Raccomandata
Incarto n. 32.2010.283
BS/sc
Lugano 29 aprile 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 29 settembre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, precedentemente attivo quale ausiliario presso il servizio pacchi de La __________, nel marzo 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di una sindrome da apnee da sonno e di una infezione dermatologica all’arto inferiore destro (doc. AI 2-1).
Con decisione 14 ottobre 2009 (preavvisata il 28 luglio 2009) l’Ufficio AI ha negato l’erogazione di prestazioni assicurative in quanto, sulla base degli atti medici di cui all’inserto, non è stata accertata un’incapacità lavorativa (doc. AI 37/4-5).
Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA che è stato respinto con sentenza 1° marzo 2010 (inc. 32.2009.189).
1.2. In data 2 luglio 2010 RI 1te ha presentato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 52-7).
Con decisione 29 settembre 2010, preavvisa il 15 luglio 2010, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni, motivando come segue:
" (…)
Con la nuova richiesta dell'assicurato non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
A seguito delle osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione del 15 luglio 2010 il dossier è stato nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR). Quest'ultimo nell'annotazione del 18 agosto 2010 e del 28 settembre 2010 ha in sostanza potuto indicare che la nuova documentazione presentata non apporta alcun elemento medico atto a poter modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione era giunta. (…)"
(Doc. AI 63-1)
1.3. L’assicurato ha nuovamente presentato ricorso al TCA, postulando l’erogazione di una rendita. In sostanza egli ritiene di essere portatore di un danno alla salute.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Facendo presente che il SMR ha potuto costatare che la documentazione medica prodotta attesta uno stato valetudinario già conosciuto dall’AI, l’amministrazione ribadisce che il ricorrente non ha reso verosimile una notevole modifica delle sue condizioni di salute e/o economiche motivo per cui la decisione contestata merita conferma.
1.5. Il ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa (VI), producendo in seguito altra documentazione (VIII), trasmessa all’Ufficio AI con facoltà di presentare eventuali osservazioni (IX).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione dell’AI).
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza dell’11 settembre 2008, 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).
Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).
Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”, riportato nella sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/06, consid. 3).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (sentenza del 20 giugno 2007, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.3. Nel caso concreto, con la STCA 1° marzo 2010 questa Corte, sulla base della documentazione medica agli atti, aveva confermato la valutazione dell’Ufficio AI che aveva ritenuto la sindrome delle apnee notturne, principale patologia di cui l’assicurato è portatore, senza alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa. In particolare era stato evidenziato che:
" Nel concreto ciò significa che, fino a prova del contrario, l’applicazione dell’apparecchiatura C-PAP è da ritenere esigibile. Solo in presenza di una sindrome delle apnee notturne non più curabile, attestata da uno specialista, l’assicurato potrà far valere un peggioramento della propria situazione di salute.
Ora, con la seconda domanda di prestazioni l’assicurato ha allegato un certificato medico 26 luglio 2010 del suo medico curante, dr. __________, attestante che l’interessato “in considerazione di una polipatologia ed in particolare una sindrome bronco-ostruttiva cronica, una sindrome dell’apnea da sonno di tipo ostruttivo di grado elevato, una importante obesità è da ritenere attualmente inabile al lavoro in misura completa” (doc. AI 55). Tuttavia da questo certificato non è dato di sapere se l’assicurato fa uso dell’apparecchiatura C-PAP e tantomeno gli effetti di tale cura.
Anche il rapporto 22 luglio 2010 dell’Ospedale __________, redatto a seguito della visita dell’assicurato presso il Pronto soccorso (doc. AI 60-2), non apporta sostanziali modifiche. In tale rapporto, infatti, sono attestate le note diagnosi e non vi è alcuna indicazione su un’eventuale incapacità lavorativa. Va fatto presente che i medici avevano proposto un ricovero che l’assicurato ha rifiutato per motivi personali.
Il medico curante ha prodotto all’Ufficio AI il rapporto 28 giugno 2010 del dr. __________ Dopo aver fatto presente che il paziente si è presentato in quanto volevano toglierli la patente e per ribadire che è un ingiustizia che egli non riceva l’AI, il citato specialista FHM malattie polmonari dell’Ospedale __________ ha evidenziato:
" (…)
Dopo lunga discussione sono riuscito a riconvincerlo a ricominciare la terapia con C-PAP dicendogli che non avrei fatto alcun tipo di certificato non conoscendo bene la situazione e finché non vi fosse stata l'introduzione di una terapia con C-PAP ben fatta.
Ho anche ribadito che avrei fatto il certificato unicamente per quel che concerne la sindrome delle apnee notturne.
Il problema dell'A. una volta controllato (se controllabile) questo lato della patologia dipende completamente dai suoi problemi muscolo-scheletrici.
Ha quindi accettato di eseguire il C-PAP non proprio di buon grado, ma promettendo di usarlo. Gli è stato dato un apparecchio gratuitamente dalla Lega Polmonare, lega che ho anche pregato di indirizzare all'assistente sociale che si occupa dei pazienti polmonari per via delle svariate problematiche finanziarie.
L'ho visto in data 9.06.10 dopo circa tre settimane dall'introduzione della terapia con C-PAP.
L'ha utilizzato più o meno nel 50% dei giorni per più di 4 ore con un utilizzo mediano di 6.5 ore ed un non utilizzo in 13 notti.
Quando utilizza l'apparecchio gli episodi di apnea ipopnea scompaiono quasi del tutto, rimangono ancora circa 12 ipopnee all'ora con delle pressioni abbastanza elevate (praticamente fisse a 12.6).
Il paziente però continua a lamentarsi che quando utilizza l'apparecchio sente dolore a tutte le ossa e non riesce a camminare dopo e che quando mette la maschera ha come delle assenze con perdita dei sensi e poi si riprende.
Mi riferisce inoltre tutto un corollario di eritemi al corpo che durano da 2-3 giorni, sono dolorosi e poi scompaiono, un prurito molto marcato, sudorazioni notturne molto marcate ed appunto questi dolori osteo muscolari diffusi.
Clinicamente però non vi è nulla di oggettivabile.
Vista la situazione borderline del paziente ed attualmente l'assenza di copertura assicurativa ho proceduto a fare un piccolo prelievo (v. allegato) che però mostra tutti i valori perfettamente nella norma senza segni infiammatori né elevazione del LDH e neppure eosinofilia.
Faccio fatica quindi a questo punto a credere che vi sia una malattia sistemica sottogiacente.
Mi ha anche riferito che con un certificato da parte mia per via della sindrome delle apnee notturne e da parte tua l'avvocato (__________) farebbe riavviare tutta la procedura di AI e gli avrebbe promesso di ottenerla in tempi brevi (non so quanto vera sia questa informazione).
Gli ho ribadito che potevo al massimo fare un certificato che conferma la malattia, l'inizio del trattamento e che conferma che per un buon risultato ed un controllo della malattia ci vogliono parecchi mesi e gli ho ribadito che se veramente l'avvocato è intenzionato a fare questi passi di contattarmi telefonicamente.
Rivedrò il paziente tra circa 5-6 settimane per rivalutare la terapia con C-PAP." (Doc. AI 60/4-5)
Orbene, il succitato specialista ha rimarcato gli effetti benefici della terapia con C-PAP, non riscontrando dal punto di vista oggettivo i dolori lamentati dall’assicurato durante l’utilizzo della citata apparecchiatura. Egli ha poi evidenziato come i valori risultanti dal prelievo di sangue sono “perfettamente nella norma senza segni infiammatori né elevazione del LDH e neppure eosinofilia”, facendo anche presente di far “fatica (…) a credere che vi sia una malattia sistemica”. Il dr. __________ ha infine indicato di voler rivedere il paziente dopo 5-6 settimane per rivalutare la terapia con C-PAP. In relazione a questa rivalutazione l’assicurato non ha prodotto nulla.
Certo che il 20 gennaio 2011 all’assicurato è stata revocata la licenza di condurre veicoli a tempo indeterminato con effetto immediato. Tuttavia va fatto presente che tale decisione è stata presa non avendo egli, nonostante i vari richiami e sotto comminatoria, prodotto la certificazione medica attestante la sua idoneità a condurre veicoli a motore (doc. B3). Ciò non permette di ritenere verosimile un peggioramento delle condizioni di salute. Al riguardo va infatti ricordato che nella STCA 1° marzo 2010 questa Corte aveva rilevato (sottolineatura del redattore):
" Nel suo scritto 26 agosto 2009 alla __________ il dr. __________ ha fatto presente che “siamo riusciti ad ottenere un oggettivo miglioramento della situazione che aveva portato alla revoca della licenza di condurre. Il signor RI 1 segue ora scrupolosamente la terapia con apparecchiatura C-PAP atta alla riduzione significativa dei disturbi che hanno portato alla sonnolenza marcata” (doc. AI 30-1 doc. A3). Avendo lo specialista attestato un’idoneità psicofisica alla guida sicura di autoveicoli, il 10 luglio 2009 la __________ ha annullato la decisione di revoca della licenza di condurre (doc. A5).“
Vero che il dr. __________ ha parlato di “situazione borderline”; tuttavia al riguardo va rilevato, come già evidenziato da questa Corte nella precedente sentenza (cfr. consid. 2.5 STCA 32.2099.189), che l’assicurato non ha trasmesso alcun atto medico attestante l’esistenza di un danno psichico invalidante diagnosticato da uno specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05).
In considerazione di quanto sopra, questo TCA deve far proprie le conclusioni esposte nella nota 28 settembre 2010 dalla dr.ssa __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), che ha vagliato la succitata documentazione, nel senso che “non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute” (doc. AI 62-2).
La decisione di non entrata nel merito va quindi confermata ed il ricorso respinto.
2.4. Con scritto 29 ottobre 2010 l’insorgente, per quanto è dato di capire, non condividendo quanto scritto dal dr. __________ ha chiesto l’audizione del succitato medico come pure dell’ direttore dell’AI avendo “in aula alcune cose da chiedere” (doc. VI).
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame non è necessario dare seguito alle succitate richieste di audizione, dal momento che la documentazione agli atti è sufficientemente completa. L’assicurato non ha del resto prodotto alcun documento idoneo a mettere in dubbio la validità di quanto attestato dal dr. __________ (cfr. consid. 2.4). Inoltre, non è dato di sapere su cosa dovrebbe riferire il direttore dall’Ufficio AI. Per questi motivi non occorre procedere alle chieste audizioni testimoniali.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Nella precedente procedura giudiziaria l’assicurato, risultato soccombente, aveva chiesto l’esonero dal pagamento delle spese, richiesta accolta con la STCA 1° marzo 2009 in quanto l’indigenza era stata documentata ed il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole. A prescindere dal fatto che in questa procedura egli non ha formulato una simile richiesta di esonero, va fatto presente che questa volta il ricorso appariva sin dall’inizio palesemente privo di esito positivo, non avendo l’interessato, nonostante le indicazioni riportate nella sentenza del 1° marzo 2009 (cfr. consid.2.3), prodotto la necessaria documentazione comprovante una modifica delle condizioni di salute.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono quindi a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti