Raccomandata
Incarto n. 32.2010.242
FC/sc
Lugano 25 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 25 agosto 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1958, già vittima di un incidente con la moto il 29 marzo 1994, nel 1995 è stato messo al beneficio di provvedimenti professionali dell’AI, segnatamente di una riqualifica quale disegnatore edile (doc. AI 16).
Nell’agosto 2008 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni dichiarando di essere sofferente di “aritmia cardiaca” dall’inizio del 2008 (doc. AI 28).
L’Ufficio AI ha quindi esperito gli accertamenti del caso - segnatamente una perizia cardiologica effettuata dal prof. __________ – e, alla luce delle relative risultanze, reso il 14 luglio 2009 un progetto di decisione con il quale ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 54). Annullato tale progetto di decisione, il 14 giugno 2010 l’Ufficio AI, esaminate le certificazioni prodotte dall’assicurato e fatta esperire una perizia psichiatrica dal Sevizio di psichiatria e psicologia medica dell’__________, ha reso un nuovo progetto di decisione con il quale ha respinto la domanda di prestazioni considerando come dagli accertamenti esperiti emergeva che il danno alla salute di cui era portatore il richiedente aveva causato un’incapacità lavorativa totale dal 6 febbraio al 24 settembre 2008, del 50% dal 1. giugno 2009 al 31 gennaio 2010 e del 30% da febbraio 2010. Di conseguenza, non avendo l’assicurato presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità media del 40%, nessuna rendita poteva essere erogata. Tale progetto è stato confermato mediante decisione del 25 agosto 2010.
1.2. Con ricorso al TCA, l'assicurato ha contestato il provvedimento amministrativo censurando in sostanza la valutazione del danno alla salute che l’affligge.
1.3. Nella risposta di causa del 12 ottobre 2010 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impugnato (VI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 25 agosto 2010, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). Va qui comunque rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con nella STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007):
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Tali principi sono ora stati ripresi dall’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore a partire dal 1° gennaio 2008, del seguente tenore:
" L’assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.”
La lett. b dell’art. 29 vLAI si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA I 566/05 del 25 novembre 2005). Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.7. Nella fattispecie in esame, ricevuta la nuova domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha dapprima interpellato i sanitari dell’Ospedale regionale di __________ - presso il quale l’assi-curato era stato degente dal 6 al 18 febbraio 2008 per un episodio di dispnea ingravescente (doc. AI 43-15) -, per i quali egli era da considerare inabile in misura completa dal 6 al 25 febbraio 2008 e in seguito secondo quanto attestato dal curante, per la diagnosi di “Cardiopatia di origine ancora da chiarire” (doc. AI 32). Agli atti sono anche stati prodotti il rapporto relativo a tale degenza e agli esami esperiti (ecocardiogramma, cicloergometria, monitoraggio holter, prova da sforzo, doc. AI 43). Dal canto suo il curante, dr. __________, nel rapporto medico all’AI del 30 settembre 2008, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “cardiopatia mista (ipertensiva, etil-tossica) con recente scompenso cardiaco sinistro e fibrillazione atriale”, attestando una inabilità lavorativa nella professione di disegnatore edile totale dal 6 al 18 febbraio 2008 e in seguito del 50% (doc. AI 37).
L’Ufficio AI ha quindi ritenuto opportuno ordinare una valutazione cardiologica al prof. __________ del SMR, il quale, nel rapporto d’esame clinico del 29 ottobre 2008, ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Cardiopatia di origine non chiara, attualmente senza aritmie (fibrillo-flutter)
Riserva coronarica normale, funzione del ventricolo sinistro lievemente ridotta, senza però segni di scompenso cardiaco.
Capacità funzionale lavorativa conservata.
Ipertensione arteriosa trattata.
Diabete di tipo 2 in paziente soprappeso.
Epatopatia di origine etilica. (…)" (Doc. AI 42/5)
Rilevato come la cardiopatia fosse attualmente ben controllata, lo specialista ha concluso per una capacità lavorativa funzionale dal punto di vista cardiaco normale, e, quindi, una completa capacità lavorativa quale disegnatore edile a far tempo dal 25 settembre 2008 (vale a dire dall’ultimo controllo cardiologico eseguito dal dr. __________), osservando quanto segue:
" (…)
Si tratta di un A. che presenta una cardiopatia con disturbo del ritmo (fibrillo-flutter) trattato con successo mediante cardioversione elettrica il 12.02.2008 all'Ospedale __________.
Da allora non ha più notato episodi di aritmia.
L'ultimo controllo cardiologico presso il Dr. __________ (Ospedale __________) in data 25.09.2008 ha premesso di stabilire che il ritmo cardiaco è sinusale, senza episodi di fibrillo-flutter atriale, che la funzione coronarica è normale (elettrocardiogramma da sforzo nella norma) e che la funzione del ventricolo sinistro è solo lievemente diminuita (al 45% secondo I' esame ecocardiografico del mese di febbraio).
La visita da parte mia in data odierna presso SMR ha mostrato che lo stato cardiologico clinico è normale e che non ci sono segni di aritmia o di scompenso. Pertanto ritengo che l'A. è abile al lavoro nella sua professione abituale di disegnatore edile al 100% a partire dal 25.09.2008.
Si tratta adesso di un problema sociale: il signor RI 1 è disoccupato da oltre due anni e non percepisce più un'indennità di disoccupazione.
È importante quindi che un nostro collocatore lo aiuti a trovare un lavoro nella sua attività di disegnatore edile, per la quale è totalmente abile." (Doc. AI 42/4)
Considerato come successivamente alla resa del progetto di decisione del 14 luglio 2009 (doc. AI 54) l’assicurato avesse segnalato un peggioramento delle sue condizioni producendo anche certificati del dr. __________, psichiatra, l’Ufficio AI ha interpellato quest’ultimo psichiatra, il quale, nel suo rapporto del 25 settembre 2009, ha posto la diagnosi di “Sindrome mista ansioso-depressiva”, attestando un’inabilità lavorativa del 50% come disegnatore edile dal 12 giugno 2009 (doc. AI 60).
Sentito il medico SMR, l’amministrazione ha quindi affidato l’incarico al Servizio di psichiatria e di psicologia medica dell’__________ di procedere ad una perizia psichiatrica.
Nel referto peritale del 6 maggio 2010 i sanitari del __________ hanno posto come diagnosi invalidante “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva”, mentre che a quella di “sindrome da dipendenza da alcol in remissione completa” non hanno attribuito valenza invalidante. Per quanto concerne la capacità lavorativa, i sanitari hanno quindi concluso che dal febbraio 2010 l’assicurato andava considerato inabile nella misura del 30% motivando:
" (…)
Il quadro clinico, i dati raccolti dall'assicurato, lo studio degli atti nonché lo studio dell'esordio e dell'evoluzione della patologia psichiatrica del peritando convergono per diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro di Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10: F43.22). Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa dal punto di vista prettamente psichiatrico si può verosimilmente ritenere l'assicurato inabile nella misura di circa il 30%.
Lo stato psichico dell'assicurato dall'esordio della sintomatologia risalente a circa due anni fa e reattivo alle problematiche cardiologiche è peggiorato come certificato dallo psichiatra curante Dr. __________ nel giugno 2009 ed è andato incontro ad un successivo ridimensionamento dei sintomi ansio-depressivi dall'inizio del 2010 dopo le dimissioni dal __________ e l'interruzione del consumo di etile (come condiviso dal Dr. __________ secondo quanto riferisce l'A.). L'A. è in grado di lavorare con una ragionevole CL di circa 6 ore nell'arco della giornata, egli stesso dichiara di voler riprendere l'attività lavorativa e il modo in cui si è organizzato la giornata (con l'attività motoria prescritta dai curanti, i controlli della glicemia e le iniezioni), la descrizione della giornata nonché l'esame psichico e lo studio degli atti dimostrano e confermano che possiede le risorse necessarie per poterlo fare nella misura di cui sopra.
A livello prognostico la situazione psichica al momento è stabile e si può presupporre che rimanga invariata anche in un futuro a medio termine, verosimilmente potrebbe peggiorare qualora peggiorasse lo stato di salute fisico. Adeguata appare la farmacoterapia e si ritiene assolutamente indicata la continuazione della presa in carico psichiatrica di sostegno e monitoraggio (anche per l'astinenza etilica).
(…)
In un'ottica globale della personalità è chiaro che le ripercussioni dello stato di salute dell'assicurato siano sia a livello ideoaffettivo che comportamentale. Come visto però i sintomi lamentati ed oggettivati, in particolare la stanchezza psico-fisica, l'ansia e le preoccupazioni inerenti lo stato di salute fisica, interferiscono e compromettono solo parzialmente tutti i processi, psicologici, fisici e sociali (1.1, 1.2, 1.3). (…)" (Doc. AI 82/10-11)
Il medico SMR dr. , nel Rapporto del 12 maggio 2010, confermate le diagnosi di “Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva e sindrome da dipendenza da alcol in remissione completa”, ha fatto proprie le conclusioni della perizia dell’. Ha quindi concluso che dopo un periodo di incapacità lavorativa del 50% dal giugno 2009 al gennaio 2010, dal febbraio 2010 l’assicurato era da ritenere abile al lavoro nella misura del 70% (doc. AI 83).
Il consulente in integrazione, nel rapporto 25 maggio 2010, ha concluso per un grado di invalidità del 30% (doc. AI 87).
Mediante la decisione impugnata l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
2.9. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni specialistiche, di natura cardiologica e psichiatrica, effettuate dai sanitari interpellati dall’amministrazione, da considerare entrambe dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8).
Dal profilo cardiologico, il prof. __________, nel suo rapporto del 29 ottobre 2008, dopo aver valutato la documentazione relativa alla degenza dell’assicurato dal 6 al 18 febbraio 2008, inclusi test cardiologici, così come la valutazione cardiologica del dr. __________ del 25 settembre 2008, e dopo aver visitato il richiedente, ha posto la diagnosi di “Cardiopatia di origine non chiara”. Ha inoltre osservato come l’ultimo controllo cardiologico nel settembre 2008 aveva permesso di stabilire che il ritmo cardiaco era sinusale, senza epidosi di fibrillo-flutter atriale con funzione coronarica normale e la funzione del ventricolo sinistro solo lievemente diminuita. In sostanza lo stato cardiologico clinico era da considerare normale non essendoci segni di aritmia o di scompenso. Se ne poteva dedurre che l’assicurato era da considerare completamente abile al lavoro nella sua professione abituale di disegnatore edile (doc. AI 42).
Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, gli psichiatri del Servizio di psichiatria e di psicologia medica dell’__________, nella perizia 6 maggio 2010, descritto lo stato psichico, posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10, F 43.22)”, e ammessa una limitazione della capacità lavorativa – nella sua attività di disegnatore edile e in attività confacenti - per motivi psichiatrici del 30% dal febbraio 2010 (precedentemente – dal giugno 2009 come da attestazione del dr. __________
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, il medico SMR dr. __________ ha, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di “Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva” (Doc. AI 83). Ha quindi ritenuto che dal febbraio 2010 l’assicurato andava considerato abile al lavoro nella sua attività lavorativa nella misura del 30%.
Tali referti specialistici appaiono senza dubbio approfonditi e dettagliati e questo Tribunale non ha motivi per ritenerli incompleti o lacunosi. Del resto essi, condivisi, come detto, anche dal medico SMR (doc. AI 83), non sono stati smentiti da altri certificati medici attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie di cui è affetto l’interessato o un peggioramento delle stesse.
L’assicurato non si è peraltro premurato di produrre alcun attestato medico. Di fronte all’Ufficio AI ha unicamente presentato i certificati del dr. , attestanti un’inabilità lavorativa del 50% dal giugno 2009 sino al 31 luglio 2010 (doc. AI 72, 75, 79, 81, 85, 89). Tali certificati non sono manifestamente in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.8), va osservato che gli stessi infatti si limitano esclusivamente ad attestare una parziale incapacità lavorativa senza alcuna motivazione e senza indicare una diagnosi. Del resto va detto che la diagnosi che lo psichiatra curante dell’assicurato aveva posto in occasione del rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio AI il 25 settembre 2009 era sostanzialmente la stessa posta dagli psichiatri dell’ (doc. AI 60). In nessun modo dunque le certificazioni del dr. __________ apportano elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati nella perizia psichiatrica del 6 maggio 2010.
Non è del resto superfluo ribadire ancora che le conclusioni del dr. __________ sono state condivise pienamente anche dal medico SMR nel suo rapporto medico del 12 maggio 2010 (doc. AI 83). In proposito si ricordi che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha nuovamente evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il curante e il medico SMR non è di principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Se ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto incidessero sulla capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti o che permettano di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute successivo alla perizia cardiologica o a quella psichiatrica e prima della resa della decisione impugnata.
A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario esperire ulteriori accertamenti.
Né del resto il ricorrente fa valere, nella sua impugnativa, altre allegazioni che possano in qualche modo modificare le suesposte conclusioni.
In conclusione, rispecchiando le perizie del prof. __________ e dei sanitari dell’__________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alle stesse può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato nuovamente l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che a dipendenza dei problemi cardiaci che hanno portato al ricovero nel febbraio 2008 il richiedente è stato inabile nella misura completa dal 6 febbraio al 24 settembre 2008 mentre che dal 25 settembre 2008 (data della visita di controllo del dr. __________), conformemente alla perizia del prof. __________, la sua capacità lavorativa si è completamente ripristinata. Dal lato psichiatrico va invece ammessa un’inabilità lavorativa del 50% dal 12 giugno 2009, come attestato dal dr. , e del 30% dal febbraio 2010, come concluso dai periti dell’.
2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un’incapacità lavorativa, rispettivamente un’invalidità del 30% (sul cosiddetto raffronto percentuale dei redditi cfr. DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 e 8C_558/2008 del 17 marzo 2009), rettamente l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto alla rendita.
Dagli accertamenti esperiti risulta in effetti in modo evidente che l’assicurato - inabile al lavoro nella misura totale dal 6 febbraio al 24 settembre 2008, del 50% dal 1. giugno 2009 al 31 gennaio 2010 e del 30% da febbraio 2010 – non ha presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40% e invalidità del 40% almeno al termine di tale anno (art. 28 LAI; cfr. sopra consid. 2.5).
Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di rifiutare la concessione di una rendita essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. Quanto d’altra parte all’adozione di provvedimenti professionali dell’AI, segnatamente una riformazione professionale ex art. 17 LAI, va detto quanto segue.
2.11.
2.11.1 Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti anche i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 4 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige una riconversione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC p. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in modo essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 p. 85).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 p. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA I 237/00 del 20 luglio 2002; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 p. 294; RCC 1978 p. 527).
2.11.2. Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha motivato la mancata concessione di provvedimenti professionali nel modo seguente:
" Considerati tutti gli elementi che l’esame del caso ha messo in luce, non si ritiene opportuno offrire delle proposte formative, poiché lei è già in possesso di conoscenze professionali scolastiche spendibili nel mondo del lavoro. E la sua capacità residua di guadagno è inferiore rispetto ad altre attività che potrebbe andare a svolgere al di fuori del disegnatore edile.
Non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.
Su esplicita richiesta scritta da parte dell’assicurato, si rimane a disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento.” (doc. A)
In concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20%, la decisione dell’Ufficio AI merita conferma.
Infatti, la Circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale nel tenore attualmente in vigore (simile a quello in vigore precedentemente, cfr. STCA 32.2008.204 del 24 giugno 2009), prevede:
" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:
– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– la persona assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Nel caso di specie il consulente in integrazione professionale, nel suo rapporto del 25 maggio 2010, ha ritenuto non opportuno offrire all’assicurato delle proposte formative motivando il suo rifiuto in considerazione del grado di incapacità lavorativa e dell’iter scolastico-socio-professionale dell’assicurato (doc. AI 87).
. Ritenuto che l’interessato è capace al lavoro al 70% nella sua attività di disegnatore edile – che del resto egli dichiara di voler riprendere -, la decisione dell’amministrazione di non accordare provvedimenti professionali merita conferma (cfr. anche STCA 32.2008.204 del 24 giugno 2009).
Ciononostante nella decisione impugnata è fatto nuovamente presente che l’Ufficio AI era a disposizione per un aiuto al collocamento. Dall’incarto dell’Ufficio AI si evince del resto che la procedura di collocamento è già stata posta in atto (doc. AI 91, 95).
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale tuttavia, sottolineando le sue precarie condizioni finanziarie considerato come egli vive della sola assistenza, ha di fatto postulato l'assistenza giudiziaria. Non essendo il ricorrente patrocinato, tale istanza è limitata all’eventuale esonero delle tasse e spese di giustizia (cfr. consid. 2.13).
2.13. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Nel caso in esame, sebbene l’insorgente, non abbia prodotto l’attestato municipale relativo all’assistenza giudiziaria, sulla base degli atti presenti all’inserto la sua indigenza risulta comunque provata. Il medesimo dispone in effetti, quale unica entrata, di una prestazione assistenziale di fr. 1’557.- mensili (cfr. doc. A3).
Ritenuto come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, l’insorgente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI ; STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso qualora la sua situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti