Raccomandata
Incarto n. 32.2010.81
LG/sc
Lugano 16 settembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1985, dopo aver svolto nel 2003/2004 un periodo di accertamento della capacità reintegrativa e lavorativa al Centro per la formazione professionale e sociale di __________ (__________) (cfr. doc. AI 27-1; 30-1) dal 2004 al 2005 ha seguito, senza successo, una formazione professionale empirica, a carico dell’AI, presso il citato Centro (doc. AI 36-1; 40-1; 45-1). Da quel momento non ha più svolto alcuna attività lavorativa.
1.2. In data 4 febbraio 2008 l’assicurata ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da ipertensione arteriosa, asma bronchiale, obesità permagna e ritardo psico-affettivo (doc. AI 80-1; 82-1; 87-1).
1.3. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia psichiatrica ad opera del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, l’UAI con decisione del 1° marzo 2010 (doc. AI 111-1), preavvisata con progetto del 19 gennaio 2010 (doc. AI 103-1) ha respinto la richiesta dell’assicurata non essendo il grado d’invalidità pensionabile (25%).
1.4. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 28 dicembre 2007, subordinatamente l’esecuzione di una perizia specialistica indipendente (doc. I).
La ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta dall’Ufficio AI che avrebbe ignorato le problematiche fisiche di RI 1, senza alcuna motivazione, in violazione del diritto di essere sentiti e del divieto d’arbitrio. A mente dell’avv. RA 1 l’assicurata sarebbe da considerare inabile al lavoro anche in attività leggere (doc. I).
Per quanto riguarda la valutazione economica viene contestato il reddito da invalido e le attività che secondo l’amministrazione l’assicurata potrebbe ancora svolgere, ritenute invece da quest’ultima incompatibili con gli impedimenti fisici (doc. I).
1.5. In risposta l’UAI, sulla base della valutazione medica del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali e del rapporto del 18 aprile 2006 del SMR, ha confermato la capacità lavorativa almeno all’80% in attività adeguate (doc. IV+1)
L’UAI ha confermato anche la valutazione economica fondandosi sul rapporto del 21 dicembre 2009 e quello supplementare del 13 aprile 2010 della Consulente in integrazione professionale (doc. VI+1).
1.6. Il 26 aprile 2010 l’avv. RA 1 ha contestato le conclusioni alle quali è giunta la Consulente in integrazione professionale nel rapporto supplementare del 26 aprile 2010 e ribadito la richiesta di una perizia giudiziale indipendente (doc. VI)
Il doc. VI è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità oppure no.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica (Dr. __________ / Dr. __________).
Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del __________, nel rapporto del 29 agosto 2009, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi hanno posto la seguente diagnosi:
“(…)
4 Diagnosi
4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro. Esistenti da quando?
‑ Asma bronchiale allergica esistente da anni
4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro. Esistenti da quando?
‑ Problemi correlati a eventi di vita negativi dell'infanzia (ICD 10 Z61) anamnestici
Presenti in età evolutiva ma attualmente non determinanti alcuna incapacità lucrativa
5 Valutazione e prognosi
Dalla storia personale della peritanda emerge come ella sia cresciuta in un ambiente famigliare disfunzionale contrassegnato da un clima di carenza affettiva in cui la figura paterna era assente e quella materna arida affettivamente. La mancanza di figure valide con cui confrontarsi ha di fatto contribuito alla compromissione di processi di identificazione stabilizzanti con conseguenti limiti comportamentali che l'hanno costretta al collocamento in una scuola speciale prima e successivamente al __________ di __________. In tale ambito dopo un primo periodo di osservazione ed orientamento è indirizzata ad un formazione empirica nel settore amministrativo dove dimostra impegno ed interesse ma da dove è dimessa a marzo 2005 in seguito a ripetute assenze per problemi fisici. Da allora “presa” dalle proprie preoccupazioni di salute non è più riuscita a trovare le risorse necessarie per rientrare nel circuito lavorativo.
Sottoposta a valutazione clinica presso l'SMR è stata ritenuta abile dal punto di vista psichico a riprendere e proseguire la formazione intrapresa in ambito protetto, conclusioni non appoggiate dai servizi sociali che della peritanda si occupano che la reputano invece in grado di fornire prestazioni lucrative semplici ma al di fuori del circuito protetto.
Sulla base di quanto emerso nel corso dell'attuale valutazione quanto valutato dai servizi sociali appare condivisibile. Nel corso dell'attuale esame psichiatrico infatti non sono state obiettivate patologie rilevanti o comunque tali da ostacolare l'esercizio di attività lucrative che richiedano una particolare formazione. Sembra infatti che la peritanda si sia adagiata ad una vita che tutto sommato le va bene così com'è, senza impegni o necessità di fare fronte ad obblighi sociali e lavorativi. C'è qualche comprensibile preoccupazione ed una situazione di insicurezza esistenziale per la precaria situazione economica, ma che la peritanda tende a delegare agli enti assistenziali senza impegnarsi in soluzioni alternative.
In conclusione nell'ambito dell'attuale valutazione non è stata evidenziata alcuna patologia psichiatrica maggiore, una sintomatologia depressiva o un disturbo di personalità clinicamente significativi e tali da compromettere il funzionamento sociale e lavorativo della peritanda in modo determinante.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
Nel corso dell'attuale accertamento non sono state obiettivate menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale di entità tale da limitare in modo significativo la capacità lucrativa della peritanda per esclusive cause psichiche. Come in precedenza accennato c'è qualche preoccupazione economica ed una certa insicurezza esistenziale ma la cui incidenza sulla capacità lucrativa della peritanda è inferiore al 20%.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Sulla base di quanto precedentemente esposto non si vedono motivi psicologici che possano interferire con la capacità della peritanda di reintegrasi nel circuito lavorativo e al di fuori di contesti protetti. (doc. AI 94-5/6).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Da profilo della patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ e del Dr. __________ del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, i quali nel referto del 29 agosto 2009 hanno posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro unicamente quella di “Asma bronchiale allergica” (doc. AI 94-5).
Per contro, non è stata evidenziata alcuna patologia psichiatrica maggiore, una sintomatologia depressiva o un disturbo di personalità clinicamente significativi, tali da compromettere in modo determinante il funzionamento sociale e lavorativo della peritanda. Secondo i periti non vi sono motivi psicologici che possano interferire con la capacità dell’assicurata di reintegrasi nel circuito lavorativo e al di fuori di contesti protetti.
Le preoccupazioni economiche ed una certa insicurezza esistenziale inciderebbero sulla capacità lucrativa di RI 1 in misura inferiore al 20% (doc. AI 94-6).
Nel rapporto del 22 ottobre 2009 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso la diagnosi e le conclusioni dei periti del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (doc. AI 95-1).
Queste conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche maggiormente invalidanti, possono essere fatte proprie dal TCA.
Tale non può essere il referto del medico curante Dr.ssa __________, FMH in medicina generale, dell’11 febbraio 2010, prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione del 19 gennaio 2010, nel quale, dal profilo della patologia psichiatrica, vengono unicamente diagnosticati “Disturbi di personalità non meglio identificati” (doc. AI 108-1).
La Dr.ssa __________ si limita inoltre ad osservare che la paziente ha iniziato nel corso degli anni diverse terapie psichiatriche che non hanno mai portato a netti benefici (doc. AI 108-1).
Va poi rilevato che il Servizio medico regionale (SMR), già nel rapporto medico del 18 aprile 2006, svolto dalla Dr.ssa __________ e dal Dr. __________, era giunto a conclusioni sovrapponibili a quelle del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali per quanto riguarda la patologia psichiatrica. I medici dell’amministrazione avevano infatti diagnosticato “Problemi correlati a eventi di vita negativi dell’infanzia (ICD-10:Z61)” non rilevando patologie psichiatriche maggiori, disturbi depressivi o di personalità significativi a carattere invalidante (doc. AI 62-10/11).
Dal profilo della patologia somatica, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. doc. I, pag. 9), il SMR ha accuratamente valutato l’assicurata durante l’esame medico svolto dalla Dr.ssa __________ e dal Dr. __________ nel 2006, i quali hanno diagnosticato, oltre ai “Problemi correlati a eventi di vita negativi dell’infanzia (ICD-10:Z61)”: “Obesitas permagna (IMC=55 kg/m2). Ipertensione arteriosa, trattata (2003). Asma bronchiale allergica. Lieve apnea morfea. Stato da artroscopia ginocchio sinistro (2000). Stato da frattura caviglia sinistra (1996), polso sinistro (1991). Stato da frattura corpo vertebrale L1 (1995). Sindrome lombospondilogena su alterazioni statiche” (doc. AI 62-1).
I medici del SMR hanno rilevato che dal punto di vista somatico vi è un’asma bronchiale allergica che non consente un lavoro in un ambiente inquinato da fumo o sostanze irritanti. Anche un lavoro fisicamente pesante non è esigibile. Per contro, per l’attività di impiegata d’ufficio non vi sono particolari limiti funzionali (doc. AI 62-12).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione del SMR, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Il referto della Dr. __________ dell’11 febbraio 2010 ha posto una diagnosi sovrapponibile a quella dei medici del SMR, laddove indica:
" (…)
a)
b)
c) - Gonalgia con:
d)
e)
f)
g)
Il medico curante ha quindi contestato le attività esigibili indicate dalla Consulente in integrazione professionale ritenendo che l’assicurata non sia in grado di svolgere l’attività di operaia ausiliaria in lavori leggeri, nell’industria farmaceutica e cioccolattiera e come impacchettatrice, in misura maggiore del 50% (doc. AI 108-1).
Nelle annotazioni del 19 febbraio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha asserito di concordare su alcuni punti con il medico curante, in particolare con i limiti funzionali dell’assicurata: “ambiente di lavoro non freddo ed in ambiente senza presenza di fumo di sigaretta ed agenti inquinanti; attività che non comporti stazione eretta per molto tempo, il camminare per lunghi tragitti e non in equilibrio instabile (terreno sconnesso, scale a pioli..)” (doc. AI 110-1).
Le conclusioni del medico curante, seppur divergenti per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici del SMR e del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.
Giova ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA, non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni dei medici del SMR e del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.5.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile in misura del 80%, in ogni attività a decorrere dal mese di febbraio 2005.
La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 21 dicembre 2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurata ha indicato attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute, in particolare nel mercato occupazionale riservato a personale femminile e non qualificato o semi qualificato nel settore dell’industria con mansioni di sorveglianza e controllo, addetto/a alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente d’incasso; operaio/a ausiliario/a in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili; operaio/a generico/a nell’industria cioccolatiera; operaio/a nell’industria farmaceutica (controlli, condizionamento); impacchettatore/trice, imballatore/trice e simili (MM) (doc. AI 99-1/2).
Nel rapporto supplementare del 13 aprile 2010 la Consulente in integrazione ha riconfermato la propria presa di posizione del 21 dicembre 2009 e malgrado il Dr. __________ abbia indicato nuovi limiti funzionali (cfr. doc. AI 110-10) ella non ha cambiato la valutazione delle attività esigibili.
Secondo la Consulente “si tratta infatti di lavori che vengono svolti prevalentemente all’interno (quindi in ambiente temperato) in stazione seduta e senza la necessità di particolari spostamenti (che comunque avverrebbero su un terreno piano). Per quanto riguarda la problematica della presenza di agenti inquinanti nell’ambiente posso segnalare che nella maggior parte delle attività indicate il lavoro viene svolto senza la presenza di queste sostanze. Solamente una minima parte (che chiaramente deve essere evitata) potrebbero presentare degli agenti inquinanti nell’ambiente” (doc. IV1).
La Consulente ha quindi preso posizione sulle osservazioni della Dr. ssa __________ precisando che l’attività di addetta ai carburanti è da intendersi come un lavoro essenzialmente d’incasso con alcune mansioni di riempimento scaffali e comanda merce e dunque esigibile dall’assicurata. Per quanto riguarda invece l’attività di operaia industriale la Consulente ha indicato che “si tratta di attività in cui si può alternare le posizioni (eventualmente munendosi di una sedia oppure di un piano di lavoro regolabile in altezza). Va comunque precisato che la maggior parte delle mansioni sono svolte in posizione seduta con la possibilità di alzarsi per andare a portare i prodotti e a cercare il materiale necessario in altre postazioni” (doc. IV1).
Alla luce di tali precisazioni questa Corte non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione della Consulente in integrazione professionale.
2.7. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, sono determinanti i dati del 2006.
2.7.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie, l’assicurata, dopo aver svolto nel 2003/2004 un periodo di accertamento della capacità reintegrativa e lavorativa al Centro per la formazione professionale e sociale di __________ ha seguito, senza successo, una formazione professionale empirica quale assistente d’ufficio presso il citato Centro che è stata interrotta nel marzo del 2005. Da quel momento RI 1 non ha più svolto alcuna attività lavorativa.
In considerazione di ciò, l’amministrazione ha correttamente determinato il reddito da valido sulla base dei dati statistici, in particolare facendo riferimento al salario che ella avrebbe potuto percepire qualora avesse portato a termine la formazione (interrotta per ragioni di salute).
Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2006, categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 51 “Commercio all’ingrosso e intermed. comm” si ottiene un importo mensile di fr. 4’244.-- e di fr. 50’928.-- annuo che riportato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p. 86), ammonta a fr. 4'424.37 mensili oppure a fr. 53'092.44 per l'intero anno (fr. 4'424.37 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
2.7.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurata, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.-.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4’189.80. x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto, la consulente non ha applicato riduzioni dal reddito statistico (cfr. doc. AI 99-1). Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un salario da invalido di fr. 50'277.69, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 40'222.15 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53'092.44 (consid. 2.7.1.) emerge un tasso d’invalidità del 24,2% arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
2.8. Con il ricorso l’assicurata ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito e di quello relativo al divieto d’arbitrio in quanto l’amministrazione avrebbe ignorato, senza alcuna motivazione nella decisione impugnata, le problematiche fisiche.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel caso in esame, come evidenziato nel consid. 2.6. il Servizio medico regionale (SMR) ha accuratamente valutato le patologie fisiche dell’assicurata durante l’esame medico svolto dalla Dr.ssa __________ e dal Dr. __________ nel 2006 (cfr. rapporto medico del 18 aprile 2006, doc. AI 62-1) e in quello del Dr. __________ del 22 ottobre 2009 (doc. AI 95-1) sulla base dei quali, unitamente alla perizia del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, l’Ufficio AI ha emesso il progetto di decisione del 19 gennaio 2010 (doc. AI 103-1). Il rappresentante della ricorrente ha potuto prendere visione di tutti gli atti formanti l’incarto ed esprimersi in merito al progetto di decisione in data 17 febbraio 2010 (cfr. doc. AI 106-1).
In queste circostanze, dunque, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito, né tantomeno del divieto d’arbitrio.
2.9. L’assicurata nel suo atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziale indipendente (doc. I, V).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti