Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.54
Entscheidungsdatum
14.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.54

FC

Lugano 14 ottobre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 gennaio 2010 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione 24 maggio 2007 l’Ufficio AI ha respinto una prima richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1963, poiché sulla base degli accertamenti medici (cfr. perizia del dr. __________ del 31 agosto 2005, doc. AI 30) e, dopo confronto dei redditi (cfr. rapporto finale 22 maggio 2007 del consulente in integrazione e relativa tabella, doc. AI 45), egli non presentava un grado d’invalidità pensionabile.

Con sentenza 26 novembre 2007, cresciuta in giudicato, il TCA ha respinto il ricorso presentato avverso la decisione dell’Ufficio AI dall’assicurato, rappresentato dall’RA 1 (STCA 32.2007.222).

1.2. In data 24 maggio 2009, tramite l’RA 1, l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 64).

Mediante decisione 28 gennaio 2010 (doc. AI 76), preavvisata con progetto 24 novembre 2009 (doc. AI 74/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni con la motivazione che, alla luce della documentazione prodotta dall’assicurato, segnatamente i certificati medici del dr. __________ del 5 maggio 2008 e 11 aprile 2009, e della valutazione del medico SMR, non risultava oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute (doc. A).

1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento ed il conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso precisando che il ricorrente non aveva reso verosimile una rilevante modifica del proprio stato di salute, come del resto rilevato dal medico SMR nelle allegate annotazioni del 26 marzo 2010.

1.5. Con lettera 16 luglio 2010 l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ha nuovamente ribadito la propria presa di posizione (VIII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; H 335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).

2.5. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, unico punto di giudizio è quello di sapere se l’amministrazione ha rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della richiesta. Si tratta quindi di valutare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante peggioramento della proprie condizioni di salute.

In occasione della prima decisione dell’Ufficio AI del 24 maggio 2007, l’amministrazione aveva tratto le proprie conclusioni basandosi essenzialmente sulla perizia 31 agosto 2005 del dr. __________ (doc. AI 30), il quale, accertate, quali diagnosi principali, bronchiettasie del lobo medio e del lobo inferiore destro (con, tra l’altro, sindrome bronco-ostruttiva d’accompa-gnamento), atopia a pollini e ad acari, nonché possibile pregressa asma bronchiale allergica complicata dall’apparizione di bronchettasia (cfr. perizia p. 7), e descritti i limiti funzionali (cfr. perizia p. 9), con riferimento alla capacità lavorativa aveva ritenuto l’assicurato abile nell’attività di cameriere nella misura del 50% a condizione che tale professione potesse essere svolta evitando i momenti di punta ed in locali senza fumo. In attività adeguate sedentarie, in ambiente privo di agenti respiratori (fumo e allergeni), la capacità lavorativa era stata valutata al 100% (cfr. perizia p. 10). Tale perizia non era in seguito stata smentita da altre certificazioni, come del resto concluso anche da questo TCA nella sentenza del 26 novembre 2007.

In occasione della nuova domanda di prestazioni l’assicurato ha prodotto un riassunto della cartella medica del suo medico curante dr.ssa __________, rapporti di degenze ospedaliere dal 8 al 16 giugno 2007, dal 9 al 17 dicembre 2008, dal 29 aprile al 7 maggio 2009, dal 9 al 16 giugno 2009, dal 20 al 23 ottobre 2009, oltre che un rapporto di riabilitazione polmonare del 2 luglio 2008 e certificati del dr. __________ del 5 maggio 2008, dell’11 e del 16 aprile 2009, del 16 settembre 2009.

Orbene, esaminati gli atti, non risulta effettivamente essere stata resa verosimile una rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità di guadagno dell’assi-curato.

