Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.154
Entscheidungsdatum
05.12.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.154

FS

Lugano 5 dicembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 aprile 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1948, professionalmente attivo quale gerente-cameriere presso il ristorante __________ (doc. AI 5/1-5), nel mese di novembre 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-8).

1.2. L’Ufficio AI, con decisione 22 febbraio 2008 (doc. AI 41/1-6), ha negato all’assicurato il diritto a una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità il minimo pensionabile.

In esito al ricorso del 20 marzo 2008 (doc. AI 42/3-9) interposto dall’assicurato, tramite l’avv. __________ contro la decisione del 22 febbraio 2008, questo Tribunale con sentenza del 16 febbraio 2009 (doc. AI 56/1-12) aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, predisposti i necessari accertamenti e applicando il metodo ordinario del confronto dei redditi, rendesse un nuovo provvedimento.

1.3. L’Ufficio AI – interpellato il dr. __________ (doc. AI 65/1-2 e 66/1) e vista la valutazione 11 agosto 2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 71/1 e 72/1), richiamati gli atti dalla __________ (doc. AI 68/1 e incarto cassa malati) e sulla base del rapporto finale 10 maggio 2010 del consulente in integrazione (doc. AI 84/1-12) – con decisione 8 aprile 2011, preannunciata con progetto 11 ottobre 2010 (doc. AI 91/1-3), ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 94/1-5).

1.4. Contro la decisione dell’Ufficio AI 8 aprile 2011 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestate, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, la valutazione medica ed economica – ha chiesto la riforma della decisione impugnata con conseguente attribuzione di una rendita intera, in via subordinata di tre quarti di rendita, dal novembre 2006.

1.5. Con la risposta di causa – osservato come l’insorgente sollevi in sostanza le medesime obiezioni già trattate in sede di audizione – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 all’8 aprile 2011 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). Va qui comunque rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita.

L’insorgente postula la riforma del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto a una rendita intera, in via subordinata a tre quarti di rendita, dal novembre 2006.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.5. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA di rinvio del 16 febbraio 2009 (doc. AI 56/1-12 e consid. 1.2) – l’Ufficio AI ha interpellato il dr. __________ per un complemento peritale alla luce della valutazione peritale effettuata il 25 settembre 2007 dal dr. __________ per conto della Cassa malati (doc. AI 65/1-2).

Il dr. __________ FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto 26 maggio 2009 ha concluso:

" (…)

A questo riguardo devo dire che le sue constatazioni e le conclusioni (ndr.: si riferisce alla perizia 25 settembre 2007 del dr. __________ sub doc. AI 27/2-9) sono perfettamente in linea con quelle della mia perizia. In pratica il paz. soffre di un canale spinale stretto, di una vecchia sindrome radicolare S1 a sx, mentre non vi sono altri segni radicolari irritativi o deficitari (in una situazione di riposo o relativo riposo). L’unica differenza consiste nella differente valutazione della capacità lavorativa. È cosa nota che le alterazioni degenerative soprattutto a livello spinale e la diagnostica per immagine non correlano obbligatoriamente con una sintomatologia clinica e se del caso con la sua intensità. Come riferito dal Prof. __________ le alterazioni oggettive riscontrabili sulla diagnostica per immagine sono in questo caso effettivamente innegabili e di una certa importanza.

A questo riguardo devo però chiaramente dire che è l’assicurato stesso che in occasione dell’anamnesi mi aveva segnalato il fatto che riteneva la sua capacità lavorativa e cioè il suo rendimento del 50%. Trattandosi di un assicurato adeguato con un’anamnesi sicuramente credibile, non vedo perché non tener conto di questa valutazione soggettiva, che oltretutto mi sembrava sovrapporsi molto al mio giudizio clinico. Più di così non posso veramente dire.

(…)" (doc. AI 66/1)

Il dr. __________, medico SMR – viste le annotazioni 10 agosto 2009 nelle quali il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…) le discrepanze sulla valutazione medica eseguita rispettivamente dal prof. __________ e dal Dr. __________ in sede peritale sono spiegate in termini diagnostici ma non nella decisione di IL dettate dai due specialisti. Pertanto ritengo utile, alla luce anche dell’aggiornamento degli atti richiesti alla __________ a riguardo delle IG corrisposte all’A., che sia il nostro specialista SMR reumatologo (come già discusso con lui) a definire quale sia effettivamente il grado di IL rispettivamente da quando questa è presente per definire il caso in esame. (…)” (doc. AI 71/1) –, nelle annotazioni 11 agosto 2009 ha fornito la seguente valutazione:

" (…)

Si prende visione della perizia specialistica Prof. __________ 25.09.2007 e perizia specialistica Dr. __________ del 12.07.2007.

La discrepanza descritta nella valutazione delle IL risulta giustificata da una parte, per il maggior valore dato all’aspetto radiologico e da parte del collega reumatologo il maggior valore dato all’obiettivitàclinica e alla concordanza tra quanto dichiarato dall’Assicurato e l’obiettività.

In accordo con quanto precisato dal Dr. __________ nel certificato del 26.05.2009, ritenendo come spesso accade, che non vi sia una diretta correlazione tra immagini radiologiche e cliniche, ritenendo credibile quanto descritto dallo stesso Assicurato, si ritiene di poter definire esigibile quindi una IL del 50% in attività abituale e in attività rispettosa dei limiti funzionali. IL documentata dal luglio 2006 (vedi punto A.5 Perizia Dr. __________ del 12.07.2007).

(…)" (doc. AI 72/1)

Il dr. __________, medico SMR, circa l’evoluzione dell’incapacità lavorativa e quanto ai limiti funzionali, nelle annotazioni 23 aprile 2010 ha poi concluso che:

" (…)

in considerazione della perizia dr. __________ e della decisione del TCA non posso che confermare un impedimento medico teorico del 50% per l’attività abituale che risulta pure attività adatta al danno alla salute da 7.2006 a tuttora.

Limiti funzionali:

carichi fino a 15 kg

limitazione a mantenere la posizione eretta e seduta in modo prolungato

limitazioni per eseguire frequenti movimenti di flessione o torsione della colonna lombare

assenza di limitazioni alla marcia

attività adatta esigibile al pure al 50% (rendimento ridotto)

(…)" (doc. AI 83/1)

Viste le risultanze appena esposte – ricordato che le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95) – questo Tribunale deve concludere che, dal luglio 2006, l’incapacità lavorativa dell’assicurato è del 50% tanto nella sua attività abituale di gerente-cameriere quanto in un’altra attività adeguata.

Va qui evidenziato che anche l’assicurato, circa la valutazione espressa dall’Ufficio AI di un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività (abituale e adeguata), ha sostenuto che “(…) questo è l’accertamento che deve essere ritenuto, ad ogni fine utile, quale risultanza degli atti istruttori concernenti la fattispecie. (…)” (I).

2.6. Quanto alla valutazione economica valgono le seguenti considerazioni.

Innanzitutto va ricordato che nella STCA di rinvio del 16 febbraio 2009, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale aveva stabilito che per il calcolo del grado d’invalidità andava applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi (doc. AI 56/1-12 e consid. 1.2).

Ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel luglio 2006 (cfr. consid. 2.5 e art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 ripreso nell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI valido dal 1. gennaio 2008).

In concreto, nel 2007 il reddito da valido nella sua attività abituale di gerente-cameriere corrisponde a fr. 78'600.-- (cfr. doc. AI 80/33, scheda dei salari 2007, salario mensile di fr. 6'550.-- x 12 = fr. 78'600.--).

Nello stesso anno il reddito da invalido, considerata la capacità lavorativa residua del 50% nella sua attività abituale, ammonta a fr. 39'300.-- (78'600.-- x 50% = 39'300). Questo reddito è superiore a quello ipotetico che l’assicurato potrebbe percepire svolgendo un’attività semplice e ripetitiva al 50% che ammonta a fr. 30'072.23 annui (fr. 4'732.-- aggiornati al 2007 aumentandoli del 1.6%, riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e applicata la capacità lavorativa del 50% = fr. 30'072.23).

Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt , Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Considerato quanto sopra evidenziato, potendo sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua continuando a lavorare quale gerente-cameriere e ritenuta l’incapacità lavorativa del 50% riconosciuta dal punto di vista medico in questa attività, il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare – come del resto risulta lo stia facendo: “(…) l’A. svolge tuttora la professione di esercente (…)” (doc. AI 84/4) – a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione.

In casu è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla luce di quanto appena esposto, occorre dunque concludere che, nel caso concreto, il ricorrente presenta un grado d’invalidità del 50% che dà diritto ad una mezza rendita dal luglio 2007 (cfr. art. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e consid. 2.4).

Viste le risultanze suesposte, può qui restare aperta la questione a sapere se debba o meno essere confermata la conclusione del consulente in integrazione nel rapporto finale 10 maggio 2010 che – dopo aver considerato l’evoluzione negli anni del numero dei dipendenti, dei salari, dei conti economici, della posizione di co-gerente dell’insorgente nell’azienda datrice di lavoro nonché delle risultanze della precedente inchiesta per indipendenti (doc. AI 84/1-12) – ha ritenuto: “(…) malgrado una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale, il consulente AI, preso atto di ogni aspetto con la dovuta attenzione, giudica che l’A. non abbia in realtà nessun discapito economico provocato dal danno alla salute. (…)” (doc. AI 84/10).

In particolare, questo Tribunale ritiene che solo dalle deduzioni tratte dai dati economi e dalla precedente inchiesta per indipendenti, nonché dalla posizione di co-gerente, non è ancora possibile concludere che “(…) l’A. è riuscito a garantire una presenza costante sul posto di lavoro non al 50%, come supposto a livello medico-teorico, ma al 100% come avviene concretamente. (…)” (doc. AI 84/10).

2.7. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi riformata e all’assicurato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal luglio 2007.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 100.-- a carico del ricorrente e fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI che verserà inoltre all’assicurato la somma di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili parziali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ __________ ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. luglio 2007.

  1. Le spese per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico del ricorrente e di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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