Raccomandata
Incarto n. 32.2010.224
BS
Lugano 4 aprile 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 agosto 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 14 luglio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, dal 1° agosto 1997 è beneficiaria di una mezza rendita AI (cfr. decisione 27 ottobre 1998 dell’Ufficio AI del Cantone di __________; doc. AI 30-1).
La prestazione è stata confermata, in via di revisione, nel novembre 2006 (cfr. decisione 6 novembre 2006 dell’Ufficio AI del Cantone di __________, divenuto competente a seguito del trasferimento del domicilio dell’assicurata in quel cantone; doc. AI 95-1).
L’assicurata nel gennaio 2010 si è trasferita in Ticino (doc. AI 96).
1.2. A seguito del nuovo calcolo della mezza rendita, eseguito dalla Cassa di compensazione __________ (competente per la determinazione della rendita) dopo l’avvenuta conoscenza del divorzio dell’assicurata (pronunciato il 5 novembre 2008), che ha comportato la fissazione di prestazioni assicurative d’importo inferiore rispetto a quelle sinora percepite, con decisione 14 luglio 2010 l’Ufficio AI del Canton Ticino ha determinato, con effetto retroattivo al 1° dicembre 2008, la nuova rendita in fr. 627.-- mensili (fr. 647.-- dal 1° gennaio 2009) e la rispettiva rendita per figlio in fr. 251.-- (fr. 259.-- dal 1° gennaio 2009). Imputando all’assicurata una violazione dell’obbligo di informazione (essa non aveva avvisato direttamente l’amministrazione del suo divorzio), la differenza d’importo per il periodo dicembre 2008 – luglio 2010 è stata compensata con la rendita relativa al mese di agosto 2010.
1.3. Con il presente ricorso l’assicurata in sostanza contesta una violazione dell’obbligo d’informazione, facendo presente che la segnalazione tardiva del divorzio non è dovuta a sua colpa. Degli altri motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, chiedendo la reiezione del ricorso, ha osservato che:
" la decisione avversata consiste nel calcolo retroattivo della rendita, effettuato in seguito a divorzio avvenuto nel novembre 2008. Dal dicembre 2008 infatti la rendita accordata alla ricorrente è minore ed è stato eseguito un nuovo calcolo. La differenza d’importo per il periodo dicembre 2008 - luglio 2010 è stata quindi semplicemente dedotta dal conteggio del mese di agosto 2010 .. ."
1.5. Su richiesta del TCA, il 4 marzo 2010 la Cassa di compensazione delle __________ ha prodotto gli atti concernenti l’insorgente (XII). Alle parti è stata data la facoltà di visionare tali atti e di inoltrare osservazioni scritte (XIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Nel caso in esame oggetto del contendere è sapere se giustamente o meno l’Ufficio AI ha ricalcolato l’ammontare della rendita a seguito dell’avvenuto divorzio, con effetto retroattivo, e se poteva compensare la differenza d’importo tra prestazione dovuta e quella indebitamente percepita.
2.3. Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).
Per costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000 DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547).
Al riguardo occorre ricordare che l’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
La norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (cfr. STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 2).
Infine, il marg. 5026 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), emessa dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2004, prevede:
" Se la persona assicurata non adempie l'obbligo di infor-mare, deve restituire le prestazioni dell'AI indebitamente percepite (art. 25 LPGA, art. 2–5 OPGA) . L'ufficio AI ordina la restituzione dell'importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA). Per principio, sono soggette all'obbligo di restituzione soltanto le quote di rendita percepite indebita-mente fino alla comunicazione tardiva delle mutate condi-zioni. Non devono per contro essere rimborsate le presta-zioni successive alla comunicazione (Pratique VSI 1994 p. 38).”
2.4. Secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura (lett. a ):
i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).
Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, 1986 pag. 304 consid. 3b).
La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69; cfr. anche DTF 115 V 343).
La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
2.5. Nel caso in esame, come si evince dagli atti richiamati dalla Cassa di compensazione delle __________, a seguito del divorzio (5 novembre 2008) la mezza rendita dell’assicurata è stata oggetto di un nuovo calcolo. Infatti, conformemente all’art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS (applicabile alla LAI a seguito del rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI), la Cassa ha proceduto alla cosiddetta ripartizione dei redditi coniugali, da cui è risultato una prestazione complessiva d’importo inferiore (rendita principale + rendita per figli di fr. 906.-- in luogo dei fr. 944.-- sinora versati).
Con la decisione contestata, la differenza d’importo delle prestazioni per il periodo dicembre 2008 - luglio 2010 di fr. 758.-- è stata compensata con il totale delle rendite di agosto 2010 (fr. 906.--). Per quel mese l’assicurata ha ricevuto unicamente fr. 148.-- di rendita.
Il fatto nuovo che ha portato alla revisione della rendita, con effetto retroattivo, è il divorzio dell’assicurata che non è stato da lei notificato alla Cassa. Infatti, in data 18 dicembre 2009 la Cassa ha avuto conoscenza del scioglimento del matrimonio dalla “Sozialversicherungsanstalt” di __________, cantone di domicilio dell’assicurata prima del suo trasferimento in Ticino (cfr. atti Cassa in doc. XII). Nel ricorso l’insorgente sostiene di aver subito annunciato il divorzio al comune di domicilio di allora __________ e che le avrebbero risposto che senza un estratto dello stato civile svizzero la notifica non poteva avvenire. L’insorgente fa poi presente di aver ricevuto solo il 16 dicembre 2009 il necessario certificato di stato civile, motivo per cui questo ritardo non le può essere imputato.
Va qui ricordato che l’insorgente era tenuta ad avvisare l’Ufficio AI o la cassa di compensazione del suo divorzio.
Al riguardo i marg. 5024 e 5025 della CIGI prevedono:
" La persona assicurata, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 p. 519, 1986 p. 664), devono segnalare immediatamente all'ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo di informare, art. 77 OAI).
Il fatto che la persona assicurata conteggi contributi con la cassa di compensazione non la esonera dall'obbligo di informare (RCC 1981 p. 86). La persona assicurata non viola invece l'obbligo di informare quando può ragionevolmente supporre che le mutate condizioni siano note agli organi dell'AI (RCC 1974 p. 140, 1971 p. 265).”
Va poi rilevato che sul retro delle decisioni emanate dagli Uffici AI è espressamente indicata la norma inerente l’obbligo di notifica delle condizioni personali ed economiche dell’art. 77 OAI (in casu: cfr. “Meldepflicht” indicato nella decisione del 6 novembre 2006), motivo per cui la ricorrente ben sapeva che doveva comunicare il divorzio all’Ufficio AI o alla Cassa di compensazione competente. Non sufficiente è pertanto l’asserita notifica al suo comune di domicilio. Al riguardo, va fatto presente che, conformemente la giurisprudenza, non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (STFA P 8/03 del 22 giugno 2004). In queste circostanze l’asserito ritardo del certificato di stato civile non è del resto rilevante.
Pertanto, l’importo da restituire di fr. 758.-- va confermato.
2.6. Con la decisione contestata, l’amministrazione ha compensato le rendite di agosto 2010 (fr. 906.--) con il credito da restituzione di fr. 758. Al riguardo la ricorrente si è chiesta come possa mantenersi con la differenza di fr. 148.--.
Rilevato come la compensazione riguarda solo la mensilità di agosto 2010, va tuttavia ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, la compensazione con la rendita (corrente) può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2, 111 V 103 consid. 3b; Kieser, Rechtsprechung zur AHVG, 2005, p. 155; cfr. anche marg. 10518 delle Direttive sulle rendite). Se le entrate non dovessero superare il minimo vitale ex art. 93 LEF, allora il credito da restituzione deve essere dichiarato irrecuperabile (cfr. marg. 10427 delle Direttive sulle rendite e DTF 111 V 103 consid. 3a dove si trattava di una compensazione di una rendita con contributi arretrati).
Nel caso in esame, il succitato calcolo non è stato fatto.
Ne consegue che la decisione impugnata è da annullare limitatamente alla compensazione in oggetto, e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, per il tramite della Cassa, conformemente la succitata giurisprudenza, verifichi l'esigibilità della compensazione.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 14 luglio 2010 è annullata limitatamente alla compensazione di fr. 758.--.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché esamini l'esigibilità della compensazione.
Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti