Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.274
Entscheidungsdatum
30.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.274

FS/sc

Lugano 30 maggio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 settembre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1951, nel gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) ernia discale – lombalgie – sciatalgie (…)” (doc. AI 1/1-8).

Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 19 novembre 2007, preavvisata con progetto 10 ottobre 2007 (doc. AI 50/1-3), l’Ufficio AI aveva negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 54/1-3).

In esito al ricorso del 19 dicembre 2007 interposto contro la decisione del 19 novembre 2007 questo Tribunale, con STCA del 13 gennaio 2009 (doc. AI 64/1-19), ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti. In particolare, avuto riguardo alle risultanze della mielografia RM del 23 gennaio 2008 e della TAC lombare del 18 ottobre 2007, questa Corte aveva concluso che:

" (…)

Viste le diverse risultanze della mielografia RM del 23 gennaio 2008 rispetto alla documentazione su cui si sono espressi i periti del SAM, secondo questo Tribunale, l’aspetto somatico (come del resto auspicato dallo stesso Ufficio AI con le osservazioni 6 febbraio 2008) necessita un complemento peritale.

Ritenuto inoltre che il dr. __________ ha già visto l’assicurato ed è a conoscenza della sua situazione, appare ragionevole sottoporre la documentazione medica (sia la mielografia RM del 23 gennaio 2008 che l’esame TAC lombare 18 ottobre 2007 [doc. AI 51-2 su cui ha preso posizione unicamente il dr. __________, medico SMR, cfr. doc. AI 53/1]) allo stesso specialista la cui nuova valutazione dovrà essere avallata dai periti del SAM.

Per quanto riguarda la sostenuta necessità di effettuare una perizia ortopedica, il TCA rileva che sarà compito tanto del dr. __________ quanto dei periti del SAM valutare la necessità di ulteriori accertamenti di natura ortopedica e/o neurochirurgica.

In particolare non è possibile concludere per la necessità di una perizia ortopedica per il solo fatto che il dr. __________ – senza tuttavia disporre della documentazione medica sopra indicata, che, come appena visto, gli dovrà essere sottoposta – abbia già visitato l’assicurato e espresso una valutazione.

(…)" (doc. AI 64/16)

1.2. Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 18 dicembre 2009 del SAM (doc. AI 86/1-39) e sulla base del rapporto medico 23 marzo e delle annotazioni 5 maggio e 28 luglio 2010 del dr. __________, medico SMR (doc. AI 89/1-2, 105/1 e 110/1), nonché del rapporto finale 1. aprile 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 92/1-4 e tabelle sub doc. AI 93/1-7), con decisione 2 settembre 2010, preavvisata con progetto 9 aprile 2010 (doc. AI 96/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006 (doc. AI 113/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 112/1-4).

1.3. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito e, in particolare, la mancata cumulabilità delle diverse patologie di cui soffre – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera d’invalidità non limitata nel tempo.

Con ulteriore scritto 11 ottobre 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto medico 6 ottobre 2010 della dr.ssa __________ (IV e allegato doc. B).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che, conformemente a quanto ordinato da questo Tribunale, l’assicurato è stato valutato approfonditamente mediante una nuova perizia pluridisciplinare del SAM a cui va riconosciuta piena forza probatoria e rilevato che, quanto al rapporto medico 6 ottobre 2010 della dr.ssa __________, il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle annotazioni 19 ottobre 2010 hanno concluso che “(…) l’attuale certificato della Dr.ssa __________, psichiatra curante (06.10.2010) sostiene che nella valutazione attuata dall’UAI non siano state prese sufficientemente in considerazione la personalità e le poche risorse psichiche dell’A, riportando una forte tendenza alla regressione, diminuzione dell’energia vitale e mancanza di “combattività”. Il Dr. __________ nella propria valutazione SAM si era espresso sia circa il decorso patologia psichiatrica presente, giudicato lungo, ed aveva inoltre evidenziato una parziale regressione dell’apparato psichico rilevando anche una tendenza all’esa-gerazione della sofferenza, la presenza di funzioni volitive diminuite, di astenia, apatia ed abulia. Gli elementi sottolineati dalla Dr. __________ quindi sono stati a nostro avviso debitamente considerati nella valutazione della CL residua da parte del perito psichiatra SAM. Tale documentazione non modifica le conclusioni mediche basate sull’accertamento pluridisciplinare SAM (…)” (VI/bis) – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Invitato espressamente a prendere posizione sulle annotazioni 19 ottobre 2010 dei medici SMR l’assicurato, con osservazioni 2 novembre 2010, si è confermato nelle proprie allegazioni e ha concluso che “(…) se l’Ufficio AI esclude la somma delle tre patologie (psichiatriche, reumatologiche e neurologiche) in realtà appare ragionevole procedere per un’integrazione solo parziale, e non completa, come ipotizzato dall’Ufficio AI (…)” (VIII).

Con ulteriori scritti 5 e 22 novembre 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA l’esame RM funzionale della colonna vertebrale e lombare in inclinazione eseguito il 29 ottobre 2010 e i relativi 2 supporti CD contenenti il dettaglio degli esami effettuati (X e XIV e allegati doc. C e D).

1.6. Con osservazioni 16 e 29 novembre 2010 l’Ufficio AI – rilevato che nell’esame RM funzionale della colonna vertebrale e lombare in inclinazione eseguito il 29 ottobre 2010 il dr. __________ non si è pronunciato sulla capacità lavorativa e che la RM si riferisce ad un'epoca successiva alla decisione impugnata che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso (XII e XVI).

1.7. Con lettera 19 aprile 2011 questo Tribunale ha trasmesso all’avv. RA 1 la decisione oggetto della presente vertenza e la decisione 23 marzo 2011 emanata dall’USSI e gli ha assegnato un termine per formulare osservazioni scritte e, eventualmente, completare il ricorso (XIX).

L’assicurato è rimasto silente.

considerando in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 2 settembre 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006 – è conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurato postula il diritto alla rendita intera anche dopo il 30 aprile 2006.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 133 V 545, 131 V 164, 131 V 120 e 125 V 143).

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).

Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).

2.7. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA di rinvio del 13 gennaio 2009 (cfr. doc. AI 64/1-19 e consid. 1.1) – l’amministrazione ha proceduto ad ulteriori accertamenti medici e il 18 maggio 2009 ha ordinato una valutazione a cura del SAM (doc. AI 79/1-2).

Dalla perizia pluridisciplinare 18 dicembre 2009 (doc. AI 86/1-39) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome del dolore cronico.

Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica a ds. su:

  • pregressa ernia discale L3-L4 (MRI agosto 2004);

  • attualmente presenza di una residua protusione discale L3-L4 in sede intraforaminale ds. con possibile contatto con la radice L4;

  • possibile sindrome radicolare irritativa e con lievi deficit sensitivi L4 a ds., dovuta ad ernia discale extraforaminale L4-L5 ds..

Sindrome cercicovertebrale/-spondilogena cronica a ds. su:

  • incipienti alterazioni degenerative a livello C5-C6 e C6-C7 senza clinicamente segni per una irritazione radicolare.

Sindrome dolorosa cronica lombare.

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado lieve medio (ICD-10 F 33.0).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Stato dopo ulcere bulbare e gastrite.

(…)" (doc. AI 86/14-15)

Alla luce di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro svolto di operaio ecologico viene valutata al 70% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa completa) (…)” (doc. AI 80/21), i periti hanno concluso:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le menomazioni constatate si situano sul piano somatico e psicologico.

Nella sfera reumatologica, il Dr. __________, alla domanda "se vi sia stato un peggioramento oggettivo delle condizioni di salute rispetto all'esame eseguito nel 2006", risponde sottolineando la difficoltà ad eseguire una valutazione reumatologica corretta, in presenza di una sindrome del dolore cronico con manifestazioni in parte inadeguate. Gli esami neuroradiologici ripetuti negli ultimi anni, hanno potuto confermare la presenza di discopatie multisegmentali con una protrusione maggiore a livello L4-L5, con possibile contatto con la radice L4 di ds.. Facciamo notare che il consulente ha visionato la mielografia del 23.01.2008, non abbiamo potuto invece sottoporre al consulente le lastre della TAC lombare del 18.10.2007, che sono risultate introvabili, sia da parte del nostro servizio, che da parte dell'UAI. Il Dr. __________ ha comunque potuto visionare il referto descritto dal Dr. __________, specialista FMH in radiologia. Paragonando i risultati di questi esami, con quello eseguito il 26.01.2005, il consulente non sembra riscontrare dei significativi cambiamenti. Sotto l'aspetto reumatologico, in considerazione delle alterazioni degenerative della colonna lombare, ritiene che per lavori fisicamente medio-leggeri, che rispettino le limitazioni descritte dal consulente al punto 9, l'A. debba essere considerato in linea puramente teorica ancora abile al lavoro con una lieve limitazione di non oltre il 30%. II Dr. __________, nel suo consulto ritiene l'A. abile al 50% nel suo impiego di operaio ecologico, ma non tiene conto del mansionario del datore di lavoro. A questo proposito rimandiamo all'atto dell'8.03.2005, in cui la ditta __________ di __________, che descrive nel dettaglio il tipo di attività svolto dall'A., mansioni che non richiedevano sforzi fisici importanti (sollevamento pesi di non più di 5-10 kg).

Nella sua valutazione neurologica il Dr. __________ ritiene che una sindrome radicolare irritativa sia plausibile alla luce del reperto clinico e del referto radiologico. Questa situazione può determinare una sindrome dolorosa e di conseguenza ridurre la capacità lavorativa dell'A., che il consulente giudica approssimativamente in misura massima del 30%.

Sul piano psichiatrico il Dr. __________ ritiene che l'A. soffra di una sindrome depressiva ricorrente di media gravità e di una sindrome da dolore persistente, che a partire dalla metà del 2008 inficiano la capacità lavorativa nella misura del 30%.

Complessivamente, circa l'evoluzione della capacità lavorativa, riteniamo che a partire dal 23.08.2004 (quando smette di lavorare) l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% a causa di importante dolore a livello della colonna lombosacrale con irradiazione all'arto inferiore ds. dovuta ad ernia L3-L4 con conflitto radicolare; a partire dal febbraio 2005 la capacità lavorativa dell'A. è inficiata anche a causa del sopraggiungere di una patologia psichiatrica (in relazione alla perdita del lavoro), che ha motivato due ricoveri in cliniche psichiatriche nel settembre e nel novembre dello stesso anno. A partire dal 24.02.2006 (stesura della prima perizia SAM) giudichiamo l'A. abile al 70% nella sua ultima professione svolta di operatore ecologico. La prognosi è stazionaria. Rispetto alla prima valutazione SAM del 2006, il consulente reumatologico non ritrova nei referti clinici e radiologici dei significativi cambiamenti rispetto alla sua valutazione del 2006, e questi non sono tali da poter spiegare correttamente i cronici disturbi lamentati dall'A.. Il Dr. __________ ritiene che il quadro clinico è fortemente influenzato da fattori sopratentoriali, che rendono impossibile una corretta valutazione dei dolori. Gli esami neuroradiologici ripetuti negli ultimi anni (TAC lombare del 18.10.2006 e la MRl con mielografia della colonna lombare del 23.01.2008) hanno confermato la presenza di discopatie multisegmentali, con una protrusione maggiore a livello L4-L5, con possibile contatto con la radice L4 di ds.. Rivedendo il mansionario dei lavori svolti dall'A., riteniamo il suo ultimo lavoro medio-leggero e riteniamo quindi un'incapacità lavorativa del 30%. In questa percentuale sono integrate le incapacità lavorative per motivi neurologici (che considerano la possibile sindrome radicolare) e il 30% d'incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche. Le incapacità lavorative per motivi reumatologici, neurologici e psichiatrici non vanno a nostro avviso sommate, bensì integrate, in quanto tutte considerano una diminuzione del rendimento sul lavoro e la necessità di maggiori pause a causa di una sindrome del dolore cronico, dovuta da un lato a problemi strutturali della colonna e dall'altro ad un disturbo somatoforme.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Non riteniamo indicati provvedimenti d'integrazione professionale considerata l'età avanzata e la bassa scolarità dell'A..

Per quanto riguarda le problematiche reumatologiche, soprattutto per le alterazioni degenerative della colonna lombare, l'A. dev'essere considerato inabile al 50% nello svolgimento di un'attività lavorativa fisicamente pesante, che richieda sollecitazioni ripetute per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche). Per i lavori fisicamente medio-leggeri, che rispettino le limitazioni sopramenzionate, il consulente ritiene invece che l'A. debba essere considerato, in linea puramente teorica, ancora abile al lavoro, con una lieve diminuzione di non oltre il 30%. Per quanto concerne invece eventuali provvedimenti riabilitativi, il Dr. __________ ritiene che è ormai subentrata una cronicizzazione dei dolori, che non permette più all'A. di affrontare i suoi disturbi con misure medicamentose o fisiatriche. Tutte le terapie finora eseguite non hanno d'altronde mai potuto influenzare in alcun modo i dolori dell'A..

In considerazione del suo generale e precario stato psicofisico, non è neppure pensabile, secondo il Dr. __________, che l'A. esegua con regolarità un corretto programma di ginnastica medica per migliorare la generale tonicità della muscolatura del tronco. Il Dr. __________ ritiene che non si renda necessario alcuna ulteriore valutazione ortopedica o neurochirurgica, in assenza di importanti segni radiologici o clinici per una compressione radicolare, soprattutto in assenza di una qualsiasi conseguenza terapeutica. Per quanto riguarda la prognosi reumatologica, in linea puramente teorica, questa è da considerarsi favorevole, in assenza di importanti patologie, tali da giustificare un'incapacità lavorativa completa nello svolgimento di lavori adeguati come sopra descritti.

Per quanto riguarda la valutazione neurologica, il Dr. __________ specifica che gli è difficile quantificare esattamente la componente neurogena radicolare, visto che questa è sovrapposta ad una più diffusa sindrome dolorosa, non spiegabile dal punto di vista neurologico. Ritiene comunque la sindrome radicolare irritativa plausibile. Questa riduce approssimativamente la capacità lavorativa dell'A. in misura massima del 30%. II consulente non ha proposte terapeutiche dal punto di vista neurologico per migliorare la capacità lavorativa dell'A..

Nella sfera psichiatrica, il consulente riconosce all'A. un'inabilità lavorativa del 30% per qualsiasi lavoro. Lo stato d'angoscia, l'ansia, la ruminazione di pensieri, l'alterazione delle funzioni cognitive e la sintomatologia algica rendono l'A. più lento, meno preciso, con una maggior esauribilità, una minore precisione, una minore tenuta e caricabilità lavorativa. Ritiene una prognosi stazionaria. Il trattamento psicofarmacologico risulta adeguato secondo il Dr. __________. Il tasso medicamentoso degli psicofarmaci è invece risultato sotto il limite di quantificazione, ciò che fa supporre una cattiva compliance medicamentosa da parte dell'A..

Complessivamente, in un lavoro adatto (come ad esempio anche il suo ultimo lavoro svolto come operatore ecologico), che rispetti i limiti funzionali descritti dai vari consulenti, l'A. può raggiungere una capacità lavorativa del 70%, questo a partire dalla stesura della prima perizia SAM del 24.02.2006. La capacità lavorativa è diminuita del 30% per cause reumatologiche, neurologiche e psichiatriche. Le incapacità lavorative per queste specialità non vanno a nostro avviso sommate, bensì integrate, per i motivi esposti al punto 8 della presente perizia. L'A. risulta abile allo 0% per problemi reumatologici e successivamente anche psichiatrici dal 23.08.2004 al 23.02.2006.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 86/21-24)

L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, ritenuti il rapporto medico 23 marzo e le annotazioni 5 maggio e 28 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 89/1-2, 105/1 e 110/1) e considerato il rapporto finale 1. aprile 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 92/1-4 e tabelle sub doc. AI 93/1-7) – con decisione 2 settembre 2010 ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006 (doc. AI 113/1-3).

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni secondo la quale, dopo un periodo di inabilità lavorativa totale dall’agosto 2004, vi é una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti (come ad esempio la sua attività abituale di operaio ecologico visto il mansionario sub doc. AI 16/1) dal mese di febbraio 2006.

La dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ nel rapporto medico 23 marzo e nelle annotazioni 5 maggio e 28 luglio 2010 (doc. AI 89/1-2, 105/1 e 110/1).

In particolare, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 6 ottobre 2010 (doc. B), non ha posto delle nuove diagnosi che non siano già state considerate dai periti del SAM e, premesso che “(…) secondo il parere della sottoscritta in questa valutazione non sono state prese a sufficienza in considerazione la personalità e le poche risorse psichiche dell’assicurato (…)”, ha sostanzialmente formulato una diversa valutazione concludendo che “(…) la sottoscritta reputa, che queste sue caratteristiche abbiano un’influenza determinate sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, che non supera il 50% (…)”.

Al riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, nelle annotazioni 19 ottobre 2010, hanno osservato che “(…) l’attuale certificato della Dr.ssa __________, psichiatra curante (06.10.2010) sostiene che nella valutazione attuata dall’UAI non siano state prese sufficientemente in considerazione la personalità e le poche risorse psichiche dell’A, riportando una forte tendenza alla regressione, diminuzione dell’energia vitale e mancanza di “combattività”. Il Dr. __________ nella propria valutazione SAM si era espresso sia circa il decorso patologia psichiatrica presente, giudicato lungo, ed aveva inoltre evidenziato una parziale regressione dell’apparato psichico rilevando anche una tendenza all’esagerazione della sofferenza, la presenza di funzioni volitive diminuite, di astenia, apatia ed abulia. Gli elementi sottolineati dalla Dr. __________ quindi sono stati a nostro avviso debitamente considerati nella valutazione della CL residua da parte del perito psichiatra SAM. Tale documentazione non modifica le conclusioni mediche basate sull’accer-tamento pluridisciplinare SAM (…)” (VI/bis)

Va qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di valutazione peritale), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e rinvii).

Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’esame RM funzionale della colonna vertebrale e lombare in inclinazione eseguito il 29 ottobre 2010 con i relativi 2 supporti CD contenenti il dettaglio degli esami effettuati (doc. C e D).

Il dr. __________, FMH in radiologia, nel referto 29 ottobre 2010 (doc. C), non si è infatti espresso sulla capacità lavorativa. Inoltre – visto che il referto è posteriore alla decisione impugnata e ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in concreto il 2 settembre 2010) quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b) – questo Tribunale deve fare proprie le conclusioni dell’Ufficio AI secondo le quali “(…) la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute del Signor RI 1 esula pertanto dalla presente vertenza e dovrà – se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (…)” (XII).

In questo senso all’assicurato va fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

Riguardo alla contestazione secondo la quale l’Ufficio AI non ha predisposto un accertamento di natura ortopedica e questo nonostante le difficoltà riscontrate dal dr. __________ nell’espri-mere una valutazione circa la capacità residua, va rilevato quanto segue.

Innanzitutto, come visto sopra (cfr. consid. 2.9), va qui ribadito che alla perizia del SAM va riconosciuta piena forza probatoria e evidenziato che “(…) le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM (…)” (doc. AI 86/22). Inoltre, anche se non ha una specializzazione in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische) Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu (Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010 consid. 4.1). Del resto l’assicurato non ha prodotto alcuna valida documentazione medica specialistica (reumatologica e/o ortopedica) in base alla quale le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM sarebbero errate.

Quanto alla censura a proposito della mancata cumulabilità dei gradi d’incapacità lavorativa stabiliti nelle diverse patologie – al punto 7 del ricorso l’assicurato osserva che: “(…) corretto invece sommare le varie sindromi psichiche che, aggiunte a quelle reumatologiche e neurologiche portano ad un’incapacità lavorativa completa (…)” – va qui ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare).

Nel caso in esame, i periti del SAM – osservato che “(…) le incapacità lavorative per motivi reumatologici, neurologici e psichiatrici non vanno a nostro avviso sommate, bensì integrate, in quanto tutte considerano una diminuzione del rendimento sul lavoro e la necessità di maggiori pause a causa di una sindrome del dolore cronico, dovuta da un lato a problemi strutturali della colonna e dall’altro ad un disturbo somatoforme (…)” (doc. AI 86/22) – hanno concluso che “(…) le incapacità lavorative per queste specialità non vanno a nostro avviso sommate, bensì integrate (…)” (doc. AI 86/24).

Questo Tribunale non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione globale dei medici del SAM e questo a maggiore ragione visto che l’assicurato nemmeno produce alcuna documentazione medica idonea a contrastare le conclusioni peritali.

In conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 18 dicembre 2009 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di dicembre 2009 e prima del 2 settembre 2010 (data della decisione impugnata), a ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’incapacità lavorativa totale dall’agosto 2004 e una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti (come ad esempio la sua attività abituale di operaio ecologico visto il mansionario sub doc. AI 16/1) dal mese di febbraio 2006.

La domanda volta ad un’ulteriore perizia medica va pertanto disattesa. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.10. In concreto, ritenuto che, dopo l’inabilità al lavoro totale dal mese di agosto 2004, dal mese di febbraio 2006 il ricorrente va ritenuto capace al lavoro nella misura del 70% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa completa) nella sua precedente attività lucrativa quale operatore ecologico – in questo senso hanno concluso i periti del SAM dopo aver evidenziato che “(…) il dr. __________, nel suo consulto ritiene l’A. abile al 50% nel suo impiego di operaio ecologico, ma non tiene conto del mansionario dell’ex datore di lavoro. A questo proposito rimandiamo all’atto dell’8.03.2005, in cui la ditta __________ di __________ che descrive nel dettaglio il tipo di attività svolto dall’A., mansioni che non richiedevano sforzi fisici importanti (sollevamento pesi di non più di 5-10 kg) (…)” (doc. AI 86/21-22) – è a giusto titolo che l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita intera.

Infatti, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt , Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal febbraio 2006, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 70% nella sua precedente occupazione, per ridurre il danno doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di operatore ecologico. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% nella precedente attività non raggiunge il grado minimo pensionabile (40%), vi sono i presupposti per sopprimere il diritto alla rendita intera (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007).

In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A questo proposito nella STFA I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:

" (…)

Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.

(…)" (STFA I 759/2005 del 21 agosto 2006, la sottolineatura è del redattore)

Ne segue che, anche se dal raffronto dei redditi dovesse emergere un’inabilità maggiore l’insorgente, in virtù del suo obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa, non avrebbe diritto ad alcuna rendita in quanto il grado d’invalidità non pensionabile.

Questo Tribunale rileva tuttavia che i periti del SAM hanno attestato che “(…) complessivamente, in un lavoro adatto (come ad esempio anche il suo ultimo lavoro svolto come operatore ecologico), che rispetti i limiti funzionali descritti dai vari consulenti, l’A. può raggiungere una capacità lavorativa del 70%, questo a partire dalla stesura della prima perizia SAM del 24.2.2006. (…)” (doc. AI 86/23) e concluso che “(…) l’A. risulta abile allo 0% per problemi reumatologici e successivamente anche psichiatrici dal 23.08.2004 al 23.02.2006 (…)” (doc. AIn 86/24, la sottolineatura è del redattore).

Di conseguenza, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI, la rendita intera va soppressa con effetto dal 1. giugno 2006 e non, come erroneamente ritenuto dall’Ufficio AI, dal 1 maggio 2006.

A titolo abbondanziale il TCA rileva ancora che, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, procedere ad un confronto dei redditi – dalle tabelle allestite dalla consulente in integrazione sub doc. AI 93/1, 93/6 e 93/7), rimaste incontestate, i redditi da valido e invalido da considerare per l’anno 2006 (calcolati conformemente alla giurisprudenza federale di cui alle DTF 134 V 322, 129 V 222 e 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc) risultano essere di fr. 45'152.-- rispettivamente di fr. 29'410.71) – nel 2006 il grado d’invalidità non sarebbe comunque pensionabile ([45'152.-- - 29'410.71] x 100 : 45'152.-- = 34.86% arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 21 consid. 3.2).

2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal

  1. agosto 2005 al 31 maggio 2006.

Quanto all’importo posto in compensazione (fr. 10'134.-- versati all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) va rilevato che lo stesso non è stato contestato e che, anche se espressamente invitato a formulare le proprie osservazioni al riguardo e, se del caso, a completare il proprio ricorso, l’assi-curato è rimasto silente (cfr. consid. 1.7).

2.12. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.13. Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 400.-- a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata, per quanto riguarda il diritto alla rendita, è modificata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2005 al 31 maggio 2006. Per il resto la decisione impugnata è confermata.

  1. Le spese per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 400.-- a carico del ricorrente al quale l’Ufficio AI verserà fr. 200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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