Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.313
Entscheidungsdatum
25.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.313

TB

Lugano 25 maggio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell'11 ottobre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

Aa. L'11 ottobre 2000 (doc. 4) RI 1, nato nel 1954, ha postulato la concessione di prestazioni dall'assicurazione invalidità.

L'Ufficio assicurazione invalidità ha accertato il suo stato di salute sia presso i medici curanti sia sottoponendolo ad un accertamento medico reumatologico.

Con decisione del 28 luglio 2003 (doc. 57), confermata con decisione su opposizione del 17 novembre 2004 (doc. 95), l'UAI ha negato il diritto alla rendita, essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% (38%).

Ab. Il 12 maggio 2005 (doc. 107) questo Tribunale ha accolto il ricorso dell'assicurato (32.2004.109), rinviando gli atti all'amministrazione affinché l'aspetto psichiatrico fosse approfondito e si pronunciasse poi sul diritto alle prestazioni dell'assicurato.

Ac. Conformandosi al predetto giudizio, il 20-27 gennaio 2006 (doc. 119) l'interessato è stato peritato dal Servizio Accertamento Medico e con decisione del 10 marzo 2006 (doc. 120) l'amministrazione ha confermato una capacità lavorativa del 50% per l'attività di cameriere/aiuto cucina e un'abilità residua del 70% per attività adatte, non constatando quindi alcun peggioramento dello stato di salute. Pertanto, l'Ufficio AI ha confermato il grado d'invalidità del 38% stabilito nel 2003, negando il diritto a prestazioni.

Ad. L'opposizione che è seguita (docc. 134 e 137) ha dato luogo il 14 maggio 2008 (doc. 164) alla decisione su opposizione, che dopo avere ripercorso gli antecedenti fattuali della fattispecie, ha esposto il giudizio del medico del Servizio Medico Regionale e l'opinione del consulente in integrazione professionale. Ritenendo che i certificati medici prodotti dall'opponente non fossero prove atte a mettere in dubbio le valutazioni eseguite dai periti incaricati, l'Ufficio AI ha confermato la decisione impugnata, respingendo inoltre l'istanza di assistenza giudiziaria.

Ae. Il ricorso del 13 giugno 2008 (doc. 165/6) dell'assicurato, che ha ritenuto inadeguato un grado d'invalidità del 38% e ha quindi chiesto di annullare quest'ultima decisione, di sottoporlo ad una valutazione specialistica reumatologica e psichiatrica presso uno specialista designato dal Tribunale e di concedergli una rendita d'invalidità da definire a dipendenza delle risultanze mediche, è sfociato nella STCA 32.2008.115 del 26 marzo 2009 (doc. 179). Questo Tribunale, esaminata tutta la documentazione medica agli atti, ha concluso che l'Ufficio AI avrebbe dovuto verificare autonomamente i disturbi somatici lamentati dall'assicurato e quindi sottoporlo ad un complemento reumatologico e/o ortopedico, tenendo in particolare considerazione l'ultimo referto stilato da un esperto il 18 giugno 2008, ma non esaminato per conto dell'amministrazione da uno specialista in materia. Inoltre, il TCA ha osservato che poiché la precedente perizia psichiatrica era del gennaio 2006 e la decisione impugnata era del maggio 2008, l'UAI doveva aggiornarla. Una volta in possesso di tutti i dati, doveva determinare la capacità lavorativa del ricorrente nell'attività di cameriere/aiuto cucina rispettivamente in altre attività adeguate alle sue condizioni fisiche e psichiche. Ha quindi accolto il ricorso e rinviato gli atti all'Ufficio AI per procedere con tali perizie.

B. L'amministrazione ha quindi sottoposto l'assicurato a nuovi accertamenti medici specialistici (doc. 188), riassunti nella perizia pluridisciplinare di cui al referto del 29 ottobre 2009 (doc. 190). Su questa base e visto il parere della consulente in integrazione professionale (doc. 199), il 23 giugno 2010 (doc. 203) l'UAI ha emesso il progetto di decisione con cui ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato, siccome il grado di invalidità era del 36% nel 2007 e del 37% nel 2008 e nel 2009.

C. Le osservazioni del 25 agosto 2010 (doc. 207) dell'assicurato sono state vagliate dall'amministrazione, che l'11 ottobre 2010 (doc. 213) ha confermato la decisione con cui non gli ha concesso i provvedimenti professionali né la rendita d'invalidità. I nuovi certificati medici prodotti con le osservazioni, esaminati dal SMR, non hanno permesso di oggettivare dei peggioramenti clinici tali da presupporre un concreto deterioramento delle esigibilità rispetto alla valutazione neutrale specialistica effettuata presso il Servizio Accertamento Medico. L'UAI ha osservato che la consulente in integrazione professionale ha confermato i suoi calcoli.

D. Con ricorso del 10 novembre 2010 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha ribadito il peggioramento dei suoi disturbi, avvenuto dopo la perizia del SAM e comprovato dai certificati di due medici curanti e, a suo dire, pure accertato da questo Tribunale nel precedente giudizio. Vista la discrepanza di opinioni fra i diversi medici intervenuti, il ricorrente ha chiesto in via principale l'erezione di una perizia che accerti definitivamente i disturbi fisici e psichici, dato che i suoi medici l'hanno ritenuto inabile nella misura di almeno il 50%, mentre l'UAI solo del 37%.

Inoltre, l'insorgente ha osservato come la vasta gamma di attività semplici e non qualificate accessibili con la sua residua capacità lavorativa elencate dalla consulente in integrazione professionale nel 2009, strida con le conclusioni del 2003 di una sua collega (doc. C). Visto che da allora sono trascorsi 7 anni e in questo periodo non ha potuto lavorare, i precedenti risultati sono corretti.

L'assicurato ha poi contestato il metodo di calcolo del grado di invalidità, siccome l'amministrazione ha ritenuto quale reddito da valido quello previsto dal CCNL nel settore della ristorazione ed alberghiera, mentre il suo ultimo contratto di lavoro del 1998 fissava in Fr. 2'650.- il salario base mensile (doc. D). In tal caso, tenuto conto del gap salariale con il salario statistico, il grado d'invalidità sarebbe così superiore al 37% stabilito dall'Ufficio AI.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la messa in atto di provvedimenti professionali.

E. Nella risposta del 12 gennaio 2011 (doc. VIII) l'Ufficio AI ha rilevato che il peggioramento dello stato di salute del ricorrente, che a dire di quest'ultimo sarebbe intervenuto dopo la perizia del SAM del 2009, sarebbe stato certificato il 23 luglio 2010 dal dr. med. __________ ed il 30 luglio 2010 dal dr. med. __________. Ma il medico SMR ha già esaminato questa documentazione e non ha individuato motivi per distanziarsi dalla valutazione del SAM dato che, peraltro, questi attestati nemmeno si esprimono sulla capacità lavorativa né apportano delle novità.

L'amministrazione ha inoltre osservato come non sia vero che nella sentenza del 26 marzo 2009 il Tribunale abbia riconosciuto che ci sia stato un peggioramento delle sue condizioni valetudinarie, ma ha solo stabilito il rinvio degli atti per approfondimenti.

L'Ufficio AI ha poi evidenziato la confusione dei concetti di capacità lavorativa/di guadagno espressa dal ricorrente con il riconoscimento del 50% di incapacità lavorativa e non del 37% (AI). La documentazione agli atti, chiara e completa, ha permesso di determinare l'attuale incapacità al guadagno dell'assicurato. Non v'è pertanto motivo di procedere con una nuova perizia medica.

Quanto all'aspetto economico contestato, l'amministrazione ha chiarito la valenza del rapporto del 2003 della consulente in integrazione professionale, ha confermato la correttezza dell'utilizzo del Contratto Collettivo Nazionale del settore ristorazione e dell'alberghiera per determinare il reddito da valido e ha osservato che anche applicando il gap salariale l'assicurato non avrebbe comunque raggiunto un grado d'invalidità superiore al 40%.

In merito alla richiesta di provvedimenti professionali, l'Ufficio AI ha ribadito il rifiuto a cui è giunta la consulente IP.

F. Ottenute tre proroghe (docc. IX-XV), il 30 marzo 2011 (doc. XVI) il ricorrente ha preso atto che, con l'applicazione del gap salariale, il grado d'invalidità è del 39%.

Egli ha nuovamente richiamato il rapporto del 2003 della consulente in integrazione professionale di allora, che aveva concluso che "le condizioni all'impiego del signor RI 1 si sono rivelate eccessive per potere configurare un'attività ancora ragionevolmente esigibile.", ed al riguardo l'assicurato ha ricordato di non avere mai lavorato durante questi 8 anni.

Infine, l'interessato ha ribadito la necessità di una perizia medica, vista la discordanza dei risultati raggiunti dagli specialisti interpellati (inabilità lavorativa del 50% secondo i suoi medici curanti, mentre 37% per l'amministrazione che poi l'ha fissata al 39% con la risposta di causa).

L'Ufficio AI si è riconfermato nella propria risposta (doc. XVIII).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

  2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

nel merito

  1. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente sia ad una rendita AI visto un grado d'invalidità del 36% rispettivamente del 37%, sia a provvedimenti professionali.

  2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per determinare l'invalidità dell'assicurato che esercita un'attività lucrativa è applicabile l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito del lavoro determinante per valutare l'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).

  1. Dal lato medico, il perito reumatologo incaricato dall'Ufficio AI ha accertato nell'agosto 2009 (doc. 190/28) che, in considerazione del quadro reumatologico constatato, la capacità lavorativa nella professione di cameriere/aiuto cucina è diminuita dal 50% al 40% a partire dal 1° gennaio 2007, quando i nuovi elementi clinici (problema alla spalla sinistra, peggioramento della sintomatologia dovuta alla gonartrosi, peggioramento della sintomatologia da imputare alle patologie degenerative del rachide) sono stati documentati dal dottor __________. La capacità residua in attività confacenti era del 60% da inizio 2007 ed è rimasta invariata.

Il quadro psicopatologico non ha subìto variazioni rispetto alla valutazione SAM del 2006, così per il perito l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa del 20%, valida per tutte le attività.

Sulla scorta del rapporto medico del 15 gennaio 2010 (doc. 191) del dr. med. __________ attivo presso il Servizio Medico Regionale e del rapporto finale del 23 aprile 2010 (doc. 199) e del 22 giugno 2010 (doc. 202) della consulente in integrazione professionale, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite dal reumatologo e dallo psichiatra incaricati dal SAM, perciò le ha riconfermate e così pure il rifiuto ad una rendita d'invalidità a seguito del confronto fra il reddito da valido (Fr. 42'146.-) con quello da invalido (Fr. 27'068.-), che ha dato un'incapacità di guadagno - e quindi un grado AI - del 36%.

Il ricorrente ha preteso che il suo stato di salute fosse riesaminato da un medico neutro viste le discrepanze emerse fra gli specialisti interpellati dalle parti.

Secondo l'assicurato, né il perito reumatologo né il perito psichiatra avrebbe tenuto conto del peggioramento del suo stato di salute fisica e psichica intervenuto dopo la perizia pluridisciplinare del SAM dell'ottobre 2009. A sostegno della fondatezza della sua affermazione, l'assicurato ha fatto riferimento ai referti del 23 luglio 2010 del dottor __________ e del 30 luglio 2010 del dottor __________, suoi medici curanti, in cui il primo ha ritenuto che "l'assicurato debba potere beneficiare di almeno un'AI del 50%" (doc. 207/4), mentre il secondo (doc. 207/5) ha confermato la sua precedente presa di posizione dell'11 giugno 2008 (doc. 165/25).

  1. A seguito della sentenza del 26 marzo 2009 di questo Tribunale (32.2008.115), il 30 giugno 2009 (doc. 187) l'amministrazione ha predisposto dei nuovi accertamenti medici (doc. 187), che si sono svolti alla presenza dei periti reumatologo e psichiatra, nominati dal Servizio Accertamento Medico.

Nel rapporto peritale del 31 agosto 2009 (doc. 190/28) il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche, ha indicato di avere visitato l'interessato il 28 agosto 2009, ma di avere già eseguito una precedente valutazione, sempre per il SAM, nel gennaio 2006. L'esperto si è basato sulla documentazione messa a sua disposizione, sulla sua precedente valutazione, sui referti radiologici portati dall'assicurato, sulle sue dichiarazioni e sui reperti clinici che il perito ha riscontrato.

Per l'anamnesi personale, sistematica, familiare e sociale dell'assicurato l'esperto ha rinviato al referto steso dal SAM (doc. 190), mentre ha esposto l'anamnesi reumatologica da terzi, i dati soggettivi (i diffusi dolori al sistema locomotore sarebbero peggiorati, si sentiva sempre molto stanco tutto il giorno, il morale era notevolmente compromesso, era senza più voglia di uscire di casa, il sonno era disturbato) ed i dati oggettivi riguardanti lo stato generale, il sistema locomotore (colonna vertebrale apparentemente in asse, i movimenti della colonna cervicale erano ridotti di circa 2/3 all'estensione ed alle rotazioni, dolenti in fase terminale, senza comunque evocare dolori irradianti nelle braccia. I movimenti della colonna toracolombare erano ridotti da 1 a 2/3 in ogni direzione con dolori ubiquitari a livello lombare, pure senza evocazione di dolori irradianti nelle gambe. La muscolatura paravertebrale risultava essere notevolmente contratta e dolente alla digitopressione; diffusi dolori praticamente alla palpazione dell'intero sistema locomotore, ben oltre i classici tender points fibromialgici. Le ginocchia presentavano evidenti segni di gonartrosi, a sinistra più marcati che a destra, con una leggera deviazione a varo; assenza di un sicuro versamento intraarticolare; evidente crepitio ai movimenti di flessione ed estensione delle ginocchia con segno di Zohlen positivo bilateralmente; diffusi dolori periarticolari alla palpazione delle ginocchia, non sicuri segni per una meniscopatia acuta. I movimenti della spalla sinistra erano leggermente limitati e dolenti in fase terminale con arco dolente leggermente positivo e test di Neer pure positivo. Ulteriore stato articolare privo di particolarità di rilievo, assenza di sinoviti o tenosinoviti, nessun segno per la presenza di un'artropatia infiammatoria sistemica. I tendini di Achille non risultavano essere ispessiti, ma erano comunque dolenti alla digitopressione) ed il sistema nervoso cursorio.

Il reumatologo non ha invece eseguito analisi di laboratorio né radiologiche.

Il perito ha individuato la sindrome del dolore cronico di origine multifattoriale e la sindrome depressiva cronica aventi ripercussioni sulla capacità lavorativa. La prima comprende la sindrome lombovertebrale cronica su discopatia degenerativa L5-S1; la sindrome cervicovertebrale cronica su discopatia C6-C7; la gonartrosi bilaterale, a sinistra più che a destra, con stato dopo meniscectomia artroscopia mediale al ginocchio sinistro eseguita nell'aprile 2000; la periartropatia omeroscapolare tendinopatica cronica a sinistra su piccola lesione parziale del sovraspinato e lesione del labbro glenoidale; la tendinopatia achillea cronica bilaterale; la generalizzazione dei dolori.

Nella sua valutazione, il dottor __________ ha confermato la presenza di elementi oggettivi peggiorati rispetto alla sua precedente valutazione del gennaio 2006. In particolare, nel frattempo sono subentrati un peggioramento della discopatia L5-S1 e della gonartrosi tricompartimentale a sinistra ed è insorto un problema alla spalla sinistra, con documentata parziale lesione del sovraspinato e del labbro glenoidale. Il reumatologo ha segnalato un atteggiamento dimostrativo dell'assicurato, con dolori diffusi alla palpazione dell'intero sistema locomotore, ben oltre i classici tender points fibromialgici, con segni di Waddel parzialmente positivi, che parlano a favore di un sovraccarico funzionale, in assenza di una chiara organicità dei dolori. In queste circostanze, era piuttosto difficile valutare la reale entità dei dolori evocabili in una singola articolazione o in un singolo compartimento della colonna. A livello della spalla sinistra, il perito ha constatato movimenti leggermente limitati e dolenti in ogni direzione, senza cedimenti ai test di stress e con solo parziali segni di un eventuale conflitto sottoacromiale. Le ginocchia presentavano artrosi, più accentuata a sinistra, senza segni infiammatori acuti.

Sebbene vi fossero elementi oggettivi sia clinici sia radiologici che potevano almeno in parte spiegare i dolori cronici, il reumatologo ha confermato che le lesioni alla colonna vertebrale, alla spalla sinistra ed alle ginocchia potevano spiegare solo parzialmente i dolori cronici dell'assicurato, che non avevano più alcuna relazione con le sollecitazioni fisico-meccaniche. La cronicizzazione dei dolori e l'assenza di una chiara relazione con alterazioni degenerative sono state ulteriormente confermate dall'assenza di un'adeguata risposta alle terapie medicamentose e fisiatriche messe più volte in atto negli ultimi anni.

Viste le alterazioni degenerative a carico della colonna vertebrale, delle ginocchia e della spalla sinistra, l'esperto ha ritenuto non più idoneo l'assicurato allo svolgimento di un'attività lavorativa fisicamente pesante, come un lavoro in cantiere. Per l'attività di cameriere esercitata fino al 1999, ha attestato un parziale peggioramento dell'incapacità lavorativa rispetto alla sua precedente valutazione del 2006, valutandola ora al 60%. Per lavori fisicamente leggeri, che non implichino sforzi particolari per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni non ergonomiche), lavori inoltre che permettano di cambiare frequentemente la posizione, da svolgersi comunque principalmente in posizione seduta, lavori che non richiedano neppure il sollevamento ripetuto della spalla sinistra al di sopra dell'orizzontale, in tal caso il reumatologo ha considerato l'assicurato ancora abile al lavoro nella misura del 60%, corrispondente a 5 ore lavorative al giorno con normale rendimento.

L'aumento dell'incapacità lavorativa constatata nel 2009 rispetto al 2006 è stato giustificato dal peggioramento delle alterazioni degenerative alla colonna lombare, dalle lesioni alla spalla sinistra, elementi non rilevati durante la precedente valutazione.

Infine, lo specialista ha considerato sfavorevole la prognosi valetudinaria, dato che si trattava di disturbi di salute che nel frattempo hanno assunto il carattere cronico, senza che vi fossero misure terapeutiche efficaci per migliorare la capacità lavorativa.

Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, il SAM ha sottoposto l'assicurato ad una perizia specialistica ad opera del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che il 23 settembre 2009 l'ha esaminato di persona.

Nel suo rapporto del 30 settembre 2009 (doc. 190/22) l'esperto ha esposto l'anamnesi, rinviando per taluni aspetti alla sua precedente valutazione peritale del 25 gennaio 2006. Egli ha inoltre evidenziato che quando ha interrogato l'interessato sugli aspetti della sua sfera psichica che sono peggiorati, è diventato poco chiaro e impreciso. Il perito ha tenuto conto dei rapporti redatti dal collega __________ nel 2006 e nel 2008, evidenziando che la sintomatologia psicotica diagnosticata dal curante dell'assicurato non precisava tuttavia quali fossero i fenomeni che egli ha ritenuto come psicotici. Peraltro, l'interessato non assumeva alcun trattamento con farmaci antipsicotici e continuava a frequentare mensilmente il medico assistente del dottor __________.

Nell'esposizione dello status psichico, lo specialista ha descritto il colloquio avuto con il ricorrente, osservando che mai quest'ultimo ha manifestato gesti espressivi di dolore al volto e che se inizialmente aveva evidenziato un iniziale rallentamento psicomotorio, è scomparso man mano che si svolgeva il colloquio. Il tono dell'umore era orientato lievemente verso il polo negativo, riscontrando un appiattimento dell'umore ed una quota d'angoscia di grado lieve che emergeva in modo fluttuante. Le funzioni cognitive (attenzione, concentrazione, percezione, così come la memoria di rievocazione e di fissazione) erano conservate. Il flusso del pensiero era fluido e l'eloquio era spontaneo e ben articolato. I nessi associativi erano integri. L'assicurato rispondeva a tutte le domande formulate, in modo consono e senza alcuna difficoltà, senza denotare segni di stanchezza mentale dopo 60 minuti di colloquio. Il contenuto del pensiero appariva incentrato sulla sua situazione fisica e sul peggioramento riscontrato negli ultimi anni a livello della sintomatologia algica, mentre non riusciva ad essere più preciso sui sintomi psichici che sarebbero peggiorati. Nell'assicurato era presente un'ideazione di tipo vittimistico, ma nel contempo appariva critico rispetto ad altri eventi della vita e conservava un'attitudine egodistonica rispetto all'ideazione che esprimeva. Non manifestava alcuna attitudine di tipo persecutorio nel modo in cui entrava in relazione con lo psichiatra, né era presente un'ideazione ossessiva. Nemmeno erano riscontrabili idee a sfondo melanconico, di rimorso e di autocolpevolezza. Non presentava una sintomatologia delirante, né allucinatoria. Il modo spontaneo di entrare in relazione che l'assicurato ha manifestato durante il colloquio contrastava fortemente con la dichiarazione di una forte tendenza ad isolarsi socialmente e ad evitare i contatti interpersonali.

La diagnosi posta era di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F 33.0) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Nella sua valutazione, lo specialista ha indicato la presenza di una sindrome depressiva di lieve entità che mostrava un decorso cronico. Nella valutazione attuale, l'assicurato lamentava una maggiore componente algica diffusa e per questo motivo ha riconosciuto una componente psicosomatica di tale manifestazione, alla luce della cronicità del quadro depressivo, che tuttavia non ha alcuna incidenza da un punto di vista valetudinario. Secondo il perito, il quadro clinico complessivo attuale era praticamente sovrapponibile a quello evidenziato nel 2006. Pertanto, egli non concordava con lo psichiatra curante, che faceva riferimento ad una sintomatologia psicotica e ad una totale incapacità lavorativa. L'ideazione che l'assicurato presentava a sfondo vittimistico non aveva infatti alcuna caratteristica di tipo delirante e le funzioni biologiche, cognitive e volitive erano quasi totalmente conservate.

Pronunciandosi sulla capacità lavorativa nell'ultima attività svolta, l'esperto ha affermato che l'interessato presentava un'incapacità lavorativa del 20% dal 2006 a quel momento, con prognosi stazionaria. Queste limitazioni funzionali erano conseguenti alla forma pseudoregressiva del comportamento, da cui derivava una maggiore esauribilità, una maggiore lentezza ed una diminuzione del rendimento. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa del ricorrente dovrebbero essere quelle di provocare nell'assicurato una nuova modalità di adattamento per permettergli di uscire dalla posizione psicologica passiva e vittimistica nella quale era da anni. Lo specialista ha infine escluso la possibilità di effettuare provvedimenti di integrazione professionale, considerando l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 20% per ogni attività medico-teorica.

I certificati dei suoi medici curanti a cui ha fatto riferimento l'assicurato nel suo ricorso sono stati allestiti successivamente alle suesposte perizie e sono già stati prodotti con le osservazioni al progetto di decisione.

Il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha redatto il 23 luglio 2010 (doc. 207/4) un certificato, con cui ha attestato di essere dal 2006 il medico curante dell'assicurato. Il dottore ha dichiarato che "Il suo stato di salute continua a peggiorare, in particolar modo per quel che concerne la sindrome lombo-spondilogena, le gonalgie su artrosi alle ginocchia, specialmente a sinistra, la perioartropatia omeroscapolare a sinistra e la sindrome cervicospondilogena. Ritengo che egli debba poter beneficiare di almeno un'AI del 50%.".

Il 30 luglio 2010 (doc. 207/5) il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, psicoanalista, ha osservato di avere in cura l'assicurato dal 2005 "e, nonostante una compliance soddisfacente, tale quadro, a decorso cronicizzante e fortemente invalidante, appare tuttora grave e preoccupante.".

Lo specialista ha ribadito la gravità della diagnosi posta, anche in virtù del fatto che il perito ha visto l'assicurato una sola volta, mentre egli, che lo segue regolarmente dal 2005, conosce meglio la sua sintomatologia e la sua evoluzione.

Lo psichiatra curante ha descritto una struttura di personalità pre-psicotica, in cui i sintomi psicotici iniziavano a manifestarsi rendendo probabile un vero e proprio scatenamento della psicosi in forma conclamata. Egli ha ritenuto assolutamente innegabile il fatto che, in una struttura di personalità "normale", una psicosi non si sviluppi da un giorno all'altro e né tanto meno a causa di uno stress, ma era altrettanto innegabile la presenza, nell'assicurato, di elementi di natura psicotica mascherati da una struttura solo superficialmente nevrotica. Nell'interessato persistevano disturbi del pensiero formale, accompagnati da un comportamento simil-catatonico e da marcata apatia, povertà dell'eloquio, risposte emozionali appiattite. Era evidente un appiattimento dell'affettività ed un comportamento sconnesso e privo di progettualità. Le sue relazioni con gli altri erano scarse e comunque inadeguate, sempre più frequenti apparivano gli episodi "quasi psicotici", come definiti nell'ICD-10, transitori ma intensi, con intense idee simil-deliranti. L'assicurato non era in grado di "ricoprire" i propri traumi con sintomi nevrotici che gli attutivano l'angoscia; egli si trovava confrontato con l'incapacità di simbolizzare le proprie sofferenze e dunque in preda alla pulsione di morte, che lo rendeva particolarmente a rischio di un passaggio all'atto di tipo suicidario.

Stanti queste circostanze, lo specialista ha confermato la diagnosi posta nella sua precedente valutazione dell'11 giugno 2008 (doc. 165/25), ribadendone l'importanza e l'alta probabilità di uno scompenso psicotico vero e proprio, chiedendo di prestarvi fede onde evitare ulteriori e ben più gravi conseguenze sul piano clinico, psicopatologico, esistenziale del ricorrente.

  1. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

  1. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti, ritiene che la valutazione dei medici nominati dall'Ufficio AI che si sono espressi nell'agosto 2009 (reumatologo) rispettivamente nel settembre 2009 (psichiatra) riguardo alla situazione valetudinaria dell'insorgente, meriti conferma.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'UAI ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche, ed al dottor __________, FMH in psichiatria e psicoterapia. Questi periti hanno visitato personalmente il ricorrente il 28 agosto 2009 rispettivamente il 23 settembre 2009 ed hanno potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status clinico del paziente, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.

Dal canto suo, con il ricorso l'assicurato si è limitato a rinviare ai certificati medici dei suoi due curanti, allestiti nell'estate 2010 e già prodotti con le osservazioni al progetto di decisione del 23 giugno 2010 di rifiuto della rendita. Egli non ha quindi prodotto della nuova documentazione medica.

Il certificato del 23 luglio 2010 del dottor __________, di sole cinque righe, riporta la diagnosi e afferma che lo stato di salute dell'assicurato continuava a peggiorare, ma al riguardo non ha fornito documentazione medica e clinica che comprovi questa sua affermazione. Il curante, peraltro specialista in medicina generale ed in altre branche non attinenti ai problemi reumatologici di cui soffriva l'interessato, non si è determinato sul grado di incapacità lavorativa nella sua abituale attività di cameriere/aiuto cucina e nemmeno si è pronunciato sul grado di capacità lavorativa residua in altre attività adeguate alle sue condizioni di salute, limitandosi però a pretendere almeno una rendita di invalidità del 50%.

Quanto al parere del 30 luglio 2010 dello psichiatra dr. med. __________, esso si limita a ribadire "la gravità della diagnosi posta", che tuttavia nemmeno è stata indicata in tale referto, ma è stata indicata in quello allestito l'11 giugno 2008 (sindrome depressiva, episodio attuale di grave entità con importante somatizzazione d'ansia e presenza di sintomi psicotici; disturbo misto di personalità; disturbo dell'adattamento) a cui, presumibilmente, egli ha inteso più volte rinviare (doc. 165/25).

Lo specialista ha inoltre ripetutamente sottolineato di potersi esprimere con una maggiore cognizione di causa rispetto al perito interpellato dall'UAI, poiché egli conosce l'assicurato dal 2005 e numerosi - e non uno solo - sono stati i colloqui che ha avuto con lui. Egli ha poi dato una valutazione del paziente, rilevando una psicosi in forma conclamata mascherata da una struttura solo superficialmente nevrotica, dei disturbi nel pensiero formale accompagnati ad un comportamento simil-catatonico e da una marcata apatia, da povertà dell'eloquio con risposte emozionali appiattite; l'assicurato era incapace di simbolizzare le proprie sofferenze e dunque era in preda alla pulsione di morte, che lo rendeva particolarmente a rischio di un passaggio all'atto di tipo suicidario.

Il dottor __________, medico del Servizio Medico Regionale dell'assicurazione invalidità, FMH in medicina interna, il 6 settembre 2010 (doc. 210) si è pronunciato sullo stato di salute dell'assicurato alla luce della documentazione medica agli atti. A suo dire, i pareri dei due medici curanti non permettono di oggettivare peggioramenti clinici tali da presupporre un concreto deterioramento delle esigibilità rispetto alla valutazione neutrale specialistica del SAM: il dr. med. __________ ha riportato delle constatazioni diagnostiche già note, mentre il dottor __________ ha riferito uno stato valetudinario differente, facendo leva sul fatto che conosce meglio il decorso dello stato di salute del ricorrente. Al riguardo, il medico SMR ha osservato che il perito psichiatra ha comunque già esaminato l'interessato nel 2006 e quindi non soltanto una volta sola, nel 2009. Alla luce di queste considerazioni, egli ha ritenuto ancora vincolanti le limitazioni del SAM in un lasso di tempo breve intercorso dall'ultima valutazione neutrale plurispecialistica e alla luce dell'assenza di nuovi obiettivabili neutrali elementi clinici di peggioramento significativo.

Queste conclusioni, come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente. Egli ha infatti soltanto rinviato ai due citati certificati medici del 2010 per giustificare un (presunto) peggioramento successivo alla perizia pluridisciplinare.

Inoltre, l'insorgente ha fatto leva sul fatto che nella sua precedente sentenza del 26 marzo 2009 questo Tribunale avrebbe anch'esso riconosciuto "l'avvenuto peggioramento dello stato di salute del ricorrente, nel frattempo appunto ancora acuitosi, specie dopo le visite del SAM del 2009 (doc. cit., pag. 26).".

In realtà, quest'ultima affermazione è imprecisa.

Il TCA, nel giudizio citato, ha ritenuto che le valutazioni dell'Ufficio AI non fossero complete, dato che il ricorrente era stato peritato nel gennaio 2006 e la decisione su opposizione era stata resa (solo) nel maggio 2008. Poi, nel giugno 2008 due nuovi specialisti si sono pronunciati sulle condizioni di salute dell'assicurato, concludendo ad un peggioramento. Pertanto, "Alla luce di questa recente documentazione medica, il TCA ritiene di poter affermare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (…) che, negli oltre due anni intercorsi, le condizioni di salute dell'assicurato siano (realmente) peggiorate, in particolare per quanto concerne l'aspetto reumatologico/ ortopedico e che pertanto sia necessario approfondire la questione." (STCA 32.2008.115, consid. 9). Il Tribunale, visto il lasso di tempo intercorso fra i vari certificati medici e considerato che il medico SMR che si è pronunciato sulla questione era un medico generico e non specialista come il perito ed il medico interpellato dall'assicurato, ha ritenuto opportuno che quest'ultimo fosse nuovamente esaminato mediante un complemento reumatologico e/o ortopedico.

Ed è ciò che è stato fatto mediante la perizia SAM dell'ottobre 2009, in cui il perito reumatologo si è pronunciato sullo stato di salute del ricorrente sia antecedente sia posteriore al 1° gennaio 2007 e quindi ha abbracciato anche il periodo di tempo successivo al precedente referto peritale del SAM del 2006. Il dr. __________ ha effettivamente attestato un leggero peggioramento dall'inizio del 2007, che ha portato la capacità lavorativa residua come cameriere dal 50% al 40%, mentre dal 70% al 60% in altre attività adeguate; in entrambi i casi questa percentuale di abilità lavorativa è rimasta successivamente invariata e non migliorabile con ulteriori provvedimenti sanitari.

Dal profilo psichiatrico, poi, visto che la perizia risaliva al 2006 e la decisione impugnata è stata presa due anni dopo, il TCA ha suggerito l'aggiornamento dell'aspetto psichiatrico del ricorrente sebbene non ci fossero stati concreti indizi di un eventuale peggioramento, ma dato che l'incarto doveva già essere retrocesso all'amministrazione per procedere con il complemento peritale reumatologico.

Invero, anche nel caso in esame la perizia pluridisciplinare data di un anno prima della decisione impugnata. Ma a differenza della controversia del 2008/2009, in concreto non vi sono dei certificati medici successivi prodotti dall'interessato che siano in grado di scalfire la solidità, la chiarezza, l'attendibilità della perizia SAM del 29 ottobre 2009.

A proposito del rinvio che più volte lo stesso dr. med. __________ ha fatto nel suo ultimo certificato del 30 luglio 2010, questo Tribunale osserva di avere già a suo tempo dettagliatamente analizzato il precedente parere dell'11 giugno 2008 dello psichiatra e di avere rilevato, al riguardo, che "seppure riporti più elementi di natura psico-sociale e culturale piuttosto che medici, ha comunque evidenziato dei (presunti) peggioramenti delle condizioni di salute dell'assicurato.". Ma "In merito a questo referto, il TCA osserva che l'esperto non ha posto una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, come esige la giurisprudenza (cfr. consid. 8)" (STCA del 26 marzo 2009, consid. 9 pag. 26).

Inoltre, né l'attestazione del 2010 né quella del 2008 si sono pronunciate con chiarezza sulla capacità lavorativa dell'assicurato nella sua precedente attività lavorativa ed in altre adeguate al suo stato di salute.

  1. In conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso, l'insorgente ha saputo giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello individuato dai medici nominati dall'amministrazione nel 2009 e che quindi egli sarebbe (totalmente o parzialmente) inabile al lavoro tanto nell'attività abituale di cameriere/aiuto cucina, quanto anche in altre attività fisiche adeguate alle sue condizioni di salute.

Il ricorrente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione medica, che la soluzione a cui sono giunti il reumatologo e lo psichiatra interpellati dall'UAI non sarebbe credibile, ma sarebbe errata. Egli si è limitato a fare riferimento ai certificati dei suoi medici curanti che però, come visto, non sono suffragati da elementi oggettivabili (dr. __________) e nemmeno si sono pronunciati, eccetto il medico generalista che ha chiesto una rendita d'invalidità del 50%, sulla capacità residua dell'assicurato nell'attività precedente ed in altre attività adeguate; quindi non sono di alcun aiuto. Per di più, di questi referti il medico SMR aveva già debitamente tenuto conto prima di emettere nell'ottobre 2010 la decisione impugnata.

Al riguardo, il Tribunale osserva inoltre che la valutazione del medico reumatologo del SAM non è stata smentita da certificazione specialistica di senso contrario, ma solo contestata con allegazioni (non specialistiche) di parte. Il ricorrente cerca così di fondare la sua tesi sulla base di dichiarazioni non specialistiche (dal profilo della disciplina medica in esame).

Infatti, il dr. med. __________ non ha una specializzazione né in reumatologia né in ortopedia.

Di conseguenza, la valutazione del curante, oltre a essere stata resa da un medico non specialista per gli aspetti in discussione e a non potere così beneficiare di pieno valore probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti), è comunque in contrasto con l'opinione di un medico specialista in reumatologia.

Non va peraltro dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

Ancora, il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).

Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere i risultati a cui sono giunti i medici nominati dall'Ufficio AI, uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, l'altro FMH in reumatologia e medicina interna, che hanno sia incontrato personalmente l'assicurato sia hanno preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.

Le conclusioni di questi esperti dell'agosto 2009 rispettivamente del settembre 2009 possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, approfondite e prive di contraddizioni e come tali vanno così pienamente condivise.

Per quanto concerne l'aspetto reumatologico, nelle sue considerazioni il dr. med. __________ ha ben valutato la capacità di lavoro presentata dal ricorrente e ha stabilito che, come egli stesso ha valutato nella precedente perizia del SAM del gennaio 2006 (doc. 119/17), la capacità lavorativa dell'assicurato fino a fine 2006 era del 50% nella precedente attività di cameriere e aiuto cucina - anche il perito dr. med. __________, nel dicembre 2001 (doc. 26) e nel giugno 2003 (doc. 51), era giunto a questa conclusione -, mentre del 70% in altre attività che tenessero conto di determinate limitazioni fisiche (90% nel 2001 e nel 2003).

Dal 1° gennaio 2007, l'abilità lavorativa medico-teorica nella precedente attività lucrativa è stata stabilita nel 40%, mentre nel 60% in attività confacenti che rispettino le limitazioni formulate dal consulente (lavori fisicamente leggeri, che non implichino sforzi particolari per la colonna vertebrale come il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni non ergonomiche, lavori che permettano di cambiare frequentemente la posizione, da svolgere principalmente in posizione seduta, lavori che non richiedano neppure il sollevamento ripetuto della spalla sinistra sopra l'orizzontale).

In ambito psichiatrico, sia in virtù della perizia del SAM del 2006 sia di quella del 2009, entrambe eseguite dal dr. med. __________, l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa del 20%, che è rimasta invariata ed è valida per qualunque attività.

Il TCA rileva che già nel 2002 (doc. 27) e nel 2003 (doc. 49) il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva fissato nel 20-30% l'inabilità lavorativa per motivi psichici esistenti dal 2001.

Quale valutazione medico-teorica globale, il dr. med. __________ del SAM ha concluso che la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla concomitante presenza di patologie psichiatrie e reumatologiche. La gonartrosi e le patologie degenerative del rachide erano incentrate sul dolore cronico e la diminuzione del rendimento dovuta ai problemi psichiatrici compensava le limitazioni per la patologia reumatologica. Di conseguenza, le percentuali di incapacità lavorativa non andavano sommate.

Egli ha pertanto concluso che l'assicurato era abile al lavoro nella misura del 40% nell'attività lavorativa abitualmente svolta fino al 1999 di aiuto cucina e di cameriere, inteso come normale tempo di lavoro con rendimento ridotto.

Quanto alla capacità di integrazione, l'interessato era completamente inabile al lavoro già dal 2006 per attività lavorative fisicamente molto impegnative che implicassero sforzi intensi per la schiena, come pure il sollevamento e trasporto di carichi ingenti, ma anche la deambulazione su terreno sconnesso o il lavoro su scale e ponteggi.

In un'attività confacente che rispettasse le limitazioni già evidenziate, l'assicurato manteneva una capacità lavorativa residua del 70% sino a fine 2006, mentre era ridotta al 60% dall'inizio 2007, senza possibilità di miglioramento con ulteriori provvedimenti sanitari.

  1. Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta quindi ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.

Accertata dal medico nominato dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 60% dal 2007 in attività che tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta nella sua perizia, nella decisione dell'11 ottobre 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella precedente attività (reddito da valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo per il 2007 un grado del 36% di incapacità di guadagno, mentre per il 2008 ed il 2009 del 37%, e quindi non gli ha concesso alcuna prestazione.

Per calcolare il reddito da valido, su invito del funzionario incaricato dell'Ufficio AI (doc. 195) la consulente in integrazione professionale si è basata sul Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro nel settore della ristorazione e alberghiera (doc. 200/6) e ha quindi ritenuto nell'anno 2007 un reddito da valido di Fr. 42'146.- (Fr. 3'242.- x 13 mesi).

La consulente ha calcolato il reddito da invalido conseguibile nel 2007 in Fr. 60'150.- (Tabella TA1, attività semplici e ripetitive, 41,7 ore alla settimana), e ha poi ridotto del 25% questa cifra per motivi personali e del 40% per motivi medico teorici, determinando quindi un reddito da invalido di Fr. 27'068.-.

La differenza fra questi due dati dà un grado di invalidità del 36%, confermato dall'Ufficio AI nella decisione impugnata.

Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di ottobre 2000, ossia ad un anno senza interruzioni dall'esistenza, medicalmente accertata e confermata dal medico SMR (doc. 195), di un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

Tuttavia, considerato che nelle precedenti decisioni l'Ufficio AI ha respinto il diritto alla rendita dell'assicurato a motivo che il grado di incapacità di guadagno era inferiore al 40% quando l'incapacità lavorativa era del 50% nella sua attività rispettivamente del 30% in attività adeguate (il 28 luglio 2003 (doc. 57) ed il 17 novembre 2004 (doc. 98) l'amministrazione ha fissato nel 38% il grado AI e con la decisione del 10 marzo 2006 (doc. 120) e la decisione su opposizione del 14 maggio 2008 (doc. 164) l'UAI l'ha confermato), il TCA ritiene corretto posizionarsi quindi ora nel 2007, ovvero quando la situazione valetudinaria del ricorrente è effettivamente peggiorata (inabilità lavorativa del 60% come cameriere e del 40% in attività confacenti al suo stato di salute).

Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13 giugno 2003 consid. 4.2).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).

  1. Riguardo al reddito da valido, il cui importo è stato contestato in sede di ricorso, l'UAI l'ha quantificato, come visto, in Fr. 42'146.- nel 2007.

Il ricorrente sostiene che debba essere ritenuto il salario lordo di Fr. 2'650.- al mese fissato nel contratto di lavoro del 6 novembre 1998 (doc. D) con il ristorante __________ di __________, e non l'importo previsto dal CCNL.

Al riguardo, va osservato che è invece a giusta ragione che l'Ufficio AI si è basato sul Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro nell'ambito della ristorazione ed alberghiera per stabilire il salario da valido nel 2007. Infatti, come visto, non si può certo mantenere l'importo del 1998, ma lo si deve aggiornare. Ora, constatato che il salario mensile concordato con il ricorrente nel 1998 per il livello funzionale "l1" corrisponde proprio al salario base mensile stabilito in quell'anno per la categoria "lb" secondo il predetto CCNL, per l'anno 2007 è quindi opportuno rifarsi alla cifra indicata da questo stesso Contratto collettivo per la categoria "I" (che dal 2001 ha integrato le categorie Ia e Ib), che è stata fissata in Fr. 3'242.- al mese.

Riportandola sull'arco di un anno tenuto conto della 13a mensilità, si ottiene la somma di Fr. 42'146.-, che corrisponde all'importo ritenuto dall'amministrazione ed a cui questo Tribunale ritiene di non doversi quindi scostare.

  1. Per quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

  1. Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

In merito a questo cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.

Con STF U 529/06 del 28 gennaio 2008 l'Alta corte ha stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre 2007).

Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

  1. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro dell'1,6% nel 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 5-2011, pag. 91) si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2007 a Fr. 57'692,54 (Fr. 56'784.- + [Fr. 56'784.- x 1,6 : 100]), a Fr. 4'807,71 al mese.

Questo dato si riferisce, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così quest'ultima cifra su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2007 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 5-2011, pag. 90), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 5'012,04 mensili (Fr. 4'807,71 : 40 x 41,7) oppure a Fr. 60'144,48 per l'intero anno 2007, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

L'assicurato, quale cameriere presso il ristorante __________ di __________, avrebbe guadagnato da sano nel 2007, per un'occupazione a tempo pieno, un salario annuo di Fr. 42'146.- (cfr. consid. 11), corrispondenti ad uno stipendio di Fr. 3'512,17 al mese (Fr. 42'146.- : 12 mesi), compresa la tredicesima.

Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da un uomo nel 2007 al 100%; essa prevede infatti un salario mensile medio lordo di Fr. 3'861,39 per un'attività esercitata per 42,1 ore alla settimana nel settore degli alberghi e dei ristoranti, attività semplici e ripetitive (Tabella TA1 2006, punto 55 “Alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, per 40 ore di lavoro: Fr. 3'611.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 43'332.-. Questa somma va aggiornata al 2007 con l'1,4% (cfr. tabella B 10.2, pubblicata in: La Vie économique, 5-2011, pag. 91) di rincaro nello specifico settore "G, H" dell'attività dell'albergheria e ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5), per ottenere un salario lordo medio di Fr. 43'938,65 (Fr. 43'332.- + [Fr. 43'332.- x 1,4 : 100]), che a sua volta va poi riportato su 42,1 ore/settimana (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 5-2011, pag. 90) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2007 nello specifico settore "H" dell'albergheria e ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1). Si ottiene così un importo annuo di Fr. 46'245,43 (Fr. 43'938,65 : 40 x 42,1) rispettivamente un salario mensile di Fr. 3'853,78 (Fr. 46'245,43 : 12 mesi), quindi superiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato alle stesse condizioni nel 2007).

In specie, più precisamente, il reddito che l'assicurato avrebbe percepito lavorando a tempo pieno come cameriere è inferiore dell'8,86% ([Fr. 46'245,43 – Fr. 42'146.-] x 100 : Fr. 46'245,43) a quello statistico svizzero conseguito nel settore specifico.

Pertanto, posto che dall'incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che l'interessato avrebbe potuto realizzare nel 2007 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla DTF 135 V 297.

Di conseguenza, il reddito statistico lordo medio da invalido relativo all'anno 2007 (Fr. 60'144,48) va dunque ridotto del 3,86% - percentuale corrispondente al gap salariale dell'8,86% meno il 5% (STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 e STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009). Esso si attesta all'importo di Fr. 57'822,90 (Fr. 60'144,48 - [Fr. 60'144,48 x 3,86 : 100]).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza, l'Ufficio AI ha applicato una riduzione del 10% per attività leggere e del 15% per gli svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, per un totale del 25%.

Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente (nato nel 1954), la sua nazionalità (svizzera) e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella misura del 60% dal profilo reumatologico e psichiatrico fermo restando determinate limitazioni funzionali, il TCA non ritiene di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministratore nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un salario da invalido di Fr. 57'822,90 e ritenuta un'esigibilità del 60% (Fr. 57'822,90 x 60 : 100) in altre attività (cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 25% per circostanze personali, nel 2007 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 26'020,30 (Fr. 34'693,74 – [Fr. 34'693,74 x 25 : 100]).

Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 42'146.- corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla salute) nell'anno 2007 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 38,26% ([Fr. 42'146.- - Fr. 26'020,30] : Fr. 42'146.- x 100), che deve essere arrotondata al 38% (DTF 130 V 121).

Questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2007 se non fosse intervenuta la malattia, con il reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2007 svolgendo al 60% un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere del 38% e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art. 28 cpv. 1 LAI.

  1. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità del 38% nell'anno 2007, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto dell'UAI di concedergli una rendita d'invalidità.

Anche aggiornando i redditi da valido e da invalido agli anni 2008 e 2009, il grado di incapacità di guadagno e quindi di invalidità è sempre inferiore al tasso minimo del 40%, con conseguente rifiuto di prestazioni dall'AI.

Nel 2008 si ha un reddito da valido ex CCNL di Fr. 42'900.- ed un reddito da invalido di Fr. 57'672.- (TA1 2008: Fr. 4'806.- x 12) che, riportato su 41,6 ore alla settimana (Fr. 59'978,88) e ridotto di un gap salariale dell'8,69% e quindi del 3,69% ({[Fr. 3'729.- x 12 : 40 x 42] - Fr. 42'900.-} x 100 : {Fr. 3'729.- x 12 : 40 x 42}), dà un importo statistico medio di Fr. 57'765,66. Ritenuta sempre un'esigibilità del 60% (Fr. 57'765,66 x 60 : 100) ed una riduzione per motivi personali del 25% (Fr. 34'659,40 - [Fr. 34'659,40 x 25 : 100]), il reddito da invalido è di Fr. 25'994,55. Confrontato con il reddito da valido, si ha un'incapacità di guadagno del 39,41% ([Fr. 42'900.- - Fr. 25'994,55] : Fr. 42'900.- x 100), ossia del 39%.

Per l'anno 2009, il reddito da valido ammonta, secondo il citato CCNL, a Fr. 43'979.-, mentre il reddito da invalido (Fr. 57'672.-), aggiornato del rincaro del 2,1% e riportato su 41,7 ore alla settimana, dà un importo di Fr. 61'385,64. Vista la differenza salariale dell'8,41% ([Fr. 48'019,08 - Fr. 43'979.-] x 100 : Fr. 48'019,08) tra il reddito medio statistico del settore della ristorazione in quell'anno ({[Fr. 3'729.- x 12] + [Fr. 3'729.- x 12 x 2,2 : 100]} : 40 x 42) ed il reddito da valido che l'assicurato avrebbe conseguito con la sua attività, il reddito statistico medio di Fr. 61'385,64 deve essere ridotto del 3,41%, per ottenere Fr. 59'292,39. Considerando l'esigibilità del 60% in altre attività (Fr. 35'575,43) e la riduzione del 25%, paragonando poi il reddito da invalido ottenuto (Fr. 35'575,43 - [Fr. 35'575,43 x 25 : 100]) con il reddito da valido, si ha un'incapacità di guadagno arrotondata al 39% ([Fr. 43'979.- - Fr. 26'681,57] : Fr. 43'979.- x 100).

Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STF I 560/05 del 31 gennaio 2007; STFA I 816/02 del 4 maggio 2004).

  1. Per quanto concerne, infine, la richiesta dell'assicurato di beneficiare di provvedimenti professionali, questo TCA rinvia all'esauriente risposta fornita al riguardo dall'amministrazione (doc. VIII), non senza evidenziare che essa si è basata su quanto concluso dalla consulente in integrazione professionale nel 2010.

L'Ufficio AI, con la risposta di causa, ha pure preso posizione sulla censura del ricorrente concernente la validità del referto del 31 marzo 2003 (doc. C) allestito da un'altra consulente in integrazione professionale, la quale aveva ritenuto nulla la capacità lavorativa dell'assicurato in qualsiasi attività lucrativa.

Al riguardo, questo Tribunale osserva da un lato come questo certificato risalga ad oltre sette anni fa; d'altro lato, fa proprie le argomentazioni dell'amministrazione proposte dall'UAI nella sua risposta, che hanno ben spiegato in quale misura questo referto, su cui si è basata la tesi difensiva dell'assicurato, (non) andava tenuto in considerazione.

  1. Infine, l'assicurato ha chiesto di effettuare una perizia medica che valuti il suo stato di salute, vista la (presunta) discordanza fra i pareri dei diversi medici intervenuti (doc. I punto 3).

Questo Tribunale, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal dare seguito alla richiesta del ricorrente ritenuto, come visto, che sulla base della perizia pluridisciplinare del 2009 sia stato possibile stabilire chiaramente il grado di capacità lavorativa dell'assicurato in altre attività adeguate al suo stato di salute, conclusioni che i certificati dei medici curanti non sono stati invece in grado di mettere in dubbio.

  1. L'insorgente ha da ultimo chiesto la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011 - pubblicata in BU 22/2011 del 13 maggio 2011 -, che annulla e sostituisce la Legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

Per consolidata prassi (cfr., da ultimo, STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010 consid. 5.3), in caso di modifica delle basi legali e in mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche. Per contro le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione.

I tre presupposti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

In una recente sentenza federale il TF sembra porre un ulteriore elemento per la valutazione della possibilità di esito favorevole della causa e quindi dell'adempimento di questa condizione: si tratta della lunghezza del provvedimento impugnato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 9C_916/2009 del 30 agosto 2010, ha infatti ammesso, in una causa ticinese, il ricorso di un assicurato che lamentava la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria. L'Alta Corte ha ammesso quel ricorso indicando come la Corte Cantonale avesse motivato il suo giudizio in 44 pagine, ciò che comporterebbe, secondo i giudici di Lucerna, necessariamente – in uno con altre "numerose questioni di non immediata soluzione" (che però il TF non ha indicato) – la concessione dell'assistenza giudiziaria.

Nel caso concreto questa Corte, per invalsa abitudine di dare completa informazione all'assicurato, ha impiegato oltre 30 pagine per motivare il respingimento del gravame, ma unicamente per debitamente indicare i fatti – esposti in maniera dettagliata – ed il diritto – citando la giurisprudenza vigente in maniera specifica -, e non per la complessità della fattispecie.

Alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole sulla scorta della chiara perizia medica pluridisciplinare che, come già argomentato, non è stata validamente messa in dubbio dall'assicurato, il quale si è limitato a rinviare a due scarni certificati medici, peraltro già prodotti con le osservazioni al progetto di decisione e quindi già esaminati nell'ambito dell'emanazione della decisione dell'11 ottobre 2010. Inoltre, questi referti medici non si sono nemmeno espressi sul grado di abilità lavorativa residua del ricorrente in altre attività, perciò difficilmente avrebbero potuto mettere in dubbio l'esito della dettagliata perizia del SAM.

Anche dal profilo economico il ricorrente ha (inutilmente) contestato l'applicazione del CCNL, dato che il salario versatogli nel 1998, aggiornato al 2007, corrisponde proprio all'importo previsto per quell'anno dal Contratto collettivo del settore specifico.

Formulando (nuovamente) ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari né in campo medico né dal profilo economico atte a contrastare la presa di posizione dell'amministrazione che si è basata sulle conclusioni dei periti a cui si è rivolta, il comportamento dell'assicurato è stato alquanto azzardato.

Con queste basi egli non aveva sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione dell'amministrazione.

Senza necessità di verificare le altre due condizioni, deve essere concluso che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

  1. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese, cifrate in Fr. 500.-, vanno caricate al ricorrente, soccombente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

12

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

LAI

LPamm

  • art. 30 LPamm

LPGA

LPTCA

  • art. 28 LPTCA

vLAVS

  • art. 85 vLAVS

Gerichtsentscheide

90