Raccomandata
Incarto n. 32.2011.121
LG/DC/sc
Lugano 11 ottobre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1 RI 1, nato nel 1950, da ultimo attivo quale autista/magazziniere al 50% presso la __________ SA di __________,
in data 14 febbraio 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti per disturbi di natura psichiatrica (doc. AI 1-1/6, 6-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia del Centro peritale per la assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 18-1), con decisione dell’11 marzo 2010 (doc. AI 42-1), preavvisata con progetto del 19 novembre 2009 (doc. AI 33) l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado del 100%) dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2008, poi soppressa dal 1° gennaio 2009, in quanto, a seguito del miglioramento dello stato di salute, il grado di invalidità accertato raggiungeva unicamente il 24% e non dava pertanto diritto ad una rendita.
1.3. Contro questa decisione, l’assicurato, patrocinato dal consulente __________, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della stessa e la retrocessione dell’incarto all’UAI per una nuova decisione (doc. AI 51).
Sostanzialmente l’assicurato ha contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione, in particolare ha criticato le conclusioni del referto peritale del CPAS che a partire dall’ottobre 2008 riconosce unicamente un’incapacità lavorativa del 20% in ogni attività, in quanto in contrasto con gli accertamenti medici agli atti della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ che attesterebbero invece il perdurare di un’incapacità lavorativa del 100% anche dopo quella data. Per il periodo dal maggio 2007 al settembre 2008, il perito del CPAS ha confermato le certificazioni mediche agli atti ed ha attestato un’incapacità lavorativa del 100%, valutazione questa non contestata dal ricorrente.
A supporto delle proprie allegazioni, l’assicurato ha annesso al suo ricorso due certificati medici del Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e del Dr. __________ spec. FMH in chirurgia attestanti un’incapacità lavorativa del 100% ed un ulteriore certificato comprovante il ricovero dell’assicurato presso l’Ospedale __________ nei mesi agosto - settembre 2008 (doc. AI 51/14-17).
1.4. In risposta, l’UAI, preso atto dell’allegato ricorsuale e della documentazione medica prodotta, considerato il tempo trascorso dall’ultima valutazione psichiatrica, ha rilevato la necessità di procedere ad un aggiornamento peritale ed ha deciso di sottoporre l’assicurato ad una nuova perizia pluridisciplinare da parte dei medici SAM. L’amministrazione ha pertanto chiesto al TCA di voler procedere al rinvio degli atti ed allo stralcio dai ruoli della causa (doc. AI 56-1).
1.5. Con decreto del 10 maggio 2010 il Presidente del TCA ha proceduto allo stralcio dai ruoli della causa per intervenuta transazione, consistente nell'annullamento della decisione impugnata dell’11 marzo 2010, nel rinvio degli atti all'Ufficio AI al fine di espletare una rivalutazione dello stato di salute dell’assicurato tramite una perizia medica pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), e all'emissione di una successiva nuova decisione (doc. AI 59-1).
1.6. L’UAI ha quindi incaricato i medici del SAM di svolgere una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico (Dr.ssa __________), endocrinologico/diabetologico (Dr. __________, neurologico (Dr. __________) e oftalmologico (Dr.ssa __________) (doc. AI 74-1, 78-1).
1.7. Esperito tale accertamento e una nuova valutazione economica l’UAI con decisione del 3 marzo 2011 (doc. AI 83-1), preavvisata con progetto del 19 gennaio 2011 (doc. AI 82-1) ha respinto la richiesta di prestazioni appurando un grado di invalidità inferiore al 40%.
1.8. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato da __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il rinvio degli atti all’UAI (doc. I).
L’assicurato ha contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione, in particolare ha criticato le conclusioni della perizia pluridisciplinare redatta dai medici SAM che attestano un’incapacità lavorativa in attività adeguate del 30%. Egli è per contro stato ritenuto inabile al 100% nella sua precedente attività di autista.
A supporto delle proprie argomentazioni l’insorgente ha allegato al ricorso un rapporto medico del Dr. __________ di data 8 aprile 2010 certificante un’inabilità lavorativa del 100% (allegato C a doc. I).
Il ricorrente ha inoltre affermato di non aver mai potuto consultare i rapporti peritali dei medici SAM.
1.9. In risposta, l’UAI ha ribadito la correttezza della valutazione medica ed ha dichiarato che il certificato medico del Dr. __________ non era atto ad influire sulle risultanze peritali in quanto anteriore alla perizia del SAM (doc. V).
1.10. In data 9 agosto 2011 l’assicurato, da quel momento patrocinato dall’RA 1), ha trasmesso al TCA un certificato medico del Dr. __________ di data 18 luglio 2011 attestante un’inabilità lavorativa del 100% (allegato D1 a doc. VII).
Il doc. VII e allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. VIII).
1.11. Con un successivo scritto del 18 agosto 2011 l’assicurato ha trasmesso al TCA anche un rapporto medico datato 3 agosto 2011 del Dr. __________ sull’evoluzione del suo stato clinico e attestante un’incapacità lavorativa del 100% (allegato E a doc. IX).
I doc. IX e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. X).
1.12. Con osservazioni del 18 agosto 2011 l’UAI ha preso posizione sul certificato del Dr. __________ ed ha dichiarato che lo stesso non apporta nuovi elementi clinici atti a definire diversamente il caso del qui ricorrente. L’amministrazione ha pertanto chiesto nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XI+bis).
I doc. X, XI+bis sono stati trasmessi all’OCST per conoscenza (doc. XII).
1.13. Con osservazioni del 5 settembre 2011 l’UAI ha ribadito la correttezza degli accertamenti esperiti ed ha negato che il rapporto del Dr. __________ sia atto a modificare le conclusioni mediche emerse dagli accertamenti peritali (doc. XIII+bis).
Il doc. XIII+bis è stato inviato all’OCST per conoscenza (doc. XIV).
1.14. Con successivo scritto del 23 settembre 2011 l’assicurato ha trasmesso a codesto Tribunale uno scritto del Dr. __________ in cui il medico precisa la diagnosi che affligge il suo paziente (doc. XV con allegato F1).
I doc. XV e allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XVI).
1.15. In data 7 ottobre 2011 l’UAI ha ribadito le proprie allegazioni e conclusioni (doc. XVII+bis).
I doc. XVI e XVII+bis sono stati inviati all’RA 1 per conoscenza (doc. XVIII).
1.16. Con scritto del 10 ottobre 2011 l’assicurato ha nuovamente ribadito la propria posizione ed ha contestato le conclusioni dell’amministrazione. Egli ha pure criticato la non considerazione da parte dell’UAI dell’opinione di un medico specialista quale il Dr. __________ (doc. XIX).
Lo scritto doc. XIX è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XX).
1.17. In data 23 novembre 2011 il TCA ha interpellato il Dr. __________ in merito al certificato del 20 settembre 2011 (doc. XXI). Il medico ha risposto il 29 novembre 2011 (doc. XXII).
1.18. Il TCA ha quindi interpellato il 7 dicembre 2011 il SAM a proposito della valutazione globale delle patologie del paziente e alla cumulabilità o meno delle patologie e sul referto del 29 novembre 2011 del Dr. __________ (doc. XXIII, XXIV).
1.19. Il SAM ha preso posizione il 19 gennaio 2012 (doc. XXV+bis).
I doc. XXI, XXII, XXIII e XXV sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XXVI).
1.20. L’UAI ha presentato le proprie osservazioni il 3 febbraio 2012 (doc. XXIX+bis), mentre l’RA 1 il 9 febbraio 2012 allegando un nuovo referto del Dr. __________ (doc. XXX+G).
Il doc. XXX e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXXI), mentre il doc. XXIX+bis all’RA 1 per osservazioni (doc. XXXII).
1.21. L’UAI e l’RA 1 hanno inviato le rispettive osservazioni il 24 febbraio 2012 (doc. XXXV+1, XXXIV).
I doc. XXXI e XXXV+1 sono stati trasmessi all’RA 1 per conoscenza (doc. XXXVI), mentre i doc. XXXII e XXXIV all’UAI per conoscenza (doc. XXXVII).
1.22. In data 27 febbraio 2012 il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e assegnato alle parti il termine per presentare i quesiti peritali (doc. XXXIII).
1.23. L’UAI ha presentato i quesiti peritali in data 5 marzo 2012 (doc. XXXVIII), mentre l’RA 1 il 9 marzo 2012 (doc. XXXIX).
1.24. Con ordinanza del 15 marzo 2012 il TCA ha sottoposto i quesiti peritali alle parti e al perito incaricato (doc. XL).
1.25. Con scritto del 25 giugno 2012 la il Dr. __________ ha informato il Presidente del TCA della necessità di sottoporre l’assicurato ad un esame neuro-radiologico (doc. XLI).
1.26. Il Dr. __________, in data 4 luglio 2012, ha trasmesso a questa Corte la perizia giudiziaria (doc. XLII).
1.27. Il referto peritale è stato inviato alle parti per osservazioni (doc. XLIII).
1.28. L’RA 1 ha preso posizione il 9 agosto 2012 (doc. XVLI), mentre l’UAI il 16 agosto 2012 chiedendo alla Corte di interpellare il perito in merito all’inizio dell’inabilità lavorativa (doc. XLV+bis).
1.29. Il Presidente del TCA, in data 23 agosto 2012, ha trasmesso la domanda al perito (doc. XLVI), che ha risposto il 24 agosto 2012 (doc. XLVII).
I doc. XLIV e l’allegato sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XVVIII), e i doc. XLV con l’allegato all’RA 1 per conoscenza (doc. XLIX), mentre i doc. XLVI e XLVII alle parti per osservazioni (doc. L).
1.30. L’UAI ha presentato le proprie osservazioni il 10 settembre 2012 (doc. LI+bis), l’RA 1 il 28 settembre 2012 (doc. LII).
I doc. LII e LI+bis sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. LIII, LIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Nel caso in esame, il patrocinatore del ricorrente ha sottolineato innanzitutto che il suo assistito non è mai riuscito ad entrare in possesso dei rapporti peritali redatti dai medici SAM (doc. I pag. 2).
In tal modo egli ha quindi fatto valere una violazione del diritto di essere sentito.
Nella propria risposta di causa l’UAI non ha preso posizione su questa censura (doc. V).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Secondo l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).
L’Alta Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).
Nel caso in esame, la questione a sapere se l’assicurato è stato leso nel suo diritto di essere sentito può restare aperta.
Infatti, a prescindere dal fatto che non risulta dalla documentazione agli atti che l’assicurato o un suo rappresentante abbia richiesto di poter ricevere in copia o di consultare i referti dei medici SAM, egli ha comunque avuto la possibilità di prendere visione dei suddetti referti e della perizia SAM - fondamento della pronunzia impugnata - ed esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità che gode del pieno potere cognitivo.
L’eventuale violazione del diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Al fine si accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, nel mese di settembre 2008 l’UAI ha dato mandato al Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) di esperire un accertamento psichiatrico (doc. AI 16-1).
Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto peritale del 6 novembre 2008, dopo aver riassunto l’anamnesi, gli atti consultati, i dati soggetti e oggettivi, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
" (…)
5.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro
F43.21 sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata.
(…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
Inabilità lavorativa non superiore al 20% per l'ultima attività.
Non ho elementi per disconfermare le certificazioni fin qui prodotte e, soprattutto, non sono in grado di dire quando si sia verificato il contenimento della sintomatologia ansiosa.
Tuttavia, sulla base dell'attuale perizia, posso ritenere l'A. inabile al lavoro al 20% per qualsiasi attività, da oggi in avanti.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
Non entrano in considerazione.
La ripresa dell'attività, risolvendo il problema economico e ripristinando un senso di valore sociale, produrrebbe verosimilmente un miglioramento della sintomatologia, con recupero della capacità lavorativa completa nell'arco di alcuni mesi.
Abile per ogni attività nella misura dell'80%." (doc. AI 18/7-9).
A seguito del rinvio degli atti deciso dal TCA (cfr. doc. AI 59-1), l’amministrazione, al fine di meglio chiarire lo stato di salute dell’assicurato ha affidato al Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità l’incarico di eseguire una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico (Dr.ssa __________), endocrinologico/ diabetologico (Dr. __________), neurologico (Dr. __________ e oftalmologico (Dr.ssa __________) (doc. AI 74-1 e 78-1).
L’aspetto psichiatrico è stato valutato dalla Dr.ssa __________, medico chirurgo - specialista in psichiatria, la quale nel referto peritale del 8 agosto 2010, dopo aver riassunto l’anamnesi e lo status psichico, ha posto la seguente diagnosi e valutazione (doc. AI 74/25-27):
" (…)
DIAGNOSI:
con influsso sulla capacità lavorativa:
Sindrome depressiva ricorrente NAS (ICD 10,F 33,9)
Disturbo di personalità misto (ICD 10, F 61.0)
(…)
1 Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a, specificando se possibile se dovuta a limitazione funzionale o di rendimento riferito a un rendimento del 100%
Il soggetto appare fragile, labile emotivamente e umoralmente; poco consistente e strutturato.
La sua competenza lavorativa ne risente mostrandosi incostante, difettoso di critica, a tratti quasi fatuo.
Consigliabile un'attività senza responsabilità: eviterei la guida per altri (per quanto già detto in precedenza) ed opterei per un lavoro alberghiero (cameriere, aiuto cucina) o altro di semplice e poco di responsabilità.
2 Esordio ed evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di vista strettamente psichiatrico e prognosi a medio-lungo termine.
Seppure abbia presentato a detta della referente e dello stesso assicurato degli episodi precedenti (disadattamento) è solo con il 2007 che gli atti divengono oggettivabili, motivo per cui colloco l'esordio e la partenza dell'IL dal 2007 stesso e non prima.
Esordio nel 2007: da allora alternanza di fasi di miglior funzionamento ed altre che hanno necessitato di ricovero: il dato centrale è la labilità emotiva-umorale e la sua difficoltà ad autoregolarsi e di critica da cui emergono sia gli atti pericolosi registrati che il difetto di continuità e le cadute umorali.
Prognosi a medio-lungo termine probabilmente negativa: passibile di peggioramento.
3 Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Il soggetto appare fragile, labile emotivamente e umoralmente; poco consistente e strutturato.
La sua competenza lavorativa ne risente mostrandosi incostante, difettoso di critica, a tratti quasi fatuo.
4 Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Aggiustamento della terapia assunta reintroducendo un AD (non attivante) e rivalutando via via ulteriori modifiche necessarie.
Possibile miglioramento della labilità con effetto benefico sul funzionamento generale e quindi lavorativo.
5 Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale e/o riformazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse
Non appare al momento possibile visto il quadro e la labilità del soggetto: scarse risorse.
6 Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o ho riduzione del rendimento) specificando da quando
Capace fin da subito di svolgere tutte le altre attività lavorative teoricamente esigibili compatibili con età, livello culturale e competenze presentate nella stessa percentuale già detta (capace lavorativamente al 70% ).
7 In che misura l'assicurato può svolgere l'attività di casalinga/o (motivare la percentuale)
Nella percentuale del 85% visto che lo spazio gli è noto e può organizzare il suo lavoro anche con tempi lunghi e nella sua discontinuità.
8 L'ambiente di lavoro può sopportare i disturbi psichici dell'assicurato/a
Solo parzialmente.”
L’aspetto neurologico è stato valutato dal Dr. __________ spec. FMH in neurologia, il quale nel suo referto del 19 luglio 2010 ha espresso le seguenti considerazioni ( doc. AI 74/29-30):
" (…)
Valutazione:
L'attuale stato neurologico è risultato del tutto nella norma, in particolare nessun segno clinico per una polineuropatia diabetica, assenti deficit cognitivi o altre malattie a carico del sistema nervoso centrale e periferico in paziente che non accusa neanche dei disturbi di tipo neurologico.
Dal lato neurologico non vi è nessuna diagnosi e nessuna incapacità lavorativa per qualunque professione."
L’aspetto oftalmologico è stato valutato dalla Dr.ssa __________ spec. FMH in oftalmologia. Nel suo referto del 26 luglio 2010 ha esposto la seguente diagnosi e valutazione (doc. AI 74/32):
" Posso così rispondere alle sue domande:
1
Diagnosi:
· retinopatia diabetica non proliferativa bilaterale
· stato dopo fotocoagulazione panretinale bilaterale (2009 dottor __________, oftalmologo a __________.
(…)
Il signor RI 1 non può più svolgere la funzione di autista poiché non adempie ai requisiti dal punto di vista acuità visiva come pure limitazione dei campi visivi.
Sono già state effettuate fotocoagulazioni panretinali per stabilizzare la retinopatia diabetica. Gli effetti di questi provvedimenti per il momento sono difficili da valutare.
vedi punto 8.
L'assicurato è in grado di svolgere altre attività che non richiedano un'acuità visiva ed un campo visivo perfetti, per esempio come custode, fattorino. La capacità lavorativa in queste attività può essere valutata al 70-80%.
Dal punto di vista oftalmologico il paziente può senz'altro svolgere l'attività di casalingo al 100%.
Non sono in grado di rispondere a tale domanda fuori dal mio campo specialistico."
L’aspetto endocrinologico/ diabetologico è stato valutato dal Dr. __________ spec. FMH in endocrinologia e diabetologia, il quale nel suo referto del 13 luglio 2010 ha espresso le seguenti considerazioni (doc. AI 74/33-36):
" (…)
Diagnosi:
St.d. intervento in novembre 2009 per oftalmopatia diabetica
Polineuropatia periferica
Prob. angiopatia periferica
Sosp. neuropatia autonoma, con disfunzione erettile anamnestica
Necrobiosis lipoidica diabeticorum agli arti inf.
Sosp, microalbuminuria
(…)
Posso così rispondere alle Vostre domande secondo il questionario base:
con influsso sulla capacità lavorativa: nihil
senza influsso sulla capacità lavorativa: diabete mellito, con polineuropatia periferica di moderata intensità, con necrobiosis Iipoidica, con retinopatia, con prob. arteriopatia periferica e con sosp. microalbuminuria.
Valutazione della capacità lavorativa nell'attività da ultima svolta: quanto il diabete l'A lo ritengo abile al lavoro al 100%.
Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa: vedi 2
Riguardo alle diagnosi diabetologiche, qual è la prognosi: se la qualità del controllo glicemico rimane buono non aspetto nessun peggioramento. Quanto la capacità lavorativa, un peggioramento della polineuropatia, della retinopatia o dell'arteriopatia periferica potrebbe essere un fattore limitante alla capacità lavorativa.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa: vedi 2
Vi sono delle possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa: vedi 2
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale e/o riformazione professionale? vedi 2
Ritiene che l'A sia in grado di svolgere altre attività? Per il diabete senza limiti (vedi sopra)
In quale misura l'A può svolgere l'attività di casalingo/a? vedi 2
L'ambiente di lavoro dell'A è in grado di sopportarne i disturbi psichici? Gli aspetti diabetologici non influenzano in modo significativo lo stato psichico del paziente da limitarne in qualche modo la sua attività al posto di lavoro."
Globalmente quindi, nel rapporto peritale del 2 novembre 2010 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la seguente diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: “Sindrome depressiva ricorrente NAS (ICD-10 F33.9); disturbo della personalità misto (ICD-10 F61.0); retinopatia diabetica non proliferativa bilaterale con stato dopo fotocoagulazione panretinale bilaterale nel 2009”.
I periti hanno invece posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di “Diabete mellito di tipo 2B, diagnosticato nel 1976; probabile angiopatia periferica; sospetto neuropatia autonoma, con disfunzione erettile anamnestica; necrobiosis lipoidica diabetico rem agli arti interiori; sospetto microalbuminuria; nel 1969 tonsillectomia; nel 1990 stripping venoso agli arti inferiori; stato da insufficienza renale acuta intra-renale oligoanurico con/su: nefropatia tubulo-interstiziale su medicamenti e ipotensione; una seduta di dialisi il 6.1.2006”. (doc. AI 74)
Quanto alla capacità medico-teorica globale attuale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in misura del 100% nella sua precedente attività di autista, per motivi oftalmologici e psichiatrici.
Per quanto attiene invece l’esercizio di attività adeguate, dal punto di vista oftalmologico, egli è stato ritenuto abile al lavoro in misura dell’80% mentre che, dal punto di vista psichiatrico, gli è stata riconosciuta una capacità lavorativa del 70%. Gli specialisti non hanno, di contro, ravvisato alcun limite funzionale sulla capacità lavorativa connesso allo stato neurologico e dietologico (doc. AI 74-20+21).
Globalmente l’assicurato viene ritenuto abile al 70% in attività adeguate. I gradi d’incapacità lavorativa – secondo i periti – non vanno sommati (doc. XXV+bis).
Su richiesta dell’UAI i medici del SAM hanno fornito il 29 dicembre 2010 alcune precisazioni in merito alla perizia, in particolare per quel che concerne gli aspetti psichiatrici della stessa (doc. AI 78-1).
Interpellata al riguardo, la consulente psichiatrica, Dr.ssa __________, ha precisato di ritenere la percentuale di capacità lavorativa del 70% da lei riconosciuta all’assicurato presente sin dal 2007.
In considerazione delle conclusioni dei medici curanti (Dr. __________ e Dr. __________) divergenti sia per quanto riguarda la diagnosi che la valutazione della capacità lavorativa con le valutazioni peritali (CPAS e SAM), il TCA ha ritenuto indispensabile ai fini del giudizio far capo ad un perito.
2.6. In data 27 febbraio 2012 il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del Dr. Carlo Calanchini (doc. XXXIII).
Nel rapporto peritale del 4 luglio 2012 il Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e psichiatra forense certificato SPF, dopo aver illustrato i quesiti peritali, riassunto gli atti, esposto l’anamnesi, le lamentele soggettive, lo status, la terapia farmacologica, l’esame psicologico e la valutazione conclusiva, rispondendo ai quesiti peritali ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
· Demenza vascolare sottocorticale (F01.2) incipiente ma clinicamente sintomatica;
· Sindrome depressiva ricorrente (F33), con almeno tre episodi medio-gravi su
· Disturbo di personalità misto (F61.0) con elementi di instabilità emotiva e elementi paranoici, molto grave, condizionato da una
· Sindrome post-commotiva (F07.2) cronica risalente all'infortunio patito in adolescenza.” (doc. XLII, pag. 38).
Quest’ultima diagnosi può essere solo probabilistica poiché, a così tanti anni di distanza, risulta praticamente impossibile confermarla; gli indizi anamnestici, clinici e testologici sono però forti. Lesioni cerebrali non sono comunque un criterio diagnostico indispensabile per la sindrome commotiva.
In ogni caso, anche senza di essa, la psicopatologia del peritando sarebbe da considerare decisamente grave. I risultati dei test della Figura Complessa di Rey, di Benton e dei subtest WAIS hanno in ogni caso evidenziato chiari limiti alle sue facoltà cognitive; il Test di Rorschach e l’Esperimento associativo confermano la compresenza di limiti cognitivi e di una fragilità strutturale tale che l’esposizione a uno stress professionale pur lieve appare, al giorno d’oggi, improponibile. Consideriamo “ad abundantiam” che il peritando non è in grado, anche per ragioni endocrinologiche (come attestato dal Dr. Chanda) di svolgere una parte delle attività da lui praticate in passato (se era già escluso che potesse fare il muratore, l’impossibilità dei turni di notte gli preclude l’attività come sorvegliante e i problemi oftalmologici quella come autista). Il quadro sociale (stress ingravescente per le oggettive difficoltà a trovare un lavoro, il crescere dei debiti ecc.) non fa altro che indebolire ulteriormente (come ben spiegato anche dalla dottoressa Castra) una personalità già molto fragile (che, sentendosi “messa alle strette”, fantastica “andare a Bellinzona a fare una strage”; ricordo in questa occasione che, secondo l’Esperimento associativo, queste fantasie potrebbero - limitatamente - realizzarsi con un “passaggio all’atto”).
Come già accennato, in considerazione di tutto quanto sono andato esponendo, non capisco come la dr.ssa Castra, che pure ha osservato la fragilità e i tratti psicopatologici del peritando possa giungere a ritenerlo ancora abile al lavoro (a prescindere dagli episodi “più” depressivi).
Non condivido queste sue frasi: “Ritengo che un quadro ricorrente, salvo la fase di acuzie, di fatto non possa produrre - direi per definizione altrimenti non parleremmo di ricorrenza ma di cronicità o persistenza - una percentuale fissa del 100% di IL. Dovrebbe trattarsi di un soggetto costantemente ricoverato o in condizioni di non poter badare a se stesso e alla sua cura e non è così per il signore.
…a mio avviso, la percentuale del 100% andrebbe limitata allo stato di ricovero o di incapacità a gestirsi da soli (già presentarsi alla perizia da solo non è coerente con un simile stato). In corso di episodio depressivo in atto la percentuale può, a mio avviso, aggirarsi anche sul 50-70% ma non nelle fasi intercritiche quale l’attuale”. Sembra che per la dr.ssa Castra presentarsi in perizia sia un lavoro; inoltre, queste considerazioni potrebbero valere (al massimo) se il peritando soffrisse solo di una sindrome depressiva ricorrente, senza alcuna psicopatologia negli intervalli liberi. Ma è sbagliato anche ritenere che “in corso di episodio depressivo” vi sia una CL “sul 50-70%” (valutazione non spiegata in modo convincente) poiché - secondo ICD-10 - “un soggetto con un episodio depressivo di media gravità presenterà generalmente una considerevole difficoltà a continuare attività sociali, lavorative e familiari”.
A mio avviso , il peritando è da ritenere inabile al lavoro in misura praticamente completa, certamente superiore al 70%, e ciò a tempo indeterminato. In questo non posso che associarmi alla prognosi pessimistica formulata dai dottori Mattia e Martini (il quale, sia ricordato per inciso, pur non essendo psichiatra è stato il primo a parlare di “componenti psicotico-depressive”) e anche (limitatamente) dai periti, inclusa la dottoressa Castra” (doc. XLII, pag. 39).
A proposito dell’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato dal momento dell’accertamento del SAM (2 novembre 2010) all’attuale valutazione, il perito si è così espresso:
" (…)
ad 2.
Non rilevo un'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato dal momento dell'ultimo accertamento svolto (perizia SAM del 2.11.2010); tuttavia, non concordo con la valutazione allora formulata. Il quadro clinico allora presente, in base alle osservazioni disponibili, comprese quelle della stessa dr.ssa __________, non corrisponde a "episodi lievi-medi" e in quella sede si è trascurato di valutare la reale importanza della fragilità della personalità del peritando, e ciò pur avendo richiesto (ma poi ignorato) un Test di Rorschach di inconfutabile eloquenza” (doc. XLII, pag. 39).
L’UAI, dopo aver sottoposto la perizia giudiziaria all’esame del SMR, non ha espresso particolari osservazioni. L’amministrazione ha tuttavia chiesto di interpellare il perito in merito all’inizio dell’inabilità lavorativa (doc. XLV+bis).
In data 23 agosto 2012, il TCA ha interpellato nuovamente il Dr. __________ su tale questione (doc. XLVI+bis).
Il perito ha così risposto:
" (…)
Ritengo che l’inizio dell’incapacità lavorativa dell’assicurato possa essere fatta risalire alla conclusione del suo ultimo rapporto di lavoro presso il laboratorio “__________”, conclusosi a seguito dell’insogere di segnali psicopatologici rilevanti. La allora medico curante Dottoressa __________ certificava l’incapacità lavorativa al 100% a partire dal 16.05.2007 ed è questa, a parer mio, la data fede facente” (doc. XLVII).
Nelle annotazioni del 6 settembre 2012 la Dr.ssa Uslenghi del SMR ha preso atto della risposta del perito senza formulare ulteriori osservazioni (doc. LI+bis).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate (cfr. RAMI 1991 pag. 311).
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).
Nella sentenza I 128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).
In caso di perizia medico giudiziaria, il giudice - di principio - non si scosta, senza ragioni imperative dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata fattispecie (cfr. STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 e STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).
Ragioni che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa pag. 352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Deve tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15 gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I 673/00 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3).
Non si può tuttavia pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b; STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).
Va infine rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Chiamato a pronunciarsi, nella presente fattispecie il TCA non intravvede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia medico-giudiziaria il Dr. __________, dopo avere preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato.
Nella perizia giudiziaria del 4 luglio 2012 il Dr. __________ ha indicato che RI 1 soffre di “Demenza vascolare sottocorticale (F01.2) incipiente ma clinicamente sintomatica;
Lo specialista ha indicato che il peritando è da ritenere inabile al lavoro in misura praticamente completa, certamente superiore al 70%, a tempo indeterminato (doc. XLII, pag. 39).
Nuovamente interpellato il perito ha poi fatto risalire l’inizio dell’incapacità lavorativa al 16 maggio 2007, ovvero dalla certificazione della Dr.ssa __________ (doc. XLVII, doc. AI 6-2).
Per quanto concerne la diagnosi il Dr. __________ ha concordato in parte con la valutazione del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nell’ottobre 2007, ha sottoposto l’assicurato ad una visita medico-psichiatrica ambulatoriale per conto della __________.
Il Dr. __________ nel referto del 18 ottobre 2007 poneva una correlazione diretta tra il licenziamento dal Laboratorio __________ e il quadro clinico, diagnosticando un “disturbo dell’adattamento con sintomatologia ansiosa-depressiva di medio-grave entità in personalità con tratti emotivamente instabili” (doc. LaMal 7-1, doc. XLVII, pag. 34).
La perizia amministrativa del Dr. __________ano, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del Centro Peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) è stata condivisa dal perito giudiziario unicamente per quanto concerne l’interpretazione del disturbo come reattivo, non concordando però con la diagnosi di “Sindrome da disadattamento” preferendo invece quella di “Sindrome depressiva ricorrente”, così come anche diagnosticato dalla Dr.ssa __________, dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 6-2, 11-2, 74-25).
Il Dr. __________ ha quindi esposto alcune critiche riguardo alle precedenti valutazioni psichiatriche. Da un lato, egli non condivide le considerazioni della Dr.ssa __________ sul disturbo depressivo medio-grave di tipo reattivo, rilevando poi come la specialista non abbia tenuto conto nella propria perizia del Test di Rorschach effettuato dallo psicologo __________, dall’altro evidenziando la difficoltà - per i precedenti periti - di formulare un’attendibile diagnosi di disturbo di personalità dopo un unico incontro con il paziente (doc. XLVII, pag. 34).
Alla luce del Test di Rorschach e della valutazione effettuata dalla Dr.ssa __________ il perito ha quindi indicato di ritenere “incomprensibile” come la precedente perita - in considerazione della fragilità e dei tratti psicopatologici del peritando - abbia potuto concludere per una capacità lavorativa residua del 70%. Da parte sua il Dr. __________ ha fissato un’inabilità praticamente completa, certamente superiore al 70%, con prognosi pessimistica come formulata dal Dr. __________ e dal Dr. __________ (doc. XLVII, pag. 34 e 39).
Interpellato dall’amministrazione dal punto di vista diagnostico il perito ha posto la diagnosi indicata al consid. 2.9. precisando che anche senza la “Sindrome post-commotiva (F07.2) cronica risalente all'infortunio patito in adolescenza” definita solo “probabilistica” la psicopatologia dell’assicurato è da considerare decisamente grave (doc. XLVII, pag. 38).
Il Dr. __________ ha indicato che i test eseguiti hanno messo in evidenza chiari limiti alle facoltà cognitive e una “fragilità strutturale tale che l'esposizione a uno stress professionale pur lieve appare, al giorno d'oggi, improponibile” (doc. XLVII, pag. 39).
L’assicurato, oltre a non essere in grado anche per ragioni endocrinologiche (cfr. perizia Dr. __________ doc. AI 74-33), di svolgere una parte delle attività da lui praticate in passato, presenta un quadro sociale (stress ingravescente per le oggettive difficoltà a trovare un lavoro, il crescere dei debiti ecc.) che non fa altro che indebolire ulteriormente una personalità già molto fragile (doc. XLVII, pag. 39).
Rispetto alla valutazione del SAM del mese di novembre 2010 il Dr. __________ non ha rilevato un’evoluzione del quadro clinico, tuttavia egli non concorda con la valutazione di quel momento.
“Il quadro clinico allora presente, in base alle osservazioni disponibili, comprese quelle della stessa dr.ssa __________, non corrisponde a “episodi lievi-medi” (doc. XLVII, pag. 39).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che nella STCA 32.2007.323 del 4 febbraio 2009, concernente un altro assicurato, lo specialista in psichiatria incaricato dall’amministrazione di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%.
In corso di causa, quell’assicurato ha, per contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2), patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale incapacità lavorativa.
In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e grave.
Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, moderato oppure grave.
I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:
depressione del tono dell’umore;
riduzione dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;
diminuita attività;
ridotta capacità di provare piacere e interesse;
l’umore varia poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.
Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il perito è giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma non in misura completa.”
Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che, fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in sede di revisione.
Nel caso concreto, viste le conclusioni cui è giunto il Dr. __________ nella propria valutazione peritale – corroborate anche dai referti del Dr. __________ (cfr. doc. G, doc. XXII, doc. F1/2, doc. E, doc. AI 84-11) questa Corte non può che ritenere grave la patologia depressiva dell’assicurato.
In merito all’inizio dell’incapacità lavorativa nel rapporto peritale del 6 novembre 2008 il Dr. __________ del CPAS, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro in misura del 20% per qualsiasi attività, a partire da quel momento (ovvero da ottobre 2008). Per quanto attiene invece i periodi di inabilità lavorativa precedenti, lo specialista aveva fatto riferimento alle certificazioni agli atti che ha ritenuto fede facenti ed ha dichiarato “non ho elementi per disconfermare le certificazioni fin qui prodotte e, soprattutto, non sono in grado di dire quando si sia verificato il contenimento della sintomatologia ansiosa” (doc. AI 18/8)
Di fatto, il perito ha avvalorato le valutazioni e le conclusioni espresse dai vari medici specialisti che avevano seguito l’assicurato sino a quel momento. Gli stessi concordavano nel definire l’assicurato totalmente inabile al lavoro.
In concreto, la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, medico curante dell’interessato ha attestato un’incapacità lavorativa al 100% a partire dal 16 maggio 2007 (cfr. doc. AI 6-1 e certificati medici in inc. LaMal doc. 1-1, 3-1, 5-1, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1 e 11-1).
Queste valutazioni sono state sostanzialmente condivise dal Dr. __________ nella perizia del 18 ottobre 2007: “(…) dal punto di vista medico psichiatrico c’e indubbiamente al momento attuale una compromissione sostanziale delle prestazioni nelle attività quotidiane e conseguentemente anche una compromissione della capacità lavorativa. (..). La prognosi è sfavorevole. Viste le sue condizioni attuali è necessaria la prosecuzione della terapia antidepressiva imposta e di una presa a carico intensiva. E’ attualmente difficile fare previsioni riguardo ai tempi di un possibile ricupero, anche parziale, di un’attività lavorativa corrispondente alle sue competenze, ma appare comunque poco probabile una ripresa prima di due o tre mesi” (cfr. doc. LaMal 7 pagg. da 4 a 6).
Dello stesso tenore le considerazioni espresse dal Dr. __________ spec. in psichiatria e psicoterapia, già primario della Clinica __________ - istituto dove l’assicurato è stato ricoverato da giugno a settembre 2007 per un episodio depressivo di media entità (cfr. doc. AI 7-1) - e poi, a partire da gennaio 2008, suo medico curante, il quale ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente.
Lo specialista ha riconosciuto all’assicurato un’incapacità lavorativa del 100% a partire dal 16 gennaio 2008 (data dell’inizio del trattamento), ma facendo poi riferimento al medico curante per i periodi d’inabilità precedenti (doc. AI 11-1)
In conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro nella misura almeno del 70% dal mese di maggio 2007.
Il ricorso è dunque accolto e all’assicurato è attribuita una rendita intera di invalidità a partire dal 1° maggio 2008.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi
fr. 1'000.--, vista la necessità di ordinare una perizia giudiziaria, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.10. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un’organizzazione sindacale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 3 marzo 2011 impugnata è annullata.
§§ L’UAI è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita intera di invalidità a partire dal 1° maggio 2008.
Le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’UAI verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti