Raccomandata
Incarto n. 32.2010.325
LG/sc
Lugano 9 maggio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 ottobre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1977, da ultimo attivo in qualità di cuoco/esercente, in data 29 maggio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele di una lussazione alla spalla destra avvenuta durante la scuola reclute del 1999 (doc. AI 15-1).
Il caso è stato assunto dall’assicurazione militare (doc. AMF 29-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 17 settembre 2009 (doc. AI 45-1), preavvisata con progetto del 26 maggio 2009 (doc. AI 40-1) ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) dal 1° settembre 2006, ma versata unicamente a partire dal 1° maggio 2007 (essendo la domanda tardiva), sino al 31 gennaio 2009.
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 2007 a tempo indeterminato, e in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti medici (doc. AI 53-3).
A sostegno delle proprie argomentazioni l’insorgente ha, in particolare, prodotto il referto del Dr. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 53-33).
1.4. In risposta l’UAI, dopo aver sottoposto al vaglio del SMR il referto del Dr. __________, ha invitato il ricorrente ad oggettivare la patologia psichiatrica, di cui ha fatto cenno il medico curante, ed ha poi postulato la conferma del provvedimento impugnato (doc. AI 56-1).
1.5. Il 20 novembre 2009 l’insorgente ha prodotto il rapporto del 2 novembre 2009 del Dr. __________ del Centro per la Terapia del Dolore __________ (doc. AI 58-2+3), mentre il 25 novembre 2009 ha inviato al TCA il referto del 23 novembre 2009 del Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________ (doc. AI 59-3).
1.6. Con le osservazioni del 7 dicembre 2009 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica all’esame del SMR, ha proposto in via principale la retrocessione degli atti all’amministrazione per un accertamento peritale di carattere psichiatrico con protesta di tasse, spese e ripetitibili, e in via subordinata la reiezione del ricorso (doc. AI 63-1).
1.7. Il 18 dicembre 2009 il rappresentante dell’assicurato ha preso atto della proposta dell’UAI di retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici e contestato l’attribuzione delle spese e delle ripetibili all’insorgente (doc. AI 64-3).
1.8. Il 29 gennaio 2010 l’avv. RA 1 ha confermato l’accordo dell’assicurato alla retrocessione dell’incarto e la rivendicazione di tasse, spese e ripetibili (doc. AI 67-2).
1.9. Questa Corte con decreto dell’11 febbraio 2010 ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione (cfr. inc. 32.2009.178, doc. AI 68-1).
1.10. Il 23 febbraio 2010 l’UAI ha predisposto un accertamento medico psichiatrico presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali di __________ che ha avuto luogo in data 17 marzo 2010 (doc. AI 77-1).
1.11. Esperito tale accertamento e una nuova valutazione economica (doc. AI 83-1), l’UAI con decisione del 28 ottobre 2010 (doc. AI 91-1), preavvisata con progetto del 24 agosto 2010 (doc. AI 85-1) ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) dal 1° settembre 2006, versata a decorrere dal 1° maggio 2007 ex art. 48 LAI (domanda tardiva), sino al 31 marzo 2009 e una mezza rendita (grado 53%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010, per poi negarla successivamente non essendo il grado d’invalidità pensionabile.
1.12. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’assegnazione di una rendita del 100% dal 1° settembre 2009 e in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione affinché approfondisca la patologia psichiatrica (doc. I).
Secondo il ricorrente l’UAI avrebbe disatteso le indicazioni del TCA contenute nel decreto di stralcio dell’11 febbraio 2010. Nella decisione impugnata vengono infatti elencati i limiti funzionali dell’assicurato e le attività semplici e ripetitive ritenute esigibili senza alcun riferimento agli aspetti psichiatrici ed all’eventuale esame delle conseguenze, in termini di incapacità lavorativa, derivanti dalla dipendenza medicamentosa (doc. I).
L’avv. RA 1 ha lamentato la mancata ricezione del rapporto del Centro peritale delle assicurazioni sociali, le cui conclusioni non sarebbero state – secondo il legale – nemmeno considerate nel provvedimento impugnato che si concentrerebbe unicamente sulle limitazioni di natura fisica (doc. I).
A sostegno delle proprie argomentazioni egli ha fatto riferimento agli scritti del Dr. __________ del 7 luglio 2010 (doc. AI 87-11) e del 21 agosto 2010 (doc. AI 87-13) prodotti in sede di osservazioni al progetto di decisione del 24 agosto 2010.