Innanzitutto, questo TCA concorda con la valutazione 26 marzo 2010, nella quale il dr. __________, medico SMR, valutata la documentazione prodotta dall’assicurato, ha concluso che:

" (…)

L’attuale documentazione non evidenzia una sostanziale modifica dello stato polmonare dell’assicurato. In particolare l’attuale valore funzionale primario, ossia il FEV1 risulta leggermente migliore di quello in occasione della perizia del 2005: 1.26 l/37% vs. attuali 1.48 l/44%. (…)

(…)" (doc. VIbis)

Il medico SMR ha contestualmente riportato le conclusioni dell’esame effettuato il 18 agosto 2009 e di cui riferisce nel rapporto del 16 settembre 2009 il dr. __________, capo servizio del servizio di pneumologia dell’Ospedale __________, che dal febbraio 2008 ha in cura l’assicurato e che, commentando l’esito degli esami di spirometria, ha osservato come rispetto al precedente controllo del 7 aprile 2009 fosse rilevabile un chiaro miglioramento con ostruzione meno marcata e incremento del valore di FEV 1, pari a 160 ml pre-broncodilatatore (doc. VI).

Del resto il dr. __________ si era già espresso in modo analogo il 15 maggio 2009 dopo aver preso visione dei rapporti del dr. __________ del 5 maggio 2008, 11 e 16 aprile 2009, rilevando come rispetto alla valutazione peritale del 12 ottobre 2005 la FEV1 era invariata, vi fossero segni di iperinflazione più marcati, ma che in sostanza, malgrado la limitazione funzionale severa, l’insufficienza respiratoria fosse solo parziale e lieve e, di conseguenza, la capacità lavorativa quale cameriere del 40% e quella in attività adeguate, senza attività fisica, fosse totale (doc. AI 63).

Pure nelle Annotazioni del 19 novembre 2009 il dr. __________, preso atto del rapporto del dr. __________ dell’11 aprile 2009, ha rilevato come non risultava una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato, considerato come “l’attuale esigibilità fornita dal dr. __________ corrisponde a quella fornita dalla perizia del 2005, perizia alla base della precedente decisione cresciuta in giudicato” (doc. AI 73).

In effetti, dall’esame degli atti prodotti risulta che dal punto di vista del danno alla salute la situazione è rimasta sostanzialmente la medesima: l’assicurato continua a soffrire di una malattia bronchietactatica severa oltre che di BPCO stadio GOLD III di origine mista con una conseguente limitazione funzionale severa.

Se è vero che l’assicurato ha sofferto nel corso del 2007 di due polmoniti e due esacerbazioni della BPCO, nel 2008 di due polmoniti e nel 2009 di una polmonite e una esacerbazione di BPCO, con relativi ricoveri ospedalieri dall’8 al 16 giugno 2007, dal 9 al 17 dicembre 2008, dal 29 aprile al 7 maggio 2009 (con incapacità lavorativa sino al 13 maggio 2009, doc. D) e dal 9 al 16 giugno 2009 oltre che dal 20 al 23 ottobre 2009, va anche detto che tali episodi acuti passeggeri sono in seguito stati (fortunatamente) seguiti da un buon ristabilimento della situazione precedente e non hanno quindi indiziato una modifica duratura e prolungata dello stato di salute. Prova ne sia anche il fatto che proprio il controllo effettuato dal dr. __________ il 18 agosto 2009, e quindi a soli tre mesi dal ricovero avvenuto all’Ospedale di __________, ha documentato uno stato polmonare sostanzialmente invariato e addirittura un miglioramento dei valori della funzione polmonare rispetto all’epoca della perizia del dr. __________. Il dr. __________ ha in effetti altresì osservato che il paziente si sentiva “nell’insieme abbastanza bene” e che “la situazione respiratoria si è stabilizzata, sia dal lato soggettivo che anche oggettivo spirometrico vi è un certo miglioramento dell’ostruzione” (doc. E e VIbis). Anche il rapporto relativo all’ultima degenza, dal 20 al 23 ottobre 2009, per una polmonite, riferisce di un “ottimo decorso clinico”(doc. L), e quello relativo al ricovero del giugno 2007 riferisce di una “progressiva risoluzione della sintomatologia respiratoria” (doc. P). Anche a seguito del citato ricovero nel giugno 2009 l’assicurato ha potuto essere dimesso con quadro respiratorio ristabilito (doc. N). Né del resto il rapporto di riabilitazione polmonare del 2 luglio 2008 documenta un peggioramento delle condizioni polmonari dell’assicurato (doc. O).

Del resto con riferimento alle periodiche esacerbazioni della sintomatologia ai polmoni e ai relativi ricoveri questo TCA, nella sentenza del 26 novembre 2007, già aveva osservato:

" 2.5.Con il ricorso l’assicurato sostiene un peggioramento rispetto alla perizia del dr. __________, rilevando di essere stato recentemente ricoverato presso l’Ospedale Malcantonese di __________ a seguito di problemi polmonari.

Nel relativo rapporto 2 luglio 2007 di degenza, durata dall’8 giugno al 16 giugno 2007, oltre alle note diagnosi, si legge che motivo del ricovero è stata una broncopatia cronica da bronchittasie con pregressa resezione polmonare, con aumento della dispnea e del broncospasmo anche a riposo. Trattato con antibiotici, l’assicurato è stato dimesso a seguito della progressiva risoluzione della sintomatologia respiratoria con una proposta di un programma fisioterapico disostruttivo (doc. IV).

(…)

Nel caso in esame, volendo tener conto del ricovero nel giugno 2007 a seguito di un’ulteriore esacerbazione della sintomatologia ai polmoni, questo TCA concorda con quanto sostenuto il 25 luglio 2007 dal SMR, ossia che si è trattato di un passeggero peggioramento di durata inferiore a tre mesi e quindi non rilevante. Al riguardo va infatti ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole.

Va poi evidenziato che nel periodo esaminato dal dr. __________ l’assicurato aveva già avuto delle esacerbazioni infettive, tutte con evoluzione favorevole, motivo per cui l’episodio del giugno 2007 non costituisce un nuovo elemento non preso in considerazione. Questa Corte non minimizza la serietà della patologia polmonare di cui l’assicurato è portatore. Tuttavia, sulla base della dettagliata ed esaustiva perizia pneumologica, non vi è motivo per discostarsi dalle valutazione conclusive del dr. __________i.

(…)

In conclusione, sulla base affidabili e concludenti valutazioni specialistiche del dr. ____________________, tenuto conto dell’assenza di un rilevante peggioramento, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente, sebbene la sua originaria attività non è da considerare pienamente esigibile, presenta comunque una piena abilità al lavoro in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali esposti in perizia."

Va anche detto che dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente, la quale, come detto, conferma sostanzialmente una situazione medica invariata, non risulta nemmeno una valutazione della capacità lavorativa che differisca da quella della perizia del dr. __________. Nella certificazione dell’11 aprile 2009 il dr. __________ si limita in effetti a confermare la capacità lavorativa del 40% nell’attività di cameriere (ossia nella misura in cui il paziente era attivo) mentre che conferma la capacità lavorativa in attività senza sforzi fisici e rispettose di diverse, elencate, limitazioni (doc. F). Del resto anche nel certificato del 5 maggio 2008 il dr. __________ riferiva di un miglioramento “rispetto al passato” dei valori gassometrici con insufficienza respiratoria parziale solo lieve, confermando la parziale incapacità lavorativa nella professione di cameriere e rimandando invece per quanto riguardava una riqualifica professionale in un’attività più adatta ai suoi problemi polmonari alla perizia del dr. __________, ritenendo l’assicurato “sicuramente in grado di svolgere dei lavori senza attività fisica rilevante” (doc. I).

Né, infine, il fatto che l’assicurato sia attivo come cameriere solo nella misura del 30% può evidentemente mutare alle suesposte conclusioni sulla capacità lavorativa medico teorica.

Se ne deve concludere che l’assicurato non è riuscito a comprovare un rilevante peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla perizia del dr. __________, nessuno dei documenti versati agli atti comprovando un deterioramento duraturo (quindi di almeno tre mesi) delle sue condizioni.

In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute rispetto alla decisione di diniego di prestazioni del 24 maggio 2007, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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