Raccomandata
Incarto n. 32.2010.327
FS/sc
Lugano 17 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 ottobre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1954, nel luglio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute cagionato da un infortunio una “(…) frattura calcagno piede destro (…)” (doc. AI 2/1-7).
1.2. Sospesa la pratica in attesa degli sviluppi degli accertamenti dell’assicuratore infortuni (doc. AI 20/1) e esperiti i propri accertamenti medici ed economici del caso – perizia reumatologica 3 maggio 2010 a cura del dr. __________ (doc. AI 44/1-9), rapporto medico 7 maggio 2010 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 46/1-4) e rapporto 2 giugno con relative tabelle allestite il 7 giugno 2010 del consulente (doc. 49/1-2 e 50/1-5) – con decisione 21 ottobre 2010, preavvisata con progetto 17 giugno 2010 (doc. AI 51/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1. luglio 2007 al 31 marzo 2010 (doc. AI 63/1-2 e motivazioni sub doc. AI 59/1-4).
1.3. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di riconoscergli un grado di invalidità almeno del 75% anche dopo il 1. gennaio 2010. Quale prova l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.
1.4. Con la risposta di causa, evidenziato che alla perizia del dr. __________ va conferita piena forza probatoria, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 6 dicembre 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto di visita 2 dicembre 2010 del dr. __________.
1.6. Con osservazioni 15 dicembre 2010 l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 14 dicembre 2010 del dr. __________, medico SMR, che si è espresso sul rapporto di visita 2 dicembre 2010 del dr. __________ – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso (VIII e VIII/bis).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 22 ottobre 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1. luglio 2007 al 31 marzo 2010 – è conforme o meno alla legislazione federale.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 133 V 545, 131 V 164, 131 V 120 e 125 V 143).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determi-nante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).
2.6. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla perizia 3 maggio 2010 del dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna (doc. AI 44/1-9).
Il perito – descritti l’anamnesi, i dati soggettivi, le constatazioni oggettive e posta la diagnosi di “(…) Dolori meccanici cronici alla caviglia destra in – Esiti da frattura pluriframmentaria del calcagno destro il 12.7.2006 – Esiti da artrodesi talocalcaneare a destra il 5.3.2007 – Pseudoartrosi sottoastragalica destra con abbassamento del calcagno nella sua zona posteriore, conflitto talocrurale con la testa della vite dorso plantare – Piede destro Piatto / Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in – Possibile instabilità segmentale in discopatia L5/S1 – Disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale) – Decondizionamento e sbilancio muscolare (…)” (doc. AI 44/7) – ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Il signor RI 1, il 12.7.2006, si contraeva una frattura pluriframmentaria del calcagno destro, poi sottoposta, il 5.3.2007, ad artrodesi talocalcaneare destra, dopo un periodo di trattamento conservativo; successivamente, tramite TAC dell'avampiede destro del 28.4.2008, veniva confermata una pseudoartrosi già sospettata in precedenza, con mancato consolidamento della frattura calcaneare che si estendeva verso il seno del tarso; gli specialisti del consultorio del piede dell'Ospedale universitario di __________, valutando le immagini realizzate, il 9.12.2008, descrivevano la pseudoartrosi dell'articolazione sottoastragalica destra con abbassamento del calcaneo nella sua zona posteriore e con conflitto talocrurale con la testa della vite dorsoplantare, per cui proponevano di risottoporre l'assicurato ad un'osteosintesi della pseudoartrosi tramite trapianto osseo, operazione finora mai realizzata; ora l'assicurato continua a lamentare dolori bloccanti anteriori posteriori e laterali alla caviglia destra, sotto carico e al movimento soprattutto all'avvio, deambulando in salita; deambula con una zoppia antalgica destra; la caviglia destra appare con cicatrici laterali calme, diffusamente ingrossata, nel contesto di un'artrosi secondaria, diffusamente indolenzita con mobilità passiva di flessione-estensione altamente limitata e dolorante, bloccata alla prosupinazione, moderatamente ridotta all'eversione-inversione; rispetto al piede sinistro, il destro, appare piatto con alluce valgo; l'assicurato non avverte più dolori alle spalle, come segnalati nel novembre 2007, la mobilità delle stesse risulta praticamente libera in ogni direzione, fatta eccezione la flessione passiva bilaterale, minimamente ridotta ma indolore, non vi è una sintomatologia di attrito, i test resistivi per le cuffie rotatorie sono normali. L'assicurato segnala che dal 2001 sono presenti dolori lombogluteali a sinistra, non meglio specificati, assenti di notte, in aumento al mattino, camminando, stando seduto prolungatamente, raddrizzandosi da anteflessione del tronco, lombalgie descritte agli atti a partire dal giugno 2008, allorché veniva realizzata una prima radiografia della colonna lombare in due proiezioni con immagini funzionali, risultanti senza alterazioni strutturali rispettivamente instabilità; la radiografia della colonna lombare veniva ripetuta il 13.1.2010, evidenziando una discopatia L5/S1 con spondilartrosi lombari inferiori e sindrome di Baastrup lombare inferiore; la colonna lombare si presenta in iperlordosi con corsetto muscolare addominale e paraspinale lombare decondizionato, la mobilità della colonna lombare, appare moderatamente limitata ai movimenti attivi e passivi in ogni direzione, con dolori lombogluteali a sinistra, a fine corsa alla lateroflessione passiva verso sinistra e quando l'assicurato si rialza da anteflessione del tronco, indizio clinico, sostenuto dall'anamnesi, per un'instabilità segmentale; sono assenti deficit lomboradicolari.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di dolori meccanici cronici alla caviglia destra in esiti da frattura pluriframmentaria del calcagno destro il 12.7.2006, esiti da artrodesi talocalcaneare a destra il 5.3.2007, pseudoartrosi sottoastragalica destra con abbassamento del calcagno nella sua zona posteriore, conflitto talocrurale con la testa della vite dorsoplantare, piede destro piatto, sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in possibile instabilità segmentale in discopatia L5/S 1, disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare.
Da notare che l'assicurato, sebbene lamenti dolori cronici, sull'arco di tutta la giornata, non assume un trattamento analgesico adeguato atto a coprire 10 - 12 ore; per la sintomatologia algica-cronica lombare, in presenza di un decondizionamento e sbilancio muscolare, non segue alcun programma di fisioterapia; in merito è raccomandabile che si sottoponga ad un intenso programma di riequilibrio e ricondizionamento del corsetto muscolare addominale e paraspinale lombare onde aumentare la resistenza agli sforzi fisici. Potrebbe inoltre beneficiare di scarpe ortopediche adatte, con collo alto rivolto a stabilizzare le caviglie portando nel contempo plantari su misura.
Le misure terapeutiche menzionate, sono in grado di migliorare la qualità di vita dell'assicurato, anche se non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua e quindi la sua capacità lavorativa.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritti nell'allega-to.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100 %, a decorrere dall'1.2.2010, allorché l'assicuratore LAINF lo riteneva abile al lavoro nella misura massima possibile per gli esiti infortunistici.
Nella sua ultima attività principale come aiuto ferraiolo, giudico l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 100 % a decorrere dal 12.7.2006 fino al 31.12.2009 e nella misura del 75 (da intendersi come lavoro svolto sull'arco di una giornata lavorativa usuale di 8 - 9 ore ma con una diminuzione del rendimento del 75 %) a decorrere dall'1.1.2010, in modo definitivo, in quanto questa professione, in gran parte, non soddisfa i limiti funzionali e di carico evidenziati nell'allegato.
(…)" (doc. AI 44/5-7)
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il perito ha concluso che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritti nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dall’1.2.2010, allorché l’assicuratore LAINF lo riteneva abile al lavoro nella misura massima possibile per gli esiti infortunistici. Nella sua ultima attività principale come ferraiolo, giudico l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 100% a decorrere dal 12.7.2006 fino al 31.12.2009 e nella misura del 75% (da intendersi come lavoro svolto sull’arco di una giornata lavorativa usuale di 8-9 ore ma con una diminuzione del rendimento del 75%) a decorrere dall’1.1.2010, in modo definitivo, in quanto questa professione, in gran parte, non soddisfa i limiti funzionali e di carico evidenziati nell’allegato. (…)” (doc. AI 44/7-8).
Alla perizia del dr. __________ va conferita piena forza probatoria poiché la stessa risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353-354). Il ricorrente non ha validamente contestato la valutazione dell’evoluzione e della residua capacità lavorativa – incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 12 luglio 2006 al 31 dicembre 2009 e capacità lavorativa del 25% nella sua attività abituale di ferraiolo rispettivamente del 100% in un’attività adeguata dal 1. gennaio 2010 – che è stata confermata dal dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 7 maggio 2010 (doc. AI 46/1-4).
In particolare, il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica – che nel rapporto 5 marzo 2010 (doc. 35/1) (evidenziata, tra l’altro, una sindrome lombo-vertebrale cronica) aveva auspicato una valutazione da parte del servizio competente dell’Ufficio AI – non ha contestato la perizia 3 maggio 2010 del dr. __________ che gli era stata trasmessa in copia (doc. AI 47/1) e, nel rapporto di visita 2 dicembre 2010, poste le diagnosi note, non si è espresso sulla capacità lavorativa residua in un’attività adeguata concludendo che “(…) per tale conseguenza dell’in-fortunio, il paziente è tuttora completamente inabile al lavoro in una professione nella quale deve rimanere in piedi per più di una mezz’ora di seguito. Non c’è purtroppo da prevedere miglioramento della capacità lavorativa con provvedimenti terapeutici. (…)” (doc. C).
Va qui, tra l’altro, evidenziato che anche il dr. __________, nell’al-legato sulla capacità funzionale residua (doc. AI 44/9), aveva ritenuto molto ridotta la capacità di mantenere una posizione statica eretta.
Inoltre, al riguardo, il dr. __________, nelle annotazioni 14 dicembre 2010, ha evidenziato che “(…) la perizia del Dr. __________ prende in considerazione il danno della salute a carico dell’apparato locomotore, sia per quanto riguarda le conseguenze dell’infortunio, sia per quanto riguarda i disturbi extra-infortunistici ed i limiti funzionali sono formulati a proposito. La perizia è pertanto da considerare completa e le conclusioni sono coerenti ed esaustive. Da un punto di vista medico non s’impongono nuovi accertamenti. (…)” (VIII/bis)
Del resto, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi nella causa promossa dall’assicurato contro l’assicuratore infortuni, con la STCA 22 settembre 2010 (35.2010.45), cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato la valutazione del dr. __________, FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, che, nella visita di chiusura del 20 ottobre 2009, aveva dichiarato l’assicu-rato in grado di esercitare a tempo pieno un’attività lavorativa medio-leggera dal profilo dell’impegno fisico, da svolgere in posizione prevalentemente seduta (cfr. il consid. 2.5 della STCA 22 settembre 2010 [35.2010.45]).
In conclusione, rispecchiando la perizia reumatologica 3 maggio 2010 del dr. __________ (doc. AI 44/1-9) e il rapporto medico 7 maggio 2010 del dr. __________ (doc. AI 46/1-4) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato capace al lavoro nella misura del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal 1. gennaio 2010.
Quanto alla censura, sollevata nel ricorso, secondo la quale sarebbe necessario “(…) fare allestire una perizia neutra la quale non avrà problema a dimostrare (addirittura) il peggioramento del grado d’invalidità (…)” e alla relativa domanda di una perizia medica giudiziaria, il TCA rileva quanto segue.
Nella DTF 125 V 351, come accennato, la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Nella DTF 135 V 465 il TF ha concluso che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle procedure concernenti l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell’ente assicuratore. Una perizia deve tuttavia essere ordinata qualora sussistono anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione. Nella STF 9C_400/2010 del 9 settembre 2010 il TF si è confermato nella propria giurisprudenza anche avuto riguardo al parere giuridico dell’11 febbraio 2010 del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich, intitolato "Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur medizinischen Begutachtung durch Medizinische Abklärungsstellen betreffend Ansprüche auf Leistungen der Invalidenversicherung mit Art. 6 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten" e al principio della parità delle armi nonché alla legittimazione a ricorrere dell’am-ministrazione e alla sua conseguente posizione di parte.
In questo senso la domanda volta ad un’ulteriore perizia medica giudiziaria super partes va pertanto disattesa. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.7. Quanto alla valutazione economica (rimasta incontestata), conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 135 V 297, 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc), l’Ufficio AI – ritenuti per il 2009 un reddito da valido di fr. 57'073.-- e un reddito ipotetico da invalido di fr. 50'391.80 (cfr. il rapporto 2 giugno con relative tabelle allestite il 7 giugno 2010 del consulente sub doc. 49/1-2 e 50/1-5) – ha concluso per un grado d’invalidità del 12%.
Va qui osservato che questo Tribunale, statuendo sulla causa tra l’assicurato e l’assicuratore infortuni, nella già menzionata STCA 22 settembre 2010 (35.2010.45) – riferendosi all’anno 2010, considerato un reddito da valido di fr. 72'910.-- sulla base delle informazioni fornite dallo stesso datore di lavoro e ritenuto un reddito ipotetico da invalido di fr. 49'802.80 determinato in base alle DPL – ha confermato un grado d’invali-dità del 32% (cfr. i consid. dal 2.6 al 2.9 della STCA 22 settembre 2010 [35.2010.45]).
Dunque, in ogni caso, l’assicurato non raggiunge il grado d’invalidità pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.4).
2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che l’Ufficio AI – dopo avergli riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2007 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; art. 29 cpv. 2 lett. b LAI fino al 31 dicembre 2007) fino al 31 marzo 2010 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI) – ha respinto il diritto a prestazioni a contare dal 1. aprile 2010.
La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Va qui ancora evidenziato che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza sociale (l’Ufficio del sostegno sociale ha infatti chiesto la compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI (doc. AI 60/1-3)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assi-stenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti) – l’assicurato non può in ogni caso essere esonerato dalle spese in quanto il suo ricorso appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole. Infatti all’insorgente (che in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni del perito dr. __________ e che nemmeno ha contestato la valutazione economica anche se già in possesso della STCA 22 settembre 2010 [35.2010.45]) non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni del perito dr. __________ non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrato prima della decisione impugnata del 21 ottobre 2010.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti