Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.187
Entscheidungsdatum
17.01.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.187

FS

Lugano 17 gennaio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 maggio 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 15 marzo 2010 (doc. AI 99/6-7) l’Ufficio AI ha respinto la domanda del 6 marzo 2010 (doc. AI 99/8) con cui RI 1, rappresentato dai figli RA 1, aveva postulato il condono dell’importo di fr. 3'576.-- chiestogli in restituzione con decisione 22 febbraio 2010, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 99/9-10).

In esito al ricorso del 26 aprile 2010 (doc. AI 99/3-5), inoltrato contro la decisione di rifiuto del condono, questo Tribunale con STCA del 27 ottobre 2010 (doc. AI 105/1-7), cresciuta incontestata in giudicato, ha annullato la decisione impugnata ritenuto che sulla base degli atti non era dato a sapere se e da quale momento all’assicurato poteva essere rimproverata una violazione grave dell’obbligo di informare e quindi essere negato il presupposto necessario della buona fede.

1.2. Con decisione 26 maggio 2011 – osservato che “(…) nella fattispecie, lei è stato condannato dal giudice federale __________, __________, con sentenza del 26 gennaio 2011, a una pena detentiva definitiva di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni nonché 194 giorni di multa. È quindi indubbio che una simile condanna non possa essere considerata che una pena detentiva di lunga durata da cui ne deriva l’esclusione della buona fede a decorrere dall’inizio dell’espiazione della pena comminata dal giudice. Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, ossia la buona fede, non è necessario esaminare l’altra, quella della grave difficoltà. (…)” (doc AI 123/1-3) – l’Uffico AI ha nuovamente negato il condono dell’importo di fr. 3'576.-- chiesto in restituzione.

1.3. Contro la decisione dell’Ufficio AI del 26 maggio 2011 l’assi-curato, sempre tramite i figli, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto, previo annullamento della decisione impugnata, di accogliere la domanda di condono.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono presentata dall’assicurato.

L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e il condono dell’importo di fr. 3'576.-- chiestogli in restituzione.

2.3. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);

Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 pag. 49, 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pag. 21; Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 pag. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481-484). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza;

Quanto al requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA esso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’autorità cantonale di ricorso pronuncia una decisione di rinvio, l’autorità alla quale il caso è rinviato così come quella che ha reso la decisione di rinvio sono obbligate a conformarsi alle istruzioni della sentenza di rinvio (STF 9C_160/2011 del 13 dicembre 2011 consid. 2 e 9C_203/2011 del 22 novembre 2011 e la giurisprudenza federale e dottrina in esse citate).

2.5. In concreto, nella STCA di rinvio del 27 ottobre 2010 (doc. AI 105/1-7), questo Tribunale ha annullato la decisione 15 marzo 2010 (con la quale l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di condono del 6 marzo 2010; doc. AI 99/6-7 e 99/8) ritenuto che sulla base degli atti non era dato di sapere se e da quale momento all’assicurato poteva essere rimproverata una violazione grave dell’obbligo di informare e quindi essere negata la prima condizione necessaria al condono e meglio la buona fede.

Con scritti 10 gennaio e 15 aprile 2011 (doc. AI 111/1 e 117/1) l’Ufficio AI ha chiesto ai fratelli RA 1 informazioni circa l’inizio e la fine dell’arresto/detenzione preventiva e dell’espiazione pena inflitta dal giudice penale, nonché copia del decreto di incarcerazione e della sentenza penale concernenti loro padre.

Con lettera 21 gennaio 2011 i fratelli RA 1 hanno trasmesso all’Ufficio AI la lettera 20 dicembre 2009 del Consolato Generale de Svizzera a __________ dalla quale risulta che “(…) suo padre RI 1 è stato arrestato il 31 luglio 2009 all’aeroporto internazionale di . Attualmente è in detenzione presso il penitenziario “” sempre a __________. (…)” (doc. AI 113/2).

Quanto alla richiesta copia del decreto di incarcerazione, della sentenza penale nonché ai periodi di detenzione preventiva e fine espiazione della pena inflitta dal giudice penale, i figli dell’insorgente con scritto 15 aprile 2011 hanno comunicato che “(…) purtroppo l’unica informazione ufficiale da noi ricevuta è la dichiarazione di incarcerazione che le ho fatto pervenire nella nostra lettera del 21 gennaio 2011. (…)” (doc. AI 118/1).

Il Consolato Generale de Svizzera a __________, così interpellato (doc. AI 116/1), con lettera 10 maggio 2011 (doc. AI 120/1 e allegati 120/2-11 e 120/12) ha trasmesso all’Ufficio AI copia della sentenza penale e della lettera 30 luglio 2009 della Polizia federale __________a concernenti RI 1 evidenziando che “(…) la stessa è stata emessa il 26 gennaio u.s. dal giudice federale __________ e condanna il signor RI 1 alla pena definitiva di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di detenzione nonché 194 giorni di multa. Il RI 1 è stato arrestato in flagrante il 30 luglio 2009 come da comunicazione allegata da parte della Polizia federale __________. (…)” (doc. AI 120/1).

Dalla sentenza di condanna del 26 gennaio 2011, così come dalla nota a mano posta sulla lettera 30 luglio 2009 della Polizia federale __________, risulta che l’arresto in flagrante era riconducibile al fatto che durante il controllo dei bagagli di RI 1 effettuato all’aeroporto internazionale di __________, sono stati rinvenuti, approssimativamente, 7 chili e 600 grammi di cocaina.

Viste le risultanze sopra esposte, conformemente alla giurisprudenza federale (STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 e la citata DTF 110 V 284) – ritenuta anche la durata della detenzione preventiva nonché la gravità dell’azione commessa che ha portato alla sentenza di condanna del 26 gennaio 2011 –, all’insorgente non poteva sfuggire che la situazione personale si sarebbe potuta modificare e che tale cambiamento avrebbe avuto un influsso sul diritto alle prestazioni erogategli.

Questa circostanza doveva pertanto essere comunicata immediatamente all’amministrazione.

Dagli atti risulta tuttavia che i figli avrebbero avuto notizia dell’arresto del loro padre la prima volta oralmente il 25 agosto 2009, che vi sarebbero state delle difficoltà di comunicazione e che solo nel corso del mese di ottobre 2009 essi avrebbero chiarito che l’arresto si sarebbe protratto ancora per mesi.

In simili circostanze – ritenuto che l’arresto è avvenuto in __________, che non è dato a sapere da quando l’insorgente poteva comunicare con l’esterno e nemmeno se e da quando gli è stato nominato un difensore d’ufficio – per poter concludere circa il momento a partire dal quale la buona fede va negata occorre ancora appurare meglio (tramite il Consolato, le preposte autorità giudiziarie e/o il difensore d’ufficio) la situazione in cui si è venuto a trovare effettivamente l’insorgente dopo essere stato arrestato il 31 luglio 2009. In particolare va accertato in che misura e a partire da quando l’insorgente ha potuto per la prima volta comunicare con l’esterno ritenuto che, prima di quel momento, oggettivamente egli non avrebbe potuto comunicare, né personalmente né tramite il suo difensore, alcunché sia all’amministrazione che ai propri figli.

2.6. In simili circostanze, visto quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, completati gli accertamenti come sopra indicato, renda in seguito un nuovo giudizio, se necessario dopo aver esaminato l’esistenza di un grave rigore ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 LPGA e 4 e 5 OPGA.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché, completati gli accertamenti ai sensi dei considerandi, si pronunci nuovamente sulla domanda di condono.

  1. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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