Raccomandata
Incarto n. 32.2010.301
BS/RG/sc
Lugano 15 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2010 di
RI 1 e di __________, deceduto il 10 novembre 2010, rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. __________, classe 1953, attivo quale artigiano specialista delle FFS, nell’aprile 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 3), respinta con decisione 30 novembre 2004 dall`Ufficio AI (doc. AI 14).
1.2. Nel mese di ottobre 2009 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di rendita, indicando quale danno alla salute “asma per allergie causata dall’ambiente polveroso del posto di lavoro, polveri di ferro, di fumo ecc.” (doc. AI 15).
1.3. Esperiti gli accertamenti medici ed economici, con decisione 4 ottobre 2010 (preavvisata il 18 agosto 2010) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 66).
1.4. Avverso la succitata decisione, le FFS, quale datore di lavoro dell’assicurato ed agente a nome di quest’ultimo sulla base della procura rilasciata il 20 agosto 2010, ha interposto il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una mezza rendita dal marzo 2010 e di una rendita intera dal 1° novembre 2010. Viene contestata la valutazione (medico-teorica) della capacità lavorativa – secondo cui l’assicurato sarebbe totalmente abile in attività adeguate – e sostenuto un peggioramento a partire dall’agosto 2010. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha innanzitutto fatto presente che l’assicurato è deceduto nel novembre 2010. Inoltre, sulla base delle annotazioni del medico SMR, l’amministra-zione ha chiesto il rinvio degli atti per procedere ad un accertamento presso il dr. __________, pneumologo curante dell’assicu-rato.
1.6 Su richiesta del Vicepresidente del TCA, le RA 1 hanno prodotto il certificato ereditario, dal quale emerge che l’assicurato è deceduto il 10 novembre 2010 e che eredi sono la moglie ed il fratello (doc. B).
Invitato da questo Corte a trasmettere l’assenso degli eredi al proseguimento della procedura, il datore di lavoro ha trasmesso unicamente la procura della moglie, __________, informando che __________, fratello dell’assicurato, non è intenzionato a firmare alcunché in quanto ritiene la fattispecie di fatto già conclusa (cfr. XVII, XIX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Nel caso in esame, come detto, il ricorrente è deceduto il 10 novembre 2010 prima dell’inoltro del presente ricorso da parte delle RA 1, alle quali egli aveva conferito procura di rappresentanza il 20 agosto 2010 (doc. A).
Di regola ai sensi dell’art. 35 CO (cfr. per il contratto di mandato cfr. art. 405 cpv. 1 CO) il mandato conferito per negozio giuridico cessa, se non risulta il contrario dalla convenzione o dalla natura del negozio, fra l’altro, con la morte del mandante (in ambito giudiziario, cfr. Zünd, Gesetz über das Sozialver-sicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 15 n. 6, p. 165; in ambito di procedura AI, cfr. Blanc, La procédure administrative en assurence-invalidité, 1999, p. 59).
In caso di decesso di una parte, a titolo di successione universale (art. 560 CCS), il successore subentra alla parte nel processo. Il processo resta sospeso sino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione (Zünd, op. cit., § 13 n. 48, p. 115).
Conformemente al principio della successione universale, la conduzione di un processo (Prozessführung) spetta a tutti i membri della comunione ereditaria e concerne sia la legittimazione attiva che passiva, come pure per l’utilizzo dei rimedi di diritto (“Das Erfordernis des gemeinsamen Handels bezieht sich auf die Prozessführung. Dies betrifft grundsätzlich sowohl Aktiv- als auch Passivprozesse. So sind die Mitglieder einer Erbengemeinschaft nur gemeinsam zur Prozessführung und auch zur Ergreifung von Rechtsmitteln legitimiert…”; Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2011, ad art. 602 n. 26 e 27, p. 1292). Tuttavia nell’ambito delle assicurazioni sociali ogni membro di una comunione ereditaria è legittimato a interporre ricorso se sono dati interessi di natura economica (DTF 99 V 165 ss; STF 8C_146/2008 del 22 aprile 2008 consid. 1.2; cfr. anche in DTF 136 V 11 consid. 2.1.2 e Zünd, op. cit, §13 n. 86, p. 127).
Nel caso in esame, pendente lite, come accennato, è emerso che il ricorrente è deceduto prima dell’inoltro del ricorso e che suoi eredi sono la moglie () ed il fratello (), così come si desume dal certificato ereditario (doc. B).
Chiamati dal TCA a voler confermare il loro assenso alla continuazione della causa, tramite le RA 1 solo la moglie del defunto ha risposto affermativamente (cfr. scritto 21 luglio 2011 al TCA sub XVII/bis). __________ non risulta invece essere disposto a firmare alcunché in quanto considera conclusa la vertenza (XVII, XIX).
Orbene, ammesso che dal summenzionato scritto 21 luglio 2011 sia deducibile il conferimento retroattivo di procura alle RA 1 e quindi esso costituisca valido titolo legittimante l’ex datore di lavoro dell’assicurato a rappresentare in causa l’erede già al momento dell’inoltro del gravame, la questione dell’in-teresse – ai sensi della suevocata giurisprudenza – di __________ a continuare essa stessa (quale coerede) la causa può rimanere aperta. Infatti, come verrà esposto nei prossimi considerandi, il ricorso è comunque da respingere nel merito.
nel merito
2.3. In lite è il diritto di ____________________ ad una rendita d’invali-dità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
2.5. Nel caso in esame, fondandosi sugli atti medici di cui all’in-serto, in particolare il rapporto 5 gennaio 2010 del dr. __________, pneumologo curante, con annotazioni 6 aprile 2010 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Per valutazione del caso vedasi annotazioni del medico SMR del 07.12.2009.
L'ecocardiogramma eseguito in data 21.01.2010 su indicazione di ipertensione polmonare, a parte una lieve ipertrofia ecocentrica del ventricolo destro con buona funzione sistolica, è risultato normale.
Dall'ultimo rapporto medico del pneumologo curante Dr. __________ datato 05.10.2010 si evince che la malattia broncopolmonare dell'A. ha comunque una prognosi ridotta con dispnea allo sforzo e limitazione oggettiva con desaturazione sotto sforzo, riduzione del volume di ossigeno ed esaurimento di riserve respiratorie.
Pertanto, nonostante a livello cardiaco la situazione è verosimilmente normale, l'A. sarà da considerare inabile, come certificato, nella misura del 100% dal 05.03.2009 in ogni attività lavorativa, con riduzione della CL nella misura del 50% dal 29.05.2009 in attività medio-pesanti (in attività pesanti continua una IL totale), considerando l'adattamento allo sforzo e riduzione dell'esposizione alla polvere.
Possiamo considerare l'A. abile in ogni attività lavorativa leggera, sempre a partire dal 29.05.2009, rispettosa dei seguenti limiti funzionali:
non può svolgere attività dal carico discontinuo, prevalentemente camminando (su terreni accidentati), sollevare/trasportare pesi (vicino/lontano dal corpo), salire le scale, chinarsi,esporsi ad ambienti polverosi.
Revisione del caso fra un anno." (Doc. AI 49/1)
L’insorgente contesta la conclusione del SMR circa un’abilità lavorativa del 100% in attività adeguate, sostenendo come l’attività svolta al 50% (preparazione e sorveglianza degli impianti di pulizia; cfr. questionario del datore di lavoro del 19 ottobre 2010, in doc. AI) sia leggera e come nel succitato rap-porto il dr. __________ ha attestato una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate. Nondimeno l’assicurato stesso non aveva escluso di poter svolgere la propria attività al 100% (“Al momento continua a lavorare al 50% e si trova bene, gli andrebbe bene continuare così. Dove lavora adesso potrebbe lavorare al 100%”; rapporto 10 febbraio 2010 del consulente IP; doc. AI 43-1).
Il succitato specialista ha valutato una totale incapacità lavorativa in lavori pesanti e una capacità del 50% in lavori medio-pesanti. Inoltre ha indicato le limitazioni fisiche che, come rettamente evidenziato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni 4 ottobre 2010 (doc. AI 65-11), corrispondono ad una tipologia lavorativa leggera esigibile al 100%.
Per questi motivi, lo scrivente TCA condivide la valutazione medico teorica effettuata dall’Ufficio AI.
2.6. Con il ricorso è stato prodotto il certificato 20 ottobre 2010 del dr. __________, avente il seguente tenore:
" Il paziente è inabile al lavoro al 100% dal 31.08.10 causa inizialmente stato febbrile, tosse, catarro, in seguito polialgie, dolori cervicali, enterite, epistassi, forti edemi pretibiali bilaterali non regrediti malgrado la terapia con Torem.
Un'iniezione di Kenacort A40 effettuata in settembre non ha portato che un modico miglioramento della sintomatologia asmatica. Tachicardia sinusale, extrasistole sopraventricolare ed un ingrandimento atriale sx. Non escludo una nuova visita da parte del medico cardiologo.
Labor del 14.10.10: CDT, YGT aumentati, il paziente stesso dichiara di bere almeno 1 litro di birra e mezzo litro di vino al giorno. (Vedi risultati allegati). Gli ho consigliato di diminuire l'apporto di alcolici." (Doc. A4)
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto in sede di risposta, secondo questa Corte non è necessario richiedere al dr. __________ un rapporto al fine di definire la residua capacità lavorativa dell’interessato sino al suo decesso. Infatti, volendo ammettere – per ipotesi di lavoro – un peggioramento al 30 a-gosto 2010 della capacità lavorativa nella misura del 100%, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI tale modifica esplicherebbe gli effetti legali solo dal 1° dicembre 2010, ossia dopo tre mesi. Tenuto conto che l’assicurato è deceduto il 10 novembre 2010 (VI/2), il peggioramento non può essere considerato.
2.7. Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto finale 21 luglio 2010 la consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere una riqualifica professionale, precisando inoltre la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili al-l’assicurato (doc. AI 57).
Quale reddito da valido la consulente, fondandosi sui dati forniti dal datore di lavoro, ha considerato un importo di fr. 73’626.-- relativi al 2009 in mancanza di dati salariali del 2010.
Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), riconoscendo una riduzione del 18% per motivi personali e determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 50’220.--. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità non pensionabile del 32%.
Tale modo di procedere è stato vagliato dal TCA e risulta corretto.
Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la re-iezione del ricorso.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico di __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico di __________.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti