Raccomandata
Incarto n. 32.2010.35
LG/sc
Lugano 21 luglio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1961, da ultimo attivo in qualità di cameriere/gerente, in data 16 ottobre 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a seguito di “cistectomia radicale con confezione di neovescica ileale ortotopica il 13.04.2006 per estesissima neoplasia vescicale pT1 pN0 M0 G2” (doc. AI 1-1/13-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con decisione del 9 dicembre 2009 (doc. AI 37-1), preavvisata con progetto del 5 agosto 2009 (doc. AI 27-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità dello 0%.
1.3. Con ricorso spedito il 2 febbraio 2010 e pervenuto al TCA il 3 febbraio 2010 l’assicurato ha contestato la decisione menzionata, asserendo, in buona sostanza, che la valutazione medica dell’Ufficio AI non sarebbe corretta (doc. I).
1.4. Con decreto del 10 febbraio 2010 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per completare il proprio ricorso non adempiendo, lo stesso, ai requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) (doc. IV).
1.5. RI 1 ha completato il ricorso il 16 febbraio 2010 (doc. V).
1.6. L’UAI, in risposta, sulla base della valutazione medica del Dr. __________ del SMR, si è riconfermato nella propria decisione e ha postulato la reiezione integrale del gravame (doc. VIII).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.
2.3. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis).
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.4. Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato. Essi sono giuridicamente irrilevanti, riservati i casi in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato, come nell’ipotesi in cui la seconda notificazione abbia luogo prima che sia scaduto il termine originario senza riserve e con l’indicazione dei rimedi giuridici (cfr. STF C 189/05 del 5 gennaio 2006; I 366/04 del 27 aprile 2005).
Con sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, pubblicata in DTF 134 V 49, l’Alta Corte ha, poi, stabilito che la finzione riconosciuta in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario mantiene la sua validità anche sotto l’imperio del nuovo diritto – ora in analogia all’art. 38 cpv. 2bis LPGA.
La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto.
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell'autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest'ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l'autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all'indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA 1° settembre 2003 nella causa R., U 95/03; STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00).
Nel caso di assenza di breve durata - di qualche settimana - è usuale avvertire l'autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall'autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l'assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l'obbligo dell'autorità di condurre la procedura diligentemente.
Se l'assicurato, che sta aspettando l'assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l'amministrazione, cosicché quest'ultima differisce l'emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l'amministrazione venga informata anche di un'assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA del 14 settembre 2001 nella causa S., K 128/00, consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure RtiD I-2005 N. 45 pag. 172 segg.
2.5. Nell'evenienza concreta occorre, innanzitutto, osservare che RI 1 doveva attendersi l’emanazione di una decisione da parte dell’UAI, avendo lo stesso, il 31 agosto 2009, inoltrato le proprie osservazioni al progetto di decisione del 5 agosto 2009 con cui l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile (doc. 27-1, 28-1).
Il ricorrente, pertanto, era tenuto a provvedere affinché la decisione potesse essergli agevolmente notificata (cfr. consid. 2.4.).
In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che, nel caso in esame, la decisione dell’UAI del 9 dicembre 2009 è stata correttamente notificata all’assicurato.
In effetti il provvedimento menzionato è stato spedito per plico raccomandato l’11 dicembre 2009 (cfr. doc. AI 36-1 e estratto Track & Trace) e non il 7 gennaio 2010 come indica invece RI 1 nel proprio ricorso del 2 febbraio 2010 (doc. I).
Il 14 dicembre 2009 nella buca delle lettere dell’assicurato è stato depositato il relativo invito di ritiro. La decisione contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata dall’interessato. L’ufficio postale di destinazione, decorso il periodo di giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.4.), l’ha quindi rinviata al mittente il 22 dicembre 2009 (doc. AI 36-2 e estratto Track & Trace). La decisione del 9 dicembre 2009 è poi stata rispedita all’insorgente per posta B (doc. III).
L’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione, spedita per raccomandata ma non ritirata, corrisponde in casu al 21 dicembre 2009.
La circostanza che la decisione del 9 dicembre 2009 sia stata nuovamente spedita all’assicurato mediante posta semplice si rivela, nel caso in esame, ininfluente.
Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere, in considerazione dell’interruzione per le ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 11 lett.c Lptca), ha iniziato a decorrere il 3 gennaio 2010 ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2010.
Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.
Consegnato alla Posta, per contro, solo martedì 2 febbraio 2010 2010 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato, doc. I), il ricorso dell’insorgente si rivela tardivo.
L’impugnativa dell’assicurato è, perciò, irricevibile.
2.6. Va peraltro sottolineato, a titolo abbondanziale, che anche qualora fosse stato ricevibile il ricorso avrebbe dovuto essere respinto nel merito. In effetti, il perito del SMR, Dr. __________, si è espresso chiaramente sia per quanto riguarda la diagnosi delle patologie di cui soffre il ricorrente sia in merito alla capacità lavorativa residua, e la sua valutazione non è stata contestata validamente da altri specialisti. Il ricorrente infatti non ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare la valutazione dell’amministrazione.
2.7. L’assicurato nell’intestazione del proprio allegato ricorsuale ha indicato “domanda di assistenza giudiziaria” senza tuttavia sviluppare, né tantomeno documentare tale richiesta.
Questa Corte rileva al riguardo che la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Non essendo soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole la domanda di assistenza giudiziaria va in ogni caso respinta (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti