Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.37
Entscheidungsdatum
28.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.37

TB/lb

Lugano 28 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 gennaio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

A. Il 21 giugno 2006 (doc. 14) RI 1, nato nel 1976, ha presentato una nuova domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa di continui dolori alla schiena ed alle gambe.

B. Valutando la necessità di un accertamento reumatologico (doc. 40), il 6 settembre 2007 (doc. 41) l'amministrazione ha comunicato all'interessato di sottoporsi ad una visita medica il 15 ottobre 2007 presso il dr. med. __________. Tuttavia, l'assicurato né si è presentato né ha avvisato dell'assenza (doc. 42).

La procedura di diffida ed in seguito la decisione del 10 gennaio 2008 (doc. 62) con cui, fondandosi sull'art. 43 cpv. 3 LPGA, l'UAI ha deciso la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni per ingiustificata mancata collaborazione dell'assicurato, sono sfociate nella sentenza del 5 marzo 2009 (32.2008.24). In quell'occasione (doc. 74), il TCA ha concluso che seppure la giustificazione fornita dal ricorrente riguardo alla sua mancata presenza all'appuntamento con il perito fosse, in sé, generica, non specificando il medico curante di quale tipo di malattia l'assicurato fosse affetto tanto da non potersi presentare alla visita peritale, tuttavia, una tale giustificazione - comunque fornita da un medico - non poteva essere ignorata. Questo Tribunale ha così concluso che non si poteva validamente ritenere che il rifiuto di collaborare opposto (implicitamente) dal ricorrente fosse ingiustificato. Pertanto, l'Ufficio AI ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, poiché prima di procedere con la chiusura dell'inchiesta e la decisione di non entrare in materia sulla domanda di prestazioni dell'assicurato, avrebbe invece dovuto fissare un secondo appuntamento presso il reumatologo. Il TCA ha così rinviato gli atti all'amministrazione per fissare un nuovo appuntamento dal perito.

C. Il 17 agosto 2009 (doc. 89) l'Ufficio AI ha quindi (ri)convocato l'assicurato per un accertamento medico presso il dr. med. __________, avvenuto il 15 settembre 2009. Sulla scorta del referto medico emesso in pari data (doc. 90), del rapporto del medico SMR responsabile (doc. 91), come pure della valutazione del consulente in integrazione professionale (doc. 96), il 5 novembre 2009 (doc. 98) l'UAI ha emesso un progetto di decisione con cui non concedeva all'assicurato una rendita AI, visto il grado di invalidità calcolato nel 10%.

D. Con decisione del 7 gennaio 2010 (doc. C) l'Ufficio AI, sentito il dr. med. __________, medico SMR, che si è pronunciato (doc. 103) sulla documentazione medica prodotta dall'assicurato con le sue osservazioni (docc. 101 e 102), ha confermato il grado d'invalidità del 10% e quindi ha negato il diritto alla rendita AI.

E. L'8 febbraio 2010 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, sollevando obiezioni sull'imparzialità del perito incaricato dall'UAI, ha chiesto in via principale di retrocedere gli atti all'UAI, affinché incarichi il dr. med. __________ dell'Ospedale __________ di __________, che l'ha già visitato più volte, di determinare l'eventuale capacità lavorativa residua, indicando quali attività possono essere da lui pretese. In caso di reiezione del ricorso, ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria.

A dire dell'insorgente, la conclusione del perito secondo cui egli soffrirebbe di episodi algici solo e soltanto perché in sovrappeso è "assai puerile e semplicistica" e non si china sull'esame del rischio di episodi algici ricorrenti. Inoltre, il suo stato di salute non coincide minimamente con quello attestato dal dr. med. __________. In tali circostanze, "non ha infatti senso dibattere in questa sede delle conseguenze economiche per il ricorrente, se tali dati non sono ancora stati sufficientemente accertati dall'Ufficio AI.".

F. Con risposta dell'11 marzo 2010 (doc. IV) l'amministrazione ha confermato il proprio operato anche dopo avere sottoposto al Servizio medico regionale la nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente. L'Ufficio AI ha osservato che il medico SMR ha riscontrato un temporaneo peggioramento dello stato di salute dell'assicurato per insorgenza della sintomatologia radicolare presente dalla terza settimana di gennaio 2010, ma che dal 1° febbraio 2010 v'è stato un netto miglioramento accertato dal medico curante medesimo. Pertanto, l'ulteriore peggioramento è successivo alla decisione impugnata ed è anche temporaneo. La valutazione del dr. med. __________ mantiene quindi pieno valore probatorio e l'UAI ha poi fermamente respinto le affermazioni di parzialità indirizzate al perito, essendo medico esterno all'Ufficio.

Il ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica che si riferisce ai mesi di gennaio-marzo 2010 (doc. E), sui quali l'amministrazione non si è pronunciata (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

  2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

nel merito

  1. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente ad una rendita AI dal 1° giugno 2007 in virtù di un grado d'invalidità del 10%.

  2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).

  1. Dal lato medico, il perito reumatologo incaricato dall'Ufficio AI ha accertato nel settembre 2009 (doc. 90) che, in considerazione del quadro reumatologico constatato, l'incapacità lavorativa nella professione di operaio impiegato quale manutentore presso dei campi sportivi era del 50% dal 16 luglio 2009, ossia dal giorno seguente l'ultima visita presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________.

Sulla scorta del rapporto medico del 21 settembre 2009 (doc. 91) del dr. med. __________ attivo presso il Servizio Medico Regionale, confermato il 7 dicembre 2009 (doc. 103), e del rapporto finale del 22 ottobre 2009 (doc. 96) della consulente in integrazione professionale, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite dal perito reumatologo e dal medico SMR, perciò le ha riconfermate e così pure il rifiuto di concedere all'assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità a seguito del confronto fra il reddito da valido con quello da invalido, che ha dato un'incapacità di guadagno del 10%.

Il ricorrente ha preteso che il suo stato di salute sia riesaminato da un medico neutro ed ha indicato la persona del dr. med. __________, attivo presso il citato Servizio di neurochirurgia e che l'ha già visitato diverse volte. Secondo il ricorrente, il perito non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione della sintomatologia, ma si sarebbe limitato a valutarlo al momento in cui l'ha visitato, trovandolo, in quell'occasione, in buona salute. Per contro, il dr. med. __________ ha attestato l'esistenza, il perdurare ed il perseverare di una sintomatologia algica importante che non ha particolari prognosi favorevoli né per quanto riguarda l'insorgere di nuovi episodi algici e di nuove ernie, né per quanto riguarda una ripresa post-operatoria tesa alla posa di protesi tra quattro vertebre. A sostegno della fondatezza della sua richiesta, l'assicurato ha fatto riferimento ai referti del 26 gennaio 2010 (doc. A) e del 2 febbraio 2010 (doc. B) del citato neurochirurgo, suo medico curante, che ha certificato un'inabilità lavorativa totale dal 26 gennaio 2010 al 31 (recte: 28) febbraio 2010.

Pendente causa si sono aggiunti altri certificati medici, quali l'attestazione di un'incapacità lavorativa del 100% dal 1° marzo 2010 al 4 aprile 2010 (doc. E1), la garanzia da parte della sua Cassa malati della presa a carico in reparto comune di due settimane di riabilitazione preso la Clinica __________ di __________ a far data dal 15 marzo 2010 (doc. E5) e la prescrizione di fisioterapia del 10 febbraio 2010 (doc. E6) a causa di ernia discale L5/S1 sinistra, condrosi discopatia L3/L4, L4/L5 e L5/S1.

  1. A seguito della domanda di prestazioni AI del 21 giugno 2006, il competente Ufficio ha immediatamente provveduto a contattare i medici che l'assicurato ha indicato nel formulario di richiesta.

Nel rapporto medico del 3 luglio 2006 (doc. 17) il dr. med. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, che ha visto l'interessato soltanto il 20 gennaio 2006, ha posto la diagnosi di sindrome lomboradicolare irritativa L5 sinistra su ernia discale paramediana sinistra L4/L5 con lussato caudale e compressione radicolare L5, piccola ernia discale L5/S1 senza chiara compressione, e con insufficienza muscolare in rapporto al peso.

Il curante ha allegato una lettera datata 24 gennaio 2006 (doc. 17-3) inviata al collega dr. med. __________, il quale gli aveva chiesto una valutazione specialistica dell'assicurato. In quell'occasione ha precisato che il paziente soffriva di una sindrome lomboradicolare L5 sinistra a quel momento in remissione sulla presenza di un'ernia discale. L'evoluzione appariva favorevole e gli ha prescritto della fisioterapia per iniziare una corretta ricostruzione muscolare ed istruzione ergonomica. Il medico ha certificato un'inabilità lavorativa totale che si sarebbe dovuta ridurre progressivamente fino all'abilità del 100%, motivo per cui non gli sembrava giustificata una rendita AI.

Il 28 luglio 2006 (doc. 19) il dr. med. __________, FMH in medicina interna, ha esposto la medesima diagnosi, esistente dal 1999, ed ha indicato dei periodi di incapacità lavorativa del 100%, l'ultimo dei quali in essere dal 12 aprile 2006. Egli ha osservato che lo stato di salute era stazionario, ma che la capacità lavorativa poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari e dei provvedimenti professionali erano indicati. La malattia rendeva l'assicurato incapace di sollevare o trasportare il minimo peso e di rimanere seduto per più di 10 minuti; poteva comunque svolgere altre attività a tempo pieno, quali lavori di sorveglianza.

Per potere disporre di oggettive e precise informazioni mediche dal lato reumatologico, il 23 agosto 2007 (doc. 40) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ordinato l'esperimento di una perizia reumatologica.

Il perito nominato, dr. med. __________, ha tuttavia potuto esaminare l'assicurato solo il 15 settembre 2009, vista la controversia sfociata nella citata STCA del 5 marzo 2009 (cfr. punto B).

Nel frattempo, il 4 febbraio 2008 il dr. med. __________, viceprimario del Servizio __________ di Neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, ha esaminato l'assicurato. Nel suo referto del 12 marzo 2008 (doc. 70) ha indicato di non avere riscontrato deficit di forza muscolare, ma permaneva un quadro lombalgico invalidante e associato ad un'irradiazione radicolare. La risonanza magnetica effettuata il giorno della consultazione ha messo in evidenza una rottura dell'anello fibrosi in L4/L5, con una discopatia accentuata, leggermente protrusa dal lato destro, mentre a livello L5/S1 ha ritrovato un conflitto con la radice S1 sinistra.

Visto il quadro di lombalgia accentuata e di irradiazione agli arti inferiori, lo specialista ha suggerito di considerare, in assenza di un miglioramento clinico, un intervento chirurgico. Prima di giungere a ciò ha predisposto ulteriori indagini (discografia in L4/L5).

Causa lombalgia, ha infine certificato l'inabilità lavorativa totale.

Il 21 maggio 2009 (doc. 81) l'assicurato si è presentato al pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________ per una riacutizzazione dei dolori; gli è stata certificata un'incapacità al lavoro del 100% per 7 giorni e prescritta una terapia. È stato poi invitato a sottoporsi ad un controllo neurochirurgico.

Dall'8 al 10 giugno 2009 RI 1 è stato degente presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________.

Nel referto del 19 giugno 2009 (doc. 101-4) la diagnosi posta era di blocco lombare iperalgico con irradiazione all'arto inferiore sinistro.

Nella sua valutazione, il dr. med. __________ ha osservato che dopo che l'assicurato si è recato al pronto soccorso per l'ennesimo episodio di blocco lombare, da allora i sintomi sono diventati ingravescenti. Il 7 giugno è comparso un dolore lombare acuto con irradiazione all'arto inferiore sinistro.

Durante la degenza è stato constatato che obiettivamente la marcia era condizionata da dolori, che erano presenti parestesie al dorso del piede sinistro e prevaleva un'irradiazione algica di tipo L5. Non erano invece presenti deficit di forza, mentre è stata rilevata un'ipoestesia diffusa all'arto inferiore sinistro. La terapia anti-infiammatoria alto-dosata instaurata durante la degenza ha comportato un buon controllo della sintomatologia algica. Non è stata eseguita alcuna procedura invasiva.

Alla dimissione c'era un netto miglioramento dei dolori lombari all'arto inferiore sinistro rispetto all'ingresso; la deambulazione era ancora cautelata ma corretta.

Ulteriori provvedimenti terapeutici sono stati degli anti-infiammatori prescritti all'interessato alla dimissione.

Il dr. med. __________, capo clinica del citato Servizio __________ di neurochirurgia, ha rivisto l'assicurato il 15 luglio 2009 per una valutazione di decorso.

Nel suo referto redatto il giorno seguente (doc. 87), lo specialista ha ricordato di avere di recente ricoverato l'assicurato in occasione di un blocco lombare iperalgico con irradiazione all'arto inferiore sinistro. A quel momento i dolori lombari, con a tratti irradiazione all'arto inferiore sinistro, erano esacerbati dal mantenimento delle posizioni statiche.

La risonanza magnetica del febbraio 2009 ha mostrato un'ernia mediana L4/L5 e una protrusione paramediana sinistra L5/S1 con possibile conflitto radicolare ad entrambi i livelli; addirittura, l'insufficienza/instabilità segmentaria concerneva molto probabilmente anche L3/L4. Pertanto, visto che al di fuori degli episodi iperalgici i dolori erano relativamente controllabili, il neurochirurgo non ha dato l'indicazione chirurgica.

Il 5 agosto 2009 (doc. 88) il medico SMR ha deciso di procedere con la perizia reumatologica, affidandola al dr. med. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, che il 15 settembre 2009 ha peritato l'interessato e lo stesso giorno ha reso il suo referto (doc. 90). L'esperto si è basato sulla documentazione messa a sua disposizione, sui dati anamnestici richiesti e sull'esame clinico. Egli ha quindi proceduto all'anamnesi personale, sistematica e sociale dell'assicurato, all'esposizione dei dati soggettivi (i dolori al rachide lombare c'erano praticamente sempre, sia di giorno sia di notte, da seduto ed in piedi; saltuariamente ha dolori inguinali ed ai piedi) ed alle constatazioni oggettive, procedendo con l'esame reumatologico e neurologico.

L'esame reumatologico eseguito sulla colonna vertebrale ha riscontrato una cifosi prolungata della dorsale con protrazione del capo, scoliosi destra convessa toracale, posizione orizzontale del bacino. Colonna cervicale libera alla flessione, estensione, alle lateroflessioni bilaterali, limitata di 1/5 alle rotazioni globali dalle due parti; colonna dorsale libera alla flessione, limitata di 2/3 all'estensione, libera alle lateroflessioni bilaterali, indolori; colonna lombare: l'assicurato non ha eseguito la flessione attiva lamentando dolori raddrizzando il tronco in sede lombare, estensione passiva libera, indolore, lateroflessioni lombari passive bilaterali limitate di 1/3, con dolori in aumento a fine corsa dalle due parti.

Per quanto concerne l'esame reumatologico sulle articolazioni periferiche, le spalle erano libere ai movimenti assistiti passivi, i gomiti ed i polsi con mobilità passiva normale ed indolori. Ginocchia e caviglie stabili, mobilità passiva libera e indolore.

L'esame neurologico ha segnalato riflessi vivi e simmetrici, forza rozza ai gruppi muscolari delle gambe, marcia senza zoppia.

Nella sua valutazione, il perito ha ripercorso i momenti salienti concernenti i problemi alla schiena, apparsi per la prima volta nel 1999. Nel 2004 l'interessato è caduto sulla schiena e nel 2005 c'è stata un'accentuazione dei dolori lombari con componente sciatalgica; la risonanza magnetica della colonna vertebrale ha evidenziato una discopatia trisegmentale da L3 a S1 con ernia discale lussata e migrava verso il basso a sinistra L4/L5 con compressione radicolare L5 a sinistra. Nel 2008 c'erano lombosciatalgie con irradiazione radicolare nell'arto inferiore sinistro seguenti il territorio della radice S1, nell'arto inferiore destro seguenti la traiettoria dermatometrica L5 con protrusione discale L4/L5 verso destra, in L5/S1 discopatia in conflitto con la radice di S1 a sinistra. Al momento della visita, il peritando lamentava dolori lombari a fascia irradianti laterodorsali nella coscia destra fino a raggiungere il ginocchio, con lombalgie praticamente sempre presenti, in aumento deambulando in salita e raddrizzandosi da anteflessione del tronco. All'esame clinico, instabilità segmentale in sede lombare, l'estensione passiva della lombare risultava libera ed indolore, assenti deficit lomboradicolari e cervicoradicolari. Il reumatologo ha osservato un manto muscolare decondizionato in un assicurato che presentava un eccesso ponderale di 30 kg che andava a sovraccaricare il passaggio lombosacrale rispettivamente le articolazioni degli arti inferiori.

In virtù di quanto precede, il perito ha posto la diagnosi di sindrome cervicovertebrale ricorrente in disturbi statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo), sindrome lombospondilogena bilaterale cronica a quel momento attiva a destra in note alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia trisegmentale da L3 a S1), esiti da frattura vertebrale D11 nell'ottobre 2004, disturbi statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo), decondizionamento muscolare, obesità (110 kg / 178 cm).

Concludendo, l'esperto ha osservato che sul piano terapeutico era sicuramente auspicabile una diminuzione del peso corporeo per alleggerire le articolazioni inferiori ed il rachide, ma anche per facilitare il ricondizionamento progressivo della muscolatura volto a stabilizzare il rachide lombare, aumentando così la resistenza agli sforzi fisici e quindi contribuire a ridurre gli episodi algici improvvisi al rachide lombare.

Rispondendo ai quesiti sottopostigli dall'amministrazione, riguardo alle conseguenze sulla capacità di lavoro e sulla capacità d'integrazione dell'assicurato, il dr. med. __________ ha risposto che giudicava come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tenesse pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta.

In un lavoro adatto allo stato di salute, l'assicurato era dunque abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100% dal 16 luglio 2009, ossia dal giorno seguente l'ultima visita presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________.

Nell'ultima attività esercitata come operaio attivo come custode, manutentore presso campi sportivi, il reumatologo ha ritenuto l'assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati nel foglio allegato, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, sempre a decorrere dal 16 luglio 2009.

Nel sollevamento e trasporto di carichi di pesi leggeri (fino a 10 kg), la capacità funzionale fisica residua era normale, invece risultava ridotta per pesi medi (dagli 11 ai 25 kg) ed il sollevamento di pesi inferiori ai 5 kg sopra il piano delle spalle era normale. Anche la manipolazione di oggetti ed attrezzi leggeri/di precisione come pure medi oltreché la rotazione della mano era normale, mentre la manipolazione di oggetti pesanti era lievemente ridotta. La posizione di lavoro a braccia elevate era lievemente ridotta, con rotazione era invece ridotta; se la posizione era seduta e piegata in avanti o con ginocchia in flessione, la capacità funzionale residua era normale, mentre ridotta se la posizione era eretta e piegata in avanti o inginocchiata. La capacità di mantenere la posizione seduta o eretta era lievemente ridotta (il perito ha osservato che durante l'attesa in sala d'aspetto, l'assicurato è stato seduto tranquillo per quasi 30 minuti e poi, dopo essersi spostato senza zoppìa in un altro locale, per altri 20 minuti), normale risultava lo spostamento fino ad oltre 50 metri, era invece lievemente ridotta la capacità di spostarsi per lunghi tragitti, su terreno accidentato e salire rispettivamente scendere le scale. Da ultimo, spostarsi su ponteggi e su scale a pioli era possibile in maniera ridotta. Infine, l'uso delle mani era possibile normalmente.

Il 24 novembre 2009 (doc. 101-2) la fisioterapista __________ di __________ ha evidenziato che i dolori lombari variavano da forte a meno forte, ma erano sempre persistenti ed ogni tanto si espandevano verso i glutei e la coscia dorsale o laterale più a destra. Il dolore aumentava con gli sforzi e con la posizione seduta. La mobilità della schiena era ridotta in flessione ed in estensione e poco anche in lateroflessione. I dolori aumentavano con il movimento. La forza delle gambe e la sensibilità non era compromessa. Quale terapia, ha adottato la terapia manuale di rinforzo del tronco, massaggio, elettroterapia e fanghi, ma tutto ciò non ha apportato ad un costante miglioramento. Infatti, dopo alcuni periodi in cui l'interessato stava meglio, il dolore poi riappariva.

Nel rapporto del 26 gennaio 2010 (doc. A) il dr. med. __________, capo clinica presso il predetto Servizio di neurochirurgia, ha ricordato che l'assicurato è noto per una sindrome da insufficienza/instabilità segmentaria in un contesto di malattia degenerativa discale in L3/L4, L4/L5 e L5/S1. Questa sintomatologia algica lombare porta a blocchi iperalgici con frequenza di circa uno al mese con durata dei disturbi per poco meno di una settimana ogni volta.

Dalla terza settimana di gennaio 2010 l'assicurato ha riferito la comparsa di una lombosciatalgia sinistra interessante il versante posteriore della coscia e del polpaccio, nonché la superficie laterale e la pianta del piede, in un chiaro territorio S1. Ciò comportava la difficoltà di utilizzare il pedale della frizione.

I trattamenti anti-infiammatori ed anti-dolorifici (blandi) finora istituiti non hanno sortito l'effetto terapeutico duraturo.

L'esame obiettivo neurologico cursorio è stato fortemente limitato dall'importante sintomatologia algica presentata dall'assicurato. La deambulazione era estremamente claudicante e risultava impossibile valutare se vi fosse un'impossibilità ad effettuarla sulle punte o sui talloni a sinistra, visto che il paziente era reticente a caricare sull'arto stesso. Difficile è anche stata la valutazione della forza nell'arto inferiore sinistro, intendendo nella flessione plantare del piede, per l'importante sintomatologia algica evocata nel movimento stesso; non sembrava invece essere presente un deficit della flessione dorsale del piede e dell'alluce. Nemmeno c'era un deficit di sensibilità.

Vista l'importante sintomatologia algica e la possibilità di confrontarsi con un deficit di forza nella flessione plantare del piede a sinistra, lo specialista ha previsto una RM e nell'attesa ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% per circa quattro settimane.

Dal 29 gennaio al 1° febbraio 2010 il ricorrente è stato degente presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________. Nel referto del 2 febbraio 2010 (doc. B) lo stesso dr. med. __________ ha esposto la diagnosi di radicolopatia S1 sinistra algico-deficitaria.

Nella valutazione iniziale, dopo avere ripreso il contenuto del precedente certificato, il neurochirurgo ha evidenziato che la risonanza magnetica ha permesso di spiegare l'apparizione del nuovo dolore radicolare, mostrando un'ernia lussata e migrata verso il basso proveniente dall'interspazio L5/S1 e lateralizzata a sinistra, con conseguente compressione di S1 sinistra. Pertanto, tenendo conto del deficit di forza gli esperti hanno proposto un intervento di asportazione del sequestro erniario, spiegando al paziente che non potevano comunque garantire un recupero del deficit e che l'intervento non avrebbe influenzato positivamente i dolori lombari.

Riguardo al decorso, il chirurgo ha rilevato che proprio il 1° febbraio 2010, prima di eseguire l'intervento programmato, durante una visita ha riscontrato un netto miglioramento della sintomatologia algica che, soggettivamente, era passata da un valore su VAS di 10 a valori compresi tra 0 e 3. Di pari passo, con il miglioramento del quadro algico, lo specialista non ha invece assistito ad un peggioramento del quadro motorio, come a volte compare in una grave compressione/danno della radice nervosa, ma ad un quadro stabile, se non addirittura migliorato anche sul versante deficitario motorio. Pertanto, dopo discussione con l'interessato, i medici hanno convenuto di rinunciare momentaneamente all'intervento chirurgico, ritenendo il quadro compatibile con un'eventuale mobilizzazione del frammento erniario e diminuzione della compressione della radice nervosa, con conseguente miglioramento del quadro clinico. Dopo tre giorni avrebbero rivalutato il decorso e deciso per un eventuale trattamento di fisioterapia per recuperare la paresi. Gli esperti hanno a lungo discusso sul fatto che non potevano affermare con certezza che il quadro fosse l'espressione di un'evoluzione a lungo termine favorevole, necessitando di controlli regolari e qualora il quadro clinico dovesse nuovamente riacutizzarsi, sarebbe stata ripresa l'indicazione di un intervento chirurgico. L'assicurato ha scelto il trattamento conservativo.

Alla dimissione, a differenza del momento del ricovero, la deambulazione era possibile nelle tre modalità, sebbene difficoltosa sulle punte a sinistra; cedimento del piede sinistro al mantenimento della stazione eretta mantenuta solo sulle punte del piede a sinistra, mentre risultava possibile il mantenimento della stazione eretta sulle punte di tutti i due piedi, senza cedimenti. In clinostatismo non erano oggettivabili deficit di forza nella flessione plantare del piede a sinistra. Parestesie formicolanti ed ipoestesia tattile al versante posteriore della coscia ed al versante laterale pianta del piede a sinistra. Abolizione del riflesso achilleo rispetto al contro-laterale.

Il rapporto certificava un'inabilità al lavoro fino al 31 (recte: 28) febbraio 2010.

Pendente causa, il ricorrente ha prodotto un attestato del 25 gennaio 2010 (doc. E2) del medico curante dr. med. __________ che certificava un'inabilità completa al lavoro dal 18 gennaio 2010 al 7 febbraio 2010, un certificato del dr. med. __________ del 9 marzo 2010 (doc. E1) che attestava un'incapacità lavorativa del 100% dal 1° marzo al 4 aprile 2010, una prescrizione per nove sedute di fisioterapia (doc. E6), la garanzia della Cassa malati di una presa a carico per due settimane di riabilitazione in clinica ed infine il referto di un trattamento presso il Centro per la terapia del dolore (doc. E4) presso l'Ospedale __________.

  1. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

  1. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti, ritiene che la valutazione del medico nominato dall'Ufficio AI che si è espresso a metà settembre 2009 in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meriti conferma.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'UAI ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente il 15 settembre 2009 ed ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status clinico del paziente, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.

Dal canto suo, il ricorrente si è limitato a produrre con il ricorso un paio di certificati medici non solo successivi alla decisione impugnata, ma anche che si riferivano ad una situazione realizzatasi dopo il momento di riferimento - che rimane sempre la decisione del 7 gennaio 2010 - e che pertanto non possono qui essere presi in considerazione, dovendo il TCA limitare l'esame dei fatti prodottisi fino all'emanazione della decisione impugnata. Semmai, essi potranno essere ripresentati all'amministrazione nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni qualora l'assicurato ritenesse vi sia stato un peggioramento del suo stato di salute (STF I 560/05 del 31 gennaio 2007) durato almeno tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI) ed occorso dopo il 7 gennaio 2010.

La medesima conclusione va tratta per gli altri certificati medici e simili scritti prodotti in sede ricorsuale, giacché essi concernono espressamente una particolare situazione (acutizzazione della lombosciatalgia sinistra già presente da anni) sorta la terza settimana del mese di gennaio 2010 e che ha comportato un'incapacità lavorativa totale certificata fino al 4 aprile 2010, che ha dato luogo alla necessità di un periodo di riabilitazione fisioterapica.

Riguardo allo stato di salute del ricorrente dal 2006 al 7 gennaio 2010, ovvero nel periodo consecutivo alla domanda di prestazioni e che dunque è qui oggetto di disamina, non v'è invece alcun certificato medico recente di parte che si esprima in proposito.

A ben vedere, nemmeno il perito si è pronunciato su questo lasso di tempo, ma si è limitato ad attestare la situazione dal 16 luglio 2009 in poi, quindi dal giorno susseguente l'ultima visita neurochirurgica a cui si era sottoposto (fino a quel momento) l'interessato.

Agli atti vi sono comunque alcuni attestati medici relativi al periodo qui in esame.

Vanno infatti ricordati in particolare i pareri dei dr. med. __________ e __________ del 2006. Entrambi hanno diagnosticato una sindrome lomboradicolare L5 sinistra con ernia discale paramediana sinistra L4/L5 con lussato caudale e compressione radicolare L5, piccola ernia discale L5/S1 senza chiara compressione, con insufficienza muscolare in rapporto al peso, adiposità.

Tutti e due i summenzionati specialisti, FMH in medicina interna ed il primo anche in reumatologia, sebbene abbiano individuato un'inabilità lavorativa, tuttavia hanno anche certificato che essa si sarebbe progressivamente ridotta fino ad arrivare ad un'abilità totale. Infatti, la capacità lavorativa poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari (quale l'infiltrazione, che però l'assicurato continuava a rifiutare alla stessa stregua di eventuali procedimenti chirurgici) e dei provvedimenti professionali erano indicati.

Riguardo alla possibilità di continuare a svolgere la precedente attività, il dr. med. __________, che ha in cura il ricorrente dal 1998, non si è pronunciato, osservando che l'interessato ha sempre svolto lavori temporanei e quindi era difficile determinare la sua capacità nella "precedente" attività. Comunque, il 28 luglio 2010 egli ha certificato che malgrado l'assicurato fosse inabile al lavoro al 100% dal 12 aprile 2006, tuttavia egli era in grado di svolgere altre attività a tempo pieno, per esempio la sorveglianza.

Dati medici relativi all'anno 2007 non ve ne sono agli atti.

Quanto al 2008 ci si può unicamente rifare al certificato del dr. med. __________, che il 4 febbraio 2008 ha visto in consultazione il ricorrente per un quadro lombalgico invalidante e associato ad un'irradiazione radicolare negli arti inferiori, ciò che poteva eventualmente porre in considerazione un intervento chirurgico, ma prima fra tutte una fisioterapia riabilitativa. A quel momento il neurochirurgo ha certificato un'inabilità lavorativa del 100%.

Nel maggio 2009 l'assicurato ha avuto un'altra ricaduta, che per sette giorni l'ha reso totalmente inabile al lavoro.

A metà settembre 2009 il perito incaricato dall'UAI ha giudicato l'insorgente abile al lavoro come operaio sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50% a decorrere dal 16 luglio 2009. In altre attività adeguate, invece, l'ha considerato abile totalmente.

Il medico SMR, alla luce di tutti i suesposti certificati medici, il 21 settembre 2009 (doc. 91) ha ritenuto l'assicurato abile al 50% dal 16 luglio 2009 nell'attività abituale, mentre abile al 100% dall'aprile 2006 in attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali riscontrati dal dr. med. __________.

Queste conclusioni, come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente, poiché egli ha prodotto in sede ricorsuale dei certificati relativi ad un periodo chiaramente successivo a quello qui in esame, che concerne il lasso di tempo intercorso dal giugno 2006 (richiesta di prestazioni AI) al 7 gennaio 2010 (emanazione della decisione impugnata).

Va qui inoltre rilevato che l'insorgente si è limitato a lamentarsi circa la legittimità della perizia allestita dal dr. med. __________, osservando che lo specialista non sarebbe stato neutro nella sua valutazione, ma avrebbe assecondato la volontà dell'amministrazione e quindi sarebbe stato di parte nel suo giudizio sull'assicurato.

Queste illazioni non vanno qui tutelate, sia in virtù dei noti - anche al patrocinatore del ricorrente, che li ha perfino menzionati - principi giurisprudenziali su questo argomento, sia in virtù della comunque chiara e completa analisi oggettiva che il reumatologo in questione ha fornito sull'assicurato.

In primo luogo occorre ricordare che le perizie affidate dagli organi dell'AI, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità.

Ed in specie, indizi simili non ve ne sono.

Non sono infatti sufficienti le superficiali supposizioni di parzialità proferite dal ricorrente per ammetterle come tali. D'altronde, neppure è sostenibile la tesi secondo cui il dr. med. __________, in qualità di medico specialista di un ospedale pubblico e che quindi non avrebbe nessun interesse economico nel certificare il reale stato di salute dell'insorgente, sarebbe sì, egli, un (vero) perito, sicuramente più legittimato rispetto a quello scelto dall'amministrazione, libero professionista, e quindi "al servizio e alle spese dell'Ufficio dell'AI" (doc. I pag. 8).

In merito a queste affermazioni, il TCA evidenzia che l'assicurato dimentica di essere stato esaminato dal dr. med. __________ già nel 2005 (doc. 19-7), quando ancora era assistente di neurochirurgia nel medesimo Servizio di neurochirurgia presso l'Ospedale __________ di __________ e che da quel momento in poi, negli anni successivi e fino ancora almeno al marzo 2010 (doc. E1), questo specialista ha più volte avuto modo, come visto, di rivisitarlo sempre nell'ambito della sua funzione in seno al citato Servizio.

In queste circostanze, d'avviso dello scrivente Tribunale, il predetto medico, seppure alle dipendenze di un ospedale pubblico, può qui essere definito alla stessa stregua di un medico curante del ricorrente. Di conseguenza, occorre applicare l'apposita giurisprudenza in virtù della quale, alla luce del rapporto di fiducia esistente con l'ammalato, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente. Pertanto, a questo punto, le affermazioni di imparzialità dei certificati prodotti con il ricorso, oltre che ad essere già del tutto ininfluenti a motivo del periodo di disamina al quale si riferiscono, lo sono anche perché definibili, essi, di parte.

Quanto alla questione del contenuto della perizia del 15 settembre 2009, il dr. med. __________ ha individuato una sindrome lombospondilogena bilaterale cronica, alterazioni degenerative del rachide lombare con discopatia da L3 a S1, disturbi statici del rachide. Non va qui dimenticato che tutti i medici interpellati sullo stato di salute dell'interessato hanno sempre attestato la presenza di una sindrome lomboradicolare L5 a sinistra con un'ernia discale paramediana sinistra L4/L5 ed una piccola ernia discale L5/S1, a cui si è in seguito aggiunta anche una malattia degenerativa discale in L3/L4. Pertanto, da tempo tutti gli esperti erano in sostanza concordi sulla presenza ricorrente di blocchi lombari iperalgici, sui disturbi statici del rachide e sulla radicolopatia.

Ciò che il ricorrente critica sono i provvedimenti terapeutici suggeriti dal perito, laddove quest'ultimo ha auspicato il proseguimento della correzione del sovrappeso corporeo (in quattro anni, l'assicurato era dimagrito di 30 kg per giungere al momento della perizia al peso di 110 kg su 178 cm) che avrebbe facilitato il ricondizionamento progressivo della muscolatura, a suo volta teso a stabilizzare il rachide lombare, con conseguente miglioramento della resistenza agli sforzi fisici, ciò che avrebbe quindi ridotto gli episodi algici improvvisi al rachide lombare.

Al ricorrente questa spiegazione non appare sufficientemente tecnica e scientifica, tanto che "ci si poteva aspettare qualcosina di più!" e ha quindi definito "assai puerile e semplicistica conclusione" (doc. I pag. 7 in alto).

Egli dimentica, però, che anche i suoi medici curanti si sono espressi nel senso indicato dal perito.

In effetti, già il dr. med. __________, nel 2006, aveva affermato che c'era un'insufficienza muscolare in rapporto al peso ed ha prescritto all'insorgente della fisioterapia per una corretta ricostruzione muscolare ed istruzione ergonomica.

Nel 2008 il dr. med. __________ aveva affermato che "Naturalmente entra in linea di conto il soprappeso del Paziente e l'importanza di una fisioterapia riabilitativa." (doc. 70).

Il ricorrente si è sottoposto nel 2009 ad un ciclo di fisioterapia portante anche sul rinforzo del tronco (doc. 101-2).

Infine, come documentano gli ultimi atti prodotti dall'assicurato, nel 2010 egli aveva previsto due settimane di riabilitazione presso una struttura specializzata.

Alla luce di questi fatti, la soluzione suggerita dal perito non si discosta, a ben vedere, da quella non solo auspicata dai suoi medici curanti, ma anche messa poi in pratica ancora di recente dall'assicurato.

Di conseguenza, vista l'unanimità di intenti e di soluzioni proposte all'interessato dai sanitari che l'hanno visitato, a maggior ragione vanno ritenute affidabili e concludenti le analisi cliniche ed oggettive eseguite dal perito nominato dall'Ufficio AI.

D'altronde, neppure gli stessi curanti erano unanimi sulla proposta di un intervento chirurgico, sia perché al di fuori degli episodi iperalgici i dolori erano relativamente controllabili (cfr., per esempio, il rapporto del 16 luglio 2009, doc. 101-5), sia perché, spesso ed in modo discontinuo, vi sono stati dei (netti) miglioramenti della sintomatologia algica (cfr., per esempio, il referto del 2 febbraio 2010, doc. B).

  1. In conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso, l'insorgente ha saputo giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello individuato dal medico nominato dall'amministrazione e che quindi egli sarebbe (totalmente o parzialmente) inabile al lavoro anche in altre attività fisiche adeguate alle condizioni di salute.

L'insorgente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione medica, che la soluzione a cui è giunto il medico interpellato dall'UAI non sarebbe credibile, ma sarebbe errata. Egli si è limitato a produrre dei certificati dei suoi medici curanti che però, come visto, oltre a non essersi espressi sulla sua capacità lavorativa esistente dal giugno 2006 ad inizio 2010, soprattutto non si sono nemmeno pronunciati sulla sua capacità residua in altre attività e quindi non sono di alcun aiuto.

Non va peraltro dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

Ancora, il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).

Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere i risultati a cui è giunto il medico esterno nominato dall'Ufficio AI, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, che ha sia incontrato personalmente l'assicurato sia ha preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.

Le conclusioni di questo esperto possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.

Vanno così pienamente condivise le sue considerazioni, che nel settembre 2009 ha ben valutato le capacità di lavoro presentate dal ricorrente e ha stabilito che dal 16 luglio 2009 la capacità lavorativa dell'assicurato era del 50% nella precedente attività di operaio manutentore di campi sportivi, mentre era del 100% in altre attività che tenessero conto di determinate limitazioni.

Quanto al periodo precedente decorrente dal giugno 2006, fa stato quanto concluso dal medico SMR dr. med. __________ il 21 settembre 2009 (doc. 91) e ribadito il 7 dicembre 2009 (doc. 103). Egli si è infatti basato sulle attestazioni del dr. med. __________ rilasciate nel luglio 2006, secondo cui dal 12 aprile 2006 l'interessato era totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, mentre abile al 100% in altre più leggere come attività di sorveglianza.

  1. Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta quindi ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.

Accertata dal medico nominato dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 100% in attività che tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta nello schema allegato alla sua perizia, nella decisione del 7 gennaio 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella precedente attività (reddito da valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado del 10% di incapacità di guadagno e quindi non ha concesso alcuna prestazione all'assicurato.

Sulla scorta del parere della consulente in integrazione professionale che si è basata sui dati statistici di riferimento, livello di qualifica 4, per calcolare il reddito da valido visto che nel 2007 il ricorrente era al beneficio dell'assistenza sociale, l'UAI ha ritenuto un reddito da valido nel 2007 di Fr. 60'150.- ed un reddito da invalido di Fr. 54'135.-, già ridotto del 10% dovuto alla necessità di svolgere unicamente attività leggere ed adeguate ai limiti funzionali indicati dal perito (Fr. 60'150.- - (Fr. 60'150.- x 10 : 100).

Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di aprile 2007, ossia ad un anno senza interruzioni dall'esistenza, medicalmente accertata e confermata dal medico SMR, di un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13 giugno 2003 consid. 4.2).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).

  1. Riguardo al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l'UAI l'ha quantificato, come visto, in Fr. 60'150.-.

Al riguardo va ricordato che dopo vari lavori svolti per brevi periodi, l'ultima attività lucrativa esercitata dall'insorgente risale agli anni 2004-2005, quando durante i soli mesi da novembre 2004 a luglio 2005 l'assicurato è stato dipendente della Città di __________ in qualità di operaio, pur con qualche periodo di assenza per malattia (doc. 18). Ora, d'avviso del TCA, lo stipendio incassato in quel periodo non è tuttavia rappresentativo del reddito che egli avrebbe potuto guadagnare da valido, sia poiché si tratta di un salario sociale conseguito nell'ambito di un programma occupazionale PIP LAS, sia poiché si riferisce a soli otto mesi di lavoro.

Pertanto, questo Tribunale ritiene di non doversi scostare dal dato ritenuto dall'amministrazione, essendo stato ricavato conformemente alla citata giurisprudenza federale in materia, che prevede che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si fa riferimento a valori empirici o statistici.

In specie, dovendo porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita d'invalidità (aprile 2007), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Riportando questa cifra su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 9-2010, pag. 98), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32 per l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro dell'1,6% nel 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2010, pag. 99) si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2007 a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32 x 1,6 : 100]).

La cifra di Fr. 60'144,47 va ritenuta come reddito da valido.

  1. Per quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

  1. Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

In merito a questo cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.

Con STF U 529/06 del 28 gennaio 2008 l'Alta corte ha stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre 2007).

Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

  1. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde, come già visto per il reddito da valido, a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Adattando questa cifra all'evoluzione dei salari nominali (1,6%) ed al tempo lavorativo medio di 41,7 ore alla settimana computabili nel 2007, si ottiene per quell'anno un reddito statistico lordo medio nazionale ipotetico da invalido pari a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32 x 1,6 : 100]) (cfr. consid. 11).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza, l'Ufficio AI ha applicato una riduzione del 10%, corrispondente ad un 5% per attività leggere e ad un altro 5% per i limiti funzionali (doc. 96).

Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente (nato nel 1976), la sua nazionalità (svizzera) e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella misura del 100% fermo restando determinate limitazioni funzionali, il TCA non ritiene di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un salario da invalido di Fr. 60'144,47 e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre attività (cfr. consid. 10), ammettendo una riduzione del 10% per circostanze personali, nell'anno 2007 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 54'130,02 (Fr. 60'144,47 – [Fr. 60'144,47 x 10 : 100]).

Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 60'144,47 corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla salute) nell'anno 2007 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 10% ([Fr. 60'144,47 - Fr. 54'130,02] : Fr. 60'144,47 x 100).

Questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2007 se non fosse intervenuta la malattia, con il reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2007 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere del 10% e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art. 28 cpv. 1 LAI.

  1. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità del 10%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto dell'UAI di concedergli una rendita d'invalidità.

Il ricorso va dunque respinto.

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

  1. Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 nLPTCA – applicabile in concreto in virtù della norma transitoria prevista nella nuova LPTCA (art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008 – sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I tre presupposti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

In una recentissima sentenza federale il TF sembra porre un ulteriore elemento per la valutazione della possibilità di esito favorevole della causa e quindi dell'adempimento di questa condizione, si tratta della lunghezza del provvedimento impugnato.

Il TF, nella sentenza 30 agosto 2010 9C_916/2009, ha infatti ammesso, in una causa ticinese, il ricorso di un assicurato che lamentava la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria. L'alta Corte ha ammesso quel ricorso indicando come la Corte Cantonale avesse motivato il suo giudizio in 44 pagine ciò che comporterebbe, secondo i giudici di Lucerna, necessariamente – in uno con altre "numerose questioni di non immediata soluzione" (che però il TF non ha indicato) – la concessione dell'assistenza giudiziaria.

Nel caso concreto questa Corte – come già aveva fatto nel giudizio poi sfociato nella sentenza federale citata del 30 agosto 2010 – impiega qui oltre 30 pagine per motivare il respingimento del gravame unicamente per completezza di citazione sia dei fatti – esposti in maniera dettagliata – che del diritto – citando la giurisprudenza vigente in maniera specifica. Ciò non per la complessità della fattispecie ma per invalsa abitudine di questa Corte e per completa informazione all'assicurato.

Alla luce delle motivazioni addotte e dell'assenza di "questioni di non immediata soluzione" la condizione non è realizzata. Il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce della chiara perizia medica allestita dal dr. med. __________ e dei certificati degli stessi medici curanti del ricorrente riferiti, occorre ricordarlo, al periodo dal 2006 ad inizio gennaio 2010.

Formulando ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari atte a contrastare la presa di posizione dell'amministrazione che si è basata sulle conclusioni del perito a cui si è rivolta, il comportamento dell'assicurato è stato alquanto azzardato. E ciò, in particolare, alla luce del contenuto dei referti medici allegati al ricorso, che non si riferivano al periodo in disamina e nemmeno si sono - soprattutto - espressi sul grado di abilità lavorativa residua del ricorrente in altre attività. Con queste basi egli non aveva sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione dell'amministrazione.

Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

13

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

  • art. 29 Cost

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI

LPamm

  • art. 30 LPamm

LPGA

  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 61 LPGA

nLPTCA

  • art. 28 nLPTCA

OAI

  • art. 88a OAI

vLAVS

  • art. 85 vLAVS

Gerichtsentscheide

81