Raccomandata
Incarto n. 32.2010.344
cs
Lugano 14 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 novembre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato il __________, da ultimo impiegato quale tuttofare presso il __________, il 4 marzo 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di “due operazioni successive di by-pass, complicato versamento pericardico recidivante” e di “dispnea al minimo sforzo. Operazione arteria gamba sinistra” (doc. AI 1).
B. Con decisione del 24 aprile 2007 l’UAI ha assegnato a RI 1 una rendita d’invalidità del 50% con effetto dal 1° aprile 2005 (doc. AI 40 e seguenti).
C. Il 19 settembre 2008 l’assicurato ha presentato una richiesta di revisione della rendita a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute in particolare dal punto di vista psichico (doc. AI 45-1).
D. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari, ed in particolare una perizia bidisciplinare ad opera dei medici SMR dr. med. __________, FMH medicina interna e dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’UAI con decisione del 4 novembre 2010 (doc. A5), preavvisata dal progetto del 2 agosto 2010 (doc. AI 73-1), ha assegnato a RI 1 una rendita intera dal 1° gennaio 2009 (tre mesi dopo l’avvenuto peggioramento) e nuovamente al 50% dal 1° settembre 2010 (tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento).
E. RI 1, rappresentato da RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). Il ricorrente rileva che l’accertamento presso il servizio medico regionale è stato sbrigativo, poiché durato meno di mezz’ora e che quando si è presentato alla visita aveva assunto tranquillanti e quindi “non era totalmente in grado di rispondere in modo preciso ed esaustivo alle domande che gli sono state poste”. L’insorgente evidenzia che nel questionario sull’esame della funzionalità fisica e della capacità funzionale residua, che tra l’altro non ha sottoscritto, si afferma che può camminare per lunghi tragitti e su terreni accidentati senza alcun problema, mentre in realtà già dopo poche decine di metri ha il fiatone. Inoltre nel salire e nel scendere le scale ha grosse difficoltà, non minime come invece riportato nel rapporto medico. Non corrisponde inoltre alla realtà il fatto di riuscire a portare con capacità lievemente ridotte pesi da 11 a 25 Kg. Viste le patologie di cui è affetto, il ricorrente ritiene che una perizia pluridisciplinare sarebbe stata più adatta per definire le effettive difficoltà cui deve far fronte, sostiene che l’amministrazione non ha indagato correttamente il suo stato di salute e fa valere che in passato una perizia pluridisciplinare è stata ordinata per una revisione di ¼ di rendita.
In conclusione il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata, l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, l’assegnazione di almeno ¾ di rendita e protesta spese, tasse e ripetibili.
F. Con risposta del 16 dicembre 2010 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
G. Con duplica del 27 dicembre 2010 il ricorrente ha ribadito le sue censure ed ha rilevato che nella risposta di causa si fa riferimento anche ad una sua audizione del 20 settembre 2010. Ritenuto che già dal 3 settembre 2010 RA 1 disponeva della procura per rappresentarlo, è sorprendente che l’interessato sia stato sentito senza la presenza del suo rappresentante e censura il fatto che al rappresentante non sia stato spedito né il verbale di audizione né la relazione del medico SMR del 24 settembre 2010.
Il ricorrente sostiene inoltre che non corrisponde alla realtà l’affermazione secondo cui il suo stato di salute è rimasto invariato dalla valutazione clinica del dr. med. __________ nel 2006, poiché nel frattempo ha subito un importante intervento chirurgico invasivo alle cervicali C4/C5 presso la __________ di __________.
L’interessato fa inoltre valere di aver chiesto la proroga del termine impartitogli per poter produrre ulteriore documentazione, ma che tale richiesta è stata rifiutata.
H. Con osservazioni del 4 gennaio 2011 l’UAI ha rilevato di aver tenuto conto dell’intervento subito a __________ dall’assicurato nel gennaio 2010. Proprio per questo motivo è stata ordinata una perizia bidisciplinare reumatologica e psichiatrica presso l’SMR. All’epoca della perizia del dr. __________ nel maggio 2010 la situazione oggettivata risultava però invariata rispetto alla valutazione del Dr. __________.
L’amministrazione ha evidenziato inoltre che l’audizione cui ha accennato nella risposta di causa consiste nella facoltà dell’assicurato di presentare le proprie osservazioni al progetto di decisione, cosa che è stata fatta dal patrocinatore stesso il 20 settembre 2010.
Infine, per quanto concerne la proroga del termine di 30 giorni per inoltrare osservazioni al progetto di decisione, l’UAI ha affermato che essendo questo termine non prorogabile, la richiesta dell’insorgente non è stata accolta ma nulla avrebbe impedito al ricorrente di presentare eventuale nuova documentazione medica in tempi successivi (doc. VIII).
in diritto
In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Con le osservazioni del 27 dicembre 2010 l’insorgente sostiene che in sede di risposta l’amministrazione ha indicato che vi è stata una sua audizione il 20 settembre 2010. Ciò sarebbe avvenuto senza la presenza del suo rappresentante, malgrado l’invio della procura del 3 settembre 2010. Il ricorrente ritiene inoltre “scandaloso” che il relativo verbale di audizione e la presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________, datata 24 settembre 2010 non gli siano stati trasmessi. L’interessato ritiene che siano state violate basilari norme di procedura.
In secondo luogo l’assicurato rileva di aver chiesto la proroga del termine di 30 giorni per presentare osservazioni scritte al progetto di decisione, ma che tale possibilità gli è stata rifiutata, ciò che gli avrebbe impedito di acquisire la necessaria documentazione medica.
L’insorgente, in sostanza, fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentito.
Il diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190 e rinvii; sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 4.1). Tale garanzia comprende il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire e di esigere l’assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190 con rinvii). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88 e rinvii).
Va ancora rammentato che ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LPGA la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. Per l’art. 37 cpv. 3 LPGA finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante.
Circa il mancato invio del verbale di audizione del 20 settembre 2010, va evidenziato che in realtà l’amministrazione in sede di risposta ha fatto riferimento alla procedura di audizione che permette all’assicurato di esprimersi sul progetto di decisione entro 30 giorni (cfr. doc. IV e doc. VIII). La data del 20 settembre 2010 corrisponde a quella delle osservazioni inoltrate dal rappresentante dell’interessato tramite le quali sono state contestate le risultanze del progetto di decisione (doc. A4). Del resto, lo stesso rappresentante, nelle citate osservazioni, ha affermato, all’inizio dello scritto, che si riferisce “al mio ricorso inoltrato in data 03.09.2010 nonché al colloquio odierno avuto nei vostri uffici.” (doc. A4).
Per quanto concerne invece la mancata concessione di una proroga per presentare ulteriore documentazione medica in sede di osservazioni al progetto di decisione, va evidenziato che il termine di 30 giorni per esprimersi in merito al progetto è previsto dall’art. 73ter cpv. 1 OAI e che per l’art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cfr. anche per quanto concerne la procedura di audizione preliminare: DTF 134 V 97).
Del resto, l’insorgente, ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi al TCA, che gode del pieno potere cognitivo, e al quale avrebbe potuto trasmettere la citata documentazione.
Ne segue che un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e ha potuto produrre ulteriore documentazione (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Infine, con riferimento alla mancata trasmissione della relazione del dr. med. __________ del 24 settembre 2010, va evidenziato che nella risposta di causa l’UAI ha citato le conclusioni del medico SMR, il quale ha affermato che “le osservazioni mediche attuali non permettono di modificare quanto già esposto antecedentemente”.
Con le osservazioni del 27 dicembre 2010 l’interessato ha potuto prendere posizione anche sulle affermazioni del dr. med. __________, riportate nella risposta di causa. Per cui anche in questo caso un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede che dispone del pieno potere cognitivo.
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Dagli atti emerge in particolare che dopo l’intervento chirurgico alla colonna cervicale del 27 gennaio 2010 presso la Clinica __________ di __________ (doc. AI 68-4), l’UAI ha deciso di far allestire una perizia bidisciplinare reumatologica e psichiatrica presso l’SMR.
Il medico SMR referente, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, dopo aver esaminato la perizia, ha posto la diagnosi principale di cervicobrachialgia ricorrente in stato dopo microdiscectomia C4-C5 con cage (27.01.2010), lombalgia ricorrente su alterazioni degenerative maggiori tra L2 e L5 e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di broncopatia cronica ostruttiva (gold II), stato dopo by-pass aortocoronarico (aprile 2004), esiti di complicazione da sindrome di Dressler, intervento per versamento pericardico (28.05.2004), stato dopo PTA arteria femorale superficiale di sinistra (2003), OSAS in terapia con C-PAP notturna, pregressi episodi di gotta, intolleranza glucidica, episodio depressivo di media gravità (anamnestico, non osservabile oggi), ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal lato psichiatrico dal 16 ottobre 2008 al 24 maggio 2010 ed ha osservato che “in assenza di altre osservazioni oggettive, si riconosce la IL PSI certificata dal Dr. __________ a partire dalla sua prima visita fino all’osservazione odierna, in cui non è oggettivabile alcun segno o sintomo di depressione di qualsiasi gravità. Dopo le attuali visite cliniche si può pertanto giustificare un’intercorrente IL totale (vedi sopra) con nel decorso successivo un invariato stato di salute con ripresa delle esigibilità come a livello anteriore” (doc. AI 72-2).
Dalla perizia del 25 maggio 2010 dei dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, emerge quanto segue:
" A.o a beneficio di una mezza rendita AI con grado al 50% dal 01.04.2005 per problematica cardiaca, viene richiesta revisione per peggioramento dello stato di salute psichico. Sarebbe anche insorta una problematica a livello delle vertebre cervicali, l’A.o ha subito recentemente un intervento chirurgico per questo motivo a __________. Si provvede dunque a valutazione bi disciplinare internistico-psichiatrica c/o SMR.
(…)
Diagnosi:
Cervicobrachialgia ricorrente in stato dopo microdiscectomia C4-C5 con cage (27.01.2010)
Lombalgia ricorrente su alterazioni degenerative maggiori tra L2 e L5
Senza influsso sulla CL:
Episodio depressivo di media gravità (anamnestico, non osservabile oggi)
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 55 anni in buone condizioni generali. Cardiopatia ischemica trattata con rivascolarizzazione nell’aprile 2004. Successiva complicazione con versamento pericardico trattato con nuovo intervento il 28.05.2004. Coesiste ipertensione arteriosa non ben controllata. Obesità tipo I, dislipidemia, intolleranza glucidica. Insufficienza respiratoria in BPCO. Sindrome delle apnee notturne (OSAS) trattata con C-PAP durante le ore notturne.
Nel gennaio 2010 intervento di microdiscectomia C4-C5 su alterazioni generative e mielopatia nota. Sintomatologia al rachide cervicale invariata. Risulta comunque conservata la mobilità complessiva. I movimenti ampi di estensione corporea non sono limitati. I cambi di postura non sono limitati.
Tender points fibromialgici negativi.
La valutazione clinica odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica in allegato.
Dal punto di vista internistico e reumatologico lo stato di salute risulta invariato rispetto a quanto descritto dal Dr. __________ nella valutazione clinica del 2006. Dal punto di vista cardiopolmonare l’assicurato risulta in buon compenso, a dimostrazione di tale affermazione, l’obiettività clinica cardiopolmonare risulta negativa. L’assicurato è stato inoltre sottoposto ad anestesia generale nel gennaio 2010.
(…)
Dal lato psichico, non abbiamo elementi oggettivi che al momento dell’osservazione odierna.
Dall’analisi degli atti e da quanto riferisce oggi l’A.o è molto probabile che una situazione famigliare difficile unita al problema vertebrale abbiano influenzato in modo determinante allora il suo stato di salute psichico cosi come la sua capacità lavorativa.
All’osservazione odierna non vengono oggettivati i sintomi descritti dello psichiatra curante, in particolare il riferito ritiro sociale non apparirebbe essersi verificato anche in passato, secondo le dichiarazioni odierne dell’A.o, che afferma di avere avuto un supporto fondamentale dagli amici durante quel periodo difficile. Anche disturbi del sonno e dell’appetito non sono presenti. Il tono dell’umore è oggi in asse. Assenti nervosismo, ansia importante, ruminazioni nichilistiche. Non evidenti difficoltà di concentrazione, non evidenti segni di affaticamento durante il colloquio.
Pertanto, non si hanno oggi segni o sintomi induttivi di un disturbo dell’umore in atto di qualsiasi gravità, con o senza influenza sulla capacità lavorativa.
In assenza di altri dati oggettivi, si riconoscono le IL PSI certificate dal dr. __________ fino all’osservazione odierna, a partire dalla quale l’A.o presenta una completa capacità lavorativa dal lato PSI.”
(doc. AI 72-6)
In seguito alle osservazioni del 20 settembre 2010 presentate dall’insorgente e tramite le quali contesta in particolare le risultanze dell’esame della funzionalità fisica (capacità funzionale residua, doc. AI 83-1), il medico SMR, dr. med __________, ha affermato che “le osservazioni mediche attuali non permettono di modificare quanto già esposto antecedentemente” (doc. AI 85-1).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli specialisti, dopo aver descritto l’anamnesi sociale e lavorativa, famigliare, sistemica del ricorrente, l’evoluzione dei disturbi psichici, la vita quotidiana, la terapia attuale, i disturbi lamentati dall’insorgente, lo status somatico e psichico, hanno posto la diagnosi di cervicobrachialgia ricorrente in stato dopo microdiscectomia C4-C5 con cage (27.01.2010) e lombalgia ricorrente su alterazioni degenerative maggiori tra L2 e L5, oltre che la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di media gravità (anamnestico, non osservabile al momento attuale).
I medici SMR si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, compresa quella relativa all’operazione presso la Clinica __________ di __________ del 27 gennaio 2010 (cfr. doc. 68 e seguenti) ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata il 25 maggio 2010 (doc. AI 72-1).
L’insorgente contesta le risultanze dell’esame SMR e chiede l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
Egli fa valere che l’accertamento medico, al quale si sarebbe presentato dopo aver assunto tranquillanti, ciò che lo avrebbe reso non totalmente in grado di rispondere in modo preciso ed esaustivo alle domande postegli, è stato fatto in maniera sbrigativa, con una durata inferiore alla mezz’ora.
Il ricorrente afferma inoltre che non ha potuto sottoscrivere il “questionario delle domande” nel quale figurerebbero delle risposte non corrette. In particolare non corrisponderebbe al vero che può camminare per lunghi tragitti e su terreni accidentati senza alcun problema poiché dopo poche decine di metri ha il fiatone, si trova in grosse difficoltà nel salire e scendere le scale e non potrebbe portare con capacità lievemente ridotte pesi da 11 a 25 kg. L’assicurato rileva inoltre, in sede di osservazioni, che non corrisponde alla realtà l’affermazione secondo cui dal punto di vista internistico e reumatologico lo stato di salute risulta invariato rispetto a quanto descritto dal dr. __________ nel 2006. Infatti nel mese di gennaio 2010 ha subito un importante intervento chirurgico invasivo alle cervicali C4/C5 a ____________________.
Per quanto concerne la contestazione secondo cui la visita presso i medici SMR sarebbe durata meno di mezz’ora (dal referto peritale emerge tuttavia che il solo esame psichiatrico è durato dalle ore 9.00 alle ore 10.00, cfr. doc. AI 72-1), il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende di massima dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). Come spiegato in precedenza (cfr. consid. 8), nel caso di specie il referto dei medici SMR risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza (cfr. consid. 7) per conferirgli piena forza probatoria.
Circa l’asserita difficoltà nel rispondere alle domande a causa dell’assunzione di tranquillanti, va evidenziato che dal rapporto medico del 25 maggio 2010 non emerge nessuna alterazione del ricorrente, il quale del resto non ha comprovato e neppure reso verosimile di aver ingerito medicamenti che lo avrebbero reso (parzialmente) incapace di prendere posizione sulle questioni poste dagli specialisti. Del resto l’insorgente durante il colloquio ha affermato di essere in terapia, tra l’altro, con lo “Zoloft” due volte al giorno (cfr. doc. AI 72-4), per cui gli specialisti hanno tenuto conto dei medicamenti assunti dall’interessato.
Quanto all’assenza della firma del ricorrente nel “questionario delle domande”, e meglio nel formulario dell’esame della funzionalità fisica, capacità funzionale residua, va evidenziato che si tratta di un documento che va compilato dal medico specialista nel corso della visita medica sulla base delle osservazioni effettuate in seguito all’esame della persona assicurata e non di un’”autocertificazione” dell’interessato, il quale, di conseguenza, non deve apporvi la firma.
I rilievi dell’interessato circa la non conformità delle risposte figuranti nel citato documento alla situazione reale a proposito del sollevamento di pesi tra 11 e 25 kg, del salire e scendere le scale e della possibilità di camminare su lunghi tragitti e su terreni accidentati, non sono supportati da alcuna documentazione medica e si esauriscono in mere contestazioni senza alcun fondamento probatorio.
Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Spettava pertanto all’interessato produrre la necessaria documentazione medica atta a sovvertire o perlomeno mettere in dubbio gli accertamenti circa la sua capacità funzionale residua. In assenza di un qualsiasi attestato medico e a fronte di un referto dei medici SMR completo, non contraddittorio e motivato, ulteriori accertamenti non si impongono.
Infine, per quanto concerne l’affermazione secondo cui “dal punto di vista internistico e reumatologico lo stato di salute risulta invariato rispetto a quanto descritto dal Dr. __________ nella valutazione clinica del 2006”, che l’insorgente ritiene inveritiera già solo alla luce del fatto che il 27 gennaio 2010 è stato operato alla cervicale, va evidenziato come il confronto è stato fatto con “quanto descritto nell’obiettività clinica dal Dr. __________ nel rapporto medico del gennaio 2006” (cfr. doc. AI 72-5) e come i rapporti medici della __________ di __________ relativi alla degenza del ricorrente dal 26 gennaio al 31 gennaio 2010 siano stati presi in considerazione (doc. AI 72-4).
Nel rapporto del 13 gennaio 2006 (doc. AI 53-15), il dr. med. __________, per quanto concerne i valori comparati dai medici SMR, ha riferito:
" La mobilità della colonna lombare è normale e indolore, rotazioni cervicali ridotte di 1/3, inclinazioni cervicali verso destra diminuite del 50% (dolori in fase finale percepiti a sinistra), l’inclinazione laterale cervicale verso sinistra è ridotta di 1/3. Distanza mento-sterno 0/16, Flèche 0, Schober 10/16, distanza dito-suolo 10 cm. Lasègue negativo. Lieve ipotrofia della muscolatura paravertebrale sinistra, bacino equilibrato. Mobilità delle spalle in elevazione 140°, rotazione esterna/interna 40-0-90°, non elementi per lesione della cuffia dei rotatori. Normale mobilità dei gomiti. Rotazione esterna/interna delle anche 35-0-20°. Flessione/estensione delle ginocchia 140-0-0°. Dolore alla pressione MTF1 di destra. L’esame delle mani non mostra particolarità di rilievo. Assenza di sinoviti.”
I medici SMR, per quanto concerne lo status somatico, hanno riscontrato quanto segue:
" (…)
Rachide con baricentro fisiologico. Bacino orizzontale. Rachide cervicale -1/3 in tutte le direzioni (invariato). Schober 10-13 cm (10-16 cm). Distanza dita/pavimento 10 cm (invariato). Manovra di Lasègue e SLR test negativo bilateralmente (invariato). Tender points fibromialgici negativi.
Spalla destra con limitazione dolorosa al piano orizzontale. Spalla sinistra non limitata. Lift-off test a destra S1 e a sinistra L3 (spalla in elevazione 140°). Limitazione attiva al movimento.
Nessuna localizzazione sinovitica. Nessun difetto neurologico di tipo focale. Manovra di Tinel e Phalen negativa bilateralmente.
Deambulazione in punta dei piedi limitata per dolore metatarsale. Deambulazione sui talloni non limitata.
Trofismo muscolare conservato ai 4 arti.” (doc. AI 72-5)
E’ sulla base di questo dati, oggettivi, che i medici SMR, rettamente hanno potuto costatare uno stato di salute sostanzialmente invariato rispetto a quanto descritto dal dr. med. __________.
Ne segue che anche su questo punto le censure del ricorrente vanno respinte.
Alla luce di quanto sopra, le conclusioni dei medici SMR devono essere confermate.
A questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 5.1; sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________, __________ e __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessato, dal 25 maggio 2010 è inabile al lavoro al 50%, come in precedenza.
A questo proposito va evidenziato che nella precedente decisione del 24 aprile 2007 l’UAI ha già evidenziato che “la capacità di guadagno non è incrementabile in altre professioni generiche e provvedimenti professionali non vengono presi in considerazione a causa dell’assenza di premesse che ne garantiscono il successo in tempi ragionevoli (età professionale avanzata, mancanza di una qualifica di base,…), pertanto, fa stato una perdita della capacità di guadagno del 50% che corrisponde al grado d’invalidità” (doc. AI 40).
Per cui, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI l’insorgente ha diritto alla rendita intera fino al 31 agosto 2010 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute [a partire dal 1° gennaio 2009]) e dal 1° settembre 2010 a mezza rendita come in precedenza.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti