Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.331
Entscheidungsdatum
10.02.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.331

FS

Lugano 10 febbraio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 novembre 2010 di

RI 1

contro

la decisione del 12 ottobre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1965, nel mese di gennaio 2007 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-7).

Esperiti gli accertamenti del caso – sulla base della perizia pluridisciplinare 11 aprile 2008 del SAM (doc. AI 25/1-25), delle annotazioni 6 maggio 2008 del dr. __________ (doc. AI 26/1) e del rapporto finale 20 aprile 2009 del consulente in integrazione (doc. AI 28/1-3 e 29/1) – l’Ufficio AI, con decisione 5 novembre 2009, cresciuta incontestata in giudicato, ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2008 (doc. AI 35/1 e le motivazioni sub doc. AI 32/1-2).

1.2. Nell’ambito della revisione intrapresa nel luglio 2010 l’Ufficio AI, con decisione 12 ottobre 2010, ha soppresso il diritto alla rendita adducendo:

" (…)

Con lettera raccomandata del 21 settembre 2010 l’abbiamo informata sulle conseguenze che avrebbe potuto avere un rifiuto ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare e di collaborare.

Malgrado ciò, trascorso il termine dei 10 giorni concessole per ritornarci il formularia debitamente compilato e firmato, lei persiste nel rifiutarsi a fornirci le informazioni necessarie per l’accertamento al diritto alle prestazioni AI; ci vediamo quindi costretti ad applicare l’art. 86bis cpv. 3 dell’Ordinanza Invalidità che prevede la soppressione immediata della rendita finora versatale.

(…)" (doc. AI 39/1-2)

Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha osservato che:

" (…)

In data odierna ho spedito il formulario richiesto e mi scuso per il ritardo dovuto a grave depressione a seguito della morte della mia compagna.

Sono tossicodipendente, in cura con metadone, inabile a svolgere qualsiasi tipo di lavoro, la rendita invalidità è il mio solo mezzo di sostentamento.

Favorite cortesemente far ripristinare i versamenti.

Il 9.11.2010 sono stato nello studio del mio medico Dr. __________ a __________, mi hanno detto di spedire il formulario (ciò che ho fatto oggi) e che poi avrebbe pensato il dottore a comunicare con l’Ufficio ass. invalidità.

Spero che tutto possa risolversi per il meglio.

(…)" (I)

1.4. Con la risposta di causa, osservato come l’assicurato abbia prodotto il documento richiesto dall’amministrazione, l’Ufficio AI ha proposto l’annullamento della decisione e lo stralcio della causa dai ruoli.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 12 ottobre 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita dal 1. novembre 2010 sulla base degli articoli 7b cpv. 2 lett. d LAI e 86bis cpv. 3 OAI – è conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurato postula il ripristino del versamento della rendita.

2.3. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per sapere se è intervenuta una modifica notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

2.4. L’art. 28 cpv. 2 LPGA stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Secondo l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere ai suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato.

Al riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pagg. 3989-4130) – che tra le misure per raggiungere gli obiettivi previsti dalla revisione enuncia il “(…) freno all’aumento del numero di nuove rendite AI (…)” e, in particolare, sotto il punto “(…) rafforzamento dell’obbligo di collaborare (…)” evidenzia che “(…) per sottolineare maggiormente l’importanza dell’integrazione occorre concretizzare l’obbligo di ridurre i danni e di collaborare. Adesso la legge disciplinerà espressamente i vari obblighi che ogni assicurato deve adempiere e le possibili sanzioni qualora essi venissero violati. (…)” (FF N. 30 del 2 agosto 2005, pagg. 4032-4033) –, si legge che:

" (…)

Il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nell’articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni dell’AI.

Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.

(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4090)

2.5. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che, con raccomandata 21 settembre 2010 (doc. AI 38/1), l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che:

" (…)

Ci permettiamo si sollecitare l’evasione del formulario per la revisione della rendita, trasmessole in data 27 luglio 2010.

A proposito le rammentiamo che [ndr.: secondo] l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, se un assicurato non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione.

Qualora entro un termine di 10 giorni non dovessimo ricevere il formulario compilato e firmato, ci vedremo costretti ad applicare le citate sanzioni senza ulteriore avviso.

(…)" (doc. AI 38/1)

Entro il termine assegnatogli l’assicurato non ha trasmesso all’Ufficio AI la documentazione richiestagli.

2.6. Viste le risultanze sopra esposte, questo Tribunale deve concludere che – essendo il questionario per la revisione della rendita fondamentale per potersi esprimere in merito al diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.3) –, da una parte, omettendo di trasmettere la documentazione richiestagli, l’assicurato non ha fornito all’Ufficio AI le informazioni che abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.

D’altra parte però, anche se solo con il ricorso, egli ha prodotto il questionario per la revisione della rendita richiestogli adducendo quali motivi del ritardo: “(…) grave depressione a seguito della morte della compagna (…)” (I).

Inoltre, anche se l’art. 7b cpv. 3 stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare presetazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado di colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato, l’Ufficio AI – nonostante dalla perizia pluridisciplinare 11 aprile 2008 del SAM risulti che “(…) l’A. attualmente vive in un appartamento di 3 locali, piccoli, con giardino a __________, dovendo pagare CHF 700.-- al mese d’affitto, vive a carico dell’Assistenza Pubblica dall’aprile 2007, dopo il divorzio, in precedenza ha percepito per un certo periodo la complementare, in quanto la moglie era a carico dell’AI (…)” (doc. AI 25/5) – non ha addotto alcun motivo per cui nel caso concreto si giustificherebbe l’applica-zione dell’art. 86bis cpv. 3 OAI che stabilisce che in casi particolarmente gravi la rendita può essere rifiutata.

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, si giustifica – come del resto auspicato dall’amministrazione – l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti affinché, esperiti i necessari accertamenti, l’Ufficio AI renda un nuovo provvedimento.

Viste le particolarità del caso non si prelevano spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché proceda come sopra indicato.

  1. Non si prelevano spese.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

7
  • DTF 130 V 349
  • DTF 130 V 351
  • DTF 125 V 369
  • DTF 112 V 372
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06