Raccomandata
Incarto n. 32.2010.82
BS/sc
Lugano 3 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 febbraio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, a seguito di un distacco retinico all’occhio destro è stato operato il 26 luglio 2005 (atti cassa malati in doc. AI 13-8) ed il 10 febbraio 2006 (nuovo intervento di vitrectomia; atti cassa malati in doc. AI 13-6). A causa dell’insorgenza di una cataratta senile all’occhio destro, in data 31 marzo 2006 l’assicurato ha subito un terzo intervento (operazione di facoemulsificazione ecc.; cfr. atti cassa malati in doc. AI 13-5).
Nell’aprile 2006 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, chiedendo in particolare la copertura dei costi relativi a mezzi ausiliari quali occhiali e lenti a contatto (doc. AI 2). Con decisioni 18 giugno 2007 (doc. AI 21) e 2 novembre 2007 (doc. AI 33), l’Ufficio AI ha negato il rilascio della garanzia sia per i provvedimenti sanitari sia per gli occhiali e lenti a contatto.
Con decisione 22 febbraio 2008 (preavvisata il 21 settembre 2007; doc. AI 28) l’amministrazione ha invece riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2007, ritenendolo dal maggio 2007 totalmente abile sia nella sua abituale professione che in altre attività adeguate (doc. AI 31 e 37).
1.2. A seguito dell’inoltro di una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 48), esperiti i necessari accertamenti, con decisione 21 ottobre 2008 (preavvisata il 15 luglio 2008; doc. AI 64) l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni, non avendo riscontrato rilevanti modifiche rispetto alla precedente decisione del 22 febbraio 2008 (doc. AI 73).
Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso (doc. AI 80-3).
Con la risposta di causa l’amministrazione ha proposto al Tribunale il rinvio degli atti per ulteriori indagini mediche, facendo presente che il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto indicato effettuare una perizia oftalmologica per stabilire la capacità lavorativa dell’insorgente nella sua abituale attività ed in altre attività adeguate (doc. AI 83), proposta alla quale l’assicurato ha aderito.
Di conseguenza, con decreto 23 gennaio 2009 questa Corte ha stralciato dai ruoli la causa omologando la citata transazione (inc. 32.2008.220; doc. AI 84).
1.3. L’Ufficio AI ha affidato alla dr.ssa __________ l’esecuzione di una perizia oftalmologica (doc. AI 89).
Fondandosi sugli esiti della perizia, con decisione 22 febbraio 2010 (preavvisata il 13 gennaio 2010; doc. AI 99) l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
Conformemente alla transazione intervenuta (v. TCA 23.01.2009) sono stati effettuati ulteriori accertamenti medici ed in particolare è stato affidato un mandato peritale alla Dr.ssa __________. La perizia permette di stabilire che non siamo in presenza di affezioni invalidanti. Infatti, viene oggettivato unicamente un breve periodo d'incapacità lavorativa dal 03.03.2009 al 15.04.2009 che non dà diritto a prestazioni da parte del nostro Ufficio." (Doc. AI 102-1)
1.4. Contro la summenzionata decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, è nuovamente insorto al TCA, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 50% (con conseguente decisione sul suo diritto ad una rendita d’invalidità e/o ad una riformazione professionale). In via subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova decisione di merito.
Contestando le risultanze della perizia oftalmologica, egli sostiene in particolare di non essere più in grado di svolgere la sua attività di tecnico di lavastoviglie industriali e quindi per la determinazione del grado d’invalidità deve essere tenuto conto dell’abilità lavorativa in attività adeguate. L’insorgente chiede inoltre di essere posto al beneficio di una riformazione professionale, come per esempio quella per diventare commerciante in ambito tecnico, ritenendo con ogni probabilità di avere una perdita di guadagno superiore al 20%.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Fatta esaminare dal SMR la nuova documentazione medica prodotta con il gravame, l’amministrazione ha confermato la perizia oftalmologica ribadendo che non vi sono elementi dal lato medico che depongano per un’incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni.
1.6. Il 7 giugno 2010 l’insorgente ha presentato le proprie osservazioni alla risposta di causa (VIII), seguite da quelle dell’Ufficio AI (X).
1.7. In data 16 agosto 2010 il ricorrente ha prodotto una perizia specialistica dell’__________ di __________, dalla quale risulta un’incapacità lavorativa del 100 %. L’assicurato ha poi chiesto la rifusione dei costi della perizia privata nella misura in cui la stessa risultasse decisiva ai fini della causa e che l’Ufficio AI risultasse soccombente (XII).
Interpellato dal TCA, il 23 agosto 2010 l’amministrazione ha trasmesso le osservazioni del SMR sulla perizia dell’__________ (XIV).
Con scritto 27 settembre 2010 l’insorgente ha prodotto le osservazioni dell’__________ sulla presa di posizione del SMR (XIV).
Infine, su richiesta di questa Corte, il 12 ottobre 2010 l’Ufficio AI si è espresso in merito alle menzionate osservazioni 27 settembre 2010 del ricorrente (XX).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.5. Nel caso in esame, a seguito della transazione di cui al decreto 23 gennaio 2009 del TCA (cfr. consid. 1.2), l'Ufficio AI ha disposto una perizia oftalmologica eseguita dalla dr.ssa __________. Con rapporto 27 luglio 2000 la specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
Bilateralmente miopia Magna (-10.00/-12.00 diottrie);
odx status dopo intervento di distacco retinico: vitrectomia pars plana, cerchiaggio, criocoagulazione e peeling (26.07.05);
status dopo membrana epiretinica trattata con vitrectomia e peeling della membrana (10.02.06) con conseguente cataratta secondaria ed atrofia maculare;
status dopo intervento di cataratta: facoemulsificazione ed introduzione di lente intraoculare (31.03.06);
osx status dopo distacco retinico senza coinvolgimento maculare trattato con vitrectomia, cerchiaggio e criocoagulazione (05.03.09);
status dopo sindrome cervico-brachiale destra;
status dopo intervento decompressivo presso il servizio di __________ dell'Ospedale __________;
residuo ipodistesia mano destra. (…)" (Doc. AI 94/1-2)
La perita, sulla base di diversi esami oftalmologici svolti presso il suo studio come pure sulla base dell’elettroretinogramma eseguito l’8 giugno 2009 presso l’Ospedale __________ di __________, riguardo alla capacità lavorativa ha concluso che, tranne che per un breve periodo d’incapacità lavorativa (dal 3 marzo 2009 al 15 aprile 2009, a causa dell’intervento del 5 marzo 2009 a seguito di un distacco retinico all’occhio sinistro senza coinvolgimento maculare trattato con vitrectomia, cerchiaggio e criocoagulazione), “l’acuità visiva all’occhio sinistro di 90% e 30% per l’occhio destro ed il risultato del campo visivo, non mostrano indicazioni per l’invalidità permanente nell’attuale professione del paziente come tecnico di lavastoviglie” (doc. AI 94-3).
Infine, su richiesta del SMR, con scritto 16 settembre 2009 la dr.ssa __________ ha risposto che “il signor RI 1 né per la miopia né per l’intervento eseguito per il distacco retinico, non presenta alcuna limitazione funzionale per il sollevamento dei pesi” (doc. AI 97-1).
L’assicurato contesta le conclusioni della perizia. Egli sostiene che a causa dell’assenza della stereopsi non può continuare a svolgere la sua precedente attività, facendo presente di essere stato licenziato dal suo datore di lavoro a motivo del grave disturbo visivo. Evidenziando come notoriamente i pazienti con un pregresso distacco retinico, per evitare un aumento eccessivo della pressione intraorbitale, non dovrebbero sollevare pesi superiori a 20 kg, l’insorgente rileva le difficoltà che incontrerebbe, benché con l’ausilio di carrelli per il trasporto di merci pesanti, nel trasportare, sollevare e spostare lavastoviglie, generalmente del peso tra i 100 e i 120 kg, in ambienti angusti passando da scale e pianerotti senza l’eventualità di un montacarichi.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
2.7. L’assicurato contesta le conclusioni peritali, ritenendo che non può continuare la sua precedente attività di tecnico di lavatrice, non avendo egli una visione binoculare ed una stereospsia perfetta.
Dagli atti di causa risulta che con rapporto 21 maggio 2007 all’assicurazione __________ l’allora oculista curante, dr. __________, ha evidenziato che il paziente è da considerare quasi monocolo, con una stereopsi non ottimale, sconsigliando tutte le attività lavorative che comportino l’utilizzo di apparecchi con i quali ci si possa ferire facilmente come pure lavori sui ponteggi (doc. AI 19). Nel successivo rapporto 2 giugno 2008, reso per conto dell’Ufficio AI nell’ambito della seconda domanda di prestazioni, il dr. __________ ha in particolare sostenuto come l’assicurato non possa continuare al 100% la precedente attività, ma sia in grado di svolgere un’attività adeguata di 40 ore settimanali. Egli ha altresì indicato di verificare la possibilità per una riformazione professionale (doc. AI 80-81).
Anche il medico generico, dr.ssa __________ nel rapporto 29 maggio 2008 ha rilevato che “l’attività svolta come montatore elettricista non è più possibile richiedere l’impegno per la pericolosità nell’ambito di cavi elettrici” e che da subito può essere “impiegato in altre attività senza elettricità” (doc. 80-86).
Il dr. __________, specialista in oftalmologia, il 26 febbraio 2010 ha attestato che l’assicurato “è disturbato per tutte le attività che richiedono una vista di profondità perfetta, consigliando una reintegrazione professionale in un’attività da effettuare con una vista monoculare” (doc. JJ).
Da ultimo, nella perizia privata 4 agosto 2010 i medici della Clinica oculistica dell’__________ di __________ hanno concluso per una ridotta capacità lavorativa dell’assicurato quale tecnico di lavastoviglie per via dell’assenza del campo visivo, ma hanno ritenuto l’assicurato pienamente abile in attività che non richiedano un visione stereoscopica. Essi hanno inoltre sostenuto come l’interessato non adempia ai requisiti visivi per la conduzione di un autoveicolo (doc. TT/ 1).
Al riguardo, con osservazioni 20 agosto 2010 il dr. __________ del SMR ha evidenziato che “i dati riscontrati in occasione della perimetria sono molto discordanti e variabili nei 2 giorni di misurazione (23.7.2010, rispettivamente 30.7.2010), fatto non spiegabile organicamente. Inoltre raddoppiando le distanza dell’esame il campo visivo non è raddoppiato come sarebbe d’aspettarsi in presenza di problema organico”, muovendo sospetti di aggravamento per simulazione. Per questi motivi egli ha ritenuto non attendibili le risultanze della perizia privata (doc. XIV). Su richiesta dell’insorgente, gli specialisti dell’__________ hanno ritenuto comprensibili i sospetti di simulazione espressi dal medico del SMR, facendo tuttavia notare che altri fattori, come ad esempio l’affaticamento, possono essere stati la causa del mancato raddoppiamento del campo visivo (doc. TT). In questo contesto nelle osservazioni 27 settembre 2010 l’insorgente ha spiegato che, contrariamente a quanto è avvenuto per la prima misurazione, in occasione della seconda misurazione aveva raggiunto __________ direttamente dal Ticino dopo un viaggio di ben 4 ore e mezza, circostanza che gli ha provocato grande affaticamento (XVII).
2.8. Occorre ricordare che secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte della attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3b).
Nella sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 162/01 del 12 luglio 2001, questo Tribunale aveva ammesso il diritto a una rendita di invalidità permanente del 20%, trattandosi di un assicurato, di professione pittore/imbianchino, vittima di un trauma all’occhio sinistro con perdita quasi totale dell’acuità visiva. L’interessato è stato giudicato non più in grado di svolgere mansioni di montaggio e smontaggio delle impalcature, a causa del rischio di caduta, nonché, in generale, tutte quelle mansioni che richiedono precisione nella loro esecuzione.
Questa Corte con sentenza 35.1998.91 del 1° settembre 1999 ha riconosciuto ad un assicurato, tecnico e venditore, affetto da uno scotoma centrale-paracentrale interno all’oc-chio sinistro a seguito di un infortunio, un grado d’invalidità globale del 16% poiché era stato accertato che l’interessato “fosse chiamato, fra le altre cose, a compiere dei lavori di alta precisione, come, ad esempio, dei lavori di riparazione su apparecchiature elettroniche miniaturizzate, lavori che richiedono, notoriamente, delle esigenze visive elevate”(cfr. p. 15).
Con pronuncia 32.2007.375 del 15 gennaio 2009 relativa ad un assicurato che soffriva di una corioretinosi miopica all’occhio destro ed uno stato dopo l’intervento bilaterale di cataratta, questa Corte aveva concluso per la completa abilità lavorativa del ricorrente nell’attività di impiegato amministrativo, con la limitazione per lavori che richiedono una visione stereoscopica.
Infine, con sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999 il TFA non ha riscontrato una riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, poteva risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia.
2.9. Nella fattispecie in esame, a prescindere dal sospetto di simulazione, va fatto presente che non è dato a sapere, con il grado di verosomilginza preponderante, se per l’attività di tecnico di lavastoviglie è necessaria una visione binoculare e una stereopsi perfetta, così come postulato dall’insorgente.
Certo che la dr.ssa __________ ha sostenuto che “l’acuità visiva dell’occhio sinistro di 90% e 30% per l’occhio destro ed il risultato del campo visivo, non mostrano indicazioni per l’invalidità preponderante nell’attuale professione del paziente come tecnico di lavastoviglie” (doc. AI 94-3); ma non risulta tuttavia che essa fosse a conoscenza dell’esatto mansionario dell’assicurato. Anche nella perizia dell’__________ non si fa riferimento alle singole attività che compongono la professione di tecnico di lavastoviglie industriali.
Va fatto presente che dal verbale di colloquio 23 aprile 2008 dell’assicurato presso l’AI risulta che “le macchine lavastoviglie venivano consegnate direttamente sul luogo del cliente e si occupava di posarle e di fare la messa in funzione, inoltre eseguiva anche le riparazioni e la manutenzione” (doc. AI 42-3). Nel formulario compilato il 27 giugno 2007 dall’ex datore di lavoro si evince in particolare come la maggior parte del tempo lavorativo l’assicurato era occupato dalla riparazione e messa in funzione di lavastoviglie (doc. AI 22-5). Certo che non si trattava di lavori, come indicato nella citata STCA inc. 35.1998.91 del 1° settembre 1999, “di alta precisione, come, ad esempio, dei lavori di riparazione su apparecchiature elettroniche miniaturizzate, lavori che richiedono, notoriamente, delle esigenze visive elevate”, ma comunque l’insorgente svolgeva attività che richiedono una certa dose di precisione.
Come detto, manca una chiara valutazione medica sull’esigibilità delle singole mansioni dell’attività precedentemente svolta dall’assicurato. Orbene, secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio (SVR 2002 AHV Nr. 1 p. 2 = Die Praxis 2002 p. 155 consid. f; Freivogel, Bemerkungen zum Verfahren vor der Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-Stellen, in BJM 2000, p. 289-290; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 23-26) o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all’assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
Nella fattispecie in esame, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti, annullata la decisione contestata, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché, mediante espletamento di una nuova perizia oftalmologica, previa definizione delle singole mansioni da sottoporre per valutazione al perito, stabilisca se l’assicurato può continuare a svolgere e in che misura l’attività di tecnico di lavastoviglie industriali, come pure attività adeguate. Il perito accerterà anche la problematica sollevata dal SMR in merito alla riduzione del campo visivo. In esito agli accertamenti, l’amministrazione statuirà mediante una nuova decisione sul diritto dell’assicurato alla rendita, previo esame di un’eventuale riformazione professionale come espressamente richiesto dall’insorgente.
2.10. Ai sensi dell’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.
Secondo la giurisprudenza sono rifusi agli assicurati sotto forma di ripetibili i costi delle perizie private nella misura in cui tale perizie sono rilevanti per l’esito della vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 14 ad art. 45, pag. 578).
L’art. 45 cpv. 1 LPGA stabilisce che l’assicuratore sociale assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.
L’art. 78 cpv. 3 OAI precisa inoltre che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.
Va al riguardo anche rilevato che, secondo la giurisprudenza, l’assicurato ha diritto alla rifusione dei costi della perizia privata nel caso in cui la stessa sia stata determinante per il rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti. La perizia privata ha infatti influito in misura determinante sulla conclusione della procedura (STF 8C_388/20107 del 7 dicembre 2010 consid. 10, 8C_673/2009 consid. 8.3 tutte con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 14 aprile 2007 consid. 3).
Nella fattispecie in esame la perizia privata dell’__________ non si è rivelata decisiva per l’esito della presente vertenza che necessita, come visto, di essere ulteriormente indagata dal perito medico. Per il che la richiesta di rimborso delle relative spese non può essere accolta.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione contestata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti