Raccomandata
Incarto n. 32.2010.259
FS/sc
Lugano 14 aprile 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 agosto 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, da ultimo attiva presso la __________ quale collaboratrice panettiera (doc. AI 13/2-9), nel mese di gennaio 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) grave discopatia L4-L5 con importante stenosi del canale spinale, listesi instabile L4-L5 (…)”(doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – la perizia reumatologica 2 novembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 36/1-12), i rapporti medici 17 novembre 2008, 18 maggio, 8, 9 e 13 luglio 2009 dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 37/1-4, 55/1-2, 59/1-2, 60/1 e 61/1-3), i rapporti 20 novembre 2008, 12 gennaio e 29 luglio 2009 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 39/1-3, 42/1-3 e 63/1-3) e l’inchiesta economica 5 gennaio 2009 per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 41/1-7) – l’Ufficio AI, con decisione 30 luglio 2009, preavvisata il 26 marzo 2009 (doc. AI 43/1-3), ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 64/1-3).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto di riconoscere, senza specificare da quando, il diritto ad una rendita intera (doc. AI 68/3-11).
1.4. In risposta l’Ufficio AI – viste le annotazioni 10 settembre 2009 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) in considerazione della diagnosi di fibromialgia e la nozione di problematica psichiatrica s’impone valutazione psichiatrica peritale tramite il centro peritale. Il perito dovrà esprimersi in particolare in merito ai criteri Förster (…)” (doc. AI 70/2) – ha proposto il rinvio degli atti per l’esecuzione dei necessari accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento (doc. AI 71/1-3).
1.5. Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni con decreto 8 ottobre 2009 (inc. 32.2009.151) ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione (doc. AI 73/1-3).
1.6. Esperiti ulteriori accertamenti medici – la perizia psichiatrica 11 marzo 2010 a cura del __________ e sottoscritta dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ (doc. AI 84/1-22) e quella reumatologica 17 agosto 2010 a cura del dr. __________ (doc. AI 100/1-15) – e ritenuti i rapporti 3 maggio e 20 agosto 2010 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 85/1-4 e 101/1-2), l’Ufficio AI, con decisione 24 agosto 2010, preavvisata con progetto 17 maggio 2010 (doc. AI 86/1-3), ha nuovamente negato il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile e respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. AI 102/1-3).
1.7. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – fatta valere una lesione del diritto di essere sentita e contestate, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito, la valutazione medica, quella economica e la reintegrabilità nel mondo del lavoro – ha chiesto:
" (…)
Di conseguenza, a RI 1 è concessa una rendita d’invalidità completa.
RI 1 è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’Avv. RA 1, __________ sia per la prima sede che per la sede ricorsuale.
Protestate tasse, spese e ripetibili.
(…)" (I)
1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato, in particolare, che anche aggiornando i redditi da valido e invalido le conclusioni non subiscono modifiche – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.9. Con scritti 21 ottobre, 4 e 10 novembre 2010 l’assicurata ha prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, preso posizione sulle osservazioni 2 novembre 2010 dell’Ufficio AI e trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica.
1.10. Con osservazioni 22 novembre 2010, viste le annotazioni 18 novembre 2010 del dr. __________, l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. L’insorgente sostiene innanzitutto che l’Ufficio AI non avrebbe preso in considerazione le tesi sviluppate in sede di osservazioni al progetto di decisione. Ella fa dunque valere una violazione del diritto di essere sentita in quanto la decisione impugnata non risulterebbe sufficientemente motivata.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3, 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16; 124 V 180 consid. 1a pag. 181, 372 consid. 3b pag. 375 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In concreto, sebbene succinti, i motivi alla base della decisione sono chiari. L’Ufficio AI ha, segnatamente, rifiutato il diritto ad una rendita sulla base delle perizie del __________ e del dr. __________ 11 marzo e 17 agosto 2010 dalle quali emerge che dal luglio 2007 è abile al 100% in un‘attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, viste le annotazioni e i rapporti medici 17 novembre 2008, 18 maggio, 8, 9 e 13 luglio 2009, 3 maggio e 20 agosto 2010 dei medici SMR e considerato che in applicazione del metodo misto non si ottiene un grado d’invalidità pensionabile.
Anche se l’amministrazione non ha esaminato nel dettaglio tutte le censure sollevate dall’insorgente, quest’ultima ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’interessata ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3, 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti) dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 24 agosto 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera senza precisare da quando.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.7. Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.8. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
2.9. Deve innanzitutto essere premesso che al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha valutato al 75% la parte dedicata all’attività salariata e al 25% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Tale suddivisione deve essere confermata, la relativa conclusione essendo stata presa sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurata in sede d’inchiesta domiciliare (doc. AI 41/1-7) che confermano i dati forniti dall’ex datore di lavoro relativi all’attività svolta prima del danno alla salute (doc. AI 13/2-7). Del resto la stessa non viene contestata dalla ricorrente.
2.10. L’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 27 ottobre 2009 nelle quali il dr. __________, medico SMR, rinviando alla nota 10 settembre 2009 (doc. AI 70/1-2) e al decreto di stralcio 8 ottobre 2009 (doc. AI 73/1-3), aveva concluso: “(…) ad perizia psichiatrica centro peritale per valutare presenza di problematica psichiatrica (criteri di Förster in presenza di problematica somatoforme) che potrebbe ridurre la capacità lavorativa residua come da perizia dr. __________ di 11.2008. (…)” (doc. AI 76/1), ha ordinato un accertamento medico presso il __________ (doc. AI 77/1-2).
Nella perizia medico psichiatrica 11 marzo 2010 (doc. AI 84/1-22) il dr. __________, direttore del Centro, e la dr.ssa __________, entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno espresso la seguente valutazione:
" (…)
A parte un accenno nella perizia del Prof. __________ del 13.03.08 nel capitolo Dichiarazioni dell'assicurata "... afferma di sentirsi un po' depressa ...", un disturbo depressivo viene descritto solo a partire dal marzo 2009. Il 16.03.09 l'A. inizia una terapia presso la Dr.ssa __________, specialista in psichiatria ed il 30.03.09 viene ricoverata su richiesta del Dr. __________ nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale __________. L'obiettivo del ricovero sarebbe stato - così si legge nel rapporto d'uscita del 22.05.09 - quello di "usufruire delle attività fisioterapiche, che offre il nostro reparto, parallelamente al sostegno farmacologico", cosa, che fa presupporre, che il disturbo depressivo non fosse granché pronunciato. Viene posta la diagnosi Residua distimia in pregressa sindrome da disadattamento. La distimia è una depressione cronica del tono dell'umore della durata di almeno 2 anni, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente di grado grave, medio o lieve. Nel rapporto d'uscita non si fa riferimento sulla base di quali elementi sia stata posta la diagnosi e, come indicato sopra, una simile diagnosi non è evincibile nemmeno dagli atti. Come osservato dal Dr. __________, medico AI, nel suo rapporto del 09.07.09, si tratta probabilmente di un riscontro anamnestico a posteriori. Lo stesso ragionamento vale per la sindrome da disadattamento, una condizione, anche quella, sì, di disagio psichico, ma non di gravità tale da soddisfare i criteri per la diagnosi di un disturbo affettivo, di una sindrome nevrotica, associata a stress o somatoforme o di un disturbo della condotta. Nel rapporto viene descritto nel decorso "un netto miglioramento del tono dell'umore parallelamente alla riduzione dei dolori e dei sintomi ansiosi". Nella diagnosi finale la distimia viene indicata come "residua" (ad indicare una minima quantità) e la sindrome da disadattamento come pregressa, il che significa, che al momento della dimissione non era più presente. Tutto questo lascia presupporre, che l'A. al momento della dimissione presentasse uno stato psichico nella norma. Nel suo rapporto all'Al del 29.05.09 la Dr.ssa __________ descrive uno stato psichico caratterizzato da "umore depresso, insonnia, ritiro sociale, diminuzione dello slancio vitale" e pone la diagnosi di una Reazione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento, valutando così la sintomatologia di lieve gravità. All'occasione del colloquio peritale il quadro psichico presentato dall'assicurata è nella norma. In particolare non sono stati oggettivati sintomi che indicherebbero la presenza di una sindrome affettiva o da disadattamento. Il tono dell'umore non era flesso, l'energia vitale non era diminuita, dopo 1.5 ore di colloquio non erano visibili segni di stanchezza o diminuzione della concentrazione o dell'attenzione. Si può quindi affermare, che l'assicurata attualmente non presenta nessun disturbo dell'umore.
All'occasione della sua perizia del 02.11.08 il Dr. __________ pone la diagnosi di una Fibromialgia, avendo constatato 18/18 punti fibromialgici positivi. Tipici per questa malattia sono dolori diffusi e persistenti, che non sono completamente spiegabili con processi fisiologici (rapporti del Prof. __________ del 10.07.08 e del Dr. __________ del 20.01.09). Solitamente a ciò si affiancano una forte stanchezza, un'aumentata affaticabilità e molteplici disturbi vegetativi, cosa che l'A. non presenta. Negli atti non vengono descritti, l'assicurata non ne fa menzione e la sottoscritta all'occasione del colloquio peritale non ne ha riscontrati. I sintomi, che l'assicurata presenta sono quindi unicamente i dolori.
Riguardo all'intensità dei dolori va osservato, che all'occasione del colloquio peritale la sottoscritta ha riscontrato un'evidente discrepanza tra la sintomatologia algica descritta dall'A. (forti dolori alla schiena, alle braccia, mani ... gamba), le limitazioni riferite (non riuscire a stare seduta più di mezz'ora) e le constatazioni obiettive: nessuna mimica sofferente, movimenti liberi e fluidi, gesticolamenti, mantenimento della posizione seduta per più di 1 ora, facilità ad alzarsi e sedersi senza appoggiarsi.
Ciò farebbe presupporre una certa tendenza, molto probabilmente inconscia, ad accentuare la sintomatologia algica.
L'assicurata, dopo essere rimasta vedova giovanissima, è venuta in Svizzera per potersi garantire un tenore di vita migliore, allettata dalla situazione di compatrioti emigrati, che tornavano a casa "ricchi e ben vestiti". Per 20 anni tutto ha funzionato bene: ella lavorava, si è risposata e nel 1995 ha preso con sé la figlia.
Nel 2006 si è ammalata, è stata operata, ma dopo l'intervento non è più stato possibile ristabilire lo status quo ante. Ella a causa dello stato della sua schiena e dei dolori ancora presenti viene valutata incapace di continuare a svolgere la sua professione a tempo pieno (vari rapporti medici presenti negli atti). Inizia a lavorare al 50% e chiede al medico curante se non sia possibile usufruire di una rendita d'invalidità (rapporto del Dr. __________ al Dr. __________ del 2.10.07 "... date le circostanze non se la sente di riprendere il lavoro al 100% e mi chiede sulle possibilità di un'eventuale rendita."). Nel gennaio 2008 fa una richiesta di rendita AI al 50%. Nel dicembre 2008 viene però licenziata e contemporaneamente anche il marito perde il posto di lavoro. Inoltre, poiché viene valutata totalmente abile al lavoro in un'attività adatta, che tenga conto di diverse limitazioni funzionali, la sua richiesta di prestazioni AI viene respinta. In quest'ottica risulta comprensibile, che ella accentui, anche solo inconsciamente, la sintomatologia algica presente, alfine di ottenere un risarcimento per il suo progetto di vita lavorativa/finanziaria ormai in via di fallimento.
Che l'assicurata presenti una capacità lavorativa limitata da problematiche somatiche è, sulla base della documentazione trasmessa, fuori discussione. E' altresì accertato, che soffra di una fibromialgia. Riprendendo il discorso fatto sopra sulla catalogazione della malattia tra le patologie reumatiche o psichiatriche, la sottoscritta sulla base delle sue osservazioni ed un attento esame degli atti reputa la componente psichiatrica della patologia di quest'assicurata trascurabile.
Di conseguenza, dal punto di vista strettamente psichiatrico l'assicurata non presenta una diminuzione rilevante della capacità lavorativa.
Considerando lo stato di salute dell'assicurata nel suo insieme, si può attestare, come limitazione a livello psicologico, unicamente una leggera diminuzione della capacità di adeguamento e resistenza allo stress, dovuta ai dolori.
Non è facile porre una prognosi per un futuro a medio-lungo termine. Se anche attualmente l'assicurata non soffre di una patologia psichiatrica invalidante, ella presenta pur sempre, a causa dei suoi disturbi, un'elevata vulnerabilità, che a seconda del decorso del suo disturbo fisico e degli eventi psicosociali futuri potrebbe catalizzare lo svilupparsi di una patologia del genere.
Applicando i criteri prognostici per le sindromi somatoformi di Foerster alla Fibromialgia, nel caso specifico dell'assicurata ("operazione" forse non del tutto corretta, ma legittimata dalla "parentela" tra le due patologie) si ottiene il quadro seguente:
comorbidità psichiatrica: nessuna
patologie organiche croniche: patologie neurologiche e reumatologiche
perdita dell'integrazione sociale: parzialmente. L'assicurata vive con la sua famiglia, non vede più molta gente, anche perché ha perso il lavoro. C'è però da dire, che anche prima del danno alla salute non aveva una vita sociale molto intensa.
decorso della malattia protrattosi per diversi anni con sintomatologia invariata o progressiva senza remissioni a lungo termine: l'assicurata presenta una sintomatologia dolorosa da più di 3 anni senza remissioni complete.
risultati terapeutici insoddisfacenti nonostante misure terapeutiche adeguate seguite costantemente: I risultati terapeutici secondo l'assicurata sono insoddisfacenti in quanto ella soffre a tutt'ora dolori. La sottoscritta non è in grado di valutare, se le misure terapeutiche intraprese fin'ora siano state adeguate o se ce ne siano di migliori o se sia possibile raggiungere risultati migliori.
Per quel che riguarda la Sindrome da disadattamento presentata dall'assicurata all'inizio del 2009 la sottoscritta può affermare, che le misure terapeutiche intraprese - degenza in clinica psichiatrica, terapia farmacologica con antidepressivi e psicoterapia di sostegno - sono state adeguate e che, confrontando lo stato psichico descritto nei rapporti medici con quello oggettivato all'occasione del colloquio peritale, i risultati siano stati soddisfacenti.
Quanto maggiori ed intense sono queste caratteristiche tanto più sfavorevole è la prognosi. Come discusso sopra, la prognosi resta incerta.
(…)" (doc. AI 84/16-19)
Ritenute le annotazioni 16 giugno 2010 nelle quali il dr. __________ – visti i certificati
Il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 17 agosto 2010 (doc. AI 100/1-15) – posta la diagnosi di: “(…) Sindrome lombospondilogena cronica sinistra in – Esiti da intervento di decompressione-fissa-zione L4/S1 il 23.2.2007, alterazioni degenerative della colonna lombare, disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, incipiente gonartrosi bilaterale, obesità, sindrome algica generalizzata aspecifica (…)” (doc. AI 100/13) – ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
La signora RI 1, nata il 25.9.1963, __________, __________, era già stata precedentemente da me sottoposta a perizia reumatologica su incarico dell'ufficio dell'assicurazione invalidità del cantone Ticino il 23.10.2008, allorché lamentava dolori lombari irradianti diffusamente nella gamba sinistra, senza traiettoria dermatometrica, di meno anche a destra, dolori che raggiungevano i piedi, manifesti di giorno e di notte, in aumento in posizione eretta, camminando prolungatamente; ora in un quadro algico tendente alla generalizzazione, avverte dolori lombari prevalentemente a sinistra, irradianti diffusamente nel gluteo e nella gamba sinistra, fino a raggiungere il piede sinistro, dolori riferiti con catastrofismo, con equivalenza dell'intensità del dolore lombare a quello nell'arto inferiore sinistro, a tal punto che non riesce a stare seduta, camminare, stare sdraiata, manifesti di giorno e di notte, in qualsiasi posizione, di meno presenti anche all'arto inferiore destro; all'esame clinico del 23.10.2008, la colonna lombare appariva altamente limitata alle lateroflessioni con Schober a 10/11 cm, per una distanza dita-suolo anteriore a 59 cm; ora l'assicurata che prima della visita peritale rimane seduta durante 30 minuti in sala d'attesa e in seguito deve rimanere seduta per altri 20 - 30 minuti per l'anamnesi in sala di consultazione, presenta tuttora una flessione attiva altamente limitata a 10/12 cm, per una distanza dita-suolo anteriore a 53 cm, le lateroflessioni bilaterali passive come pure l'estensione passiva, appaiono altamente limitate in ogni direzione con dolori riferiti sciatalgici nell'arto inferiore sinistro alla flessione attiva; mentre alla visita del 17.8.2010, risultava indebolito il riflesso achilleo a sinistra anche sotto manovra di rafforzamento, otteniamo ora riflessi patellari ed achillei mediovivaci dalle due parti, da notare una netta discrepanza per la manovra di Lasègue eseguita da sdraiata, attivamente contrastata a destra da 90°, rispettivamente a sinistra già da 40° e la stessa manovra svolta in assicurata seduta, assolutamente negativa dalle due parti, aspetto clinico che depone per un'autolimitazione della flessione attiva del rachide lombare; non risultano deficit della forza rozza ai gruppi muscolari degli arti inferiori; l'assicurata presenta una zoppia durante l'intera durata dell'esame, aspetto clinico che non viene spiegato dallo sviluppo di callosità plantari simmetriche, rispettivamente dall'assenza di una chiara asimmetria dei perimetri muscolari agli arti inferiori a sfavore della gamba sinistra, elementi che perlomeno parla contro un risparmio antalgico prolungato della gamba sinistra; già al momento dell'ultima valutazione peritale reumatologica del 23.10.2008, erano note alterazioni degenerative lombari; quest'ultime venivano precisate da una recente risonanza magnetica della colonna lombare del 27.11.2009 che evidenziava una focalità discale dal lato sinistro in L4/L5 all'ingresso del neuroforame a contatto con la radice di L5 a sinistra, inoltre il radiologo parlava di una neurite di S2 a sinistra; dal lato terapeutico, potrebbe rivelarsi utile stabilire tramite esame elettroneurofisiologico l'effettiva correlazione clinica tra la discopatia L4/L5 ed i dolori all'arto inferiore sinistro che, come presentati, non ricordano tipicamente un percorso dermatometrico L5, sempre durante la visita peritale del 23.10.2008, l'assicurata lamentava dolori cervicali irradianti verso l'emiviso sinistro, alla regione pettorale a sinistra e diffusamente nel braccio sinistro, coinvolgendo tutta la mano sinistra con formicolii diffusi alle dita III e V a sinistra, di minore intensità brachialgie anche a destra con parestesie alle dita Il - V della mano destra, con aumento delle cervicalgie alla rotazione della testa verso sinistra; persistono dolori cervicali, sempre manifesti di giorno e di notte, a qualsiasi movimento, tendenzialmente peggioranti stando sdraiata e in posizione eretta, cervicalgie che si diramano lungo tutta la schiena, soprattutto a sinistra e nelle braccia dalle due parti a traiettoria diffusa; il 23.10.2008, la mobilità della colonna cervicale appariva soltanto moderatamente limitata alla rotazione globale verso sinistra; ora, in ipercifosi della dorsale alta, la mobilità cervicale risulta libera alle rotazioni globali dalle due parti con dolori avvertiti a fine corsa, al momento misuriamo una distanza mento-giugulo-sternale a 14/2 cm, in precedenza il 28.10.2008, a 14/2,5 cm; risultano assenti deficit cervicoradicolari, da una valutazione neurologica specialistica del 20.11.2007, era nota una sindrome del canale carpale irritativa predominante a sinistra; nel frattempo il 30.9.2009, l'assicurata veniva sottoposta a decompressione del nervo mediano al canale carpale a sinistra, ma anche a decompressione del flessore delle dita all'altezza del primo legamento anulare per il II, III, IV, V dito e a decompressione del flessore lungo del pollice a sinistra in sindrome del canale carpale con sinovialite dei flessori delle dita all'altezza del legamento anulare a tutte le dita della mano sinistra; ad una visita di decorso dell'8.7.2010, il chirurgo della mano curante, scriveva che si era sviluppata una cicatrice contratta probabilmente un nodo di Dupuytren lungo il IV raggio al palmo della mano sinistra, per cui pianificava l'asportazione della cicatrice contratta, del probabile nodo di Dupuytren con eventuale sinovialettomia dei tendini flessori del IV dito, il 28.9.2010; l'assicurata alla visita peritale attuale riferisce che l'intervento chirurgico della mano sinistra del 30.10.2009, non era stato coronato da successo; la mobilità delle spalle, gomiti, polsi, articolazioni delle dita, appare libera dalle due parti, riconosciamo ancora una cicatrice calma all'altezza del canale carpale a sinistra come pure una cicatrice alla base del pollice sinistro e una trasversa palmare calma all'altezza delle articolazioni metacarpofalangeali della mano sinistra; agli arti inferiori, in assicurata che in parte contrasta le prove funzionali, notiamo una mobilità coxofemorale, per quanto valutabile normali alla rotazione interna ed esterna; ricorderemo che una radiografia del bacino del 2.9.2008, aveva evidenziato articolazioni coxofemorali nella norma; di valutazione altrettanto difficile risulta la mobilizzazione passiva delle ginocchia, in quanto, alla flessione passiva del ginocchio sinistro il movimento viene attivamente contrastato dall'assicurata; le radiografie delle ginocchia bilaterali del 2.9.2008 avevano mostrato gonartrosi incipienti dalle due parti.
Mettendo dunque a confronto la funzione dei singoli distretti della colonna vertebrale rispettivamente delle articolazioni periferiche registrata il 23.10.2008 con quella attuale, notiamo che il quadro praticamente si sovrappone, in un contesto anamnestico analogo. Segnalo, rispetto alla valutazione del 23.10.2008, un'ulteriore estensione dei punti dolenti ora praticamente a tutto il corpo, mentre in precedenza, il 23.10.2008, potevamo constatare una sindrome fibromialgica generalizzata, secondo le definizioni; l'indolenzimento ora di parti molli che vanno al di fuori dei classici punti fibromialgici, determina un quadro algico generalizzato aspecifico che è stato di recente valutato anche nel contesto di una perizia psichiatrica il 2.12.2009.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, giungiamo dunque alle diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica sinistra in esiti da intervento di decompressione-fissazione L4-S1 il 23.2.2007, alterazioni degenerative della colonna lombare, disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, incipiente gonartrosi bilaterale, obesità, sindrome algica generalizzata aspecifica.
In assenza di un cambiamento significativo delle patologie di stretta competenza reumatologica, la valutazione della capacità funzionale e di carico residua rimane sovrapponibile a quella espressa dopo la valutazione peritale del 23.10.2008.
(…)" (doc. AI 100/10-13)
Il perito, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’in-tegrazione, ha quindi concluso:
" (…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta nell’allegato.
Ribadisco dunque che l’assicurata, in un lavoro adatto allo stato di salute, è abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere dall’1.7.2007.
Nella sua ultima attività principale come operaia addetta alla preparazione di panetteria presso la __________ la ritengo abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50% a decorrere dall’1.7.2007, anche se questa attività venisse svolta a tempo parziale.
In qualità di casalinga, giudico l’assicurata, sempre a partire dall’1.7.2007, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 30%.
(…)" (doc. AI 100/14)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali (doc. 84/1-22 e 100/1-15), le annotazioni e i rapporti medici 17 novembre 2008, 18 maggio, 8, 9 e 13 luglio 2009, 3 maggio e 20 agosto 2010 dei medici SMR (doc. AI 37/1-4, 55/1-2, 59/1-2, 60/1, 61/1-3, 85/1-3 e 101/1-2), i rapporti 20 novembre 2008, 12 gennaio e 29 luglio 2009 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 39/1-3, 42/1-3 e 63/1-3) e l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 41/1-7) –, con la decisione qui impugnata ha negato il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 102/1-3).
2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.12. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti interpellati dall’amministrazione e i medici SMR, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che conferma un’incapacità lavorativa totale dal febbraio 2007 (vedi la documentazione dell’incarto cassa malati e il rapporto medico 3 maggio 2010 del dr. __________ sub doc. AU 85/1-4) e una capacità lavorativa, del 50% nella sua abituale e del 100% in un’attività adeguata, dal luglio 2007.
Il TCA rileva innanzitutto che il dr. __________ e la dr.ssa __________, nella perizia psichiatrica 11 marzo 2010 (doc. AI 84/1-22) – osservato che un disturbo depressivo viene descritto solo a partire dal marzo 2009 –, hanno considerato il certificato medico 3 aprile e i rapporti 22 e 29 maggio 2009 (doc. AI 53/11, 57/1-4 e 57/5-7) nei quali la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante, poste le diagnosi di reazione depressiva prolungata ICD 10 F43.21 e residua distimia in pregressa sindrome da disadattamento F43.2, ha attestato il ricovero presso l’Ospedale __________ dal 30 marzo al 16 aprile 2009 e un’incapacità lavorativa del 100% dal 30 marzo e del 50% dal 20 aprile 2009.
I periti – confermate le annotazioni 9 luglio 2009 nelle quali il dr. __________. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico SMR, aveva concluso che “(…) è evidente che una persona in ricovero stazionario sia inabile al 100% in qualunque attività durante il ricovero qualunque ne sia il motivo. Si nota come già il 3 aprile, la Dr.ssa __________ sia in grado, nel certificato inviato dal patrocinatore e indirizzato all’assicurazione contro la disoccupazione, di prevedere un decorso favorevole con una capacità lavorativa al 50% dopo le dimissioni. Il rapporto di dimissioni conferma una prognosi favorevole quoad valetudinem e una CL 50%. La diagnosi indicata è: residua distimia in pregressa sindrome da disadattamento (ICD10:F43.2). Il termine “pregress” sindrome da disadattamento indica una condizione presente in passato, che non si riscontra apparentemente in precedenti rapporti medici in dossier, ma certamente assente alle dimissioni. Allo stato attuale permane una distimia residua. Per distimia si intende una depressione cronica del tono dell’umore di gravità e durata tale da NON soddisfare i criteri per una depressione ricorrente lieve (ICD10: F 33.0), della durata di almeno due anni. Anche questa patologia, che di solito non influenza la capacità lavorativa, è introdotta qui per la prima volta, si tratta probabilmente di un riscontro anamnestico a posteriori. Il fatto che sia indicato come “residua” lascia intuire uno stato di miglioramento. In conclusione, mancano elementi oggettivi nuovi che possano giustificare “problemi psicologici che vanno aumentando”, anzi lo stato psichico dell’A.a, al momento delle dimissioni da __________, appariva migliorato. La distimia indicata per se non ha influenza duratura sulla capacità lavorativa in qualunque attività. (…)” (doc. AI 60/1) – hanno concluso che “(…) riprendendo il discorso fatto sopra sulla catalogazione della malattia (ndr.: si riferisce alla fibromialgia) tra le patologie reumatiche o psichiatriche, la sottoscritta sulla base delle sue osservazioni ed un attento esame degli atti reputa la componente psichiatrica della patologia di quest’assicurata trascurabile. Di conseguenza, dal punto di vista strettamente psichiatrico l’assicurata non presenta una diminuzione rilevante della capacità lavorativa. Considerando lo stato di salute dell’assicu-rata nel suo insieme, si può attestare, come limitazione a livello psicologica, unicamente una leggera diminuzione della capacità di adeguamento e resistenza allo stress, dovuta ai dolori. (…)” (doc. AI 84/18).
Questa valutazione non è stata contestata validamente da nessun medico specialista e, in particolare, non è possibile concludere differentemente sulla base dello scarno certificato 8 giugno 2010 nel quale la dr.ssa __________, non ha posto una diagnosi secondo una classificazione internazionalmente riconosciuta, non ha indicato in cosa consisterebbe il trattamento e si è limitata ad attestare in modo del tutto generico e senza documentare che “(…) confermo con la presente che in occasione della visita effettuata in data 1.6.2010 ho constatato un peggioramento dello stato di salute psichica dell’inte-ressata a margine, in mia cura dal 16.3.2009. Risulta quindi attualmente inabile al lavoro nella misura del 100% fino a data da stabilire. (…)” (doc. AI 90/12).
Quanto alla patologia somatica il TCA rileva che già nella perizia reumatologica 2 novembre 2008 (doc. AI 36/1-12) il dr. __________ – avuto riguardo, in particolare, ai rapporti 7 gennaio e 19 maggio 2008 del neurochirurgo dr. __________ indirizzati al dr. __________ rispettivamente all’Ufficio AI (doc. AI 17/13 e 23/1-2), alla perizia 20 febbraio 2008 del primario di neurochirurgia dr. __________ indirizzata alla __________ (doc. 14/1-9 dell’incarto cassa malati) e al rapporto 10 luglio della consultazione 7 luglio 2008 sottoscritto dall’assistente dr. __________ e dal capo clinica di neurologia dr. __________, entrambi della __________ di __________ (doc. AI 25/1-2) –, poste le diagnosi note, aveva concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dall’1.7.2007, allorché si riduceva la capacità lavorativa, nell’ultima attività esercitata, della metà. (…)” (doc. AI 36/9).
Il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto 2 febbraio 2009 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 53/9-10), posta la diagnosi di “(…) sospetti dolori articolari lombari a sinistra (…)” (doc. AI 53/9), non aveva contestato la precedente perizia del dr. __________ e nemmeno si era espresso sulla capacità lavorativa. Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 18 maggio, 8 e 13 luglio 2009 (doc. AI 55/1-2, 59/1-2 e 61/1-3) aveva concluso che il dr. __________ “(…) descriveva una valutazione clinico anamnestica pressoché sovrapponibile a quella effettuata dal dr. __________ in data 02.11.2008 (…)” (doc. AI 61/1).
Il dr. __________ – nuovamente interpellato dall’Ufficio AI vista l’annotazione 16 giugno 2010 nella quale il dr. __________ aveva osservato che “(…) in considerazione del dubbio di una modifica della situazione lombare ad rivalutazione peritale dr. __________ (…)” (doc. AI 92/2) –, nella perizia 17 agosto 2010 (doc. AI 100/1-15), anche considerato che “(…) in data 30.9.2009, su diagnosi di sindrome del tunnel carpale a sinistra con sinovialite dei flessori all’avambraccio, sinovialite dei flessori delle dita all’altezza del legamento anulare A1 per il I, II, III, IV e V al dito a sinistra, lo specialista in chirurgia della mano Dr. __________ di __________, procedeva a decompressione del nervo mediano nel canale del carpo a sinistra, decompressione dei flessori delle dita all’altezza del primo legamento anulare per il II, III, IV e V dito e decompressione del flessore lungo del pollice a sinistra. (…)” (doc. AI 100/6) e ritenuta la TAC-colonna lombare con visualizzazione degli organi e muscoli al passaggio lombo-sacrale del 27 novembre 2009 eseguita dal dr. __________ dell’Istituto radiologico __________ (doc. AI 90/15), ha concluso che “(…) sulla base degli atti, dell’anamnesi richiesta, dell’esame clinico, giungiamo dunque alle diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica sinistra in siti da intervento di decompressione-fissazione L4-S1 il 23.2.2007, alterazioni degenerative della colonna lombare, disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, incipiente gonartrosi bilaterale, obesità, sindrome algica generalizzata aspecifica. In assenza di un cambiamento significativo delle patologie di stretta competenza reumatologica, la valutazione della capacità funzionale e di carico residua rimane sovrapponibile a quella espressa dopo la valutazione del 23.10.2008. Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta nell’allegato. Ribadisco dunque che l’assicurata, in un lavoro adatto allo stato di salute, è abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere dall’1.7.2007. (…)” (doc. AI 100/12-13).
Queste valutazioni non sono state contestate validamente da nessun medico specialista e, in particolare, non è possibile concludere differentemente né sulla base dei certificati 20 ottobre e 9 novembre 2010 del dr. __________ (doc. B e C/1) né sui rapporti dei medici della __________ del 13 gennaio, 23 febbraio e 23 aprile 2010 (doc. C/2, C/3 e C/4). Infatti il dr. __________ non contesta puntualmente le valutazioni del dr. __________, non pone delle nuove diagnosi e esprime solo una diversa valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente ritenendola del 100%. Anche i medici della __________ non contestano le conclusioni del dr. __________ e nemmeno si esprimono sulla capacità lavorativa. Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 18 novembre 2010 ha osservato:
" (…)
nuova documentazione:
certificato dr. __________ 20.10.2010:
viene indicato un progressivo peggioramento dello stato clinico, non vengono però forniti ulteriori dettagli clinici a conferma
assicurata operata alla mano sinistra il 28.9.2010 (vedi perizia dr. __________ nella quale si indica che è prevista l’asportazione di una cicatrice contratta a livello del palmo della mano sinistra)
nuovo certificato dr. __________ 9.11.2010 che riprende il certificato del 20.10.2010, indicata una IL del 100% e che l’assicurata è stata vista alla clinica __________.
Rapporto consultazione clinica __________ del 11.1.2010:
viene proposta una valutazione neurologica
Rapporto consultazione neurologia clinica __________ del 23.2.2010
Non viene oggettivato un danno neurologico
Rapporto consultazione clinica __________ del 22.4.2010
Diagnosi: sindrome lombo vertebrale e spondilogena cronica e sindrome radicolare irritativa residua in stato dopo PLIF 2.2007
Sia a livello clinico che elettrofisiologico assenza di deficit radicolari presenza di una probabile borsite tracanterica
Valutazione:
gli attuali certificati presentati in sede di ricorso confermano una problematica lombospondilogena cronica senza patologia neurologica oggettivabile anche nel-l’attuale controllo neurologico.
Per quanto concerne l’intervento del dr. __________ del 28.9.2010 va precisato che si tratta d’un piccolo intervento che comporta una IL di poche settimane fino alla guarigione della ferita.
(…)" (XIV/bis)
In conclusione, rispecchiando le risultanze peritali suenunciate (doc. AI 84/1-22 e 100/1-15) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.12), visti i rapporti e le annotazioni 3 maggio, 20 agosto e 18 novembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 85/1-4, 101/1-2 e XIV/bis) e senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti medici, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata capace al lavoro nella misura del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posto dal luglio 2007.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
In particolare, quanto alla censura di imparzialità del dr. __________ – nello scritto 21 ottobre 2010 l’avv. __________ ha evidenziato che “(…) il med. __________ era evidentemente prevenuto quando ha dovuto allestire la seconda perizia, anche se la richiesta di far visitare la ricorrente da un altro medico non è stata accettata. (…)” (VII) – il TCA osserva che (come rilevato pertinentemente dall’Ufficio AI nelle osservazioni 2 novembre 2010; IX) la decisione 5 luglio 2010 (doc. AI 97/1-4) con la quale l’amministrazione aveva respinto l’istanza di ricusa del perito non è stata impugnata.
All’insorgente va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.13. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchie-sta domiciliare il 5 gennaio 2009 (doc. AI 41/1-7).
Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 32,5% (doc. AI 27/6).
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni.
Considerato che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Il TCA rileva tuttavia che al punto “5.4 Spesa e acquisti diversi” l’assistente sociale è incorsa in un errore laddove ha indicato la percentuale degli impedimenti del 10% allorquando aveva concluso che “(…) le dichiarazioni riportate, la capacità funzionale residua medicamente accertata nonché l’esigibilità di aiuto da parte dei famigliari consentono una valutazione degli impedimenti del 20%. (…)” (doc. AI 41/5, la sottolineatura è del redattore). La percentuale di invalidità per queste mansioni è quindi del 2% (10 x 20% = 2%) e quella globale va corretta al 33.5%.
2.14. La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Nella fattispecie, accertata dal punto di vista medico teorico, una residua capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata, va respinta la censura secondo la quale l’assicurata non sarebbe reintegrabile sul mercato del lavoro supposto in equilibrio (cfr. ricorso pag. 8, 10 e 11: “(…) da quanto precede emerge chiaramente che la ricorrente soffre evidentemente di una patologia psichiatrica, oltre che fisica, invalidante e che la stessa non è in grado di svolgere attività lucrativa. […] Tali circostanze precludono l’occupazione della ricorrente in attività che non siano di stretta manovalanza, o che presuppongono un contatto diretto con la clientela. Ma, proprio poiché i lavori di manovalanza richiedono sforzi fisici non indifferenti, ci si può legittimamente chiedere quale ipotetica attività possa mai essere imposta alla ricorrente (l’Ufficio AI accenna a attività in fabbrica di componenti elettronici o prodotti alimentari, ma come detto, la ricorrente non può né stare in piedi né seduta per troppo tempo, né cambiare spesso posizione, né fare sforzi fisici. Per tali ragioni nemmeno le attività addotte dal Signor __________ nel rapporto finale 29 luglio 2009 possono essere seriamente tenute in considerazione: la cassiera deve stare seduta tutto il giorno e non può permettersi di alzarsi, non può nemmeno stare ferma senza flettersi o girarsi; una venditrice non può sedersi, deve muoversi molto, flettersi, girarsi e soprattutto capire ed esprimersi bene in italiano, ciò che l’assicurata non può fare, ecc. Le attività proposte sono semplicemente improponibili). (…)”).
Infatti, nel rapporto finale 29 luglio 2009 (doc. AI 63/1-3), il consulente in integrazione ha correttamente rinviato alle limitazioni funzionali evidenziate dal dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 17 novembre 2008 (doc. AI 37/1-3), che ha ripreso le limitazioni poste dal dr. __________ nell’allegato alla perizia reumatologica 2 novembre 2008 (doc. AI 36/12) ribadite dallo stesso sanitario nell’allegato accluso alla perizia 17 agosto 2010 (doc. AI 100/15). Tenuto conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4 e U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione.
Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Avuto riguardo alle asserite scarse conoscenze della lingua italiana, va rilevato che, in una sentenza 35.2007.105 del 6 agosto 2008, confermata, nella misura che qui interessa, dal TF con pronunzia 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 (concernente un assicurato quasi analfabeta, senza formazione scolastica e professionale, con scarse conoscenze della lingua italiana e che aveva sempre esercitato un’attività manuale non qualificata), questa Corte ha giudicato non irrealistiche le opportunità di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa su un mercato equilibrato del lavoro, conclusione che si impone anche nel caso in esame, giacché la ricorrente presenta una “situazione di partenza” decisamente migliore.
Quanto all’età dell’assicurata (47enne al momento della resa del provvedimento impugnato), va osservato che il TFA nella sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esa-me della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato. In quel caso non era stata condivisa la soppressione di una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato. Sempre in merito alla sfruttabilità della capacità di lavoro residua avuto riguardo all’età. L’Alta Corte, nella STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010, si è confermata nella propria giurisprudenza e ha indicato alcuni casi di applicazione.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata sarebbe in grado di esercitare, nella misura del 100%, nonostante il danno alla salute.
2.15. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel febbraio 2007.
2.15.1. Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:
" (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Conformemente alla succitata giurisprudenza nel 2008 il reddito da valido ammonta a fr. 40'852.-- (salario annuo indicato dall’ex datore di lavoro riferito al 2008 di fr. 39'130.-- + fr. 1'722.-- per indennità notte e festivi indicato nel questionario sub doc. AI 13/2-7 in particolare ai punti 2.10 e 2.11 e considerato dalla consulente in integrazione nel rapporto finale 29 luglio 2009 sub doc. AI 63/1-3).
2.15.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
2.15.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido di fr. 51’367.68 (fr. 4'116.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Presso il suo ultimo datore di lavoro, la __________ di __________, nel 2008 con un grado di occupazione del 100% l’insorgente avrebbe percepito un salario di fr. 40'852.-- (cfr. consid. 2.16.1).
Questo salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti, settore questo che più si avvicina all’attività abituale dell’assicurata (Tabella TA1 2008, p.to 55, livello di qualifica 4: fr. 3'647.-- riportati su 42 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristoranti pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 45'952.20).
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.16.2) e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 51’367.68) va dunque ridotto del 6.10%, percentuale corrispondente al gap salariale applicabile (fr. 40'852.-- contro fr. 45'952.20 danno un gap dell’11.10% che va ridotto dei primi 5 punti attestandosi a 6.10%) e si attesta pertanto a fr. 48'234.25 (fr. 51’367.68 ridotti del 6.10% = fr. 48'234.25).
Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a). In questo senso non può qui essere confermato il calcolo della consulente in integrazione che per stabilire il reddito da invalido ha confermato il calcolo effettuato dal collocatore __________ che nel rapporto finale 12 gennaio 2009 sub doc. AI 42/1-3 ha considerato la quota parte salariata del 75% (per un caso in cui questo Tribunale ha dettagliato le ragioni per le quali questo modo di calcolo non può essere applicato cfr. la STCA del 7 febbraio 2011 inc. 32.2010.228 e la giurisprudenza ivi citata).
Conformemente alla giurisprudenza suenunciata – ritenuta una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e considerato che la consulente non ha riconosciuto alcuna riduzione (doc. AI 44/1) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 48'234.25.
Ritenuti un reddito da valido di fr. 40'852.-- (cfr. consid. 2.15.1) e da invalido di fr. 48'234.25, per la parte salariata non vi è alcun discapito economico.
2.15.4. Posta infine la ripartizione tra attività casalinga (25%) e salariata (75%) (cfr. consid. 2.9) e ritenuta la limitazione del 33,5% quale casalinga (cfr. consid. 2.13) e dello 0% quale salariata, il grado d’invalidità globale è dell’8% (25 x 33.5% + 75 x 0% = 8.37% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
È dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita.
Quanto alle contestazioni circa le deduzioni conformemente alla giurisprudenza federale di cui alla DTF 126 V 76, questo Tribunale rileva che – a prescindere dal fatto che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) – le stesse non necessitano di essere approfondite ritenuto che, anche applicando, per pura ipotesi di lavoro, la deduzione massima del 25%, non si raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile.
Infatti, pur applicando una deduzione del 25%, il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 36'175.68 (fr. 48'234.25 ridotti del 25% = fr. 36'175.68).
Ritenuti i redditi da valido di fr. 40'852.-- e da invalido di 36'175.68, per la parte di salariata la limitazione ammonterebbe dunque all’11.44% ([40'852.-- – 36'175.68] x 100 : 40'852.-- = 11.44%).
Considerate, infine, la ripartizione tra attività casalinga (25%) e salariata (75%) e ritenuta la limitazione del 33,5% quale casalinga e dell’11.44% quale salariata, il grado d’invalidità globale sarebbe del 17% (25 x 33.5% + 75 x 11.44% = 16.95% arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
2.16. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.17. Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata dall’as-sicurata contestualmente alle osservazioni 30 aprile 2009 (doc. AI 53/1-7) al progetto di decisione 26 marzo 2009 (doc. AI 43/1-3).
2.17.1. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.
Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (DTF 132 V 200).
Secondo dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (vedi STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, pag. 504-505).
Per quanto riguarda la questione di sapere se, nel quadro della procedura amministrativa, l’assistenza di un avvocato è imposta (art. 37 cpv. 4 LPGA) e non soltanto giustificata dalle circostanze (art. 61 lett. f LPGA; STFA I 812/05 del 24 gennaio 2006, consid. 4.3), occorre tenere conto delle circostanze del caso di specie, della particolarità delle regole procedurali applicabili, nonché delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, si possono menzionare, oltre alla complessità delle questioni di fatto e di diritto, le circostanze inerenti alla persona interessata, ad esempio la sua capacità di orientarsi nella procedura. Pertanto, il fatto che l’interessato possa beneficiare dell’assistenza di rappresentanti di associazioni, di assistenti sociali, nonché di specialisti o di persone attive in seno ad istituzioni sociali, consente di ammettere che l’intervento di un avvocato non è né necessario né indicato (STF I 127/2007 succitata, consid. 4.3 e STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.2).
Di regola, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di influenzare in modo particolarmente grave la situazione giuridica dell’interessato. Se ciò non è il caso, una tale necessità esiste soltanto se alla difficoltà relativa del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o delle questioni giuridiche, a cui l’assicurato non è in grado di far fronte da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2 e riferimenti).
Secondo la giurisprudenza, una vertenza riguardante l’even-tuale diritto a provvedimenti di integrazione, rispettivamente, alla rendita di invalidità, non è atta a influenzare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica dell’interessato (STF 9C.105/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1 e STFA I 519/04 del 7 giugno 2006, consid. 5.2 e 5.3).
La necessità del gratuito patrocinio non può quindi essere riconosciuta a priori, ma occorre piuttosto tenere conto della difficoltà del caso da un punto di vista oggettivo.
2.17.2. Nella presente fattispecie – lasciata aperta la questione a sapere se si trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata all’insuccesso – l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa adducendo che “(…) la condizione relativa alla necessità dell’intervento dell’avvocato non è realizzata in quanto, esaminati gli argomenti proposti con le osservazioni, non risultano gli estremi per concludere che la contestazione presentasse difficoltà tali da giustificare l’intervento du un rappresentante legale nella presente fase. L’assistenza di un avvocato non risulta giustificata essendo possibile, ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate, procedere alla corretta interpretazione dei punti controversi. (…)” (doc. AI 102/3).
Quello riguardante RI 1 non è un caso ordinario di determinazione del grado d’invalidità, secondo il metodo del raffronto dei redditi, in cui il danno alla salute era ben circoscritto.
Con progetto di decisione 26 marzo 2009 l’Ufficio AI aveva negato il diritto a prestazioni viste le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nella perizia reumatologica 2 novembre 2008 (doc. AI 36/1-12) e considerate le risultanze dell’inchiesta domestica 5 gennaio 2009 (doc. AI 41/1-7) e della valutazione 12 gennaio 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 42/1-3).
Il 21 aprile 2009 l’avv. __________ è intervenuta chiedendo visione dell’incarto e, con osservazioni 30 aprile 2009 (doc. AI 53/1-7), ha contestato la valutazione medica ed economica, sostenuto la non reintegrabilità della sua assistita e fatto valere un peggioramento dello stato di salute somatico e psichiatrico con riferimento alla nuova documentazione medica prodotta.
Si trattava dunque di stabilire la presenza o meno di una patologia psichiatrica invalidante (diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata posta dal dr. __________ e rapporti della dr.ssa __________ e dell’Ospedale di __________ sub. doc. AI 57/1-4 e 67/5-7; in una sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006, il TFA ha ammesso la necessità dell'assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione, visto che la situazione di fatto e le questioni di diritto relative al carattere invalidante della sindrome somatoforme dolorosa rendevano la vertenza particolarmente complessa) e del peggioramento di quella somatica (rapporto 2 febbraio 2009 del dr. __________ sub doc. AI 53/9).
A seconda dell’esito di questi accertamenti poteva trovare applicazione la giurisprudenza in merito alla cumulabilità o meno dei singoli gradi di inabilità lavorativa, l’inchiesta domestica e la valutazione del consulente in integrazione avrebbero dovuto essere aggiornate e conseguentemente la rendita ricalcolata.
Ritenuto poi che l’assicurata dispone solo di una formazione elementare (4 anni di scuola elementare in __________ cfr. doc. AI 11/2), questo Tribunale ritiene che le circostanze del caso concreto erano tali da imporre l’assistenza di un avvocato.
Per quanto riguarda gli altri presupposti – lasciati aperti dall’Ufficio AI – cumulativamente necessari per riconoscergli il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.
Le osservazioni 30 aprile 2009 (doc. AI 53/1-7), inoltrate dall’assicurata al progetto di decisione 26 marzo 2009 (doc. AI 43/1-3) e riprese nel ricorso 25 agosto 2009 (doc. AI 68/1-11), interposto contro la decisione 30 luglio 2009 nella quale l’Ufficio AI a torto non si era espresso sulla domanda di assistenza giudiziaria in sede amministrativa, erano pertinenti. Infatti, quella procedura – vista la risposta 11 settembre 2009 (doc. AI 71/1-3) con la quale l’Ufficio AI aveva chiesto il ritorno degli atti per lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento (il dr. __________ nelle annotazioni 10 settembre 2010 aveva infatti concluso che: “(…) in considerazione della diagnosi di fibromialgia e la nozione psichiatrica s’impone valutazione psichiatrica peritale tramite il centro peritale. Il perito dovrà esprimersi in particolare in merito ai criteri di Förster. (…)” (doc. AI 70/1-2) – è sfociata nel decreto 8 ottobre 2009 con cui questo Tribunale ha stralciato la causa dai ruoli e omologato la transazione intervenuta tra le parti (doc. AI 73/1-3).
L’amministrazione dovrà pertanto appurare se è dato anche l’ulteriore presupposto dell’indigenza e, in caso affermativo, pronunciarsi correttamente sull’importo spettante all’assicura-ta (DTF 131 V 153).
2.18. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.19. L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale avente per oggetto la decisione 24 agosto 2010 emessa dall’Ufficio AI dopo aver predisposto gli ulteriori accertamenti medici di cui al decreto di stralcio 8 ottobre 2009 (doc. AI 73/1-3).
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).
La presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, all’assicurata, viste le chiare risultanze delle perizie ordinate dall’amministrazione e delle valutazioni dei medici SMR, e a maggiore ragione in quanto patrocinata, non poteva sfuggire che una diversa valutazione del suo stato valetudinario e/o un peggioramento dello stesso dovevano essere debitamente comprovati. In questo senso lo scarno certificato 8 giugno 2010 della dr.ssa __________ (doc. AI 90/12; nel quale la specialista non ha contestato la perizia psichiatrica 11 marzo 2010 del __________, non ha posto una diagnosi secondo una classificazione internazionalmente riconosciuta, non ha indicato in cosa consisterebbe il trattamento e si è limitata ad attestare, in modo del tutto generico e senza documentare, un peggioramento dello stato di salute psichica), i certificati 20 ottobre e 9 novembre 2010 del dr. __________ (doc. B e C/1 nei quali il curante non ha contestato puntualmente le valutazioni del dr. __________, non ha posto delle nuove diagnosi e ha espresso solo una diversa valutazione della capacità lavorativa) e le attestazioni dei medici della __________ del 13 gennaio, 23 febbraio e 23 aprile 2010 (doc. C/2, C/3 e C/4 nei quali i sanitari intervenuti non hanno contestato le conclusioni del dr. __________ e nemmeno si sono espressi sulla capacità lavorativa), non potevano evidentemente bastare.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Il rifiuto dell’assistenza giudiziaria per la procedura in sede amministrativa è annullato e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.17.2.
3.- La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la sede ricorsuale è respinta.
4.- Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti