Raccomandata
Incarto n. 32.2010.337
FS/lb
Lugano 16 agosto 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 ottobre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, da ultimo attivo quale venditore presso il __________ di __________o (doc. AI 7/1-3), nel mese di ottobre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti segnalando quali danni alla salute “(…) problemi alla schiena – depressione reattiva (…)” (doc. AI 2/1-8).
Con decisione su opposizione 2 novembre 2006 (doc. AI 55/1-7), cresciuta incontestata in giudicato – sulla base della perizia pluridisciplinare 28 luglio 2005 del SAM (doc. AI 37/1-24), del rapporto medico 31 agosto e delle annotazioni 21 dicembre 2005 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 38/1-3 e 44/1), nonché del rapporto finale 21 ottobre 2005 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 45/1-3) e in applicazione dei dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1 –, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.2. Nel mese di aprile 2007, tramite l’avv. __________, l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 61/1-2).
Con decisione 19 settembre 2007, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 67/1-2).
1.3. Nel mese di giugno 2009 l’assicurato ha inoltrato una terza domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute un “(…) disturbo depressivo ricorrente (…)” (doc. AI 73/1-9) e trasmettendo, tramite il consulente RA 1 (doc. AI 75/1 e 77/1), il rapporto 18 giugno del dr. __________ e 31 agosto 2009 del Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________ (doc. AI 76/1 e 80/1-2).
Con decisione 21 ottobre 2010, preavvisata con progetto 19 luglio 2010 (doc. AI 92/1-3) – sulla base della perizia 12 maggio 2010 del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS, doc. AI 85/1-15), del rapporto medico 17 maggio 2010 del dr. __________ (doc. AI 86/1-2) e della valutazione 7 luglio 2010 del consulente IP (doc. AI 90/1-3 e 91/1-5) – l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2009 (doc. 98/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 96/1-3).
1.4. Contro questa decisione, tramite in consulente RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata esclusivamente la valutazione medica – ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato e di retrocedere gli atti all’Ufficio AI per una più approfondita valutazione medica.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato che “(…) mediante annotazioni 7 dicembre 2010 in fine, il Dr. __________ e la psichiatra Dr.ssa __________ del SMR hanno specificato che “(…) i documenti presentati in sede di ricorso non permettono di modificare o mettere in dubbio le conclusioni basate sulla perizia del centro peritale”. […] Per quanto riguarda invece l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), lo scrivente Ufficio conferma integralmente il calcolo eseguito dal consulente in integrazione professionale all’interno del rapporto datato 7 luglio 2010. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritto 7 febbraio 2011 il rappresentante dell'insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 17 gennaio 2011 del Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________ concernente la degenza del suo assistito dal 20 dicembre 2010 all’11 gennaio 2011 (VI e allegato doc. E).
1.7. Con osservazioni 18 febbraio 2011 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) la dettagliata ed approfondita perizia eseguita dal Centro peritale per le assicurazioni sociali di Bellinzona non è stata smentita da altri certificati attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate. Quanto prodotto dal ricorrente – mediante lettera datata 7.2.2011 – non è difatti in grado di sovvertire le conclusioni del perito o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Oltre a quanto menzionato in precedenza, non va dimenticato che la (nuova) documentazione medica sub doc. E incarto TCA (degenza dal 20.12.2010 all’11.1.2011), si riferisce ad un’epoca successiva alla data di emissione della decisione impugnata (28 ottobre 2010); la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute del Signor RI 1 esula pertanto dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà – se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo. (…)” (VIII) – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 21 ottobre 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2009 – é conforme o meno alla legislazione federale.
L’insorgente contesta unicamente l’aspetto medico postulando l’annullamento del provvedimento impugnato con retrocessione degli atti all’Ufficio AI per una più approfondita valutazione medica.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. Qualora l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda di prestazioni essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.6. Nella fattispecie in esame, l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 4 febbraio 2010 (doc. AI 87/1) nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:
" (…)
A quasi 5 anni di distanza dalla precedente valutazione, è possibile che il decorso sia evoluto negativamente.
E’ perciò indicato fare eseguire una valutazione psichiatrica, che valuti il decorso, confronti lo stato 2005 a quello attuale e tenga conto dell’influenza dei fattori famigliari (moglie malata).
(…)" (doc. AI 82/1)
ha ordinato una perizia presso il CPAS (doc. AI 84/1-2).
Nella perizia 12 maggio 2010 (doc. AI 85/1-15), il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore rispettivamente capo clinica del CPAS, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati soggettivi e oggettivi nonché la terapia psichiatrica attuale – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10: F33.1) (…)” (doc. AI 85/10) –, hanno evidenziato:
" (…)
All’esame clinico odierno emerge un quadro clinico che depone per una depressione di grado medio caratterizzato da deflessione timica accompagnata da idee passive di morte e pregresse franche ideazioni suicidali con immaginazione di un progetto anticonservativo per defenestrazione, elevata tensione interiore con ansia e preoccupazione verso il futuro nei confronti del quale sono presenti pensieri negativi ricorrenti. L'assicurato riporta anche la presenza di allucinazioni uditive ipnagogiche (allucinazioni che si manifestano quando sta addormentandosi) comparse solo di recente. Sono inoltre osservabili decifit di memoria attenzione e concentrazione ed è presente una facile esauribilità della quota energetica.
Dagli atti a disposizione e dalla raccolta anamnestica si evince che i disturbi della sfera psichica sono comparsi poco dopo l'assenza dal lavoro nel corso del 2003 a causa di una sindrome lombovertebrale divenuta successivamente cronica.
Dal luglio 2003 l'assicurato non ha più ripreso un'attività professionale e si è assistito ad un progressivo e lento peggioramento del quadro depressivo inizialmente valutato come una sindrome da disadattamento e successivamente come una depressione ricorrente.
Lo psichiatra curante nei suoi rapporti del 2004 e del 2005 segnala la presenza di una depressione di tipo reattivo alle difficoltà di salute e alla difficile relazione coniugale compromessa da anni da una malattia psichiatrica della moglie.
Malgrado il medico curante ritenga che la malattia della moglie sia un fattore determinante nello sviluppo del quadro psicopatologico da disadattamento verificatosi nel 2004, sottolineiamo come l'assicurato sia sempre riuscito a lavorare in misura piena fino a tale data, malgrado la moglie presentasse una condizione clinica grave già dai primi anni '90.
Di conseguenza riteniamo che l'assicurato abbia certamente sviluppato una sindrome da disadattamento, ma che questa sia insorta su molteplici fattori (dolori lombari, perdita del lavoro, malattia della moglie, difficoltà finanziarie).
La perdita del lavoro e con esso la perdita del proprio ruolo e di un'attività extradomestica remunerata, ha inciso a nostro avviso maggiormente sugli aspetti depressivi rispetto alla malattia della moglie che ha invece successivamente favorito la cristallizzazione dei disturbi e l'insorgenza di una difficoltà relazionale, dettata anche dall'aumentato tempo trascorso al domicilio dopo la perdita del lavoro.
I sintomi depressivi inizialmente reattivi, hanno progressivamente assunto un carattere indipendente dagli eventi scatenanti iniziali e ciò è stato riconosciuto anche dai colleghi ospedalieri, così come dal medico curante, che hanno modificato le loro diagnosi nel 2009 a favore di una sindrome depressiva ricorrente, diagnosi questa che condividiamo appieno.
Tale progressione negativa è riscontrabile anche se confrontiamo l'attuale stato psichico con quelli del 2004-2005 dove possiamo rilevare che allora non era descritta una deflessione timica significativa, non erano presenti segni d'ansia, la memoria era intatta, la spinta vitale era mantenuta (Dr. __________ 21.09.2004), non si osservavano alterazioni grossolane a carico delle funzioni cognitive, mimica e gestualità erano controllate, il tono dell'umore era blandamente deflesso e l'assicurato non verbalizzava ideazioni autoclastiche anche se ammetteva di aver avuto pensieri di morte (dr. __________ 10.07.2005). Al contrario all'attuale osservazione sono presenti una deflessione timica sostenuta da ricorrenti pensieri passivi di morte e ideazioni suicidali con immaginazione di un progetto anticonservativo per defenestrazione, si osserva un lieve rallentamento psicomotorio e sono oggettivabili decifit di attenzione, concentrazione e memoria, sono inoltre riferite allucinazioni uditive ipnagogiche, mai presenti in passato.
Il peggioramento appare tuttavia lento e progressivo e definire con precisione il momento in cui la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente sia giustificata appare arduo, ma segnaliamo che durante la quinta degenza (2.12.2008 al 17.1.2009) presso l'Ospedale __________ essa viene posta per la prima volta e a tale momento facciamo quindi riferimento.
A nostro avviso gli aspetti socio-famigliari mantengono certamente un'importanza nel determinare l'entità degli episodi depressivi, ma non sono causa diretta del malessere soggiacente che ha ormai abbandonato la peculiarità reattiva (ricordiamo di nuovo che per molti anni l'assicurato ha mantenuto un'attività lavorativa a tempo pieno, malgrado la malattia della moglie fosse da tempo presente).
Alla luce di quanto esposto riteniamo che l'assicurato abbia sviluppato una sindrome da disadattamento nel 2004 reattiva a dolori cronici lombari e alla perdita del lavoro e che quest'ultima sia stata peggiorata dall'aumentato tempo trascorso al domicilio in compagnia della moglie affetta da una grave patologia psichiatrica.
I disturbi a carattere inizialmente reattivo si sono progressivamente cristallizzati in un quadro psichico che depone oggi per una sindrome depressiva ricorrente di grado medio.
L'entità variabile della gravità degli episodi depressivi non permette in nessun modo una ripresa dell'attività lavorativa a tempo pieno ed è significativa per un elevato rischio di nuovi peggioramenti.
Il quadro attuale – ragionevolmente presente almeno da dic. 2008 (quinta degenza __________ – compromette parzialmente il globale funzionamento dell'assicurato, soprattutto a causa della deflessione timica, della facile esauribilità della quota energetica e dei decifit cognitivi superiori.
Segnaliamo tuttavia che l'assicurato stesso segnala in sede di perizia una forte volontà di riprendere a lavorare e ribadisce l'opinione secondo la quale quando ingaggiato in attività extradomestiche, si verifica un lieve miglioramento della timia ("quando sono fuori casa va un po’ meglio").
La parziale compromissione funzionale descritta unita alla buona volontà d'ingaggio professionale dell'assicurato, giustifica a nostro avviso una ripresa lavorativa al massimo del 50%.
Tuttavia considerato il lungo periodo di assenza dal mondo del lavoro e la fragilità sottostante dovuta alla patologia presente, non riteniamo che l'assicurato possa ingaggiarsi in maniera autonoma nella ricerca di un impiego, consono alle sue attuali possibilità e rispettoso dei decifit presenti e consigliamo pertanto che egli possa essere sostenuto in tale ricerca.
La ripresa di un impiego professionale potrebbe favorire un miglioramento delle condizioni timiche, ma altresì una non riuscita in tal senso potrebbe nuovamente aggravare il quadro presente e in tale prospettiva consigliamo che egli possa essere rivalutato fra un anno.
Concludiamo pertanto che l'assicurato è da considerarsi inabile all'attività lavorativa in misura del 50% a decorrere dal mese di dicembre 2008, data del suo ricovero presso l'__________ di __________ con diagnosi di sindrome depressiva ricorrente.
(…)" (doc. AI 85/12-14)
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione i periti hanno concluso:
" (…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
Il quadro attuale psicopatologico presente compromette parzialmente il globale funzionamento dell'assicurato, soprattutto a causa della deflessione timica, della facile esauribilità della quota energetica e dei deficit cognitivi superiori.
La buona volontà di ripresa lavorativa dell'assicurato e il desiderio di recuperare un ruolo lavorativo giustifica un tentativo di reinserimento professionale a tempo parziale, pur considerando un rischio di ricadute.
50% in attività a lui consone e rispettose dei limiti fisici.
Al momento attuale non sono presenti risorse che permettano all'assicurato di apprendere nuove mansioni né egli presenta a nostro avviso capacità di adattamento a nuovi ruoli professionali.
L'ultima attività svolta (se tollerante rispetto ai limiti fisici) o attività affini, potrebbero essere ritenute adeguate alle condizioni psichiche attuali.
IL 50% da dicembre 2008 (quinta degenza c/o __________ di __________
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
Considerato il lungo periodo di assenza dal mondo del lavoro e la fragilità sottostante dovuta alla patologia depressiva, non riteniamo che l'assicurato possa ingaggiarsi in maniera autonoma nella ricerca di un impiego, consono alle sue attuali possibilità e rispettoso dei deficit presenti e consigliamo pertanto che egli possa essere sostenuto in tale ricerca.
Consigliamo inoltre una rivalutazione fra un anno.
Non concerne
IL 50% per qualsiasi attività
(…)" (doc. AI 85/14-15)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 17 maggio 2010 del dr. __________ (doc. AI 86/1-2) e considerata la valutazione 7 luglio 2010 del consulente IP (doc. AI 90/1-3 e 91/1-5) – con decisione 21 ottobre 2010 ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2009 (doc. AI 98/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 96/1-3).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum So-zialversicherungsrecht, 2010, ad art., ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS.
I periti, infatti, visto che i sintomi depressivi, inizialmente reattivi, hanno assunto un carattere indipendente dagli eventi scatenanti e che nel 2009 la diagnosi (da loro condivisa) è stata modificata in una sindrome depressiva ricorrente, hanno innanzitutto concluso per un peggioramento dello stato di salute: “(…) il peggioramento appare tuttavia lento e progressivo e definire con precisione il momento in cui la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente sia giustificata appare arduo, ma segnaliamo che durante la quinta degenza (2.12.2008 al 17.1.2009) presso __________lrotto essa viene posta per la prima volta e a tale momento facciamo quindi riferimento. (…)” (doc. AI 85/13). Quanto alla situazione famigliare – rilevato che, nonostante la malattia della moglie risalga ai primi anni ’90, l’assicurato ha potuto lavorare fino al luglio 2003 – i periti hanno evidenziato che “(…) gli aspetti socio-famigliari mantengono certamente un’importanza nel determinare l’entità degli episodi depressivi, ma non sono causa diretta del malessere soggiacente che ha ormai abbandonato la peculiarità reattiva (ricordiamo di nuovo che per molti anni l’assicurato ha mantenuto un’attività lavorativa a tempo pieno, malgrado la malattia della moglie fosse da tempo presente). (…)” (doc. AI 85/13) e, circa la capacità lavorativa – osservato che l’assicurato stesso segnala una forte volontà di riprendere a lavorare e conferma un lieve miglioramento della timia allorquando è occupato in attività extradomestiche –, hanno concluso che “(…) l’assicurato è da considerarsi inabile all’attività lavorativa in misura del 50% a decorrere dal mese di dicembre 2008, data del suo ricovero presso __________ con diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. (…)” (doc. AI 85/14).
La dettagliata ed approfondita valutazione del CPAS non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
In particolare, il rapporto 18 giugno 2009 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al rappresentante dell'assicurato (doc. D), è già stato considerato dai periti del CPAS.
Quanto ai rapporti 11 maggio 2010 e 17 gennaio 2011 concernenti le degenze dal 20 aprile al 1. maggio 2010 rispettivamente dal 20 dicembre 2010 all’11 gennaio 2011 (doc. C e E), negli stessi, i medici del Servizio di psichiatria dell’Ospe-dale __________, hanno posto la medesima diagnosi ritenuta dal CPAS, non si sono confrontati puntualmente con le valutazioni dei periti e hanno, da ultimo, concluso in modo del tutto generico e oltretutto possibilistico che “(…) pertanto dal punto di vista medico-psichiatrico sembra ottimistico un ripristino dell’abilità lavorativa, rispettivamente capacità di guadagno del 50%. (…)” (doc. E).
Al riguardo, il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle annotazioni 7 dicembre 2010, hanno concluso che “(…) i documenti presentati in sede di ricorso non permettono di modificare o mettere in dubbio le conclusioni basate sulla perizia del centro peritale. (…)” (IV/bis).
In conclusione, rispecchiando la perizia 12 maggio 2010 del CPAS tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata in maniera approfondita, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 50%, tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata, dal dicembre 2008.
Va qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché, come accennato (cfr. consid. 2.7) alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Al riguardo va evidenziato che i periti del CPAS hanno osservato che: “(…) consigliamo inoltre una rivalutazione fra un anno. (…)” (doc. AI 85/15).
2.9. In simili circostanze, visto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% in un’attività semplice e ripetitiva e ritenuti i redditi (stabiliti dal consulente IP e non contestati; cfr. doc. AI 90/1-3, 91/1-5 e consid. 1.4 e 2.2): da valido di fr. 48'998.-- e da invalido di fr. 29'091.--, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 41% ([48'998 - 29'091] x 100 : 48'998 = 40.62% arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) e trascorso l’anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAI).
Visto che dagli atti risulta che la domanda di prestazioni, oggetto della presente vertenza, è del giugno 2009 (doc. AI 73/1-9) e data l’applicabilità dell’art. 29 cpv. 1 LAI secondo il quale il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni, ci si può chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento impugnato (i 6 mesi sono infatti trascorsi con il mese di dicembre 2009 e la rendita riconosciuta potrebbe pertanto essere versata solo con il 1. gennaio 2010; vedi Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 29, punto 2, pag. 361).
Il TCA può infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questa Corte, tuttavia, considerata l’esiguità della differenza (un mese in più di rendita ordinaria pari ad un importo di fr. 388.--), rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (STFA del 23 giugno 2003 U 192/02, STFA del 22 aprile 2003 U 334/02, STFA del 2 giugno 2003 C 119/02, STFA del 17 giugno 2003 H 313/01 e DTF 119 V 249).
La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti