Raccomandata
Incarto n. 32.2010.269
cr/sc
Lugano 30 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 7 settembre 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1954, ha beneficiato di una rendita intera di invalidità, per un grado AI del 100%, dal 1° marzo 2003, a seguito dell’intervento di decompressione del nervo mediano destro e di denervazione del gomito destro, con decorso sfavorevole, vista l’insorgenza di una algodistrofia di Sudeck (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 24 settembre 2003, doc. 21).
L’amministrazione, ritenendo lo stato di salute non ancora stabilizzato, di modo da non potere valutare l’opportunità di accordare o meno eventuali provvedimenti professionali, ha previsto una revisione a breve termine (doc. 15).
A conclusione della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel maggio 2003, dopo l’esecuzione di una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 30), con decisione del 30 marzo 2005 (cfr. doc. 46/1-3), poi confermata con decisione su opposizione del 20 settembre 2005 (doc. 57/1-5), l’Ufficio AI ha soppresso la rendita, non presentando più l’assicurata un grado di invalidità pensionabile.
Questa decisione è poi stata confermata dal TCA, dopo avere richiesto delle precisazioni al dr. __________ (doc. 67/3-6), con sentenza 32.2005.192 del 20 ottobre 2006 (cfr. doc. 71/1-15).
La sentenza del TCA è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In data 11 giugno 2007 l’assicurata ha presentato all’UAI una nuova domanda di prestazioni, a seguito dei “dolori al braccio destro operato e dolori al braccio sinistro” (doc. 73/1-7).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una valutazione reumatologica affidata al dr. __________ del SMR (doc. 91), con progetto di decisione del 23 luglio 2008 (cfr. doc. 92), poi confermato con decisione del 25 settembre 2008 (cfr. doc. 95), l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenendo che lo stato di salute dell’interessata sia rimasto invariato rispetto al 2004, con un conseguente grado di invalidità inferiore al 40%.
Con sentenza 32.2008.199 del 25 giugno 2009, il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire le patologie negli ambiti della chirurgia ortopedica e della chirurgia della mano (doc. 110/2-26).
1.3. Dopo avere effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici ed economici del caso e in particolare una nuova perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 119), con progetto di decisione dell’8 luglio 2010 (doc. 124/1-4), l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni dell’assicurata, alla luce di una capacità lavorativa residua dell’85% in attività adeguate e di un grado di invalidità inferiore al 40%, insufficiente per ottenere una rendita di invalidità.
Contro tale progetto di decisione, l’assicurata ha inoltrato ricorso al TCA, anziché, come sarebbe stato corretto, trasmettere le proprie osservazioni direttamente all’Ufficio AI.
Con sentenza 32.2010.210 dell’11 agosto 2010, il TCA ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso dell’assicurata, disponendo la trasmissione degli atti all’UAI affinché proceda ad emettere una decisione (doc. 128/1-3).
Con decisione del 7 settembre 2010, l’UAI, confermando il precedente progetto di decisione dell’8 luglio 2010 (doc. 124/1-4), ha rifiutato il diritto a prestazioni dell’assicurata, essendo il grado di invalidità, inferiore al 40%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita (doc. A).
1.4. Contro la citata decisione del 7 settembre 2010, l’assicurata ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la sua situazione “venga valutata meglio”.
La ricorrente ha rilevato che il suo “braccio destro non mi permette di fare dei lavori ripetitivi e pesanti. Sembra che anche il rapporto medico del SAM mi dia ragione”.
Ella ha quindi concluso di non riuscire a capire i motivi per i quali “se sono abile nella misura del 20% in certi lavori, non vedo come posso essere abile all’85% in altri lavori” (doc. I).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, sottolineando la correttezza sia della valutazione medica peritale pluridisciplinare del SAM, sia della valutazione economica effettuata dal consulente in integrazione (doc. IV).
1.6. Con scritto del 27 ottobre 2010, l’assicurata ha ribadito di risentire notevoli dolori al braccio destro e, ora, pure al braccio sinistro, chiedendosi “chi può assumere una persona che si presenta e dice: cerco lavoro ma mi fanno male le braccia?”.
Ella ha evidenziato come dopo la decisione di soppressione delle prestazioni dell’UAI nel 2005 “nessuno mi ha aiutato a trovare un posto di lavoro adeguato alle mie capacità” (doc. VI).
Tale scritto dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel precedente rapporto peritale del 24 marzo 2004, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, poste le diagnosi di “sindrome spalla-mano a destra in esiti da decompressione del nervo mediano al canale carpale a destra e di denervazione del gomito destro secondo Wilhelm il 4 ottobre 2002; epicondilopatia omeroradiale a sinistra” (doc. 30-5), aveva ritenuto l’assicurata, a partire dal 20 marzo 2002, totalmente inabile al lavoro nella sua attività di operaia nel reparto montaggio, come pure in qualità di sarta (cfr. doc. 30-5), ma pienamente abile al lavoro, sempre a partire dal 20 marzo 2002, in attività adeguate alle sue condizioni di salute, ossia in un’attività “che non richiede l’utilizzo ed il carico del braccio dominante destro oltre i 2 kg; in presenza di una periartropatia anche al gomito sinistro, sono sconsigliabili lavori ripetitivi di flessione-estensione, prosupinazione contro resistenza con l’avambraccio sinistro, il carico massimo per il braccio sinistro è di 10 kg” (doc. 30-5).
La correttezza di questa valutazione peritale era stata confermata dal TCA con la sentenza 32.2005.192 del 20 ottobre 2006, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 71).
Nell’ambito della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata nel giugno 2007, l’UAI aveva sottoposto l’interessata ad una perizia specialistica, affidata al dr. __________ del SMR, medico internista-reumatologo, il quale, nel rapporto medico del 30 giugno 2008, aveva posto le diagnosi di “sindrome spalla-mano destra in stato dopo decompressione nervo mediano al canale carpale e denervazione gomito destro secondo Willhelm (4 ottobre 2002); epicondilopatia omero-radiale sinistra iniziale” (doc. 91-1).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________, dopo avere riscontrato un “quadro clinico riferibile all'arto superiore destro e sinistro invariato dal marzo 2004 ad oggi”, in pieno accordo con la precedente valutazione espressa dal dr. __________, aveva considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro in attività come operaia in reparto di montaggio e come sarta, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 91-1).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 1.2.), con sentenza 32.2008.199 del 25 giugno 2009, il TCA, pur considerando la perizia del dr. __________ completa e rispettosa dei crismi posti dalla giurisprudenza per ritenerla fedefacente, ha rinviato l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire le patologie dell’interessata negli ambiti della chirurgia ortopedica e della chirurgia della mano (doc. 110/2-26).
2.6. L’UAI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2008.199 del 25 giugno 2009 (cfr. consid. 2.2.), con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.
Nella perizia pluridisciplinare del 10 febbraio 2010, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr.ssa __________) e quella relativa alla chirurgia della mano (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 7 dicembre 2009, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “leggera sintomatologia di impingement alla spalla destra, su un’artrosi acromioclavicolare; brachialgia a destra in stato dopo intervento chirurgico di denervazione del gomito destro secondo Wilhelm, nonché asportazione di un ganglio a destra e decompressione del nervo mediano nel canale del carpo a destra con tecnica endoscopica il 4.10.2002, nonché sviluppo di una algodistrofia con sindrome spalla-mano destra e anchilosi (Frozen shoulder) alla spalla destra” (doc. 119-40).
Il dr. __________ ha rilevato che vi è stata un’evoluzione favorevole delle patologie dell’assicurata, con un miglioramento della capsulite retrattile, oltre alla conclusione “come peraltro aveva già constatato il dr. __________ nella sua valutazione del gennaio 2009, della problematica di sindrome spalla-mano o di algodistrofia del braccio destro, che si era sviluppata dopo l’intervento chirurgico” (doc. 119-40).
Lo specialista ha segnalato una “certa discrepanza tra i reperti clinici e radiologici, da considerare sostanzialmente blandi e favorevoli, e i disturbi soggettivi, che indicano un peggioramento della sintomatologia dolorosa” (doc. 119-41).
Alla luce dei dati clinici e radiologici, il dr. __________ ha ritenuto “sostanzialmente invariate le limitazioni indicate dal dr. __________ nella sua perizia del 24 marzo 2004, addirittura con un certo miglioramento delle possibilità funzionali del braccio destro, tenendo in considerazione che non vi sono più i presupposti clinici e radiologici per la diagnosi di una sindrome spalla-mano” (doc. 119-41).
A proposito della capacità lavorativa, lo specialista ha considerato l’assicurata inabile al lavoro all’80% nella sua precedente professione di operaia e quale sarta, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 119-41).
Rispondendo poi ad una esplicita richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del SAM in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata in determinate attività lavorative, con scritto del 26 gennaio 2010, il dr. __________ ha osservato che “per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa quale capo reparto, come dalle indicazioni del rapporto finale CIP, ritengo che l’assicurata sia abile al lavoro nella forma completa. Si tratta di un’attività lavorativa che tiene conto delle mie limitazioni funzionali determinate e descritte nella perizia del 7 dicembre 2009” (doc. 119-42).
Lo specialista ha poi rilevato che “per quanto riguarda l’attività di gerente, vi possono essere delle incomprensioni. Solitamente l’attività professionale di gerente non è unicamente di tipo organizzativo ed amministrativo o di gestione del personale, ma è associata anche ad un’attività diretta nell’ambito della ristorazione o come aiuto-cucina o come cuoca o come cameriera o barista. In un’attività di questo tipo bisognerebbe chiaramente determinare quali siano le percentuali di occupazione della paziente nell’ambito amministrativo e di organizzazione del lavoro e di controllo del personale e quanto invece la paziente lavori direttamente nel servizio ai clienti. Per quanto riguarda le attività amministrative non vi sarebbero limitazioni. Per quanto riguarda invece un’attività di servizio ai clienti, la paziente presenterebbe un’incapacità lavorativa nella forma dell’80%” (doc. 119-42).
Infine, il dr. __________ ha evidenziato che “per quanto riguarda un’attività di operaia, in attività da considerare leggera, questa dev’essere messa in relazione con le limitazioni funzionali determinate. Se questa attività lavorativa leggera tiene in considerazione le limitazioni da me descritte, la paziente è abile al lavoro nella forma completa” (doc. 119-42).
L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 16 novembre 2009, ha posto le diagnosi di “stato da intervento per sindrome del tunnel carpale a destra, attualmente senza deficit residui significativi; sindrome dolorosa cronica al braccio destro non spiegata da patologia neurologica” (doc. 119-44).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato che “dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa” (doc. 119-45).
L’aspetto legato alla chirurgia della mano è stato vagliato dal dr. __________, specialista in chirurgia della mano, il quale, nel suo referto del 15 dicembre 2009, ha concluso che “vi è una netta discrepanza tra i reperti oggettivi che rientrano praticamente nella norma e quelli soggettivi che farebbero concludere ad un’impotenza funzionale dell’arto superiore destro”, aggiungendo che “sono naturalmente questi ultimi ad incidere in pratica negativamente sulla capacità lavorativa che può venire considerata nulla per lavori pesanti e/o ripetitivi, mentre che essa potrebbe essere anche del 100% per un’attività del tipo di sorveglianza, che richieda l’intervento dell’arto superiore destro in modo discontinuo e di breve durata (pochi minuti), con il sollevamento di pesi che non superino i 2 chilogrammi e che permettano però contemporaneamente l’aiuto da parte dell’arto contro-laterale” (doc. 119-50).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla dr.ssa __________,
medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel suo referto del 15 novembre 2009, ha posto la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. 119-28).
Analizzando il quadro somatoforme, la dr.ssa __________ ha rilevato che “non esiste una patologia psichica di rilevante intensità; non esiste ritiro sociale, anzi è ben investita nella realtà e negli affetti; c’è una malattia fisica riconosciuta da tecnici che non mostra miglioramenti, anzi peggiora; nonostante ella viva un conflitto rispetto a temi di vita mai affrontati e metabolizzati, non sembra averne consapevolezza né – fatto salvo l’espressività somatica che a mio avviso ne è una deviazione – manifesta un disagio psico-emotivo tale da compromettere l’esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento lavorativo; esiste uno scarso successo delle terapie per la patologia fisica ma nessun tentativo di approccio di impronta psichica che potrebbe coadiuvare gli interventi medici in senso stretto (es. AD a doppio attacco o Gabapentin); non si rileva un aggravamento del quadro nel corso degli anni, dal punto di vista psichiatrico” (doc. 119-28).
Sulla base di queste considerazioni, la specialista ha ritenuto che all’assicurata “vada riconosciuta una percentuale di incapacità lavorativa pari al 15% per gli aspetti di interesse psichiatrico che ravvedo in: facile stancabilità, dolore cronico con appesantimento psico-emotivo, difettosa continuità del sonno, bisogno di ripetuti intervalli e di tempi più lenti nella gestione delle attività per esempio in casa” (doc. 119-28).
La dr.ssa __________ ha aggiunto che la percentuale di riduzione della capacità lavorativa del 15% concerne non solo l’ultima attività svolta dall’assicurata, ma qualsiasi tipo di attività, ivi comprese tutte quelle teoricamente esigibili, compatibili con la sua età, livello culturale e quadro fisico presentato (doc. 119-28).
Quanto all’evoluzione dello stato di salute dell’interessata, la specialista ha indicato che “il quadro è presente in forma larvata fin dall’esordio del 2002, ma espresso in modo più chiaro con i recenti peggioramenti fisici che coinvolgono l’arto contro laterale nell’ultimo anno circa (2008)” (doc. 119-29).
Infine, la dr.ssa __________ ha sottolineato l’utilità dell’introduzione di “una congrua terapia farmacologica, che aiuti a controllare gli aspetti di somatizzazione, che interpreto come espressione di contenuti umorali-affettivi deviati sul soma” (doc. 119-29).
Rispondendo poi ad una esplicita richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del SAM, con scritto del 18 gennaio 2010, la dr.ssa __________ ha indicato che l’assicurata presenta dolori fisici fin dalla fine degli anni novanta, divenuti più rilevanti intorno all’inizio del 2000, producendo l’interruzione dell’attività lavorativa dal 2002. Ella ha spiegato che l’interessata ha subito nel 1998 la perdita del coniuge, circostanza che l’ha resa “meno capace di “sostenere” il peso del dolore fisico diversamente da come aveva potuto fare precedentemente”; nel 2000-2001 stabilisce una nuova convivenza, “gravata tuttavia poco dopo da una diagnosi di sclerosi multipla che colpisce il compagno”, ciò che probabilmente contribuisce alla decisione di interrompere l’attività lavorativa per dedicarsi all’altro; infine, nel 2008 l’UAI stabilisce il non diritto alla rendita.
La specialista ha rilevato che, alla luce di queste considerazioni, “l’esordio di un più chiaro aspetto psicologico lo collocherei tra settembre e dicembre 2008, soprattutto come reazione emotiva alla perdita della rendita prevista e attesa. La presenza di una relazione affettiva molto complessa e di presa a carico potrebbe aver fatto sentire molto a rischio di fronte alla mancata rendita e, direi anche, molto risentita con l’interlocutore sordo ai suoi bisogni” (doc. 119-31).
La dr.ssa __________ ha quindi concluso che “il quadro che produce il 15% di incapacità lavorativa è, come registrato nella relazione, relativo a: facile stancabilità, dolore cronico con appesantimento psico-emotivo, difettosa continuità del sonno, bisogno di ripetuti intervalli e di tempi più lenti nella gestione delle attività; la presenza costante dei dolori necessita di cospicue energie per la gestione emotiva degli stessi e per non demordere e fermarsi e ciò produce affaticamento emotivo-psicologico e sentimento di appesantimento e di aggravio che a mio avviso peggiora lo spostamento sul soma e l’espressione somatoforme; appare complessivamente meno forte e più bisognosa, più fragile emotivamente; manifesta un difetto dell’efficienza psico-somatica, facile stancabilità, frequente necessità di momenti di riposo e recupero fisico, un sentimento come di “portare” il mondo sulle spalle con l’impressione che il rifiuto della rendita “obblighi” alla prosecuzione di uno sforzo che oggi vive come “sovra-umano”” (doc. 119-32).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 10 febbraio 2010, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “impingement lieve alla spalla destra con/su artrosi acromioclavicolare; brachialgia destra con/su pregresso intervento chirurgico di denervazione al gomito destro secondo Wilhelm, pregressa asportazione di un ganglio al polso destro, pregressa decompressione del nervo mediano del carpo destro con tecnica endoscopica (interventi del 4.10.2002), pregresso sviluppo di algodistrofia con sindrome spalla-mano a destra e anchilosi (frozen shoulder); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa avevano indicato quelle di “iperglicemia; dislipidemia; lieve trombocitosi e lieve leucocitosi” (doc. 119-15).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto che “globalmente l’assicurata raggiunge una capacità lavorativa dell’85% (presenza tutto il giorno ma con un rendimento ridotto) come operaia di fabbrica, caporeparto in una fabbrica ed esercente con compiti amministrativi, dal settembre 2008 e continua, rispettando i limiti funzionali descritti dai consulenti in reumatologia e chirurgia della mano” (doc. 119-22).
I medici del SAM hanno invece ritenuto che “come esercente addetta al servizio ai clienti e come sarta l’assicurata raggiunge una capacità lavorativa del 20% (presenza tutto il giorno ma con un rendimento ridotto) dal settembre 2008 e continua” (doc. 119-22).
Quanto al periodo precedente, i medici del SAM hanno osservato che “l’assicurata ha presentato una capacità lavorativa del 100% come operaia di fabbrica, caporeparto in una fabbrica e esercente addetta a compiti amministrativi (sempre rispettando i limiti funzionali descritti precedentemente a livello reumatologico e della chirurgia della mano) a partire dal 30 marzo 2005 (soppressione della rendita AI) sino ad agosto 2008. Come sarta ed esercente addetta al servizio clienti l’assicurata presenta una capacità lavorativa del 20% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dal 30 marzo 2005 (soppressione della rendita AI) e continua” (doc. 119-22). Quanto alla capacità lavorativa in altre attività adatte, i medici del SAM hanno indicato che “globalmente l’assicurata raggiunge una capacità lavorativa dell’85% (presenza tutto il giorno ma con un rendimento ridotto) in tutte le attività rispettose dei limiti descritti precedentemente dal settembre 2008 e continua. Per il periodo antecedente, cioè dal 30 marzo 2005 (soppressione della rendita AI) fino all’agosto 2008, l’assicurata ha presentato una capacità lavorativa del 100% in tutte le attività rispettose dei limiti descritti precedentemente” (doc. 119-23).
Quali osservazioni finali, i medici del SAM hanno sottolineato che vi è stato “un miglioramento a livello dell’arto superiore destro, con una regressione della sintomatologia (scomparsa della sindrome spalla-mano), ma un leggero peggioramento a livello psichiatrico nel corso del 2008 (settembre-dicembre 2008). Così, facciamo dunque risalire l’inizio della limitazione della capacità lavorativa del 15% a livello psichiatrico al settembre 2008” (doc. 119-23).
Nel rapporto medico del 16 febbraio 2010, il dr. D. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), sulla base della perizia eseguita dai medici del SAM, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro all’80% nella sua attività abituale di esercente con servizio ai clienti e sarta, ma abile al lavoro all’85% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, come ad esempio quella di caporeparto in fabbrica o esercente con compiti esclusivamente amministrativi (doc. 120-2).
Il dr. __________ ha concluso che “dalla perizia SAM 11.2009 viene constatato un lieve peggioramento psichico, peggioramento databile con settembre 2008, peggioramento di tipo psichico. La funzionalità del braccio è rimasta in pratica invariata (tendenzialmente meglio). Per il periodo precedente vale la decisione UAI / lo stato di salute del 2005” (doc. 120-2).
In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM, indicando di non capire come ella possa essere considerata inabile al lavoro all’80% in alcune attività, ma abile al lavoro all’85% in altre attività, senza tuttavia apportare nuove attestazioni mediche in grado di mettere in dubbio quanto accertato in sede peritale dal SAM.
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che, con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in precedenza.
Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V 376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere visitato personalmente l’assicurato.
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che la perizia effettuata dai medici del SAM sia dettagliata, approfondita e che quindi rispetti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Il TCA non ha motivo per distanziarsi infatti dalle accurate valutazioni eseguite in ambito reumatologico, neurologico, psichiatrico e di chirurgia della mano dagli specialisti del SAM e confermate dal dr. __________ del SMR, che, del resto, non sono state smentite, in sede ricorsuale, da successivi certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al lavoro all’80% nella precedente attività di esercente con servizio ai clienti e come sarta, mentre presenta, a partire dal mese di settembre 2008, un grado di incapacità lavorativa del 15% in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati nella perizia pluridisciplinare del SAM del 10 febbraio 2010 e nel rapporto medico del dr. __________ del SMR del 16 febbraio 2010.
La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).
Ora, nel caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto del 5 luglio 2010, ha indicato di potere fare riferimento a quanto già indicato nel precedente rapporto dell’8 marzo 2005 (cfr. doc. 122-1), nel quale la consulente incaricata aveva considerato esigibile dall’assicurata sia l’attività, in ambito industriale, di responsabile del reparto montaggio, sia quella di esercente con compiti essenzialmente organizzativi, sia lo svolgimento di altre attività non qualificate, leggere (doc. 39-3).
In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato di potere svolgere delle attività adatte nella misura dell’85%, a causa dei suoi dolori alle braccia (doc. I). Ella ha inoltre rilevato di abitare ad __________, paese nel quale non vi sono molte risorse e di non potersi spostare in auto a causa dei dolori alle braccia (doc. B).
Infine, ella ha fatto presente che, dopo la soppressione della rendita di invalidità nel 2005, nessuno l’ha aiutata a reperire una nuova attività adeguata (doc. VI).
Al riguardo, il TCA sottolinea innanzitutto che, con riferimento all’aspetto medico, nel referto peritale del 10 febbraio 2010, i medici del SAM, dopo avere richiesto una precisazione in tal senso al dr. __________ (cfr. doc. 119-42), hanno espressamente indicato che l’assicurata può svolgere l’attività, leggera, di caporeparto in ambito industriale o di esercente ma con compiti esclusivamente di tipo amministrativo/organizzativo (cfr. doc. 119-22).
Il fatto, dunque, che ella sia inabile al lavoro all’80% in determinate attività, di tipo pesante, non esclude la possibilità per la stessa di compiere, invece, delle altre attività leggere, confacenti al suo danno alla salute e rispettose delle sue limitazioni funzionali, come espressamente riconosciuto in sede medica.
In secondo luogo, va rilevato che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
È inoltre utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:
" Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”
(STFA succitata, consid. 4.5.)
Il TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di risparmiare l’arto superiore destro; circa la possibilità di reperire un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000 confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del 7.8.2001, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U 330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue condizioni personali (57 anni), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Da notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).
D’altro canto, a proposito delle critiche dell’assicurata in merito al fatto che ella non sia riuscita a reperire alcun tipo di attività adatta alle sue condizioni di salute, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che, sul mercato generale del lavoro, esistono delle attività che l’assicurata sarebbe in grado di esercitare in misura dell’85%, nonostante il danno alla salute.
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.9. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono determinanti i dati del 2008 (essendo il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata in attività adatte riconducibile al mese di settembre 2008).
Per il periodo precedente (da marzo 2005 ad agosto 2008), difatti, l’assicurata non ha diritto ad una rendita di invalidità, dato che, a fronte di una capacità lavorativa del 100% in attività adatte, come stabilito dai medici del SAM e confermato dal dr. __________ del SMR, dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità inferiore al 40%, come già deciso dall’UAI nella decisione del 20 settembre 2005, confermata con STCA 32.2005.192 del 20 ottobre 2006, cresciuta incontestata in giudicato.
2.10. Per quel che concerne il reddito da valido, nel suo rapporto del 5 luglio 2010, la consulente IP ha tenuto conto di un salario (2002) di fr. 41’250 (doc. 122-2)
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso.
2.11. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata, quale operaia nel reparto montaggio-assemblaggio di materie plastiche, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 44’715 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.).
Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 50’666, cfr. Tabella TA1 p.to 25 “fabbr. articoli di gomma e materie plastiche”, livello di qualifica 4, fr. 4’050.-- X 12 mesi = 48’600.-- riportato su 41.7 = 50'665.50).
Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 51'367.68) va dunque ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 6.74% - percentuale corrispondente al gap salariale dell’11.74% (fr. 50'666 vs. fr. 44’715), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 47'905.50.
Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’85%, il reddito statistico citato va ridotto del 15% e ammonta a fr. 40'719.67 (fr. 47'905.50 ridotti del 15%).
2.12. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.13. In concreto, nel rapporto del 5 luglio 2010, la consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 10% per attività leggera (cfr. doc. 122-2).
Tale percentuale del 10% stabilita dalla consulente e non contestata dall’assicurata, può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Va infatti rilevato che la consulente ha adeguatamente tenuto conto delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).
Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurata, nata nel 1954, cfr. al riguardo STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, con la quale il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA 32.2007.358 del 10 novembre 2008, ha rilevato che l’età dell’assicurato, di 56 anni al momento della decisione impugnata, non giustificava una riduzione percentuale maggiore rispetto a quella accordata dall’amministrazione).
Tuttavia, come vedremo, anche se si volesse applicare la riduzione massima consentita del 25% non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita di invalidità.
Procedendo al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario da invalido di fr. 47'905.50, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’85% e ammettendo una riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 36'647.70.
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44’715 (consid. 2.10.), emerge un tasso d’invalidità del 18.04% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe possibile assegnare alla ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità risulterebbe comunque del 32%.
In effetti, decurtato del 25% e del 15% per tenere conto di un’esigibilità dal profilo medico dell’85%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 30'539.76, che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44'715 conduce ad un tasso d’invalidità del 31,70%.
Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.14. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti