Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.181
Entscheidungsdatum
16.01.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.181

cr/sc

Lugano 16 gennaio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 maggio 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966, di formazione elettronico radio TV e in precedenza attivo in qualità di operatore di misure in alta frequenza, in data 16 febbraio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa della “rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e conseguente danneggiamento della cartilagine a livello di femore e di rotula” (doc. 3/1-9).

L’assicurato, nell’estate del 1998, effettuando sul lavoro il trasloco dell’archivio, ha subito un infortunio: un grosso armadio gli è caduto addosso, colpendolo violentemente sul ginocchio destro, procurandogli una ferita.

Egli non ha annunciato il caso all’assicuratore infortuni.

Durante le vacanze estive del 2006, l’assicurato è caduto in bicicletta, procurandosi una distorsione della caviglia destra. In data 3 ottobre 2007 l’assicurato è stato operato alla caviglia destra.

Il caso è stato preso a carico dall’__________I, che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

A seguito dell’infortunio alla caviglia destra, l’assicurato ha riscontrato un aumento dei dolori al ginocchio destro, motivo per il quale egli ha annunciato all’assicuratore infortuni una ricaduta (cfr. doc. 24-1 inc. LAINF).

L’assicuratore LAINF ha infine ammesso la causalità con il fatto del 1° luglio 1998 e ha assunto il caso con scritto del 9 aprile 2008 (cfr. doc. 37-1 inc. LAINF).

L’assicurato ha subito diversi interventi al ginocchio destro (cfr. doc. I).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 22 ottobre 2009 (doc. 21/1-2), poi confermato con decisione del 13 aprile 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo che la prestazione alla quale l’interessato avrebbe avuto diritto dal 01.04.2009 al 31.07.2009 non può essere versata, dato che “a decorrere dal 01.08.2009 l’assicurato ha ripreso la propria attività abituale nella misura del 100% presso l’Ufficio __________”.

Con sentenza 32.2010.116 del 14 ottobre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti all’amministrazione, al fine di stabilire il grado di invalidità dopo avere correttamente determinato il reddito da invalido dell’interessato.

Il TCA ha, infatti, osservato che l’UAI ha semplicemente considerato che l’assicurato, avendo ripreso la propria attività presso il precedente datore di lavoro nella misura del 100% a partire dal 1° agosto 2009, non ha diritto ad una rendita, senza tuttavia verificare, tramite confronto dei redditi, se, nonostante la ripresa dell’attività lavorativa, egli presenti o meno un’incapacità al guadagno del 40% almeno, secondo i disposti dell’art. 28 LAI.

Il TCA ha sottolineato che il precedente posto di lavoro dell’assicurato - attivo in qualità di operatore di misure ad alta frequenza - non rientra nel novero delle attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, motivo per il quale occorre concludere che l’interessato abbia ricominciato a lavorare presso il precedente datore di lavoro, ma occupandosi di altre mansioni.

Questa Corte ha inoltre evidenziato che “l’amministrazione, in sede di risposta di causa, ha osservato che l’interessato “ha potuto riprendere la sua attività presso l’__________ al 100% e non subisce alcun discapito economico”, senza tuttavia appurare se il salario percepito dall’assicurato per lo svolgimento della sua attività costituisca o meno un salario sociale.

1.3. Dopo avere effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti economici del caso, con progetto di decisione del 6 aprile 2011 (doc. 54/1-2), poi confermato con decisione del 27 maggio 2011 (doc. A), l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, non presentando l’interessato un grado di invalidità pensionabile:

" (…)

Con riferimento alle osservazioni presentate in data 05.06.2011, le comunichiamo che le stesse sono state oggetto di esame. Tuttavia, lo scrivente ufficio non può che confermare quanto indicato nel citato preavviso dopo aver richiesto al datore di lavoro se fosse corrisposto un salario sociale (cfr. Sentenza TCA del 14.10.2010 consid. 2.7).

Il mansionario dell'assicurato è stato parzialmente modificato, ma il salario versato dal 01.08.2009 corrisponde all'effettivo rendimento per l'attività svolta dopo l'insorgenza del danno alla salute (attività adattata ai limiti funzionali dell'assicurato). Il datore di lavoro con scritto del 29.03.2011 ha confermato che il salario versato corrisponde all'effettivo rendimento dell'assicurato e che non viene versata nessuna quota di salario sociale." (Doc. A)

1.4. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e chiedendo che il diritto alla rendita di invalidità “è ulteriormente esaminato sulla scorta di quanto ordinato dal lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nella sua sentenza del 14 ottobre 2010 e meglio a seguito di una reale verifica tendente ad appurare se il salario percepito dall’interessato per lo svolgimento della sua attività costituisca o meno un salario sociale” (doc. I).

Sostanzialmente il rappresentante dell’interessato ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando come l’Ufficio AI, contrariamente a quanto espressamente indicato dal TCA nella sentenza del 14 ottobre 2010, abbia omesso di chiedere al datore di lavoro se l’assicurato percepisca o meno un salario sociale, limitandosi a richiedere informazioni – peraltro già note -in merito al suo grado di occupazione; alle funzioni e alle mansioni svolte e al salario percepito.

Il patrocinatore ha inoltre evidenziato che il datore di lavoro dell’interessato ha dovuto assumere, a seguito dell’impossibilità per il ricorrente di svolgere determinate mansioni, “una mezza unità supplementare”, circostanza quest’ultima totalmente ignorata dall’amministrazione nella decisione impugnata.

A mente del patrocinatore, “non è dato sapere, siccome non è stato chiesto, quale sarebbe stato il salario per un impiegato che, sin dal momento della sua assunzione, fosse stato impossibilitato ad arrampicarsi sui piloni, montare pali, trasportare pesi per più di 15-25 kg, o arrampicare in montagna. Eppure la domanda da porre, per stabilire se il salario di fr. 103'155.00 (riferito ad un operatore di misure in alta frequenza in grado di svolgere tutte le funzioni che detta specializzazione implica) corrisponde effettivamente al rendimento del signor RI 1, era proprio questa. Nel constatare che parte delle mansioni del qui ricorrente hanno dovuto essere assegnate ad una mezza unità supplementare (per la quale il datore di lavoro si è quindi anche assunto costi supplementari) e che, nel contempo, il salario del qui ricorrente è rimasto invariato, l’UAI avrebbe dovuto porsi la questione a sapere perché” (doc. I).

1.5. L’UAI, in risposta - dopo avere rilevato la correttezza degli accertamenti eseguiti presso il datore di lavoro, dai quali è emerso che l’assicurato non beneficia di alcun salario sociale - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. V).

1.6. Con scritto del 15 luglio 2011, il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, sottolineando come “durante la riunione tra il datore di lavoro del ricorrente e la __________ era stato chiaramente sottolineato dai rappresentanti del __________ che, nel caso le limitazioni sul lavoro fossero perdurate, lo stesso __________ si sarebbe aspettato una partecipazione finanziaria da parte delle assicurazioni, quale salario sociale” (doc. VI).

Questo scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. In una sentenza 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, il Tribunale federale, a proposito del reddito da invalido, ha ricordato che:

" Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.”

2.5. Nella concreta fattispecie, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella precedente sentenza di rinvio 32.2010.116 del 14 ottobre 2010, l’Ufficio AI ha contattato il datore di lavoro dell’assicurato, al fine di appurare se il salario percepito dall’interessato nello svolgimento della sua attività al 100% presso l’__________ corrisponda al suo effettivo rendimento o costituisca al contrario un salario sociale.

Con scritto del 14 dicembre 2010, l’amministrazione ha chiesto all’__________ le seguenti precisazioni:

" Ai fini assicurativi e per conto del signor __________, vi chiediamo cortesemente la vostra collaborazione affinché ci venga precisato quale sarebbe stato il salario lordo annuo, per l’anno 2009, comprensivo di ogni supplemento per le ferie e per la tredicesima, che l’assicurato avrebbe meritato svolgendo ad orario completo la professione di operatore di misure in alta frequenza, se non fosse intervenuto il danno alla salute.

Dopo un periodo di malattia, l’assicurato è stato nuovamente impiegato presso il vostro Ufficio a decorrere dal 11.08.2009. A tale proposito vi chiediamo gentilmente di volerci indicare:

il grado di occupazione;

la funzione e le relative mansioni svolte;

il salario lordo corrisposto per l’anno 2009/2010." (Doc. 48-1)

Con messaggio di posta elettronica del 1° febbraio 2011, il signor __________, Personalfachmann/Stellvertreter der __________, ha risposto:

" Gemäss unserem Telefongespräch von letzte Woche teile ich Ihnen betreffend RI 1 folgendes mit:

il grado di occupazione:

100% (gemäss Vertrag)

salario lordo corrisposto per l’anno 2009/2010:

2009 = Jahreslohn Sfr. 102'539.45 und Ortszuschlag Sfr. 1'662.-

2010 = Jahreslohn Sfr. 103'155.-- und Ortszuschlag Sfr. 1'672.80

la funzione e le relative mansioni svolte:

Die Funktion von Herr RI 1 ist Messoperateur:

o controlli tecnici e d’esercizio nelle radiocomunicazioni a scopo professionale

o raccogliere dati sulla pianificazione necessari per l’assegnazione delle frequenze

o lavori amministrativi

lavori limitati o non possibili:

arrampicarsi sui piloni, montare pali, trasportare pesi non più di 15-25 kg, arrampicare in montagna.”

(Doc. 50/1-3)

In data 25 marzo 2011, l’UAI ha nuovamente interpellato il signor __________, con uno scritto del seguente tenore:

" Come da lei gentilmente indicato nel mail ricevuto in data 1° febbraio 2011, il signor RI 1, dopo l’insorgenza del danno alla salute ha ripreso a lavorare nella misura del 100%.

A questo proposito viste le limitazioni funzionali dettate dal danno alla salute, alcune mansioni non vengono più svolte.

Chiediamo quindi cortesemente di volerci precisare se il salario lordo annuo versato (Fr. 103'155.- per l’anno 2010) corrisponde all’effettivo rendimento dell’assicurato. In caso di risposta negativa, favorite gentilmente indicarci quale quota di salario sociale riconoscete in percentuale.” (Doc. 52-1)

Con messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2011, il signor __________ ha precisato:

" Soeben habe ich den Brief von Ihnen erhalten. Sie fragen wieder nach ob der Lohn von Herrn RI 1 auch der Leistung entspricht. Ja! Herr RI 1 arbeitet zu 100% und deshalb ist für das Jahr 2010 der Lohn Sfr. 103'155.- (ohne Ortszuschlag) richtig.

Ich hoffe, dass nun alles klar ist!” (Doc. 53-1)

2.6. Sulla base delle risposte fornite dal datore di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.5.), il TCA ritiene quindi che – contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato – l’UAI ha correttamente appurato che l’assicurato, nonostante il danno alla salute, sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua del 100% in attività adatte lavorando, al 100%, presso il suo precedente datore di lavoro, __________, in qualità di “Messoperateur”, con il compito, come precisato dallo stesso datore di lavoro, di eseguire “controlli tecnici e d’esercizio nelle radiocomunicazioni a scopo professionale; raccogliere dati sulla pianificazione necessari per l’assegnazione delle frequenze e lavori amministrativi” e senza più svolgere attività inadeguate come “arrampicarsi sui piloni, montare pali, trasportare pesi non più di 15-25 kg, arrampicare in montagna” (doc. 50/1-3), senza subire alcun discapito economico (doc. 53-1).

In particolare il TCA, ritiene che, alla luce degli accertamenti svolti presso l’__________, il salario percepito concretamente dall’assicurato per lo svolgimento di tale attività non costituisce, contrariamente a quanto asserito in sede ricorsuale, un salario sociale, ma corrisponda all’effettivo rendimento dell’interessato, così come esplicitamente precisato dallo stesso datore di lavoro nel messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2011 (cfr. doc. 53-1, consid. 2.5.), rispondendo ad una puntuale richiesta in tal senso dell’UAI, in ossequio a quanto stabilito da questo Tribunale nella sentenza di rinvio 32.2010.116 del 14 ottobre 2010.

La risposta fornita dal datore di lavoro alla domanda “se il salario lordo annuo versato (Fr. 103'155.- per l’anno 2010) corrisponde all’effettivo rendimento dell’assicurato” (cfr. doc. 52-1) è chiara e non lascia adito a dubbi: il signor __________ ha infatti espressamente risposto “Ja! Herr __________ arbeitet zu 100% und deshalb ist für das Jahr 2010 der Lohn Sfr. 103'155.- (ohne Ortszuschlag) richtig” (cfr. doc. 53-1, consid. 2.5.).

Pertanto, sulla base della chiara risposta fornita dal datore di lavoro, il reddito da invalido da prendere in considerazione è quello effettivamente percepito dall’assicurato quale operatore di misura a tempo pieno, pari a fr. 102'539.45 (2009) e fr. 103'155.- (2010).

In conclusione, dunque, è a giusta ragione che l’UAI ha ritenuto che l’assicurato non subisce alcun discapito economico, dato che, come espressamente indicato dal patrocinatore in sede ricorsuale, con la ripresa dell’attività presso il precedente datore di lavoro, seppur svolgendo mansioni che non comportino “arrampicarsi sui piloni, montare pali, trasportare pesi non più di 15-25 kg, arrampicare in montagna”, l’interessato “continua a percepire lo stesso identico salario di prima” (doc. I).

Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il diritto dell’assicurato ad una rendita d’invalidità, la decisione del 27 maggio 2011 deve, perciò, essere confermata.

2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

4

Gerichtsentscheide

36