Raccomandata
Incarto n. 32.2010.355
TB
Lugano 14 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2010 di
RI 1
contro
la decisione dell'11 novembre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1987, il 14 gennaio 2010 (doc. 1) ha chiesto all'assicurazione invalidità di beneficiare di prestazioni per adulti a causa del crollo psico-fisico avuto il 26 maggio 2009.
B. Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione dell'11 novembre 2010 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità ha fissato in Fr. 760.- l'importo della rendita ordinaria semplice di invalidità a cui l'assicurato ha diritto con effetto dal 1° luglio 2010, dato un grado di invalidità del 50%.
C. Con ricorso del 9 dicembre 2010 (doc. I) l'assicurato ha espressamente indicato di non contestare il quantum della decisione.
Egli ha però rilevato che con un salario attuale mensile medio di Fr. 2'443,60 difficilmente riesce a fare fronte alle sue spese correnti senza l'aiuto dei genitori.
Ha pertanto chiesto "in primo luogo che siano rivisti i parametri di base (media dei salari degli ultimi 4 anni) perché in questo periodo sono successi diversi cambiamenti nella mia situazione professionale". Il ricorrente ha precisato che nell'agosto 2006 ha terminato l'apprendistato, dopodiché ha lavorato per un anno con stipendio mensile di Fr. 2'655,40; dal settembre 2007 al settembre 2008 ha tentato di frequentare, tuttavia senza successo, la __________. Così, nel novembre 2008 ha trovato un lavoro con salario mensile di Fr. 3'587,60 ed il 26 maggio 2009, mentre lavorava, ha avuto una crisi con collasso di nervi.
Inoltre, l'insorgente ha chiesto che gli sia attribuita una prestazione complementare, "se la prima richiesta non possa essere valutata", così da poter condurre una vita autonoma.
D. Nella risposta del 24 gennaio 2011 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e ha esposto nel dettaglio sia le norme legali applicabili sia i calcoli alla base della rendita di Fr. 760.- confermandola per il 2010 e fissandola a Fr. 774.- per il 2011.
L'amministrazione ha poi indicato che la domanda di prestazioni complementari all'AI deve essere inoltrata al competente Ufficio.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Il ricorrente ha affermato di non contestare la mezza rendita AI di Fr. 760.- attribuitagli dal 1° luglio 2010, però ha evidenziato di avere conseguito determinati redditi negli ultimi quattro anni e quindi sembra mettere comunque in discussione tale importo.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione dell'AI), l'assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Il 1° gennaio 2008 è stato introdotto l'art. 28a LAI concernente la valutazione dell'invalidità.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Secondo l'art. 28a cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Per contro, in un'attività rispettosa dei suoi limiti funzionali, l'incapacità lavorativa dell'assicurato era totale dal 26 maggio 2009 al 26 gennaio 2010, mentre dal 27 gennaio 2010 in poi egli era in grado di svolgere al 50% la nuova attività di operaio generico presso lo stesso datore di lavoro.
Ritenuto per il 2009 un reddito da valido di Fr. 44'109.- ed un reddito da invalido di Fr. 22'054,50 vista la capacità lavorativa residua del 50%, l'amministrazione ha quindi emesso l'8 luglio 2010 (doc. 30) il progetto di decisione di assegnazione di una rendita d'invalidità del 50%, visto il grado di invalidità del 50%.
Non avendo l'assicurato formulato osservazioni al riguardo, l'UAI ha dato mandato alla Cassa cantonale di compensazione (docc. 31 e 33) di calcolare l'ammontare della prestazione e di emettere la relativa decisione. L'11 novembre 2010 (doc. A) l'Ufficio AI ha così stabilito in Fr. 760.- mensili l'importo della mezza rendita AI di diritto dell'assicurato a far data dal 1° luglio 2010, ossia dopo sei mesi dal momento della domanda AI del 14 gennaio 2010.
Con la risposta di causa, l'amministrazione ha precisato che il raffronto dei redditi da valido e da invalido doveva essere fatto sugli importi del 2010 e non del 2009, ma in ogni caso il risultato non mutava.
Inoltre, nell'effettuare il calcolo della rendita AI, l'Ufficio AI ha corretto il numero di anni di contribuzione aggiungendo, in virtù dell'art. 52a OAVS, i redditi dell'attività lucrativa conseguiti nei primi cinque mesi dell'anno 2010. Anche così facendo, però, l'ammontare della rendita non mutava comunque.
Il ricorrente non ha contestato il grado di incapacità lavorativa residuo del 50% ritenuto dal medico SMR, perciò questo Tribunale lo pone alla base della verifica, dal profilo economico, delle conseguenze del danno alla salute che ha egli subìto.
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., l'allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di luglio 2010, ossia dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).
Riguardo al reddito da valido, il cui importo non è stato espressamente contestato in sede di ricorso, l'UAI l'ha quantificato, per l'attività di impiegato d'ufficio svolta nel 2009, in Fr. 44'109.-.
Come visto, però, l'anno di raffronto è il 2010 e quindi occorre tenere conto del salario che il ricorrente avrebbe percepito in quell'anno se avesse continuato a lavorare come impiegato d'ufficio presso la ditta __________.
Di uguale parere è comunque anche l'amministrazione, che nella sua risposta ha evidenziato questo punto (doc. IV pag. 2) e, basandosi sulla dichiarazione dello stesso datore di lavoro (doc. 22), ha calcolato il reddito percepibile nel 2010 in Fr. 46'709.- lordi, pari a Fr. 3'593.- al mese per 13 mensilità.
Questa cifra di Fr. 46'709.- è corretta e va quindi qui ritenuta.
Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
In concreto, la consulente in integrazione professionale ha al riguardo concluso che in considerazione delle limitazioni funzionali in ambito medico, è esigibile nella misura del 50% solamente l'attività di operaio generico presso l'attuale datore di lavoro. Ed in effetti, dal 27 gennaio 2010 l'assicurato lavora al 50% in tali vesti. Va pertanto ritenuto il reddito effettivo che egli conseguiva.
Partendo quindi da un salario da invalido di Fr. 46'709.- e ritenuta un'esigibilità, dal profilo medico, del 50% nell'attività di operaio generico presso l'attuale datore di lavoro, nell'anno 2010 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta di conseguenza pari a Fr. 23'354,50 (Fr. 46'709.- x 50 : 100).
Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 46'709.- corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla salute) nel 2010 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 50% ([Fr. 46'709.- - Fr. 23'354,50] : Fr. 46'709.- x 100).
Questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2010 se non fosse intervenuta la malattia, con il reddito che egli avrebbe potuto percepire - e che in realtà ha percepito - nel 2010 svolgendo al 50% un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere del 50% e quindi gli conferisce il diritto ad una mezza rendita AI giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI.
A norma dell'art. 36 cpv. 1 LAI, hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Per l'art. 36 cpv. 2 LAI, le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
L'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS (art. 37 cpv. 1 LAI).
Giusta l'art. 37 cpv. 2 LAI, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 % dell'importo minimo della corrispondente rendita completa.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'età conferente il diritto alla prestazione (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l'art. 29ter cpv. 2 LAVS, sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c).
Inoltre, per l'art. 29quater LAVS la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato. Esso si compone:
dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS ed art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Va ancora rilevato che in virtù del rinvio agli artt. 50-53bis OAVS previsto dall'art. 32 cpv. 1 OAI, giusta l'art. 52a LAVS se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero (art. 29 cpv. 1 LAVS, ma, come visto, in ambito di assicurazione invalidità la durata di contribuzione minima è di tre anni: art. 36 cpv. 1 LAI), tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato i contributi.
Durante questi due anni l'assicurato ha contribuito ininterrottamente (dall'11 novembre 2008 è alle dipendenze di __________ e prima di allora ha versato contributi quale persona senza attività lucrativa), perciò la Cassa di compensazione l'ha posto al beneficio della scala di rendita massima 44.
Siccome il periodo contributivo minimo di tre anni previsto dall'art. 36 cpv. 1 LAI non è stato raggiunto, in virtù dell'art. 52a OAVS, su rinvio dell'art. 32 cpv. 1 OAI, occorre fare capo alla totalità dei redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno seguente quello del compimento dei 17 anni fino alla fine del mese precedente il riconoscimento del diritto alla rendita.
Di conseguenza, per il calcolo della rendita d'invalidità vanno ritenuti i redditi che egli ha percepito dal 1° gennaio 2005 (anno successivo all'anno in cui ha compiuto 17 anni) al 31 maggio 2010 (mese precedente l'inizio del diritto alla rendita fissato per il 14 giugno 2010, ossia, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, sei mesi dalla data in cui è stato rivendicato il diritto alla prestazione).
Si tratta quindi di una durata contributiva di 5 anni e 5 mesi, come rettamente computato dalla Cassa di compensazione.
A norma dell'art. 30ter LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari. I redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.
Secondo l'art. 141 OAVS, l'assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L'estratto di conto è rilasciato gratuitamente (cpv. 1).
L'assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un'altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all'estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione (cpv. 1bis).
L'assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione (cpv. 2).
Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati (cpv. 3).
Questo vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378).
Le correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1). Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).
Dal novembre 2008 ha percepito un salario di Fr. 3'587,60 al mese ed il 26 maggio 2009 ha avuto il collasso di nervi, a cui ha fatto seguito, come visto, un periodo di inabilità lavorativa totale e poi del 50%, in cui guadagnava la metà del salario precedente.
La Cassa di compensazione, basandosi sul conto individuale, ha sommato i redditi da attività lucrativa realizzati dal ricorrente fino a quel momento e ha ottenuto la somma di Fr. 95'095.-. Infatti, l'importo di Fr. 92'055.- rappresenta la somma dei redditi conseguiti nei predetti 5 anni di contribuzione, mentre i Fr. 3'040.- provengono dai conteggi dei salari da gennaio a maggio 2010 compresi, cifre qui conteggiabili giusta l'art. 52a OAVS.
Da quanto precede dunque discende che l'amministrazione ha già incluso nel predetto totale i redditi indicati dal ricorrente.
In seguito, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell'assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere 1,000. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (5 anni e 5 mesi).
Ne deriva che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in Fr. 17'556.- (Fr. 95'095.- x 1 : 5 anni e 5 mesi), arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS in Fr. 17'784.- nel 2010.
Avendo il ricorrente diritto ad una mezza rendita e tenuto conto che al momento dell'insorgenza dell'invalidità, nel 2010, egli non aveva ancora compiuto 25 anni, in virtù dell'art. 37 cpv. 2 LAI la sua rendita d'invalidità ammonta ad almeno il 133 1/3% dell'importo minimo della corrispondente rendita completa.
In altre parole, poiché l'importo minimo della mezza rendita d'invalidità per la scala 44 è pari a Fr. 570.- secondo le apposite tabelle edite dall'UFAS, l'adeguamento del 133 1/3% dà l'importo di Fr. 760.-.
In queste circostanze, la decisione dell'Ufficio AI che ha fissato in Fr. 760.- il diritto mensile dell'assicurato ad una mezza rendita AI dal 1° luglio 2010 va confermata, mentre il ricorso va respinto.
Il Tribunale non si può quindi (ancora) pronunciare su detta questione e pertanto il ricorso è irricevibile su questo punto.
Visto l'esito della vertenza le spese, cifrate in Fr. 500.-, vanno caricate al ricorrente, soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti