Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.146
Entscheidungsdatum
25.11.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.146

BS/sc

Lugano 25 novembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 maggio 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 aprile 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 4 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1959, poiché, sulla base degli accertamenti medici (perizia SAM) e, dopo raffronto dei redditi, l’assicurato non presentava un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 54).

Con sentenza 15 ottobre 2008, cresciuta in giudicato, il Vicepresidente del TCA ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la succitata decisione amministrativa (inc. 32.2008.61; doc. AI 65).

1.2. Nel novembre 9 novembre 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 66).

Mediante decisione 2 febbraio 2009, preavvisata il 3 dicembre 2008, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni (doc. AI 71).

Il ricorso contro la summenzionata pronunzia è stato respinto dal TCA con sentenza 19 ottobre 2009 (inc. 32.2009.59; doc. AI 84).

1.3. Il 9 febbraio 2011 l’assicurato ha presentato una terza domanda di prestazioni, sostenendo, sulla base di due atti medici, un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 86).

Con decisione 14 aprile 2011 (preavvisata il 16 febbraio 2011) l’Ufficio AI ha deciso nuovamente una non entrata in materia, motivando come segue:

" Con decisione del 04.02.2008, del 02.02.2009 e sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 19.10.2009 abbiamo respinto le precedenti richieste di prestazioni. Un nuovo esame è possibile nel caso in cui è oggettivamente dimostrato che le circostanze che danno diritto a prestazioni hanno subito una modifica rilevante dopo la data di emissione della decisione precedente.

Con la nuova richiesta lei non ha dimostrato che le circostanze oggettive, rispetto alla decisione emessa, hanno subito una modifica rilevante. La situazione è rimasta immutata sebbene valutata in modo diverso. Nella procedura di revisione non possiamo pertanto entrare nel merito della sua nuova richiesta.

A seguito delle osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione del 16 febbraio 2011 il dossier è stato sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR). Quest'ultimo in un'annotazione del 29 marzo 2011 ha in sostanza potuto indicare che la nuova documentazione presentata non apporta alcun elemento medico atto a poter modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione era giunta." (Doc. AI 95/1)

1.4. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso postulandone l’annullamento ed il conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertamenti.

Fondandosi sugli atti medici prodotti in sede amministrativa, sostiene un peggioramento dello stato di salute suscettibile di essere approfondito.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI invece postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 619/06 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nel caso in esame, come già evidenziato nella STCA 19 ottobre 2009, l’assicurato era stato peritato dal SAM, il quale, con rapporto 24 febbraio 2006 (doc. AI 37) e relativo complemento peritale 20 giugno 2007 (doc. AI 45), sulla base di quattro consultazioni specialistiche esterne (psichiatrica, neurologica, reumatologica e otorinolaringoiatrica), aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguate. Questa valutazione medico-teorica era stata posta a fondamento della decisione 4 febbraio 2008 di reiezione della prima domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.1).

Ora, nell’ambito della terza domanda di prestazioni l’assicu-rato ha prodotto il rapporto 25 febbraio 2010 del suo medico curante, dr. __________ (doc. AI 88) ed il rapporto 19 gennaio 2011 del dr. __________, specialista in reumatologia.

Questi due rapporti sono stati esaminati dal SMR, il quale ha concluso che dagli stessi non emerge una modifica dello stato di salute.

In particolare, con riferimento al referto del medico curante, con annotazione 14 febbraio 2011 il dr. __________ del SMR ha evidenziato:

" (…)

…. annovera i disturbi al piede sinistro, già presi in considerazione nelle precedenti valutazioni.

Idem per la sintomatologia lombare, sulla quale ha statuito anche il TCA dopo le osservazioni del SMR (dr. __________).

Non vengono presentati motivi medici in favore di un peggioramento dello stato di salute.

L'ipertensione arteriosa non è di per sé malattia che comporta motivi per una IL (salvo rari casi), in ogni caso non ne vengono elencati nella lettera citata.

L'asma bronchiale può nella grande maggioranza dei casi essere trattata in maniera soddisfacente, non viene documentato lo stato dell'asma (mediante esami polmonari p.es. spirometria), né viene descritta la terapia.

Le vertigini rotatorie erano state valutate nella perizia SAM del 2006 (esame ORL, valutazione: normale).

La patologia psichiatrica è stata oggetto della perizia SAM, non viene notificato nessun cambiamento.

La patologia dermatologica non è descritta nella sua estensione né gravità ma semplicemente messa nella lista.

In conclusione: non è documentato un peggioramento." (Doc. AI 90/1)

Nella successiva annotazione 29 marzo 2011 in merito al rapporto del dr. __________, il SMR ha aggiunto:

" Anche dal rapporto del dr. __________ (indirizzato al medico di famiglia dr. __________, datato 19.01.2011)

NON risulta un peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione.

Non cambia valutazione la presenza di una moderata gonartrosi bilaterale né la micosi plantare.

Per quanto riguarda la non meglio specificata sindrome depressiva inserita nelle diagnosi dal reumatologo, essa non confuta la valutazione psichiatrica precedente.

Confermiamo la decisione precedente." (Doc. AI 94/1)

Questo TCA non può che confermare le convincenti conclusioni del SMR, non validamente smentite da successiva documentazione medica. Certo che con il ricorso l’assicurato ha fatto presente di doversi sottoporre (il 12 maggio 2011) ad una risonanza magnetica dinamica alla colonna vertebrale ed al calcagno sinistro, anticipando che la stessa verrà prodotta “non appena in possesso dello scrivente patrocinatore”, ciò che non è tuttavia avvenuto. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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