Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.367
Entscheidungsdatum
23.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.367

LG/sc

Lugano 23 maggio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 dicembre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1949, casalinga, in data 2 settembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, per le sequele di un’infiltrazione antidolorifica ascellare, volta ad attenuare l’algesia di un’amiotrofia neurogena della spalla sinistra, che ha avuto come complicazione una lesione del nervo radiale dell’arto superiore sinistro (doc. AI 1-1/5; 12-1).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare due inchieste economiche per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 17-1; 28-1), l’UAI con decisione del 15 aprile 2010, preavvisata con progetto del 19 febbraio 2010, ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) a far tempo dal 1° settembre 2007 (doc. AI 31-1; 33-1) (cfr. inc. 32.2010.207).

1.3. Con domanda del 27 aprile 2010 RI 1 ha chiesto di essere messa al beneficio di un assegno per persone grandi invalide dell’AI (doc. AI 36-1).

Esperiti i necessari accertamenti, in particolare tramite un’inchiesta a domicilio datata 11 agosto 2010 (doc. AI 44-1), l’UAI con decisione del 16 dicembre 2010 (doc. AI 51-1), preavvisata con progetto del 4 ottobre 2010 (doc. AI 45-1), ha riconosciuto all’assicurata un assegno per grandi invalidi dell’AI (grado esiguo) a far tempo dal 1° maggio 2006, versato a partire dal 1° aprile 2009 ai sensi dell’art. 48 vLAI (12 mesi di retroattività dalla data in cui è stato rivendicato il diritto alla prestazione).

1.4. Contro questa decisione l’assicurata, per il tramite del marito RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso (doc. I), completato in data 3 gennaio 2011 non ossequiando lo stesso i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) (doc. III), postulando il riesame del provvedimento impugnato in quanto non rispecchierebbe la reale situazione motoria del braccio sinistro (doc. I, III).

1.5. In risposta l’UAI ha riconfermato i contenuti della propria decisione e postulato la reiezione del gravame (doc. VII).

1.6. Il 4 aprile 2011 RA 1 ha comunicato a questa Corte di non avere altre prove da notificare precisando di aver richiesto “un aumento delle prestazioni di grandi invalidi da me chiesta di grado medio” (doc. IX).

Il doc. IX è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. X).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno ritenuto RI 1 grande invalido di grado esiguo.

Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

vestirsi/svestirsi

alzarsi/sedersi/coricarsi

mangiare

  • provvedere all'igiene personale

  • andare al gabinetto

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L'accompagnamento è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).

L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza personale permanente,

c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:

Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

Ai sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

In una sentenza pubblicata in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in ambito AVS.

In un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per altre ragioni (ad esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza visiva).

2.3. Nella presente fattispecie l’inchiesta a domicilio effettuata il 3 agosto 2010, ma datata 11 agosto 2010, dall’assistente sociale __________ ha, in particolare, permesso di constatare quanto segue:

" (…)

  1. Informazioni sulla grande invalidità____________________

Svolgo il colloquio a domicilio con l’assicurata alla presenza del coniuge.

La signora RI 1 lamenta una ridotta mobilità dell’arto superiore sinistro a conseguenza di una paresi del maggio 2005; dolori alla schiena, anche e gambe e una facile affaticabilità.

3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere

una protesi________________________________________

La signora RI 1 necessita l’aiuto di terzi al momento di vestirsi, in special modo per abbigliare la parte superiore del corpo ed infilare le calze, a causa del compromesso stato dell’arto superiore sinistro; da sola è in grado di indossare unicamente gli indumenti “comodi” da casa.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi___________________________

La signora RI 1 svolge autonomamente tutte le funzioni qui considerate.

3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in

___ purea o per sonda, escluse le diete)_______________________________

La signora RI 1 mangia da sola ma necessita l’aiuto del marito per il taglio degli alimenti per il compromesso stato della mano sinistra.

3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)

Nonostante qualche difficoltà, la signora RI 1i esegue autonomamente la piccola toilette al lavandino.

Al momento della doccia, l’aiuto del marito è necessario per lavare-asciugare quelle parti del corpo per lei difficili da raggiungere a causa del compromesso stato dell’arto superiore sinsitro.

3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene personale/controllare la

pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)___________________

Totalmente autonoma

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali_

Nessun impedimento.

3.1.7 A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es. ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i

contatti sociali_____________________________________

No.

3.2 La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per evitare

l'isolamento permanente)_________________________________________

No.

3.3 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle

cure di base oppure di trattamenti?____________________

Il marito prepara i medicamenti; e l’assicurata l’ingerisce autonomamente

3.4 La persona assicurata necessita di una sorveglianza

personale?________________________________________

La signora RI 1 non necessita di sorveglianza personale come intesa dalla legge.

3.5 La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?________

No.

3.6 L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a

diminuire la grande invalidità?________________________

  1. Proposta di decisione

La persona assicurata dipende da terzi per compiere 3 atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi

lavarsi

mangiare

La situazione descritta è tale dal mese di maggio 2005.

Non necessita di una sorveglianza personale continua.

Non necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

La domanda di AGI è stata presentata nel mese di aprile 2010.

Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado:

esiguo

a decorrere dal mese di aprile 2009

retroattivamente di un anno dalla data di presentazione della domanda” (doc. AI 44-3+4+5; inc. 32.2010.207).

L’insorgente, da parte sua, in sede di osservazioni al progetto di decisione del 4 ottobre 2010 e in via ricorsuale, ha contestato la valutazione svolta dall’assistente sociale che non avrebbe preso in considerazione - a suo dire - determinati “atti di normale regolarità quotidiana” quali: svolgere mansioni/lavori di casa, condurre l’autovettura, salire e scendere le scale, contatti con le persone e andare in bagno, e postulato l’assegnazione di un assegno grandi invalidi di grado medio (doc. AI 46-1; IX).

L’Ufficio AI ha sottoposto le osservazioni della ricorrente all’assistente sociale, la quale, in data 11 novembre 2010, ha rilevato che il rapporto d’inchiesta riporta completamente quanto dichiarato a domicilio dall’assicurata e dal marito. Quanto emerso a domicilio corrisponde inoltre totalmente - secondo l’assistente sociale - a quanto dichiarato dall’assicurata nel formulario di richiesta AGI. L’assistente ha quindi evidenziato che l’AGI non tiene conto delle difficoltà in ambito casalingo, per le quali RI 1 percepisce già una rendita.

Per quanto riguarda la leggera depressione e l’handicap alla gamba sinistra, di cui ha fatto cenno RA 1 nello scritto dell’11 ottobre 2010, non vengono oggettivati da certificati medici (doc. AI 50-1; doc. B1).

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA, dopo attento esame della fattispecie, non ha motivo per scostarsi dalla valutazione, completa ed approfondita, operata dall’assistente sociale.

Le argomentazioni ricorsuali non permettono una diversa valutazione della fattispecie. L’inchiesta è stata svolta per conto dell’Ufficio AI dall’assistente sociale __________, persona qualificata per poter compiere simili accertamenti. Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni singolo atto ordinario sulla base di quanto osservato.

Questa Corte non può dunque che confermare l’erogazione di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo a far tempo dal 1° aprile 2009 ai sensi dell’art. 48 vLAI (domanda tardiva).

Ne discende che la decisione formale del 16 dicembre 2010 merita conferma.

2.4. L’assicurata nel proprio atto ricorsuale ha chiesto di essere sentita dal TCA (doc. VI).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti.

2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

25