Raccomandata
Incarto n. 32.2010.51
FC/lb
Lugano 4 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 gennaio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1959, da ultimo attiva quale aiuto cameriera ai piani, con decisione 15 maggio 2002 (confermata dal TCA con sentenza 5 dicembre 2002, STCA 32.2002.72), è stata messa al beneficio di un quarto di rendita dal 1. gennaio 2000. Nell’ambito delle richieste di aumento della rendita, inoltrate nei mesi di febbraio 2003 e 2004, con decisioni 4 giugno 2003 e 24 settembre 2004, l’Ufficio AI ha confermato il diritto a un quarto di rendita (doc. AI 56 e 61). Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.
Nel mese di dicembre 2005 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di aumento della rendita. Con decisione su opposizione 10 marzo 2008 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda (doc. AI 78). Impugnata, questa decisione è stata annullata mediante giudizio del 10 marzo 2009 con il quale questa Corte ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinchè entrasse nel merito della domanda di aumento della rendita e, effettuati i necessari accertamenti, rendesse un nuovo provvedimento (32.2008.58).
1.2. Esperita una perizia del SAM, l’Ufficio AI, con decisione del 27 gennaio 2010, ha respinto la richiesta di aumento della prestazione confermando il diritto a un quarto di rendita e ritenendo che gli accertamenti effettuati avevano permesso di confermare che lo stato di salute dell’assicurata era rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle precedenti valutazioni (doc. B).
1.3. Avverso tale decisione l’assicurata, assistita da RA 1, ha interposto ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per nuovi accertamenti, facendo valere quanto segue:
" (…)
Al riguardo si richiamano inoltre le osservazioni presentate lo scorso 30 dicembre 2009 nelle quali si metteva in risalto quanto segue: “...concretamente non posso condividere il progetto di decisione del 3 dicembre 2009, tendente a respingere la domanda di aggravamento Al. Nel caso di specie, sentita al proposito l'assicurata, risulta che in sede di accertamento medico da parte di UAI, la mia patrocinata sia stata esaminata quasi esclusivamente per quanto attiene la patologia alla spalla dx. Dunque l'approfondimento medico chiesto da UAI non avrebbe preso in esame l'ernia paramediana che comprime la radice sinistra di S1 a livello L4-L5, come comprovato a suo tempo dall'atto medico redatto il 17.03.2008 di Servizio di radiologia di Clinica __________..."
1.4. L’Ufficio AI, in risposta, ha riconfermato in sostanza la completezza degli accertamenti medici esperiti, e, quindi, chiesto la conferma della decisione impugnata (IV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 27 gennaio 2010, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il chiesto aumento del quarto di rendita percepita dall’assicurata dal 1. gennaio 2000.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; I 670/01 del 3 febbraio 2003 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; I 761/01 del 18 ottobre 2002 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11; cfr. anche STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire, in misura notevole, sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dalla decisione iniziale di assegnazione della rendita rispettivamente dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (cfr. anche STFA I 781/04 del 17 febbraio 2005).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, ; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2 con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
In un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia.
Infine, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure STFA I 621/05 del 13 luglio 2006 consid. 4).
2.7. Nel caso concreto all’assicurata è stato riconosciuto, mediante provvedimento 15 maggio 2002, il diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal 1. gennaio 2000 (doc. AI 35). All’epoca dell’attribuzione del quarto di rendita, l’amministrazione si era sostanzialmente basata sulla perizia psichiatrica eseguita il 28 novembre 2001 dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, che aveva concluso per una capacità lavorativa del 60% almeno, con una prognosi di peggioramento psichico non sfavorevole, per le seguenti diagnosi:
¨ Sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10:F41.2) di entità medio-lieve.
¨ Sindrome da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4).
¨ Eventi stressanti di altro tipo che riguardano la famiglia (ICD-10:Z63.7).
¨ Problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59)” (Doc. AI 37 pag.5).
D’altra parte, sulla base del rapporto specialistico reso il 25 luglio 2001 dal dr. __________ e del rapporto 22 marzo 2001 del dr. __________ della Clinica __________, l’amministrazione non aveva ravvisato alcuna limitazione della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico-ortopedico, alle diagnosi di “instabilità dell’articolazione tibioastragalica o sotto astragalica a seguito del trauma distorsivo subito nel 1999 ed obesità” non essendo in effetti una valenza invalidante.
Dette conclusioni, che erano state contestate dall’assicurata, sono state confermate con pronuncia del 5 dicembre 2002 (STCA 32.2002.72) nella quale questa Corte aveva sottolineato come le stesse fossero state tratte sulla base di una valutazione chiara e precisa.
Nell’ambito delle richieste di aumento della rendita, inoltrate nei mesi di febbraio 2003 e 2004 (doc. AI 48/1-7, 57/1-3 e 58/1-2), con decisioni 4 giugno 2003 e 24 settembre 2004 (doc. AI 56/1-2 e 61/1-2), cresciute incontestate in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto le richieste d’aumento e confermato il diritto a un quarto di rendita non risultando documentato in maniera oggettiva un aggravamento della situazione valetudinaria. In particolare, nell’ambito della prima domanda di revisione, l’amministrazione, preso atto di un certificato del dr. __________, si è limitata a far compilare dal curante dell’assicurata il formulario “rapporto medico”. Sentito il medico SMR, con provvedimento 4 giugno 2003 ha quindi respinto la domanda di aumento della rendita non essendo documentato un peggioramento dello stato invalidante (doc. AI 56).
Analogamente, in occasione della domanda di revisione del febbraio 2004, l’amministrazione, chiesto al medico SMR di pronunciarsi sulla documentazione inoltrata dall’assicurata (un referto radiologico del dr. __________ e un certificato del medico curante, doc. AI 58), ha respinto la domanda di aumento considerato come la documentazione presentata non giustificasse un aumento dell’incapacità lavorativa (doc. AI 61).
Inoltrata il 28 dicembre 2005 una nuova domanda di aumento della rendita, con decisione su opposizione 10 marzo 2008 (doc. AI 78/1-4) l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda. Impugnata, questa decisione è stata annullata dal TCA, il quale ha concluso che l’assicurata avesse reso verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, segnatamente in ragione dei reperti diagnostici prodotti (RX anca destra del 12 marzo 2008 nonché MR del rachide lombare nativo del 17 marzo 2008) evidenzianti una ernia discale con sospetto contatto radicolare. Di conseguenza il TCA ha annullato il provvedimento e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché entrasse nel merito della domanda di aumento della rendita ed esperisse i necessari accertamenti medici (STCA del 10 marzo 2009, 32.2008.58).
Dopo la trasmissione degli atti da parte del TCA l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM).
Nella corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 18 novembre 2009, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti di natura psichiatrica e reumatologica, hanno, tra l’altro, concluso:
" (...)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa
Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena bilaterale su una discopatia pluri-segmentale soprattutto L5/S1 con osteocondrosi a questo segmento e presenza ad una RM del 17.03.2008 di un'ernia para-mediana che comprime la radice di S1.
Peri-artropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla destra con sintomatologia d'impingement su alterazioni degenerative in particolar modo con osteofitosi al tuberculum majus e nella zona dell'acromeo con restringimento dello spazio sub-acromiale.
Sindrome depressiva persistente.
Sindrome del dolore somatoforme.
Tendenza all'evitamento.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa.
Fibromialgia.
Stato dopo distorsione della caviglia sinistra nel 1999.
Poliartrosi delle dita delle mani con interessamento delle articolazioni interfalangee distali nell'ambito di un'artrosi di Heberdeen.
Ipertensione arteriosa in trattamento.
Obesità con BMI 45 kg /m2.
Tabagismo cronico. (…)” (doc. AI 98-10)
esprimendosi come segue:
" (...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata di cameriera ai piani è considerato nella misura dal 60%, inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano sia dalle patologie reumatologiche che da quelle psichiatriche esaminate.
Dal punto di vista reumatologico, tenendo in considerazione le patologie descritte ai capitoli 5 e 6, il nostro consulente ritiene che dal punto di vista funzionale, sono limitanti le patologie alla spalla destra ed alla colonna lombare. Per quanto riguarda la spalla destra l'A. presenta delle limitazioni in attività lavorative particolarmente pesanti in cui deve alzare dei pesi sopra l'orizzontale superiori ai 5 kg. Vi sono delle limitazioni nello svolgere delle attività lavorative in cui deve ripetutamente muovere il braccio destro in rotazione ed elevazione ed abduzione. Limitazioni nel lavorare con il braccio destro contro resistenza o con forza. Per quanto riguarda la colonna lombare le limitazioni sono nel mantenere le posizioni statiche prolungate per più di 30-60 minuti. Limitazioni nell'eseguire movimenti ripetitivi di rotazione e flessione del tronco a più riprese durante un giorno. Vi sono delle limitazioni anche in lavori da svolgere in posizioni non ergonomiche con la colonna lombare. Tenendo in considerazione quindi le limitazioni funzionali determinate sopra e riferibili alle patologie descritte, il nostro consulente reumatologo ritiene che nell'ambito dell'attività professionale svolta dall'A., e cioè quella di cameriera ai piani, ella presenti un'incapacità lavorativa del 30%.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente diagnostica una sindrome depressiva persistente, una sindrome del dolore somatoforme ed una tendenza all'evitamento e ritiene che nelle condizioni attuali l'inabilità lavorativa psichiatrica dell'A. permane nella misura del 40%: lo stato psichico dell'A. infatti, fatta eccezione per l'apparizione della tendenza evitante, non ha mostrato modificazioni rilevanti rispetto alla perizia del Dr. __________ (v. atto del 28.11.2001). A distanza di anni e nonostante la guarigione completa della figlia, l'A. mantiene sostanzialmente invariato l'atteggiamento apprensivo e depressivo che si era venuto a creare in relazione al fattore psicotraumatizzante originario di più di dieci anni fa).
Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non devono essere sommate, in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come cameriera ai piani nella misura del 60%. Rispetto alle precedenti valutazioni si sono aggiunte delle patologie reumatologiche, che però non comportano un cambiamento della valutazione globale della capacità lavorativa: pertanto si confermano globalmente le valutazioni della capacità lavorativa che hanno portato alle precedenti decisioni del 15.05.2002 e del 24.09.2004. Inoltre secondo il Dr. __________, con cui la situazione è stata ridiscussa, non si può decretare un peggioramento dello stato di salute sulla base di referti radiologici come la TAC lombare del 28.01.2004 o la MRI lombare del 17.03.2008, perché non viene descritto alcun chiaro correlato clinico, né allora, né attualmente.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali descritte al capitolo 8, soprattutto per quanto riguarda la spalla destra, in minor misura anche per i disturbi alla colonna lombare, da considerare medio leggera, anche se non qualificata, l'A. è da considerare abile al lavoro nella forma completa per quanto riguarda le patologie all'apparato muscolo-scheletrico. Tenendo in considerazione che il nostro consulente psichiatra valuta un'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 40% in qualunque attività lucrativa, giungiamo alla conclusione che in attività adatta, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento, con la stessa evoluzione già descritta al capitolo 8.
Il nostro consulente psichiatra non ritiene indicati provvedimenti d'integrazione professionale.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche possiamo fare le seguenti considerazioni:
il nostro consulente reumatologo osserva che l'A. non è mai stata sottoposta ad un'infiltrazione subacromiale alla spalla destra. Un intervento di questo tipo con un corticosteroide di deposito potrebbe migliorare significativamente la sintomatologia dolorosa e quindi anche la capacità lavorativa. Per quanto riguarda i disturbi alla colonna vertebrale, da continuare con la fisioterapia come finora. Un miglioramento della sintomatologia è comunque poco probabile vista la patologia predominante a carattere fibromialgico.
Secondo il nostro consulente psichiatra è importante che l'A., avendo interrotto le consultazioni per motivi essenzialmente d'ordine finanziario, possa riprendere ad essere seguita a livello specialistico. (…)” (doc. AI 98-12/14)
Sulla base di quante risultanze, sentito il medico SMR, con progetto di decisione del 3 dicembre 2009 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni maggiori di quelle già riconosciute considerando la richiedente sempre ancora incapace al lavoro (e al guadagno) nella misura del 40% (doc. AI 100).
Valutata la documentazione prodotta dall’assicurata con le sue osservazioni, segnatamente un reperto radiologico del 17 marzo 2008 della Clinica di __________ attestante la presenza di un’ernia paramediana a livello L5-S1 oltre che una protrusione discale centrale a livello L4-L5, e un rapporto medico 29 marzo 2008 del dr. __________, chirurgo, con decisione 27 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad un quarto di rendita (cfr. sopra consid. 1.2.).
Nel suo ricorso al TCA la ricorrente riprende sostanzialmente le censure mosse in sede amministrativa contestando le conclusioni cui sono arrivati i periti medici interpellati dall’amministrazione e producendo nuovamente la stessa documentazione medica.
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26 agosto 2004; STFA U 329/01 ed S., U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA I 355/03 del 26 agosto 2004).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.9. Conformemente al disciplinamento legale e giurisprudenziale citato sopra (consid. 2.5), questa Corte deve situarsi al mese di gennaio 2010 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se rispetto al 15 maggio 2002 (data della decisione di assegnazione della rendita cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla prestazione, cfr. DTF 133 V 108; doc. AI 35) le condizioni di salute dell’assicurata siano rimaste tali da fondare un grado di invalidità del 40%, con conseguente conferma del quarto di rendita di invalidità o se vi sia stato, al contrario, un peggioramento delle stesse giustificante un aumento della rendita. Dal punto di vista della valutazione dell’esistenza di un motivo di revisione i due provvedimenti del 4 giugno 2003 e 24 settembre 2004 (doc. AI 56 e 61) non sono rilevanti in quanto si sono in sostanza limitati a confermare la prima decisione di rendita (cfr. consid. 2.7).
2.10. Chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissio-ne della decisione impugnata, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6. e 2.8).
Alla luce dei rapporti specialistici di tipo psichiatrico e reumatologico e degli esami esperiti, i medici del SAM, poste come diagnosi invalidanti “Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena bilaterale su una discopatia pluri-segmentale soprattutto L5/S1 con osteocondrosi a questo segmento e presenza ad una RM del 17.03.2008 di un'ernia para-mediana che comprime la radice di S1, Peri-artropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla destra con sintomatologia d'impingement su alterazioni degenerative in particolar modo con osteofitosi al tuberculum majus e nella zona dell'acromeo con restringimento dello spazio sub-acromiale, Sindrome depressiva persistente, Sindrome del dolore somatoforme, Tendenza all'evitamento”, hanno concluso che dal punto di vista fisico e psichico, l'attuale grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come cameriera ai piani e in ogni altra attività era da valutare nella misura del 60%, come in occasione della precedente decisione di attribuzione della rendita del 15 maggio 2002. Hanno poi osservato che seppur rispetto alle precedenti valutazioni si erano aggiunte delle patologie reumatologiche, le stesse non comportavano un cambiamento della valutazione globale della capacità lavorativa. Del resto, secondo i periti un peggioramento dello stato di salute non era nemmeno evidenziabile sulla base di referti radiologici come la TAC lombare del 28.01.2004 o la MRI lombare del 17.03.2008, non venendo peraltro descritto alcun chiaro correlato clinico, né allora né attualmente (doc. AI 98-13). Per un'attività lavorativa adatta e rispettosa delle limitazioni funzionali descritte dal reumatologo, riferite alla spalla destra e ai disturbi alla colonna lombare, l’assicurata era quindi da considerare abile al lavoro nella forma completa.
Tenendo in considerazione le problematiche psichiatriche invece, l'incapacità lavorativa era da quantificare nella misura del 40% in qualunque attività lucrativa, cosicché in attività adatte la capacità lavorativa globale era da considerare nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento (cfr. doc. AI 98 e sopra per esteso al consid. 2.7).
Per contro, le altre diagnosi quali “Fibromialgia, Stato dopo distorsione della caviglia sinistra nel 1999, Poliartrosi delle dita delle mani con interessamento delle articolazioni interfalangee distali nell'ambito di un'artrosi di Heberdeen, ipertensione arteriosa in trattamento, Obesità con BMI 45 kg /m2, Tabagismo cronico” (doc. AI 98-10) sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’assicurata sulla base dei riscontri peritali.
Questa dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita, come meglio si dirà nel prosieguo, da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle stesse. Del resto, le critiche avanzate dalla ricorrente ai consulti peritali si esauriscono in realtà in generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni tratte in punto alla capacità lavorativa, più che sulle diagnosi in quanto tali.
Per quanto riguarda innanzitutto la valutazione psichiatrica, va detto che a ragione i periti, visto il rapporto del dr.__________, poste le diagnosi di Sindrome depressiva persistente, Sindrome del dolore somatoforme, Tendenza all'evitamento, hanno ricordato come l’assicurata, che aveva iniziato a presentare disturbi della sfera affettiva con eccessiva preoccupazione ansiosa dopo che alla figlia secondogenita era stata diagnosticata una malattia oncologica, era in seguito stata seguita a livello specialistico sia a livello ambulatoriale che stazionario. A distanza di anni e nonostante la guarigione completa della figlia l’interessata manteneva sostanzialmente invariato l'atteggiamento apprensivo e depressivo che si era venuto a creare in relazione al fattore psicotraumatizzante originario. Hanno poi osservato che nel corso degli anni si era sovrapposto un meccanismo di autoprotezione supplementare ovverosia una tendenza separativa che si palesava in maniera evidente nei rapporti interpersonali con una tendenza a tenersi a debita distanza dai conflitti. Secondo il perito il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico era da valutare nella misura del 60% in qualunque attività lucrativa.
Queste conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito psichiatra sono ben motivate e non possono essere messe in discussione da questa Corte. Del resto la ricorrente non fa valere elementi che possano in qualche modo inficiarne la fondatezza.
Quanto d’altra parte alle affezioni reumatologiche, il dr. __________i, esaminati gli atti e la documentazione radiografica a disposizione, poste le sopraccitate diagnosi, ha osservato come la sintomatologia dolorosa accusata dall'assicurata fosse riferibile primariamente ad un quadro a carattere fibromialgico, con dolori cronici, persistenti e resistenti a tutte le terapie fino a qui instaurate con un peggioramento soggettivo nel corso degli anni. L’interessata presentava inoltre dei dolori alla colonna lombare con irradiazione alle estremità inferiori; tuttavia l'esame clinico mostrava una buona mobilità della colonna lombare e non vi erano delle mioghelosi para-vertebrali o dei bloccaggi significativi. Dal punto di vista radiologico era poi evincibile una degenerazione pluri-segmentale interessante i segmenti L4/L5, ma soprattutto il segmento L5/S1 dove alle radiografie convenzionali si riscontrava un'osteocondrosi significativa ed dalla RM della colonna lombare eseguita presso la clinica di __________ il 17.03.2008 la presenza di un'ernia para-mediana L5/S1. Dal punto di vista clinico non vi erano tuttavia segni compressivi o irritativi radicolari nè segni deficitari sensitivi motorici. Anche i dolori a carattere diffuso alle estremità inferiori erano relazionati in modo prevalente con la problematica fibromialgica. Quanto poi ai lamentati dolori nella zona cervicale ed in particolar modo alla spalla destra, gli stessi erano da attribuire a una periartropatia omeroscapolare tendinopatica con sintomatologia d'impingement alla spalla destra. Dal punto di vista clinico erano pure presenti delle alterazioni di tipo degenerativo nell'ambito di una poliartrosi delle dita delle mani interessante le articolazioni interfalangee distali nell'ambito di un'artrosi di Heberdeen.
Sulla base di queste constatazioni lo specialista ha valutato il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura del 70% nell'attività da ultimo esercitata, nella misura del 90% nell'attività di casalinga e nella misura del 100% in un'altra attività leggera rispettosa dei limiti funzionali (soprattutto per quanto riguarda la spalla destra, in minor misura anche per i disturbi alla colonna lombare; doc. AI 98-11/12).
Più precisamente, lo specialista ha definito i limiti funzionali nel senso che per quanto riguardava la spalla destra la paziente presentava delle limitazioni in attività lavorative particolarmente pesanti in cui deve alzare dei pesi sopra l'orizzontale superiori ai 5 kg, o ripetutamente muovere il braccio destro in rotazione ed elevazione ed abduzione, o lavorare con il braccio destro contro resistenza o con forza. Per quanto riguardava invece la colonna lombare, le limitazioni erano nel mantenere le posizioni statiche prolungate per più di 30-60 minuti, nell'eseguire movimenti ripetitivi di rotazione e flessione del tronco a più riprese durante un giorno oltre in lavori da svolgere in posizioni non ergonomiche con la colonna lombare (doc. AI 98/23-24)
Nel suo gravame la ricorrente censura queste conclusioni sostenendo in particolare che l’amministrazione non avrebbe svolto tutti gli approfondimenti indicati dal TCA avendo in particolare approfondito la patologia alla spalla dx, ma trascurato invece l’aspetto dell’ernia paramediana che comprime la radice sinistra S1 a livello L4-L5 e la protrusione discale centrale (cfr. referto del 17.03.2008 del Servizio di radiologia della Clinica __________, doc. E). Inoltre non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni formulate dal curante dr. med. __________ nel referto del 29 marzo 2008.
Ora, questo TCA deve osservare che dalla certificazione del curante e dal reperto radiologico 17 marzo 2008 (doc. D, E) non è possibile dedurre alcuna valida argomentazione che permetta, anche solo lontanamente, di discostarsi dalle conclusioni peritali. Del resto l’assicurata si limita a produrre in questa sede questi due certificati, i quali erano già stati prodotti in occasione del ricorso avverso la decisione di non entrata nel merito del 10 marzo 2008 e, quindi, sottoposti anche ai periti del SAM.
In particolare, per quanto riferito al certificato del dr. __________, lo stesso conclude per un’incapacità lavorativa del 70%, sottolineando i dolori lamentati dalla paziente a piedi, anche, colonna lombare (con reperto di due discopatie dolorose e un’instabilità del disco L4-L5), colonna cervicale, spalla sinistra e polsi. Sottolinea le difficoltà di deambulazione dell’assicurata, anche a causa del peso, oltre che a mantenere posizioni statiche sia da seduta che in piedi, a manipolare oggetti, attrezzi e pulsanti anche leggeri e poco ingombranti e a sollevare e trasportare carichi anche leggeri sui 5 kg oltre che eseguire movimenti di rotazione, piegata o inginocchiata (doc. E).
Ora, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la certificazione del dr. __________ e il reperto radiologico del 17 marzo 2008 sono stati adeguatamente considerati dai periti del SAM, i quali hanno approfondito le varie patologie di cui è affetta la ricorrente, inclusa l’ernia paramediana L5/S1. Il perito dr. __________, nel suo rapporto del 24 agosto 2009, ha in effetti valutato anche quest’aspetto esaminando in particolare le radiografie effettuate il 17 marzo 2008 e il 17 agosto 2009 e dalle quali sono emersi i reperti alla colonna lombare. Come già esposto, il dr. __________, dopo aver osservato come la sintomatologia dolorosa accusata dall'assicurata fosse riferibile primariamente ad un quadro a carattere fibromialgico, ha rilevato, tra l’altro, la presenza di un'ernia para-mediana L5/S1. Tuttavia il perito ha in proposito osservato che dal punto di vista clinico non vi erano segni compressivi o irritativi radicolari nè segni deficitari sensitivi motorici. Valutato il complesso delle problematiche reumatologiche, come detto il perito ha, con motivazioni convincenti cui questa Corte deve aderire, concluso per un grado di capacità lavorativa del 70% nell'attività da ultimo esercitata, del 90% nell'attività di casalinga e del 100% in un'altra attività leggera rispettosa dei limiti funzionali elencati (doc. AI 98-23-24).
D’altra parte, il referto del dr__________, che risulta comunque superato già per il fatto che è stato reso oltre un anno e mezzo prima della perizia del SAM, si esaurisce in un elenco dei vari disturbi lamentati dalla ricorrente, che sono stati oggetto di valutazione approfondita da parte del SAM, giungendo poi ad una valutazione della capacità lavorativa diversa da quella peritale, che tuttavia non poggia su nuove diagnosi o nuovi elementi clinici che possano in qualche modo permettere di discostarsi dalle conclusioni peritali, né fornisce elementi medici da cui si possa desumere l’eventuale peggioramento dello stato di salute rispettivamente dai quali si possa dedurre una valutazione diversa dell’incapacità lavorativa.
Si tratta in definitiva di valutazioni diverse delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime patologie. A dette differenti e generiche valutazioni - che peraltro non sostanziano i motivi per cui le diagnosi poste ne limiterebbero la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata dai periti -, ribadite l’affidabilità e la completezza delle valutazioni specialistiche dei dr. __________ e __________ - ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) -, non si può in questa sede aderire.
Infine, con riferimento alla richiesta di essere sottoposta a ulteriori approfondimenti, a ragione l’Ufficio AI ha osservato come le condizioni di salute della ricorrente siano già state adeguatamente e approfonditamente esaminate in occasione della perizia del SAM, che non ha trascurato alcun aspetto rilevante.
Né del resto la ricorrente ha prodotto nuova certificazione medica che possa in qualche modo lasciar supporre una lacunosità o non completezza degli accertamenti peritali o documentare una modifica di rilievo della manifestazione clinica delle patologie di cui soffre o in grado di sostanziare un‘ulteriore riduzione della capacità lavorativa rispetto a quella riscontrata dalla perizia SAM.
Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato, con motivazioni affidabili e complete, dal SAM.
A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici dei dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento lo stato di salute dell’assicurata era rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate in precedenza, permettendo quindi di concludere per un grado di inabilità lavorativa, invariato, del 40% e conseguente conferma del diritto al quarto di rendita di invalidità.
I periti del SAM hanno del resto esaustivamente illustrato come seppur rispetto alle valutazioni mediche all’epoca della concessione del quarto di rendita - che concludevano per delle limitazioni esclusivamente riconducibili a problemi psichiatrici – si fossero aggiunte delle patologie reumatologiche con influsso sulla capacità lavorativa, tuttavia l’insieme delle patologie invalidanti, reumatologiche e psichiatriche, non comportavano un cambiamento della valutazione globale della capacità lavorativa. In effetti, a detta dei periti, le incapacità lavorative descritte dai consulenti non devono essere sommate, “in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento” (doc. AI 98-13). Secondo la perizia andavano quindi confermate globalmente le valutazioni della capacità lavorativa che avevano portato alla precedente decisione di attribuzione della rendita del 15 maggio 2002, e alle successive conferme nel 2003 e 2004, fatto questo che esclude l’esistenza di un motivo di revisione.
2.11. Appurato dunque come lo stato di salute della ricorrente fosse rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate all’epoca della concessione del quarto di rendita di invalidità (e alle successive conferme), con una conseguente limitazione della capacità lavorativa del 60%, sia nell’attività precedentemente svolta di cameriera ai piani che in altre attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente confermato il diritto ad un quarto di rendita.
Il ricorso è di conseguenza respinto e la decisione dell’amministrazione confermata.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti