Raccomandata
Incarto n. 32.2010.60
LG/sc
Lugano 6 settembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 gennaio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1955, in precedenza attivo in qualità di impiegato di produzione presso la __________, __________, in data 28 aprile 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (rendita), in quanto affetto da poliomielite dall’infanzia (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 14 gennaio 2010 (doc. AI 28-1), preavvisata con progetto del 31 luglio 2009 (doc. AI 15-1), ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado 55%), a far tempo dal 1° settembre 2008.
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di ¾ di rendita d’invalidità, sulla base di un grado almeno pari al 64,35%.
In via subordinata l’avv. RA 1 ha chiesto il rinvio degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti economici (doc. I).
In sintesi, l’assicurato ha contestato la valutazione economica svolta dall’amministrazione, sia per quanto riguarda l’importo del reddito da valido che quello da invalido, con particolare riferimento alla riduzione per motivi sociali (doc. I).
A mente dell’avv. RA 1 il reddito da valido di RI 1 presso la __________ non corrispondeva alle sue condizioni di rendimento effettivo che, a causa della sua patologia, erano nettamente inferiori a quelle dei colleghi validi.
Il datore di lavoro aveva adattato le attività lavorative compiute dall’assicurato alle sue esigenze di salute e adottato costose misure aziendali (messa a disposizione di mezzi di sostegno personalizzati) (doc. I).
Il reddito effettivamente percepito dall’insorgente rappresenta – sempre secondo l’avv. RA 1 – un salario sociale nettamente inferiore sia alle medie statistiche, sia al reddito che una persona valida con le medesime qualifiche avrebbe potuto percepire (doc. I).
Secondo il patrocinatore dell’assicurato a causa del suo stato di salute RI 1 non ha potuto godere di promozioni e/o accrescere le sue qualifiche professionali e di conseguenza incrementare il suo reddito mensile (doc. I).
Per quanto riguarda invece il reddito da invalido il ricorrente ha postulato l’applicazione della riduzione massima del 25% per motivi sociali (doc. I).
1.4. In risposta, l’UAI si è riconfermato nella propria decisione contestando che l’assicurato avrebbe percepito un salario sociale e facendo riferimento al questionario del datore di lavoro e alle dichiarazioni della responsabile del personale della __________ (doc. IV).
1.5. Nello scritto del 6 maggio 2010 l’avv. RA 1 ha chiesto che venga ascoltata come teste la signora __________ (doc. VI).
Lo scritto doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nell’evenienza concreta, l’assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità con un grado del 55%, a far tempo dal 1° settembre 2008 (doc. AI 28-1), a causa della poliomielite che lo rende inabile in maniera completa nella sua abituale attività lavorativa, ma abile al lavoro nella misura del 50% in attività adeguate (doc. AI 28-1).
Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
Dal punto di vista medico l’assicurato è da ritenere abile al 50%, in attività adeguate, dal mese di settembre 2007.
2.4. Ai fini della valutazione economica, l’UAI ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi.
Nella decisione impugnata, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 54'080.-- prendendo in considerazione quanto egli aveva guadagnato presso la __________ prima dell’insorgere del danno alla salute (cfr. questionario del datore di lavoro del 20 maggio 2008, doc. 5-1).
Quanto al reddito da invalido, l’UAI ha considerato un salario di fr. 24'591.34 partendo dall’importo di fr. 59'978.88, desunto dalla tabella TA1 dell’Ufficio federale di statistica (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano), riportato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique,1/2-2006, p. 94), ridotto del 50% per l’incapacità medico-teorica e del 18% per attività leggera e a tempo parziale (doc. AI 25-2).
Eseguendo il raffronto dei redditi tra il reddito da valido di fr. 54'080.-- e il reddito da invalido di fr. 24'591.34 l’UAI ha calcolato una perdita di guadagno imputabile al danno alla salute del 54.53%, percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità (doc. AI 28-1).
2.5. Con il presente ricorso l’assicurato ha contestato sia il reddito da valido che quello da invalido.
A proposito del primo l’avv. RA 1 ha indicato come applicabile l’importo di fr. 63'086.40 / anno (fr. 5'055.-- mensili), deducendo questo dato statistico dalla tabella TA1 dell’Ufficio federale di statistica.
Il reddito d’invalido viene invece calcolato partendo dall’importo di fr. 59'978.88, desunto dalla tabella TA1 dell’Ufficio federale di statistica (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano), riportato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique,1/2-2006, p. 94), ridotto del 50% per l’incapacità medico-teorica, nonché del 25% per motivi sociali (doc. I).
2.6. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008.
2.6.1. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 54'080.-- prendendo in considerazione - come detto - quanto egli aveva guadagnato presso la __________ prima dell’insorgere del danno alla salute (cfr. questionario del datore di lavoro del 20 maggio 2008, doc. 5-1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, in particolare non merita accoglimento l’argomentazione del ricorrente secondo cui il reddito effettivamente percepito da RI 1 sarebbe un salario sociale (cfr. doc. I).
Con riferimento alla giurisprudenza applicata nel calcolo del reddito da invalido va detto che fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e giurisprudenza citata).
A quest’ultimo proposito va infatti rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l’assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento (DTF 104 V 90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25 cpv. 1 lett. b OAI secondo cui sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro).
Le attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC 1970 pag. 338 consid. 2). La prova dell’esistenza di un salario sociale è tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio 1996).
Nell’ambito dell’apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.
Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti indizi di una prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag. 336).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).
2.6.2. In una sentenza 8C_989/2009 del 31 maggio 2010 il Tribunale federale ha stabilito che, a torto, questa Corte ha fissato il reddito da invalido fondandosi sui dati statistici anziché prendere in considerazione il reddito effettivamente conseguito dall'assicurato e ha in particolare rilevato:
" (…)
4.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.
(…)
6.1 Dopo aver concluso con successo, come detto, il 31 dicembre 2007, la riformazione professionale a carico dell'AI, B.________ si è iscritto all'assicurazione disoccupazione. Con effetto dal 6 giugno 2008 è quindi stato assunto a tempo indeterminato dalla P.________ SA in qualità di gerente "in possesso di un certificato di capacità per esercenti tipo I", percependo un salario di fr. 4'100.- mensili (pari a fr. 53'300.- annui). Quest'ultima circostanza non poteva essere nota all'assicuratore infortuni al momento della resa della decisione del 7 maggio 2008, essendo l'assicurato stato assunto il mese successivo, lo doveva tuttavia essere al momento dell'emanazione del provvedimento su opposizione del 4 maggio 2009, così come al Tribunale cantonale al momento della pronuncia impugnata. Sia la Swica che il Tribunale di prime cure non hanno tuttavia applicato, a titolo di reddito da invalido, il reddito percepito effettivamente dall'assicurato.
Tale procedere non può essere confermato in questa sede, in quanto viola il diritto federale. In effetti dagli atti non emerge per nulla, né del resto è stato mai sostenuto da nessuna delle parti, che tale reddito non adempirebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza - che privilegia appunto il computo del reddito effettivamente percepito - per porlo alla base del calcolo del grado di invalidità, quale reddito da invalido (consid. 4.1). Del resto, come evidenziato dalla Corte di prime cure, tale reddito non si distanzia granché da quello estrapolato dalla tabella TA1, punto 55, categoria 3, relativa settore della gastronomia, pari a fr. 53'029.74 nel 2007.
In simili circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza federale, quale reddito da invalido non andavano computati né i valori del contratto collettivo di lavoro, né quelli di cui ai dati statistici, bensì il salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno 2008. Tale reddito, pari a fr. 53'300.- annui, va quindi confrontato con il reddito da valido che l'assicurato avrebbe percepito lo stesso anno, non quello conseguito nel 2007 (pari a fr. 64'800.-), come indicato dal Tribunale di prime cure. Poiché tuttavia questa Corte non può procedere ad una reformatio in peius (art. 107 cpv. 1 LTF), anche adeguando quest'ultimo al valore (si confronti La Vie économique 12-2009, indice dei salari nominali 2008, tabella B10.3 pag. 99) non si potrebbe assegnare una rendita di invalidità di grado più elevato.
Ne consegue che il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto infondato, va respinto, mentre l'assicurato ha diritto a una rendita di invalidità del 18 %.
6.2 Ad un risultato non sostanzialmente diverso si perverrebbe del resto anche ritenendo, a titolo di reddito da invalido, il salario medio statistico conseguibile nel settore privato da uomini esercitanti un'attività non qualificata semplice e ripetitiva (ISS 2008, livello di esigenze 4), pari a fr. 59'978.88 (fr. 4'806.- : 40 x 41.6 x 12), e praticando su quest'ultimo importo base un'adeguata deduzione del 10-15 % per tenere conto delle particolarità del caso.
2.6.3. La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto dell’11 dicembre 2009 (doc. AI 25-1), ha indicato quanto segue:
" (…)
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Per quanto riguarda l'audizione summenzionata, possiamo esprimere le seguenti considerazioni e conclusioni.
L'Avv. RA 1 indica a pag. 3 quanto segue:
"9. […] l'assicurato deve ritenersi fortunato ad aver trovato dei datori di lavoro comprensivi, i quali hanno accettato il rendimento dell'assicurato malgrado detto rendimento non raggiungesse mai il 100%. […]”
Inoltre, a pag. 4, il rappresentante legale indicava quanto segue: " 10. [...] L'assunzione del signor RI 1 da parte della __________ rientrava, pertanto, nel quadro della responsabilità sociale assunta dalla stessa __________ (cfr. scritto del 20.05.2008 della __________ all’UAI, agli atti). Si può, quindi, facilmente desumere come il reddito del mio mandante non corrispondesse alle sue condizioni di rendimento effettivo che, senza dubbio alcuno, erano nettamente inferiori a quelle dei colleghi validi, svolgenti la stessa attività lavorativa. Conseguentemente il reddito effettivo del signor RI 1 rappresenta verosimilmente un salario sociale, nettamente inferiore, sia rispetto alle medie statistiche (cfr. tabella TA 1 livello di qualifica 4), sia rispetto al reddito che un soggetto valido avrebbe potuto facilmente percepire con le medesime qualifiche professionali."
Effettivamente, l’A. rientrava nel quadro della responsabilità sociale della ditta (vedi pag. 1, punto 1.2. del questionario del DL citato sopra) ma, il suo rendimento economico era pieno infatti, come indicato nel medesimo documento al punto 2 e al punto 3 dell'allegato 4, "Il rendimento portato dal signor RI 1 é sempre stato valutato pari a quello degli altri colleghi. Ciò é stato possibile soprattutto grazie alle misure ergonomiche messe a disposizione dalla __________ ed implementate secondo quanto previsto dalla responsabilità sociale assunta dalla ditta", inoltre, a proposito della responsabilità sociale la Signora __________ (HR Manager della __________) indicava che "[…] La condizione per permettere il mantenimento di questi profili particolari è che il rendimento dei collaboratori con uno stato di salute delicato sia pari a quello degli altri collaboratori”. Questo é possibile solamente grazie alle quattro misure adottate da __________ (elencate sempre al punto 3).
Risulta quindi chiaro che, fino al momento del peggioramento del danno alla salute, l'A. aveva un rendimento economico pieno. Infatti, in caso contrario, nonostante la politica sociale della __________ esso non avrebbe potuto essere assunto alle sue dipendenze.
Dopo il peggioramento del problema di salute l'A., il suo medico curante e la ditta hanno cercato di adeguare maggiormente il posto di lavoro adottando una pausa pranzo maggiore ed, in seguito, si é ridotto il tempo lavorativo al 50%, come attesta la Dr.ssa med. __________ al punto 4.3. a pag. 3 del rapporto medico ricevuto in data 6 giugno 2008 "[ ... ] Durante l'anno 2007 graduale maggior affaticabilità specialmente sul lavoro [...] Viene introdotta una pausa sul mezzogiorno prolungata dove si riposa e respira con il C‑PAP. Questo lo aiuta a superare la giornata. Dal 01.10.2007 decidiamo di introdurre un lavoro solo di mezza giornata mantenendo il lavoro leggero che ha potuto fare finora.".
Proseguendo nella lettura dell'audizione summenzionata, a pagina 4, troviamo le seguenti osservazioni:
"11. […] iI signor RI 1 ha dovuto accontentarsi delle attività lavorative offertegli, dato il suo stato di salute gravemente invalidante. Infatti, qualora non avesse subito il danno alla salute, egli avrebbe, potuto certamente accrescere le sue qualifiche professionali ‑ ad esempio conseguendo la specializzazione di elettricista‑montatore ‑ e di conseguenza si sarebbe incrementato anche il suo reddito mensile strettamente connessovi."
Il danno alla salute dell'A. é presente dal 1959. All'epoca l'A. aveva 4 anni. E' chiaro che il discorso del rappresentante legale risulta puramente teorico e piuttosto inattuabile in quanto é un ragionamento che potrebbe essere applicato a qualsiasi persona con dei problemi di salute già presenti sin dall'infanzia. Seguendo tale ragionamento si potrebbe pure dire che ‑ molto probabilmente ‑ senza il danno alla salute l'A. avrebbe scelto di svolgere un'altra formazione professionale o addirittura avrebbe svolto degli studi accademici (con un notevole aumento del reddito da sano)! È chiaro che, considerando il fatto che il danno alla salute é insorto in tenera età, tali affermazioni risultano difficilmente sostenibili e purtroppo non possono essere considerate. Per comprendere meglio il percorso formativo dell'A. abbiamo cercato di ricostruirlo ma, purtroppo non siamo riusciti ad ottenere dall'__________ la documentazione relativa alla formazione svolta dall'A. a causa dei molti anni intercorsi da tale evento ad oggi.
Sempre a pagina 4 vengono riportate le seguenti osservazioni:
" 12. Inoltre bisogna tenere presente che il signor RI 1 deve giovare necessariamente di una riduzione al 50% dell'orario, di lavoro, a causa del danno alla salute, così come attestato dai referti medici del Dott. med. __________ del 12.06.2008 e della Dott.ssa __________ del 06.06.2008, nonché del Dott. __________ del 11. 11.2008, agli atti."
Come si può apprendere dal calcolo della CGR sopra riportato, tale riduzione é stata considerata ed applicata.
Per rispondere a tale punto, ci riallacciamo alla risposta relativa al punto 10. In particolare, le pause supplementari invocate dal rappresentante legale dell'A. sono state introdotte dopo il peggioramento dello stato di salute dell'A. e le misure aziendali adottate erano misure attinenti alla responsabilità sociale della ditta che per una scelta di politica aziendale "prevede di occupare una determinata percentuale di personale (il 3%) che presenti un handicap fisico o seri problemi di salute." (vedi punto 3 dell'allegato 4 del questionario del DL citato sopra). E' dunque chiaro che l'azienda non é stata costretta, come indica l'Avv. RA 1, ad adottare misure aziendali ma ha, liberamente ed indipendentemente dall'A., scelto di adottare tali misure.
Il rappresentante legale dell'A., sempre a pagina 4, continua osservando quanto segue:
“14. Infine, è da considerare il fatto che il mio mandante, data l'età ‑ 54 anni – e date le difficoltà che lo stesso incontra nell'esprimersi in lingua italiana e nell'apprendere nuovi metodi di lavoro e nuove tecnologie, solo difficilmente potrà trovare un nuovo impiego confacente al suo stato di salute che, tra l'altro tende ad un progressivo peggioramento (cfr. annotazioni dei dott. med. __________ del 11.11.2008, agli atti). Ciò anche alla luce del fatto che la __________ ha sciolto il rapporto lavorativo con il signor RI 1, a partire dal 31.07.2008, avendo decretato lo spostamento della sede di __________ fuori dal Ticino."
Per quanto concerne la difficoltà di esprimersi in lingua italiana, si rimarca che l'A. vive stabilmente in Ticino dal 1991 (momento in cui ha iniziato a lavorare presso __________). Per quanto riguarda l'apprendimento di nuovi metodi di lavoro e nuove tecnologie, le attività alle quali l'A. potrebbe accedere sono semplici e non qualificate, attività che non richiedono delle grosse competenze linguistiche e delle alte conoscenze tecnologiche. Chiaramente l'A. dovrà possedere una minima capacità di adattamento per affrontare il cambiamento lavorativo che potrà incontrare nel nuovo posto di lavoro. Capacità di adattamento che ha già dimostrato in passato adeguandosi ad un nuovo posto di lavoro ed ad una nuova realtà socio‑economica con il suo trasferimento in Ticino.
Infine, per quanto attengono le altre affermazioni del rappresentante legale, relative alla riduzione per attività a tempo parziale e per quanto concerne il reddito da valido, come dimostra il calcolo della CGR riportato sopra, viene ammessa la riduzione per attività a tempo parziale e per attività leggera.
Dalle osservazioni al progetto di decisione non é chiaro come l'Avv. RA 1 abbia stabilito il reddito da sano (vedi punto 16 pag. 5 dell'audizione citata), per tale motivo il reddito da sano da considerare é quello indicato sul questionario del DL citato sopra come vuole la prassi UAI.
A complemento delle informazioni summenzionate, il gap salariale non viene applicato in quanto a livello ticinese l'A. avrebbe potuto guadagnare di più, infatti abbiamo un gap salariale rispetto ai salari ticinesi del 11.45% (vedi tabella RSS citata). Ammettendo che la prassi UAI lo avesse potuto permettere, anche applicando il gap salariale non si arriverebbe all'auspicato grado d'invalidità del 60% come richiesto dal rappresentante legale dell'A.
(Doc. AI 25-3+4+5+6)
2.6.4. Nella fattispecie l’assicurato ha svolto l’attività di impiegato di produzione presso la __________ dal 3 giugno 1991 al 31 luglio 2008, quando l’azienda ha deciso di cessare l’attività a __________ per ragioni socio-economiche (doc. AI 5-1/8).
Nel questionario per il datore di lavoro del 20 maggio 2008 la __________, alla domanda 2.11. relativa a quanto potrebbe guadagnare la persona assicurata, attualmente e senza il danno alla salute, nell’attività originariamene svolta, ha indicato fr. 54'080.-- (doc. AI 5-3).
Nell’allegato 4 di medesima data il datore di lavoro ha precisato che al momento dell’assunzione lo stato di salute era già compromesso dalle conseguenze della poliomielite riscontrata in età infantile. L’assunzione dell’assicurato rientrava quindi nel quadro della responsabilità sociale dell’azienda e le attività lavorative di RI 1 sono state adattatte alle sue esigenze di salute (doc. AI 5-16).
Dopo aver dettagliatamente esposto le attività svolte dall’insorgente in seno all’azienda, il datore di lavoro ha specificato che “il rendimento portato dal signor RI 1 è sempre stato valutato pari a quello degli altri colleghi. Ciò è stato possibile soprattutto grazie alle misure ergonomiche messe a disposizione dalla __________ ed implementate secondo quanto previsto dalla responsabilità sociale assunta dalla ditta” (doc. AI 5-18).
In merito alla politica aziendale perseguita la __________ ha quindi ribadito che la condizione per permettere il mantenimento di questi profili particolari (3% con handicap fisico o seri problemi di salute) è che “il rendimento dei collaboratori con uno stato di salute delicato sia pari a quello degli altri collaboratori” (doc. AI 5-18).
A mente del TCA dunque, l’assicurato, prima del peggioramento del suo stato valetudinario nel settembre/ottobre 2007, ha sfruttato appieno la sua capacità lavorativa e il salario percepito concretamente per l’attività di impiegato di produzione non costituiva un salario sociale, ma corrispondeva all’effettivo rendimento dell’interessato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante dell’assicurato, è proprio con l’adozione di particolari misure ergonomiche che è stato possibile parificare il rendimento di RI 1 a quello degli altri collaboratori e permettergli così di svolgere i compiti elencati nello scritto del 20 maggio 2008 (doc. AI 5-16).
Ovviamente il confronto di rendimento è stato fatto con il colleghi di lavoro validi e non con quelli portatori di handicap come asserisce l’avv. RA 1 in via ricorsuale (doc. I, pag. 6).
La __________ ha chiaramente indicato di occupare una determinata percentuale di collaboratori (3%) portatori di handicap o con seri problemi di salute. La condizione per rendere sostenibile questa politica sociale è che “il rendimento dei collaboratori con uno stato di salute delicato sia pari a quello degli altri collaboratori” (senza handicap fisico) (doc. AI 5-18).
In via ricorsuale viene inoltre argomentato che l’assicurato, a causa del suo stato di salute, ha dovuto accontentarsi delle attività lavorative offertegli senza poter godere di promozioni e/o accrescere le sue qualifiche professionali e incrementare così il proprio reddito (doc. I, pag. 5).
Va rilevato tuttavia che RI 1 è affetto dalla patologia poliomielitica sin dall’infanzia (a quattro anni ha sviluppato un’infezione da poliomielite, cfr. doc. AI 7-3) e il suo iter professionale è stato inevitabilmente condizionato da questa patologia. Dal suo curriculum vitae emerge comunque che egli ha lavorato dal 1977 al 1986 presso la __________ quale aiuto montatore elettricista, dal 1987 al 1988 presso __________ come meccanico alla manutenzione degli stampi, dal 1989 al 1990 presso __________ quale aiuto elettricista e dal 1991 al 2008 alla __________ (doc. AI 2-5, 9-1).
Il peggioramento del quadro valetudinario è iniziato tuttavia solo nel mese di settembre/ottobre 2007 quando l’insorgente ha ridotto al 50% il suo orario di lavoro (doc. AI 7-1; 8-1).
L’argomentazione ricorsuale non può dunque essere condivisa, in quanto il raffronto dei redditi viene svolto confrontando quanto l’assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido, dunque prima del peggioramento dello stato di salute, con quello ch'egli può tuttora realizzare. E non confrontando quanto egli avrebbe potuto guadagnare se non fosse stato colpito da poliomielite.
2.6.5. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’806.--
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato, quale impiegato di produzione, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 54’080.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 61'763.52.--; cfr. Tabella TA1 p.to 27-28 “Prod. e fabbric. di prodotti in metallo”, livello di qualifica 4, fr. 4’949.-- X 12 mesi = 59’388.-- riportato su 41.6).
Se si riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dello 7,44% (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr. 55'516.45.
2.6.6. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.6.7. In concreto, l’UAI, sulla base di quanto indicato dal consulente IP, ha applicato al reddito da invalido una riduzione del 18% per attività leggera e per attività a tempo parziale (doc. AI 25-2), mentre il ricorrente ha postulato il riconoscimento della riduzione massima consentita del 25% (doc. I).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la percentuale complessiva del 18% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.
Contrariamente a quanto postulato dall’insorgente un’ulteriore riduzione in considerazione dell’età, l’assicurato è del 1955, e della lingua (è in Ticino dal 1991) non si giustifica.
Anche per quanto riguarda una presunta difficoltà nell’acquisire nuove metodologie di lavoro (cfr. doc. I), il TCA non intravede ragioni per ulteriormente ridurre il reddito da invalido. RI 1 ha infatti svolto svariate attività lavorative maturando una certa esperienza (aiuto montatore elettricista, meccanico, aiuto elettricista, impiegato di produzione) e la consulente ha rilevato che l’assicurato potrebbe accedere ad attività semplici e non qualificate che non richiedono grosse competenze linguistiche né tecnologiche (doc. AI 25-5).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario da invalido di fr. 55'516.45, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 22'761.74, confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 54'080.-- (consid. 2.6.1) emerge un tasso d’invalidità del 57,9%, arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Nella misura in cui l’UAI ha attribuito una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 2008 la sua decisione formale del 14 gennaio 2010 merita quindi conferma.
2.7. L’avv. RA 1, in via ricorsuale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti economici e l’audizione di __________ (doc. I, IV).
Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti economici.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti