondulata (può presentare anche delle linee di Beau, qui assenti), dalla superficie irregolare e caratterizzata anche per la mancanza della cuticola (come nel caso di specie). Il perito ha poi elencato le diverse cause della paronichia cronica, fra le quali v'è la psoriasi, realizzatasi in concreto vista anche l'alterazione talare.
Egli ha tuttavia concluso la sua valutazione affermando la difficoltà di esprimersi sulle conseguenze sulla capacità lavorativa soprattutto a lungo termine e anche sulla capacità di integrazione dell'interessato, non avendo una diagnosi sicura e definitiva, rispettivamente non avendo utilizzato appieno la paletta terapeutica a disposizione per questi casi (Toctino, radioterapia locale, anti-infiammatori non steroidali topici (antagonisti della calcineurina) e sistemici, anti-TNF-α).
Di conseguenza, lo specialista ha proposto, prima di stilare una perizia sulla capacità professionale e quella di integrazione, di procedere rivalutando dal punto di vista dermatologico la situazione (eventualmente durante un breve ricovero presso il reparto di dermatologia a __________), con la verifica della situazione istologica, immunitaria e allergologica, ipotizzando così di riuscire a trovare anche un trattamento che sani queste alterazioni.
Nel successivo complemento dell'8 marzo 2011 (doc. H) richiestogli dall'Ufficio assicurazione invalidità, il dr. med. __________ ha precisato di avere osservato (personalmente) la presenza della ipercheratosi ragadiforme talare nello status dermatologico, mentre essa non gli era stata direttamente segnalata dal paziente. Il perito ha rilevato che queste alterazioni sono di regola poco significative dal profilo clinico, anche se, effettivamente, una lunga stimolazione, come una deambulazione prolungata, il trasporto di pesi intensi, ecc. potrebbe provocare una dolenzia. Un'ipercheratosi di questo tipo può però essere trattata o perlomeno tenuta sotto controllo abbastanza facilmente con l'applicazione di vaselina salicilata, creme con carbamide, ecc.
Per quanto concerne la problematica alle mani, l'esperto ha risposto di non avere seguito clinicamente il paziente; comunque, alla luce dei dati anamnestici, cioè a quanto gli ha riferito l'assicurato stesso, non v'era stato un consistente peggioramento dal 2007, ma piuttosto una persistenza dei disturbi.
Infine, nell'ultimo certificato medico del 3 maggio 2011 (doc. G), il dermatologo curante ha brevemente riassunto lo status dell'assicurato dall'apparizione della malattia (2002). Il dr. med. __________ ha spiegato che anche il tentativo di reintroduzione dell'interessato nel circuito professionale quale gerente non era andato a buon fine, a causa di una riacutizzazione delle condizioni cutanee, cosicché egli ha interrotto anche questa attività ed è stato dichiarato nuovamente inabile al lavoro in misura totale.
Criticando la perizia del collega, il curante ha affermato che le condizioni di salute dell'assicurato erano effettivamente stazionarie, ma soltanto perché egli non lavorava. Comunque, sebbene il suo paziente non lavorasse più dall'agosto 2010, tuttavia lo specialista ha comunque riscontrato una forte attività infettiva intercorrente a livello del perionicchio. Ed infatti, le analisi eseguite nel dicembre 2010 hanno confermato la presenza di batteri di tipo Proteus e Bacteroides. Pertanto, le sue condizioni di salute saranno anche state stazionarie, ma non andava dimenticato che l'assicurato non era guarito, giacché soffriva di una condizione cronica di malattia continua. Ciò comportava, a suo dire, un'inabilità al 100% per qualsiasi lavoro, poiché per tutti i lavori che non sono puramente intellettuali è necessario l'utilizzo più o meno attivo delle mani. Egli era quindi globalmente inabile al lavoro nella misura dell'80-100%.
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
D'altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a livello amministrativo
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella citata sentenza DTF 137 V 210 e segg. (9C_243/2010 del 28 giugno 2011), il TF ha in particolare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TCA rileva che, da una parte, il perito, ma solo in seconda battuta e ad esplicita richiesta dell'amministrazione, ha invero affermato, riferendosi ai piedi, che "queste alterazioni sono poco significative dal punto di vista clinico" e, in merito alle mani, che "non vi è stato un peggioramento consistente" (doc. H).
D'altra parte, però, non va dimenticato che lo stesso dottor __________, nel suo referto peritale di due mesi prima, aveva chiaramente evidenziato che "Mi è estremamente difficile prendere posizione sulle conseguenze sulla capacità di lavoro soprattutto a lungo termine e anche sulla capacità di integrazione del signor RI 1, non avendo una diagnosi sicura e definitiva, rispettivamente non avendo utilizzato appieno la paletta terapeutica a disposizione per questi casi (Toctino, radioterapia locale, anti-infiammatori non steroidali topici (antagonisti della calcineurina) e sistemici, anti-TNF-α)." (doc. F pag. 2 in fine).
In effetti, l'esperto aveva definito la paronichia cronica e ne aveva esposto le possibili cause, ipotizzando - e quindi senza averne la certezza medica - che nel caso dell'assicurato tale patologia potesse essere causata dalla psoriasi.
Proprio a causa di questi dubbi, egli ha preferito, prima di esprimersi compiutamente sulle capacità lavorative dell'assicurato nell'attività precedente di panettiere-pasticciere ed in altre adeguate al suo stato di salute, rivalutare dal punto di vista dermatologico la situazione. A tale scopo, addirittura, lo specialista interpellato dall'UAI ha pure suggerito il da farsi, e meglio di ricoverare l'assicurato per un breve periodo, indicando anche il nosocomio che avrebbe dovuto esperire i necessari accertamenti, quali verificare la situazione istologica, immunitaria ed allergologica.
Alla luce di queste considerazioni, questo Tribunale non può non vedere come il perito medesimo, non in possesso di tutti i dati medici necessari per determinarsi con scienza e coscienza sulle cause e, soprattutto, sulle conseguenze che la paronichia cronica diagnosticata alle mani del ricorrente comportava, non fosse (giustamente) in grado di pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell'interessato né nella precedente attività né in altre più adatte, tenuto conto di eventuali limiti funzionali ancora da individuare.
Quanto alle affermazioni peritali ritenute decisive dall'amministrazione, va rilevato che, per contro, esse non possono assolutamente assumere il valore dato loro dall'Ufficio AI.
Va qui all'uopo indicato che le considerazioni espresse dal dottor __________ nel suo complemento peritale dell'8 marzo 2011 (doc. H) sono, come egli stesso ha chiaramente specificato, delle mere affermazioni dell'assicurato, che ha riferito che dal 2007 al 2011 "non vi è stato un peggioramento consistente, piuttosto una persistenza dei disturbi.". Ora, è evidente che queste frasi riportano soltanto il parere soggettivo dell'interessato e non oggettivano affatto, dal profilo medico - aspetto determinante per potere prendere poi una posizione amministrativa -, la realtà delle cose.
Ne discende che le sensazioni del ricorrente non possono e non devono assumere alcun valore assoluto per la soluzione della presente controversia. Ciò, soprattutto alla luce delle argomentazioni esposte dall'esperto, secondo cui, non disponendo di tutti i necessari dati medici, oggettivi, egli non poteva pronunciarsi sulle conseguenze sulla capacità di lavoro e di reinserimento dell'assicurato.
A sua volta, senza queste fondamentali conclusioni mediche, l'Ufficio assicurazione invalidità non poteva validamente determinarsi sul grado d'invalidità dell'interessato.
E, di conseguenza, l'UAI non poteva neppure stabilire se le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato avessero subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno ai sensi dell'art. 87 cpv. 4 vOAI. Infatti, questa modifica che, occorre ricordare, deve essere rilevata nel lasso di tempo che va dal momento dell'emanazione della prima decisione di rifiuto delle prestazioni (2007) all'inoltro della nuova richiesta di prestazioni (2009) rispettivamente, per il giudice, allo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (citata STF 8C_716/2011 consid. 2.3; STFA I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2), doveva attestare di un eventuale notevole peggioramento del grado di invalidità dell'assicurato.
Tutto ciò non è avvenuto, in violazione, quindi, degli art. 87 cpv. 4 vOAI e, per esplicito rinvio, anche dell'art. 87 cpv. 3 vOAI.
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Come visto, nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, pag. 33 e RAMI 1999 U 356, pag. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Il dottor __________ si è ben raffrontato con entrambi i referti peritali e ha sostanzialmente concluso che le condizioni di salute del suo paziente erano stazionarie solo perché quest'ultimo non lavorava. Infatti, sebbene dall'agosto 2010 l'interessato non esercitasse più un'attività lucrativa, nei mesi successivi il dermatologo curante ha comunque riscontrato una forte attività infettiva intercorrente a livello del perionicchio e gli esami svolti hanno confermato la presenza di batteri.
Al riguardo, il TCA rileva che dagli atti non risulta che tale certificato sia stato sottoposto per una presa di posizione al medico SMR né tanto meno al perito. Inoltre, nemmeno con la risposta di causa il medico SMR si è pronunciato su queste osservazioni.
L'Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)".
Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano, come ha indicato lo stesso perito, un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica quindi il rinvio degli atti all'UAI ai sensi della giurisprudenza citata, per nuovi accertamenti dermatologici secondo quanto esplicitamente indicato dal dottor __________ nel suo referto del 17 gennaio 2011.
Se del caso, l'amministrazione dovrà dapprima interpellare nuovamente il perito, chiedendogli di indicare esattamente tutti gli ulteriori esami ed indagini mediche necessari in concreto per potere poi, i nuovi specialisti clinici che esamineranno il ricorrente, determinarsi sulle conseguenze medico-teoriche che le patologie riscontrate sia hanno avuto sulla capacità lavorativa dell'assicurato nella sua attività di panettiere-pasticciere sia avranno sulla capacità lavorativa residua in altre attività. Sarà poi compito del consulente in integrazione professionale stabilire quali siano tali attività, se del caso dopo un periodo di accertamento presso un apposito centro, ed in seguito fisserà il grado di invalidità.
È solo una volta ottenuti tutti questi dati medici ed economici che l'amministrazione potrà compiutamente, giusta l'art. 87 cpv. 4 vOAI, accertare se il grado d'invalidità si sia o no modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello dermatologico, e poi anche economico, come indicato.
Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di ripetibili da parte dell'Ufficio AI (art. 61 lett. g LPGA).
In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA del 10 gennaio 2011, 33.2010.13; STCA del 5 giugno 2009, 32.2008.179; STCA del 26 marzo 2009, 32.2008.115).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. La decisione del 6 giugno 2011 è annullata.
1.2. Gli atti sono di conseguenza rinviati all'amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 12.
Le spese per complessivi Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale dovrà inoltre versare all'assicurato Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria dell'8 luglio 2011.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti