Raccomandata
Incarto n. 32.2011.17
cr/sc
Lugano 20 luglio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1953, in precedenza attivo in qualità di addetto al recapito pacchi presso __________, in data 20 luglio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da “artrosi piede destro – necrosi ginocchio sinistro – artrosi mano sinistra” (doc. 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 2 gennaio 2007 (doc. 11/1-3), poi confermato con decisione del 27 aprile 2007 (doc. 18/1-5) -cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, essendo il grado di invalidità dell’assicurato inferiore al 40%.
1.2. In data 11 settembre 2007 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI, a seguito di “osteoartrosi dolorosa articolazione metatarso-falangea piede destro; osteonecrosi ginocchio sinistro” (cfr. doc. 20/1-7).
Rispondendo ad un’esplicita richiesta dell’Ufficio AI, con scritto del 16 ottobre 2007 l’assicurato ha precisato che il suo stato di salute è peggiorato a partire dal 30 novembre 2006 (doc. 25-1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 13 febbraio 2008 (doc. 34/1-2), poi confermato con decisione del 26 marzo 2008 (doc. 35/1-2) – cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto alla rendita, essendo “di fatto la situazione sovrapponibile a quanto valutato in occasione della precedente domanda”.
1.3. In data 30 giugno 2010 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI (doc. 40/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 29 ottobre 2010 (doc. 66/1-3), poi confermato con decisione del 9 dicembre 2010, l’Ufficio AI ha ancora una volta negato all’interessato il diritto a prestazioni, essendo il grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A).
1.4. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti (doc. I).
Sostanzialmente il rappresentante del ricorrente - dopo avere sottolineato di non potersi esprimere riguardo all’aspetto medico della questione, se non “fornendo una nostra valutazione soggettiva dello stato di salute (dettata però dall’osservazione annosa della situazione fisica del collaboratore nella pratica quotidiana) - ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che la __________, quale datore di lavoro sociale, a fronte dei problemi di salute dell’interessato, si è impegnata nel trovare una nuova collocazione maggiormente rispettosa dei limiti funzionali dell’assicurato, offrendogli “una nuova attività adatta, con un grado di occupazione confacente, sobbarcandoci i costi d’invalidità in proprio”.
L’assicurato, infatti, impossibilitato a continuare il suo impiego nel servizio recapito pacchi, è stato reintegrato nell’ambito del servizio interno di smistamento pacchi, al 50%.
Il rappresentante dell’assicurato ha quindi contestato la valutazione economica eseguita dall’amministrazione, criticando l’ammontare del reddito da invalido, statistico, calcolato dall’UAI, in quanto troppo elevato e non corrispondente “al livello di attività che potrebbe svolgere il signor RI 1 e al livello di stipendio che potrebbe conseguire anche su un mercato teorico equilibrato”.
Il rappresentante ha spiegato che “a nostro avviso le attività leggere esigibili sono da ricercare in settori quali quello alberghiero e della ristorazione, servizi personali, commercio autoveicoli, industria del cuoio e delle calzature, nelle quali egli potrebbe guadagnare, secondo la tabella TA1 di riferimento, intorno ai CHF 3'800.--/4'300.-- mensili, pari a CHF 52'000 annui” (doc. I).
1.5. L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza della valutazione economica eseguita dall’amministrazione, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nel caso di specie, l’Ufficio AI, dopo avere chiesto ai medici curanti dell’assicurato di compilare gli usuali rapporti medici, ha sottoposto il caso al SMR, al fine di accertare quale fosse lo stato di salute dell’assicurato.
Nelle annotazioni del 20 luglio 2010, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Domanda di prestazioni del 20 luglio 2006: nessun diritto a prestazioni (grado di invalidità = 31%)
Domanda di prestazioni dell’11 settembre 2007: nessun diritto a prestazioni (nessuna malattia di lunga durata)
Domanda di prestazioni del 1° luglio 2010 (IT del 26 marzo 2010).
Già nel febbraio 2005, una risonanza magnetica del ginocchio sinistro aveva evidenziato una meniscopatia degenerativa ed un’osteonecrosi spontanea del condilo femorale mediale senza ulcerazione condrale. Quando la sintomatologia si ripresenta nel novembre 2007, il dr. __________ propone un’artroscopia terapeutica. Una nuova risonanza magnetica delle due ginocchia del 3 marzo 2010 conferma delle alterazioni degenerative dei menischi, non correlabile con edema osseo o osteonecrosi. Si propone una resezione meniscale al ginocchio destro in artroscopia.
Il dr. __________ ha eseguito la resezione del menisco mediale del ginocchio destro in artroscopia in data 30 aprile 2010 riscontrando anche una condropatia I-II°. Egli ha fissato la ripresa del lavoro nella misura abituale a partire dal 20 giugno 2010. Nello stesso tempo, egli auspica nel suo rapporto medico del 12 luglio 2010 di prevedere per l’assicurato un’attività sedentaria, con possibilità di cambiare posizione regolarmente, la deambulazione su tragitti brevi è possibile, non su terreni accidentati, non può portare pesi e non può salire e scendere ripetutamente scale a pioli o scale.
Inabile al lavoro al 100% dall’11 gennaio 2010 al 19 luglio 2010.
L’ultima attività documentata (questionario del datore di lavoro del 31 ottobre 2006) è quella di addetto al recapito dei pacchi, che non è rispettosa dei limiti menzionati.
Un peggioramento dello stato di salute ha causato un periodo di inabilità lavorativa totale dall’11 gennaio al 19 luglio 2010 come attestato dal dr. __________. Successivamente l’assicurato ha potuto riprendere il lavoro nella misura abituale del 50% con prognosi non favorevole: l’assicurato non potrà mantenere questa capacità lavorativa a lungo termine in considerazione dei diversi danni della salute a carico degli arti inferiori. Infatti, il dr. __________ auspica pertanto di prevedere un cambiamento del posto di lavoro. Resta inteso che la capacità lavorativa in un’attività rispettosa dei limiti funzionali sarebbe totale. L’assicurato è pensionato da __________ nella misura del 50%, egli lavora al 50% (addetto alla logistica). Propongo di verificare se le caratteristiche dell’attività attuale corrispondono ancora a quanto ci risulta dalla documentazione del 2006.”
(Doc. 48-1)
Dopo avere preso visione del mansionario dell’assicurato (doc. 51/1-3), nelle annotazioni del 16 agosto 2010, il dr. __________ ha rilevato:
" Domanda di prestazioni del 1° luglio 2010 (IT del 26 marzo 2010)
Vedi anche annotazioni del 20 luglio 2010
Diagnosi: - condropatia I-II° ginocchio destro
esiti di resezione del menisco mediale del ginocchio destro (30 aprile 2010)
meniscopatia ginocchio sinistro (2005)
Limiti funzionali: abile al lavoro per un’attività prevalentemente sedentaria con possibilità di cambiare posizione regolarmente, la deambulazione su tragitti brevi è possibile, ma non su terreni accidentati, non può portare pesi e non può salire e scendere ripetutamente scale a pioli o scale. Non può inginocchiarsi o assumere spesso la posizione con ginocchia in flessione.
Inabile al lavoro al 100% dall’11 gennaio al 19 luglio 2010. Ripresa del lavoro al 50% dal 20 luglio 2010. Trattasi di un’attività al 50% (pensionato al 50%).
Il mansionario dell’attività abituale è pervenuto. Il lavoro consiste nello spostare e scaricare carrelli con lettere e pacchi, l’assicurato è esonerato dal recapito di pacchi. I carrelli pesano tra 300 e 700 kg. Non deve maneggiare attrezzi. Il lavoro si svolge in posizione eretta, deve abbassarsi per preparare i carrelli vuoti al carico. Deve camminare spesso su tragitti <50 m.
L’ultima attività svolta non è esigibile sotto il profilo dei limiti funzionali, il grado di abilità lavorativa non supererebbe il 20%.
In un’attività rispettosa dei limiti funzionali, la capacità lavorativa è totale, sempre da luglio 2010.” (Doc. 52-1)
In data 23 agosto 2010, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha trasmesso all’amministrazione il seguente referto:
" Il signor RI 1, come da rapporto allegato del dr. __________, ortopedico, era nuovamente abile al lavoro nella sua funzione al 50% a partire dal 21.06.2010.
Purtroppo il paziente ha presentato una esacerbazione dei dolori in data 16.08.2010 che ha motivato una nuova interruzione lavorativa.
Ritengo perciò indicato una rapida valutazione presso i vostri servizi AI.” (Doc. 57-1)
Il dr. __________ ha, quindi, attestato una inabilità lavorativa del 100% a partire dal 16 agosto 2010 (doc. 57-2).
Nelle annotazioni mediche del 17 settembre 2010, il dr. __________ ha osservato:
" Domanda di prestazioni del 20 luglio 2006: nessun diritto a prestazioni (grado di invalidità = 31%)
Domanda di prestazioni dell’11 settembre 2007: nessun diritto a prestazioni (nessuna malattia di lunga durata)
Domanda di prestazioni del 1° luglio 2010 (IT del 26 marzo 2010).
Vedi annotazioni del 20 luglio e del 16 agosto 2010 con precisazione dei limiti funzionali.
L’ultima attività lavorativa svolta non è esigibile sotto il profilo dei limiti funzionali, il grado di abilità lavorativa non supererebbe il 20%. Infatti, dal questionario del datore di lavoro del 29 luglio 2010, emerge che si svolge in piedi e camminando e che l’assicurato deve portare e sollevare spesso pesi fino a 25 kg, talvolta >25 kg.
In un’attività rispettosa dei limiti funzionali, la capacità lavorativa è totale, sempre dal 20 luglio 2010.
Rapporto dr. __________ del 23 agosto 2010:
l’assicurato aveva ripreso il lavoro al 50% il 21 giugno 2010 (non è specificato qual era la sua funzione, suppongo che si tratti dell’ultima attività svolta). Per esacerbazione dei disturbi l’assicurato è inabile al lavoro al 100% a partire dal 16 agosto 2010.
Allegato:
rapporto dr. __________ dell’8 giugno 2010: decorso favorevole, ripresa del lavoro prevista per il 21 giugno 2010 nella sua funzione al 50%.
L’attività assegnata all’assicurato non è rispettosa dei limiti funzionali. Un’esacerbazione dei disturbi ne ha dato conferma. Le conclusioni del 16 agosto 2010 restano invariate per quanto riguarda i limiti e le risorse.” (Doc. 59-1)
In data 8 ottobre 2010, il datore di lavoro dell’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI, su richiesta di quest’ultimo, quanto segue:
" Come richiesto con la sua lettera del 28 settembre, le invio la documentazione in mio possesso in merito al caso del nostro collaboratore e formulo le seguenti precisazioni.
In data 31.08.2006 il nostro servizio medico ci informava sul fatto che per poter mantenere una capacità lavorativa per il signor RI 1 si rendeva necessario un reinserimento in attività adeguata.
Da parte nostra abbiamo trasferito il collaboratore dal servizio di recapito dei pacchi al servizio interno di spartizione.
In seguito l’AI, con decisione del 27.04.2007, ha rifiutato la concessione di prestazioni, sancendo un grado di invalidità del 31%, nessuna rendita.
Purtroppo il collaboratore non è mai riuscito comunque a riprendere il lavoro in modo completo ma solo al 50%. Il lavoro nell’ambito del servizio interno di spartizione era ed è comunque troppo pesante e non rispettoso in modo completo delle limitazioni stabilite.
Grazie al fatto che la nostra cassa pensione versa già una rendita di invalidità a partire da un grado d’invalidità del 25%, abbiamo proceduto a formulare un accordo di pensionamento parziale del RI 1, offrendo nel contempo la possibilità di continuare l’attività al 50%.
In questo modo abbiamo dimostrato di non venire meno alla nostra responsabilità sociale nei confronti di una persona non più in grado di svolgere la sua attività lavorativa, impedendo che fosse lasciato al suo destino.
Attualmente il signor RI 1 non può più lavorare neppure nella misura del 50% e noi non abbiamo più ulteriori attività adatte da offrire e non siamo nemmeno più in grado (dato che non vi sono le condizioni) di offrire un pensionamento completo.
Restiamo quindi in attesa di un vostro ripensamento sulle effettive capacità lavorative residue e sul grado di invalidità di una persona ormai giunta al capolinea della forza fisica.” (Doc. 62-1)
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. L'amministrazione nella risposta di causa ha osservato che “per quanto attiene all’aspetto medico, il ricorrente non contesta la valutazione operata dall’amministrazione (doc. IV)”. Il TCA costata invece che il rappresentante dell’assicurato, nonché suo datore di lavoro, ha espressamente indicato di non potere contestare la valutazione medica non perché ritenuta corretta, ma solo in quanto sprovvisto delle necessarie conoscenze al riguardo.
Il responsabile della gestione salute del datore di lavoro, difatti, ha esplicitamente rilevato che “dal profilo medico non possiamo purtroppo contestare la decisione, dato che possiamo solo fornire una nostra valutazione soggettiva dello stato di salute (dettata però dall’osservazione annosa della situazione fisica del collaboratore nella pratica quotidiana)”.
Egli ha tuttavia chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’emanazione da parte dell’UAI di una nuova decisione “ricalcolando lo stipendio teorico come citato nella motivazione precedente, in modo da rispecchiare meglio la situazione finanziaria effettivamente conseguibile col danno alla salute del signor RI 1 e quindi giungere al riconoscimento di una rendita perlomeno parziale” (doc. I).
Alla luce di queste considerazioni, dunque, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha contestato solo l’aspetto economico, ma anche quello medico.
Nella concreta fattispecie, dunque, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti medici prima di poter prendere una decisione con sufficiente cognizione di causa.
Assodato che l’assicurato non possa più svolgere la sua precedente attività lavorativa di addetto al recapito di pacchi, diventa indispensabile valutare con precisione quale sia l’influsso delle patologie dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Il TCA ritiene, infatti - alla luce dell’esacerbazione dei disturbi attestata dal dr. __________, che non è stata oggetto di approfondimenti da parte dell’amministrazione - di non potersi fondare sulle annotazioni del dr. __________ del 17 settembre 2010 per stabilire quale sia l’influsso dei disturbi dell’assicurato sulla sua capacità lavorativa residua, in attività adatte.
2.5.1. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.5.2. Chiamato a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.5.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce del referto del 23 agosto 2010 del dr. __________, attestante una completa inabilità lavorativa dell’assicurato - non sia possibile, in mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quale sia l’esigibilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate alle sue condizioni di salute.
Se infatti, da una parte, dalla documentazione all’incarto emerge chiaramente che l’assicurato, a causa delle sue patologie, non è più in grado, da anni, di eseguire la sua originaria professione di addetto al servizio di recapito pacchi e, a seguito dell’ulteriore esacerbazione dei disturbi avvenuta nell’agosto 2010, attestata dal dr. __________ (doc. 57-1), nemmeno di mantenere l’impiego nel servizio interno di smistamento pacchi, d’altra parte va sottolineato che l’amministrazione ha omesso di approfondire se la totale incapacità lavorativa dell’interessato attestata dal dr. __________ ha o meno e in che misura un’incidenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di attività adatte.
A seguito della resezione del menisco del 30 aprile 2010 eseguita dal dr. __________ l’assicurato era stato in un primo momento considerato dallo stesso dr. __________, nel suo referto del 12 luglio 2010 indirizzato all’UAI, in grado di riprendere nella misura del 50%, a partire dal 20 giugno 2010, la sua attività di addetto allo smistamento pacchi, aggiungendo comunque di “prevedere la possibilità di lavoro in posizione seduta con cambio della posizione regolare. Deambulazioni di corta durata, senza porto di pesi. Evitare di salire e scendere scale a pioli o scale, o su terreni accidentati” (doc. 46-2). Il dr. __________ non ha tuttavia precisato il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato in un impiego adeguato, rispettoso delle sue limitazioni funzionali.
Alla luce di queste indicazioni del dr. __________, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 20 luglio 2010, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50% quale addetto allo smistamento pacchi, con prognosi non favorevole, sottolineando come l’interessato “non potrà mantenere questa capacità lavorativa a lungo termine in considerazione dei diversi danni alla salute a carico degli arti inferiori. Infatti, il dr. __________ auspica di prevedere un cambiamento del posto di lavoro” (doc. 48-1). Il dr. __________ ha aggiunto che “resta inteso che la capacità lavorativa in un’attività rispettosa dei limiti funzionali sarebbe totale” (doc. 48-1).
Nel mese di agosto 2010, l’assicurato ha poi subito un’esacerbazione dei suoi disturbi, che lo ha reso totalmente inabile al lavoro, come attestato dal dr. __________ (doc. 57/1-2).
A fronte della nuova inabilità lavorativa totale attestata dal dr. __________, il dr. __________ del SMR ha considerato che l’interessato non possa più svolgere l’attività di addetto allo smistamento pacchi, in quanto non rispettosa dei suoi limiti funzionali, dato che si svolge in piedi, camminando e dovendo portare e sollevare pesi (doc. 59-1).
Nonostante l’indicazione del dr. __________ di una completa inabilità lavorativa dell’interessato a partire dal 16 agosto 2010, tuttavia, il medico del SMR ha concluso che l’esigibilità lavorativa dell’assicurato in un’attività adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali, sia del 100%, senza interpellare a tale proposito il dr. __________ e il dr. __________, senza visitare di persona l’interessato e senza predisporre un accertamento peritale specialistico (doc. 59-1).
Il TCA, in mancanza di approfonditi accertamenti medici su questo aspetto, non può concordare con la conclusione del medico del SMR.
Non potendo più l’assicurato svolgere la sua precedente attività lavorativa, appare di primaria importanza determinare quale sia l’esigibilità lavorativa dello stesso in attività adatte.
Il TCA non può, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici in merito a questo aspetto specifico, stabilire con sufficiente tranquillità quale sia l’influsso delle patologie dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua in attività adatte.
La questione dovrà quindi essere approfondita dall’UAI tramite l’esecuzione di una accurata ed esaustiva perizia specialistica.
2.6. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente nello svolgimento di attività adeguate.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 9 dicembre 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6..
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti