Raccomandata
Incarto n. 32.2010.45
FC/sc
Lugano 26 luglio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel febbraio 2007, RI 1nato nel __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da leucemia dal maggio 2005 (doc. AI 1-1).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 21 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando fra l’altro quanto segue:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Il Servizio Medico Regionale (SMR), sulla base della documentazione medica all'incarto e non da ultimo sulla valutazione pluridisciplinare del Servizio di Accertamento Medico (SAM) del 12. 06.2009, ha potuto constatare che le menomazioni che affliggono il signor RI 1 si situano sul piano fisico, soprattutto nella sfera reumatologica, con una riduzione della sua capacità lavorativa, a partire dal 2005, del 50%.
La leucemia mieloide acuta promielocitica e le sue sequele dei trattamenti oncologici somministrati, non hanno influenza diretta sui limiti funzionali del signor RI 1 e quindi sulla sua capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta di giardiniere. Permane il periodo di inabilità totale, per qualsiasi attività, dal 10.05.2005 al 31.01.2006, periodo delle cure chemioterapiche relative alla patologia ematologica.
Dal profilo psicologico la claustrofobia, l'ansia generalizzata ed i disturbi del sonno compromettono la capacità lavorativa del signor RI 1 nella misura del 20 % in qualsiasi attività.
Dal lato neurologico si è potuto appurare invece come nessuna patologia riduca la capacità lavorativa; lo stesso dicasi dal profilo oftalmologico.
Il SMR ritiene quindi che in un lavoro adatto allo stato di salute il signor RI 1 è abile nella misura dell'80 % con un rendimento massimo dell'80 % a decorrere dal 01.02.2006. In passato il signor RI 1 è stato attivo quale autista, lavoro che non prevede un carico importante. Questa professione potrebbe essere presa in considerazione nel caso in cui l'assicurato non riuscisse più in futuro a svolgere la sua professione di giardiniere.
Si auspica inoltre un calo ponderale (essendo l'assicurato in sovrappeso di 30 kg), onde ridurre il carico sulle articolazioni delle estremità inferiori doloranti, come pure sul passaggio lombosacrale, misura che faciliterà anche il ricondizionamento del manto muscolare addominale; conseguentemente migliorerà la resistenza agli sforzi fisici, come anche la qualità di vita.
Il SMR nel suo rapporto certifica quindi un'inabilità lavorativa nella sua attività abituale di giardiniere del 100 % a partire dal 10.05.2005 fino al 31.01.2006; rispettivamente del 50 % dal 01.02.2006. In attività adeguata viene certificata un'inabilità lavorativa del 100% dal 10.05.2005 al 31.01.2006 e del 20% dal 01.02.2006.
Con l'inchiesta esperita dall'ispettorato Al si è definito che il salario esigibile senza danno alla salute ammonta a CHF 64'866.00 annui. Inoltre si è potuto stabilire che al signor RI 1 risultano ancora esigibili in misura completa le mansioni a carattere organizzativo e di conduzione. Per i lavori di costruzioni giardini, la parte più pesante, è stato considerato un impedimento importante, quindi all'80 %. In sostanza l'assicurato ha dovuto rinunciare e delegare al figlio e all'operaio queste mansioni, limitandosi a ridotte mansioni di appoggio. L'attività viene concentrata sulla manutenzione, alla quale può dedicarsi in misura maggiore, cercando di compensare il minore impegno nella costruzione. Viene considerato esigibile l'80% dell'impegno (quota-parte 50 %), diluito sulla giornata. Questa quota parte, aggiunta alle attività di conduzione rispettivamente all'impegno ridotto nella costruzione, porta ad un carico globale esigibile nella sua attività abituale di giardiniere del 58 %, presente dalla data di ripresa parziale del lavoro (febbraio 2006).
Sulla base del rapporto SMR dove viene attestata una capacità lavorativa dell'80 % in attività adeguata dal 01.02.2006 il servizio consulenza in integrazione Al ha provveduto a determinare la capacità di guadagno residuo (CGR).
Infatti dalla documentazione medica risultano esigibili attività leggere, prevalentemente sedentarie come ad esempio: l'operaio generico con mansioni di assemblaggio, di controllo del funzionamento e della qualità, il cassiere, il venditore non qualificato in centri di giardinaggio, l'autista (vista l'esperienza avuta in passato). Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica (e quindi tanto meno una formazione professionale organica) ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di "rodaggio".
(…)
Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, tabella TA1 nazionale, categoria 4, quartile 2), considerando una riduzione della capacità lavorativa del 10%, risulta che il signor RI 1 potrebbe conseguire un reddito annuo di CHF 42'622.05 svolgendo un'attività adeguata allo stato di salute. Confrontando tale reddito con quello realizzabile nella precedente attività svolta in assenza del danno alla salute, pari a CHF 64'866.00 annui, ne risulta una capacità di guadagno residua del 66 % e conseguente grado Al del 34 %, come da tabella seguente:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 64'866.00
con invalidità CHF 42'622.05
Perdita di guadagno CHF 17'541.00 = Grado d'invalidità 34 %
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 74/1-3)
1.2. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, postulata la concessione dell’assi-stenza giudiziaria, sulla scorta di recenti certificati medici ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo l’attribuzione di almeno una mezza rendita fino alla fine di ottobre 2009 e quindi, a seguito dell’intervento di un peggioramento delle sue condizioni, di una rendita intera.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per l’esecuzione di accertamenti (di natura reumatologica) proposti, nell’allegata nota del 4 marzo 2010, dal proprio SMR e per la resa di una nuova decisione.
1.4. Dal canto suo, l’assicurato, tramite la sua legale, in uno scritto del 18 marzo 2010, ha fatto valere quanto segue:
" (…)
In ambito ricorsuale, il ricorrente contesta in particolare la perizia pluridisciplinare 12.06.2009 del SMR posta a fondamento della decisione impugnata, mettendone in evidenza l'insostenibilità e le contraddizioni, perizia che è riferita allo stato di salute del signor RI 1 prima del peggioramento.
Oltre a doversi esprimere sull'attuale stato di salute del signor RI 1, il Servizio Medico Regionale sarebbe dunque chiamato a rivalutare una sua propria perizia, ciò che implica incontestabilmente un palese conflitto di interessi.
Per conto del signor RI 1 mi oppongo di conseguenza alla proposta dell'Ufficio AI, che viene a scontrarsi con uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, e ribadisco la richiesta già formulata che venga ordinata una perizia giudiziale esterna, anche per il fatto che lo stesso Ufficio AI concorda sul principio della necessità di una nuova perizia. (…)" (Doc. VI)
L’Ufficio AI, con scritto 26 marzo 2010, ha ribadito la sua richiesta di rinvio degli atti per espletare i necessari accertamenti medici mediante una nuova perizia reumatologica e contestato l’esistenza di un conflitto di interessi (VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
2.3. Nella decisione del 21 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha respinto la domanda dell’assicurato fondandosi essenzialmente sulle conclusioni della perizia del SAM del 12 giugno 2009.
In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia oncologica (Dr. __________), reumatologica (Dr. __________), quella psichiatrica (Dr. __________), neurologica (Dr. __________), e quella oftalmologica (Dr. __________), ponendo le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
" (…)
Sindrome cervicolombospondilogena cronica in:
alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie plurisegmentali cervicali C3-D2);
alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatie plurisegmentali L3-S1);
disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare, minima scoliosi sin. -convessa dorsale, ds. -convessa lombare);
decondizionamento muscolare;
obesità (peso 99 kg 1 statura 168 cm).
Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra in:
nota rottura parziale del tendine muscolo sopraspinato;
artrosi acromioclaveare;
borsite sottoacromiodeltoidea;
Epicondilopatia omeroradiale a destra.
Esiti da amputazione parziale della IV e V falange alla mano destra con successivi interventi chirurgici negli anni 70 - 80.
Gonalgia anteriore a destra:
Claustrofobia
Ansia generalizzata in soggetto con vissuto traumatico (ICD-10 F 41.1).
(Doc. AI 57/17-18)
Alle diagnosi di “leucemia mieloide acuta promielocitica (FAB M3), con darrangiamento PML-RAR-alfa, prima diagnosi 10.05.2005” e “miopia con astigmatismo miopico di basso grado” non è invece stata attribuita valenza invalidante. I periti del SAM hanno in sostanza concluso che a dipendenza delle patologie reumatologiche, segnatamente le plurime patologie muscoloscheletriche insorte dal 2005, e dei problemi psichiatrici, l’assicurato fosse globalmente da considerare incapace al lavoro nella sua ultima attività svolta di giardiniere nella misura del 100% dal 10.05.2005 al 31.01.2006 (periodo delle cure chemioterapiche relative alla patologia ematoncologica) e a partire dal 1.02.2006 nella misura del 50%.
D’altro canto in un lavoro leggero adatto al suo stato di salute e compatibile con i limiti funzionali segnalati dal perito reumatologo (come ad esempio quello di autista esercitato in passato dall’assicurato), egli andava ritenuto abile al lavoro nella misura dell'80%, con un rendimento massimo dell'80%, a decorrere dall’1.02.2006 (Doc. AI 57/24-26).
Interpellato il consulente IP, il quale ha concluso per un grado di invalidità del 34% (doc. AI 61), l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata, ha respinto la domanda di prestazioni in difetto di un grado di invalidità sufficiente (cfr. consid. 1.1).
2.4. Unitamente al suo ricorso, l’assicurato ha prodotto un certificato medico del 2 febbraio 2010 del dr. __________, generalista curante dell’assicurato dal 2002 – corredato da un rapporto radiologico del 1 febbraio 2010 del Servizio di radiologia dell’Ospedale di __________ attestante la comparsa, rispetto al controllo del 2008, di un’”ernia intraforaminale dello spazio L2-L3 sinistra, con compressione della radice L2 omolaterale” e la stabilità della compressione sulla radice L4 sinistra (doc. C) – che certifica quanto segue:
" Certifico di seguire il paziente a margine, in qualità di medico curante, dal 2002.
II signor RI 1 ha subito un netto peggioramento dello stato di salute a partire dall'autunno 2009. La situazione diagnostica può essere così riassunta:
ernia discale L2-L3 con compressione della radice di L2 a sinistra, ernia discale L4-L5 con compressione della radice di L4 a sinistra e relativo deficit motorio del quadricipite della coscia sinistra
radiculopatia algica e parestetica di C6 a destra su ernia discale cervicale
stato dopo leucemia mieloide acuta promielocitica (2005) trattata con polichemioterapia dal 2005 al 2007.
frequenti episodi infettivi batterici e virali da pregressa polichemioterapia
rottura parziale del tendine del sovraspinato a destra con impingement positivo della spalla destra
Le frequenti infezioni batteriche e virali, come pure il netto peggioramento della situazione della colonna cervicale e lombare riducono il signor RI 1 ad essere inabile al 100% ad ogni attività lavorativa pesante (giardiniere) dal 1.09.09. È altresì abile unicamente per mansioni di ufficio e di tipo contabile nella misura del 20% a partire dal 1.09.09." (Doc. C)
In proposito, nelle “Annotazioni” del 4 marzo 2010, il dr. __________ del SMR ha ritenuto indispensabile una rivalutazione peritale di natura reumatologica osservando come le certificazioni prodotte documentassero un peggioramento dello stato di salute precedente la decisione impugnata (doc. IV bis).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, p. 332; cfr. sull’argomento ulteriormente al consid. 2.8).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasio-ne l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nella fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente negato l’attribuzione di una rendita di invalidità concludendo per un grado di invalidità del 34% e, quindi, insufficiente per l’attribuzione di una rendita di invalidità (consid. 1.1.).
Tale tesi è stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti, ha in sostanza sostenuto di essere inabile in maniera superiore facendo inoltre valere un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 21 gennaio 2010 (doc. A1) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V 4 consid. 1.2), i rapporti medici prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dal dr. __________ si riferisce anche alla situazione valetudinaria dell’assicurato antecedente all’emissione della decisione contestata.
Al riguardo, viste le citate attestazioni mediche, appare in particolare verosimile che i problemi reumatologici alla colonna cervicale e lombare che affliggono l’assicurato abbiano subito un ulteriore peggioramento rispetto alla situazione presente all’epoca della perizia del SAM del 12 giugno 2009. Inoltre appare verosimile che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.
Del resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti reumatologici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta della problematica reumatologica di cui è sofferente il richiedente (cfr. IV e IVbis).
Questa Corte deve quindi condividere, con il SMR, la necessità di esperire ulteriori chiarimenti, con probabile mandato per una perizia reumatologica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato (cfr. fra le tante DTF 132 V 215, 130 V 138).
2.7. Mentre il ricorrente ha postulato l’effettuazione di una “perizia medica giudiziale esterna” per il tramite di un perito “super partes” (cfr. VI, X), l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli atti, ha indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti medici mediante mandato di allestimento di una perizia reumatologica (IV).
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).
D’altra parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari e più opportuni accertamenti medici, segnatamente di natura reumatologica, intesi a valutare l’evoluzione delle patologie di cui soffre il ricorrente, dal momento della loro insorgenza (nel 2005) in poi e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa.
Quanto alla censura del ricorrente in merito ad un presunto “palese conflitto di interessi” (VI), la stessa non può meritare accoglimento non esistendo alcun motivo o indizio che possano far ritenere che il complemento istruttorio che verrà esperito dall’amministrazione non soddisfi i criteri di imparzialità. A parte il fatto che la perizia pluridisciplinare del 12 giugno 2009 non è stata effettuata dai medici SMR, come sostiene il ricorrente, ma dal SAM, come a ragione osservato dall’amministrazione, a proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.). La Corte federale ha ribadito altresì che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
D’altra parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Inoltre, va osservato che secondo la giurisprudenza in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale dovrà altresì versare all’insorgente un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.--.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 21 gennaio 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata in sede di ricorso.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti