Raccomandata
Incarto n. 32.2010.61
FS
Lugano 12 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, nel giugno 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando di avere “(…) problemi circolatori alle gambe e dolori lombari e cervicali, sinovite, asma, allergie (…)” (doc. AI 1/1-7).
Con decisione 7 giugno 2001 (doc. AI 23/1-2) – sulla base della perizia 1. febbario 2001 del Servizio Accetamento Medico (SAM) (doc. AI 18/1-19) – l’Ufficio AI ha negato il diritto il diritto ad una rendita.
Questa decisione è stata confermata da questo Tribunale con la STCA del 20 settembre 2001 (doc. AI 29/1-13).
1.2. Nel mese di dicembre 2002 – dopo che con scritto 24 giugno 2002 l’Ufficio AI aveva comunicato al dr. __________ che non riteneva adempiuti i presupposti per una rivalutazione del diritto alla rendita (doc. AI 36/1) – l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 39/1-7).
Con decisioni 11 marzo e 14 giugno 2004 – sulla base della perizia psichiatrica 13 ottobre 2003 del dr. __________ (doc. AI 57/1-10) e delle annotazioni 5 dicembre 2003 della dr.ssa __________ (doc. AI 60/1) – l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, a una mezza rendita dal 1. settembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 (doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2).
1.3. La domanda di revisione del giugno 2005 (con richiesta di prestazioni AI per adulti 13 giugno 2005 l’assicurata aveva chiesto l’aumento del grado di invalidità all’80%; doc. AI 71/1-7) è sfociata nella decisione 8 gennaio 2007 (doc. AI 111/1-3) con la quale l’Ufficio AI – sulla base delle perizie reumatologica 27 ottobre 2005 del dr. __________ (doc. AI 83/1-6) e psichiatrica 16 gennaio 2006 con complemento 18 agosto 2006 della dr.ssa __________ (doc. AI 85/2-5 e 88/1), nonché del rapporto finale 30 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 96/1-3 e 97/1) – ha soppresso il diritto alla rendita.
Questa decisione è stata annullata dallo scrivente Tribunale che, con la STCA del 28 febbraio 2008 (doc. AI 129/1-18), ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, “(…) interpellata nuovamente la dr.ssa __________ per farsi precisare compiutamente in cosa è consistito il miglioramento valetudinario quando è intervenuto e se è presumibilmente duraturo, sottoposto questo parere al dr. __________ e se necessario esperiti ulteriori accertamenti peritali, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa con la domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 13 giugno 2005 (…)” (doc. AI 129/17).
1.4. Con decisione 4 febbraio 2010 (doc. AI 168/1-3), preavvisata con progetto 11 novembre 2008 (doc. AI 143/12) – sulla base del rapporto 16 giugno 2008 della dr.ssa __________ (doc. Ai 136/1-2), della perizia psichiatrica 11 settembre 2008 del __________ (doc. AI 140/1-11), della perizia reumatologica 6 luglio 2009 del dr. __________ (doc. AI 165/1-8) e delle annotazioni 22 luglio e 25 settembre 2008, 16 febbraio, 4 maggio e 6 agosto 2009 del dr. __________ (doc. AI 138/1, 141/1, 157/1-2, 163/1 e 167/1) –, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.5. Contro la decisione 4 febbraio 2010 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e il mancato esperimento di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica – ha chiesto che “(…) alla ricorrente è riconosciuta un’invalidità almeno del 50% (…) e subordinatamente che “(…) alla parte ricorrente è riconosciuta un’invali-dità del …% (da stabilire dopo l’istruttoria). (…)” (doc. AI 171/7). Contestualmente l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
1.6. Con scritto 12 marzo 2010 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato par l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
1.7. Con la risposta di causa – sulla base delle annotazioni del dr. __________ e del rapporto supplementare della consulente in integrazione professionale, entrambi del 17 marzo 2010 – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.8. Con scritti 15 aprile e 17 maggio 2010 l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere osservazioni in merito alla documentazione prodotta dall’Ufficio AI con la risposta e ha trasmesso il certificato medico 11 maggio 2010 della dr.ssa __________.
1.9. Con osservazioni 28 maggio 2010 – viste le annotazioni 27 maggio 2010 del dr. __________ – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 4 febbraio 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 1. aprile 2010 – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata postula il riconoscimento del diritto, dopo il …, ad almeno una mezza rendita e, in via subordinata, ad una rendita da stabilire previa ulteriore istruttoria.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.7. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.8. Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.9. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:
" (…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)
2.10. Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale salariata nella misura del 100% e, di conseguenza, ha applicato il metodo del confronto dei redditi per il calcolo dell’invalidità.
Dagli atti di causa risulta in effetti che, anche se non ha mai esercitato un’attività lavorativa, prima del danno alla salute l’assicurata si era iscritta al collocamento e nella domanda d’indennità di disoccupazione del 25 giugno 1997 (doc. 1/1-4 dell’incarto disoccupazione) aveva precisato di essere disposta a lavorare a tempo pieno.
Anche dall’incarto cassa malati, in particolare dalla “richiesta informazioni” del 1. ottobre 1998 (doc. 1/2 dell’incarto cassa malati), si evince che l’assicurata cerca lavoro al 100% e che la stessa ha percepito, dal 19 ottobre 1998 al 31 maggio 1999, delle indennità giornaliere dalla Cammid sulla base di un’incapacità lavorativa del 100%, fatto salvo il periodo dal 4 al 30 novembre 1998 in cui l’incapacità lavorativa era del 50%.
D’altra parte, anche se invitata espressamente e a più riprese (doc. AI 92/1 e 93/1), l’assicurata non ha contattato l’assisten-te sociale che avrebbe dovuto esperire un’inchiesta a domicilio.
Dalla sentenza del 27 aprile 2001 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano (doc. AI 37/6-11) risulta inoltre che il matrimonio contratto il 30 marzo 1984 con __________ è stato sciolto per divorzio, che non sono stati fissati contributi di mantenimento di un coniuge a favore dell’altro, che i figli (nati il 17 aprile 1983 e il 7 novembre 1984) sono stati affidati al padre e che l’assicurata (“(…) che farà di tutto per attivarsi non appena possibile nella ricerca di un posto di lavoro (…)” (doc. AI 37/11)) verserà al marito un importo mensile di fr. 250.-- per figlio a titolo di contributo di mantenimento.
Viste le risultanze suindicate – ribadita la manifestata volontà di cercare un lavoro a tempo pieno e ritenute le nuove condizioni economiche venutesi a creare (nessun contributo dall’ex marito e obbligo di versargli un contributo per i figli a lui affidati) – vi è dunque da concludere che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe esercitato un’attività lavorativa al 100%.
Del resto l’avv. RA 1 non ha contestato puntualmente le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione e si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) omettendo tale [ndr.: si riferisce all’inchiesta a domicilio], importante atto, non si è in concreto data la possibilità alla ricorrente di dimostrare l’incapacità di svolgere i propri lavori domestici (…)” (doc. AI 171/6).
2.11. L’assicurata era stata posta al beneficio di un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, di una mezza rendita dal 1. settembre 2003 e di tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 (doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2), sulla base delle seguenti emergenze.
Ritenuto l’aspetto reumatologico non necessitante di un ulteriore accertamento medico (doc. AI 49/1-2) e sulla base della perizia psichiatrica 13 ottobre 2003 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 57/1-10), la dr.ssa __________, medico SMR, nella proposta 5 dicembre 2003 (doc. AI 60/1), aveva concluso che:
" (…)
Preso atto della perizia psichiatrica Dr. __________ del 13.10.2003 con le seguenti conclusioni:
Evoluzione peggiorativa della nota sindrome neurastenica con componenti conversive, psicosomatiche e distimiche in paziente con disturbo di personalità con successiva esacerbazione dell’isolamento sociale e della regressione - involuzio-ne.
Il 60% per qualsiasi attività, instauratosi in modo progressivo dall’ultima valutazione SAM del 2001.
Urgente presa a carico specialistica psichiatrica e psicoterapeutica per arrestare ulteriore processo involutivo.
Procedere: il perito non fornisce una data precisa per quanto concerne l’inizio della IL 60%. L’ulteriore peggioramento della capacità lavorativa (già precedentemente limitata del 20% secondo valutazione SAM del 2001) è avvenuto gradualmente.
Si deve quindi valutare l’inizio in base alla documentazione medica a disposizione (la prima certificazione di peggioramento dello stato di salute psichico risale al gennaio 2003 sul rapporto medico AI del curante Dr. __________).
Quindi IL 60% per qualsiasi attività lavorativa dal gennaio 2003 (comunque già dal 1999 presente diminuzione capacità lavorativa del 20%).
Indicare sulla decisione la necessità di sottoporsi a trattamento specialistico psichiatrico.
Revisione tra due anni.
(…)" (doc. AI 60/1)
Con decisioni 11 marzo e 14 giugno 2004 – trascorso l’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI; art. 29 cpv. 1 lett. b LAI fino al 31 dicembre 2007) e sulla base degli articoli 88a OAI e 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) – l’Ufficio AI aveva quindi riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, a una mezza rendita dal 1. settembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 (doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2).
2.12. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata. In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di marzo 2004 (momento in cui dopo gli accertamenti medici esperiti è stato riconosciuto il diritto a prestazioni) e valutare se, dopo questo mese, le condizioni di salute dell’assicurata hanno subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione del diritto alla rendita.
2.13. L’Ufficio AI, conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella sentenza 28 febbraio 2008 (doc. AI 129/1-19) e nell’ambito della revisione intrapresa nel luglio 2005 (doc. AI 76/1-2) – con richiesta di prestazioni AI per adulti 13 giugno 2005 l’assicurata aveva infatti chiesto l’aumento del grado di invalidità all’80% (doc. AI 71/1-7) –, ha predisposto i seguenti accertamenti medici.
perizia 13 ottobre 2005 (rapporto del 27 ottobre 2005, doc. AI 83/1-6), nella quale il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, posta la diagnosi di “(…) fibromialgia – sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale a destra, su alterazioni degenerative osteocondrotiche a livelli C6/C7, con spondilosi anteriore e posteriore (…)” (doc. AI 83/5), circa il grado di capacità lavorativa nell’esercizio dell’attività abituale svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute ha concluso che “(…) vi è quindi un peggioramento per quanto riguarda i reperti reumatologici oggettivabili, sia clinicamente che radiologicamente. Si tratta comunque di reperti di modesta entità, in particolar modo per quanto riguarda la problematica cervicale. Tenendo in considerazione quindi questi aspetti ritengo che nell’attività professionale svolta dalla paziente e cioè quella di casalinga, vi siano delle limitazioni che raggiungono al massimo dal punto di vista reumatologico, un 20%. Limitazioni simili anche per qualsiasi tipo di attività lavorativa anche di tipo medio pesante.” (doc. AI 83/6);
perizia 17 novembre 2005 (rapporto del 16 gennaio 2006, doc. AI 85/2-5), nella quale la dr.ssa __________, capoclinica del servizio di psichiatria dell’Ospedale di __________, posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità istrionico (ICD 10: F 60.04) (…)” (doc. AI 85/4), ha concluso che “(…) ciò che colpisce nell'osservazione dell'A. è una evidente superficialità di giudizio, il che suggerisce di testarne il Q1, che risulta però nella norma (106, vedi allegato). Dal punto di vista psichiatrico non si ravvisano elementi che limitino la capacità lavorativa: l'A. infatti appare addolorata per la morte del compagno, ma non depressa. Le sue capacità di performance sono intatte, tanto che ella si applica con piacere ad attività manuali creative. Certamente l'immaturità che si percepisce durante l'esame peritale giustifica le difficoltà incontrate dell'A. sia nell'attività lavorativa, sia nel ruolo di moglie e madre. Ci si mette in contatto con il Dr. __________, il quale conferma come, dal punto di vista reumatologico non sussistono limitazioni invalidanti. All'osservazione attuale appaiono, quindi, affievoliti i sintomi che hanno giustificato il giudizio medico assicurativo precedente. Si conclude valutando la capacità lavorativa integra per occupazioni che non richiedano particolare onere fisico od assunzione di responsabilità. (…)” (doc. AI 85-5);
rapporto 16 giugno 2008 (doc. AI 136/1-2) nel quale la dr.ssa __________ ha così risposto alle domande postele dall’Ufficio AI (doc. AI133/1): “(…) – precisare compiutamente in cosa è consistito il miglioramento valetudinario: Al momento della perizia da me eseguita nel Gennaio 2006 l’A. appariva eutimica, riferiva di non aver più avvertito algie invalidanti da almeno due anni, momento in cui, conclusa la relazione affettiva burrascosa con un tossicodipendente, era riuscita a dare un assetto sereno alla propria vita, consolidato da una nuova relazione definita armoniosa. Non erano evidenti alterazioni del contenuto dell’ideazione, né limitazioni delle capacità di relazione, collaborazione e comprensione. Non vi era alterazione del sensorio. Ciò in assenza di qualsivoglia supporto specialistico. – Quando è intervenuto: Ci si riferisce a quanto dichiarato dall’A. riguardo ad un miglioramento progressivo nel tempo e presumibilmente coincidente alla risoluzione dei conflitti affettivi, quindi nel 2004. – Se è presumibilmente duraturo: Le oscillazioni del tono dell’umore, come la presenza di sintomatologia algica appaiono, nella storia dell’A., presentarsi in coincidenza a momenti di stress, legati o ai problemi affettivi, o a questioni economiche. In assenza di supporto specifico, in grado di attenuare la tendenza alla drammatizzazione, che caratterizza la modalità di reazione dell’A. ai problemi della vita, è possibile che ella alterni fasi di benessere ad altre in cui la sintomatologia di tipo conversivo si riproponga. (…)” (doc. AI 136/1);
perizia 11 settembre 2008 (doc. AI 140/1-11) nella quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del Centro peritale per le assicurazioni sociali, non ha posto nessuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro e – sviluppate le seguenti considerazione in sede di discussione: “(…) siamo confrontati con una donna che, a buon titolo, non ha alcuna percezione soggettiva di aver un problema psichico limitante. Effettivamente ella non presenta, al momento, una patologia psichiatrica che possa condizionarla negativamente sul lavoro. Il disturbo di personalità istrionico, egosintonico, non è da lei percepito come un problema, venendo giudicato come un normale orientamento del proprio carattere, che non crea particolari disagi, né limiti di sorta. La personalità istrionica, infatti, è in questo caso un fattore di vulnerabilità, ma non risulta di per sé invalidante. Essa condiziona questa persona in ambiti privati, che però non inficiano direttamente la possibilità di produrre un impegno efficace e durevole sul lavoro. Lo stile personologico di questa assicurata la rende particolarmente teatrale, a tratti seduttiva nella sue manifestazioni verso le altre persone, apparentemente fatua. Anche la descrizione dei sintomi è connotata da questa teatralità. La vita emotiva si sviluppa costantemente in relazione all’altro, che assume un’importanza notevole, anche rispetto alla definizione del sé. Questo meccanismo è confermato indirettamente dalla complessa, problematica, ma lunga relazione avuta in passato con un tossicodipendente ed interrotasi, con grande sofferenza, tra il 2003 ed il
2.14. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.15. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti il dr. __________ e la dr.ssa __________ nelle rispettive perizie psichiatriche del 16 gennaio 2006 e dell’11 settembre 2008 (doc. AI 85/2-5 e 140/1-11). In particolare il dr. __________ – appurata l’assenza di diagnosi psichiatriche con ripercussioni sulla capacità lavorativa – ha motivato diffusamente e in modo convincente le ragioni per le quali vi è stata una modifica del quadro psicologico che giustifica la differente valutazione tra l’osservazione psichiatrica del 2003 e quella, da lui confermata, della dr.ssa __________ del 2006. Inoltre, anche se invitato espressamente a farlo (doc. AI 142/1), il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, non ha formulato alcuna osservazione in merito alla perizia psichiatrica del dr. __________.
Questo Tribunale deve fare proprie anche le conclusioni del dr. __________ che, nella perizia 6 luglio 2009 (doc. AI 165/1-8), ha confermato la valutazione già espressa nella perizia 27 ottobre 2005 (doc. AI 83/1-6) e ribadito che “(…) tenendo in considerazione l’evoluzione del caso, le limitazioni che ne derivano, ritengo che questa paziente presenti dal punto di vista reumatologico per l’attività di casalinga un’incapacità lavorativa del 20%. Queste limitazioni sono da estendere anche per qualsiasi attività lavorativa di tipo medio pesante. (…)” (doc. AI 165/8).
Le dettagliate ed approfondite valutazione peritali non sono state del resto validamente smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
In particolare non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo ai certificati medici 7 marzo e 15 maggio 2010 nonché alla prescrizione di fisioterapia della dr.ssa __________ (doc. C, D e F), FMH in medicina fisica e riabilitazione, e alla RX bacino e eco-tomografia coscia sinistra del 03.03.2010.
La dr.ssa __________ – senza specificare quando l’assicurata si è presentata per la prima volta; va qui ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in concreto il 4 febbraio 2010) quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b) –, nel certificato 7 marzo 2010, non ha contestato le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ e, dopo aver osservato che “(…) con la documentazione in possesso risulta difficoltoso esprimersi sulla disabilità motoria e sulla effettiva capacità lavorativa (…)” (doc. C), nel certificato 15 maggio 2010, ha concluso in modo del tutto generico e possibilistico che “(…) accertamenti di laboratorio hanno rilevato un’incrementata eliminazione di piombo nelle urine. Come risaputo, il piombo ha una spiccata tossicità sulle fibre nervose e potrebbe essere responsabile sia di dolore neuropatico che di disturbi del sonno. Il dolore cronico, la scarsa resistenza e la facile affaticabilità dopo attività fisiche anche medio-leggere, rendono improbabile un possibile reinserimento nell’ambiente lavorativo. (…)” (doc. F).
Al riguardo anche il dr. __________, medico SMR FMH in medicina generale e medico perito certificato SIM, nelle annotazioni 17 marzo (sulle quali, anche se invitato espressamente a farlo (VI), l’assicurata non ha presentato alcuna osservazione) e 27 maggio 2010 ha concluso che:
" (…)
la valutazione della dr.ssa __________ riscontra un quadro disfunzionale, esprime pure una difficoltà ad esprimersi sulla disabilità motoria e sulla effettiva capacità lavorativa. La radiografia del bacino non mostra patologie di rilievo. La eco-tomografia della coscia non evidenzia patologie strutturali, presenza unicamente un lipedema (raccolta di tessuto adiposo sottocutaneo).
Valutazione
L’attuale rapporto della dr.ssa __________ non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla recente rivalutazione reumatologica. Persiste un quadro disfunzionale valutato dal perito prevalentemente nell’ambito di una fibromialgia con inoltre presenza di alterazioni di tipo degenerativo di entità limitata.
(…)" (V/1)
" (…)
Nuovo rapporto dr.ssa __________ del 11.5.2010:
viene posta la diagnosi principale di sindrome dal dolore cronico si ipotizza una aumentata eliminazione di piombo nelle urine
Valutazione:
dall’attuale rapporto della dr.ssa __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata, prevale la problematica somatoforme / fibromialgica già nota.
Per quanto concerne la questione del piombo faccio presente che i disturbi riferiti sono del tutto aspecifici e pure tipici per una patologia somatoforme. Per la diagnosi d’una effettiva intossicazione da piombo la misurazione nelle urine non è metodo indicato ma deve essere fatto nel sangue, vedi direttiva SUVA: http://www.primary-care.ch/pdf/2005/2005-41/2005-41-381.PDF
(…)" (XI/1)
Visto quanto precede – rammentato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria rispetto al perito non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid, 7.4); non va infatti dimenticato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) il TF ha già avuto modo di affermare che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009) – sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni mediche sopra enunciate, è da ritenere dimostrato che la situazione valetudinaria dell’assicurata è migliorata e che essa vada ritenuta abile al lavoro nella misura dell’80% tanto quanto casalinga che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
All’assicurata va fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.16. Ritenuto che l’assicurata va considerata quale salariata nella misura del 100% (cfr. consid. 2.10), appurata una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti e ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Riguardo all’accertamento del reddito da valido, nel rapporto finale 30 ottobre 2006 (doc. AI 96/1-3), la consulente in integrazione professionale aveva in un primo tempo concluso che “(…) in considerazione del fatto che l’A. non ha mai svolto un’attività lucrativa di una certa importanza per determinare il reddito da valido (in assenza di dati concreti) farò riferimento alle indicazioni del rilevamento svizzero sui salari. Nel Canton Ticino una donna senza qualifiche che svolge un’attività semplice e ripetitiva può infatti guadagnare un salario di Fr. 40'360.-- (tabella TA1, dati riferiti al Canton Ticino). (…)” (doc. AI 96/2).
Nel rapporto supplementare 17 marzo 2010 (V/2), la medesima consulente, si è corretta e ha precisato che “(…) per quanto riguarda il salario da valido va invece precisato che a seguito delle indicazioni della Crte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA 13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido (ndr. recte: da valido) vada d’ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1) dove si determina un salario da valido di Fr. 51'368.-- (…)” (V/2).
Questa Tribunale – vista l’assenza di una formazione professionale e ritenuto che l’interessata non ha mai lavorato in precedenza – non può che confermare che anche per il reddito da valido (come del resto rettamente fatto per quello da invalido) va applicata la Tabella TA1 (per dei casi analoghi cfr. le STCA 24 febbraio 2010 [32.2009.162] e 17 novembre 2009 nella [32.2009.182]).
Di conseguenza, i redditi ipotetici da valido e invalido per l’anno 2010 (viste le attività generiche, semplici e ripetitive che ella avrebbe potuto e che potrebbe ancora svolgere) si equivalgono e ammontano a fr. 53'098.19 (fr. 4'116.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2008] aggiornati al 2009 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati al 2010 aumentandoli del 1.0% per il primo semestre 2010 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica]).
Considerata una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata la riduzione del 5% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale – “(…) nel caso concreto valuto una riduzione al reddito da invalido per attività leggere del 5% (…)” (V/2, pag. 2); al proposito va osservato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido si attesta a fr. 40'354.62. (fr. 53'098.19 x 80% ridotti del 5%).
Ritenuto il reddito ipotetico da valido di fr. 53'098.19 e quello ipotetico da invalido di fr. 40'354.62 si ottiene un grado d’invalidità del 24% ([53'098.19 - 40'354.62] x 100 : 53'098.19 = 24%) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.4).
2.17. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita finora erogata con effetto dal
Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.18. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.19. Nel ricorso l’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, all’assicurata non poteva sfuggire – soprattutto perché rappresentata da un avvocato – la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali effettuate prima e dopo la STCA di rinvio del 28 febbraio 2008 non fossero più valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti