Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.137
Entscheidungsdatum
17.01.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.137

BS/sc

Lugano 17 gennaio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 aprile 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1954, precedentemente attivo quale operaio, nell'ottobre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando quale danno alla salute una lussazione alla spalla sinistra (pustumi di un incidente della circolazione) e stato depressivo post traumatico (doc. AI 1).

Dopo aver proceduto ai necessari accertamenti medici (tra cui una perizia psichiatrica eseguita dal CPAS ed una reumatologica a causa del dr. __________) ed economici, con decisione 28 agosto 2008 (preavvisata il 25 giugno 2008) l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni poiché, dopo raffronto dei redditi, l'assicurato non presentava un'invalidità di grado pensionabile (doc. AI 71).

Contro la succitata decisione l'assicurato ha interposto ricorso al TCA.

Raccolta l'adesione del ricorrente alla proposta dell'Ufficio AI, formulata con la risposta di causa, di retrocedere gli atti per l'espletamento di ulteriori accertamenti medici, con sentenza 11 novembre 2008 il Vicepresidente del TCA, omologando la transazione, ha stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti all'amministrazione affinché procedesse ai sensi dell'accordo (inc. 32.2008.160; doc. AI 77).

1.2. Con decisione del 25 giugno 2009 l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2005 al 30 aprile 2008 (doc. AI 95 e 97).

Con sentenza 11 novembre 2009 il TCA ha confermato le succitate decisioni, respingendo il ricorso dell'assicurato (inc. 32.2009.145; doc. AI 109).

RI 1 1.3. Nel settembre 2010 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 112).

Dopo aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 4 aprile 2011 (preavvisata il 23 febbraio 2011) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni poiché rispetto alla decisione 25 giugno 2009 non è stato riscontrato un rilevante peggioramento dello stato di salute (doc. AI 140).

1.4. Con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dal consulente RA 1, contestando la succitata decisione e sostenendo invece un peggioramento delle condizioni di salute, ha chiesto l’annullamento della decisione 4 aprile 2011 ed il rinvio degli atti all’amministrazione per l’espletamento di accertamenti medici.

1.5. Con la risposta di causa l'Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

1.6. Il 18 novembre 2011 questa Corte ha chiesto al dr. __________ una presa di posizione in merito a documentazione medica prodotta dall’insorgente (VI), ricevendo risposta il 28 novembre 2011 (VII).

Le risultanze sono state intimate dal TCA alle parti per osservazioni (VIII); quelle dell’Ufficio AI datano 9 dicembre 2011 (XI), quelle dell’assicurato 19 dicembre 2011 (XII). Avendo il ricorrente allegato alla propria presa di posizione un nuovo rapporto medico (doc. E), questa Corte ha chiesto all’amministrazione di pronunciarsi in merito al nuovo atto (XIII; XVI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto a delle prestazioni AI.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.5. Nel caso in esame, con decisione 25 giugno 2009 l’Ufficio AI (confermate con STCA 11 novembre 2009), fondandosi tra l’altro sulle perizia 28 febbraio 2008 del CPAS e 26 maggio 2008 del dr. __________, aveva ritenuto l’assicurato inabile al 60% nella sua precedente professione, ma pienamente abile in una professione adeguata rispettosa dei limiti funzionali d’ordine reumatologico.

Tenuto conto della piena abilità lavorativa in attività adeguate, mediante il raffronto dei redditi non è stato accertato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 95 e 97). Da qui la soppressione della rendita intera con effetto dal 1° maggio 2008.

Nell’ambito della seconda domanda di prestazioni del settembre 2010, l’assicurato ha prodotto nuova documentazione specialistica (reumatologica e psichiatrica) che è stata vagliata dal SMR, il quale nelle annotazioni 17 febbraio 2010 (doc. AI 130), 18 febbraio 2011 (doc. AI 131) e 22 febbraio 2011 (doc. AI 132) ha concluso che rispetto alla precedente valutazione non è stato constatato un rilevante peggioramento.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Va qui inoltre evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Con il ricorso l’assicurato sostiene un peggioramento della componente psichiatrica.

Va ricordato che con referto 28 febbraio 2008 (doc. Al 56) i periti del CPAS, dopo aver proceduto ad un dettagliato esame degli atti medici presenti nell’inserto, alla consueta anamnesi ed alla raccolta dei dati soggettivi ed oggettivi, avevano diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 34.4) e distimia (ICD 10: F 34.1), patologie ritenute tuttavia non invalidanti.

L’assicurato fa ora riferimento al rapporto 23 ottobre 2010 del suo psichiatra curante, dr. __________, all’Ufficio AI (doc. AI 123).

Diagnosticato un disturbo depressivo cronicizzato in personalità paranoide, lo specialista ha evidenziato quanto segue:

" (…)

L'anamnesi è ben nota dai rapporti precedenti e dal rapporto peritale CPAS del mese di febbraio 2008. Nel 2009 sarebbero peggiorati i dolori lombari ed è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici. Non sono stati osservati grossi cambiamenti rispetto al rapporto precedente. Soltanto negli ultimi mesi si osservano rafforzamenti dei tratti caratteriali. Da circa un anno non porta il sostegno per il braccio ma comunque non lo muove e lo tiene sempre in adduzione. (…)"

(Doc. AI 123/1)

Esaminato il succitato rapporto, nella nota 18 febbraio 2011 la dr.ssa __________, psichiatra attiva presso il SMR, ha osservato:

" (…)

La nuova documentazione in esame riporta le stesse diagnosi fatte dallo specialista curante antecedentemente alla valutazione del CPAS (28.02.2008) in cui si escludeva la presenza di tale diagnosi e invece veniva posta quella di distimia e disturbo somatoforme. Il Dr. __________ inoltre riporta ancora a livello della struttura caratteriale la presenza di tratti di tipo paranoide che si sarebbero accentuati ma che tuttavia non raggiungono i livelli di un disturbo di personalità, quindi di una patologia psichiatrica codificabile secondo la classificazione internazionale.

Dal punto di vista strettamente psichiatrico non vi sono elementi che confermino una variazione dello stato di salute rispetto alla perizia del 2008." (Doc. AI 131/1)

Questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la succitata presa di posizione del SMR. Occorre ribadire che nel citato rapporto 23 ottobre 2010 lo psichiatra non ha riscontrato grossi cambiamenti rispetto alla perizia del CPAS e che i segnalati rafforzamenti dei tratti caratteriali non sono stati pertinentemente ritenuti dal SMR tali da far rientrare in un disturbo (paranoide) di personalità.

2.8. L’insorgente sostiene altresì un peggioramento dal punto di vista somatico.

Nell’ambito dell’istruttoria relativa alle precedenti decisioni, l’assicurato è stato visto dal dr. __________, il quale con referto 26 maggio 2008 aveva posto le seguenti diagnosi:

" (...)

Periartropatia omeroscapolare a sinistra in

  • Esiti da lussazione acromeoclaveare Tossy Il a III 1'8.3.2004

  • Lesione parziale del tendine muscolo sopraspinato

Sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena in

  • Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia trisegmentale da L3 a S1)

  • Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della dorsale e della lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale)

  • Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli

  • Decondizionamento muscolare. (...)" (doc. AI 65-7)

Riguardo alla residua capacità lavorativa, egli aveva ritenuto l’assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di carico evidenziati nella tabella allegata alla perizia, inabile al 60% nella sua abituale professione di operaio, ma abile al 100% in attività adeguate leggere.

Facendo riferimento ai rapporti 1° giugno 2011 e 7 ottobre 2011 del dr. __________, specialista in reumatologia, l’assicurato sostiene l’esistenza di un peggioramento tale da non rendere esigibile una reintegrazione professionale. In particolare, nel rapporto 7 ottobre 2011 all’Ufficio AI il citato reumatologo curante, ammettendo la difficoltà di poter esprimere una corretta valutazione sull’effettiva capacità lavorativa dovuta alla forte influenza sulle manifestazioni dei dolori per via della sindrome del dolore cronico sviluppatasi, sostiene che “nelle sue attuali condizioni di salute ed alla sua età è comunque impensabile un reale reinserimento professionale”, suggerendo una rivalutazione peritale (doc. AI 118/2).

I succitati due rapporti, insieme a quello dello psichiatra curante (cfr. consid. 2.7), sono stati vagliati dal SMR che non ha tuttavia riscontrato alcuna nuova diagnosi o nuovi elementi che non fossero stati già esaminati (cfr. annotazioni 17 febbraio e del 22 febbraio 2011; doc. AI 130 e 132).

In data 18 ottobre 2011 questa Corte ha ritenuto di sottoporre il rapporto 7 ottobre 2010 del dr. __________ al dr. __________ chiedendo “ di indicare motivando: se rispetto alla sua valutazione del 2008 vi sono delle nuove patologie d’ordine reumatologico; se le limitazioni funzionali sono diverse, se quindi si tratta di un rilevante peggioramento e se la sua valutazione sulla residua capacità lavorativa dev’essere modificata” (VI).

Con dettagliata presa di posizione 28 novembre 2011 il dr. __________, esaminato il referto del dr. __________, ha concluso:

" (…)

Mettendo dunque a confronto i dati soggettivi ma soprattutto quelli oggettivi evidenziati durante la mia perizia del 26.5.2008 con quelli riferiti dal Dr. __________ il 7.10.2010 (data della redazione del suo scritto all'attenzione dell'ufficio dell'assicurazione invalidità del cantonale Ticino di Bellinzona), notiamo che rispetto alla radiografia della colonna lombare a mia disposizione dell8.6.2006, alla risonanza magnetica della colonna lombare del 15.5.2009 è stata descritta una degenerazione e diminuzione di altezza del disco senza formazioni protrusive o erniarie o restringimento del canale spinale in L2/L3, alterazione che tuttavia, stando al reumatologo curante, non è in grado di spiegare sufficientemente i sintomi lamentati dall'assicurato aventi in se caratteristiche di una sindrome del dolore cronico aspecifico; va comunque anche notato che in un collettivo di pazienti asintomatici della stessa età si osserva con gli anni un progressivo invecchiamento dei dischi con disidratazione e assottigliamento degli stessi.

In conclusione la documentazione medica fornita non appone cambiamenti alla valutazione della capacità funzionale e di carico residua da me espressa nel contesto della perizia reumatologica in questione del 27.5.2008, per cui la valutazione della capacità lavorativa in attività adatta come pure nell'ultima attività principale come operaio, rimane immodificata." (Doc. VII)

Quindi, il dr. __________, seppur riscontrando un “progressivo invecchiamento dei dischi con disidratazione e assottigliamento degli stessi”, ha pertinentemente confermato la sua precedente perizia del 27 maggio 2008.

Nemmeno il rapporto 18 novembre 2011 del Servizio di riabilitazione di __________ permette di modificare l’esito della presente vertenza (doc. E). Al riguardo, nelle annotazioni 9 gennaio 2012 il dr. __________ del SMR ha evidenziato che da tale rapporto “risulta una situazione clinica nota e cronicizzata. In particolare non vi è una problematica di tipo radicolare. Persistono dolori e blocchi a livello del rachide lombare ed alla spalla già descritti dal dr. __________ e descritti nella precedente perizia del dr. __________ almeno in parte di origine funzionale” (doc. XIV bis).

Del resto, i limiti funzionali descritti nel rapporto della Clinica di __________ (“… non può lavorare con il braccio sinistro oltre l’orizzontale o sollevare pesi; per la problematica lombare non può sollevare pesi oltre i 15 kg, stare a lungo fermo o effettuare dei movimenti della schiena”) sono sostanzialmente analoghi a quelli dettagliatamente esposti nella perizia del 2008 dal dr. __________ (cfr. doc. AI 61/9) e compatibili con lo svolgimento di attività adeguate leggere elencate nel rapporto 2 giugno 2008 dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI 65), confermato con la STCA 11 novembre 2009. Va poi rilevato che con comunicazione 29 marzo 2011 l’assicurato, nell’ambito dell’aiuto al collocamento, è stato posto al beneficio di un programma di accertamento professionale (doc. AI 139). Egli si è tuttavia rifiutato di partecipare a tale programma (cfr. rapporto 21 aprile 2011 della consulente IP; doc. AI 142).

Questo Tribunale ritiene infine che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto quanto sopra, ai rapporti del SMR va prestata adesione. Va qui ricordato che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione, non risultando una rilevante modifica della situazione valetudinaria rispetto alle decisione 25 giugno 2009, a ragione l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni.

Ne consegue che la decisione contestata va confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

12

Cost

  • art. 29 Cost

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 41 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI

LOG

  • art. 49 LOG

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA

OAI

  • art. 49 OAI
  • art. 87ss. OAI

Gerichtsentscheide

24
  • DTF 130 V 349
  • DTF 128 V 30
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 176
  • DTF 122 II 469
  • DTF 122 V 160
  • DTF 117 V 19801.01.1991 · 1.940 Zitate
  • DTF 113 V 275
  • DTF 109 V 115
  • DTF 104 V 31
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_323/200914.07.2009 · 1.261 Zitate
  • 9C_38/200815.01.2009 · 760 Zitate
  • 9C_602/200711.04.2008 · 751 Zitate
  • 9C_9/201029.09.2010 · 930 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • I 462/05
  • I 707/00
  • U 329/01
  • U 330/01