Raccomandata
Incarto n. 32.2010.343
FS/sc
Lugano 22 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 dicembre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1952, nel luglio 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute: “(…) malattia ansioso-depressiva, fibromialgia, colon spastico, insonnia (…)” (doc. AI 1/1-9).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – la perizia 11 marzo 2010 del __________, l’in-chiesta economica per le persone che si occupano dell’eco-nomia domestica 8 giugno 2010 e il rapporto medico 12 marzo nonché le annotazioni 23 marzo, 2 luglio e 10 settembre 2010 del dr. __________, medico SMR – con decisione 16 dicembre 2010 (IV/1 e le motivazioni sub doc. AI 33/1-3) preavvisata con progetto 5 luglio 2010 (doc. AI 21/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. novembre 2009 al 30 giugno 2010 e stabilito l’inizio dell’erogazione delle prestazioni dal 1. gennaio 2010 in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAI.
1.3. Contro questa decisione, tramite l’avv. __________ dello RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Con lettera 18 gennaio 2011 – visto lo scritto 5 gennaio 2011 con il quale l’Ufficio AI aveva informato il TCA “(…) che per un errore amministrativo il ricorso inoltrato a nome della signora RI 1 non è stato introdotto contro una decisione finale, bensì contro “motivazioni” che dovevano essere inoltrate all’assicurata con la decisione di rendita. Segnaliamo che nel frattempo l’autorità competente ha emesso la decisione 16 dicembre 2010, che alleghiamo per conoscenza. (…)” (IV) e invitato da questo Tribunale ad esprimere “(…) il suo accordo a considerare oggetto della lite la decisione formale in parola (ndr. quella del 16 dicembre 2010) (la cui motivazione corrisponde al suo doc. B) e confermare se contro la stessa decisione formale mantiene le motivazioni di cui al ricorso 2 dicembre 2010 (…)” (V) – l’avv. __________ ha infatti comunicato che “(…) con la presente Vi significo l’accordo di chi assistito a che la decisione formale da Voi trasmessami (peraltro analoga al doc. B prodotto con il ricorso) sia considerata oggetto della lite, ritenuto che contro la medesima vengono mantenute le medesime motivazioni di cui al ricorso del 2 dicembre u.s. (…)” (VI).
Contestata la notifica della motivazione della decisione direttamente ad un parente dell’assicurata e non al suo patrocinatore, una violazione del diritto di essere sentito per decisione non motivata, la valutazione medica, la reintegrabilità sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, la valutazione economica e chiesta l’esecuzione di una perizia super partes, l’avv. __________ ha postulato:
" (…)
A. In via principale
Di conseguenza:
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono rinviati al lodevole UAI per emanazione di una nuova decisione debitamente motivata da intimarsi al patrocinatore della signora RI 1, __________, entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.
B. In via subordinata
Di conseguenza:
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ La signora RI 1, __________, viene posta al beneficio di una rendita d’invalidità intera ed a tempo indeterminato.
(…)" (I, pag. 10)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermate la perizia 11 marzo 2010 del __________, l’inchiesta casalinga economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 8 giugno 2010, la ripartizione percentuale tra attività salariata (50%) e domestica (50%) e la valutazione economica – ha chiesto di respingere il ricorso osservando che “(…) controparte ha prodotto il rapporto 20 agosto 2010 (allegato F al ricorso 2 dicembre 2010) dello psichiatra curante, dr. __________. Si rammenta che tale rapporto era già stato prodotto con le osservazioni del 30 agosto 2010 presentate dalla ricorrente al progetto di decisione e che il rapporto è stato esaminato dal Servizio medico regionale (SMR) con annotazioni del 10 settembre 2010. Il SMR aveva allora indicato che tale rapporto non forniva elementi clinici atti a valutare diversamente il caso dell’assicurata dal lato medico. Da notare che il dr. __________ nel rapporto citato indica uno stato di salute rimasto relativamente stazionario valutando data una inabilità lavorativa dell’80% almeno dal 19 novembre 2008, e continua, in qualsiasi attività lavorativa. (…)” (VIII).
1.5. Con scritto 1. marzo 2011 l’avv. __________ si è confermato nelle proprie allegazioni e ha precisato “(…) che – contrariamente a quanto si legge nel memoriale del lodevole UAI – la rapidissima visita esperita dal __________ venne eseguita solo per mano del dr. __________, mentre il dr. med. __________ si è limitato unicamente ad apporre la sua firma sul referto che ne è seguito. Un ulteriore elemento che milita dunque in favore delle richieste ricorsuali e dell’assoluta necessità di esperire delle approfondite indagini peritali super partes. (…)” (X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. Giusta l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (cfr. sul punto RCC 1991 pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 37 n. 13). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]).
Questo Tribunale non può pertanto non stigmatizzare l’ope-rato dell’Ufficio AI che non ha notificato né la motivazione della decisione né la decisione impugnata all’avv. __________ nonostante quest’ultimo, già in sede di osservazioni 30 agosto 2010 al progetto di decisione (doc. AI 27/1-3), avesse invitato espressamente l’amministrazione a “(…) voler cortesemente inviare ogni futura corrispondenza direttamente allo scrivente legale. (…)” (doc. AI 27/3).
2.3. L’insorgente sostiene innanzitutto che l’Ufficio AI non avrebbe preso in considerazione le tesi sviluppate in sede di osservazioni al progetto di decisione. Ella fa dunque valere una violazione del diritto di essere sentito in quanto la decisione impugnata non risulterebbe sufficientemente motivata.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16; 124 V 180 consid. 1a pag. 181, 372 consid. 3b pag. 375 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In concreto, sebbene succinte, le ragioni che hanno inciso sulla motivazione dell’Ufficio AI sono chiare. Giacché dalla perizia 11 marzo 2010 del __________ emerge che dopo un’inca-pacità totale al lavoro dal mese di novembre 2008, dal marzo 2010 vi é una capacità lavorativa del 50% nell’attività abituale esercitata in quella misura e quindi un grado d’invalidità nullo per la quota parte salariata, ritenuta una limitazione del 35% e quindi un grado d’invalidità per la quota parte di casalinga del 18% (50 x 35% = 17.5% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) e viste le annotazioni 10 settembre 2010 del dr. __________, l’Ufficio AI ha concluso per il diritto a tre quarti di rendita dal novembre 2009 (dopo l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 30 giugno 2010 (dopo tre mesi dal miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) e riconosciuto l’inizio del diritto al versamento dal 1. gennaio 2010 (ex art. 29 LAI, cioè 6 mesi dalla data in cui le prestazioni sono state rivendicate).
Anche se l’autorità cantonale non ha esaminato nel dettaglio tutte le censure sollevate dall’insorgente, quest’ultimo ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’interessato ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni (STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti) dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
Il TCA entra pertanto nel merito del ricorso.
Nel merito
2.4. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 16 dicembre 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. gennaio al 30 giugno 2010 – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera a tempo indeterminato senza precisare da quando.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.7. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 133 V 545, 131 V 164, 131 V 120 e 125 V 143).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).
2.8. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.9. Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.10. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:
" (…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)
2.11. Nella fattispecie in esame questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale salariata nella misura del 50% e quale casalinga nella misura del 50%, e, di conseguenza, ha applicato il metodo misto per il calcolo dell’invalidità.
Detta ripartizione, rimasta incontestata, risulta sia dal questionario 1. ottobre 2009, nel quale l’ultimo datore di lavoro ha attestato che l’assicurata lavorava 4 ore al giorno e 20 ore alla settimana allorquando la durata normale nell’azienda era di 8 ore al giorno e 40 alla settimana (doc. AI 9/1-7 in particolare il punto 2.9 sub doc. AI 9/2), che dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 8 giugno 2010 (doc. AI 18/1-7) dalla quale si evince che l’assicurata “(…) dichiara che in assenza del danno alla salute avrebbe continuato ad esercitare l’attività professionale nella misura da lei prescelta (…)” e che la stessa alla domanda volta a sapere se conferma le indicazioni fornite dal datore di lavoro sul questionario apposito ha risposto affermativamente (doc. AI 18/2).
2.12. Sulla base delle annotazioni 10 dicembre 2009 nelle quali il dr. __________, medico SMR e FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR vedi la STF I 211/06 del 22 febbraio 2007 pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 13 pag. 37), viste le risultanze mediche, aveva concluso: “(…) giustificasi valutazione psichica atta a descrivere l’evoluzione dello stato di salute dell’Assicurata, specificando quali problemi mentali incidono sulla CL e come la limitano, qual è la ragionevole CL in ore sull’arco della giornata, indicando ulteriori restrizioni oltre che a indicarci in che misura ella sia capace al lavoro sia in attività ultimo svolta sia in attività confacente, dettando le eventuali funzioni mentali ed i limiti funzionali (…)” (doc. AI 11/1), l’Ufficio AI ha ordinato un accertamento medico presso il __________doc. AI 12/1).
Nella perizia 11 marzo 2010 (doc. AI 14/1-7) – posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10:F33.1) – disturbo misto di personalità (ICD10:F61.0) (…)” (doc. AI 14/5) – il dr. __________, direttore del Centro, e il dr. __________, entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno espresso la seguente valutazione:
" (…)
Siamo confrontati con una donna di 57 anni, biologa di professione, che ha esercitato in laboratori diversi in qualità di responsabile fino al 2009.
Lo psichiatra curante Dr. __________, dal quale è seguita dal 2006, ha certificato un'IL del 100% dal mese di novembre 2008 giustificata da uno stato ansioso depressivo cronico in personalità narcisisticamente fragile.
A questo proposito ricordiamo che le perizie della psichiatra Dr.ssa __________ e del Dr. __________, che risalgono rispettivamente dal 2006 e 2009, hanno confermato una inabilità lavorativa del 100% a causa di una sindrome depressiva ricorrente di media gravità nell'ambito di un disturbo di personalità narcisisticamente fragile, psicastenico.
Con grande probabilità l'assicurata ha sviluppato un disturbo di personalità misto (in presenza a nostro avviso di tratti borderline ed istrionici come si può dedurre dalle impressioni avute durante il colloquio e dalla dettagliata ricostruzione anamnestica) in relazione al contesto familiare nel quale è cresciuta, in particolare dovendosi confrontare con un padre severo e per nulla empatico.
L'assicurata, nonostante i ripetuti episodi depressivi nell'ambito del citato disturbo di personalità, è riuscita a mantenere la propria attività lavorativa fino al 2009. Non dimentichiamo che i primi contatti con uno psichiatra sono avvenuti quando l'assicurata studiava a __________ e successivamente più volte in occasione degli episodi di mobbing che l'assicurata avrebbe subito nei vari contesti lavorativi che l'hanno portata a dare più volte le dimissioni.
A questo proposito durante il colloquio abbiamo potuto constatare come l'assicurata non si sia mai messa in discussione e come ci fosse da parte sua la tendenza a giustificare la decisione di licenziarsi attribuendo le responsabilità ai vari collaboratori (in particolare superiori) senza, come detto, la presenza di un accenno ad una possibile e parziale corresponsabilità.
In questo senso l'assicurata ci è apparsa molto rigida e categorica anche quando ha raccontato delle relazioni sentimentali avute in passato sempre conclusesi, a suo dire, poiché a un certo punto ella si accorgeva che tutti la ingannavano.
Quanto finora descritto serva ad evidenziare il ruolo importante del disturbo di personalità sul funzionamento globale e lavorativo dell'assicurata che tuttavia, pur in presenza di episodi depressivi medio-gravi, è sempre riuscita a riprendersi e ad esercitare fino al 2009.
Mediante la nostra perizia psichiatrica siamo tenuti a valutare le condizioni psichiche attuali dell'assicurata e la loro evoluzione, specificando l'eventuale presenza di limiti funzionali nell'attività finora svolta o in altre attività.
Quanto da noi oggettivato durante l'incontro con l'assicurata è attualmente riconducibile ad uno stato depressivo di media gravità.
L'esame psichico ha rilevato la presenza di una deflessione timica attualmente in assenza di franche ideazioni suicidali. L'istinto vitale risulta conservato, lo slancio vitale ridotto. Non sono emersi disturbi della forma né del contenuto del pensiero così come l'assicurata non ha riferito disturbi della percezione. Non abbiamo evidenziato grossolani deficit della sfera cognitiva in presenza della capacità da parte dell'assicurata di mantenere il filo del discorso e di nessi assicurativi saldi. Mimica e gestica ridotte, atteggiamento oscillante fra il rivendicativo e il rassegnato, toni della voce scarsamente modulati e bassi, eloquio spontaneo e a momenti al limite del logorroico.
Come già riferito al punto "esame psichico", durante il colloquio abbiamo avuto l'impressione che l'assicurata, inconsapevolmente, tendesse ad accentuare la propria sofferenza interiore percepita da parte nostra come non del tutto genuina proprio per la presenza dell'accentuazione inconsapevole citata.
Da parte sua l'assicurata ha riferito un miglioramento del disagio citando una diminuzione delle crisi di pianto. Con l'assunzione della terapia anche il sonno notturno risulta di regola ristoratore tranne quando l'assicurata esce dalla sua abituale routine e questo incrementa il livello dell'ansia che a sua volta porta a disturbi del sonno.
L'assicurata è riuscita da un anno a questa parte a normalizzare la propria alimentazione e a questo proposito ha riferito di seguire la dieta dissociata, di consumare 3 pasti al giorno e di gustarsi la colazione.
Ha lamentato l'assenza di desiderio sessuale e di una figura, non necessariamente maschile, su cui appoggiarsi.
Non ha lamentato problemi di memoria ma una maggiore difficoltà nella lettura. Ha riferito di non riuscire a progettare nulla per il futuro ma di avere sempre la speranza che la sua situazione possa migliorare. Ultimamente inoltre, pur in presenza di una deflessione timica, sono assenti franche ideazioni suicidali.
La descrizione della giornata evidenzia come l'assicurata riesca a mantenere un funzionamento di discreto livello nonostante lo stato depressivo di media gravità presente.
Riesce ad attivarsi, pur sentendosi dispersiva, alzandosi con regolarità alle 08.00 al mattino, facendo esercizi a letto, prendendosi cura della propria persona, consumando regolarmente 3 pasti giornalieri, uscendo 2 volte al giorno con il cane, occupandosi dei lavori di casa.
Necessita di un'ora pomeridiana di riposo quotidiano. È in grado di uscire a fare la spesa recandosi a piedi nel negozio nelle vicinanze della propria abitazione o mediamente una volta alla settimana utilizzando l'automobile per una spesa più cospicua. Pur non riuscendo a coltivare delle amicizie vere e proprie, è in grado di conversare con i vicini e di mantenere regolari rapporti telefonici con i parenti. Riesce a leggere e a fare le parole crociate.
Come detto in precedenza a nostro avviso attualmente l'assicurata presenta uno stato depressivo di media gravità nell'ambito di un disturbo di personalità misto con un influsso sulla sua capacità lavorativa del 50%.
L'assicurata è seguita dallo psichiatra Dr. __________ che la vede ogni 2 settimane e le prescrive Tofranil, Lexotanil, Cerzin (antistaminico) e Temesta. Il Dr. __________ ha optato per il Trofanil essendo questo antidepressivo triciclico apparentemente l'unico ben tollerato dall'assicurata al contrario dei serotoninergici. A nostro avviso, sempre che non sia già stato provato, si potrebbe a questo punto sostituire il Trofanil con il Bupropione ad un dosaggio e per una durata adeguati. Notoriamente questo medicamento risulta attivante e potrebbe consentire un miglioramento delle condizioni psichiche dell'assicurata e quindi della sua capacità lavorativa.
Per quanto riguarda la terapia ansiolitica, ci permettiamo di osservare come attualmente l'assicurata, nell'arco della giornata, assuma 3 mg di Lexotanil e come quindi vi sia la possibilità di aumentare il dosaggio prescritto (secondo Compendium il dosaggio giornaliero parte da 4.5 mg die, 1.5 mg x 3).
In conclusione riteniamo che, per quando finora descritto, l'assicurata debba essere considerata inabile al 100%, secondo quanto certificato dallo psichiatra curante Dr. __________, dal mese di novembre 2008 fino alla data della nostra perizia. Dal momento della nostra perizia in poi l'assicurata è da considerare abile al lavoro nella sua abituale professione o in altre adeguate nella misura del 50%. Viste le condizioni psichiche non ottimali, riteniamo indicato un aiuto al collocamento in quanto, a nostro avviso, un rapido reinserimento nel mondo del lavoro avrebbe un significato terapeutico permettendo di ostacolare il processo di cronicizzazione già in atto.
Seguendo le nostre proposte terapeutiche concernenti la terapia psicofarmcologica, le condizioni psichiche dell'assicurata potrebbero migliorare ulteriormente portando ad un aumento della sua capacità lavorativa. Per questo motivo riteniamo che il caso sia da rivalutare a distanza di 12 mesi.
(…)" (doc. AI 14/5-7)
Il medico curante dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 20 agosto 2010 indirizzato all’assicurata (doc. AI 27/4-6), posta la diagnosi di “(…) ► stato ansio-depressivo cronico in personalità narcisisticamente fragile ► fobie multiple ► disfunzione vegetativa somatoforme (…)” (doc. AI 27/4), si è così espresso:
" (…)
Come già scritto la personalità della paziente è il disturbo che provoca e giustifica l'incapacità lavorativa del 100% ed anche in passato questo disturbo ben presente ha indotto la paziente a trovare delle soluzioni, in primis il fatto di lavorare al 50% sin dall'età di 35 anni. E probabilmente con rendimenti inferiori alle attese (forse soluzione economicamente praticabile grazie solo al suo titolo universitario).
Questo prova che quando la paziente aveva le possibilità di adeguarsi lo ha fatto ma "perdendo un qualcosa", rinunciando a soluzioni positive che avrebbero arricchito la persona e non impoverito, restringendo le risorse e le possibilità adattative.
L'anamnesi personale e psichiatrica conferma la presenza da decenni del disturbo di personalità che l'ha portata a sviluppare in tutti i campi della sua vita soluzioni e scelte che si sono rilevate "negative" che a loro volta hanno posto o creano problemi.
Ma la problematica non è solo professionale ma si estende anche alla sfera personale della paziente, che incontra oserei dire delle grosse difficoltà.
Già feci osservare che: "Bisogna tener conto che la paziente sin da giovane per tenere sotto controllo la sua sfiducia in sè stessa, l'ansia di tipo fobica ha sempre rifiutato parecchie responsabilità quindi parecchie occasioni di carriera e ha in particolare sempre o quasi lavorato al 50% ed addirittura alcune volte con una presenza inferiore anche al 25% e assumendo responsabilità inferiori al suo ruolo. Grazie a questo essa ha potuto mantenere un equilibrio precario che dal punto vista psicologico le ha permesso di andare avanti, ma dal punto di vista professionale si è poi dimostrato un handicap come pure nella sua vita". Osservazione non o poco considerata nella perizia. Il fatto di avere ritrovato regolarmente dei nuovi posti di lavoro era in buona parte dovuto alla congiuntura (domanda offerta) in quel specifico campo di lavoro, che richiede un titolo universitario particolare.
La paziente segue una psicoterapia con trattamento medicamentoso a base di:
Trofanil 50 mg al giorno (unico antidepressivo sopportato)
Lexotanil 1.5 mg da 2 a 3 volte al giorno
Temesta 1 mg la sera.
Attualmente visto la netta sintomatologia ansio-depressiva e la personalità di tipo narcisisticamente fragile la paziente presenta un'incapacità lavorativa dell'80 % al minimo dal 19.11.2008 e per una durata indeterminata e per qualsiasi attività lucrativa.
La prognosi rimane riservata.
Tengo a sottolineare però l'importanza proprio di questa personalità fragile, presente già da decenni, che rappresenta il substrato fertile per situazioni simili, che diventano complesse, intricate e che spesso hanno prognosi pessime.
(…)" (doc. AI 27/5-6)
Al riguardo, il dr. __________, medico SMR e FMH in medicina generale SIM attestato medico perito, nelle annotazioni 10 settembre 2010, ha osservato che “(…) pur comprendendo il rammarico dello scritto a noi rivolto dal rappresentante legale avv. __________ dell’Assicurata (ndr. si riferisce al rapporto 20 agosto 2010 del dr. __________), la perizia specialistica da noi espletata presso il __________ obiettiva e distaccata, risponde alle nostre domande mediche in ambito di esigibilità lavorativa secondo gli attuali criteri di medicina del lavoro. Dalla certificazione espressa dal dr. __________ non intravediamo nessun nuovo elemento clinico che possa indurci ad una rivalutazione. Si noti che l’Assicurata è stata medicalmente reputata incapace al lavoro nella misura del 50%, per cui il corteo sintomatologico lamentato è stato ben soppesato e tenuto in debito conto. (…)” (doc. AI 32/1).
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali (doc. AI 14/1-7), il rapporto medico 12 marzo nonché le annotazioni 23 marzo, 2 luglio e 10 settembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 15/1-3, 17/1, 20/1 e 32/1) e considerato l’esito dell’inchiesta domiciliare 8 giugno 2010 (doc. AI 18/1-7) –, con decisione 16 dicembre 2010 (IV/1), ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. gennaio al 30 giugno 2010.
2.13. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.14. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________ e i medici SMR, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che conferma un’incapacità lavorativa totale dal novembre 2008 e una capacità lavorativa del 50%, sia nella sua attività abituale che in un’altra attività adeguata, dal marzo 2010.
Il TCA rileva innanzitutto che il dr. __________ e il dr. __________, nella perizia 11 marzo 2010 (doc. A 14/1-7), hanno considerato sia il rapporto medico 5 agosto 2009 del dr. __________ (doc. AI 8/1-5) che le valutazioni espresse dagli altri specialisti in psichiatria e psicoterapia, dr.ssa __________ e dr. __________, che si sono pronunciati sulla situazione valetudinaria. In particolare i periti hanno considerato la circostanza che l’assicurata “(…) ha regolarmente presentato degli importanti stati depressivi che hanno necessitato nel 2007 il ricovero in Clinica (…)” e che “(…) ora dopo l’ennesima vicissitudine professionale ma in contemporanea anche un po’ sentimentale, non sembra più in grado di ritrovare uno stato di salute che le permetta di rimettersi in gioco e di rientrare nel mondo del lavoro (…)” (doc. AI 11/1, ovvero le annotazioni 10 dicembre 2009 in base alle quali è stata ordinata la perizia del __________).
I periti, evidenziati “(…) i ripetuti episodi depressivi nell’ambito del citato disturbo di personalità (…)” (doc. AI 14/5), hanno osservato inoltre che “(…) a questo proposito durante il colloquio abbiamo potuto constatare come l’assicurata non si sia mai messa in discussione e come ci fosse da parte sua la tendenza a giustificare la decisione di licenziarsi attribuendo le responsabilità ai vari collaboratori (in particolare superiori) senza, come detto, la presenza di un accenno ad una possibile e parziale corresponsabilità. In questo senso l’assicurata ci è apparsa molto rigida e categorica anche quando ha raccontato delle relazioni sentimentali avute in passato sempre conclusesi, a suo dire, poiché a un certo punto ella si accorgeva che tutti la ingannavano. Quanto finora descritto serve ad evidenziare il ruolo importante del disturbo di personalità sul funzionamento globale e lavorativo dell’assicurata che tuttavia, pur in presenza di episodi depressivi medio-gravi, è sempre riuscita a riprendersi e ad esercitare fino al 2009. (…)” (doc. AI 14/5-6).
Il dr. __________ – sulla base della perizia __________ e posti i seguenti limiti funzionali (vedi il rinvio alla nota del 23 marzo 2010 sub doc. AI 15/2): “(…) l’assicurata potrebbe avere l’umore è bloccato sul polo negativo e tutto è visto in termini pessimistici. Il soggetto potrebbe provare mancanza di senti-mento, sintomo molto grave, in cui viene percepito il blocco affettivo, e si sente di non riuscire a provare emozioni e affetto per le persone care. È presente una generale e pervasiva mancanza di entusiasmo e incapacità di provare piacere, cui si aggiungono idee di autosvalutazione, indegnità ed un generale senso di estraneità alla vita. (…)” (doc. AI 17/1) –, nel rapporto medico 12 marzo 2010 (doc. AI 15/1-3), ha concluso che “(…) l’assicurata, 58enne laureata in biologia, presenta uno stato depressivo di media gravità nell’ambito di un disturbo di personalità misto con un influsso sulla sua capacità lavorativa del 50%. L’Assicurata tende inconsapevolmente ad accentuare la propria sofferenza interiore riferendo comunque un miglioramento del disagio citando una diminuzione delle crisi di pianto. Viste le condizioni psichiche non ottimali, riteniamo indicato un aiuto al collocamento in quanto un rapido reinserimento nel mondo del lavoro avrebbe un significato terapeutico permettendo di ostacolare il processo di cronicizzazione già in atto. Caso da rivalutare a distanza di 12 mesi. (…)” (doc. AI 15/3).
Queste valutazioni non sono state validamente contestate dal dr. __________ che, nel rapporto 20 agosto 2008 (doc. AI 27/4-6), si è limitato a confermare un’incapacità lavorativa dell’80% senza tuttavia porre delle diagnosi secondo un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente e nemmeno delle nuove diagnosi dalle quali risulterebbe che le conclusioni dei periti e del medico SMR sono errate. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Le valutazioni del dr. __________ – che, lo si ribadisce, non ha contestato validamente le conclusioni a cui sono giunti i periti del __________ e il medico SMR –, seppur divergenti unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano elementi oggettivi che siano stati ignorati dai periti e dal medico SMR e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla capacità di lavoro.
In conclusione, rispecchiando la perizia 11 marzo 2010 del __________ (doc. AI 14/1-7) e il rapporto medico 12 marzo nonché le annotazioni 23 marzo, 2 luglio e 10 settembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 15/1-3, 17/1, 20/1 e 32/1) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.13) e senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti medici, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata capace al lavoro nella misura del 50%, tanto nell’attività abituale quanto in un’altra attività adeguata, dal mese di marzo 2010.
La domanda volta ad un’ulteriore perizia medica super partes va pertanto disattesa. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
All’insorgente va fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Quanto alla censura secondo la quale “(…) la rapidissima visita esperita dal __________ venne eseguita solo per mano del dr. med. __________, mentre il dr. med. __________ si è limitato unicamente ad apporre la sua firma sul referto che ne è seguito (…)” (X pag. 2) e all’asserita necessità di una perizia super partes, il TCA rileva quanto segue.
Il dr. __________ è uno specialista in psichiatria e psicoterapia e ciò basta per ritenere valida la perizia del __________.
Il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende di massima dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (vedi tra le tante STF 8C_942/2009 del 29 marzo 2010 consid. 5.2; 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 consid. 5.3.3 e I 1094/06 del 14 novembre 2007 pubblicata in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).
Nella DTF 125 V 351, come accennato, la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Nella DTF 135 V 465 il TF ha concluso che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle procedure concernenti l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell’ente assicuratore. Una perizia deve tuttavia essere ordinata qualora sussistono anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione. Nella STF 9C_400/2010 del 9 settembre 2010 il TF si è confermato nella propria giurisprudenza anche avuto riguardo al parere giuridico dell’11 febbraio 2010 del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich, intitolato "Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur medizinischen Begutachtung durch Medizinische Abklärungsstellen betreffend Ansprüche auf Leistungen der Invalidenversicherung mit Art. 6 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schut-ze der Menschenrechte und Grundfreiheiten" e al principio della parità delle armi nonché alla legittimazione a ricorrere dell’amministrazione e alla sua conseguente posizione di parte.
Riguardo infine alla circostanza che la __________ ha riconosciuto il diritto alle indennità per perdita di guadagno dal 19 novembre 2008 al 18 novembre 2010 (cfr. doc. C), il TCA rileva che l’incapacità lavorativa riconosciuta dal-l’assicurazione per la perdita di guadagno non vincola l’assi-curazione invalidità. Nella STF 9C_882/2009, 9C_887/2009 del 1. aprile 2010 l’Alta Corte ha infatti osservato che “(…) eine von einem privaten Kollektiv-Taggeldversicherer angenommene Arbeitsunfähigkeit keine bindende Wirkung für die Invalidenversicherung haben kann, die das Mass der Arbeitsunfähigkeit durch Gutachter abklären liess. (…)” (STF sucitata del 1. aprile 2010 consid. 3).
2.15. Accertata dunque, dal punto di vista medico teorico, una residua capacità lavorativa del 50% tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata, va respinta la censura – che parte da una valutazione medica diversa rispetto a quella posta dai periti del __________ e dal medico SMR (cfr. consid. 2.14) – secondo la quale l’assicurata non sarebbe reintegrabile sul mercato del lavoro supposto in equilibrio.
Al riguardo va innanzitutto rilevato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Va poi ricordato che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
In concreto, ritenuto che nell’ultima occupazione svolta quale responsabile FAMH in ematologia e chimica clinica presso la __________ è stata licenziata per motivi di riorganizzazione (doc. AI 9/1-7 punto 2.2 e doc. AI 9/9-10) e ribadita l’appurata residua capacità lavorativa del 50% tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata, questo Tribunale deve concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata sarebbe in grado di esercitare, nella misura del 50%, nonostante il danno alla salute.
2.16. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchie-sta domiciliare l’8 giugno 2010 (doc. AI 18/1-7).
Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’as-sicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 35% (doc. AI 18/6).
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicu-rata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Considerato che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento operato dalla persona incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
2.17. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va osservato che – stante un’inabilità totale dal novembre 2008 e in seguito un’abilità al lavoro nella misura del 50% tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata dal marzo 2010 e considerato che la domanda di prestazioni è stata inoltrata nel luglio 2009 – l’amministrazio-ne ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. gennaio.
Orbene, dal novembre 2009, dopo l’anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), considerata la ripartizione quale salariata (50%) e casalinga (50%) (cfr. consid. 2.11), ritenuta l’inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività e la limitazione del 35% quale casalinga (cfr. consid. 2.16), all’assicurata va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita visto il grado d’invalidità superiore al 60% (50 x 35% + 50 x 100% = 67.5%).
Considerato che la domanda di prestazioni è stata presentata nel luglio 2009, conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI che regola l’inizio del diritto e versamento della rendita, è a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto l’inizio del diritto all’erogazione della rendita con effetto dal 1. gennaio 2010 (6 mesi dalla domanda del luglio 2009 con la quale ha rivendicato le prestazioni).
Dal marzo 2010, dopo che è stata riconosciuta una capacità lavorativa residua del 50% tanto nella sua abituale quanto in attività adeguate, valgono invece le seguenti considerazioni.
Ricordato che, come si avvera nella presente fattispecie, qualora il tasso di capacità lavorativa residua nell’attività abituale corrisponde e/o è superiore a quello nel quale avrebbe lavorato senza l’invalidità nella medesima attività, una persona non subisce di principio alcuna incapacità di guadagno e, quindi, il tasso di invalidità per la parte consacrata all’esercizio di un’attività lavorativa è nullo (STF 8C-107/2009 del 18 gennaio 2010 con riferimento anche a DTF 134 V 9) – dagli atti all’incarto non emergono del resto indizi tali da fare ritenere che nel caso di specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del __________ e l’inchiesta casalinga; cfr. in merito la precitata DTF 134 V 9) – e ritenuta la limitazione del 35% quale casalinga (cfr. consid. 2.16), il grado d’invalidità è del 17.5% (50 x 35% + 50 x 0%).
Ritenuto il grado d’invalidità del 17.5% (cfr. consid. 2.5) è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a tre quarti di rendita dal 1. luglio 2010 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI).
2.18. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.19. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti