Raccomandata
Incarto n. 32.2010.324
LG/sc
Lugano 18 maggio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 ottobre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, da ultimo attivo in qualità di cavista, in data 22 ottobre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per “Dorso-lombosciatalgia. Dolori alle spalle. Gonalgia bilaterale. Depressione nervosa” (doc. 1-1; 19-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 18 ottobre 2010 (doc. AI 40-1), preavvisata con progetto del 26 agosto 2010 (doc. AI 31-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile (10%).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’erogazione di una rendita d’invalidità e in aggiunta, se del caso, dei provvedimenti professionali sulla base di una perizia giudiziaria, di cui è chiesta l’esecuzione (doc. I).
L’insorgente ha contestato la valutazione medica effettuata dall’amministrazione che non avrebbe “correttamente valutato il proprio stato di salute e la propria capacità lavorativa. Inoltre ritiene che occorrevano analisi mediche più approfondite”. Secondo la sua patrocinatrice l’assicurato non può essere ritenuto abile al 100% nelle attività indicate dall’UAI (doc. I, pag. 3).
La rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).
1.4. In risposta l’UAI, fondandosi sulla valutazione del SMR, ha confermato la correttezza del provvedimento adottato (doc. IV).
1.5. Il 9 dicembre 2010 l’assicurato ha prodotto il certificato medico del Dr. __________ (doc. VII+1/2).
Il doc. VII e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VIII).
1.6. Con le osservazioni del 16 dicembre 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato la correttezza della decisione impugnata (doc. IX+1).
Lo scritto dell’UAI e l’allegato sono stati trasmessi al legale dell’insorgente per osservazioni (doc. X).
1.7. Il 18 gennaio 2011 il rappresentante di RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ed ha prodotto il referto datato 14 gennaio 2011 del Dr. __________ (doc. XIII+E).
Il doc. XIII e l’allegato sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XIV).
1.8. L’UAI, il 26 gennaio 2011, ha sottoposto il nuovo certificato del Dr. __________ all’esame del SMR, e confermato la decisione impugnata (doc. XV+1).
Il doc. XV e l’allegato sono stati inviati al legale dell’assicurato per osservazioni (doc. XVI).
1.9. L’8 febbraio 2011 l’avv. RA 1 ha prodotto lo scritto del 7 febbraio 2011 del Dr. __________ che contesta l’operato del SMR (doc. XVII).
I doc. XVI, XVII e F sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVIII).
1.10. Nelle osservazioni datate 14 febbraio 2011 l’UAI, dopo aver nuovamente interpellato il SMR e fatto riferimento al rapporto della Consulente in integrazione professionale, ha confermato il proprio provvedimento (doc. XIX+bis).
Il doc. XIX+bis è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XX).
1.11. In data 17 febbraio 2011 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XXI).
I doc. XX e XXI sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nella decisione impugnata l’UAI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità sulla base della valutazione del SMR.
Nel rapporto medico del SMR del 14 aprile 2010 il Dr. __________ spec. FMH in medicina interna e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno posto la diagnosi reumatologica di “Obesità tipo III (BMI >di 50). Lombalgia ricorrente su alterazioni statico-degenerative. Gonalgia bilaterale ricorrente su alterazioni statico-degenerative”, mentre dal profilo psichiatrico non sono state riscontrate “apparenti psicopatologie maggiori in atto” (doc. AI 26-6).
I medici del SMR hanno quindi così concluso la loro valutazione:
" (…)
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 47 anni in buone condizioni generali. Obesità tipo III. Coesiste gonalgia ricorrente e lombalgia ricorrente su alterazioni statico-degenerative da sovraccarico. Esiti di artroscopia al ginocchio destro, intervento avvenuto con beneficio nell'08.2009. Dal punto di vista ortopedico il curante Dr. __________ certifica una IL 0%.
In riferimento alla lombalgia non vengono documentati esami clinici o radiologici per la sintomatologia descritta.
La valutazione clinica odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica allegato.
In attività lavorativa adatta allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali, l'assicurato presenta una IL 0%.
Come ultima attività abituale, considerando quella di cavista, l'assicurato presenta una IL del 30%. CL esigibile dall'08.2009 (data della comparsa della gonalgia importante a destra). IL giustificata dalla necessità di pause prolungate, rallentamento nei cambi di postura.
Risulta indispensabile drastico calo ponderale.
Prognosi sfavorevole in considerazione dei fattori di rischio cardio-vascolari (obesità grave, abuso nicotinico, ipertensione arteriosa).
Dal punto di vista reumatologico la sintomatologia descritta risulta imputabile in gran parte al sovraccarico per la nota obesità.
Si allega modulo per la misurazione dell'escursione articolare e modulo con esame EFL.
Dal lato psichico, non si hanno limiti funzionali aggiuntivi a quelli somatici.
In assenza di documentazione oggettiva in dossier, l'A.o dichiara, da anni, almeno dieci, una certa instabilità del tono dell'umore, che egli, a tratti, pare associare alla sua condizione di obesità permagna.
Dal lato valetudinario, non appaiono tuttavia oggi segni o sintomi, indicativi di una psicopatologia maggiore dello spettro dei disturbi dell'umore o altro, che abbia influenza per sè, rispettivamente possa avere influenzato in passato, la capacità lavorativa di questo A.o in qualsiasi attività lavorativa esigibile." (doc. AI 26-7)
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
A questo proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi regionali:
" 1I servizi medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.
2Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.
3Per ogni caso esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di prestazioni.
4I servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione."
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
Se da una parte, infatti, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione psichiatrica (Dr. __________), analogo discorso non può invece valere con riferimento ai disturbi di natura reumatologica dell’assicurato, che necessitano, per contro, di essere ulteriormente indagati.
2.6.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto, nell’ambito della valutazione del SMR, ad un accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale non ha riscontrato “apparenti psicopatologie maggiori in atto” (doc. AI 26-6).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Il medico curante Dr. __________, spec. FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia e quindi non specialista in psichiatria, nel referto del 14 gennaio 2010 si è limitato ad indicare in maniera generica che il paziente soffre di “Sindrome ansioso-depressiva cronica” (doc. E) aggiungendo che RI 1 non sarebbe stato sottoposto ad una valutazione psichiatrica specialistica. Circostanza non esatta in quanto l’assicurato, in data 14 aprile 2010, è stato visitato dal Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 26-1).
Anche il Dr. __________, nel certificato medico del 6 ottobre 2010, si è limitato ad indicare in maniera del tutto generica che il paziente soffre di “depressione nervosa” (doc. A).
A mente del TCA, dunque, il referto del Dr. __________ e quello del Dr. __________, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il medico del SMR Dr. __________, circa l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti (doc. AI 26-7); (al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici).
Il TCA sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Inoltre, va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.6.2. Quanto all’aspetto reumatologico, per contro, il TCA non può, in mancanza di ulteriori approfondimenti, confermare la correttezza della valutazione peritale eseguita dal Dr. __________ del SMR, alla luce delle critiche sollevate dal medico curante.
2.6.2.1. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.6.2.2. Nel rapporto medico del SMR del 14 aprile 2010 il Dr. __________ spec. FMH in medicina interna e dunque non specialista in reumatologia, ha posto la diagnosi reumatologica di “Obesità tipo III (BMI >di 50). Lombalgia ricorrente su alterazioni statico-degenerative. Gonalgia bilaterale ricorrente su alterazioni statico-degenerative” (doc. AI 26-6).
Secondo il Dr. __________ l’assicurato è pienamente abile in attività lavorativa adatta allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali, mentre nell’ultima attività di cavista presenta un’inabilità del 30% dal mese di agosto 2009 (data della comparsa della gonalgia importante a destra) (doc. AI 26-7).
Nel primo certificato medico del 9 dicembre 2010 il Dr. __________, spec. FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia, ha posto la diagnosi di “Sindrome cervicale cronica con frequenti cefalee. Sindrome lombo vertebrale cronica. Poliartralgie. Adiposità permagna”, riservandosi una valutazione più precisa dopo ulteriori accertamenti (doc. VII1).
Nel successivo referto del 14 gennaio 2011 il medico curante ha precisato la diagnosi indicando:
" (…)
Sindrome lombovertebrale cronica su iperlodosi, scoliosi sinistro convessa, artrosi e spondilosi lombare, vertebra lombosacrale di transizione.
Sindrome cervico-cefalica cronica.
Stato dopo trauma cranico a 20 c.a.
Sindrome ansioso-depressiva cronica.
Poliartralgie degli arti inferiori da sovraccarico.
Obesità permagna grave.
Inpertensione arteriosa. Abuso di nicotina.
Stato dopo osteosintesi del femore sinistro dopo incidente con la moto.
Stato dopo artroscopia del ginocchio destro nel 2009 e meniscectomia parziale mediale.
Stato varicoso degli arti inferiori.” (doc. E)
Il Dr. __________ ha quindi esposto la seguente valutazione:
" (…)
Valutazione
I disturbi lamentati dal paziente sono credibili.
La mobilità del rachide è ridotta a livello lombare. Clinicamente si riscontrano disfunzioni vertebrali ipomobili (vertebre bloccate) a livello cervicale alto (C0-1, C1-2 e C2-3 bilateralmente), al passaggio cervico toracale e in sede lombare inferiore. Le disfunzioni cervicali sono una possibile con-causa delle cefalee. La colonna lombare presenta turbe statiche (scoliosi, iperlordosi), alterazioni degenerative all’esame radiografico ed una anomalia (vertebra di transizione).
La sintomatologia algica del rachide come pure degli arti inferiori è in gran parte dovuta al sovraccarico per l’obesità.
Sono previste radiografie delle ginocchia.
Abilità lavorativa:
Per i disturbi sopraccitati ed il decondizionamento fisico dovuto all’assenza dal lavoro da diversi anni, il signor RI 1 è, a mio avviso, allo stato attuale inabile al lavoro al 100% per i lavori in cava e al meno al 50% per lavori leggeri.
Osservazioni:
Se si escludono i medicamenti contro i dolori il paziente non ha mai avuto una terapia adeguata, né per i disturbi dell’apparato muscolo scheletrico né per i problemi psichici.
L’obesità con BMI oltre a 50 è una delle cause maggiori dello stato di salute precario del paziente e della sua inabilità lavorativa. Ciò nonostante non è mai stata prescritta una consulenza dietetica per il drastico calo ponderale di cui necessita.
Per la valutazione dell’abilità lavorativa e del grado d’invalidità non sono stati eseguiti esami radiografici. Tali accertamenti sono a mio avviso indispensabili per l’apprezzamento del danno alla salute del signor RI 1.
La perizia del 14.4.2010 del SMR dell’AI non risulta perciò essere completa.” (doc. E)
Nel certificato medico del 6 ottobre 2010 il Dr. __________ spec. FMH in chirurgia, ha indicato di avere in cura il paziente dal 1996 “per dolori alla colonna dorso-lombare e lombo sacrale, con irradiazione agli arti inferiori, dolori alle spalle e dolori alle ginocchia”, oltre che presentare una depressione nervosa ed essere obeso (doc. A).
Secondo il medico curante l’assicurato “non può svolgere un’attività né in posizione seduta né in piedi” (doc. A).
In data 7 febbraio 2011 il Dr. __________ ha fornito ulteriori precisazioni:
" (…)
Una diagnosi corretta e completa di un’affezione articolare o della colonna vertebrale e quindi anche delle loro limitazioni funzionali può essere fatta solo con l’aiuto dell’esame radiologico. Se in qualità di medico specialista reumatologo dovessi stilare una perizia senza aver effettuato l’indagine radiologica, questo non sarebbe lege artis e potrebbe avere come conseguenza un grave errore diagnostico di cui dovrei subire le conseguenze giuridiche. I disturbi del signor RI 1 rientrano nel quadro delle malattie muscolo-schelettriche. Per tali affezioni come pure per i problemi psichici non risulta nessuna valutazione specialistica nella perizia. L’assicurato ha diritto ad una valutazione corretta da una persona competente, anche se obeso.
Le alterazioni degenerative descritte nella diagnosi della perizia sono visibili solo all’esame radiologico.
Nella perizia del 14.4.2010 vengono descritte diverse limitazioni funzionali imputabili all’obesità; si ipotizza anche una possibile correlazione tra l’obesità e i disturbi psichici. Una valutazione specialistica psichiatrica non è stata effettuata.
Non si nega che l’assicurato abbia seri problemi di salute con prognosi sfavorevole in considerazione dei fattori di rischio cardiovascolari.
Non viene descritta una possibile attività lavorativa adatta allo stato di salute e rispettosa dei suoi limiti funzionali. Si dichiara comunque che possa lavorare al 100%.
Ribadisco che in considerazione di quanto esposto nel mio certificato medico del 14.1 a mio avviso la capacità lavorativa attuale del signor RI 1 è al massimo 50% anche per lavori leggeri.È possibile che dopo un trattamento adeguato (riduzione del peso, fisioterapia ec.) quest’ultima possa essere aumentata.
Nella risposta dell’ufficio AI al Tribunale cantonale delle assicurazioni non viene tenuto in considerazione il mio certificato dettagliato del 14.1.” (doc. F)
Nelle annotazioni del 15 dicembre 2010 (doc. IX1), del 25 gennaio 2011 (doc. XV1) e dell’11 febbraio 2011 il medico del SMR, Dr. __________, ha sempre riconfermato la valutazione del Dr. __________.
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 18 ottobre 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto del Dr. __________ del 9 dicembre 2010 (visita del 3 dicembre 2010) (doc. VII1) e quello successivo del 14 gennaio 2011 (visita del 13 dicembre 2010 e 10 gennaio 2011) (doc. E) sono successivi di alcuni mesi alla decisione impugnata.
Secondo questa Corte essi vanno tuttavia presi in considerazione, in quanto visto il periodo di tempo relativamente breve intercorso tra la decisione impugnata e i referti in questione, non si può escludere che facciano riferimento ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato. Essi sono dunque suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 18 ottobre 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Nello scritto del 7 febbraio 2011 il Dr. __________ aggiunge ulteriori precisazioni che fanno tuttavia riferimento ai referti del 9 dicembre 2010 e del 14 gennaio 2011 (doc. F).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.6.2.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della divergenza di valutazione esistente, quanto all’influsso delle patologie reumatologiche sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato tra quanto stabilito dai medici del SMR (piena abilità in attività adeguate e abilità del 70% quale cavista) e quanto invece valutato dal Dr. __________ – (50% di abilità per lavori leggeri e inabilità totale quale cavista) non sia possibile, in mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quale sia l’esigibilità lavorativa dell’assicurato.
Anche dal punto di vista diagnostico sono necessari ulteriori accertamenti. La diagnosi posta dal medico del SMR non è del tutto sovrapponibile a quella dello specialista in reumatologia (cfr. doc. E; doc. AI 26-6), il quale ha precisato poi che “Una diagnosi corretta e completa di un’affezione articolare o della colonna vertebrale e quindi anche delle loro limitazioni funzionali può essere fatta solo con l’aiuto dell’esame radiologico”.
Nella fattispecie tuttavia non sono stati eseguiti esami radiografici (doc. F; E).
Questi aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite l’esecuzione di una nuova accurata ed esaustiva perizia reumatologica, da parte di un perito specialista in reumatologia.
2.7. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia reumatologica, al fine di chiarire le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa residua del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, tenendo conto anche delle altre patologie dell’interessato, se del caso opportunamente aggiornate, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.8. In data 18 novembre 2010 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 18 ottobre 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 18 novembre 2010.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti