Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.349
Entscheidungsdatum
16.06.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.349

LG/sc

Lugano 16 giugno 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 ottobre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1952, attiva a tempo parziale quale gerente della __________, in data 1° settembre 2008, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando di essere affetta da “poliartrite reumatoide” (doc. AI 6-1/6).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 31-1), l’UAI con decisione del 28 ottobre 2010 (doc. AI 60-1), preavvisata con progetto del 25 giugno 2010 (doc. AI 55-1), ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 settembre 2009, una rendita intera (grado 75%) dal 1° ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e un quarto di rendita dal 1° agosto 2010 (grado 44%).

1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera a far tempo dal 1° luglio 2008 (doc. I).

Sostanzialmente l’insorgente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione che non ha sottoposto l’assicurata ad alcuna visita peritale, rispettivamente ad un accertamento specialistico. Il legale ha fatto riferimento, a sostegno delle proprie argomentazioni, al parere del medico curante Dr. __________ che ritiene RI 1 abile nella misura massima del 25% (doc. B)

1.4. In risposta l’UAI, dopo aver sottoposto il nuovo referto del Dr. __________ al vaglio del SMR, ha confermato il provvedimento impugnato (per quel che concerne il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2010) fondandosi sulle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________, nonché sul rapporto della consulente in integrazione professionale, mentre ha riformato la decisione per il periodo dal 1° agosto 2010 attribuendo una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) (doc. VII+1-2).

1.5. In data 14 marzo 2011 l’assicurata ha preso atto del riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° agosto 2010, mantenendo tuttavia le proprie pretese ricorsuali. In particolare l’avv. RA 1 ha messo in evidenza l’assenza di un approfondimento medico-specialistico dello stato di salute dell’assicurata, di cui è chiesta l’assunzione (doc. IX).

Il doc. IX è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. X).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009, una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e un quarto di rendita dal 1° agosto 2010.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).

Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nel caso in esame, per quanto concerne lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha fatto riferimento al rapporto medico dell’8 settembre 2008 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale ha posto la seguente diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

" (…)

artrite reumatoide sieronegativa, anti-CCP positivi (diagnosi 07/07), anodulare, erosiva ? con attività clinica umorale importante, cortico-dipendente malgrado una cura di fondo con MTX;

osteoporosi in trattamento." (doc. AI 9-2)

Lo specialista ha quindi riconosciuto i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

" (…)

50% dal 10.07.07 al 30.09.07

100% dal 01.10.07 al 07.10.07

50% dal 08.10.07 al 31.07.08

100% dal 01.08.08 al 15.08.08

50% dal 16.08.08 continua." (doc. AI 9-2)

Il medico del SMR, Dr. __________, in data 22 luglio 2009, ha chiesto un aggiornamento del quadro valetudinario al Dr. __________:

" (…)

  • Qual è il decorso clinico ad oggi ?

La situazione clinica è caratterizzata dalla persistenza di sinoviti in particolare ai polsi con impedimenti della funzionalità delle mani. A paragone del mio rapporto di settembre 2008 non vi è stato alcun miglioramento.

  • Sono stati effettuati nuovi consulti e rispettivamente qual è il decorso della terapia ad oggi ?

La paziente è stata esaminata dal Prof. __________, Primario di Reumatologia all’Ospedale di __________ (vedasi allegato) che in concordanza con il sottoscritto ha suggerito un trattamento con un biologico, dando preferenza all’Orencia (sempre in combinazione con il Methotrexat). La paziente non ha potuto per intanto decidersi per fare questo passo. Segue invece cure alternative presso la Clinica __________.

  • Quali reputa essere le funzionalità residue della paziente rispettivamente può compilare lo schema ELF allegato, necessario al calcolo di prestazioni da parte degli orientatori professionali ?

Le limitazioni funzionali sono ancora quelle del mio rapporto precedente (vedasi punto 6, risorse fisiche)

  • Se vi è stato un peggioramento del quadro clinico, mi può indicare la data di tale peggioramento ?

L’evoluzione è altalenante con episodi di disturbi ed impedimenti maggiori. Il 30.06.2009 la signora si è procurata una distorsione del ginocchio sinistro con ora una netta sinovialite di natura reumatica anche in questa articolazione. Avendo subito un trauma è stato intanto certificato un’incapacità lavorativa del 100% a carico della Assicurazione Infortuni dal 24.07.2009 in poi (dal medico curante Dr.ssa __________, __________)” (doc. AI 20-1).

Nello scritto del 21 dicembre 2009 il Dr. __________, rispondendo ai quesiti posti dall’assicuratore __________, si è così espresso:

" (…)

a. L’assicurata RI 1 è sempre rimasta inabile per malattia nella misura del 50% (procedura AI pendente) anche dopo la data d’esaurimento del diritto a prestazioni in contanti d’indennità giornaliera per malattia ?

La malattia determina a tuttora un’incapacità lavorativa che giudico del 50%.

b. Senza infortunio, l’assicurata, sarebbe stata potenzialmente abile al lavoro unicamente nella misura del 50% ?

Se no, in quale percentuale ?

Si.

c. Sommando le problematiche di malattia e infortunio, quale percentuale d’inabilità lavorativa si giustifica attualmente ?

Non ho esaminato la paziente sotto l’aspetto infortunistico.

L’incapacità lavorativa per malattia del 50% si traduce in concreto in una presenza ridotta sul posto di lavoro; con la sintomatologia (post-infortunistica) della spalla sinistra la paziente mi ha riferito di una riduzione del rendimento durante questa presenza lavorativa considerato circa metà di una resa normale. Calcolando l’inabilità lavorativa in questa maniera si arriverebbe ad una incapacità lavorativa complessiva del 75%” (doc. LAINF 56-1).

Da parte sua il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto medico del 23 aprile 2010 – svolto per conto dell’assicuratore infortuni __________ a seguito dell’infortunio occorso all’assicurata il 30 giugno 2009 (caduta da uno scalino) – ha posto la seguente diagnosi:

" (…)

Poliartrite reumatoide con coinvolgimento pluriarticolare.

Stato dopo contusione della spalla sinistra il 30.06.2009, rottura bilaterale delle cuffie dei rotatori;

Stato dopo contusione del ginocchio sinistro il 30.06.2009. Estese alterazioni flogistiche, eventuale sospetto di lesione meniscale laterale." (doc. LAINF 58-6)

Il perito ha così risposto alle domande inerenti la capacità lavorativa:

“(…)

  1. Quesiti inerenti la capacità lavorativa:

a) L’assicurata è in grado di svolgere l’attuale attività lavorativa, in che misura ?

Indipendentemente dall’aspetto medico-assicurativo della causalità, la signora RI 1 presenta una capacità lavorativa completa per quanto attiene alle mansioni di carattere amministrativo, contatto con i fornitori, consulenza dei clienti…

Presenza per contro di un’inabilità lavorativa praticamente completa per le mansioni con ingaggio fisico, quali l’allestimento delle vetrine, la gestione degli stock…" (doc. LAINF 58-6)

Nel rapporto del 3 agosto 2009 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso la valutazione del Dr. __________, per quanto riguarda i limiti funzionali e la capacità lavorativa residua, ed

ha indicato che l’attività di gerente di negozio d’arredamento con attività di tipo medio leggero è adeguata al danno alla salute presente (doc. AI 21-2).

Il medico curante Dr.ssa __________ nel rapporto medico all’indirizzo dell’AI, datato 10 dicembre 2009, ha confermato la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa indicate dal Dr. __________ e ha confermato che la capacità lavorativa del 50% è esistente a tutt’oggi (doc. AI 37-4).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle valutazioni peritali del Dr. __________ e del Dr. __________, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Tale non può essere il referto dell’8 novembre 2010 del Dr. __________, spec. FMH in medicina generale e dunque non specialista in reumatologia, nel quale il medico curante ha diagnosticato una poliartrite reumatoide con coinvolgimento pluri-articolare riprendendo quanto indicato dal Dr. __________ (doc. B).

Il Dr. __________ ha quindi indicato che il degrado della patologia fisica, associata alle traversie in cui l’assicurata si è trovata coinvolta con gli enti assicurativi “hanno inoltre generato un’importante depressione”. Il medico ha quindi concluso indicando una capacità lavorativa residua non superiore al 25% (doc. B).

Dal punto di vista psichiatrico il referto, steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria, stringato per quanto attiene a tale patologia, generico, privo di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione riconosciuta, senza una valutazione della patologia e del suo influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.7.).

Il TCA sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Per quanto riguarda invece la patologia reumatologica la valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la capacità lavorativa residua dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dall’amministrazione e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

Su tale refertazione ha poi preso posizione il medico del SMR, Dr. __________, il 18 gennaio 2011, indicando che “dal rapporto del dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata. Rimane fuori dubbio che l’assicurata è in grado unicamente di svolgere attività senza ingaggio fisico come da apprezzamento dr. __________ e dr. __________” (doc. VII1).

Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In conclusione, rispecchiando le valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 50% nell’abituale attività e in attività adeguate.

2.9. Al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurata, gerente e proprietaria della __________, l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).

L’insorgente, nel proprio allegato ricorsuale, non ha contestato l’applicazione di questo metodo di calcolo del grado d’invalidità (doc. I).

La circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

Come visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

Per questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo straordinario.

Inoltre, è opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

Nel caso in esame l’ispettore AI incaricato dell’inchiesta per l’attività professionale ha ritenuto di dover procedere, per la valutazione dell’invalidità, all’applicazione del metodo straordinario in quanto “non è possibile operare un raffronto dei dati e valutare l’evoluzione dell’attività prima e dopo il danno poiché si dispone di elementi insufficienti: manca il conto economico 2009 a verifica della perdita economica indotta dalla riduzione dell’orario di lavoro” (doc. AI 31-5).

Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, peraltro non contestate dalla ricorrente, non essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute il TCA ritiene corretta l’applicazione del metodo straordinario.

2.10. In applicazione del metodo straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 15 ottobre 2009 (doc. AI 31-1).

Nel relativo rapporto l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurata prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

" (…)

Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure sono imputabili al danno alla salute?

(cambiamenti logistici, sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.

■ Ha ridotto l'orario di apertura : dall'insorgenza del danno la signora RI 1 lavora solo il pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.30, poiché afferma che la mattina le risulterebbe impossibile - ha bisogno di tempo per essere operativa ed efficiente. Dalle 46.5 di prima il tempo di apertura è ora di 27 ore settimanali, con una riduzione del 42%.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Manodopera con/senza remunerazione

(situazione attuale)

L'assicurata non ha mai avuto dipendenti, se non molti anni orsono. Dall'insorgenza del danno solo il fratello, che abita in Svizzera interna, le offre una parziale collaborazione senza pretendere remunerazione; egli è comunque proprietario del 5% del capitale azionario della Sagl.

Cambiamenti imputabili al danno alla salute

(concernenti il personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)

■ Maggiore aiuto da parte del fratello che le si sostituisce in talune attività (vedi confronto delle attività).

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1

■ L'apertura del negozio prima del danno corrisponde ad un impegno di 46,5 ore alla settimana, dopo il danno a 27 ore settimanali con una perdita del 42%.

■ L'assicurata indica l'impegno nella vendita in un 30%, percentuale tuttavia poco sostenibile soprattutto se paragonata alla sistemazione del negozio (vetrine comprese); la vendita comprende infatti molti momenti che non necessariamente sfociano in un acquisto, ma che restano importanti nel rapporto di fiducia con il cliente.

■ Contabilità-ordinazioni merce: sono attività che richiedono buone capacità comunicative e una tenuta semplice della contabilità.

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 2

Reddito dell'assicurata:

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001-02

Reddito tassato (netto)

26'447

28'748

22'870

20'440

21'000

24'549

21'600

Vantaggi

1'300

3'800

16'800

12'900

16'000

12'000

12'000

Reddito dichiarato (senza IPG)

-16'064

  • 9394

1'920

1'087

449

C.I.

21'451

24'800

22'300

21'000

26'200

01: 21'600 02: 27'200

Alla voce «Reddito dichiarato» è indicato l'utile dell'attività cui sono state tolte le IPG. Per ottenere invece il reddito dichiarato dall'assicurata complessivamente, occorre aggiungere all'utile del negozio il salario che si è attribuita di anno in anno nell'ambito della Sagl.

Osservazioni:

Non è possibile operare un raffronto dei dati e valutare l'evoluzione dell'attività prima e dopo il danno poiché si dispone di elementi insufficienti: manca infatti il conto economico 2009 a verifica della perdita economica indotta dalla riduzione dell'orario di lavoro.

Parimenti possiamo affermare, per gli anni che precedono il 2007, che l'attività si è retta, con un utile quasi in pareggio, grazie al fatto che l'assicurata non si è mai attribuita un salario elevato; con un salario più alto o ricorrendo ad un collaboratore il negozio non avrebbe sicuramente chiuso in attivo.

La signora RI 1 ha dichiarato, in una lettera ma anche nel corso del colloquio, di aver dato fondo ai propri risparmi, dichiarazione che appare verosimile alla luce della scarsa redditività del negozio. Si tratta tuttavia di un lavoro che l'assicurata svolge da anni e nel quale ha investito risorse personali e professionali oltre che finanziarie, come appunto ha affermato più volte in occasione dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Lascio al segretario incaricato di valutare se sottoporre l'incarto al Servizio in Integrazione. Ritengo che l'attività svolta attualmente dall'assicurata sia ancora esigibile, come appunto viene indicato medicalmente.

Ritiene necessaria una perizia?

No.

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA

Reddito da valido:

Se si procede con la media del reddito tassato corrispondente agli anni 2004-2005-2005: fr. 21'436.- netto, fr. 22'572.- lordo, cui vanno aggiunti i vantaggi (medi) relativi agli anni considerati: fr. 15'233.-, si ottiene un reddito senza danno alla salute di fr. 37'805.-.

Reddito da invalido:

Non è possibile giungere a definire il reddito da invalido, almeno nell'ambito di un'analisi dei conti economici e della redditività dell'attività svolta abitualmente. Non si dispone infatti del quadro successivo il danno, che risulterebbe verosimilmente dal conto economico 2009.

Con i dati in nostro possesso è possibile unicamente procedere al confronto delle attività e dunque all'applicazione del metodo straordinario.

Metodo straordinario di valutazione

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno

Vendita

42%

50%

Sfr. 4'170

Sfr. 21'017

Sfr. 10'508

Sistemazione negozio

40%

80%

Sfr. 4'144

Sfr. 19'891

Sfr. 15'913

Contabilità/ordinaz.

18%

0%

Sfr. 5'411

Sfr. 11'688

Sfr. 0

Sfr. 0

Sfr. 0

Sfr. 0

Sfr. 0

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

100%

53%

Sfr. 52'596

Sfr. 26'421

Secondo richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2006

TA 7 pos. 27, livello di qualificazione 3, donne

TA 7 pos. 35, livello di qualificazione 3, donne

TA 7 pos. 23, livello di qualificazione 3, donne

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 52'596

Reddito da invalido

Sfr. 26'174

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

Sfr. 26'421

VALUTAZIONE

Non potendo procedere con il metodo ordinario si applica lo straordinario, sulla base delle risultanze del colloquio e dei limiti funzionali medicalmente riconosciuti. Dall'applicazione del metodo si ottiene una perdita del 50%, che corrisponde anche al grado di invalidità riconosciuto.

L'assicurata ha ridotto l'orario di lavoro in misura del 42% rispetto a prima; a questo si aggiunga la necessità - sostenuta e verosimile - di un aiuto parziale da parte del fratello, che interviene nelle pulizie e nella sistemazione della merce, elementi a sostegno della valutazione e del grado riconosciuto.

I postumi dell'infortunio, che hanno portato alla difficoltà dell'assicurata di servirsi del braccio sinistro per riporre oggetti e capi di vestiario in alto, non incidono in modo sensibile sull'attività complessiva poiché la signora può servirsi del braccio destro per sollevare pesi che, comunque, devono essere leggeri (come indicato dal dott. __________).

In ogni caso, prima della decisione, occorre sottoporre il caso al medico SMR dopo un approfondimento presso il curante.

PROPOSTA

Inizio della malattia di lunga durata: 10.07.2007

Nell'attività di venditrice si propone la mezza rendita dall'agosto 2008." (doc. AI 31/3-7)

Questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 15 ottobre 2009 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).

La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurata, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Il grado di invalidità del 50% consente di mettere l'assicurata al beneficio di una mezza rendita di invalidità.

2.11. Il TCA constata che l’amministrazione ha pure proceduto ad un raffronto dei redditi per quanto riguarda le attività adeguate.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.

2.11.1. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 37’805.-- nel 2005 (cfr. inchiesta per l’attività professionale indipendente, doc. AI 31-5) che aggiornato al 2009 ammonta a fr. 40’500.--.

2.11.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4’280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

  • cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 5-2011, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).

2.11.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.11.4. In concreto, nel rapporto del 21 giugno 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione dell’8% per attività leggera e del 5% per altri fattori (doc. AI 54-3).

La percentuale globale del 13% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 13%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 22'818.22 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 40'500.-- (consid. 2.10.1) emerge un tasso d’invalidità del 43,6% arrotondato al 44% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita d’invalidità.

2.12. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Nel rapporto del 20 gennaio 2011 la consulente in integrazione professionale ha rilevato che nonostante l’assicurata “presenta un minor discapito economico in un’attività adeguata (4.2), non si ritiene esigibile il cambio di professione. Anche tenuto conto che sarà sicuramente più facile limitarsi a svolgere solamente i lavori che i suoi limiti funzionali le permettono” (doc VII2).

In sede di risposta di causa del 10 febbraio 2011 l’Ufficio AI, sulla base del rapporto della Consulente in integrazione del 20 gennaio 2011, ha riconosciuto quindi un grado AI del 50% per il periodo dal 1° agosto 2010 in poi e il conseguente diritto ad una mezza rendita d’invalidità (doc. VII+1-2).

Questa Corte condivide la posizione dell’amministrazione anche in considerazione della sentenza 9C_1034/2010 del 20 maggio 2011, dove il TF ha dato ragione alla Corte cantonale vodese che non ha ritenuto giustificato, visto l’insieme delle circostanze soggettive e oggettive, l’abbandono da parte del ricorrente della sua precedente attività di carrozziere indipendente.

2.13. Per quanto concerne il periodo precedente l’UAI ha constatato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

50% dal 10.07.2007

100% dal 01.10.2007

50% dal 08.10.2007

100% dal 01.08.2008

50% dal 16.08.2008

100% dal 24.07.2009

75% dal 24.08.2009

50% dal 01.05.2010

In considerazione dei periodi d’incapacità lavorativa suindicati è da ritenere corretta l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) limitatamente al periodo dal 1° luglio 2008 (alla scande dell’anno di attesa) al 30 settembre 2009 e una rendita intera (grado 75%) dal 1° ottobre 2009 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute) al 31 luglio 2010 e una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) dal 1° agosto 2010, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute .

Dalla documentazione agli atti emerge infatti che l’assicurata dopo l’infortunio del 30 giugno 2009 (caduta con trauma contusivo al ginocchio e alla spalla sinistra; cfr. doc. LAINF 2-1) ha subìto un peggioramento dei dolori e della funzionalità della spalla sinistra che ha determinato un’inabilità lavorativa completa dal 24 luglio 2009, poi ridotta la 75% dall’agosto 2009 sino al 30 aprile 2010. In seguito in ambito LAINF non vi sono più postumi infortunistici e l’assicurata è ritenuta inabile al 50% solo per l’artrite reumatoide (doc. AI 47-1)

La decisione impugnata va, dunque, modificata nel senso che l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009 ad una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 2010.

2.14. L’insorgente, nel proprio atto ricorsuale, ha chiesto l’esecuzione di “un approfondito esame medico-specialistico dello stato di salute della Signora RI 1 e del conseguente impatto invalidante sulla sua capacità di guadagno” (doc. I).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

2.15. Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

2.16. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione del 28 ottobre 2010 impugnata è annullata.

§§ L’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009, ad una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 2010 in poi.

  1. Le spese per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico della ricorrente.

L’UAI verserà all’assicurata fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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Gesetze

8

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  • DTF 135 V 29708.05.2009 · 3.347 Zitate
  • DTF 134 V 32212.06.2008 · 4.992 Zitate
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  • DTF 130 V 6101.01.2003 · 1.067 Zitate
  • DTF 130 V 12101.01.2003 · 2.374 Zitate
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 39601.01.2004 · 2.331 Zitate
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 33
  • DTF 127 V 29401.01.2001 · 3.530 Zitate
  • DTF 127 V 298
  • DTF 126 V 76
  • BGE 126 V 79
  • DTF 126 V 80
  • DTF 126 V 81
  • DTF 125 V 25601.01.1999 · 8.825 Zitate
  • DTF 125 V 261
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 104
  • DTF 123 V 176
  • DTF 123 V 23001.01.1997 · 412 Zitate
  • DTF 123 V 233
  • DTF 123 V 419
  • DTF 122 V 158
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 117 V 264
  • DTF 117 V 27501.01.1991 · 166 Zitate
  • DTF 116 V 249
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 2201.01.1987 · 1.099 Zitate
  • DTF 113 V 28
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  • DTF 110 V 276
  • DTF 107 V 21
  • DTF 105 V 15101.01.1979 · 135 Zitate
  • DTF 104 V 31
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  • DTF 102 V 166
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