Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.78
Entscheidungsdatum
15.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.78

LG/sc

Lugano 15 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 febbraio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1951, indipendente, titolare dell’esercizio pubblico __________ a __________, in data 14 dicembre 2007 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetto da “diabete” e “frattura vertebrale” (doc. AI 1-1/6).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia reumatologica del Dr. __________ (doc. AI 21-1) e un rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 26-1), l’UAI con decisione del 19 febbraio 2010 (doc. AI 45-1), preavvisata con progetto del 4 gennaio 2010 (doc. AI 38-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile (35%).

1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando il calcolo del grado d’invalidità eseguito dall’Ufficio AI, in particolare la suddivisione tra compiti di direzione (30%) e mansioni di pizzaiolo (70%) ripresa nel rapporto d’inchiesta.

A mente dell’avv. RA 1 il ricorrente non svolge alcuna attività di conduzione, d’organizzazione o mansioni amministrative e contabili in seno all’esercizio pubblico __________ (doc. I).

In via ricorsuale viene dunque postulata la rettifica di tale ripartizione eliminando la posizione “direzione 30%” ed inserendo unicamente le mansioni di pizzaiolo al 100% (doc. I).

Il rappresentante di RI 1 ha inoltre chiesto l’audizione della gerente dell’esercizio pubblico, della moglie, del contabile, nonché l’interrogatorio dello stesso ricorrente e in subordine un sopralluogo e l’audizione dei camerieri (doc. I).

1.4. L’UAI, in risposta, fondandosi sul rapporto d’inchiesta svolto e il sopralluogo effettuato, nonché sulla retribuzione della dipendente a titolo di gerente per un ammontare di fr. 900.-- lordi mensili, ha confermato la propria decisione e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

1.5. Il 19 aprile 2010 l’avv. RA 1 si è riconfermato nella propria richiesta di prove (doc. VI).

Il doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).

Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il mandato di esperire una perizia reumatologica.

Nel referto del 20 ottobre 2010 il Dr. __________ ha diagnosticato una “ - sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative pluri-segmentali ai dischi inter-vertebrali L4/L5 e L5/S1 senza segni deficitari sensitivo motorici. Stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare, nonché alterazioni statiche della colonna vertebrale con scoliosi a forma di S e tendenza ipercifotica toracale. – claudicatio della gamba sinistra in paziente con una arteriopatia periferica e stato dopo PTA femorale sinistra nel gennaio del 2005 e PTA femorale poplitea destra nel marzo 2003, nonché ostruzioni crurali. – minima peri-artropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla sinistra.

– diabete mellito tipo II con iniziale nefropatia” (doc. AI 21-8).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al 40% sia nell’attività di pizzaiolo che cuoco, mentre nell’attività di gerente o nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, nell’ambito amministrativo nonché nell’incasso, egli è abile in forma completa (100%).

In attività lavorative adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dal perito, RI 1 è altresì abile al 100% (doc. AI 21-10).

Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr. doc. AI 43-1, doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

2.7. Al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, titolare di un esercizio pubblico (__________ a __________) l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).

La circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

Nella fattispecie l’assicurato non ha contestato l’applicazione del metodo straordinario, bensì la ripartizione stabilita dall’amministrazione delle mansiosi da lui svolte in seno all’esercizio pubblico, ovvero di compiti di direzione al 30% e mansioni di pizzaiolo al 100% (doc. I).

Per quanto riguarda l’applicazione del metodo straordinario l’ispettore AI ha rilevato che in considerazione dell’assenza dei dati fiscali 2008, del lungo periodo di chiusura dell’esercizio pubblico a causa di un incendio (dal 29 agosto 2008 al 7 aprile 2009) e degli importi relativi alle indennità giornaliere di malattia o infortunio percepiti dall’insorgente sin dal 2003, un confronto attendibile dei redditi non appare possibile. Si è dunque ritenuto giustificato procedere ad una valutazione del grado Al tramite il metodo straordinario.

Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, non essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute il TCA ritiene corretta l’applicazione, nel caso concreto, del metodo straordinario.

2.8. In applicazione del metodo straordinario dunque, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 7 aprile 2009.

Nel relativo rapporto del 13 maggio 2009 l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

" (…)

Prima dell'insorgenza del danno alla salute del richiedente, la moglie si occupava della cucina con un impegno riferito al 50 %. Lo ha fatto sino all'epoca dell'incendio del locale. L'interessato da parte sua riferisce di essersi dedicato alle mansioni di conduzione ed organizzative, dell'intrattenimento clientela, delle comande della merce e delle mansioni amministrative (30 %). Il lato contabile è curato dalla fiduciaria __________ di __________. Impegnato inoltre quale pizzaiolo principalmente la sera (70 %). A mezzogiorno si servono in genere poche pizze. Del bar in generale si è sempre occupato il personale.

L'assicurato presenziava in esercizio normalmente nelle fasce orarie dalle ore 09.00/10.00 sino alle 14.00 e dalle 18.00 alle 23/24.00.

Presente inoltre la gerente , una cameriera a tempo pieno () ed un'altra cameriera sull'arco della stagione, a tempo parziale, impiegata a periodi (dati 2006).

Il figlio __________, 32.nne, negoziante in orologi, vive in famiglia. In caso di necessità specifiche fornisce un colpo di mano. Può capitare 4-5 volte al mese in ragione di un paio d'ore. Se del caso può inoltre far capo a sporadici aiuti di parenti e conoscenti.

Alla riapertura dell'esercizio, avvenuta il 07.04.2009,ad orari di servizio e giorni invariati, il personale in dotazione è costituito, secondo quanto riferito dal signor RI 1, da:

  • una gerente, tuttora nella persona della signora __________, a tempo parziale;

2 cameriere a tempo pieno;

1 cuoco a tempo pieno, impiegato dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 22.00, che in serata si occupa quindi anche della produzione pizze, quale aiuto al titolare;

1 aiuto-cucina a tempo pieno.

Nell'esercizio non vi lavora più la moglie, che nel frattempo ha inoltrato domanda di revisione della sua pratica Al, per intervenuto peggioramento dello stato di salute.

L'interessato dal canto suo presenzia dalle ore 10.00/11.00 alle 13.30/14.00 circa e dalle 18/19.00 sino alla chiusura. In sostanza ha ridotto di 1 ½ - 2 h. la sua presenza in ristorante. Secondo quanto riferito, con un impegno comunque ridotto, nel senso che a livello di mansioni di pizzaiolo è stato ora sostituito in buona parte dal nuovo cuoco.

Riferisce problemi nel mantenimento della posizione eretta prolungata, come richiesto dalla mansione di pizzaiolo. Insorgerebbero disturbi alle gambe (operate). Nella primavera 2008 avrebbe subito un ulteriore intervento alla sinistra, per problemi di circolazione.

  1. Confronto tra campi di attività - VEDI ALLEGATO 1

In considerazione delle limitazioni mediche evidenziate in sede peritale, e della riduzione dell'impegno lavorativo del richiedente, in seno all'attività di pizzaiolo, la limitazione viene considerata al 50 %.

Per le attività più consone, a livello amministrativo, di controllo del personale, di conduzione, comande, intrattenimento della clientela, ecc. si può calcolare un impedimento massimo pratico del 10 %, trattandosi di mansioni accessibili/esigibili.

Con questa limitazione si tiene in debito conto eventuali assenze in caso di accentuazione dei disturbi originati dal danno alla salute.

  1. Evoluzione dei redditi dell'impresa - VEDI ALLEGATO 2

Per i redditi si rimanda alla tabella riassuntiva allegata, per gli anni dal 2003 al 2007.

2.9. Oggetto del contendere è la ripartizione delle mansioni dell’assicurato presso l’esercizio pubblico __________ che l’ispettore AI ha stabilito nel rapporto del 13 maggio 2009.

Secondo l’amministrazione RI 1 nella misura del 70% svolge l’attività di pizzaiolo, mentre per il restante 30% è attivo nella direzione dell’esercizio pubblico.

Il ricorrente ha contestato tale ripartizione sostenendo di svolgere l’attività di pizzaiolo a tempo pieno.

A sostegno delle proprie argomentazioni egli ha prodotto lo scritto del 14 gennaio 2008 all’Istituto delle assicurazioni sociali (doc. B) e asserito che la sua formazione ed esperienza non gli consentono di svolgere le mansioni che gli vengono attribuite (doc. I).

Questo TCA non ha motivi per scostarsi dalla valutazione dell’Ufficio AI e dalla ripartizione percentuale delle mansioni stabilita dall’ispettore, per le ragioni che verranno qui sotto esposte.

Dal rapporto del 13 maggio 2009 emerge che RI 1 non possiede il certificato di gerenza. La gerenza è stata garantita dalla signora __________ fino al 2006 e quindi da __________ che è presente presso il ristorante sull’arco della giornata a più riprese, ma non effettuerebbe nessun servizio. Secondo l’ispettore: “Si fa vedere ogni tanto per ragioni di presenza” per una modesta retribuzione (doc. AI 26-4).

Prima dell’insorgere del danno alla salute nell’esercizio pubblico lavorava oltre all’assicurato, la moglie (50%), la gerente, una cameriera a tempo pieno e una cameriera a tempo parziale.

L’assicurato ha da parte sua asserito “di essersi dedicato alle mansioni di conduzione ed organizzative, dell’intrattenimento clientela, delle comande della merce e delle mansioni amministrative” (doc. AI 26-4).

Dal 2009 la moglie ha cessato l’attività presso l’esercizio pubblico e oltre all’assicurato e alla presenza saltuaria della gerente, vi sono due cameriere, un cuoco a tempo pieno e un aiuto-cucina a tempo pieno (doc. AI 26-5).

Considerato il numero di dipendenti presenti presso l’esercizio pubblico, la presenza saltuaria della gerente (Va e viene. Non effettuerebbe nessun servizio), la retribuzione modesta da lei percepita e le asserzioni dell’assicurato in sede d’inchiesta non vi sono ragioni per dubitare della ripartizione delle mansioni stabilita dall’ispettore AI. In particolare è da ritenere verosimile che l’assicurato svolge compiti di gerenza in seno all’esercizio pubblico occupandosi di attività di carattere amministrativo, di controllo del personale, di comande e di gestione della clientela che altrimenti nessuno in seno all’esercizio pubblico svolgerebbe.

Dagli scritti della Divisione delle contribuzioni e dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro si evince come sia l’insorgente ad occuparsi della gestione e dell’assunzione del personale, a comunicare le condizioni salariali dei dipendenti agli uffici competenti e a verificare le dichiarazioni salariali alla Cassa AVS/AI/IPG (cfr. doc. AI da 27-1 a 27 11; doc. AI 27-23 a 26).

Questo Tribunale rileva inoltre che nella documentazione della __________ per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia del 2007 l’assicurato si definisce “proprietario ristorante” (doc. AI 2-1;3-1), mentre nei certificati medici del Dr. __________ e del Dr. __________ viene indicato quale “gerente”, “ristoratore indipendente”, “proprietario” dell’esercizio pubblico (doc. AI 6-1; 7-1; 8-1).

Lo scritto del 14 gennaio 2008 trasmesso all’Istituto delle assicurazioni sociali non permette una diversa valutazione della fattispecie, in quanto è lo stesso RI 1 ad affermare di lavorare al 100% in qualità di pizzaiolo presso il ristorante __________.

Dal profilo probatorio si tratta dunque di un’affermazione di parte che non permette di smentire le constatazioni dell’ispettore AI.

Questo Tribunale non ha dunque motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 13 maggio 2009 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).

In considerazione di ciò, è da ritenere verosimile la ripartizione delle mansioni stabilita dall’ispettore AI del 30% per attività di direzione e del 70% quale pizzaiolo risulta corretta.

L’ispettore AI ha quindi proceduto alla valutazione della capacità al guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di gestore di un ristorante – bar – pizzeria, prima e dopo il danno alla salute, giungendo ad una percentuale di impedimenti del 38%.

L’Ufficio AI ha quindi proceduto al seguente calcolo dell’invalidità conformemente al metodo straordinario:

Metodo straordinario di valutazione

Numero di salari versati 12

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno

Direzione 22.04

30%

10%

5'339.--

Sfr. 19'220

Sfr. 1'922

Mansioni pizzaiolo

70%

50%

3'700.--

Sfr. 31'080

Sfr. 15'540

Totale

100%

38%

Sfr. 50'300

Sfr. 17'462

Secondo richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2006

CA XX pos. 23, livello di qualificazione 04, uomini

CA XX pos. 37, livello di qualificazione 04, uomini

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 50'300

Reddito da invalido

Sfr. 32'838

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

Sfr. 17'462

  1. Valutazione

La valutazione secondo la tabella TA 7 (Suisse 2006), porta ad un grado AI del 35 %." (doc. AI 26/4-7).

La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Il grado di invalidità del 35% è insufficiente per poter mettere l'assicurato al beneficio di una rendita di invalidità. A giusta ragione l’Ufficio AI ha quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni assicurative.

Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

2.10. A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione. Il consulente ha infatti rilevato che “L'interessato, 58,ne, titolare di un ristorante - bar, risulta già integrato professionalmente in modo idoneo nel suo esercizio, appena restaurato.” (doc. AI 26-6).

2.11. L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’audizione della gerente dell’esercizio pubblico, della moglie, del contabile, nonché l’interrogatorio dello stesso ricorrente e in subordine un sopralluogo e l’audizione dei camerieri (doc. I).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti.

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

48
  • DTF 130 V 6101.01.2003 · 1.067 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 33
  • DTF 126 V 76
  • DTF 126 V 80
  • DTF 125 V 261
  • DTF 124 V 94
  • DTF 124 V 110
  • DTF 123 V 233
  • DTF 116 V 249
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • DTF 110 V 276
  • DTF 107 V 21
  • DTF 105 V 15101.01.1979 · 135 Zitate
  • DTF 104 V 137
  • DTF 104 V 139
  • DTF 97 V 57
  • DTF 96 V 2901.01.1970 · 518 Zitate
  • 09.00/10
  • 10.00/11
  • 13.30/14
  • 9C_13/200731.03.2008 · 969 Zitate
  • 9C_335/200708.05.2008 · 77 Zitate
  • 9C_35/200704.04.2008 · 118 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 224/01
  • I 26/02
  • I 38/06
  • I 475/01
  • I 540/02
  • I 543/03
  • I 600/01
  • I 623/98
  • I 670/01
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 761/04
  • I 782/03
  • U 243/99
  • U 347/98