A mente dell’insorgente l’UAI avrebbe misconosciuto il quadro psichiatrico di RI 1, vieppiù peggiorato, e che unitamente alla patologia fisica condurrebbero ad una piena inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. I).
In conclusione l’avv. RA 1 ha sottolineato che “una decisione di diniego della rendita d’invalidità che non consideri il possibile esito positivo della procedura pendente innanzi alla __________ appare sicuramente prematura e, ancora una volta pregiudizievole per il signor RI 1” (doc. I, pag. 7).
1.13. In data 26 novembre 2010 il legale di RI 1 ha prodotto il certificato medico del 15 novembre 2010 del Dr. __________ (doc. IV+B).
1.14. In risposta l’UAI, fondandosi sulla valutazione del 7 ottobre 2008 del Dr. __________ in ambito di assicurazione militare e sulla perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali, nonché su quelle del SMR e sulla valutazione economica della consulente in integrazione professionale, ha confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione integrale del gravame (doc. VIII1-2).
1.15. Il 25 febbraio 2011 l’insorgente ha richiamato gli atti dall’assicuratore militare e prodotto il certificato dell’11 febbraio 2011 del Dr. __________ (doc. C1), lo scritto del 14 febbraio 2011 del medesimo curante (doc. C2) e il certificato del 9 febbraio 2011 del Dr. __________ (doc. C3).
L’avv. RA 1 ha quindi contestato le conclusioni del rapporto peritale del Dr. __________, in particolare la capacità lavorativa residua fissata dal perito e la diagnosi che, stando al rapporto, “sarà determinata dall’evoluzione futura della problematica ortopedico-reumatologica” e dunque necessiterebbe di un ulteriore approfondimento medico (doc. X).
I doc. X e allegati (C1-3) sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XI).
1.16. Con le osservazioni del 14 marzo 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha riconfermato il provvedimento adottato. In merito alla prognosi posta dal Dr. __________ l’UAI ha ripreso le annotazioni del Dr. __________ del SMR, il quale pur riconoscendo un’evoluzione sfavorevole ha confermato che la situazione clinica è di stallo oramai da diversi anni (doc. XII+bis).
I doc. XI, XII+bis sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nella decisione del 28 ottobre 2010 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre 2006, versata a decorrere dal 1° maggio 2007 ex art. 48 LAI (domanda tardiva), sino al 31 marzo 2009 e una mezza rendita (grado 53%) dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010 sulla base della valutazione del Dr. __________, svolta per conto dell’assicuratore militare, e di quella del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) per gli aspetti psichiatrici.
Nel referto peritale del 7 ottobre 2008 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, specialista in cardiologia e medicina psicosomatica e psicosociale AMPP, dopo aver esposto l’affezione assicurata, la situazione, le dichiarazioni soggettive e lo status, ha formulato la seguente valutazione:
" (…)
Valutazione medica
Diagnosi: 1) Stato dopo prima lussazione traumatica della spalla
destra (il 03.09.1999);
lussazione abituale della spalla destra su instabilità anteriore della stessa;
stato dopo artroscopia e stabilizzazione anteriore della spalla destra il 18.10. 2005 (fecit dr. med. __________);
stato dopo sutura artroscopia della cuffia dei rotatori con ancore e tenotomia del capo lungo del bicipite brachiale per rottura della cuffia, instabilità del tendine capo lungo del bicipite brachiale spalla destra (artroscopia del 07.11.2007 - fecit prof. __________
doc. 218);
stato dopo artroscopia diagnostica con sìnoviectomia e asportazione aderenze su condropatia gleno-omerale, borsite e aderenze spalla destra (09.04.2008 fecit prof. __________ );
recente terapia del dolore con infiltrazione del ganglio stellato (12.09.2008) e blocco del nervo sovraspínato destro (19.09.2008).
Dal lato soggettivo, si rileva una sindrome del dolore cronico con limitazioni parzialmente invalidanti a carico dell'arto superiore destro nei movimenti dì extrarotazione ed abduzione, come pure dell'elevazione anteriore.
È stato compilato il DPR (Descrizione posto di lavoro - allegato 1), che verrà discusso nel Capitolo "Valutazione medico-assicurativa".
Obiettivamente, si rilevano le seguenti limitazioni e segni clinici:
riduzione importante della mobilità del braccio destro sopra l'orizzontale delle spalle in abduzione, meno in elevazione anteriore ma con limitazione del movimento del braccio a livello dell'orizzontale, limitazione importante della rotazione esterna, lieve ípoamiotrofia da scarso uso del braccio destro di circa 1 cm.
Nessuna alterazione della sensibilità e della motricità, come pure nessuna alterazione neurologica dell'arto superiore destro.
Riduzione della mobilità del braccio destro a causa di uno scatto doloroso e blocco articolare, probabilmente legato a recidiva di aderenze sinoviali, come documentato dal prof. __________ in occasione del rapporto operatorio del 09.04.2008.
VALUTAZIONE MEDICO-ASSICURATIVA
La descrizione del posto di lavoro (DPL), basata sulle limitazioni riscontrate e descritte nel capitolo "Valutazione medica", così delinea le attività adeguate alla patologia della spalla destra dell'assicurato:
può svolgere talvolta un lavoro molto leggero, sollevando e portando pesi fino a 5 Kg fino all'altezza dei fianchi (= da ½ h a quasi 3 h; 6-33%);
può svolgere di rado un lavoro leggero (sollevando e portando pesi di 5-10 Kg) fino all'altezza dei fianchi (fino a circa ½ h, 1-5%);
non può svolgere mai lavori medi, pesanti e molto pesanti, né sollevare pesi fino a 5 Kg ed > 5 Kg oltre l'altezza del petto.
Può maneggiare attrezzi:
leggero di precisione molto spesso, ovvero da 5 h e ½ a 8 h (67-100%), come ad es. montaggio di piccoli elementi / utilizzo di una tastiera;
può lavorare di rado rotando la mano destra, come ad es. lavori con il cacciavite (fino a ca mezzora; 1-5%);
non può lavorare mai in lavori medi (ad es. avvitare / forare), pesanti / lavoro manuale rozzo o in lavori molto pesanti.
non può effettuare mai lavori sopra la testa;
può effettuare molto spesso la rotazione del tronco, può stare seduto inclinato in avanti, in piedi ed inclinato in avanti, può stare molto spesso inginocchiato e con le ginocchia flesse.
può stare seduto molto spesso;
può stare molto spesso in piedi;
può scegliere la posizione liberamente molto spesso.
può camminare molto spesso fino a ed oltre 50 metri;
può camminare spesso per lunghi tratti, su terreno accidentato, salire le scale e su scale a pioli.
L'uso delle due mani è limitato per la mano destra, quindi in parte non necessario.
Può stare in equilibrio, in parte necessario.
In corsivo ho evidenziato le attività esigibili, qui riassunte;
può stare seduto molto spesso;
può stare molto spesso in piedi;
può scegliere la posizione liberamente molto spesso.
può camminare molto spesso fino a ed oltre 50 metri;
può camminare spesso per lunghi tratti, su terreno accidentato, salire le scale e su scale a pioli.
Le suddette attività sono adeguate alla problematica della spalla destra del signor RI 1 e sono esigibili ai 100 %, sulla base delle limitazioni osservate e descritte nel Capitolo "Valutazione medica"." (Doc. AI 23/6-8)
A seguito del decreto dell’11 febbraio 2010 del TCA (cfr. inc. 32.2009.178), l’UAI ha predisposto un accertamento medico psichiatrico presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) di __________.
Nel referto del 18 marzo 2010 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, le constatazioni obiettive, hanno posto la seguente diagnosi e valutazione:
" (…)
L'insieme delle notizie, delle osservazioni e delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra dettagliatamente esposte, mi permette di porre, secondo scienza e coscienza, il seguente giudizio psichiatricodiagnostico:
♦ Disturbi di personalità misti (ICD-10:F61.0 / tratti di quello borderline e di quello dipendente)
Da un punto di vista psichiatrico l'attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è ridotta di grado medio-lieve (capacità lavorativa medico-teorica del 70%).
La prognosi, data la diagnosi, sarà determinata dall'evoluzione futura della problematica ortopedico-reumatologica (e quindi dalla sindrome algica che ne deriva).
B) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
Il periziando, dal lato psicopatologico, presenta una alterazione nella propria costituzione caratteriale con una prima manifestazione del difficoltoso funzionamento nell'età adolescenziale verificatasi in occasione della crisi coniugale dei suoi genitori e ricomparso in concomitanza con l'insorgenza della problematica infortunistica di natura ortopedico-reumatologica.
A mio giudizio il periziando, attualmente, non presenta sintomi di un quadro depressivo vero e proprio a differenza da quanto risulta dalla lettura del Rapporto stilato dai Colleghi del Servizio di psichiatria e psicologia medica del 23 novembre 2009; in quest'ottica una sintomatologia depressiva unita ai Disturbi di personalità poteva generare una inabilità lavorativa quantificabile anche al 50%, sempre per l'anno 2009.
Per quanto concerne una probabile Sindrome da dipendenza da oppioidi condivido sostanzialmente la posizione dei Colleghi del Servizio di psichiatria e psicologia medica ... Assenti segni di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti ... (loro Rapporto del 23 novembre 2009) pur ammettendo che il desiderio-bisogno riscontrato nel periziando di assumere le gocce di Oxynorm sia importante-considerevole.
l disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono di grado medio-lieve la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (incapacità lavorativa medico-teorica del 30% da calcolarsi dal gennaio 2010 e continua, non cumulabile con quella ortopedica-reumatologica).
Il periziando, dall'anno 2005, non ha più un ambiente di lavoro.
C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Date le sue condizioni di salute non sono, ora, richiesti dal periziando.
----------------------------------------------
Sì, dal lato psichiatrico (comunque non prima di risolvere-inquadrare la problematica ortopedico-reumatologica).
D) OSSERVAZIONI, ALTRE DOMANDE
Il perito dovrà in particolare anche valutare se l'uso di derivati della morfina è adeguato o meno-sospetto abuso ( Ufficio Al Ticino/ Medico AI): per la risposta vedi più sopra (mia Perizia capoverso B punto 1).
Colloquio telefonico con il Dott. __________ del 17 marzo 2010: lo specialista curante riferisce che il periziando soffre di ... un vero e importante dolore alla spalla destra e che ha una soglia del dolore bassa ... e ritiene inoltre che l'uso delle gocce di Oxynorm è ... molto alto con tendenza ad abusare .... Ritiene comunque il periziando inabile al lavoro nella misura del 100% per motivi reumatologici. Consiglio, in considerazione di quanto precede, di interpellare il Dott. Med. __________ per avere un suo giudizio diagnostico-terapeutico-prognostico, con apprezzamento della capacità lavorativa futura del caso in esame, nonché concedervi la visione del Rapporto del Prof. Dr. med. __________ di cui egli è in possesso.
Colloquio telefonico con la Psicologa __________ del Servizio psicosociale di __________ del 18 marzo 2010: conferma di avere in trattamento il periziando dal mese di gennaio 2010 e che si tratta di uno ... spazio di parola ...; nel contesto diagnostico non esclude la possibilità di presenza di una componente istrionica nel Disturbo di personalità di cui è affetto il periziando." (Doc. AI 77/7-9)
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica ortopedica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
2.9.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS che nel referto del 18 marzo 2010 hanno diagnosticato “Disturbi di personalità misti (ICD-10:F61.0 / tratti di quello borderline e di quello dipendente)” (doc. AI 77-7).
I periti hanno quindi ritenuto che da un punto di vista psichiatrico la sintomatologia depressiva unita ai disturbi di personalità poteva generare per l’anno 2009 un’inabilità lavorativa del 50%, mentre dal mese di gennaio 2010 i disturbi psichici diagnosticati compromettono la capacità lavorativa, nella sua attività o in altre idonee, nella misura del 30%.
Secondo il Dr. __________ e il Dr. __________ la prognosi sarà determinata dall'evoluzione futura della problematica ortopedico-reumatologica (e quindi dalla sindrome algica che ne deriva) (doc. AI 77-7/8).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Le argomentazioni ricorsuali secondo cui l’amministrazione non avrebbe trasmesso la perizia del CPAS all’assicurato e avrebbe poi disatteso quanto imposto all’UAI dal decreto di stralcio del TCA non possono essere condivise.
In primis va evidenziato che l’Ufficio AI ha trasmesso in data 31 maggio 2010 (dunque quasi tre mesi prima del progetto di decisione, cfr. doc. AI 85-1) al medico curante Dr. __________, su richiesta dell’assicurato, una copia del referto peritale del CPAS (doc. AI 81-1). Successivamente lo stesso è stato nuovamente prodotto dall’UAI con l’allegato responsivo (doc. VIII 1-2).
In secondo luogo, questa Corte nel decreto di stralcio dell’11 febbraio 2010 aveva rilevato che dalla documentazione medica emergevano “degli aspetti di dipendenza medicamentosa e una problematica psichiatrica, che non stati approfonditi” e che, dunque, sono stati oggetto del rinvio per un accertamento peritale (doc. AI 68-1).
Tale accertamento, svolto presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) di __________ in data 18 marzo 2010 dal Dr. __________ e dal Dr. __________, ha permesso di mettere in evidenza l’utilizzo importante di oppioidi da parte dell’assicurato:
“Attualmente il dosaggio di oppioidi risulta in continuo crescendo. Sottolineo che il paziente solamente per recarsi dalla sua abitazione di __________ per la consultazione odierna, ha assunto prima di uscire di casa 85 mg di Oxynorm in gocce!! Queste modalità di assunzione degli oppioidi, come già ribadito in precedenza al paziente, è pericolosa in quanto porta sicuramente ad un aumento del dosaggio e ad assuefazione. Ho spiegato al paziente che sarebbe necessario, se non di eliminare, perlomeno di ridurre l’assunzione dell’Oxynorm” (doc. AI 77-5).
I periti hanno quindi posto una chiara diagnosi psichiatrica di “Disturbi di personalità misti (ICD-10:F61.0 / tratti di quello borderline e di quello dipendente)”, ripresa peraltro anche dal medico curante Dr. __________ nel rapporto di degenza del 21 agosto 2010 presso la __________ (doc. AI 87-13), e indicato una capacità lavorativa residua del 70% con una prognosi che sarà determinata dall’evoluzione della patologia ortopedico-reumatologica (doc. AI 77-7).
Specificatamente alla questione della dipendenza medicamentosa i periti hanno condiviso la valutazione dei medici del Servizio di psichiatria e psicologia medica che avevano indicato “assenti segni di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti” pur ammettendo un desiderio-bisogno importante di RI 1 di assumere gocce di Oxynorm (doc. AI 77-7/8).
L’amministrazione ha, dunque, rettamente dato seguito alle indicazioni del TCA contenute nel decreto di stralcio dell’11 febbraio 2010 e non vi sono ragioni per distanziarsi dalla valutazione psichiatrica del Dr. __________ e del Dr. __________, che - come detto - non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
2.9.2. Per quanto riguarda la patologia ortopedica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame - nell’ambito dell’assicurazione militare - grazie al consulto del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, specialista in cardiologia e medicina psicosomatica e psicosociale AMPP, che nel referto del 7 ottobre 2008 ha diagnosticato uno “Stato dopo prima lussazione traumatica della spalla destra (il 03.09.1999); -lussazione abituale della spalla destra su instabilità anteriore della stessa; -stato dopo artroscopia e stabilizzazione anteriore della spalla destra il 18.10. 2005 (fecit dr. med. __________); - stato dopo sutura artroscopia della cuffia dei rotatori con ancore e tenotomia del capo lungo del bicipite brachiale per rottura della cuffia, instabilità del tendine capo lungo del bicipite brachiale spalla destra (artroscopia del 07.11.2007 - fecit prof. __________ - doc. 218); - stato dopo artroscopia diagnostica con sinoviectomia e asportazione aderenze su condropatia gleno-omerale, borsite e aderenze spalla destra (09.04.2008 fecit prof. __________ ); - recente terapia del dolore con infiltrazione del ganglio stellato (12.09.2008) e blocco del nervo sovraspinato destro (19.09.2008).” (doc. AI 23-6).
Il Dr. __________ ha quindi descritto i limiti funzionali e le attività ritenute adeguate alla patologia alla spalla destra ed esigibili da RI 1 al 100% (doc. AI 23-8).
L’assicurato, già in occasione della prima decisione dell’Ufficio AI del 17 settembre 2009, aveva prodotto il certificato medico, datato 8 ottobre 2009, del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 53-33).
Il Dr. __________ aveva diagnosticato un’”omartrosi destra. Stato dopo stabilizzazione artroscopica della spalla destra” e certificato un’evoluzione sfavorevole della patologia indicando che il paziente “soffre delle conseguenze delle lussazioni recidivanti alla spalla, dei conseguenti interventi di stabilizzazione e ha sviluppato un’omartrosi” con problemi di carattere psichiatrico e psicologico. Secondo il medico una ripresa del lavoro non era assolutamente possibile (doc. AI 53-34).
Nel rapporto del 7 luglio 2010 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, ha posto una diagnosi in parte sovrapponibile a quella del Dr. __________, aggiungendo tuttavia uno “Stato dopo artroscopia diagnostica, artrolisi, borsectomia e decompressione subacromiale il 06.05.2010” svolta dal Dr. __________, spec. FMH in ortopedia, chirurgia e traumatologia (cfr. referti del 18 febbraio 2010, del 6 maggio 2010 e del 17 giugno 2010; doc. AI 80-3/5; 82-2), persistenti dolori e abuso morfinico (doc. AI 87-11).
Il Dr. __________ ha quindi precisato, facendo riferimento al rapporto operatorio del Dr__________ (doc. 80-5), che il paziente anche in narcosi presenta “una notevole limitazione della mobilità, ciò che conferma che oltre al problema di dolore cronico ci sia un problema meccanico della spalla stessa” (doc. AI 87-11).
Nel rapporto del 21 agosto 2010, successivo alla degenza di RI 1 presso la Clinica __________, il Dr. __________ ha ripreso la diagnosi ortopedica già posta in data 7 luglio 2010 evidenziando la difficoltà del caso contraddistinto da “danni organici ben documentati da 4 artroscopie” e dall’altro il disturbo di personalità (doc. AI 87-14).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua, nella perizia psichiatrica del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) del 18 marzo 2010 il Dr. __________ ha ripreso il colloquio telefonico avuto con il Dr. __________ del 17 marzo 2010 e l’indicazione del reumatologo che “ritiene comunque il periziando inabile al lavoro nella misura del 100% per motivi reumatologici”.
Il Dr. __________ ha quindi concluso il referto consigliando d’interpellare il Dr. __________ per un parere diagnostico-terapeutico-prognostico, con apprezzamento della capacità lavorativa futura dell’assicurato (doc. AI 77-8).
L’Ufficio AI non ha tuttavia interpellato lo specialista limitandosi alle valutazioni del SMR (doc. AI 78-1; 90-1).
L’assicurato ha quindi prodotto lo scritto del 15 novembre 2010 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso l’Ospedale Regionale di __________o (doc. B), nel quale lo specialista ha evidenziato una “spalla con scatti dolorosi e che impediscono al paziente qualsiasi tipo di attività. A livello passivo invece l’articolazione può essere mobilizzata ma con estremo dolore che persiste a lungo ed irradiato a tutto l’arto superiore. Il paziente ha eseguito un’artro-TAC che mostra un quadro di sostanziale normalità dell’articolazione a livello omerale.
Si segnala che a livello clinico il paziente soffre di un dolore acutissimo con parestesie e disestesie irradiate all’arto superiore destro alla digito-pressione del cavo ascellare e della fossa sovraclaveare. Per cui non è escludibile anche un’irritazione/ compressione dei nervi del plesso brachiale a livello dell’outlet toracico. In considerazione della discrasia tra il quadro arto-TAC, la sintomatologia e la cronicità dei sintomi, si consiglia una visita presso uno specialista della patologia dell’outlet toracico. Ho consigliato al paziente uno specialista di __________” (doc. B, la sottolineatura è del redattore).
Anche in questo caso l’UAI si è limitato a sottoporre il referto del Dr. __________ al vaglio del SMR, il quale non ha riscontrato elementi oggettivi nuovi riconfermando la valutazione del Dr. __________ (doc. VIII2).
Da parte sua, il medico curante, generalista, Dr. ____________________ ha anch’egli certificato, in data 9 febbraio 2011, un’inabilità lavorativa completa (100%) (doc. C3).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Alla luce quindi delle divergenze fra la valutazione del Dr. __________, risalente al mese di ottobre 2008 e i più recenti rapporti specialistici del Dr. __________ (luglio e agosto 2010) e del Dr. __________ (novembre 2010), il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti di natura ortopedica, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato giustifichi una piena abilità lavorativa in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali indicati dal Dr. __________ nella valutazione del 7 ottobre 2008.
2.10. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello ortopedico, inteso a delucidare l’aspetto diagnostico e le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurato, in particolare a stabilire se vi sia stato o meno un peggioramento della patologia alla spalla in epoca successiva alla perizia del Dr. __________.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurato (psichiatrica e ortopedica), debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
2.11. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dallo RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 28 ottobre 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.10..
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti