Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.291
Entscheidungsdatum
19.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.291

FS/sc

Lugano 19 maggio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 settembre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1961 (attiva quale donna delle pulizie per 20 ore alla settimana dal

  1. maggio al 18 luglio 2007 presso l’Hotel __________ di __________, in precedenza occupata quale donna per le pulizie presso la __________, iscritta in disoccupazione dal 1. giugno 2006 al 31 maggio 2008 alla ricerca di un’occu-pazione al 100% e tuttora impiegata a titolo di attività accessoria sempre quale donna delle pulizia presso il Sindacato __________; doc. AI 8/1-9, 15/1-8 e doc. 1/1-3 e 2/1-5 incarto disoccupazione) nel mese di ottobre 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da ernia del disco (doc. AI 3/1-10).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – la perizia bidisciplinare 4 febbraio 2010 del SAM (doc. AI 32/1-35), il rapporto medico 16 febbraio 2010 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 33/1-4) e il rapporto finale 7 giugno 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 35/1-3) – l’Ufficio AI, con decisione 13 settembre 2010, preavvisata il 9 giugno 2010 (doc. AI 38/1-3), ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 43/1-4).

1.3. Contro questa decisione l’assicurata, tramite il RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e di essere posta al beneficio del diritto ad una mezza rendita dal luglio 2008.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con lettera 18 novembre 2010 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni ed ha prodotto ulteriore documentazione medica.

1.6. Con osservazioni 29 novembre 2010, sulla base delle annotazioni 24 novembre 2010 del dr. __________, l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.

considerando in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 13 settembre 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali – è conforme o meno alla legislazione federale.

L’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal luglio 2008.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza federale delle assicurazioni, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Nella fattispecie in esame, l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 16 settembre 2009 (doc. AI 20/1) nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:

" (…)

Procedere

Considerando la genesi multifattoriale delle patologia riferibile all’A., chiedere valutazione specialistica bidisciplinare reumatologica/psichiatrica finalizzata a:

• descrizione dello stato di salute attuale, della sua evoluzione dall’esordio della patologia ad oggi, delle prospettive prognostiche e degli interventi ipotizzabili finalizzati al miglioramento del quadro valetudinario

• descrizione delle risorse presenti e degli eventuali limiti funzionali nell’attività consueta di ADDETTA ALLE PULIZIE, in altre eventualmente esigibili e anche nelle attività proprie dell’economia domestica

(…)" (doc. AI 20/1)

ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 2171-2).

Dalla perizia bidisciplinare 4 febbraio 2010 (doc. AI 32/1-35) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" (…)

D DIAGNOSI PSICHIATRICA

Nessuna diagnosi psichiatrica ai sensi dell’ICD-10

E. DIAGNOSI REUMATOLOGICA

Sindrome lombospondilogena cronica e sindrome radicolare irritativa L5 a sin. con episodi acuti nel 2003 e nel 2007

  • osteocondrosi L4-L5 con voluminosa ernia discale recessale a sin., spondilartrosi

  • osteocondrosi molto avanzata L5-S1 con importante edema midollare osseo sottocondrale, spondilartrosi

(…)" (doc. AI 32/17)

Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione complessiva della capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo impiego di ausiliaria di pulizia nell’ultima situazione lavorativa (lavorava 20 ore alla settimana, scegliendo se lavorare alla sera o piuttosto il week-end, spesso accompagnata da un’amica che l’aiutava, soprattutto nei compiti pesanti) viene ritenuta totale, ma con un rendimento ridotto almeno nella misura del 60%. Come ausiliaria di pulizie impiegata presso una ditta o in qualunque situazione in cui l’A. sia impiegata a ore e debba rendere conto di un certo rendimento durante le ore di lavoro, si deve calcolare una diminuzione della capacità lavorativa, tra tempo e rendimento, del 70%. (…)” (doc. AI 32/18), hanno concluso:

" (…)

G CONSEGUENZE sulla CAPACITÀ LAVORATIVA

Le menomazioni constatate si situano sul piano somatico nella sfera reumatologica.

Il Dr. __________, reumatologo, ritiene che la sindrome lombospondilogena cronica e la sindrome radicolare irritativa L5 a sin. con ripetute esacerbazioni nel 2003 e nel 2007, riducano la capacità lavorativa dell'A. come ausiliaria di pulizia. La capacità lavorativa viene giudicata come ridotta nella misura del 60% (riduzione del rendimento) nella sua ultima attività dove l'A. lavorava 20 ore alla settimana, scegliendo se lavorare alla sera o piuttosto che il week-end, spesso accompagnata da un'amica che la aiutava, soprattutto nei compiti pesanti. Questa riduzione della capacità lavorativa può essere intesa come lavoro a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto nella misura del 60%. Come ausiliaria di pulizia impiegata presso una ditta o in qualunque situazione in cui l'A. sia impiegata a ore e debba rendere conto di un certo rendimento durante le ore di lavoro, il Dr. __________ calcola una diminuzione della capacità lavorativa tra tempo e rendimento del 70% ca..

Il Dr. __________ ritiene uno stato di salute dell'A. a grandi linee invariato dal 2003 con una flessione in occasione di una prima esacerbazione dei problemi alla schiena nel 2003 e una seconda flessione della durata di alcuni mesi nel 2007. Tra il 2008 e il 2009 la situazione risulta invariata, come attualmente. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata in quanto le alterazioni degenerative della colonna lombare a livello L4-L5 e L5-S1, clinicamente molto significativa, sono associate anche ad una compressione della radice L5 di ds. tuttora asintomatica.

Nella sfera psichiatrica il Dr. __________ non ha posto diagnosi psichiatriche e ritiene che non vi sia incapacità lavorativa per la sua specialità.

Complessivamente circa l'evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa riteniamo una capacità lavorativa residua del 40% nel suo ultimo impiego di ausiliaria di pulizia (quando lavorava 20 ore alla settimana, scegliendo se lavorare alla sera o piuttosto che il week-end, spesso accompagnata da un'amica che la aiutava, soprattutto nei compiti pesanti) a partire dal 18.7.2007, allorquando è stata licenziata dal datore di lavoro Hotel __________ di __________ per prolungate assenze dovute a malattia. L'A., in qualità di ausiliaria di pulizia impiegata presso un'altra ditta o in qualunque situazione in cui l'A. sia impegnata ad ore e debba rendere conto di un certo rendimento durante le ore di lavoro, viene giudicata abile al 30%.

H. CONSEGUENZE sulla CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Nella sfera reumatologica l'A. presenta dei limiti funzionali.

Risorse fisiche

0% 1-5% 6-33% 34-66% 67-100%

= 0 h = fino a = ½ fino a = 3 fino a = ca. 5½

ca. 0,5 h scarse 3 h 5¼ h fino a 8 h

Sollevare e portare mai di rado talvolta sovente molto

esigibile sovente

leggero (fino a 9 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ý ¨ ¨

medio (10-25 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ý ¨ ¨ ¨

pesante (> 25 kg)

all'altezza dei fianchi ý ¨ ¨ ¨ ¨

sollevare sopra l'altezza

del petto ¨ ý ¨ ¨ ¨

Maneggio attrezzi

leggero/di precisione ¨ ¨ ¨ ý ¨

medio ¨ ý ¨ ¨ ¨

pesante/lavoro manuale ý ¨ ¨ ¨ ¨

rotazione manuale ¨ ¨ ý ¨ ¨

Posizione corporea/mobilità

lavori sopra l'altezza del capo¨ ý ¨ ¨ ¨

rotazione ¨ ý ¨ ¨ ¨

seduta chinata ¨ ý ¨ ¨ ¨

eretta chinata ¨ ý ¨ ¨ ¨

inginocchiata ¨ ¨ ý ¨ ¨

flessione delle ginocchia ¨ ¨ ý ¨ ¨

Posizione di lunga durata

seduta ¨ ¨ ¨ ý ¨

eretta ¨ ¨ ¨ ý ¨

Spostamento

camminare (fino a 50 m) ¨ ¨ ¨ ý ¨

camminare (oltre 50 m) ¨ ¨ ý ¨ ¨

camminare (lunghi tragitti) ý ¨ ¨ ¨ ¨

camminare su terreni

dissestati ¨ ý ¨ ¨ ¨

salire le scale/scale a pioli ¨ ý ¨ ¨ ¨

Limitazioni

equilibrio/bilanciamento ¨ limitato ý non limitato

In un'attività leggera adatta (ad esempio come operaia) che permette il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, la possibilità di alternare la posizione seduta e la posizione in piedi, che eviti movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, che permetta brevi pause al bisogno, l'A. è abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento che può diminuire tra il 20% e il 40%, a seconda del tipo di attività e della velocità di esecuzione richiesta. Circa le possibilità terapeutiche il Dr. __________ ritiene che non vi siano possibilità per migliorare la capacità lavorativa. A suo avviso non è indicato un intervento neurochirurgico (ciò che concorda anche con la valutazione del Dr. __________ del 15.6.1998).

Circa la possibilità di provvedimenti di integrazione professionale il Dr. __________ riferisce che l'A. appare interessata ad una riqualifica come gerente di ristorante/bar, attività che potrebbe avviare con un'amica, a condizione di poter evitare compiti pesanti o eccessivamente ripetitivi, o a condizione di potersi occupare del servizio solo parzialmente con la possibilità di concedersi pause se dovessero aumentare i dolori alla schiena o all'arto inferiore sin., questa attività sarebbe proponibile a tempo pieno e con un rendimento ridotto in misura variabile tra il 20% e 40% a seconda dello sviluppo di questa attività. Se si trattasse di un piccolo bar la riduzione del rendimento sarebbe dell'ordine del 20%. Se si trattasse per contro di un grande ristorante o di una mensa, la diminuzione del rendimento potrebbe raggiungere il 40%.

Nella prognosi reumatologica il reumatologo consulente ritiene non vi siano da prevedere cambiamenti a medio termine. Riconosce all'A. un'incapacità lavorativa massima del 20% come casalinga. Queste valutazioni valgono a partire dal 18.7.2007, quando l'A. veniva licenziata dal datore di lavoro.

I OSSERVAZIONI e DOMANDE PARTICOLARI

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 32/18-21)

L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 16 febbraio 2010 del dr. __________ (doc. AI 33/1-4 e considerato il rapporto finale 7 giugno 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 35/1-3) – con decisione 13 settembre 2010 ha quindi negato il diritto a prestazioni (doc. AI 43/1-4).

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che conferma, dal mese di luglio 2007, un’incapacità lavorativa del 70% nella sua attività abituale di donna delle pulizie e un’abilità al lavoro a tempo pieno con una flessione del rendimento tra il 20 e il 40% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

La dettagliata ed approfondita valutazione bidisciplinare del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ nel rapporto medico 16 febbraio 2010 (doc. AI 33/1-4).

In particolare il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 20 ottobre 2010 indirizzato al dr. __________ (doc. B1), non ha indicato per quali ragioni la valutazione del SAM sarebbe errata, non si è espresso sulla capacità lavorativa e, osservato che “(…) alla MRI lombare del giugno 2008 si era evidenziata una grossa ernia discale L4-L5 con compressione della radice L5 a sinistra e irritazione S1 a sinistra, una nuova MRI di controllo del 3.8.2010 conferma la presenza di un’importante ernia discale L4-L5 in conflitto con la radice L5 a sinistra (…)”, ha posto la seguente valutazione: “(…) confermo anche nello stato neurologico ed elettrofisiologico un quadro compatibile con radicolopatia L5 a sinistra, clinicamente con ipoestesia sul dorso dell’alluce sinistro e lieve deficit di forza dell’esten-sore lungo dell’alluce sinistro, quest’ultimo muscolo presenta anche importanti segni di una sofferenza neurogena cronica all’esame EMG, segni meno presenti nel tibiale anteriore e assenti nel gemello mediale sinistri. In ogni caso non vi sono dei segni EMG di una sofferenza neurogena acuta in atto. Dal lato terapeutico si potrebbe discutere un’infiltrazione peridurale della radice L5 a sinistra e in assenza di un beneficio di questa terapia anche un approccio più invasivo (…)”.

Anche il dr. __________, capo servizio di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale Regionale di __________, nella descrizione del esame MRI colonna lombare del 02.08.2010 indirizzato al dr. __________ (doc. B2), non si è confrontato con la perizia del SAM, non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha così concluso: “(…) presenza di un’importante ernia discale a livello del disco L4-L5 in sede mediana-paramediana e recessale a sin con conflitto con la radice L5 a sin. reperto associato ad un’importante alterazione reattiva del segnale del midollo osseo. Inoltre vi è una discopatia L5-S1 con protrusione mediana-paramediana e recessale bilateralmente senza chiari conflitti radicolari. Segni di spondilartrosi bilaterale a livello L4-L5 e L5-S1. Dimensione del canale spinale nella norma (…)”.

Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 novembre 2010 ha espresso la seguente valutazione:

" (…)

Rapporto dr. __________ del 20.10.2010:

  • viene indicato peggioramento della sintomatologia lombosciatalgica negli ultimi mesi

  • lieve paresi M4-M5 dell’estensore alluce destro

  • si conferma quadro compatibile con radicolopatia L5 a sinistra clinicamente con ipoestesia sul dorso dell’alluce sinistro e lieve deficit di forza dell’e-stensione lungo dell’alluce sinistro

  • si propone una infiltrazione peridurale della radice L5 a sinistra

Rm del 3.8.2010: a livello L4/5 importante ernia discale a sinistra con conflitto radicolare L5 a sinistra.

Valutazione:

  • i dati oggettivi, in particolare la RM di agosto 2010, mostrano una situazione invariata rispetto al 2008 con già allora presenza di una grande ernia discale con compressione di L5. La sintomatologia radicolare è già stata riconosciuta e valutata dal reumatologo nella sua perizia e debitamente presa in considerazione nei limiti funzionali.

(…)" (VIII/bis)

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In conclusione, rispecchiando la perizia bidisciplinare 4 febbraio 2010 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata in maniera approfondita, a ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’incapacità lavorativa, a contare dal mese di luglio 2007, del 70% nella sua attività abituale di donna delle pulizie e un’abilità al lavoro a tempo pieno con una flessione del rendimento tra il 20 e il 40% in un’attività adeguata.

2.7. Quanto alla valutazione economica, ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222) – per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 visto che è dal luglio 2007 che è inabile al lavoro nella misura del 70/ nella sua attività abituale – e che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali vale l'obbligo di ridurre il danno (e che non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione), valgono le seguenti considerazioni.

2.7.1. Per quel che concerne il reddito da valido, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2008, lavorando al 100%, in fr. 43’763.--.

Tale ammontare è stato determinato sulla base del reddito statistico risultante dalle tabelle RSS relative al ramo economico 93 (servizi personali), livello di qualifica 4 (cfr. doc. AI 35/2 e relativa tabella 7 giugno 2010 sub doc. AI 36/2).

L’assicurata ha contestato l’importo ritenuto dall’amministra-zione sostenendo che “(…) essendo la ricorrente al momento dell’inizio dell’inabilità invalidante disoccupata, come salario da persona valida va preso quello relativo a persone svolgenti attività non qualificate e non quello ultimo di addetta alle pulizie (…)” (I).

Al riguardo, nella risposta di causa, l’amministrazione ha indicato che “(…) ritenuto come l’assicurata abbia (sempre) svolto, tra il 2001 ed il 2007, l’attività di ausiliaria di pulizia (presso la __________ di __________, il Sindacato __________ di __________o e l’Hotel __________ a __________), considerando altresì come la stessa- prima di essere riconosciuta incapace al lavoro – si trovava in disoccupazione, è a giusta ragione che l’amministrazione ha determinato il reddito da valido basandosi sui dati statistici nazionali, segnatamente la cifra 93 della Tabella TA1 dell’ISS (…)” (IV).

Questo Tribunale non può che ritenere corretto il modo di agire dell’Ufficio AI.

Infatti, il reddito da valido dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assi-curato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:

" (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

2.7.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, rimasto incontestato, esso è stato calcolato conformemente alla giurisprudenza federale e in corretta applicazione della tabella TA1 (DTF 126 V 75; SVR 2007 UV Nr. 17 e STFA I 224/04 del 5 settembre 2006). Ritenuta una capacità lavorativa residua del 70% (circa la possibilità di effettuare una media allorquando è indicata una forchetta per la capacità lavorativa cfr. la STF 9C_280/2010 del 12 aprile 2011, consid. 4.2) e applicata una deduzione del 5% (deduzione, questa, ritenuta dalla consulente in integrazione nel rapporto finale 7 giugno 2010 sub doc. AI 35/1-3), nel 2008, il reddito ipotetico da invalido è stato fissato in fr. 34'160.--.

2.7.3. Ritenuti i redditi suenunciati, nel 2008, il grado d’invalidità è del 22% ([43’763 – 34'160] x 100 : 43’763 = 21.94% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

A titolo abbondanziale il TCA rileva che pur volendo, per pura ipotesi di lavoro, ritenere quale reddito da valido quello di una persona esercitante un’attività semplice e ripetitiva livello di qualifica 4 (come preteso dall’insorgente), il grado d’invalidità non raggiungerebbe il 40%.

In questo caso, infatti, il reddito da valido ammonterebbe a fr. 51'368.-- che, confrontati con il reddito da invalido di fr. 34'160.--, darebbe un grado d’invalidità del 33% ([51'368 – 34'160] x 100 : 51'368 = 33.49% arrotondato al 33%).

In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (cfr. consid. 2.3).

2.8. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Va qui ancora evidenziato che – anche se dagli atti sembrerebbe che è al beneficio di prestazioni USSI (cfr. doc. AI 19/1) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti) – l’assicurata non può in ogni caso essere esonerata dalle spese in quanto il suo ricorso appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole. Infatti all’insorgente (che in corso di procedura ricorsuale ha prodotto due rapporti medici nei quali i rispettivi sanitari non si sono confrontati con la perizia del SAM, non hanno posto una diagnosi e nemmeno si sono espressi sulla capacità lavorativa) non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni dei periti del SAM non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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