Raccomandata
Incarto n. 32.2010.8
BS/sc
Lugano 22 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 novembre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1971, professionalmente attiva quale impiegata d’ufficio, nel mese di aprile 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI a seguito dei postumi derivanti dall’incidente stradale del 9 giugno 2000, preso a carico dalla __________ (doc. AI 1-1).
Raccolti gli atti dall’assicuratore contro gli infortuni e sentito il parere del proprio servizio medico (in seguito: SMR), con decisione 25 gennaio 2005, confermata con decisione su opposizione 20 aprile 2005, l’Ufficio ha respinto la domanda di prestazioni non risultando dagli atti un danno alla salute tale da giustificare delle limitazioni nell'attività appresa di impiegata d'ufficio (doc. AI 36).
Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’allora sua legale, ha inoltrato un tempestivo ricorso.
Con sentenza 22 dicembre 2006 questa Corte ha respinto il ricorso, trasmettendo gli atti all’Ufficio AI per procedere, sulla base della documentazione medica prodotta pendente causa proveniente dalla parallela procedura LAINF, ma successiva alla decisione contestata, ad una revisione della rendita (inc. 32.2005.64).
La sentenza cantonale è stata confermata dal TF con giudizio dell’11 marzo 2008 (I 12/07).
1.2. Dopo aver dato mandato al Servizio di accertamento dell’AI (in seguito: SAM) di esperire una perizia multidisciplinare, con decisione 30 novembre 2009 (preavvisata il 6 maggio 2009) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni, osservando:
" (…)
In seguito alla sentenza datata 22.12.2006 del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano (confermata pure dal Tribunale federale di Lucerna mediante la sentenza dell'11.03.2008), la signora RI 1 è stata sottoposta ad una valutazione medica specialistica interdisciplinare presso il Servizio Accertamento medico (SAM) di Bellinzona durante i mesi di novembre – dicembre 2007. I periti hanno reputato che l'assicurata presenta una incapacità al lavoro pari al massimo al 30 % in ogni attività dal mese di settembre 2005. Per il periodo precedente, come già confermato dalle istanze succitate, la capacità lavorativa della signora RI 1 deve essere considerata totale.
Abbiamo inoltre sottoposto le osservazioni pervenuteci, sia da lei personalmente (con lo scritto del 17.09.2008) che quelle inviateci direttamente dall'assicurata, al nostro servizio medico regionale, il quale, comunque, non ha potuto che confermare la presa di posizione degli specialisti del SAM.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, e non avendo la signora RI 1 presentato il periodo di un anno con incapacità media di almeno il 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
Le osservazioni presentate in merito al nostro progetto di decisione del 06.05.2009, in particolare la certificazione medica della Dr.ssa __________ datata 19.11.2009, non apportano elementi nuovi ed oggettivi per i quali sia possibile modificare la nostra precedente presa di posizione.
La richiesta di prestazioni, preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta.
Provvedimenti di ordine professionale, visto che l'assicurata è stata ritenuta inabile al massimo al 30% in ogni attività lucrativa, e per il fatto che già i periti del SAM hanno indicato che questi sarebbero destinati al fallimento a causa dell'atteggiamento pseudoagressivo e rivendicativo dell'assicurata, non vengono presi in considerazione.
Su esplicita richiesta scritta l'ufficio resta a disposizione per valutare il diritto dell'assicurata ad un aiuto al collocamento." (Doc. AI 122/2)
1.3. Avverso la succitata decisione, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 50% e la conseguente erogazione di una mezza rendita. In via subordinata, essa chiede che le siano concesse misure d’ordine professionale.
L’insorgente contesta la valutazione del SAM, sostenendo in particolare che la stessa, per quanto concerne la problematica ORL e psichiatrica, sia contraddittoria e priva di motivazione rispetto alla documentazione specialista presente agli atti e quella prodotta con il ricorso. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la valutazione multidisciplinare e sostenendo che la documentazione medica prodotta non inficia la validità della perizia SAM.
1.5. Pendente causa in due riprese l’insorgente ha inoltrato ulteriori rapporti della sua psichiatria curante e indicato i mezzi di prova da assumere (VII e XIII). L’Ufficio AI ha preso posizione in merito alla nuova documentazione (XVI).
Il TCA ha richiamato dalla __________ gli atti dell’assicurata, dando alle parti facoltà di consultazione e di produrre delle osservazioni (XVII). Le prese di posizioni della ricorrente datano 17 giugno 2010 (XXI) e quelle dell’Ufficio AI 16 giugno 2010 (XXI).
Ritenuta la necessità di procedere ad una valutazione multidisciplinare, questa Corte ha ordinato una perizia al __________ (in seguito: __________). Il referto peritale del 12 luglio 2011 (XXXIII) è stato inviato alla parti per osservazioni.
Con osservazioni 27 luglio 2011 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, facendo presente che il peggioramento della situazione valetudinaria accertata dal Z__________ è subentrata dopo la decisione contestata e quindi non va considerata, facendo tuttavia presente che l’assicurata potrà comunque inoltrare una domanda di revisione (XXXVIII).
Infine, con scritto 5 settembre 2011 l’insorgente, evidenziato come la perizia __________ abbia confermato quanto sostenuto in via di ricorso, ha invece ribadito la richiesta di una mezza rendita dal settembre 2005 (XXXVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata, successivamente alla data dell’emissione della decisione su opposizione 20 aprile 2005, presenta un grado d’invalidità pensionabile.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
2.4. Nel caso in esame, il danno alla salute principale dell’assicurata è il tinnito all’orecchio e le ripercussioni psichiche sulla capacità lavorativa.
Al riguardo, nella STCA 22 dicembre 2006 (cfr. consid. 2.8) questo TCA aveva evidenziato:
" ….. l’acufene (tinnito) è definibile quale sensazione uditiva non dovuta a stimoli esterni, ma causata da danni minori o maggiori all’orecchio interno. Seppur strettamente connesso alla salute psichica, esso dev’essere qualificato quale disturbo fisico (STFA inedita 12 settembre 2006 in re R., U 92/05, consid. 2.2.5 con riferimenti; cfr. anche al riguardo, la STFA del 27 marzo 2003 nella causa D., U 71/02, consid. 6.1: "Beim Tinnitus handelt es sich um ein körperliches Leiden, dessen eigentliche Ursache in einem kleineren oder grösseren Innenohrschaden zu suchen ist [Prof. Dr. med. Berhard Kellerhals, Grundprobleme der Tinnitus-Hilfe aus medizinischer Sicht, Hrsg. Schweizerische Tinnitus-Liga, www.tinnitus-liga.ch"]).
Dalle ripercussioni organiche del tinnito occorre differenziare gli effetti della elaborazione negativa psichica di tale danno alla salute (tinnito scompensato). Con il termine scompenso s’intende che nel soggetto, a seguito dell’apparizione del tinnito oppure della recrudescenza dello stesso, la soglia della vulnerabilità è sorpassata, nel senso che non viene compensata dal punto di vista somatico, psichico e sociale. Un tinnito scompensato ha pertanto delle conseguenze sul lavoro, sull’ambiente sociale e sull’integrità fisica e psichica ed ha quindi implicazioni non solo d’ordine psichico ma anche biologico e sociale. Gli effetti secondari del tinnito, come vertigini o sensibilità abnorme ai rumori, favoriscono lo scompenso, come pure una predisposizione depressiva o di altro genere psichico e gravano sul contesto sociale. Un tinnito scompensato ha quindi un’importanza notevole sulla nascita di un’incapacità lavorativa ( STFA inedita 27 marzo 2003 nella causa D, U 71/03, consid. 6.1)."
In quell’occasione, esaminate le perizie psichiatriche del dr. __________ 28 ottobre 2003 e 11 ottobre 2004, nonché della valutazione ORL 13 agosto 2004 della dr.ssa __________, questo TCA aveva concluso che al momento della decisione su opposizione contestata (20 aprile 2005), che delimitava dal punto di vista temporale il potere cognitivo del Tribunale (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), l’assicurata non presentava un grado d’invalidità pensionabile.
In merito alla documentazione medica raccolta durante l’istruttoria LAINF (rapporto 11 ottobre 2005 della dr.ssa __________; rapporto 27 luglio 2006 del neurologo dr. __________, rapporto 14 settembre 2006 della psichiatra dr.ssa __________), successiva alla decisione contestata, questo TCA aveva evidenziato che la stessa (sottolineatura del redattore) “… non ha purtroppo permesso di arrivare ad un pieno convincimento sull’eventuale grado d’invalidità dell’assicurata subentrato dopo il peggioramento del tinnito accertato la prima volta nel mese di settembre 2005. Spetterà comunque all’amministrazione esprimersi sull’eventuale diritto alla rendita dopo il citato momento, tenuto conto di quanto detto al considerando precedente. Gli atti vengono quindi a tale scopo trasmessi all’Ufficio AI.”
2.5. L'Ufficio AI ha di conseguenza disposto una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 28 aprile 2008 (doc. Al 90) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________) e ORL (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Tinnito auricolare bilaterale grado III.
Agorafobia con sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F 40.01).
Fobia specifica (ICD-10 F. 40.2) alla guida e sociale.
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F 33.0), con sindrome biologica.
Sindrome da somatizzazione (ICD-10 F 45.0).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Cefalee di tipo principalmente emicranico, con possibile componente tensionale.
Sindrome pan vertebrale con componente spondilogena cronica, in:
canale spinale lombare stretto di origine mista, congenito-degenerativa, accentuato in L4-L5, senza sintomatologia claudicante;
disturbi statici del rachide;
decondizionamento muscolare:
obesità (peso 105 kg per una statura di 176,5 cm).
Periartropatia dell'anca des., con:
Metatarsalgie in:
L’assicurata è stata ritenuta inabile al 30% a causa della patologia psichiatrica; per motivi reumatolgici abile al 100%, ma con rendimento ridotto del 10%, nella propria professione ma abile al 100% in attività adeguate; inabile al 20% in ragione delle affezioni neurologiche ed, infine, inabile al 30% per motivi ORL.
I periti del SAM, premettendo che “si tratta di un caso molto complesso, con atti contraddittori, un’anamnesi contraddittoria e quindi una grande difficoltà nel fare il punto della situazione “, hanno ritenuto le singole incapacità lavorative non sommabili, ma integrate, valutando al 70% l’abilità lavorativa medico-teorica globale nell’ultima attività svolta d’impiegata d’ufficio, addetta alla vendita ecc. ed in qualsiasi altra attività lavorativa e questo dalla fine di settembre 2005 in avanti (cfr. pp. 53 e 57 della perizia, in doc. AI 90-53 e 57).
2.6. Con il presente ricorso l’assicurata contesta la perizia del SAM, in particolare la valutazione medico-teorica in ambito ORL e psichiatrico.
L’insorgente ha evidenziato il peggioramento del tinnito da III a IV grado, con conseguente incapacità lavorativa di almeno il 50% attestato nella valutazione 11 ottobre 2005 della dr.ssa __________ (esaminata nella STCA 22 dicembre 2006; cfr. consid. 2.6), nonché il rapporto 8 marzo 2007 del reparto di psicosomatica dell’Ospedale universitario di __________ in cui è stata valutata un’incapacità lavorativa del 70% (documento esaminato in sede SAM), per sostenere un’inabilità lavorativa maggiore di quella riconosciuta dall’Ufficio AI.
Essa ha poi fatto riferimento al rapporto 19 novembre 2009 della dr.ssa __________, la quale ha sostenuto come l’assicurata sia ora inabile al lavoro al 50%, proponendo a titolo di reinserimento lavorativo un’attività in un ambiente protetto inizialmente al 50% con un aumento graduale al 70% (doc. AI 119/ doc. B).
L’insorgente ha poi prodotto il rapporto 9 febbraio 2010 (doc. C) della psichiatra curante ed il rapporto 8 febbraio 2010 del dr. __________, specialista in reumatologia (doc. D). Con annotazioni 23 marzo 2010 i medici del SMR hanno osservato che i citati due atti medici non evidenziano una modifica dello stato di salute dell’interessata (X/bis).
Con scritto 12 maggio 2010 la ricorrente ha prodotto un ulteriore rapporto della psichiatra curante, datato 7 maggio 2010. In quel documento la dr.ssa __________ ha attestato un peggioramento delle condizioni psichiche negli ultimi due mesi, per un’incapacità lavorativa non superiore al 50% (doc. E).
Al riguardo, con annotazioni 21 maggio 2010 il SMR ha valutato un possibile peggioramento dello stato di salute psichico dal marzo 2010 (XVI/bis), peggioramento che l’Ufficio AI ha evidenziato di non poter tenere in considerazione essendo subentrato dopo l’emissione della decisione contestata (cfr. osservazioni 27 maggio 2010, doc. XVI).
Considerate le summenzionate contrastanti valutazioni mediche agli atti, al fine di avere un quadro chiaro dell’evoluzione dello stato di salute e delle ripercussioni sulla capacità lavorativa dal gennaio 2005 (cfr. STCA 22 dicembre 2006; cfr. consid. 2.4), questa Corte ha ordinato l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del __________.
2.7. In data 12 luglio 2011 il __________ ha redatto il rapporto peritale, dettagliato e completo (XXXIII).
Dallo stesso risulta che i periti hanno esaminato l’assicurata dal punto di vista internistico, reumatologico, ORL e psichiatrico. È stata inoltre eseguita un’indagine neuropsicologica.
Dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, hanno posto le diagnosi che sostanzialmente corrispondono a quelle evidenziate nella valutazione SAM, tranne che quella relativa alla patologia psichiatrica. La sindrome depressiva ricorrente in episodio attuale lieve posta dal SAM è peggiorata in episodio di media gravità (perizia p. 52).
Dal punto di vista internistico non è stata accertata alcuna patologia con influenza sulla capacità lavorativa (perizia p. 28).
Dal lato reumatologico, il perito ha sostanzialmente confermato la perizia 6 dicembre 2007 del dr. __________, come pure le limitazioni fisiche (pp. 32 e 33). La fibromialgia attestata nel rapporto 8 febbraio 2010 del dr. __________ non è stata invece confermata (p. 33).
Per quanto riguarda l’aspetto ORL, in particolare la problematica del tinnito, partendo da un grado III lo specialista ha in particolare ritenuto che l’assicurata dovrebbe lavorare in ambienti silenziosi ma non senza rumore, in un’attività che non richieda troppa concentrazione, con limitata comunicazione acustica, possibilmente in dialoghi a due. Egli ha poi precisato che se in queste condizioni l’interessata possa riprendere una piena capacità lavorativa non dipende dal tinnito ("… Meines Erachtens sollte die konkrete Auswirkung des Tinnitus auf den Alltag und die Arbeit bestimmend sein für die zukünftige berufliche Tätigkeit. So bieten sich ihr Tätigkeiten in ruhiger, aber nicht geräuschloser Umgebung mit nicht allzu hoher Anforderung an die konzentrationsfähigkeit und mit eingeschränkter akustischer Kommunikation, wenn möglich nur in Zwiegesprächen an. Auf dieser Basis sollte die Explorandin längerfristig eine für sie befriedigende und zumutbare Arbeit gefunden werden. Ob sie allerdings eine 100 %-ige Arbeitsfähigkeit erlangen wird, hängt nicht nur vom Tinnitus ab …" (doc. XXXIII, p. 37).
Infine, il perito specialista in psichiatria ha accertato un tinnito persistente, depressione ricorrente con episodio medio grave (ICD-10 F32), dolore somatoforme (ICD 10 F 45) e disturbi fobici con attacchi di panico (IDC 10 F 40). La capacità lavorativa è stata valutata al 60% e l’assicurata deve evitare di stare in posti affollati, di avere frequenti contatti con clienti o carichi di lavoro molto pesanti ("… Bezüglich der Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Explorandin steht heute aus psychiatrischer Sicht das depressive Syndrom wesentlich im Vordergrund, darüber hinaus muss allerdings auch die phobische Symptomatik der Explorandin berücksichtigt werden. Aus psychiatrischer Sicht erachte die Explorandin heute unter Aufbietung allen guten Willens zu maximal 60 % arbeitsfähig hierbei sollte die Explorandin nicht in grossen Menschenmengen, mit häufigem Kundenkontakt oder mit hohen Arbeitsspitzen belastet werden …" (doc. XXXIII, p. 46). Il peggioramento, conformemente al rapporto 9 febbraio 2010 della dr.ss ____________________, è stato fatto risalire al febbraio 2010 (p. 58). Il perito ha debitamente motivato la maggiore capacità lavorativa rispetto a quanto certificato dalla psichiatra curante (cfr. risposta alla domanda no. 7b, p. 5).
In conclusione, i periti del ZMB hanno concluso per un’incapacità al lavoro globale del 40% nella sua attività di impiegata di commercio e in altre attività (risposta alle domande no. 8.2, 8.3 e 8.4, pp. 60 e 61).
2.8 Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.9. Ritornando al caso in esame, questo Tribunale non intravvede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni esposte dal __________ nel dettagliato, esaustivo e convincente rapporto del 12 luglio 2011. Né del resto le parti hanno sollevato alcuna critica al riguardo.
Va poi rilevato che in caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Ne consegue che, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia __________, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che dal febbraio 2010 l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 40% nella propria professione di impiegata d’ufficio ed in altre attività adeguate.
Ora, con osservazioni 27 luglio 2011 alla perizia __________ l’Ufficio AI ha rilevato che tale peggioramento è avvenuto dopo l’emanazione della decisione contestata datata 31 novembre 2009 e che pertanto deve essere valutato nell’ambito di una revisione della rendita (XXXVII). In effetti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 p. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1), condizioni che, come verrà indicato nel prosieguo, nel caso in esame sono date.
Per quanto riguarda il periodo precedente, in merito all’evoluzione della capacità lavorativa retrospettiva dal 1° aprile 2005 (n.b.: la precedente decisione su opposizione, oggetto del primo ricorso, è del 20 aprile 2005; cfr. consid. 2.4), i periti del __________ hanno evidenziato:
" (…)
Insgesamt war Verlauf seit 21.04.2005 bis heute sehr wechselhaft, beschrieben sind Besserungen und auch erhebliche Verschlechterungen des Gesundheitszustandes, vor allem ab 10/05 als der Tinnitus der Explorandin als verschlechtert angesehen wurde.
Bereits damals wurde aber auch auf eine nicht HNO-Verursachte AUF hingewiesen.
Entsprechend kann nur auf die verschiedenen damaligen ärztlichen Beurteilungen verwiesen werden, dortige Einschätzungen schwanken zwischen 70% AUF und voller AF.
Eine medizinisch begründbare Einschätzung der AF im Verlauf seit 9/2005 bis heute kann mit der notwendigen Sicherheit retrospektiv nicht angegeben werden, geschätzt wird die durchschnittliche AUF auf ca. 30-50%. Diese Arbeitsfähigkeit gilt auch für eine andere geeignete Tätigkeit. (…)" (sottolineatura del redattore; doc. XXXIII, pp. 57-58)
Facendo riferimento al succitato passaggio, nelle osservazioni 5 settembre 2011 la ricorrente ha evidenziato:
" (…)
Ora, ritenuto come questo lod. Tribunale abbia, con decisione 22 dicembre 2006 (inc. no. 32.2005.64), accertato il peggioramento del Tinnitus dal mese di settembre 2005; tenuto contro del fatto che la perizia del SAM non ha per nulla tenuto in considerazione tale decisione ignorando e contraddicendo, senza motivazione alcuna, fatti accertati con la stessa; ritenuto, quindi, come la perizia del SAM, per le motivazioni ampiamente descritte nel ricorso in data 14 gennaio 2010 (che qui vengono ribadite e alle quali si rinvia) non possa assurgere a rango di perizia neutra; considerate le indicazioni dei periti del __________ e di quelli incaricati dalla __________, alla ricorrente deve essere riconosciuta dal mese di settembre 2005 un'incapacità lavorativa del 50% almeno nella sua attività precedente ed in altre attività adeguate." (doc. XXXVIII)
In primo luogo va fatto presente che, secondo questa Corte, la perizia __________ non ha sconfessato la valutazione multidisciplinare del SAM. Certo che in merito alla media dell’incapacità lavorativa retrospettiva, non potendola quantificare con sicurezza, i periti del __________ hanno accertato un’evoluzione tra il 30% ed 50% a causa dello stato di salute fluttuante.
Tuttavia ciò non giustifica di riconoscere, come sostenuto dalla ricorrente, un’incapacità lavorativa del 50% dal mese di settembre 2005.
Vero che nella sentenza 22 dicembre 2006 questo TCA aveva rilevato un peggioramento dello stato di salute nel settembre 2005, dovuto principalmente alla problematica legata al tinnito (passaggio, secondo la valutazione 11 ottobre 2005 dalla dr.ssa __________, dal tinnito di grado III a quello massimo di grado IV). Questa problematica è stata comunque relativizzata, almeno per quel che concerne le ripercussioni sulla capacità lavorativa, dal __________. Spiegando che dalla sola diagnosi di tinnito non si può dedurre un’incapacità lavorativa; che per la valutazione della capacità lavorativa di tale affezione, in analogia alle sindromi somatoformi, occorre un esame psichiatrico poiché attualmente al medico somatico (“Somatiker”) non sono disponibili oggettivi criteri che permettono di accertare con sufficiente cognizione eventuali limitazioni delle capacità lavorativa, il perito specialista ha concluso che il peggioramento del tinnito attestato dalla dr.ssa __________ non può essere confermato e tantomeno costituire fondamento di ripercussioni sull’abilità lavorativa (“…Desgleichen ist aus organischer Sicht die von Frau Dr. __________ festgestellte Verschlimmerung des Tinnitus weder zu begründen noch eine Auswirkung auf di Arbeitsfähigkeit festzulegen”; p. 57).
Ricordato che il rilevante peggioramento (sindrome depressiva in episodio lieve a medio grave), causante un’incapacità lavorativa del 40%, è stato accertato nel mese di febbraio 2010, secondo questa Corte va confermata la valutazione del SAM e di conseguenza anche la decisione 30 novembre 2009.
Per quel che concerne il periodo successivo, come già detto, le conclusioni peritali del __________, sottoposte ad un presa di posizione delle parti in causa, sono rilevanti e per motivi di economia processuale sono da considerare nel presente giudizio.
Visto che dal 1° febbraio 2010 l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 40% nella propria attività di impiegata d’ufficio ed in altre attività confacenti, è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006.).
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Pertanto, il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 60% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che apre il diritto ad un quarti di rendita, trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° febbraio 2011.
In questo senso il ricorso va accolto e la decisione contestata va annullata
2.10. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e dell’art. 30 Lptca il ricorrente che vince la causa ha diritto alla ripetibili.
Nel caso in esame va fatto presente che da un punto di vista prettamente formale, l'assicurata non ha vinto la presente causa giudiziaria, poiché questa Corte, pur avendo accolto ai sensi dei considerandi il ricorso contro la decisione contestata di rifiuto di prestazioni, ha nella sostanza confermato, nel risultato, il provvedimento stesso (cfr. STFA I 65/03 del 27 ottobre 2004 consid. 4). Ne consegue che l’insorgente non ha diritto alle ripetibili.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Vista la particolarità della vertenza, non si accollano tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 30 novembre 2009 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal
1° febbraio 2011.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti