Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.12
Entscheidungsdatum
14.04.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.12

FS

Lugano 14 aprile 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 dicembre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1970, nel mese di aprile 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-9).

1.2. Con decisione 7 dicembre 2010, preavvisata il 29 ottobre 2010 (doc. AI 16/1-2), l’Ufficio AI ha stralciato la richiesta di prestazioni (doc. AI 23/5-6).

L’amministrazione, sulla base degli artt. 43 cpv. 3 LPGA e 7b cpv. 1 LAI e visto che l’insorgente (anche se informato sulle conseguenze) non ha fornito le informazioni richieste, ha addotto che “(…) tenuto conto del fatto che non ha dato seguito alle nostre richieste di documentazione, decidiamo sulla scorta degli atti. (…)” (doc. AI 23/5).

1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA allegando una lettera di accompagnamento nella quale __________, consulente psicologa di RA 1, ha osservato che “(…) la situazione psicofisica del signor RI 1 è da diversi anni molto grave. Come certificato dal medico psichiatra, Dr. __________, anche noi pensiamo che la mancata collaborazione che ha determinato la decisione di stralcio sia riconducibile alla malattia del succitato. Dal nostro punto di vista è necessaria una valutazione delle sue condizioni psicofisiche atte a stabilire la possibilità di misure da parte dell’assicurazione invalidità. Nella speranza che possiate accogliere questa richiesta di ricorso, chiediamo altresì che la corrispondenza in merito alla pratica venga inviata per conoscenza anche a RA 1 (si veda procura allegata). (…)” (I).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito e precisando che la decisione impugnata “(…) statuisce – nonostante le spiegazioni non del tutto esatte presenti nel testo – la non entrata in materia e la rispettiva chiusura dell’inchiesta. (…)” (IV) – ha chiesto di repingere il ricorso.

1.5. Invitato da questo Tribunale (V), il rappresentane dell’assicu-rato ha trasmesso al TCA la documentazione che l’ammini-strazione già aveva richiesto al suo assistito (VI e allegati doc. B1 e B2 e VIII con allegati doc. C1, C2 e C3).

1.6. Con osservazioni 29 marzo 2011 l’Ufficio AI ha fatto valere che “(…) con riferimento alla lettera 04 marzo 2011 del rappresentante dell’assicurato, avendo con la stessa ricevuto la documentazione – che andrà eventualmente ancora completata – richiesta all’interessato in data 28 giugno 2010 (cfr. doc.ti 6 e 7 incarto AI), lo scrivente Ufficio ribadisce che, come precisato in sede di risposta di causa dell’08 febbraio 2011, è disposto a considerare di essere confrontato a una nuova domanda (di data 15 marzo 2011, momento della ricezione di detti documenti – si noti che pure il modulo “Curriculum vitae” trasmesso sub doc. B 2 è stato completato soltanto nel corso del corrente mese di marzo), nel cui merito entrerà appena conclusa la procedura davanti a codesto lodevole Tribunale. Nel contempo si ribadisce l’assoluta correttezza della decisione avversata. Si ritiene quindi di dover insistere nel postulare la reiezione del gravame. (…)” (X).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 7 dicembre 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha deciso lo stralcio della richiesta di prestazioni nel senso di non entrare nel merito della domanda sulla base degli articoli 43 cpv. 3 LPGA e 7b cpv. 1 LAI – è conforme o meno alla legislazione federale.

2.3. L’art. 28 cpv. 2 LPGA stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Secondo l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere ai suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato.

Al riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pagg. 3989-4130) – che tra le misure per raggiungere gli obiettivi previsti dalla revisione enuncia il “(…) freno all’aumento del numero di nuove rendite AI (…)” e, in particolare, sotto il punto “(…) rafforzamento dell’obbligo di collaborare (…)” evidenzia che “(…) per sottolineare maggiormente l’importanza dell’integrazione occorre concretizzare l’obbligo di ridurre i danni e di collaborare. Adesso la legge disciplinerà espressamente i vari obblighi che ogni assicurato deve adempiere e le possibili sanzioni qualora essi venissero violati. (…)” (FF N. 30 del 2 agosto 2005, pagg. 4032-4033) –, si legge che:

" (…)

Il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nell’articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni dell’AI.

Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.

(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4090)

2.4. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che, con lettere 28 giugno 2010 (doc. AI 6/1-2 e 7/1), l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la trasmissione dei seguenti documenti: copia della sentenza di divorzio, nome e indirizzo completo dell’Istituto di previdenza presso il quale è affiliato per il secondo pilastro (LPP, Cassa Pensioni) e il Curriculum vitae completato.

Facendo riferimento ai su enunciati scritti, ad asseriti ulteriori richiami caduti nel vuoto e invocati gli artt. 28 e 43 cpv. 3 LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, l’Ufficio AI, con raccomandate 16 agosto 2010 (doc. AI 9/1 e 10/1), ha assegnato all’insor-gente un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste precisando che “(…) caso contrario la pratica sarà stralciata dai ruoli, rispettivamente la prestazione sarà soppressa. (…)” (doc. AI 9/1 e 10/1)

Entro il termine assegnatogli l’assicurato non ha trasmesso all’Ufficio AI la documentazione richiestagli.

2.5. Viste le risultanze sopra esposte, questo Tribunale deve concludere che – essendo la documentazione richiesta necessaria per potersi esprimere in merito al diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.3) –, da una parte, omettendo di trasmetterla, l’assicurato non ha fornito all’Ufficio AI le informazioni che abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.

D’altra parte però, anche se solo in procedura ricorsuale, l’insorgente ha prodotto copia della sentenza di divorzio, il Curriculum vitae e i documenti ricevuti dall’Ufficio centrale del secondo pilastro e, nella lettera 4 marzo 2011, la sua rappresentante, ha ribadito che: “(…) il signor RI 1 soffre da diversi anni di importanti disturbi psichici, di dipendenza dall’alcol e di problemi fisici che hanno comportato numerose ospedalizzazioni per motivi psichiatrici e per interventi chirurgici (l’ultimo intervento risale alla settimana scors). Inoltre la sua situazione sociale è compromessa su tutti i fronti. Il signor RI 1 necessita di un sostegno in tutte le sue necessità. (…)” (VI).

Inoltre, anche se l’art. 7b cpv. 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado di colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato, l’Ufficio AI – nonostante dalla nota per l’incarto 25 giugno 2010 risulta: “(…) assicurato in assistenza dal 2008 pertanto la richiesta di prestazioni del 23.04.2010 va direttamente in VALUTAZIONE. (…)” (doc. AI 5/1) – non ha addotto alcun motivo per cui nel caso concreto si giustificherebbe l’applicazione dell’art. 86bis cpv. 3 OAI che stabilisce che in casi particolarmente gravi la rendita può essere rifiutata.

In questo senso, senza i necessari ulteriori accertamenti, non poteva legittimamente essere statuito il rifiuto di prestazioni sulla base dell’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI.

2.6. Tuttavia in sede di risposta (cfr. consid. 1.4) l’amministrazione ha precisato che con la decisione impugnata avrebbe statuito “(…) la non entrata in materia e la rispettiva chiusura dell’inchiesta (…)” (IV) e ciò quindi, con riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA.

Giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Al riguardo, nella STF I 906/05 del 23 gennaio 2007 l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.4 Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 230 consid. 2; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition 1999, ch. 275; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 210). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 230 consid. 2; 97 V 176 consid. 3).

Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 108 consid. 6.5). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et subjectivement exigible (arrêt B. du 25 octobre 2001, I 214/01, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande de prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondérante.

En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73 RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts I. du 31 août 2001, U 489/00, consid. 2b et B. du 25 octobre 2001, I 214/01, consid. 3 et les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation.

(…)" (STF I 906/05 del 23 gennaio 2007, consid. 5.4 e 6)

In concreto – dopo avergli chiesto con lettere 28 giugno 2010 la trasmissione della copia della sentenza di divorzio, del nome e indirizzo completo dell’Istituto di previdenza presso il quale è affiliato per il secondo pilastro (LPP, Cassa Pensioni) e del Curriculum vitae completato (doc. AI 6/1-2 e 7/1) e dopo che gli ulteriori richiami del 12 e del 26 luglio 2010 non hanno avuto effetto –, con raccomandate 16 agosto 2010 (doc. AI 9/1 e 10/1), l’Ufficio AI ha assegnato all’insorgente un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione richiesta diffidandolo che in caso contrario “(…) la pratica sarà stralciata dai ruoli, rispettivamente la prestazione sarà soppressa (…)” (doc. AI 9/1 e 10/1).

Nell’evenienza in esame, solo con il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico 14 dicembre 2010 con il quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e Medico Capo dei __________ del __________, e il dr. __________, Medico Assistente, hanno attestato che “(…) riteniamo che il ritardo del paziente nel fornirvi le informazioni a voi necessarie sia interamente dovuto alle pessime condizioni di salute psichica e fisica in cui egli versa in questo periodo. L’attuale riesacerbazione della sintomatologia depressiva e ansiosa, con un aumento secondario dei consumi etilici, compromettono in maniera significativa e spesso invalidante le abilità generali del paziente, tra cui anche la gestione dei propri affari. A nostro parere questo giustifica in maniera ancora più evidente l’intervento dell’assicurazione invalidità e confidiamo nell’aiuto al paziente da parte degli operatori di riferimento di RA 1, per inviarvi al più presto tutta la documentazione utile per i vostri accertamenti. (…)” (doc. A2)

Questo Tribunale, visto che il dr. __________ e il dr. __________, nel rapporto 27 marzo 2010 (doc. AI 8/2-4) – poste le diagnosi dal 2007 di “(…) sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (F 43.21); sindrome di dipendenza da alcool (F 10.2) (…)” (doc. AI 8/2) – avevano già attestato che “(…) si tratta di un paziente affetto da un disturbo timico che si associa poi ad una dipendenza etilica secondaria. Quest’ultimo anno è stato segnato da numerose ricadute, in cui ogni volta il paziente dimostra una maggiore consapevolezza e una maggiore motivazione al cambiamento. La sua costanza e la sua buona compliance terapeutica (presente agli appuntamenti settimanali, assiduo nella partecipazione all’attività occupazionale), mettono in luce delle buone risorse, solo temporaneamente offuscate da un evento esistenziale particolarmente drammatico. Questi elementi evidenziano, a nostro avviso, una buona prognosi, sia sul piano clinico che su quello lavorativo. E’ al momento difficile definire i tempi e le modalità di evoluzione, che comunque ci sembra essere positiva. Se quindi, al momento, il paziente non sarebbe in grado di integrarsi in un’attività lavorativa vera e propria, riteniamo che ciò potrebbe essere possibile in un secondo tempo, anche nel tipo di attività per cui è formato. Sarà quindi importante poterlo sostenere in un processo di reintegrazione professionale, compatibilmente e parallelamente con il miglioramento del quadro clinico generale. (…)” (doc. AI 8/2-3) e considerata la genericità del certificato medico 14 dicembre 2010 steso dagli stessi specialisti, non può concludere che, per motivi medici, l’assicurato fosse effettivamente e continuativamente impossibilitato, dal 28 giugno (data della prima richiesta) e fino al momento della decisione impugnata, a dare seguito alla chiesta produzione di documentazione da parte dell’amministrazione.

Non solo, nemmeno è possibile concludere che l’insorgente non fosse già allora in grado di trovare qualcuno che potesse occuparsi delle sue vicende. Questo vale a maggiore ragione visto che, malgrado “(…) l’attuale riesacerbazione della sintomatologia depressiva e ansiosa, con un aumento secondario dei consumi etilici (…)” (doc. A2), in questa procedura l’Insorgente si è fatto assistere e rappresentare da RA 1.

Stante le considerazioni che precedono e conformemente alla giurisprudenza citata, questo Tribunale deve concludere che in corretta applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA l’Ufficio AI poteva chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

2.7. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e – trattata la documentazione trasmessa all’Ufficio AI nel mese di marzo 2011 quale nuova domanda – gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché (come auspicato dalla stessa amministrazione), esperiti i necessari accertamenti, si pronunci sulla nuova domanda.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va qui ancora evidenziato che – ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti) – l’assicurato non può, in ogni caso, essere esonerato dalle spese in quanto il suo ricorso manifestamente privo di possibilità di esito favorevole. Infatti all’insorgente (più volte sollecitato a produrre la documentazione richiestagli e in grado di scegliersi un rappresentare per la sede ricorsuale) non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali egli, dalla prima domanda del 28 giugno 2010 fino alla decisione impugnata, sarebbe stato effettivamente e continuativamente impossibilitato per motivi medici a dare seguito alle richieste dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.

  1. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

9
  • ATF 132 V 108
  • DTF 125 V 202
  • ATF 108 V 230
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • I 214/01
  • I 906/05
  • U 489/00