Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.340
Entscheidungsdatum
15.06.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.340

BS/sc

Lugano 15 giugno 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 novembre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1classe 1960, da ultimo attiva quale tassista, nel maggio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, la rottura della falange distale dell'alluce sinistro (doc. AI 1).

Esperti gli accertamenti del caso, con decisione 2 novembre 2011 (preavvisata il 22 settembre 20010) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…)

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il danno alla salute, di cui lei era portatrice, le ha comportato un'incapacità al lavoro e al guadagno quantificabile nella misura del 100% dal 18.11.2007 al 22.01.2009.

A contare dal 23.01.2009 lei è stata ritenuta abile al 100% sia nella sua attività abituale di autista che in attività adeguata, di conseguenza il diritto alla rendita AI sarebbe stato dato dal 01.11.2008 (dopo un anno di attesa art. 28 LAI) al 30.04.2009 (art. 88 OAI, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute).

Considerato però che la domanda è stata presentata tardivamente, il versamento della prestazione sarebbe potuto avvenire unicamente a decorrere dal 01.11.2009 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta – 18.05.2009 – art. 29 cpv. 1 LAI).

Visto quanto precede, la prestazione di diritto dal 01.11.2008 al 30.04.2009 non può essere versata." (Doc. AI 24-1)

1.2. Contro la succitata decisione l’assicurata ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, completato il 4 gennaio 2001 dal suo rappresentante, avv. RA 1, postulando il riconoscimento del diritto a prestazioni AI dal 1° novembre 2008. In via subordinata, chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici. In sostanza, l’insorgente contestata la valutazione medica, censurando l’assenza di accertamenti di natura economica. La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo di aver correttamente valutato sia l’aspetto medico che quello economico.

1.4. Il 1° febbraio 2011 l’insorgente ha ribadito le tesi ricorsuali.

considerando in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente o meno respinto la domanda di prestazioni.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Nel caso in esame, in data 18 novembre 2007 l’assicurata ha avuto un trauma da schiacciamento all’avampiede sinistro con ferita lacero-contusa e frattura della falange distale del dito alluce, infortunio preso a carico dalla __________ Assicurazioni, quale assicuratore LAINF.

Dagli atti relativi al succitato infortunio, richiamati dall’Ufficio AI, risulta in particolare la perizia 27 gennaio 2009 del dr. __________, eseguita per conto dell’assicuratore contro gli infortuni. In merito alla capacità lavorativa il succitato specialista in chirurgia ortopedica ha evidenziato:

" (…)

Per quanto attiene alla capacità lavorativa, con riferimento al quadro clinico riscontrato verso le ore 17.15, ritengo tuttora valide le considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del 27.10.2008.

La signora RI 1 risulta essere abile al lavoro in misura completa nello svolgimento di un'attività professionale in posizione prevalentemente sedentaria, oppure in posizione eretta ma con possibilità di scaricare regolarmente il proprio piede sinistro.

In qualità di autista, nessuna limitazione pratica dal punto di vista medico nell'uso di un veicolo munito di un cambio automatico.

Con riferimento al certificato medico della dr.ssa __________ con attestazione di un'inabilità lavorativa completa fino al 22.1.2009, nel rispetto delle limitazioni sopraccitate, la signora RI 1 risulta essere nuovamente abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 23.1.2009." (Doc. AI 12/2-3)

Fondandosi su tale valutazione, con rapporto 17 settembre 2010 il SMR ha ritenuto l’assicurata abile al 100% nell’abituale attività di autista di taxi dal 23 gennaio 2009, preceduta da una piena inabilità dal 18 novembre 2007 (doc. A 19).

In sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica, segnatamente dei certificati del medico curante (dr.ssa __________) e del dr. __________ (doc. AI 21/2-17).

Con annotazioni 30 settembre 2010 il SMR ha confermato la valutazione medica, escludendo nel contempo la presenza di patologie extrainfortunistiche (doc. AI 23).

L’insorgente, riprendendo le considerazioni espresse in sede di osservazioni, contesta la valutazione medica, allegando il rapporto 13 dicembre 2010 della Clinica universitaria __________ (doc. III/B).

2.5. In merito alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 266).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ricordare che in caso di divergenza di opinioni tra periti e medici curanti non occorre necessariamente disporre una nuova perizia. In particolare, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza 9C_482/2008 del 18 maggio 2008 consid. 3.3 con riferimenti).

La giurisprudenza ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

Infine, va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

2.6. Nella fattispecie concreta, questo TCA non può che aderire alla dettagliata e concludente perizia 27 gennaio 2009 del dr. __________. L’assicurata è quindi da ritenere abile al 100% nella sua abituale professione di tassista. In particolare egli ha ben evidenziato come l’interessata, nonostante i postumi della frattura all’alluce sinistro, sia in grado di utilizzare un veicolo munito di cambio automatico.

Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione che contraddica o metta validamente in discussione l’esito della succitata valutazione specialistica.

La ricorrente sostiene che l’amministrazione non ha correttamente valutato il danno alla salute. Essa fa in particolare riferimento al rapporto 30 marzo 2010 del dr. __________, anch’egli specialista in ortopedia, già esaminato dal SMR in sede di amministrativa, ed al rapporto 13 ottobre 2010 della Clinica universitaria __________.

Nel primo, il dr. __________ ha posto la seguente valutazione:

" VALUTAZIONE E PROPOSTA

disbalance post-traumatica secondaria dell'avampiede sinistro con metatarsalgie II e instabilità secondaria del I raggio. La terapia causale sarebbe quindi un riallineamento dell'avampiede con un'osteotomia di estensione-accorciamento metatarsale II ed una stabilizzazione del I raggio a livello tarso-metatarsale. Insieme a questa correzione ê indicata un'artrolisi di tutte le metatarso-falangee I-V e una tenotomia di allungamento dell'extensor hallucis longus e dell'extensor digito rum lungus. Con un tale intervento fissazione subito in un gesso circolare ortogonale senza alcun carico per 2 settimane ed in seguito un carico protetto per oltre 6 settimane, fino a 2 mesi post-op.

La paziente valuterà insieme a lei l'aspetto sociale per l'aiuto a domicilio dopo un tale intervento.

Rimane comunque l'inabilità lavorativa come finora.

La paziente si annuncerà dunque al desiderio per il trattamento proposto." (Doc. AI 21-5)

Gli specialisti della Clinica __________, evidenziando come i dolori accusati al piede sinistro sono in relazione all’infortunio del 2007, hanno suggerito, visto il fallimento delle cure conservative, un intervento chirurgico correttivo all’alluce sinistro (doc. III/B).

Al riguardo, rettamente nelle annotazioni 19 gennaio 2011 il SMR ha evidenziato come lo stato di salute dell’assicurata sia rimasto invariato rispetto alla valutazione del dr. __________, che la limitazione funzionale è rimasta circoscritta all’alluce sinistro e che, indipendentemente dalla questione assicurativa e dell’ulteriore procedere terapeutico, questi limiti sono rimasti invariati. Infatti, la descrizione dello status dell’alluce fratturato sia del dr. __________ che della Clinica __________ corrispondono sostanzialmente a quanto a suo tempo riscontrato dal dr. __________.

Certo che il dr. __________ ha sostenuto che “rimane comunque l’inabilità lavorativa come finora”. Tale assunto non considera tuttavia che, come rettamente evidenziato dal dr. __________, con il cambio automatico l’assicurata, utilizzando il piede destro, non deve far alcun sforzo all’alluce sinistro e quindi può continuare a svolgere la sua abituale attività di tassista. Inoltre, dagli atti non risulta alcun problema di deambulazione a piedi nudi (“Unauffälliges Barfussgangbild”; rapporto 13 dicembre 2010 della Clinica __________), mentre che, come sostenuto nella perizia __________, il quadro clinico al piede sinistro non preclude a priori l’utilizzo di una scarpa normale a condizione che questa sia sufficientemente larga e non eserciti una pressione importante sull’alluce (doc. AI 12-2).

L’assicurata rimprovera anche all’amministrazione di non aver valutato le affezioni extrainfortunistiche, facendo riferimento al riguardo al rapporto 27 maggio 2009 del dr. __________ in merito alla sindrome del tunnel carpale medio-grave bilaterale. In particolare il suddetto sanitario ha posto la seguente valutazione:

" (…)

Secondo gli esami elettrofisiologici posso confermare che la paziente oggi 45.5 anni soffre di una sindrome del tunnel carpale bilaterale, accentuato a destra. Il fatto che la latenza è prolungata del 25% sopra la norma, come vediamo nell'illustrazione fotografica, ed il fatto che la velocità sensibile distale ê chiaramente rallentata e con l'elettroneurografia del ulnare che è normale, devo classificare unicamente una compressione del nervo mediano al polso come medio-grave.

Ho appreso che spesso la Signora usa il polso come martello. Ho sconsigliato questo comportamento e consiglio di continuare di portare la stecca. Se i disturbi dovessero persistere, dobbiamo prendere in considerazione un intervento chirurgico.

Secondo l'anamnesi, a parte il sovraccarico del polso, non ho trovato una forma sintomatica, ovviamente nessun argomento per un diabete, per ipotiroidismo, reumatismi, ecc.

Clinicamente non ho trovato una radicolopatia cervicale e sicuramente nessun argomento per una polineuropatia, una mielopatia cervicale o un'altra forma di patologia neurologica periferica o centrale. Di conseguenza per il momento non dobbiamo discutere su una diagnosi differenziale, quindi ulteriori passi diagnostici non sono necessari." (Doc. AI 12-12)

Se da una parte, nelle annotazioni 30 settembre 2010 il SMR, esaminata la documentazione medica prodotta, ha sostenuto che non vi è alcuna patologia extrainfortunistica invalidante (doc. AI 23-1), dall’altra, pendente causa, il 19 gennaio 2011 lo stesso servizio medico ha evidenziato che “la problematica del tunnel carpale riveste problematica intercorrente con decorso spontaneo di regola favorevole e quindi senza influsso prolungato sulla capacità lavorativa” (doc. VIIIbis).

Quanto sostenuto dal SMR non è stato smentito da alcun atto medico. Del resto va ricordato che il citato neurologo aveva consigliato di portare una stecca e di prendere in considerazione un intervento chirurgico nel caso in cui i disturbi dovessero persistere. Ora, l’insorgente non ha sostenuto né tantomeno comprovato l’eventualità di un intervento chirurgico, motivo per cui vi è ritenere, come indicato dal SMR, un decorso spontaneo favorevole. Non va dimenticato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per statuire sulla capacità lavorativa dell’assicurata, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dall’insorgente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 con riferimenti) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consdi. 4a e sentenze ivi citate) – è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che la ricorrente, a far da tempo dal 23 gennaio 2009, è pienamente abile in tutte le attività, inclusa la sua abituale professione di tassista. Per questi motivi rettamente l’Ufficio AI non ha proceduto ad una valutazione economica.

Considerato che dal 18 novembre 2007 al 22 gennaio 2009 l’assicurata è inabile al 100% e dal 23 gennaio 2009 abile in misura completa, essa avrebbe avuto diritto alla rendita dal 1° novembre 2008 (dopo un anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sino al 30 aprile 2009 (tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria ai sensi dell’art. 88 cpv. 1 OAI). Avendo inoltrato la domanda di prestazioni il 18 maggio 2009, conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI, il versamento della rendita avrebbe potuto essere effettuato solo dal 1° novembre 2009, ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda.

Ne consegue che a ragione l’Ufficio AI ha rigettato la domanda di prestazioni. Confermata la decisione contestata, il ricorso deve essere respinto.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- vanno poste a carico dell’insorgente, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.4).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, p. 626).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 p. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA I 134/067 maggio 2007 consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella fattispecie, dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e dalla documentazione allegata, risulta che l’assicurata, nubile e senza attività lucrativa, beneficia dell’assistenza pubblica. In queste circostanze la situazione d’indigenza appare data.

L’insorgente non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non poteva essere considerato privo di esito favorevole.

L'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che l’insorgente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza di assistenza giudiziaria è accolta.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le stesse sono per il momento assunte dallo Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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