Raccomandata
Incarto n. 32.2010.89
FS/sc
Lugano 19 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1948, da ultimo attivo presso una ditta di arredamenti quale operaio-autista per le consegne e il montaggio a domicilio di mobili (doc. AI 9/1-3), nel mese di gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-6).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare sulla base della perizia reumatologica 18 maggio 2007 del dr. __________ (doc. AI 34/1-12) e del rapporto finale 23 agosto 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 39/1-2 e 40/1) – l’Ufficio AI, con decisione 13 marzo 2008, preavvisata il 5 settembre 2007 (doc. AI 41/1-4), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2006 al 30 giugno 2007 (doc. AI 61/6-10).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 1. luglio 2007 (doc. AI 62/2).
1.4. In risposta l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la documentazione medica prodotta dal ricorrente (certificato medico 6 marzo e 24 aprile 2008 del dr. __________ sub doc. AI 61/11 e 63/3 e rapporto 22 aprile 2008 della dr.ssa __________ sub doc. AI 62/3-4) al vaglio del SMR (doc. AI 64/1 e 65/1-3), ha proposto il rinvio degli atti per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica e reumatologica) ad opera del SAM atta a definire l’evoluzione dello stato valetudinario del ricorrente dopo il mese di aprile 2007 (doc. AI 66/1-2).
1.5. Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni con decreto del 5 giugno 2008 (inc. 32.2008.72) ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione (doc. AI 69/1-2).
1.6. Esperita la perizia pluridisciplinare 27 febbraio 2009 del SAM (doc. AI 80/1-27) e visto il rapporto finale 15 dicembre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 88/1-4), l’Ufficio AI, con decisione 2 marzo 2010 (doc. AI 93/1-3), preavvisata con progetto 19 gennaio 2010 (doc. AI 89/1-3), ha confermato il diritto alla rendita intera limitatamente al periodo dal 1 febbraio 2006 al 30 giugno 2007.
1.7. Contro questa decisione (oggetto della presente vertenza) l’assicurato, sempre tramite il RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di essere posto al beneficio di almeno una mezza rendita a decorrere dal luglio 2007.
1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.9. Con scritto 21 aprile 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto 16 aprile 2010 del dr. __________ indirizzato al suo rappresentante.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 2 marzo 2010, con la quale l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2006 al 30 giugno 2007, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurato postula il diritto ad almeno una mezza rendita anche dopo il 30 giugno 2007.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 133 V 545, 131 V 164, 131 V 120 e 125 V 143).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).
2.7. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che, a seguito del decreto di stralcio 5 giugno 2008 con il quale il vicepresidente del TCA ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici (doc. AI 69/1-2), l’amministrazione – ritenuto che il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 18 maggio 2007 (doc. AI 34/1-12), aveva concluso che “(…) dal punto di vista reumatologico, in un’attività adeguata, può essere ritenuta una capacità lavorativa residua medico-teorica per un lavoro a tempo pieno, con una limitazione del rendimento del 10% a partire dall’aprile 2007. (…)” (doc. AI 34/12) – ha ordinato una perizia a cura SAM per determinare l’evoluzione dello stato di salute e la relativa capacità lavorativa dopo il gennaio 2008 (doc. AI 75/1 e 77/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 27 febbraio 2009 (doc. AI 80/1-27) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale cronica in:
Sindrome lombospondilogena cronica in:
alterazioni degenerative della colonna lombare (prolasso discale sottoligamentare a sin. L2-3, condrosi L4-5, spondilosi plurisegmantale),
disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi destro-convessa lombare),
decondizionamento muscolare.
Periartropatia omeroscapolare bilaterale in:
rottura della cuffia rotatoria alla spalla ds.,
esiti da débridement artroscopico, sutura, riparazione con plastica a livello della cuffia rotatoria della spalla sin., il 22.05.2006.
Minimo deficit estensorio al gomito sin. in:
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Piedi transversopiatti bilaterali in:
Sindrome algica generalizzata.
Obesità con BMI 31,5 kg/m2.
(…)" (doc. AI 80/9-10)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di operaio in una ditta di arredamenti, è considerato nella misura dello 0%, in quanto attività non più esigibile. (…)” (doc. AI 80/13), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e degli esami descritti al capitolo 6, il nostro consulente pone le diagnosi di sindrome cervicovertebrale cronica in alterazioni degenerative della colonna cervicale (condrosi C3-4 con spondilosi anteriore, osteocondrosi C5-6 con spondilosi ed uncartrosi), sindrome lombospondilogena cronica in alterazioni degenerative della colonna lombare (prolasso discale sottolegamentare a sin. L2-3, condrosi L4-5, spondilosi plurisegmentale), disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare scoliosi destro-convessa lombare), decondizionamento muscolare, obesità, periartropatia omeroscapolare bilaterale in rottura della cuffia rotatoria alla spalla ds., esiti da débridement artroscopico sutura, riparazione con plastica a livello della cuffia rotatoria della spalla sin., il 22.05.2006, minimo deficit estensorio al gomito sin. in esiti da lussazione del gomito sin. nel 1977 ca., piedi transversopiatti bilaterali, esiti da intervento per alluce rigido a ds. nel febbraio 2005, sindrome algica generalizzata. Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi sino all'altezza dei fianchi, sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi (soprattutto di un certo peso), il lavorare al disopra della testa, la rotazione del tronco, l'assunzione di certe posizioni.
Come già descritto dal perito reumatologo Dr. __________ in aprile 2007 (vedasi atto 18.05.2007), nell'attività principale da ultimo esercitata di operaio in una ditta di arredamenti (autista, magazziniere montatore), impiego che richiedeva il sollevare, portare, montare-smontare mobili o parti di essi, che pesavano più di 15-20 kg, in particolare in posizioni inergonomiche per la colonna vertebrale, si riconferma un'inabilità lavorativa al 100 % a decorrere dal 2005.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre attività. Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'A. può spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata.
L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente giudica l'A. abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento ridotto del 10%, a decorrere dal 23.01.2008, quando era stato di nuovo dichiarato inabile al lavoro in misura completa dall'ortopedico curante (vedi atto 6.03.2008). Da notare che la capacità funzionale e di carico dell'A. ha subito un cambiamento, a seguito dell'insorgenza della rottura alla cuffia rotatoria ds. che in combinazione con gli esiti da intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria a sin., porta ad una diminuita caricabilità delle spalle confermando le difficoltà nell'esercitare movimenti oltre il piano orizzontale.
Come già descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.
Giungiamo quindi alla conclusione che in un'attività adatta, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 90% inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Si riconferma quindi la valutazione percentuale già espressa dal Dr. __________ nella sua perizia reumatologica di aprile 2007 (vedasi atto 18.05.2007) ma, in considerazione di un peggioramento dello stato di salute descritto agli atti, vi è stato un cambiamento della capacità funzionale e di carico (come descritto sopra) a decorrere da gennaio 2008.
Sulla base di quanto descritto dal nostro consulente psichiatra non sono indicati provvedimenti d'integrazione professionale. Non vi sono proposte terapeutiche in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua dell'A..
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 80/13-15)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 31 marzo 2008 del dr. __________ (doc. AI 81/1-3), medico SMR, e considerato il rapporto finale 15 dicembre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 88/1-4) –, con decisione 2 marzo 2010 (doc. AI 93/1-3), preavvisata con progetto 19 gennaio 2009 (doc. AI 89/1-3), ha respinto un ulteriore diritto a prestazioni e confermato il diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2006 al 30 giugno 2007.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni. In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali – confermata la perizia reumatologica 18 maggio 2007 nella quale il dr. __________ aveva concluso per una incapacità lavorativa totale dal febbraio 2005 e una capacità lavorativa del 100% con una limitazione del rendimento del 10% in un’attivi-tà adeguata dal mese di aprile 2007 (doc. AI 34/1-12) – hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assi-curato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che conferma un’incapacità lavorativa completa nella sua attività abituale e una capacità lavorativa del 90% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa) in un’attività adeguata dal mese di aprile 2007.
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
In particolare il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 16 aprile 2010, non ha contestato le valutazioni del SAM, non si è espresso sulla capacità lavorativa e – posta la diagnosi di “(…) reazione depressiva prolungata (ICD-10:F43.21) nell’ambito di una Sindrome da disadattamento (…)” (doc. C) – ha solo attestato che l’assicurato è sottoposto ad un regolare trattamento ambulatoriale psichiatrico integrato a base di psicofarmacoterapia e psicoterapia di sostegno dal 3 marzo 2010. Va qui ricordato che l’Alta Corte, nella STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, ha considerato ininfluente un certificato medico nel quale lo psichiatra curante aveva riferito unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici.
Se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 27 febbraio 2009 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 90% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa) in un’attività adeguata dal mese di aprile 2007.
Va qui fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10. Quanto alla valutazione economica – rimasta incontestata –, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc) – considerato un reddito da valido nel 2007 che va corretto in fr. 63'002.16 (salario annuo del 2006 di fr. 62'010.--, risultanti dal questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 9/1-3 e ritenuti dai consulenti in integrazione professionale nei rapporti finali sub doc. AI 39/1-2, 40/1 e 88/1-4, aumentati del 1.6%; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari pubblicata in La Vie économique 7/8-2010 pag. 91) e quello da invalido per lo stesso anno che va corretto in fr. 44'402.13 (fr. 4'732.-- [dato relativo al 2006] aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e dividendo per 2140; cfr. la tabella B10.3 relativa all’indice dei salari nominali e reali pubblicata in La Vie économique 7/8-2010 pag. 91] riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90] moltiplicati dapprima per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e in seguito per il 90% e ridotti del 18% come stabilito dal consulente in integrazione sub doc. AI 88/3) – il grado d’invalidità nel 2007 è del 30% ([63'002.16 - 44'402.13] x 100 : 63'002.16 = 29.52% arrotondato al 30% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 21 consid. 3.2).
2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che l’Ufficio AI – dopo avergli riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2006 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 2 lett. b LAI fino al 31 dicembre 2007): come visto al consid. 2.9 il dr. __________ nella perizia reumatologica 18 maggio 2007 sub doc. AI 34/1-12, confermata dal SAM, aveva concluso per una incapacità lavorativa totale dal febbraio 2005) fino al 30 giugno 2007 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI: come visto al consid. 2.9 il dr. __________ nella perizia reumatologica 18 maggio 2007 sub doc. AI 34/1-12, confermata dal SAM, ha attestato una capacità lavorativa in un’attività adeguata del 100% con una limitazione del rendimento del 10% dal mese di aprile 2007) ha respinto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2007.
La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti