Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.145
Entscheidungsdatum
13.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.145

BS/sc

Lugano 13 ottobre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 maggio 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 aprile 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1950, di professione fabbro e socio della __________ (società di nome collettiva attiva nel settore della ferramenta, armi e munizioni ecc.; estratto RC informatizzato), nell’agosto 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, artrosi ai pollici, cardiopatia ischemica e ernia discale (doc. AI 1-6).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione da parte del SMR ed un’inchiesta economica per persone indipendenti (l’ispettore AI ha determinato, mediante il metodo straordinario, un grado d’invalidità del 52%), con decisione 4 aprile 2011 (preavvisata il 22 settembre 2010) l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2010 (doc. AI 70; doc. AI 63 per le motivazioni).

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulando il riconoscimento di ¾ di rendita (grado d’invalidità 63%) a far da tempo dal 1° marzo 2010. In via subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria. Contestando principalmente l’utilizzo del metodo straordinario per la determinazione del grado d’invalidità, egli sostiene inoltre come gli accertamenti medici siano lacunosi. Dei singoli motivi verrà detto, se necessario, nei considerandi di diritto.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, sostenendo la correttezza sia della valutazione medica che economica.

1.5. Il 30 maggio 2011 e 29 agosto 2011 l’insorgente ha inoltrato due distinti rapporti medici (IV e XIV), sui quali l’Ufficio AI ha preso posizione (VIII, XVI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’entità maggiore di quella riconosciuta con la decisione contestata.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; p. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 p. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a).

Al riguardo, la circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – per esempio a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

2.5. Nel caso in esame, l’assicurato è stata visitato dai dr. __________, specialista in medicina interna, e dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia, entrambi attivi presso il SMR.

Con rapporto 8 febbraio 2010, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi ed alla descrizione della sintomatologia soggettiva ed oggettiva, essi hanno posto le diagnosi invalidanti di sindrome lombo vertebrale cronica su discopatie L2-L3 con restringimento del forame, importanti turbe statiche del rachide del dorso lombare e rizoartrosi di gravo severo bilaterale.

Dal punto di vista psichiatrico, il dr. __________ ha riscontrato una condizione di preoccupazione, non di vero malessere con valenza psicopatologica, per la situazione somatica, soprattutto cardio-circolatoria (ritenuta dei medici SMR senza influenza sulla capacità lavorativa). Non sono stati evidenziati segni o sintomi di disturbi dell’umore, né disturbi d’ansia, tranne alcuni brevi momenti di apparente labilità emotiva senza riscontro di tensione o di apprensione di grado elevato tali da interferire le normali attività quotidiane. Lo specialista ha pertanto concluso di non aver riscontrato segni psicopatologici con o senza influenza sulla capacità lavorativa in qualsiasi attività rispettosa dei limiti funzionali descritti dallo specialista in reumatologia (doc. AI 25-3).

Il dr. __________ ha valutato come segue le affezioni somatiche:

" (…)

Assicurato di 59 anni in buone condizioni generali. Lombalgia cronica su discopatia L2-L3 con restringimento del forame. Intermittente radicolopatia L2 a sinistra. Riferiti plurimi episodi di caduta per cedimento dell'arto inferiore di sinistra. Coesiste rizoartrosi bilaterale di grado severo. Limitazione nella forza di pinzatura I e II dito mano destra e mano sinistra.

L'assicurato, inoltre, presenta in anamnesi una cardiopatia ischemica sottoposta a plurime rivascolarizzazioni con comunque buon compenso di circolo all'obbiettività attuale.

La valutazione clinica odierna permette di definire limiti funzionali nell'esame della funzionalità fisica in allegato.

Non risulta possibile identificare nel dettaglio l'evoluzione dello stato di salute dal punto di vista reumatologico non avendo a disposizione obiettività cliniche utili a tale scopo.

Medicalmente giustificata IL in ogni attività al 100% dal 04 al 24.05.2009.

IL 50% del 25.05.2009 nell'attività consueta.

IL della stessa data del 10% in attività rispettose dei limiti funzionali sopradescritti.

Prognosi incerta vista la pluripatologia e vista l'impossibilità di un approccio chirurgico per i problemi osteoartrosici pluridistrettuali noti." (Doc. AI 25/5-6)

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nel caso in esame, questo TCA non può che confermare la validità della valutazione 8 febbraio 2010 del SMR, rilevando inoltre che dagli atti medici prodotti dall’assicurato non si apprezza una rilevante modifica della situazione valetudinaria subentrata prima dell’emissione della decisione contestata la decisione contestata (in casu 4 aprile 2011), che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

Occorre qui ricordare che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

2.7.1. Ritornando al caso in esame, con rapporto 31 agosto 2010 il dr. __________, specialista in psichiatra e psicoterapia, presso cui l’assicurato è in cura dal giugno 2010, ha diagnosticato uno stato depressivo maggiore severo (ICD-10 F 32.2), causante un’incapacità lavorativa non superiore al 50% (doc. AI 51-3). Al riguardo, nelle annotazioni 16 settembre 2010, condivise dal dr. __________ (anch’egli attivo presso il SMR), il dr. __________ ha evidenziato:

" Il rapporto del dr. __________, ricevuto il 13 settembre u.s., riporta una diagnosi di stato depressivo maggiore.

Tuttavia, viene descritto uno stato di stress socio-famigliari preponderante rispetto a una sintomatologia esclusivamente endogena, quale è quella di una depressione maggiore.

Uno stato di preoccupazione e ansia era già stato intuito durante l'osservazione SMR dello scorso febbraio, pertanto non si può escludere a priori un'evoluzione della sintomatologia, la quale potrebbe avere assunto, successivamente alla nostra osservazione, un interesse psicopatologico.

In ogni caso, dal lato valetudinario, la incapacità lavorativa, secondo lo psichiatra, è del 50% nell'attività abituale.

Pertanto, eventuali limiti psichiatrici insorti successivamente alla visita SMR non sono aggiuntivi ai limiti somatici stabiliti dall'osservazione SMR, rispettivamente dall'indagine per indipendenti appena eseguita." (Doc. AI 53-1)

Quindi, la conclusione che l’incapacità al 50% per motivi psichici non sia sommabile all’inabilità del 50% per ragioni somatiche (cfr. valutazione 8 febbraio 2010 del SMR) è condivisibile.

2.7.2.Dal lato somatico, come si evince dai rapporti 7 marzo 2011 (doc. C) e 20 maggio 2011 (doc. B) del dr. __________, vice primario di Neurochirugia all’Ospedale Regionale di __________o, risulta un possibile peggioramento del quadro clinico lombare legato ad una scoliosi sinistra convessa, con un angolo di Cobb di circa 30° risultante da un esame di vertebrogramma realizzato il 12 maggio 2011, la cui risultanza, come rilevato dal citato sanitario, “induce a pensare che la scoliosi è progrediente”. Lo specialista ha poi proposto un intervento chirurgico di correzione della scoliosi.

Al riguardo, nelle annotazioni 9 giugno 2011 il dr. __________ ha rilevato che, con riferimento al rapporto 20 maggio 2011 del dr. __________:

" (…)

L'attuale lettera del dr. __________ indica un possibile peggioramento dello stato di salute dell'assicurato. Dal rapporto non risultano limiti funzionali, dettagli clinici o incapacità lavorative. Il prospettato intervento chirurgico comporterà una inabilità lavorativa completa di 3-6 mesi." (Doc. VIII/bis)

In questo contesto è altrettanto condivisibile quanto sostenuto dall’Ufficio AI nelle osservazioni 14 giugno 2011 (VIII), vale a dire che la sola indicazione di progressione della scoliosi non è sufficiente per inficiare il grado d’incapacità lavorativa valutato dal SMR. In particolare, il dr. __________ non ha evidenziato i limiti funzionali che tale progressione comporterebbe, né ha attestato incapacità lavorative.

Quanto alla problematica legata alla RM - quella del 22 settembre 2006 (cfr. rapporto 20 maggio 2011 doc. B) o del novembre 2009 (cfr. rapporto 7 marzo 2011 doc. C)

  • presa dal dr. __________ quale base di confronto, va fatto presente che l’unica RM lombare risultante dagli atti è quella eseguita l’11 maggio 2009 presso l’Ars Medica (doc. AI 4-1), nota al SMR (cfr. doc. AI 25-1). Determinante, come detto, è che la probabile progressione della scoliosi non apporta alcuna modifica della situazione valetudinaria.

2.8. Per quel che concerne gli effetti economici dell’invalidità, l’Ufficio AI ha disposto un indagine per determinare il grado d’invalidità secondo il metodo straordinario previsto per gli indipendenti (cfr. consid. 2.4) dalla quale è risultato un grado d’invalidità del 52% (doc. AI 50). Dal rapporto 19 agosto 2010 dell’ispettore AI si evince che sostanzialmente il motivo della scelta di questo metodo risiede dal fatto che negli anni prima del danno alla salute la cifra di affari oscillava in maniera importante visto che le __________ costituiscono il cliente principale (cfr. punto n. 2.5). Inoltre, costatato che avendo l’azienda un carattere familiare e venendo gestita dall’assicurato quale co-titolare, l’ispettore ha concluso che “risulta difficile ipotizzare con sufficiente precisione l’incidenza economica del disimpiego lavorativo dell’assicurato” (cfr. punto n. 5 del rapporto). Tale ragionamento è stato confermato dallo stesso ispettore, con riferimento al succitato rapporto 19 agosto 2010, nelle osservazioni 2 novembre 2010:

" (…)

Nel caso specifico, come segnalato al pto 2.5 del rapporto ispettorato, bisogna tenere in considerazione che a livello di produzione di laboratorio, l'azienda provvede principalmente alla confezione di articoli per le __________, maggiore cliente della stessa. Viene riferito che il 90% del lavoro viene eseguito per conto delle __________ Per questa ragione a livello di cifra d'affari realizzata vi possono essere delle significative variazioni di anno in anno a dipendenza delle comande di questo importante cliente. I conti mostrano in effetti delle fluttuazioni tra i 100'000 ed i 250'000 franchi ca. di cfr. d'A da un anno all'altro.

Per questa ragione e per quant'altro esposto al p.to 5, è stato ritenuto indicato applicare il metodo straordinario. (…)" (Doc. AI 62/1)

Al riguardo, il ricorrente, facendo presente che qualsiasi attività indipendente è soggetta a flussi più o meno diversi negli anni, contesta l’applicazione del metodo straordinario. Egli propone quindi di utilizzare il metodo ordinario, raffrontando i redditi da indipendente (corrispondenti alla sua quota parte della società collettiva di famiglia) fiscalmente imposti negli anni 2005, 2006 e 2007 (tenuto conto del fatto che nel 2008 e 2009 la stessa non ha conseguito utili) prima del danno alla salute con la metà (vista la residua capacità lavorativa del 50%) del suo “salario” percepito prima dell’invalidità, ciò che porterebbe ad un grado d’invalidità del 62,60%.

Certo che, come riportato al consid. 2.4., il metodo straordinario è utilizzato in via eccezionale, in particolare quando i dati economici non sono rappresentativi e affidabili.

Nella fattispecie in esame va tuttavia fatto riferimento alle succitate spiegazioni fornite dall’ispettore AI, ricordato comunque che il reddito della ditta dipende quasi totalmente dalle commesse delle __________ (il 90% dei clienti) e quindi i dati non sono rappresentativi. Implicitamente lo ammette anche il ricorrente, visto che per il suo calcolo non prenderebbe in considerazione i redditi del 2008 e 2009, non avendo l’azienda fatto utili.

Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha determinato il grado d’invalidità secondo il metodo straordinario, allestendo un dettagliato calcolo, ripreso nella decisione contestata, al cui tenore va fatto riferimento.

L’amministrazione ha rettamente proceduto alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività indipendente dell’assicurato, determinando il guadagno di ogni mansione facendo riferimento ai salari valevoli nel corrispondente ramo economico, ottenendo così un reddito da valido e da invalido e per poi procedere al raffronto dei redditi. In questo modo, la presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.4; cfr. anche DTF 128 V 33 consid. 4c).

Visto quanto sopra, presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 52%, egli ha diritto ad una mezza rendita.

Ne consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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8

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