Raccomandata
Incarto n. 32.2010.303
cr/sc
Lugano 9 maggio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 settembre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1968, in precedenza attiva in qualità di ausiliaria di pulizie, in data 9 marzo 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________, con decisione del 10 maggio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurata alcuna inabilità lavorativa (doc. 50/1-3).
Con sentenza 32.2007.199 del 25 giugno 2008, il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire le patologie psichiatriche (doc. 110/2-26).
1.2. Dopo avere effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici ed economici del caso e in particolare una nuova perizia psichiatrica affidata al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 70), con progetto di decisione del 5 gennaio 2009 (doc. 72/1-3), poi confermato con decisione del 23 marzo 2009 (doc. 75/1-3), l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni dell’assicurata, in assenza di un danno alla salute tale da poter influire negativamente sulla sua capacità lavorativa.
Questa decisione dell’amministrazione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. In data 20 luglio 2010 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni, a causa di “depressione, forte ansia, insonnia, dolori diffusi” (doc. 76/1-9).
Con progetto di decisione del 21 luglio 2010 (doc. 77/1-2), poi confermato con decisione del 30 settembre 2010, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurata “con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile” (doc. A).
1.4. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita di invalidità (doc. I).
1.5. L’UAI, in risposta - dopo avere rilevato che in sede ricorsuale l’assicurata non ha prodotto alcun documento di natura medica a sostegno della propria domanda - ne ha chiesto la reiezione (doc. IV).
1.6. In data 5 gennaio 2011 il patrocinatore dell’assicurata ha rilevato che lo stato di salute dell’interessata è notevolmente peggiorato, come emerge dai referti del dr. __________ e della dr.ssa __________ __________ Alla luce di tali referti, il legale ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga gli accertamenti del caso, segnatamente l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (doc. X + B1-2).
1.7. Con scritto del 24 gennaio 2011, l’Ufficio AI, dopo avere sottoposto la documentazione medica prodotta dall’assicurata al vaglio del SMR, ha rilevato che “non avendo l’insorgente reso verosimile alcuna modifica rilevante della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche e/o economiche, la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata” (doc. XII + 1).
Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. XIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid. 2.2).
2.4. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nella decisione del 23 marzo 2009, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata fondandosi, conformemente a quanto richiesto dal TCA nella sentenza 32.2007.199 del 25 giugno 2008 (cfr. consid. 1.1.), sulla perizia psichiatrica eseguita per conto del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) da parte della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale, nel referto del 4 dicembre 2008, ha escluso la presenza di diagnosi psichiatriche con ripercussioni sulla capacità lavorativa, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD10-F68.0); altra modificazione duratura della personalità (ICD10-F62.8)” (doc. 70-21).
La dr.ssa __________ ha quindi considerato l’assicurata completamente abile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 70-27).
Nel rapporto medico del 16 dicembre 2008, il dr. ____________________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" attuale perizia psichiatrica centro peritale, dr.ssa __________. Vengono poste le diagnosi sopra menzionate, vengono in pratica confermate le diagnosi già poste dal dr. __________ nella sua valutazione del 2007.
Viene in pratica negata la presenza di una IL prolungata per patologia psichiatrica come già fatto nella perizia del dr. __________ che trova quindi conferma.” (Doc. 71-2)
Nella decisione del 23 marzo 2009 - cresciuta incontestata in giudicato - l’UAI ha quindi confermato il rifiuto di prestazioni già deciso nella precedente decisione del 10 maggio 2007, non presentando l’assicurata alcuna incapacità lavorativa e di guadagno (doc. 75/1-3).
2.5. In corso di causa, il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica e meglio:
referto del 30 novembre 2009 della dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al legale, la quale ha posto la seguente valutazione:
" nel corso dell’ultimo anno in particolare, le condizioni della paziente sono peggiorate.
Non mi soffermerò sull’anamnesi in quanto già nota per i miei precedenti rapporti.
La paziente si presenta discretamente curata nel proprio aspetto ma più trascurato rispetto all’inizio della presa a carico da parte della sottoscritta.
Orientata nei tre domini, mostra invece chiare difficoltà di attenzione e concentrazione, mentre la memoria (sia a breve che a lungo termine) appare intatta.
La mimica e la postura esprimono una marcata sofferenza, ansia importante ed impoverimento affettivo.
L’umore è chiaramente deflesso con facile tendenza al pianto e alla disperazione. A tratti emergono idee di morte, mai suicidali. La fiducia in se stessa e la stima di sé sono diminuite in modo evidente. La paziente non è in grado di fare progetti per il futuro e di presenta estremamente pessimista.
Soggettivamente riferisce malessere generale, dolori diffusi ma soprattutto in regione cervicale, presenti generalmente durante tutto il giorno; rari sarebbero i giorni in cui la sintomatologia si attenuerebbe.
Frequenti anche le visite dal medico curante dr. med. __________ a causa della sintomatologia fisica; di recente sarebbe emersa unicamente un’importante mancanza di Fe, per cui la paziente dovrà sottoporsi a delle infusioni.
Si sente molto stanca, nelle attività quotidiane sarebbe costantemente aiutata dalla figlia (che avrebbe pure perso il lavoro di recente).
Non prova più piacere nelle cose in genere, a volte ha l’impressione di non riuscire più a stare nelle condizioni attuali.
Il ricorso alle benzodiazepine e agli antidolorifici è importante e vani sono stati i tentativi di limitare tale assunzione.
L’introduzione avvenuta di recente di Nozinan gocce 10-0-10 sembra aver portato ad un minimo beneficio per quanto riguarda la tensione interna ed il nervosismo.
Ancora irrisolto il ritmo del sonno che rimane tuttora sregolato (difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni e precoci al mattino).
Il clima in famiglia è riferito come molto teso malgrado che la figlia ed il marito sarebbero premurosi con la paziente cosa che lei stessa non sopporterebbe. Vi sono ancora delle crisi in cui dalla disperazione lancia oggetti rompendoli, in seguito non si ricorderebbe più di questi accaduti. Riferiti ancora anche episodi di svenimenti.
La situazione sociale venutasi a creare con il tempo, in particolar modo le gravi difficoltà economiche conseguenti anche all’incidente subito dal marito che non potrà più presumibilmente lavorare, ha senz’altro contribuito al peggioramento dello stato psichico della paziente.
Come già menzionato più volte la stessa non possiede sufficienti risorse personali nell’ambito psicoterapico e la terapia si riduce pertanto ad essere principalmente un sostegno psicologico. La tendenza a prolungare lo stato di malessere con manifestazioni isterico conversive rappresenta a mio avviso l’incapacità di mentalizzazione della paziente e non una sua condotta manipolatoria.
Dal punto di vista diagnostico siamo confrontati con una sindrome da dolore persistente (ICD10-F45.4), disturbo di personalità immaturo dipendente (ICD10-F60.7) e depressione ansiosa persistente (ICD10-F34.1).” (Doc. B1)
certificato del 30 ottobre 2009 del dr__________, spec. FMH in medicina interna, indirizzato al legale, del seguente tenore:
" (…)
La paziente soffre di:
sindrome fibromialgica diffusa, caratterizzata da tensioni muscolari, dolori articolari e muscolari, invalidanti, sfociata verosimilmente in una sindrome somatoforme da dolore persistente.
Stato depressivo cronico anche nell’ambito di verosimile sindrome da disadattamento (sindrome ansioso depressiva in personalità istrionica con disturbo di somatizzazione F604, diagnosi posta a __________ 2005).
Dolori poliarticolari alle estremità nell’ambito di possibile incipiente artrite reumatoide (serologia reumatica positiva recentemente documentata).
Stato dopo incidente della circolazione relativamente banale, tamponata a bassa velocità, nella piccola rotonda di __________, il 12.04.2004, con modesto trauma a colpo di frusta, che ha giocato a mio avviso un ruolo scatenante nel crollo psicosomatico della paziente, ma non è stato la causa diretta di lesioni oggettivamente documentabili.
Anemia da stato ferriprivo (attualmente in stato di trattamento).”
(Doc. B2)
Nelle annotazioni del 13 gennaio 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" 01.12.2008 Perizia psichiatrica dr.ssa __________:
non confermava le diagnosi allora già poste dalla dr.ssa __________ di sindrome da dolore persistente (F45.4), sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (F43.21) e un disturbo di personalità immaturo dipendente (F60.7).
La certificazione della dr.ssa __________ del 30.11.2009, quindi di oltre un anno fa, riporta ancora tali diagnosi.
Pertanto la documentazione in esame non riporta nuovi elementi medici.” (Doc. XII/1)
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Alla luce della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata.
Nell’ambito della prima richiesta di prestazioni, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2007.199 del 25 giugno 2008 (cfr. consid. 1.1. e 2.4.), il perito del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) interpellato dall’amministrazione, dr.ssa __________, ha posto quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro, quelle di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD10-F68.0); altra modificazione duratura della personalità (ICD10-F62.8)” (doc. 70-21).
La dr.ssa ____________________ ha quindi concluso che, dal profilo strettamente psichiatrico, l’assicurata non presentava limitazione alcuna della capacità lavorativa e doveva pertanto essere considerata pienamente abile al lavoro (doc. 70-27).
Dalla documentazione medica prodotta in corso di causa davanti al TCA non emerge alcun elemento oggettivo che permette di attestare un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente.
L’assicurata si è infatti limitata a produrre un referto del dr. __________, che elenca le patologie dell’interessata (doc. B2) e un referto della dr.ssa ____________________, la quale ha ritenuto l’assicurata affetta da sindrome del dolore persistente (ICD10-F45.4); disturbo di personalità immaturo dipendente (ICD10-F60.7) e depressione ansiosa persistente (ICD10-F34.1) (doc. B1).
Il medico del SMR, dr. __________, nelle annotazioni del 13 gennaio 2011, a tale riguardo ha rilevato che il referto della dr.ssa __________, prodotto dall’assicurata, riporta le medesime diagnosi già poste dalla curante in precedenza e non confermate dalla perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ per conto del CPAS, concludendo che la certificazione della psichiatra curante non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’interessata (doc. XII/1).
Il TCA non può che concordare con queste considerazioni del medico del SMR.
Nel referto peritale del 4 dicembre 2008, infatti, la dr.ssa __________ ha diffusamente e motivatamente esposto le ragioni che l’hanno spinta ad escludere la presenza delle diagnosi poste dalla psichiatra curante (cfr. doc. 70/22-24).
Giova ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurata, secondo questo Tribunale, giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti