Raccomandata
Incarto n. 32.2010.229
cr/DC/sc
Lugano 16 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 giugno 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 nata nel 1963, in precedenza attiva in qualità di segretaria, in data 19 dicembre 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di problemi alla colonna cervicale subentrati dopo un incidente stradale avvenuto nel mese di luglio 2006 (cfr. doc. 1/1-7).
Con scritto dell’8 maggio 2007, l’assicurata - avendo nel frattempo, a decorrere dal 1° aprile 2007, ripreso la sua attività di segretaria nel ramo commerciale al 100% - ha chiesto all’Ufficio AI di “annullare la sua richiesta di rendita per adulti”, in quanto “il mio stato di salute risulta ben gestibile in relazione all’attività professionale che svolgo” (doc. 20-1).
1.2. In data 6 maggio 2009, l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI, a seguito delle conseguenze di un nuovo infortunio subito nel dicembre 2007 (cfr. doc. 27/1-8).
Per le conseguenze dell’infortunio del 9 dicembre 2007, l’assicuratore LAINF, con decisione del 17 febbraio 2010, ha stabilito che l’assicurata è abile al lavoro al 100% dal 1° marzo 2010, ha sospeso i versamenti per il rimborso dell’abbonamento arcobaleno e delle spese mediche e ha rifiutato il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (doc. 35).
Tale decisione è poi stata confermata con decisione su opposizione del 23 luglio 2010 (doc. I).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 25 febbraio 2010 (doc. 49/1-2), poi confermato con decisione del 17 giugno 2010 (doc. A), l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità, essendo l’interessata nuovamente abile al lavoro al 100% dal 22 ottobre 2009.
L’amministrazione ha pure rifiutato all’assicurata la concessione dell’assistenza giudiziaria per la procedura amministrativa (doc. A).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione e chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità (doc. I).
La patrocinatrice ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e per la presente procedura (doc. I).
In sostanza, la patrocinatrice ha contestato il modo di procedere dell’Ufficio AI, il quale, nella valutazione della capacità lavorativa residua dell’interessata, si è limitato a rifarsi agli esiti della valutazione peritale eseguita dai medici del __________ per conto dell’assicuratore infortuni, anziché – come sarebbe stato invece maggiormente corretto secondo la legale, essendo l’ambito di competenza dell’assicuratore LAINF diverso da quello dell’Ufficio AI - sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare atta a valutare le sue patologie dal profilo dell’assicurazione invalidità.
La patrocinatrice ha contestato la correttezza della perizia dei medici del __________, che non rispetterebbe, a suo avviso, i criteri posti dalla giurisprudenza per potere ritenere pienamente probante un referto peritale.
Secondo l’avv. RA 1, infatti, la perizia in questione sarebbe priva, dal profilo reumatologico, dell’indicazione degli impedimenti al lavoro dell’interessata, mentre, dal profilo psichiatrico, non disporrebbe di una diagnosi posta secondo un sistema di classificazione riconosciuto e non presenterebbe una adeguata motivazione.
Non avendo i medici del __________ indicato per quali ragioni essi si siano distanziati dalla valutazione posta dai medici curanti a proposito di una totale incapacità lavorativa dell’assicurata, l’avv. RA 1 ha chiesto che alla stessa venga attribuita una rendita intera di invalidità per un grado AI del 100%.
Qualora, per contro, il TCA non dovesse concordare con la ricorrente, la patrocinatrice ha chiesto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare che tenga conto di tutte le affezioni che affliggono l’interessata (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta - fondandosi sul parere del dr. __________ e della dr.ssa __________ del SMR, i quali hanno escluso che il certificato del dr. __________ prodotto dall’assicurata apporti nuovi elementi in grado di definire diversamente il caso (doc. IV/bis) - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo che il ricorso dell’interessata venga respinto (doc. IV).
1.5. In data 6 ottobre 2010 la patrocinatrice dell’interessata ha trasmesso al TCA, in originale, il referto del 20 agosto 2010 del dr. __________1.6. Con osservazioni del 15 ottobre 2010, l’amministrazione - dopo avere rilevato che il SMR ha già avuto modo di esprimersi riguardo al certificato del dr. __________ prodotto dall’assicurata - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. VIII).
Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso alla ricorrente (doc. IX), per conoscenza.
1.7. In data 29 ottobre 2010 la patrocinatrice ha comunicato al TCA il trasferimento di domicilio dell’interessata (doc. X).
1.8. Con scritto del 9 febbraio 2010, la patrocinatrice ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico redatto dal dr. __________ (doc. XI + E).
1.9. In data 16 febbraio 2011 la patrocinatrice ha poi trasmesso al TCA un nuovo referto stilato dal dr. __________ (doc. XIII + F).
1.10. Con osservazioni del 15 febbraio 2011, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che il referto del dr. __________ non apporta nuovi elementi in grado di modificare la precedente valutazione (doc. XV).
Questa presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa alla ricorrente (doc. XVI), per conoscenza.
1.11. Con osservazioni del 1° marzo 2011, inoltre, l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, sottolineando che l’eventuale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata attestato dal dr. __________ “è ben successivo alla decisione resa dall’amministrazione” (doc. XVII).
Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso alla ricorrente (doc. XVIII), per conoscenza.
1.12. Pendente causa, il TCA, alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ del __________, ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare le ragioni che giustificano una sua diversa valutazione rispetto a quanto apprezzato dal perito psichiatra del __________ (doc. XIX).
Il dr. __________ ha risposto con scritto del 30 marzo 2011 (doc. XX), che è stato immediatamente sottoposto alle parti per una presa di posizione (doc. XXI).
1.13. Con scritto del 13 aprile 2011 la patrocinatrice dell’assicurata ha confermato integralmente il contenuto del ricorso del 23 agosto 2010 (doc. XXII). L’avv. RA 1 ha inoltre trasmesso al TCA un nuovo referto medico della dr.ssa __________ (doc. G).
1.14. Con osservazioni del 20 aprile 2011, l’amministrazione, dal canto suo, sulla base del parere espresso dal SMR riguardo alle risposte del dr. __________ (doc. XXIII/bis), ha chiesto nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XXIII).
1.15. Con scritto del 4 maggio 2011, l’Ufficio AI ha rilevato di non avere particolari osservazioni da presentare in merito al nuovo referto della dr.ssa __________ prodotto dalla ricorrente, in quanto “posteriore alla decisione resa, è stato emesso da un nuovo medico curante e non contiene elementi clinici atti a definire diversamente il caso rispetto alla valutazione resa dall’amministrazione con la decisione impugnata” (doc. XXVI).
Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (doc. XXVIII), per conoscenza.
1.16. In data 9 maggio 2011 la patrocinatrice dell’interessata ha ribadito le richieste ricorsuali, ritenuto che “l’Ufficio AI si limita ad osservare che i certificati medici prodotti dalla signora RI 1 non apportano “altri elementi medici rispetto a quanto precedentemente indicato”, senza indicare aspetti medici atti a motivare il parere contrario rispetto ai medici curanti della signora RI 1” (doc. XXVII).
Questo scritto dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XXIX), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.4. Nel caso di specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di rifiuto delle prestazioni sul rapporto del 23 febbraio 2010 del dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il quale - sulla base di quanto stabilito dai medici del __________ nell’ambito di una perizia in materia infortunistica (doc. 34/1-41 inc. LAINF) – ha posto le diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica; sindrome cervicovertebrale cronica; esiti di disturbi dell’adattamento e sindrome reattiva ansioso-depressiva in seguito all’incidente del 9 dicembre 2007” (doc. 48-1).
Il dr. __________ ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% dal 22 marzo 2008 al 23 novembre 2008, inabile al lavoro al 67% dal 24 novembre 2008 al 22 ottobre 2009 e poi totalmente abile al lavoro a decorrere dal 23 ottobre 2009 (doc. 48-1).
Il medico del SMR ha indicato quanto segue:
" Trattasi di seconda richiesta di prestazioni Al (la prima ritirata nell'ottobre 2007).
La perizia espletata per conto della __________ da parte del __________ lo scorso 2 febbraio 2010 ha considerato le componenti reumatologiche, neurologiche, psichiatriche nonché neuropsicologiche concludendo che l'infortunio del 9 dicembre 2007 non ha causato una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica e psichica.
Conclusioni
In virtù della completezza e della fattura qualitativa della perizia medesima, del fatto che non sono desumibili elementi che consentano di attribuire a diagnosi extra-infortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità professionale dell'interessata, non essendoci così patologie rilevanti sulla quotidianità e la vita professionale dell'Assicurata, gli atti medici sono sufficienti per concludere come da parametri __________.
In attività ultimo svolta (segretaria) o simile:
IL 0% dal 23 ottobre 2009
IL 100% dal 22.3.08 al 23.11.08
IL 67% dal 24.11.08 fino al 22.10.09
Diagnosi (938/91)
Sindrome lombovertebrale cronica
Sindrome cervicovertebrale cronica
Esiti di disturbi dell'adattamento e sindrome reattiva ansioso-depressiva in seguito all'incidente del 9 dicembre 2007."
(Doc. 48-1)
Nel loro referto peritale del 2 febbraio 2010, gli specialisti del __________hanno indicato che l’assicurata è stata sottoposta a valutazione reumatologica (dr. ), neurologica (dr. J.-) e psichiatrica (dr. __________).
Dal profilo generale, il dr. __________, poste le diagnosi di “Chronisches Lumbovertebralsyndrom, pseudoradikuläre Ausstrahlung linke untere Extremität; Cervikovertebralsyndrom links; Status nach Velounfall 2000, Vespa-Unfall 2006 und Motorschlitten-Unfall 2007”, ha indicato che, da punto di vista medico-generale, l’assicurata non presentava alcuna patologia in grado di influire negativamente sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 34-14 inc. LAINF).
Dal profilo reumatologico, il dr. __________ ha posto le seguenti diagnosi:
"
Chronisches Lumbovertebrales Syndrom
mit Beckenkamm-Myogelosen links
mit Myotendinosen des Musculus quadratus lomborum links
Status nach LWK1-Fraktur bei Velounfall am 21.08.2000
Status nach Rückenkontusion bei Motorschlittenunfall am 09.12.2007
Sekundäres Scapulocostalsyndrom links
Chronisches cervicovertebrales Syndrom
mit rezidivierender Cervicobrachialgie links
mit muskulärer Dysbalance des Schultergürtels
Status nach HWS-Distorsion bei Motorradunfall am 10.07.2006”
(Doc. 34-18 inc. LAINF)
Dal profilo neurologico, l’assicurata presenta, secondo il dr. __________ le seguenti diagnosi:
" - Status nach Unfall mit LWS-Kontusion am 21.08.2000 mit
Kompressionsfraktur von LWK1
noch residuell lumbospondylogenes Syndrom ohne radikuläre Irritations- oder Ausfallssymptomatik
Chronisches Cervicalsyndrom, ohne radikuläre Irritations- oder Ausfallssymptomatik
Status nach Unfall mit Distorsionstrauma der HSW am 09.12.2007 mit reaktivierung vorbestehender cervicaler Beschwerden”
(Doc. 34-22 inc. LAINF)
Infine, dal profilo psichiatrico, il dr. __________ ha considerato che l’assicurata sia affetta da “Status nach Anpassungsstörung”, concludendo per l’assenza di un disturbo psichico manifesto che potrebbe influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata:
" Die Explorandin hat seit einem Unfall im Jahr 2007 ein schmerzhaftes Syndrom, welches interkurrent rückwirkend wahrscheinlich zu einer Anpassungsstörung mit einer depressivängstlichen Reaktion geführt hatte (wie auch im Jahr 2006), weshalb die Explorandin zeitweise psychiatrisch behandelt wurde. Mittlerweile ist diese Anpassungsstörung, wie nicht anders zu erwarten, abgeklungen. Aktuell besteht keine klinisch manifeste psychische Störung, die Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Explorandin hätte.
Es finden sich insbesondere keine Hinweise auf eine psychoorganische Störung, auf eine Angststörung, auf Zwänge oder eine depressive Störung.” (Doc. 34-27 inc. LAINF)
Nella traduzione italiana fatta eseguire dall’assicuratore infortuni e trasmessa al TCA dalla patrocinatrice dell’assicurata risulta quanto segue:
" Dall’incidente del 2007, l’assicurata presenta una sindrome dolorosa la quale ha probabilmente portato a un disturbo di adattamento intercorrente con una reazione ansioso-depressiva (come già accaduto nell’anno 2006), motivo per cui l’assicurata si è sottoposta temporaneamente a trattamenti psichiatrici. Nel frattempo, questo disturbo di adattamento, come atteso, si è risolto.
Attualmente non sussiste alcun disturbo psichico clinicamente manifesto che potrebbe influire sulla capacità produttiva dell’assicurata.
Non sussistono in particolare segni che facciano presupporre un disturbo psico-organico, un disturbo dell’ansia, ossessioni o un disturbo depressivo.” (Doc. B pag. 22)
L’assicurata è pure stata sottoposta ad una valutazione neuropsicologica a cura del neuropsicologo signor __________ (doc. 34/28-31 inc. LAINF).
Sulla base di tutti questi consulti specialistici, i medici del __________, dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati, hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Diagnosen:
Chronisches Lumbovertebrales Syndrom
nach LWK1-Fraktur bei Velounfall am 21.08.2000
nach Rückenkontusion bei Motorschlittenunfall am 09.12.2007
Chronisches cervicovertebrales Syndrom
mit rezidivierender spondylogener Cervicobrachialgie links
nach HWS-Distorsion bei Motorradunfall am 10.07.2006
nach HWS-Distorsion bei Motorschlittenunfall am 09.12.2007
Status nach Anpassungsstörung mit ängstlich-depressiver Reaktion nach Unfall vom 09.12.2007
Gynäkologische Affektionen in Abklärung" (Doc. 34/35 inc. LAINF)
Quanto alla capacità lavorativa, gli specialisti sono giunti alle seguenti conclusioni:
" (…)
5.6. Arbeitsunfähigkeit
Wie beurteilen Sie die Arbeitsunfähigkeit in Bezug auf die Unfallfolgen vom 09.12.2007?
5.6.1. Arbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit in Stunden pro Tag?
In der bisherigen Tätigkeit als kaufmännische Angestellte ist die Explorandin aus somatischer Sicht wahrscheinlich seit Juli 2008 wieder vollschichtig arbeitsfähig. Damals fanden sich in einer CT-Untersuchung der LWS keine signifikanten krankhaften Veränderungen, die dann noch eine Arbeitsunfähigkeit hätten begründen können. Es standen damals psychische Beschwerden im Vordergrund.
Aus psychischen Gründen war die Explorandin wahrscheinlich noch bis Ende August 2008 arbeitsunfähig in Folge der Anpassungsstörung mit der ängstlich-depressiven Reaktion. Ab September 2008 konnten keine psychiatrischen Diagnosen mehr erhoben werden, die die Arbeitsfähigkeit tangierten.
5.6.2. In einer andern, den Unfallfolgen angepassten und zumutbaren Tätigkeit?
Auch in einer anderen, den Unfallfolgen angepassten Tätigkeit besteht eine vollschichtige Arbeitsfähigkeit.
5.6.3. Prognose: Ist eine Anpassung/Angewöhnung an die Unfallfolgen zu erwarten, gegebenenfalls wann und in welchem Ausmass bewirkt dies eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit?
In Anbetracht des Umstandes, dass es wahrscheinlich auch zu einer Schmerzausweitung in Zusammenhang mit der sozialen Problematik gekommen ist, hängt die Prognose vor allem vom Verlauf äusserer Umstände ab, insbesondere ob es gelingt, für die Explorandin wieder eine geeignete Tätigkeit auf dem freien Markt zu finden.
5.7. Heilbehandlung
5.7.1. ist eine weitere Heilbehandlung als Folge des Unfalles vom 09.12.2007 noch notwendig, zweckmässig und geeignet, den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit namhaft zu verbessern? Wenn ja, welche und wie lautet Ihre Prognose hinsichtlich des weiteren Heilverlaufs und der Arbeitsfähigkeit?
Eine weitere Heilbehandlung als Folge des Unfalles vom 09.12.2007 ist nicht notwendig und geeignet, den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit namhaft zu verbessern." (Doc. 34/36-37, inc. LAINF)
Con progetto di decisione del 25 febbraio 2010, dunque, l’UAI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità, con la seguente motivazione:
" (…)
Esito degli accertamenti:
dalla documentazione acquisita all’incarto emerge che l’incapacità lavorativa insorta il 22.03.2008 è terminata in data 22.10.2009, momento in cui è stata effettuata una perizia per conto della __________ Assicurazioni dal __________ ed in base alla quale è stata definita la completa capacità lavorativa.
Ritenuto che la richiesta di prestazioni risale al 06.05.2009, un’eventuale rendita può essere corrisposta unicamente dal mese di novembre 2009, tuttavia, considerato che a quel momento era già abile in misura completa, non sussiste alcun diritto a rendita da parte del nostro Ufficio.” (Doc. 49-2)
A seguito delle critiche dell’assicurata contro il progetto di decisione dell’UAI di rifiuto delle prestazioni, il dr. __________ del SMR ha poi ribadito le proprie conclusioni nelle annotazioni mediche del 12 maggio 2010, nelle quali ha indicato:
" La perizia multidisciplinare __________ ha affrontato tutte le componenti mediche inerenti a stabilire la misura della capacità lavorativa dell'Assicurata.
Non essendo intervenuti nuovi elementi clinici di rilievo, le nostre conclusioni mediche del 23 febbraio 2010 permangono dunque attuali." (Doc. 57-1)
2.5. In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la valutazione del medico del SMR, basata sulla perizia del __________, trasmettendo al TCA un referto datato 20 agosto 2010, redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e indirizzato alla patrocinatrice dell’interessata, del seguente tenore:
" Come da lei richiesto la informo sulle condizioni della Signora RI 1.
La paziente è venuta in mia cura il 13 aprile di quest'anno e da allora viene visitata regolarmente presso il mio studio con cadenza all'incirca quindicinale.
La paziente era già stata vista da me in passato in un'unica occasione il 7.2.2007, inviatami dal medico curante Dr. __________, che l'aveva trattata con un antidepressivo (Duloxetina) conseguente un episodio depressivo con manifestazioni ansioso-fobiche insorto dopo il secondo incidente, cioè quello del luglio 2006, subito dalla Signora RI 1.
La paziente aveva effettuato un trattamento per alcuni mesi con un antidepressivo che aveva portato ad una perfetta remissione dei sintomi come dai miei certificati completati allora per l'assicurazione invalidità e i rapporti del Dr. __________ fatti per la __________.
Quindi dopo le sequele del secondo infortunio la paziente si era rimessa, aveva trovato un nuovo lavoro presso il costituendo centro peritale delle assicurazioni sociali a Bellinzona e non era mai più stata seguita in cura psichiatrica regolare, eccettuata l'unica visita presso di me e il ricovero avvenuto nell'autunno 2006 presso la clinica __________, dove era stata seguita dal Dr. __________ che l'aveva pure trattata con ansiolitici e antidepressivi.
La paziente subisce poi il terzo infortunio, quello della motoslitta avvenuto il 9.12.2007. Dopo questo incidente la signora viene seguita dal Dr. __________ che attesta un'incapacità lavorativa e prescrive una farmacoterapia ansiolitica ed antidepressiva. La paziente entra nuovamente in assicurazione infortunio fino a quando l'assicurazione chiude il caso con il febbraio di quest'anno. La paziente nel frattempo è stata licenziata dall'ultimo posto di lavoro.
Già dal primo appuntamento abbiamo constatato nella paziente una sintomatologia ansiosodepressiva di grado notevole con alcune manifestazioni fobiche e alcune bizzarrie e incongruenze comportamentali. La paziente è molto agitata, fatica a mantenere la posizione seduta davanti al sottoscritto perché lamenta continuamente dolori a livello della colonna vertebrale. Appare sofferente, pallida e dimagrita di alcuni chili nel corso di questo ultimo anno, gravi disturbi del sonno, gravi disturbi relazionali, è sola, non sposata e non ha figli. Esprime grande risentimento per l'ultimo datore di lavoro, dove si sarebbe sentita non compresa e in qualche modo messa da parte in virtù delle sue capacità professionali migliori della media.
La paziente lamenta lunghi periodi di sofferenza in passato da quando è iniziata questa triste serie di incidenti, che però con le sue caratteristiche di personalità vincente, è sempre riuscita a superare e recuperare, sia nell'ambito lavorativo che nell'ambito personale.
Emergono tratti di un disturbo di personalità duraturo legato al dolore cronico provocato dagli accidenti infortunistici sulla colonna vertebrale già in sé compromessa precedentemente.
Il disturbo somatoforme da dolore persistente che ha accompagnato la paziente in questi anni, ha determinato a tratti anche una sindrome depressiva ricorrente che ha determinato la necessità di cure psichiatriche psicofarmacologiche, anche se incostanti a causa delle peculiarità del disturbo di personalità dell'interessata.
È per questo motivo che attualmente abbiamo nuovamente reintrodotto una farmacoterapia antidepressiva, ansiolitica ed ipnotica che ha determinato un lieve miglioramento delle condizioni timiche della signora.
A mio modo di vedere, l'aspetto centrale della problematica psicologica di questa paziente, è il disturbo di personalità, che probabilmente si è sviluppato in una personalità ansiosa a partire dell'esperienza del dolore iniziata 10 anni fa dopo il primo incidente e che periodicamente si è riaggravato con il secondo e, in modo più persistente, col terzo verificatosi 3 anni fa.
Ritengo quindi importante porre l'accento sulla diagnosi di disturbo duraturo della personalità da dolore cronico ICD10-F62.8, che porta periodicamente a episodi depressivi di gravità diversa con manifestazioni ansiose-fobiche, oltre naturalmente la sindrome somatoforme da dolore persistente.
Sulla base di questa valutazione diagnostica, per quanto riguarda l'abilità lavorativa, ritengo che sia un aspetto alquanto problematico, perché anche se è vero che la paziente ha una visione di se stessa un po' grandiosa, oggettivamente i suoi disturbi rendono improbabile un inserimento nel mercato del lavoro, non per mancanza di buona volontà da parte della paziente, quanto perché ritengo che il disturbo di personalità che affligge la signora possa risultare di difficile gestione in un qualsiasi ambiente lavorativo.
Per quanto riguarda la causalità, ritengo che questa sia in relazione con la serie di incidenti che hanno determinato il cambiamento duraturo della personalità, anche perché prima del primo incidente avvenuto 10 anni fa, non abbiamo nessuna notizia anamnestica e clinica oggettivabile di un qualsiasi problema alla salute psichica dell'interessata. " (Doc. C)
Al riguardo, nelle annotazioni mediche del 21 settembre 2010, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:
" Assicurata nata nel 1963
Infortunio del 9.12.2007
Perizia __________ del 2.2.2010 per conto __________ Ass.
Chronisches lumbovertebrales Syndrom
nach LWK1-Fraktur bei Velounfall am 21.08.2000
nach Rückenkontusion bei Motorschlittenunfall am 09.12.2007
Chronisches cervikovertebrales Syndrom
mit rezidivierender spondylogener Cervikobrachialgie links
nach HWS-Distorsion bei Motorradunfall am 10.07.2006
nach HWS-Distorsion bei Motorschlittenunfall am 09.12.2007
Status nach Anpassungsstörung mit ängstlich-depressiver Reaktion nach Unfall vom 09.12.2007
Gynäkologische Affektionen in AbkIärung.
dal punto di vista internistico assenza di patologia invalidante
assenza di impedimento neurologico
assenza di disturbo psichiatrico manifesto con influsso sulla CL a partire da 9.2008
esame neuropsicologico: normale
dal lato somatico l'assicurata risulta abile in misura normale da 7.2008
prevale problematica di reumatismo delle parti molli
Ricorso:
rapporto dr. __________ del 20.8.2010:
Scritto Dr. __________ 20.08.2010: in cura dal 13.04.2010 (visitata una sola volta il 07.02.2007) per un episodio depressivo con manifestazioni ansioso-fobiche insorte dopo incidente del luglio 2006. Decorso con remissione completa come da lui attestato e secondo anche valutazione __________ del Dr. __________.
Dal primo appuntamento: sintomatologia ansiosa depressiva di grado notevole con manifestazioni fobiche ed alcune bizzarrie ed incongruenze comportamentali, agitata, fatica a mantenere posizione seduta per dolori, dimagrita di alcuni Kg nel corso dell'ultimo anno, disturbi del sonno, gravi disturbi relazionali. Emergono tratti di un disturbo di personalità duraturo legato al dolore cronico. L'aspetto centrale della problematica psicologica nel caso specifico è secondo il curante il disturbo di personalità che probabilmente si è sviluppato in una personalità ansiosa a partire dall'esperienza di dolore iniziata 10 anni fa dopo il primo incidente e che periodicamente si è riaggravato con il secondo e in modo persistente col terzo verificatosi tre anni fa. Pone quindi diagnosi di un disturbo duraturo della personalità da dolore cronico (ICD10-F62.8) che porta periodicamente ad episodi depressivi di gravità diversa con manifestazioni ansiose-fobiche oltre che la sindrome somatoforme da dolore persistente.
La perizia del Dr. __________ del 28.09.2008 escludeva la presenza di un disturbo di personalità o di una modificazione duratura della personalità (il Dr. __________ invece sostiene nell'attuale documentazione uno sviluppo di un disturbo di personalità da dolore cronico da almeno tre anni, quindi antecedentemente alla valutazione peritale __________).
Anche nella perizia pluridisciplinare del __________ 02.02.2010 lo specialista psichiatra ritiene che al momento della valutazione non vi sia alcun disturbo psichiatrico con influsso sulla CL.
L'attuale documentazione non modifica le conclusioni precedenti.” (Doc. IV/bis)
L’assicurata ha poi trasmesso al TCA i seguenti referti medici:
referto dell’11 marzo 2010 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia, del seguente tenore:
" L’esame clinico effettuato in data 05.03.2010 ha evidenziato i seguenti reliquati post-infortunistici in relazione ai precedenti infortuni con l’interessamento della colonna vertebrale, cinto omero scapolare sinistro e successivo sviluppo di una grave sindrome depressiva di carattere cronico.
Si verifica una limitazione funzionale dell’intera colonna vertebrale, specialmente della colonna cervicale e della colonna lombo-sacrale in tutte le direzioni.
Pronunciata dolorabilità pressoria sui processi spinosi e soprattutto sulla muscolatura paravertebrale la quale risulta molto debole ma rigida.
Notevoli dolori pressori sulle articolazioni sacroiliache soprattutto in sede coccigea che dimostra una pronunciata instabilità degli ultimi segmenti.
Per quanto riguarda la spalla sinistra a parte la diminuzione funzionale della stessa in tutte le direzioni, si nota una diffusa dolorabilità alla pressione, fortemente pronunciata nella sede del tubercolo maggiore e a lungo tratto del tendine del bicipite.
La forza complessiva dell’arto superiore sinistro è ridotta in confronto con la parte destra, come pure la forza della mano.
La deambulazione non è fluida, è rallentata da permanenti diffusi dolori a lungo tratto della colonna vertebrale e del bacino.
Per quanto riguarda le turbe soggettive, la paziente è portatrice di una grave sindrome depressiva cronica. Pianto facile e frequente. Quotidiani disturbi del sonno. Nessun interesse per gli amici e per la società. Non può leggere per mancanza di concentrazione. Sono presenti disturbi della memoria e dell’attenzione. Emotivamente è molto instabile, sempre triste e irritabile. Grave il pericolo da dipendenza da farmaci.
La motricità corporea risulta molto ridotta. La deambulazione dopo i 15 minuti deve essere interrotta, ma anche la posizione seduta è di breve durata per la riacutizzazione dei dolori alla colonna e al bacino. Avendo una notevole perdita della forza corporea non è in grado di portare i pesi oltre i 2-3 kg.
Diagnosi definitiva:
o stato dopo i ripetuti infortuni con la distorsione della colonna cervicale in soggetto portatore di una spondilartrosi e uncodiscartrosi nonché ernia del disco C5-C6 con susseguente sviluppo di una sindrome cervicocefalica e cervicobrachiale bilaterale.
o stato dopo grave frattura compressiva, plurifragmentaria del L1. Protrusione del disco TH 12 - L1 e L4 - L5.
o stato dopo frattura del coccige. Coccigodinia cronica.
o Cefalea cronica.
o Nevralgia del nervo trigemino a destra con particolare interessamento del nervo mascellare.
o Grave stato depressivo cronico.
Abilità lavorativa:
per quanto riguarda l’abilità lavorativa, la signora RI 1 è da ritenere inabile al 100% dal 22.04.2008 in seguito all’ultimo infortunio occorsole il 09.12.2007 responsabile di grave e progressivo peggioramento generale con i marcati disturbi sopraelencati.” (Doc. E2)
referto del 9 febbraio 2011 del dr. __________, del seguente tenore:
" RI 1RI 1 è peggiorato. Si richiama integralmente il certificato medico dell’11.3.2010 (allegato in copia).
Attualmente la signora RI 1 riferisce non solo di non essere in grado di svolgere normali attività quotidiane ma riferisce anche l’impossibilità persino di guidare l’auto.
Si rilascia il presente su richiesta della paziente.” (Doc. E1)
referto del 14 febbraio 2011 del dr. __________, indirizzato alla patrocinatrice dell’assicurata, del seguente tenore:
" Le scrivo per comunicarle che seguo sempre regolarmente la signora RI 1 1963, a causa di episodi depressivi ricorrenti, che lamenta pure le sequele di diversi infortuni, in presenza di un disturbo di personalità (modificazione duratura della personalità da dolore cronico).
Nell’ultimo periodo purtroppo le condizioni di salute della signora si sono aggravate determinando la necessità di un trattamento infusionale ambulatoriale, basato su antidepressivi ed ansiolitici che viene dispensato giornalmente nel mio studio dalla settimana scorsa.” (Doc. F)
2.6. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________ chiedendogli di fornire le seguenti precisazioni:
" (…)
Dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, nell’ambito di una perizia pluridisciplinare svolta dal 19 al 22 ottobre 2009 presso il __________, su incarico dell’assicuratore infortuni, è stata visitata dal dr. __________, il quale ha posto la diagnosi di “stato dopo disturbo di adattamento”, ponendo la seguente valutazione:
“Dall’incidente del 2007, l’assicurata presenta una sindrome dolorosa la quale ha probabilmente portato a un disturbo di adattamento intercorrente con una reazione ansioso-depressiva (come già accaduto nell’anno 2006), motivo per cui l’assicurata si è sottoposta temporaneamente a trattamenti psichiatrici. Nel frattempo, questo disturbo di adattamento, come atteso, si è risolto.
Attualmente non sussiste alcun disturbo psichico clinicamente manifesto che potrebbe influire sulla capacità produttiva dell’assicurata.
Non sussistono in particolare segni che facciano presupporre un disturbo psico-organico, un disturbo dell’ansia, ossessioni o un disturbo depressivo.”
Dagli atti giudiziari risulta che il 20 agosto 2010 Lei ha redatto, su richiesta della patrocinatrice dell’assicurata, un referto, nel quale ha indicato che la signora RI 1, in cura presso di Lei dal 13 aprile 2010, fin dal primo appuntamento ha presentato “una sintomatologia ansiosodepressiva di grado notevole con alcune manifestazioni fobiche e alcune bizzarrie e incongruenze comportamentali”, aggiungendo che “emergono tratti di un disturbo di personalità duraturo legato al dolore cronico provocato dagli accidenti infortunistici sulla colonna vertebrale già in sé compromessa precedentemente”.
Lei ha rilevato che “l'aspetto centrale della problematica psicologica di questa paziente, è il disturbo di personalità, che probabilmente si è sviluppato in una personalità ansiosa a partire dell'esperienza del dolore iniziata 10 anni fa dopo il primo incidente e che periodicamente si è riaggravato con il secondo e, in modo più persistente, col terzo verificatosi 3 anni fa”.
Alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ e al fine di evadere il ricorso oggetto della presente procedura, La invito ad indicare al Tribunale le ragioni che giustificano la Sua diversa valutazione rispetto a quanto apprezzato dal perito psichiatra del __________.”
Con scritto del 30 marzo 2011, il dr. __________ ha risposto:
" Riconfermo quanto già da me attestato nella lettera del 20 agosto 2010 all’Avvocatessa RA 1 e per quanto riguarda la differenza di valutazione effettuata dal sottoscritto rispetto alla valutazione effettuata dal dr. __________ per l’assicurazione infortuni, ritenuto che l’osservazione del dr. __________ era nell’ambito di una perizia per l’assicurazione infortuni e nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Per quanto riguarda il parere del sottoscritto si basa essenzialmente sulla documentazione che ho avuto a disposizione sul caso della Signora già citata nella mia lettera del 20 agosto dell’anno scorso e sull’osservazione ininterrotta dall’aprile dell’anno scorso.
Riconfermo che a mio modo di vedere nell’osservazione clinica della paziente e nella raccolta dell’anamnesi centrale sia l’aspetto degli infortuni subiti che hanno comportato una manifestazione dolorosa duratura mal gestita dell’interessata che ha comportato nel tempo una modificazione duratura della personalità legata al disturbo doloroso cronico soggettivamente subito come invalidante e non riconosciuto come tale dall’ente assicurativo.
Riconfermo a mio modo di vedere l’aspetto centrale della problematica che affligge la Signora è quella psicologica legata a un disturbo di personalità che come ho ipotizzato si è instaurato su una personalità già predisposta per alcuni tratti di personalità.
Questo disturbo ha comportato anche periodi di cure psichiatriche a causa di manifestazioni di carattere ansioso depressivo o fobico come già accertato dal collega dr. __________ che si è poi risolto riportando a una ripresa della capacità lavorativa dell’interessata.
Quindi sappiamo che la paziente è stata trattata, anche se per brevi periodi, in cura psichiatrica, compreso il sottoscritto, dal dr. __________ e dal dr. __________, dove gli aspetti in quel momento erano di carattere depressivo. È ovvio che la diagnosi di un disturbo duraturo della personalità è una diagnosi che va impostata a posteriori dopo un congruo periodo di osservazione e dall’esame della storia clinica della paziente.
La informo tra l’altro che nell’ultimo periodo le condizioni della paziente hanno subito un nuovo aggravamento sul versante depressivo che ha comportato la decisione di praticare una serie di infusioni che sono state dispensate presso il mio studio, infusioni a base di antidepressivi ed ansiolitici.” (Doc. XX)
Nelle annotazioni del 19 aprile 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:
" La nuova documentazione relativa alla risposta al TCA del dr. __________ (30.03.2011) non aggiunge altri elementi medici rispetto alla sua precedente documentazione agli atti. Si riconferma la nota SMR del 21.09.2010.” (Doc. XXIII/bis)
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti per poter prendere una decisione con sufficiente cognizione di causa.
Nel suo rapporto medico del 23 febbraio 2010, il dr. __________ del SMR ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% dal 22 marzo 2008 al 23 novembre 2008, inabile al lavoro al 67% dal 24 novembre 2008 al 22 ottobre 2009, ma pienamente abile al lavoro a partire dal 23 ottobre 2009 (doc. 48-1), come emerso dalla perizia pluridisciplinare del 2 febbraio 2010 eseguita dai medici del __________ per conto dell’assicuratore infortuni.
Il dr. __________ del SMR ha espressamente indicato di potersi rifare alle conclusioni peritali del __________, ritenuto che nel caso dell’assicurata non vi siano “elementi che consentano di attribuire a diagnosi extra-infortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità professionale dell'interessata” (doc. 48-1).
Il TCA non concorda totalmente con queste considerazioni del medico del SMR.
Da una parte, infatti, è vero che nella perizia citata i medici del __________ hanno proceduto ad una valutazione delle patologie dell’interessata anche dal profilo psichiatrico (cfr. consulto del dr. __________, doc. 34/23-28), giungendo alla conclusione che l’assicurata, affetta da uno stato dopo disturbo dell’adattamento, nel frattempo risoltosi, non presentava, al momento dei colloqui peritali (tenutisi dal 19 al 22 ottobre 2009, cfr. doc. 34-1), delle diagnosi psichiatriche invalidanti.
D’altra parte, tuttavia, il TCA rileva che lo psichiatra curante dell’interessata, dr. Teodori, ha attestato la presenza di una sintomatologia ansioso-depressiva di grado notevole con alcune manifestazioni fobiche e alcune bizzarrie e incongruenze comportamentali”, sottolineando come “l’aspetto centrale della problematica psicologica di questa paziente è il disturbo di personalità, che probabilmente si è sviluppato in una personalità ansiosa a partire dall’esperienza del dolore iniziata 10 anni fa dopo il primo incidente e che periodicamente si è riaggravato con il secondo e, in modo più persistente, col terzo verificatosi 3 anni fa” (doc. C).
Il dr. __________ ha quindi posto la diagnosi di “disturbo duraturo della personalità da dolore cronico (ICD10-F62.8), che porta periodicamente a episodi depressivi di gravità diversa con manifestazioni ansioso-fobiche, oltre naturalmente alla sindrome somatoforme da dolore persistente”, ritenendo alquanto problematico valutare il grado di capacità lavorativa dell’assicurata e indicando che “oggettivamente i suoi disturbi rendono improbabile un inserimento nel mercato del lavoro, non per mancanza di buona volontà da parte della paziente, quanto perché ritengo che il disturbo di personalità che affligge la signora possa risultare di difficile gestione in un qualsiasi ambiente lavorativo” (doc. C).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 17 giugno 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto del dr. __________ del 20 agosto 2010 (doc. C) è successivo alla decisione impugnata.
Esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ha indicato di avere in cura l’assicurata fin dal 13 aprile 2010 e di avere riscontrato fin da subito l’esistenza di una sintomatologia grave (cfr. doc. C).
Pertanto, potendo il referto del 20 agosto 2010 del dr. __________ permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 17 giugno 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
È vero che nelle loro annotazioni mediche del 21 settembre 2010, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno escluso che il referto del dr. __________ possa modificare le precedenti conclusioni, rilevando che “la perizia del dr. __________ del 28.09.2008 escludeva la presenza di un disturbo di personalità o di una modificazione duratura della personalità (il dr. __________ invece sostiene nell'attuale documentazione uno sviluppo di un disturbo di personalità da dolore cronico da almeno tre anni, quindi antecedentemente alla valutazione peritale __________).
Anche nella perizia pluridisciplinare del __________ 02.02.2010 lo specialista psichiatra ritiene che al momento della valutazione non vi sia alcun disturbo psichiatrico con influsso sulla CL” (doc. IV/bis).
Il TCA ritiene, tuttavia, di non potere condividere, in mancanza di ulteriori approfondimenti, tale critica dei medici del SMR.
Va infatti sottolineato che sia il rapporto peritale del 28 settembre 2008 redatto dal dr. __________, sia quello del 2 febbraio 2010 dei medici __________, cui hanno fatto riferimento i medici del SMR, non possono essere considerati sufficientemente esaustivi ai fini della valutazione del diritto a prestazioni dell’assicurata in ambito AI, ritenuto che gli stessi sono stati allestiti nell’ambito della procedura in materia infortunistica. Essi erano quindi rivolti piuttosto ad appurare questioni relative al nesso di causalità naturale e adeguata con l’evento traumatico del 9 dicembre 2007, rispettivamente sull’eventuale raggiungimento dello status quo sine vel ante, questioni quindi estranee alla materia che qui interessa.
A tale riguardo, va sottolineato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 - con la quale ha confermato quanto deciso da questo Tribunale nella sentenza 32.2008.11 del 5 ottobre 2009 – ha ritenuto pienamente probante il parere espresso dal consulente psichiatra nell’ambito di una perizia SAM, nonostante le divergenti valutazioni di due specialiste in psichiatria consultate dall’assicuratore infortuni, indicando che le considerazioni delle due psichiatre consultate in ambito infortunistico “erano peraltro piuttosto orientate a fare luce sulla questione del nesso di causalità naturale e adeguata con l’evento traumatico del gennaio 2004, rispettivamente sull’eventuale raggiungimento dello status quo sine vel ante”.
D’altra parte, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Chiamato dal TCA ad illustrare le ragioni della sua diversa valutazione rispetto a quanto apprezzato dal perito psichiatra del __________ (doc. XIX), il dr. __________ ha risposto che “a mio modo di vedere nell’osservazione clinica della paziente e nella raccolta dell’anamnesi centrale sia l’aspetto degli infortuni subiti che hanno comportato una manifestazione dolorosa duratura mal gestita dell’interessata che ha comportato nel tempo una modificazione duratura della personalità legata al disturbo doloroso cronico soggettivamente subito come invalidante e non riconosciuto come tale dall’ente assicurativo”, aggiungendo che “l’aspetto centrale della problematica che affligge la Signora è quella psicologica legata a un disturbo di personalità che come ho ipotizzato si è instaurato su una personalità già predisposta per alcuni tratti di personalità” e concludendo che “è ovvio che la diagnosi di un disturbo duraturo della personalità è una diagnosi che va impostata a posteriori dopo un congruo periodo di osservazione e dall’esame della storia clinica della paziente” (doc. XX).
Alla luce delle considerazioni esposte dal dr. __________, il TCA non può, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quali siano le patologie psichiatriche che affliggono l’assicurata, quando siano insorte e quale influsso abbiano sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Tali aspetti necessitano di essere approfonditi tramite un’accurata perizia da parte del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali.
2.9. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro peritale al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche delle patologie di origine somatica dell’interessata, se del caso debitamente aggiornate, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2.10. Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio inoltrata dall’assicurata in data 9 aprile 2010 (doc. 55).
2.10.1. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.
Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c, p. 6, in fine).
Secondo dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20, p. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).
In una sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.1 Was die von Vorinstanz und Verwaltung verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs. 4 ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid zu kurz.
5.2 Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die konkreten Umstände zu beurteilen.
5.3 Vorliegend hat die IV-Stelle ihre Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30. Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf (Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde, erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar 2005. Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“
(STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I 928/05, consid. 5.1 e 5.2)
Nella sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:
" (…)
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“
(STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I 746/06, consid. 3.2)
Per un caso in cui, sempre in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la necessità dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore somatoforme, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.
2.10.2. Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto non necessario o perlomeno non indispensabile l’intervento di un avvocato, visto che “particolari difficoltà procedurali o di merito non sono ravvisabili” (doc. A).
Secondo questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per escludere il diritto al gratuito patrocinio.
Chiamata a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März 2006 Erw. 7.1, I 692/05).
(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06)
La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.10.1).
Ora, nel caso concreto, in cui si trattava di valutare il diritto dell’assicurata ad una rendita AI, per stabilire il suo danno alla salute l’Ufficio AI ha ritenuto di potersi basare sulla perizia eseguita dai medici del __________ per conto dell’assicuratore infortuni, senza dover svolgere ulteriori accertamenti medici. Anche a fronte delle osservazioni presentate dalla patrocinatrice dell’assicurata contro il progetto di decisione del 24 febbraio 2010, l’UAI ha confermato la propria decisione, dato che il dr. __________ del SMR non ha ritenuto opportuno sottoporre l’interessata ad una nuova valutazione peritale.
Alla luce di quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.
Per quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati dall’Ufficio AI – cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.
Le osservazioni al progetto di decisione dell’assicurata non erano prive di possibilità di esito favorevole.
Inoltre, l’insorgente, a carico della pubblica assistenza, risulta chiaramente indigente.
Gli atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI, affinché si pronunci sull’importo spettante all’assicurata (cfr. DTF 131 V 153).
2.11. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 17 giugno 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9..
§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerandi 2.10..
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 23 agosto 2010.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti