Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.66
Entscheidungsdatum
23.04.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.66

FS

Lugano 23 aprile 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 11 febbraio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione 11 febbraio 2010 (doc. A) l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1973, al beneficio di una rendita intera dal 1. gennaio 2008 al 30 settembre 2008 e a una mezza rendita dal 1. ottobre 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute; art. 88a cpv. 1 OAI);

  • con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici ed in ossequio alla procedura del preavviso (art. 57a LAI), si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni. Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

  • con la risposta di causa – vista la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale e considerate le annotazioni 26 marzo 2010 del dr. __________ – l’Ufficio AI ha, in via principale, proposto al Tribunale di “(…) voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici del caso mediante l’allestimento di una (nuova) perizia pluridisciplinare (di natura psichiatrica, reumatologica, neurologica e cardiologica) atta a definire l’evoluzione dello stato valetudinario del ricorrente dal mese di gennaio 2007 in poi (…)” (IV);

  • interpellato dal TCA, con osservazioni 8 aprile 2010, l’avv. RA 1 ha, in particolare, comunicato che “(…) il rinvio degli atti (una volta annullata la decisione impugnata) è quanto postulato dal ricorrente nel presente ricorso. Dato che l’UAI nella sua risposta dice di aderire in via principale alla richiesta del ricorrente e che le allegate annotazioni del medico (IV + bis) confermano la lacunosità dell’istruttoria, si riconferma quindi quanto postulato nel gravame, che deve essere accolto. (…)” (VI);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

  • oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2008 al 30 settembre 2008 e ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2008. L’assicurato postula il rinvio degli atti per nuovi accertamenti;

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);

  • per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164, 131 V 120; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006);

  • nella fattispecie, vista la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale – in particolare il rapporto 11 febbraio 2010 nel quale il dr. __________, FMH in neurologia, ha, in particolare, attestato che “(…) il quadro clinico attuale è sovrapponibile a quello precedente, senza nuovi deficit focali. Anche il bilancio radiologico panvertebrale non ha messo in evidenza nuovi aspetti: da rilevare la presenza oltre alla severa scoliosi sinistro-convessa del rachide dorso-lombare e ad un’osteo-condrosi L2-L3 la presenza di un’iperintensità di segnale intramidollare a livello C4-C5 e all’altezza di D2, invariato rispetto all’indagine precedente del 2007. Di fronte a questa situazione sarebbe opportuno che il paziente possa beneficiare di una nuova valutazione stazionaria al meglio in ambito neuro-riabilitativo per poter individuare le risorse terapeutiche medicamentose e fisioterapiche ancora possibili. Al fine di meglio organizzare un tale ricovero è indicata una valutazione dapprima ambulatoriale per poter meglio valutare il paziente e fissare gli obiettivi per il ricovero. (…)” (doc. R) nonché il rapporto 3 marzo 2010 nel quale la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato che “(…) la problematica psichica di cui il signor RI 1 è portatore è intimamente collegata all’importante patologia somatica che costituisce l’aspetto predominate dal punto di vista medico che a nostro parere andrebbe rivalutato anche dal punto di vista assicurativo (…)” (doc. S) – questo Tribunale concorda con l’Ufficio AI che – viste le annotazioni 26 marzo 2010 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso: “(…) in considerazione dell’istruttoria carente indicata perizia SAM comprendente valutazione peritale psichiatrica, reumatologica, neurologica e cardiaca per definire evoluzione CL ed esigibilità da 1.2007 a tuttora (…)” (doc. IV/Bis) – è necessario svolgere ulteriori accertamenti per potersi pronunciare sulla domanda di prestazioni dell’assicurato. In particolare l’amministrazione è pure chiamata ad applicare correttamente la procedura del preavviso ex art. 57a LAI (la decisione qui impugnata non è infatti stata preceduta da un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI). La proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria (che corrisponde a quanto postulato con il ricorso) appare dunque giustificata;

  • di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni AI formulata dall’assicurato;

  • vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I 911/06 del 2 febbraio 2007);

  • secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli atti vengono rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai considerandi, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni AI 6/10 luglio 2007 dell’assicurato.

  1. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

8

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 57a LAI
  • art. 69 LAI

LOG

  • art. 49 LOG

LPGA

  • art. 16 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 88a OAI

Gerichtsentscheide

9
  • DTF 131 V 16401.01.2005 · 7.325 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 124 V 309
  • 9C_313/200806.03.2009 · 32 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • I 597/04
  • I 707/00
  • I 911/06