Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.226
Entscheidungsdatum
07.02.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.226

BS

Lugano 7 febbraio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 giugno 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1955 e da ultimo professionalmente attiva quale impiegata, nell’agosto 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di una problematica agli occhi (doc. AI 1).

Esperiti degli accertamenti medici ed economici, con decisione 9 febbraio 2009 (preavvisata il 12 dicembre 2008) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 26).

Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso. Con decreto 28 luglio 2008 questa Corte ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento dei necessari ulteriori accertamenti (inc. 32.2009.63).

1.2. Dopo aver fatto eseguire una perizia oftalmologica ed un‘altra valutazione economica, con decisione 17 giugno 2010, preavvisata il 16 marzo 2010, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita, con effetto dal 1° agosto 2008, pari a fr. 433.-- mensili e due rendite completive per figlio di fr. 168.-- mensili ciascuna (doc. AI 58 e 60).

1.3. Contro la succitata decisione, l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, contestando il calcolo delle rendite.

1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, facendo riferimento alla presa di posizione 31 agosto 2010 della Cassa cantonale di compensazione che ha rivisto il calcolo della prestazione dell’insorgente, ha postulato l’accoglimento del ricorso nel senso di riconoscere dal 1° agosto 2008 il diritto ad una mezza rendita di fr. 433.-- mensili (recte: 443.--) al mese, aumentata a fr. 457.-- dal 1° gennaio 2009; nonché di due rendite per figlio di fr. 177.-- mensili ciascuna dal 1° agosto 2008, rispettivamente di fr. 183.-- dal 1° gennaio 2009. L’amministrazione ha anche preannunciato che emetterà una nuova decisione con i succitati importi.

1.5. Con scritto 17 settembre 2010 l’insorgente ha chiesto al TCA di controllare la correttezza del nuovo calcolo.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è l’ammontare della mezza rendita spettante all’insorgente, rispettivamente delle rendite completivi per figli.

Pacifico è invece il grado d’invalidità riconosciuto (50%), nonché l’inizio del diritto alla rendita (1° agosto 2008).

2.3. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.

Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

2.3.1. Periodo di contribuzione/scala di rendita.

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha

versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

possono essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza (lett. c).

2.3.2. Reddito annuo medio (RAM).

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

  • tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

  • i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.4. Con la decisione contestata l’Ufficio AI, per esso la Cassa cantonale di compensazione (competente per la determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1 lett.b LAI), ha fissato l’ammontare della prestazione sulla base di un RAM di fr. 41'040.--, di una durata di contribuzione di 15 anni e 9 mesi, di una scala di rendite 22 e di un grado d’invalidità del 50%, per un importo mensile di fr. 433.-- dal 1° agosto 2008, mentre la singola rendita completiva per figlio è stata determinata in fr. 168.--.

Nella risposta di causa, l’amministrazione ha fatto riferimento al nuovo dettagliato calcolo esposto dalla Cassa nello scritto 31 agosto 2010 (IV/1), dal quale emerge che l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita di fr. 443.-- al mese dal 1° agosto 2008 (invece di fr. 420.--), aumentata a fr. 457.-- dal 1° gennaio 2009 (prima fr. 433.--) ed a due rendite completive per figli di fr. 177.-- al mese ciascuna dal 1° agosto 2008 (al posto di fr. 163.--), aumentate a fr. 183.-- dal 1° gennaio 2009 (al posto di fr. 168.--). Risulta inoltre una scala di rendita 24 ed un reddito annuo medio nel 2008 di fr. 37’128.-- e nel 2009 di fr. 38'839.--. Tale calcolo, come pure le relative tabelle di calcolo (doc. 64), verificate dal TCA, risultano essere corrette.

2.4.1. Occorre rilevare che essendo l’assicurata nata il 18 settembre 1955, il suo periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1976 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2007 (anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità). Dall’esame dei conti individuali della ricorrente (dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS; art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS), riportati nelle menzionate tabelle di calcolo dalla Cassa (doc. AI 64), risulta che in quel periodo essa ha contribuito per 13 anni e 6 mesi in luogo dei 32 anni come gli assicurati della sua stessa classe di età, non avendo essa contribuito durante il periodo (novembre 1983 – ottobre 2002) quando era domiciliata in Italia. La lacuna contributiva è stata parzialmente colmata con 3 anni (1973 – 1975) di contributi versati prima del periodo di contribuzione (cfr. art. 53b OAVS). Pertanto il periodo di contribuzione effettivo è di 16 anni e 6 mesi.

Inoltre, la Cassa ha rettamente aggiunto 8 mesi di contribuzione tra il 31 dicembre 2007 (anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità) ed il sorgere del diritto alla rendita (1° agosto 2008), come previsto dall’art. 52c OAVS.

Di conseguenza, potendo computare una durata contributiva complessiva di 17 anni e 2 mesi, mediante l’utilizzo delle apposite tabelle edite dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali), il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS), all’insorgente è stata riconosciuta la scala di rendita 24. Nella decisione contestata il periodo di contribuzione effettivo (quello indicato nella pronunzia) è stato erroneamente computato in 15 anni e 9 mesi in luogo degli attuali e corretti 16 anni e 6 mesi.

2.4.2 Per quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), dalle tabelle di calcolo risulta che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa registrati nel conto individuale dell’assicurata relativi al succitato periodo di contribuzione per complessivi fr. 466'673. Va fatto presente che non è stato eseguito alcun riparto dei redditi coniugali mancando uno dei presupposti di cui all’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS. Siccome la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurata è avvenuta nel 1976, in applicazione delle citate tabelle UFAS, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,132. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (16 anni e 6 mesi). Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 32’017.-- (466'673 x 1,132 : 16 anni e 6 mesi).

Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (2008). Siccome l’assicurata durante il matrimonio ha avuto due figli (__________ nato nel 1987 e __________ nata nel 1989) essa avrebbe diritto a degli accrediti per compiti educativi dal 1988 (anno successivo alla nascita del primo figlio) - nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS) - sino al 2005 (compimento del 16.o anno di età dell’ultimogenito). Tuttavia nessun accredito è assegnato per il periodo 1988 - 2002 durante il quale l’interessata era all’estero e non era assicurata all’AVS. Siccome nel 2004 è iniziato l’assoggettamento del marito, alla ricorrente sono stati riconosciuti complessivamente 1 accredito intero (2003) e due mezzi accrediti (2004 e 2005).

La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

durata di contribuzione computabile

(marg. 5446 DR).

Ne consegue quindi che nel 2008, anno determinante, vanno computati all'insorgente fr. 4'822.-- di accrediti (1'075 X 12 X 3 X 2 : 16 anni e 6 mesi).

Il RAM della rendita corrisponde pertanto a fr. 37’128.-- nel 2008 (32’017 + 4'822 = 36’839, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS) e di fr. 38'304.-- dal 1° gennaio 2009.

Tenuto conto di una scala di rendita 24, con l’ausilio delle citate tabelle UFAS, l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita di 443.-- al mese dal 1° agosto 2008, aumentata a fr. 457.-- dal 1° gennaio 2009.

La singola rendita per figli, corrispondente al 40% della rendita principale (art. 38 cpv. 1 LAI), ammonta quindi a fr. 177.-- mensili dal 1° agosto 2008 ed a fr. 183.—mensili dal 1° gennaio 2009.

In questo senso la decisione contestata deve essere modifica ed il ricorso va di conseguenza accolto.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 17 giugno 2010 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita di fr. 443.-- al mese dal 1° agosto 2008, aumentata a fr. 457.-- dal 1° gennaio 2009, nonché di due rendite per figli di fr. 177.-- al mese ciascuna dal 1° agosto 2008 e di fr. 183.-- dal 1° gennaio 2009

  1. Le spese di procedura, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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